TRA
-
TRA
il Consiglio per la Ricerca in
(di seguito denominato
CREA), con sede legale in Xxx Xx x. 00 00000 Xxxx, C.F. 97231970589, P.IVA n. 08183101008, ai fini del presente atto rappresentata dal Dott. Antonio Di Monte, nella sua qualità di Direttore Generale f.f. del CREA, nato a Canosa di Puglia (BT) il 4/8/1955.
la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura (di seguito denominata Xxxxxxx Xxxxxxx), xxx xxxx xx Xxx Xxxxxxx 00 e 39 65100 Pescara C.F.
rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxx Xxxx nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Agricoltura, nata a il .
Regione Abruzzo
E
il Consorzio produttori
legale in via Xxxxx Xxxxxxx X x. 00
(xx seguito denominato Consorzio), con sede
, P.IVA n.
02091750683 ai fini del presente atto rappresentata dal Sig. Camerano Spelta Xxxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante, nato a Città Sant'Angelo (PE) il 07/06/1953.
Parti Le parti come in epigrafe individuate
PREMESSO CHE
- con D.lgs. n.454 del29 ottobre 1999, è stato istituito il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
Agraria e ha assunto la denominazione di Consigl
-
con Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30 dicembre 2016 è stato approvato il Piano degli interventi
-
ricerca, istituiti poi con Decreto del Commissario Straordinario del CREA n. 57 del 6 aprile 2017;
- con Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 39del 27gennaio 2017(G.U.
n. 76 del 31/03/2017), è stato è stato emanato il Regolamento di adozione dello Statuto del CREA;
-
registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il
e sotto serra, orticole, aromatiche, floricole-ornamentali, per l vivaistiche;
-
accordi di collaborazione persone giuridiche pubbliche o private per lo svolgimento delle proprie attività;
- il CREA opera nel campo della ricerca a supporto del sistema agroalimentare italiano ed ha tra le scientifiche e tecniche a vantaggio dei singoli e della società;
- la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura - - Servizio DPD022 Biodiversità e Sviluppo Locale e Servizio DPD019 Promozione delle Filiere, tra le proprie competenze/finalità ha il compito di supportare azioni di valorizzazione della tipica coltivazione abruzzese;
- il Consorzio, iscritto dal 01/07/2014 al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria
interessi generali relativi alle denominazioni e/o indicazioni di denominazione di origine controllata e/o indicazione geografica tipica (tra cui la varietà vegetale di pomodoro pera
categorie interessate alla produzione: produttori agricoli, trasformatori e vivaisti, fino alla
- organismi
pubblici e/o privati per favorire la diffusione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari della Regione Abruzzo, anche al difuori di questa;
- il Consorzio opera attraverso un proprio Regolamento Interno, attraverso il quale sono definite le mod consortile delle Imprese e degli Enti che ne fanno richiesta;
-
Convenzione stipulata in data 28/01/2009 ha affidato al CREA (ex CRA-ORA Unità di ricerca per
- ora CREA-OF sede di Monsampolo del Tronto AP) un incarico di collaborazione
-
-ORA, ora CREA-OF -
florovivaismo sede di Monsampolo del Tronto (AP) una varietà di pomodoro a pera, caratteristica
-
-
SSA) e previsto il subentro automatico della stessa Regione Abruzzo per competenze e funzioni il cui nuovo riferimento per ogni funzione è il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca;
- B-
codice Sian 3399 è stata iscritta al Registro varietale italiano delle specie Agrarie con Decreto Ministeriale (Mipaaf) n.11460 del 17/06/2013 (G.U.N. 150 del 28/06/2013), i cui costitutori e
A-OF -
- nel 2014 il Consorzio ha affidato al CREA (sede di Monsampolo) un programma di ricerca di durata Recupero, miglioramento genetico e valorizzazione di un ecotipo di pomodoro piriforme originario del comprensorio d'Abruzzo con prosecuzione del miglioramento genetico della varietà SAAB- ssata al
31/08/2019;
-
moltiplicazione del seme e il trasferimento dello stesso ad Imprese di settore, associate e non del consorzio, per la diffusione della varietà nello specifico contesto produttivo di riferimento (territorio abruzzese) il CRA-ORA ha consegnato annualmente al Consorzio un quantitativo di seme utile per effettuare la diffusione della varietà sul territorio abruzzese in assenza di altre ditte sementiere richiedenti;
- che il 22 gennaio 2019 il Consorzio ha manifestato verbalmente il proprio interesse a proseguire le attività di moltiplicazione e diffusione della varietà sul territorio abruzzese, trasmettendo successivamente la documentazione relativa alla propria organizzazione interna che consente
- il CREA e la Regione Abruzzo intendono assicurare alla varietà vegetale di pomodoro denominata SAAB CRA, in quanto co-
processo di trasferimento dei risultati alle imprese;
- la Regione Abruzzo con propria nota protocollo n. 122108/19 del 19/04/2019 ha rappresentato al CREA la disponibilità a sottoscrivere specifico atto volto a coinvolgere la stessa Regione, il CREA e il Consorzio per regolamentare la conservazione, la produzione e la valorizzazione del pomodoro a pera SAAB-CRA, a tutela e salvaguardia del prodotto e nell'interesse di tutti gli operatori regionali;
- con Determina diretto -OF ha manifestato la volontà a condividere quanto rappresentato dalla Regione Abruzzo con la nota di cui al precedente punto attraverso la stipula di un contratto di "licenza esclusiva" per la diffusione e valorizzazione commerciale della varietà in questione;
-
-
- Con Decreto del Direttore Generale f.f.
