DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Oggetto: RINNOVO ATTI CONVENZIONALI TRA LA ASL VCO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO DI PIANCAVALLO ANNO 2023:
- PER ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOOL E PATOLOGIE ALCOOL CORRELATE
- PER LA PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI
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- PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI L'estensore dell'atto: Xxxxxxx Xxxxxxxx
Il Responsabile del procedimento: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Il Dirigente/Funzionario: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
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Il Responsabile Servizio Economico Finanziario: Xxxxxxxx Xxxxxxx Il funzionario incaricato alla pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.
Premesso che con l’Istituto Auxologico di Piancavallo, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio della nostra ASL in Verbania e Piancavallo, da numerosi anni vengono stipulati accordi contrattuali per garantire ai dipendenti di tale Istituto di cura a carattere scientifico gli accertamenti sanitari volti a:
- rilevare l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, l’assunzione di alcool e patologie alcool correlate;
- effettuare la profilassi post esposizione ad HIV agli operatori sanitari;
- fornire, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, consulenze specialistiche a favore dei pazienti ricoverati presso l’Istituto medesimo;
Richiamata la deliberazione n. 916 del 19/11/2021 con la quale si rinnovavano per l’anno 2022 le convenzioni stipulate con l’Istituto Auxologico di Piancavallo per:
• profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari;
• accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate;
• per effettuazione di consulenze specialistiche presso i Presidi di Verbania e Domodossola a favore dei propri pazienti ricoverati;
Preso atto che l’Istituto Auxologico di Piancavallo con note prot. 223, 224 e 225 del 05/10/2022, acquisite al protocollo di arrivo ASL VCO n. 62706 del 07/10/2022, richiedeva la prosecuzione dei suddetti rapporti convenzionali per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 alle stesse condizioni attualmente in essere;
Dato atto che:
- la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, con comunicazione e.mail del 11/10/2022, richiedeva parere in merito alla prosecuzione dei rapporti convenzionali sopra citati al Direttore f.f. della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola;
- in pari data con comunicazione e.mail, sentiti i Direttori delle strutture interessate alla prosecuzione degli accordi, il Direttore f.f. della Soc Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola esprimeva parere favorevole;
Considerato che:
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- la SOS Libera Professione Ufficio Convenzioni, acquisito il parere della Direzione Generale, con e.mail del 25/10/2022 comunicava la disponibilità al rinnovo delle suddette convenzioni alle medesime condizioni in vigore e trasmetteva contestualmente all’Istituto Auxologico le bozze dei testi convenzionali, per la conferma e la condivisione degli stessi;
- in data 27/10/2022 con nota acquisita al prot. in arrivo n. 67343, l’Istituto Auxologico confermava i testi di convenzione alle stesse condizioni normative ed economiche già in essere;
Dato atto che:
- l’attività per l’effettuazione delle consulenze specialistiche rientra nelle fattispecie di cui all’art. 2 del vigente regolamento aziendale per l’attività libero professionale, approvato con deliberazione n. 24 del 16/01/2015 e s.m.i., ed è regolata da apposita convenzione (rif. art. 9.2) come sotto riportate:
• allegato AL01) Convenzione per l’effettuazione di consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l’Istituto medesimo e afferenti le specialità Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, previo trasporto presso i PP. OO. di Verbania e Domodossola;
• allegato AL02) Convenzione per la profilassi post esposizione ad HIV degli operatori sanitari;
• allegato AL03) Convenzione per accertamenti sanitari di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione di alcool e patologie alcool correlate rivolti a personale dipendente dell’Istituto Auxologico medesimo;
- gli atti convenzionali allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;
- il personale delle equipes della SOC Laboratorio Analisi e Malattie Infettive, che ha manifestato al Direttore della SOC Direzione Sanitaria e al Responsabile della SOS Dipartimentale di afferenza la volontà di partecipare a detta attività in regime libero professionale, svolgerà l’attività con prolungamento dell’orario di lavoro poiché l’attività non è separabile dall’attività istituzionale e, in applicazione al vigente regolamento aziendale per l’attività libero professionale, ad avvenuta ripartizione degli introiti, previa decurtazione delle trattenute ai sensi di legge e dei costi per la copertura delle spese aziendali (art.9), restituirà il correlato debito orario;
PROPONE
di rinnovare per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2022 gli accordi contrattuali con l’Istituto Auxologico, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell’ASL VCO a Verbania e Piancavallo, per l’effettuazione delle seguenti prestazioni:
• consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l’Istituto medesimo, afferenti le specialità di Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, trasportati presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola, in conformità al disciplinare allegato AL01);
• profilassi post esposizione ad HIV a operatori sanitari dipendenti dell’Istituto, come da allegato AL02);
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• accertamenti sanitari di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione alcool e patologie
correlate rivolti al personale dell’Istituto stesso e al personale di aziende clienti del servizio di medicina del lavoro dell’Istituto, come da allegato AL03);
di dare atto che:
- i summenzionati atti convenzionali formano parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
- l’introito presunto derivante dalla convenzione di cui all’allegato AL01) è di complessivi €. 11.000,00/// che saranno imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2023;
- l’introito presunto derivante dalle convenzioni di cui agli allegati AL02) e AL03) è di complessivi €. 30.000,00/// che saranno imputati al conto economico 4.50.02.77 del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2023.
Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l’assunzione della presente delibera
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto
DELIBERA
1) di rinnovare, per le motivazioni in premessa citate ed ivi richiamate, per il periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023, gli accordi contrattuali con l’Istituto Auxologico, avente sede legale a Milano e strutture decentrate presenti sul territorio dell’ASL VCO a Verbania e Piancavallo, per l’effettuazione delle seguenti prestazioni:
• consulenze specialistiche rivolte a pazienti ricoverati presso l’Istituto medesimo e trasportati presso i PP. OO. Di Verbania e Domodossola, afferenti le specialità Nefrologia, Dialisi, Malattie Infettive, Ortopedia, Chirurgia, Otorinolaringoiatria e Oculistica, in conformità al disciplinare allegato AL01);
• profilassi post esposizione ad HIV a operatori sanitari dipendenti dell’Istituto, come da allegato AL02);
• accertamenti sanitari di laboratorio per la ricerca di sostanze stupefacenti o psicotrope e relativi stati di tossicodipendenza, assunzione alcool e patologie correlate rivolte al personale dell’Istituto stesso e al personale di aziende clienti del servizio di medicina del lavoro dell’Istituto Auxologico, come da allegato AL03);
2) di dare atto che:
- atti convenzionali allegati al presente atto deliberativo ne formano parte integrante e sostanziale;
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- l’introito presunto derivante dalla convenzione di cui all’allegato AL01) è di complessivi €. 11.000,00/// che saranno imputati sul conto economico 4.50.02.77 del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2023;
- l’introito presunto derivante dalle convenzioni di cui agli allegati AL02) e AL03) è di complessivi €. 30.000,00/// che saranno imputati al conto economico 4.50.02.77 del Xxxxxxxx Xxxxxxxxx 2023.
3) di affidare alla SOC Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall’adozione del presente atto;
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4) di demandare al Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali la sottoscrizione dei disciplinari di convenzione ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.
AL01
CONVENZIONE CON ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO DI PIANCAVALLO PER EFFETTUAZIONE PRESSO I PRESIDI OSPEDALIERI DI VERBANIA E DOMODOSSOLA DI CONSULENZE SPECIALISTICHE
TRA
L'Azienda Sanitaria Locale VCO, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Xxx Xxxxxxx 000, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;
E
l’Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx, 00, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 – Oggetto. L’attività convenzionale ha per oggetto l’esecuzione, presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola, di consulenze specialistiche rivolte a pazienti degenti presso l’Istituto Auxologico. Le consulenze specialistiche potranno riguardare le seguenti specialità: Nefrologia e Dialisi - Malattie Infettive - Ortopedia - Chirurgia - Otorinolaringoiatria - Oculistica.
ART. 2 – Trasporto dei pazienti presso i PP.OO. di Verbania e Domodossola. Risulta a carico dell’Istituto Auxologico l’organizzazione del trasporto dei pazienti degenti presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola con spese a carico dell’Istituto stesso.
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ART. 3 – Modalità di esecuzione delle consulenze. L’esecuzione delle consulenze presso i Presidi Ospedalieri di Verbania e Domodossola sarà garantita entro 5 giorni dalla richiesta, previo accordo telefonico, e contestuale invio della richiesta su modulistica da concordare con il Responsabile SOS Assistenza Specialistica Ambulatoriale ed inoltro via fax alla struttura che erogherà la prestazione. La prestazione sarà erogata dai dirigenti medici a rapporto esclusivo della struttura che svolgeranno l’attività in regime libero professionale di equipe in timbratura con debito orario.
ART. 4 – Copertura assicurativa. L’ASL VCO dovrà garantire al personale coinvolto nell’attività di consulenza la copertura assicurativa per i rischi da responsabilità civile verso terzi.
