PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA*
PROTOCOLLO SULLO STATUTO DEL SISTEMA EUROPEO DI BANCHE CENTRALI E DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA*
LE ALTE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO definire lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea di cui all'articolo 8 del trattato che istituisce la Comunità europea,
HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato che istituisce la Comunità europea:
CAPO I
ISTITUZIONE DEL SEBC
Articolo 1
Sistema europeo di banche centrali
1.1. Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e la Banca centrale europea (BCE) sono istituiti conformemente all'articolo 8 del trattato; essi assolvono i loro compiti ed espletano le loro attività conformemente alle disposizioni del trattato e del presente statuto.
1.2. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato, il SEBC è composto dalla BCE e dalle banche centrali degli Stati membri («banche centrali nazionali»). L'«Institut Monétaire Luxembourgeois» sarà la banca centrale nazionale del Lussemburgo.
CAPO II
OBIETTIVI E COMPITI DEL SEBC
Articolo 2
Obiettivi
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 1, del trattato, l'obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo l'obiettivo della stabilità dei prezzi, esso sostiene le politiche economiche generali della Comunità al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità definiti nell'articolo 2 del trattato. Il SEBC agisce in conformità del principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, favorendo un'efficace allocazione delle risorse, e rispettando i principi di cui all'articolo 4 del trattato.
Articolo 3
Compiti
3.1. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 2, del trattato, i compiti fondamentali assolti tramite il SEBC sono:
— definire e attuare la politica monetaria della Comunità;
— svolgere le operazioni sui cambi in linea con le disposizioni dell'articolo 111 del trattato;
* Protocollo allegato al Trattato che istituisce la Comunità europea.
Cfr. anche GU C 191 del 29.7.1992, pag. 68.
— detenere e gestire le riserve ufficiali in valuta estera degli Stati membri;
— promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento.
3.2. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 3, del trattato, il terzo trattino dell'articolo 3.1 non pregiudica la detenzione e la gestione, da parte dei governi degli Stati membri, dei saldi operativi in valuta estera.
3.3. Conformemente all'articolo 105, paragrafo 5, del trattato, il SEBC contribuisce ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
Articolo 4
Funzioni consultive
Conformemente all'articolo 105, paragrafo 4, del trattato:
a) la BCE viene consultata:
— in merito a qualsiasi proposta di atto comunitario che rientra nelle sue competenze;
— dalle autorità nazionali, sui progetti di disposizioni legislative che rientrano nelle sue competenze, ma entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio, secondo la procedura di cui all'articolo 42;
b) la BCE può formulare pareri da sottoporre alle istituzioni o agli organi comunitari competenti o alle autorità nazionali su questioni che rientrano nelle sue competenze.
Articolo 5
Raccolta di informazioni statistiche
5.1. Al fine di assolvere i compiti del SEBC, la BCE, assistita dalle banche centrali nazionali, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici. A questo fine essa coopera con le istituzioni o gli organi comunitari e con le competenti autorità degli Stati membri o dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.
5.2. Le banche centrali nazionali svolgono, per quanto possibile, i compiti di cui all'articolo 5.1.
5.3. La BCE contribuisce all'armonizzazione, ove necessario, delle norme e delle modalità relative alla raccolta, compilazione e distribuzione delle statistiche nelle aree di sua competenza.
5.4. Il Consiglio, conformemente alla procedura di cui all'articolo 42, determina le persone fisiche e giuridiche soggette agli obblighi di riferimento, il regime di riservatezza e le opportune disposizioni per assicurarne l'applicazione.
Articolo 6
Cooperazione internazionale
6.1. Nel campo della cooperazione internazionale concernente i compiti affidati al SEBC, la BCE decide come il SEBC debba essere rappresentato.
6.2. La BCE e, con l'autorizzazione di questa, le banche centrali nazionali possono partecipare ad istituzioni monetarie internazionali.
6.3. L'articolo 6.1 e 6.2 lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 111, paragrafo 4, del trattato.
CAPO III
ORGANIZZAZIONE DEL SEBC
Articolo 7
Indipendenza
Conformemente all'articolo 108 del trattato, nell'esercizio dei poteri e nell'assolvimento dei compiti e dei doveri loro attribuiti dal trattato e dal presente statuto, né la BCE, né una banca centrale nazionale, né un membro dei rispettivi organi decisionali possono sollecitare o accettare istruzioni dalle istituzioni o dagli organi comunitari, dai governi degli Stati membri né da qualsiasi altro organismo. Le istituzioni e gli organi comunitari nonché i governi degli Stati membri si impegnano a rispettare questo principio e a non cercare di influenzare i membri degli organi decisionali della BCE o delle banche centrali nazionali nell'assolvimento dei loro compiti.
Articolo 8
Principio generale
Il SEBC è governato dagli organi decisionali della BCE.
Articolo 9
La Banca centrale europea
9.1. La BCE che, conformemente all'articolo 107, paragrafo 2, del trattato, ha personalità giuridica, ha in ciascuno degli Stati membri la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dai rispettivi ordinamenti; essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
9.2. La funzione della BCE è quella di assicurare che i compiti attribuiti al SEBC ai sensi dell'articolo 105, paragrafi 2, 3 e 5, del trattato siano assolti o mediante le attività proprie secondo quanto disposto dal presente statuto, o attraverso le banche centrali nazionali ai sensi degli articoli 12.1 e 14.