schema di Contratto di gestione congiunta e diffusione della varietà di pomodoro denominata
-
- il CREA e la Regione Abruzzo intendono con il presente contratto ("Contratto") definire i termini e le condizioni per la concessione al Consorzio, in regime di esclusiva, del diritto di distribuire e
-
SI CONVIENE QUANTO SEGUE:
Art. 1. Valore delle Premesse
1.1 Le premesse del presente Xxxxxxxxx costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto e devono intendersi vincolanti per le Parti in ragione degli specifici obblighi e diritti che in capo alle stesse ne conseguono.
Art. 2. Definizioni
2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altra parte del presente Contratto, i seguenti termini avranno il significato appresso indicato:
a) Territorio:
con caratteristiche pedoclimatiche idonee alla coltivazione del pomodoro SAAB-CRA.
b) Semente SAAB-CRA: è il seme di categoria standard della varietà di pomodoro denominata SAAB-CRA.
Art. 3. Oggetto del Contratto
3.1. Il CREA e la Regione Abruzzo intendono definire i compiti di ciascuna Parte e le modalità di gestione della varietà di pomodoro denominata SAAB-CRA, al fine di regolamentarne la conservazione, la produzione e la valorizzazione, a tutela e salvaguardia del prodotto e nell'interesse di tutti gli operatori regionali.
3.2. A condizione che il Consorzio si impegni a rispettare tutte le clausole del presente Contratto, il CREA e la Regione Abruzzo concedono al Consorzio, per la durata indicata al successivo art. 4 (Durata del Contratto), il diritto esclusivo di distribuire e/o far coltivare ai fini della valorizzazione commerciale nel territorio e secondo le modalità indicate nei successivi articoli, la varietà vegetale denominata SAAB-CRA.
Art. 4. Durata del Contratto
4.1. Il presente Contratto ha durata di anni 6 (SEI), a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e non può essere rinnovato tacitamente.
4.2.
economici e tecnico/scientifici, anche ai sensi di quanto stabilito al seguente art. 7 (Gestione finanziaria e Corrispettivi).
4.3. La rinegoziazione deve avvenire in forma scritta a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Nel caso in cui non si addivenisse ad un accordo tra le Parti, il Contratto sarà da considerarsi immediatamente risolto, fermo restando il rispetto del versamento del corrispettivo maturato fino al momento della risoluzione.
Art. 5. Riconoscimento del Costitutore, Mantenimento in purezza e Responsabilità
-
5.1. Il Consorzio riconosce il CREA e la Regione Abruzzo quali Costitutori delle varietà di Solanum lycopersicum L.
5.2.
CREA-OF sede di Monsampolo del Tronto (AP), che provvede a produrre e fornire al Consorzio, nel mese di Gennaio di ogni anno, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore, il quantitativo di seme di cui al successivo articolo 6, comma 6.2. Ove sia indispensabile un quantitativo ulteriore di seme necessario ai programmi produttivi annuali, il Consorzio formula
Consorzio di conseguenza si adopera per porre in essere tutte le azioni necessarie a garantire la
successiva distribuzione presso i vivai associati per ottemperare alle richieste di mercato. Il Consorzio assume, con il presente Contratto in esclusiva, la piena responsabilità della diffusione ai fini della valorizzazione commerciale della varietà SAAB-CRA.