ART. 5 – Corrispettivo. L’Istituto Auxologico si impegna a versare all’A.S.L. VCO un corrispettivo per ogni consulenza effettuata come da tariffario privati paganti dell’ASL stessa di cui alla deliberazione n. 68 del 2/03/2016. Gli ambulatori dell’ASL VCO ove verrà effettuata la consulenza dovranno trasmettere alla Direzione Sanitaria dei PP.OO. di Verbania e Domodossola, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo, la richiesta di esecuzione delle prestazioni consegnata dall’Istituto Auxologico con la conferma delle prestazioni eseguite. La Direzione Sanitaria Ospedaliera provvederà ad emettere fattura inoltrandola all’Istituto Auxologico.
ART. 6 – Modalità di pagamento all’A.S.L. VCO. L’Istituto Auxologico corrisponderà all’A.S.L. VCO la somma di cui al precedente art. 5 entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura. Ad avvenuto pagamento da parte dell’Istituto Auxologico delle somme dovute l’Azienda Sanitaria Locale provvederà alla ripartizione del compenso. Le somme distribuite al personale derivano dall’applicazione delle vigenti disposizioni di cui al regolamento per l’attività libero professionale aziendale per l’attività in convenzione.
I compensi sono netti, in quanto agli introiti vengono decurtate le trattenute di legge e viene
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garantita la copertura dei costi aziendali determinati per singola prestazione. Il personale restituirà il debito orario correlato.
ART. 7 – Tempi, durata e recesso. La convenzione ha validità per il periodo 01/01/2023 al 31/12/2023, con facoltà di rinnovo previa assunzione di specifica deliberazione in accordo tra le parti. Le parti possono recedere dal presente accordo contrattuale mediante comunicazione PEC da trasmettere con preavviso di almeno 60 giorni. È prevista altresì la risoluzione immediata dell’accordo contrattuale convenzionale qualora sopraggiungano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
Nel caso di recesso dell’Istituto Auxologico, questo è tenuto a pagare, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso, il compenso per gli esami svolti.
Art. 8 – Privacy. I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), l’Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell’art. 4, c. 7 del GDPR. L’ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L’ASL VCO si impegna a
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mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Istituto Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
ART. 9 – Controversie. Per ogni controversia che dovesse sorgere in relazione all’esecuzione della presente convenzione le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’accordo sarà competente in merito il Foro di Verbania.
ART. 10 – Registrazione. Il presente accordo contrattuale è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono assolte dall’Istituto Auxologico .
Letto, confermato e sottoscritto Omegna
ASL VCO
IL DIRETTORE SOSTITUTO
AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI
(Dott. ssa Giuseppina)
Milano
IL DIRETTORE GENERALE ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO (Dr. Xxxxx XXXXXXX)
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AL02
CONVENZIONE TRA L’A.S.L. VCO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER PROFILASSI POST ESPOSIZIONE AD HIV DEGLI OPERATORI SANITARI.
Premesso che l'Istituto Auxologico Italiano ha valutato la necessità di acquisire la disponibilità di competenze professionali mediche, richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;
TRA
L'Azienda Sanitaria Locale VCO, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Xxx Xxxxxxx 000, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell'art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017;
E
l’Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx, 00, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :
Art. 1 – Oggetto della convenzione
L'A.S.L. VCO, tramite la propria SOS Dipartimentale di Malattie Infettive e Tropicali, si impegna ad eseguire per conto dell'Istituto Auxologico le misure di profilassi post esposizione ad HIV di seguito meglio specificate.
Art. 2 – Modalità operative
L'esecuzione degli accertamenti di cui all'art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità operative:
a) l'Istituto Auxologico invierà l'operatore esposto al contagio per HIV presso il D.E.A. del Presidio Ospedaliero di Verbania, unitamente alla seguente documentazione:
- copia della denuncia di infortunio effettuata presso l'Ente di appartenenza dell'operatore sanitario;
- modulo per le indagini epidemiologiche (all. n. 1 alla presente convenzione), compilato dai medici della struttura di provenienza del dipendente.
L'operatore sanitario esposto al contagio sarà immediatamente indirizzato al Medico Infettivologo, che proporrà all'operatore sanitario, in relazione all'entità del rischio, la chemioprofilassi;
b) in caso di accettazione della chemioprofilassi da parte dell'operatore sanitario esposto al contagio, il Medico Infettivologo:
- provvederà all'esecuzione dei prelievi basali, così come previsti dall'allegato n. 2 alla presente convenzione;
- fornirà, dopo aver fatto firmare il modulo di consenso informato, le prime dosi di farmaci per l'immediato inizio della profilassi, come indicati nell'allegato n. 3 alla presente convenzione;
c) in caso di mancato consenso alla chemioprofilassi il Medico Infettivologo, dopo aver fatto firmare il relativo modulo, fornirà all'operatore sanitario informazioni per il follow up clinico e virologico. In questo caso, l'Istituto Auxologico potrà comunque fare riferimento alla SOS Dipartimentale Malattie Infettive e Tropicali della A.S.L. VCO per il follow up e/o per le indagini virologiche.