Art. 6. Impegni delle Parti
6.1 Ciascuna parte sarà responsabile per il mancato rispetto degli impegni assunti e delle conseguenze agli stessi ricollegabili sia in termini economici che giuridici.
6.2 Il CREA si impegna a:
a) mantenere in purezza le varietà oggetto del presente Contratto;
b) produrre e fornire annualmente al Consorzio, un quantitativo di seme necessario ai programmi di coltivazione per la diffusione commerciale, fatti salvi casi di comprovata impossibilità per cause di forza maggiore di produrre le quantità di seme necessarie, pari a g
c) -CRA
al Registro nazionale italiano delle specie agrarie.
6.3 La Regione Abruzzo si impegna a:
a) riconoscere il CREA quale unico soggetto che attua la conservazione e il mantenimento in purezza della varietà presso la sede del CREA-OF di Monsampolo del Tronto (AP);
b) individuare e programmare le attività di supporto alla valorizzazione e promozione della varietà SAAB-
6.4 Il Consorzio si impegna a:
a) consorziate che
potrà essere modificato annualmente previa comunicazione dello stesso Xxxxxxxxx;
b)
(vivai) deputate alla coltivazione del seme per la produzione di piantine da destinare alla coltivazione in pieno campo;
c) comunicare al CREA eventuali motivi di perturbazione che dovessero verificarsi durante lo sviluppo delle colture venendo a pregiudicare il normale andamento delle stesse;
d)
e) non effettuare attività di autoriproduzione del seme fornito dal CREA;
f) ritirare presso i vivai lotti di seme non utilizzati o in giacenza;
g) distruggere eventuali rimanenze di seme non utilizzati o in giacenza;
h) forni coltivate e le produzioni ottenute relative alla varietà SAAB-CRA;
i) fornire supporto e collaborazione per le iniziative che la Regione Abruzzo vorrà individuare e programmare per la promozione e valorizzazione della varietà di pomodoro SAAB-CRA;
l) riconoscere e indicare nel materiale pubblicitario e divulgativo collegato alla diffusione e commercializzazione della varietà di pomodoro SAAB-CRA che la stessa è stata costituita dal CREA e dalla Regione Abruzzo;
m)
del seme della varietà SAAB-CRAA;
n) ccia
richiesta e che voglia coltivare la varietà SAAB- precedenti;
o)
commercializzazione, fornendo le ragioni di tale decisi le azioni che di conseguenza andranno espletate;
Art. 7. Gestione finanziaria e Corrispettivi
7.1.
al netto di ogni onere a carico a sostegno delle attività di conservazione, riproduzione e fornitura di seme della varietà SAAB- eventuali richieste di un quantitativo di seme superiore a quanto indicato al comma 6.2, il Consorzio versa al CREA, oltre al corrispettivo su indicato, un ulteriore importo pari a euro 6,5 più IVA per ogni grammo aggiuntivo fornito.
7.2.
esclusivamente al CREA-OF sede di Monsampolo del Tronto (AP) per le attività tecniche di cui sopra e per le attività amministrative relative al mantenimento in purezza della varietà e alle
riferimento.
7.3. Per la fatturazione dei corrispettivi di cui al comma 7.1 il CREA provvede ad emettere fattura contestualmente alla consegna del seme e il Consorzio si impegna ad effettuare il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. Il ritardo del pagamento da origine ad interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto.
7.4. Nel caso di pagamento diretto al CREA, esso deve essere eseguito sul conto corrente intestato al CREA presso la Banca BNL, Agenzia di Xxxx - Xxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxx, 000 00000 Xxxx (XXXX IT 19S0100503382000000218660) CIN S BIC/SWIFT: XXXXXXXX, indicando nella causale del pagamento le indicazioni specificate dal CREA in fattura ed il numero della fattura stessa.
Art. 8. Garanzie
8.1. La varietà SAAB-CRA viene concessa allo stato in cui si trova e senza alcuna espressa garanzia di produttività o altre garanzie di altro tipo, implicite o espresse, salvo rispettare i requisiti previsti dalla normativa vigente in tema di certificazione sementiera.
8.2. Il Consorzio dichiara di essere in piena conoscenza che la varietà SAAB-CRA ha soddisfatto i requisiti di Distinzione, Uniformità e Stabilità (DUS test) e possiede un valore agronomico in quanto già iscritta nel Registro nazionale delle varietà di specie agrarie.
Art. 9. Clausola di manleva
9.1. Il CREA e la Regione Abruzzo non sono responsabili per eventuali danni, richieste di risarcimento e/o pretesa che dovesse essere avanzata da terzi nei confronti del Consorzio, conseguentemente alla violazione di anche un solo degli obblighi previsti da presente Contratto.
Art. 10 Inadempimenti e risoluzione del contratto (restituzione della varietà)
10.1. Il Consorzio, pena la risoluzione del Contratto, non può cedere in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti da esso.
10.2. Il CREA e la regione Abruzzo si riservano di risolvere il Contratto nei casi di inadempimenti gravi o ritardi non sanati - in particolare il rispetto delle clausole di cui agli Articoli 6 e 7 - entro
raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Trascorso detto termine il contratto si
10.3.
grado di giustificare i mancati adempi
che essendo venuti meno i presupposti del presente Contratto, la varietà SAAB-CRA torna nella completa disponibilità del CREA e della Regione Abruzzo. Di conseguenza il Consorzio dove cessare ogni attività di diffusione della varietà.
10.4.
avviare una procedura ad evidenza pubblica per assegnare la varietà a nuovi licenziatari.
10.5. Il presente Xxxxxxxxx è inoltre risolto di diritto senza necessità di preavviso e senza alcun indennizzo nel caso in cui il Consorzio sia sottoposto a fallimento o ad altra procedura concorsuale o si trovi in uno stato di incapacità conclamata di far fronte alle proprie obbligazioni.
Art. 11 Diritto di Recesso
11.1. Ciascuna parte può recedere dal presente contratto in ogni momento, per giustificato motivo, con lettera raccomandata A/R o PEC, con almeno 3 mesi di preavviso da cui emergano i predetti giustificati motivi.
11.2. In tal caso il Consorzio è comunque tenuto a provvedere al pagamento degli importi dovuti al CREA.
11.3. In caso di recesso o risoluzione del Contratto, la varietà SAAB-CRA torna nella completa disponibilità del CREA e della Regione Abruzzo.
Art. 12 Oneri fiscali (Registrazione e relative spese)
12.1.
n.131 del 26.04.1986 dalla Parte interessata.
12.2.
Aggiunto (IVA).
12.3.
sostenuta da CREA.
Direzione Regionale del Lazio Ufficio Gestione Tributi), sarà
12.4. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente
Art. 13 Norme applicabili e Controversie
13.1. Le Parti si impegnano a risolvere in maniera amichevole ogni controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto. Nel caso non fosse percorribile
controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto nel presente Contratto, ivi inclusa, a titolo meramente esemplificativo e non tassativo, qualunque controversia relativa
competente secondo le disposizioni del Codice di Procedura Civile.
13.2.
vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente sarà di Roma.
Art. 14 (Trattamento dei dati personali)
14.1.
sensi del Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati, che si intende pertanto letta e compresa dalle Parti.
14.2. Le Parti concordano che i dati personali saranno trattati in base alla normativa vigente in materia.
Art. 15 Comunicazioni
15.1. Il CREA, nella persona del Direttore Generale f.f., relativamente al presente Contratto, dà mandato per la gestione degli aspetti amministrativo/contabili (a titolo esemplificativo e non esaustivo per il monitoraggio, la gestione, la riscossione del corrispettivo, la verifica delle
vegetali di cui al presente Contratto) al Direttore del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo.
15.2. Per qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto, si stabiliscono i seguenti riferimenti:
Per il CREA:
CREA OF Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo
Sede di di Monsampolo del Tronto AP Xxx Xxxxxxx, 0
XXX00000, Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx (XX) Email: xx@xxxx.xxx.xx xxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx
Tel. 0000.000000
Email certificata: xx@xxx.xxxx.xxx.xx e
CREA Ufficio Trasferimento tecnologico, brevetti e rapporti con le imprese Xxx Xx, 00 00000 Xxxx
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx Tel. 00-00000000
Email certificata: xxxx@xxx.xxxx.xxx.xx
Per Regione Abruzzo :
Servizio DPD019 Promozione delle Filiere -Servizio Biodiversità e Sviluppo Locale Via Catullo, 17-39
CAP 65100 (PE)
Email: xxx000@xxxxxxx.xxxxxxx.xx xxx000@xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Tel. 0000000000 Tel. 0000000000
Email certificata: xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx xxx000@xxx.xxxxxxx.xxxxxxx.xx
Per Il Consorzio:
Sig. Camerano Spelta Xxxxxx Xxxxxxx Via Corso Xxxxxxx I n. 52
CAP 65013
Email: xxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxx Tel. 333.9456340
Email certificata: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
15.3. La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente deve essere tempestivamente inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.