L'Istituto Auxologico potrà altresì inviare l'operatore esposto al contagio al D.E.A. del Presidio Ospedaliero di Verbania per l'esecuzione dell'esame anti HIV. Qualora il paziente fonte non fosse noto, o nel caso in cui il paziente fonte fosse noto ma non siano state effettuate indagini diagnostiche anti HIV, l'Istituto Auxologico potrà inviare anche le
provette contenenti sangue od altro materiale biologico del paziente fonte per l'esecuzione delle indagini diagnostiche anti HIV.
Art. 3 – Prezzo di vendita
Nell'allegato 4 alla presente convenzione sono riportate le tariffe relative all'intero ciclo di profilassi, distinte per tempi di esecuzione.
Nel caso in cui all'operatore fossero forniti farmaci, questi ultimi saranno addebitati al prezzo di costo, I.V.A. compresa.
Come già comunicato al Committente le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno essere aggiornate in corso d'anno a seguito dell'aggiornamento del tariffario nazionale. In tal caso l'ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall'entrata in vigore del nuovo tariffario.
Art. 4 – Fatturazione e termini di pagamento
L'avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo.
Sulla base della suddetta documentazione, l'A.S.L. VCO provvederà ad emettere con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare motivo di risoluzione del presente rapporto convenzionale.
Art. 5 – Prestazioni occasionali
Qualsiasi richiesta di prestazioni che esuli dagli elenchi allegati n. 2 e n. 3 non è ricompresa nella presente convenzione e verrà pertanto assoggettata al regime delle prestazioni occasionali.
Art. 6 – Durata e Recesso
Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.
Art. 7 – Privacy
I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell'art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), l'Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti, ai sensi dell'art. 4, c. 7 del GDPR. L'ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell'ambito dell'esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L'ASL VCO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta per conto dell'Istituto Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Art. 8 – Registrazione e bollo
Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti dall'IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18,
del D.P.R. 26/10/72 N° 633.
La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.
Art. 9 – Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l'applicazione o l'interpretazione del presente contratto, le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.
Letto, confermato e sottoscritto
Omegna Milano
ASL VCO ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO IL DIRETTORE SOSTITUTO IL DIRETTORE GENERALE AFFARI GENERALI LEGALI ISTITUZIONALI (Dr. Xxxxx XXXXXXX)
( Dott. ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX)
AL03
CONVENZIONE TRA L’A.S.L. VCO E L’ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO - ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO - PER ACCERTAMENTI SANITARI DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE E RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA, ASSUNZIONE DI ALCOL E PATOLOGIE ALCOL CORRELATE
Premesso che l’Istituto Auxologico Italiano ha la necessità di acquisire competenze professionali mediche, richiedendole alla ASL VCO previa stipula di specifico atto convenzionale;
TRA
L'Azienda Sanitaria Locale VCO, Partita IVA n. 00634880033, con sede legale in Omegna (VB), Xxx Xxxxxxx 000, legalmente rappresentata ai fini del presente atto dalla Dott. ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Direttore Sostituto della SOC Affari Generali, Legali e Istituzionali, ai sensi dell’art. 4.6 del Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore generale n. 290 del 12/05/2017
E
l’Istituto Auxologico Italiano - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (di seguito per la seguente convenzione denominato Istituto Auxologico), C.F. e P. I.V.A. 02703120150, con sede in Xxxxxx, Xxx X. Xxxxxxx x. 00, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto della convenzione
L’A.S.L. VCO, tramite la propria SOC Laboratorio Analisi si impegna ad eseguire per conto dell’Istituto Auxologico gli accertamenti sanitari di cui al codice del nomenclatore tariffario
90.18.3 – Droghe d’abuso test di screening (Test di primo livello)
90.61.7 – Droghe d’abuso test di conferma cromatografico (test di secondo livello)
su campioni biologici del personale dell’Istituto Auxologico sottoposto a sorveglianza sanitaria e del personale di aziende clienti del servizio di Medicina del Lavoro dell’Istituto Auxologico medesimo.