Art. 16 (Legge applicabile)
16.1.
diritto internazionale privato di tale ordinamento giuridico.
Art. 17 (Interpretazione del Contratto)
17.1. Le rubriche delle clausole del presente Contratto sono da intendersi come puramente indicative e non potranno essere interpretate in senso contrario o contrastante al contenuto della clausola cui si riferiscono.
Art. 18 Varie
18.1. Il presente Contratto, redatto in lingua italiana, si intende interamente compreso ed accettato dalle parti. Qualsiasi termine, condizione o garanzia diversi da quelli contenuti nel presente Contratto, per essere validi dovranno essere redatti per iscritto ed essere firmati congiuntamente.
18.2. Qualsiasi modifica al presente Contratto sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti.
18.3. Qualsiasi comunicazione, modifica, rinuncia di facoltà e/o diritti previsti nel presente Contratto sarà efficace solo se concordata tra le Parti ed effettuata per iscritto tramite posta elettronica certificata o posta raccomandata A/R. Tutte le comunicazioni saranno inviate agli indirizzi indicati nel presente Contratto (articolo 15).
18.4. Qualora qualsiasi clausola del Contratto dovesse essere ritenuta invalida e/o non eseguibile,
o ad avere pieno vigore ed efficacia. Le Parti espressamente rinunciano ad ogni pretesa per danni che possa nascere come risultato di un tale vizio.
18.5. Nel caso in cui il Contratto, anche per una sola clausola, non venga rispettato da una delle
a potrà, per iscritto e con lettera raccomandate R/R, richiedere alla parte inadempiente
oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della lettera sopra specificata, si farà ricorso al giudizio di tre arbitri scelti uno per ciascuna delle due parti ed il terzo nominato di comune accordo dai due arbitri suddetti.
18.6. I patti e le condizioni del Contratto costituiscono il completo accordo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti patti, sia orali che scritti, intercorsi tra le Parti, con riferimento alla materia trattata nel Contratto. Nessun accordo e/o patto che modifichi e/o ampli il Contratto sarà vincolante per alcuna delle Parti, salvo che sia effettuato per iscritto, si riferisca espressamente al Contratto e sia sottoscritto dalle Parti o dai loro rispettivi rappresentanti debitamente autorizzati.
18.7. Per quanto non eventualmente previsto nel presente Contratto le Parti si impegnano a instaurare delle trattative al fine di definire secondo buona fede gli aspetti che vengano di volta in volta in rilievo.
18.8. Il presente Contratto è sottoscritto dalle Parti esclusivamente in forma digitale ai sensi della normativa vigente, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.
Art. 19 (Invalidità o inefficacia parziale del Contratto)
19.1. Qualora una o più clausole del presente Contratto siano dichiarate nulle, annullabili, invalide o comunque inefficaci, in nessun caso tale nullità, annullabilità, invalidità o inefficacia avrà effetto sulle restanti clausole del Contratto, dovendosi intendersi le predette clausole come modificate, in senso conforme alla presunta o presumibile comune intenzione delle Parti, nella misura e nel senso necessari affinché esse possano essere ritenute valide ed efficaci.
Art. 20 (Registrazione e spese)
20.1.
n.131 del 26.04.1986 a carico della Parte interessata.
Art. 21 (Oneri fiscali)
21.1. Il presente Contrat Aggiunto (IVA).
21.2.
da CREA.
Direzione Regionale del Lazio Ufficio Gestione Tributi), è sostenuta
21.3. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente il presente
Per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e
- CREA
Il Direttore Generale f.f. Dott. Antonio Di Monte (firmato digitalmente)
Per la Regione Abruzzo Dipartimento Agricoltura -
La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Xxxxx Xxxx (firmato digitalmente)
Per il Consorzio produttori del
(Rosso Abruzzo)
Il Legale Rappresentante Sig. Camerano Spelta Xxxxxx Xxxxxxx
(firmato digitalmente)