Art. 2 - Modalità operative
L’esecuzione degli accertamenti di cui all’art. 1 avverrà secondo le seguenti modalità operative:
a) l’Istituto Auxologico provvederà in maniera autonoma alla raccolta dei campioni;
b) i campioni raccolti, corredati da apposita modulistica, verranno consegnati direttamente presso il Laboratorio Analisi del P.O. di Verbania che provvederà all’esecuzione degli accertamenti. Potranno essere consegnati tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 14.00. Gli esiti potranno essere ritirati, presso lo sportello del Laboratorio Analisi del
X.X. xx Xxxxxxxx, tre giorni (lavorativi) dopo la consegna, dalle ore 10.30 alle ore 15.30.
c) in caso accertamento di primo livello non negativo il campione verrà spedito presso i Laboratori dell’AOU Maggiore della Carità di Novara per ulteriori indagini e il referto potrà essere consegnato dopo dieci giorni lavorativi.
Art. 3 - Prezzo di vendita
L’Istituto Auxologico corrisponderà all’ASL VCO le seguenti tariffe: droghe d'abuso - codice 90.18.3: n° 5 sostanze x € 8,00 cad. = € 40,00 creatinina urinaria - codice 90.16.3: n° 1 x € 2,00 cad. = € 2,00
Totale pacchetto € 42,00.
La fornitura dei contenitori è a carico dell'Istituto Auxologico.
Per altre eventuali sostanze l’ASL VCO comunicherà al Committente il relativo costo al momento della richiesta.
Come già comunicato al Committente le tariffe delle prestazioni specialistiche potranno essere aggiornate in corso d’anno a seguito dell’aggiornamento del tariffario nazionale. In tal
caso l’ASL VCO darà preventiva formale comunicazione al Committente delle nuove tariffe che verranno applicate dal secondo mese successivo alla comunicazione citata. Il committente potrà, entro 30 gg. dal ricevimento, inoltrare formale recesso con decorrenza dall’entrata in vigore del nuovo tariffario.
Art. 4 - Fatturazione e termini di pagamento
L’avvenuta esecuzione delle prestazioni sarà certificata dal Direttore della SOC Laboratorio Analisi, o da persona da lui delegata, mediante compilazione e sottoscrizione di apposito modulo. Sulla base della suddetta documentazione, l’A.S.L. VCO provvederà ad emettere con cadenza mensile regolare fattura. I termini di pagamento si intendono a 30 (trenta) giorni, fine mese data fattura. Il mancato rispetto dei termini indicati può rappresentare motivo di risoluzione del presente rapporto convenzionale.
Art. - 5 Durata e Recesso
Il presente accordo ha validità dal 01/01/2023 al 31/12/2023 con possibilità di recesso da parte di ciascuna delle parti interessate, da notificarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata con preavviso di gg. 30. La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza previo accordo tra le parti contraenti.
Art. - 6 Privacy
I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell’esecuzione della presente convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg. UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.
Ai sensi del Regolamento UE 2016/79 del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione degli stessi (GDPR), l’Istituto Auxologico è titolare del trattamento dei dati personali dei pazienti,
ai sensi dell’art. 4, c. 7 del GDPR. L’ASL VCO è responsabile del trattamento dei dati personali che saranno utilizzati ai fini e nell’ambito dell’esecuzione dei servizi e delle attività previste e disciplinate dalla presente convenzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 28 e dalle altre disposizioni del GDPR in materia di sicurezza nel trattamento dei dati, limitatamente alle funzioni attribuite con la presente convenzione. L’ASL VCO si impegna a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall’attività svolta per conto dell’Istituto Auxologico, in ottemperanza a quanto disposto dal Reg. UE n. 679/16 e dal D. Lgs. 196/03 come modificato dal D. Lgs. 101/2018.
Art. 7 - Registrazione e bollo
Le prestazioni oggetto del presente atto sono esenti IVA ai sensi dell'art. 10, comma 18, del
D.P.R. 26/10/72 N° 633. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi degli art. 5, 39 e 57 del D.P.R. n. 131 del 26.4.1986. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico del richiedente. Le spese di bollo sono a carico della parte richiedente per entrambi gli originali.
Art. 8 - Foro competente
Per qualsiasi controversia inerente l’applicazione o l’interpretazione del presente contratto, le parti convengono di eleggere foro unico competente quello di Verbania.
Letto, confermato e sottoscritto
Omegna Milano
ASL VCO ISTITUTO AUXOLOGICO ITALIANO IL DIRETTORE SOSTITUTO IL DIRETTORE GENERALE
Affari Generali Legali e Istituzionali
( Dott. ssa Xxxxxxxxxx XXXXXXXXXX) (Dr. Xxxxx XXXXXXX)