9.3. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, gli organi decisionali della BCE sono il Consiglio direttivo e il Comitato esecutivo.
Articolo 10
Il Consiglio direttivo
10.1. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo comprende i membri del comitato esecutivo della BCE nonché i governatori delle banche centrali nazionali.
10.2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10.3, solo i membri del consiglio direttivo presenti di persona hanno diritto di voto. In deroga a questa norma, il regolamento interno di cui all'articolo 12.3 può prevedere che membri del consiglio direttivo votino mediante teleconferenza. Tale regolamento prevede inoltre che un membro del consiglio direttivo impossibilitato ad esercitare il diritto di voto per un periodo prolungato possa designare un supplente quale membro del consiglio direttivo.
Fatti salvi gli articoli 10.3 e 11.3 ogni membro del consiglio direttivo ha diritto ad un voto. Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, il consiglio direttivo decide a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del presidente.
Perché il consiglio direttivo possa votare, deve essere raggiunto un quorum pari ai due terzi dei membri. Qualora il quorum non venga raggiunto, il presidente può convocare una riunione straordinaria nella quale possono essere prese decisioni senza tener conto del quorum.
10.3. Per qualsiasi decisione da prendere ai sensi degli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 51, alle votazioni in sede di Consiglio direttivo si applica una ponderazione in base alle quote del capitale sottoscritto della BCE detenute dalle banche centrali nazionali. La ponderazione dei voti dei membri del comitato esecutivo è zero. Una decisione che richiede la maggioranza qualificata si considera adottata se i voti favorevoli rappresentano almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e rappresentano almeno la metà dei partecipanti al capitale. Se un governatore non può essere presente, può nominare un supplente che eserciti il suo voto ponderato.
10.4. Le riunioni hanno carattere di riservatezza. Il consiglio direttivo può decidere di rendere pubblico il risultato delle proprie deliberazioni.
10.5. Il Consiglio direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno.
Articolo 11
Il comitato esecutivo
11.1. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera a), del trattato, il comitato esecutivo comprende il presidente, il vicepresidente e quattro altri membri.
I membri assolvono i loro compiti a tempo pieno. Nessun membro può avere altre occupazioni, retribuite o non, a meno che il consiglio direttivo non conceda eccezionalmente una deroga.
11.2. Conformemente all'articolo 112, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore monetario o bancario, di comune accordo dai governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo e del Consiglio direttivo.
Il loro mandato ha una durata di otto anni e non è rinnovabile.
Possono essere membri del comitato esecutivo soltanto cittadini degli Stati membri.
11.3. Le condizioni e le modalità di impiego dei membri del comitato esecutivo, in particolare il loro trattamento economico, pensionistico e previdenziale sono oggetto di contratti posti in essere con la BCE e sono fissati dal consiglio direttivo su proposta di un comitato comprendente tre membri nominati dal consiglio direttivo e tre membri nominati dal Consiglio. I membri del comitato esecutivo non hanno diritto di voto sulle materie di cui al presente paragrafo.
11.4. Qualora un membro del comitato esecutivo non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di giustizia su istanza del consiglio direttivo o del comitato esecutivo.
11.5. Ogni membro del comitato esecutivo presente ha diritto di voto e dispone a tal fine di un voto. Xxxxx diverse disposizioni, il comitato esecutivo delibera a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. Le disposizioni per le votazioni sono specificate nelle norme procedurali di cui all'articolo 12.3.
11.6. Il comitato esecutivo è responsabile della gestione degli affari correnti della BCE.
11.7. Qualsiasi vacanza in seno al comitato esecutivo sarà coperta con la nomina di un nuovo membro in conformità dell'articolo 11.2.
Articolo 12
Responsabilità degli organi decisionali
12.1. Il consiglio direttivo adotta gli indirizzi e prende le decisioni necessarie ad assicurare l'assolvimento dei compiti affidati al SEBC ai sensi del trattato e del presente statuto. Il consiglio direttivo formula la politica monetaria della Comunità ivi comprese, a seconda dei casi, le decisioni relative agli obiettivi
monetari intermedi, ai tassi di interesse guida e all'offerta di riserve nel SEBC e stabilisce i necessari indirizzi per la loro attuazione.
Il comitato esecutivo attua la politica monetaria secondo le decisioni e gli indirizzi stabiliti dal consiglio direttivo, impartendo le necessarie istruzioni alle banche centrali nazionali. Al comitato esecutivo possono inoltre essere delegati taluni poteri quando lo decide il consiglio direttivo.
Per quanto possibile ed opportuno, fatto salvo il disposto del presente articolo, la BCE si avvale delle banche centrali nazionali per eseguire operazioni che rientrano nei compiti del SEBC.
12.2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare le riunioni del Consiglio direttivo.
12.3. Il consiglio direttivo adotta il regolamento interno che determina l'organizzazione interna della BCE e dei suoi organi decisionali.
12.4. Le funzioni consultive di cui all'articolo 4 sono esercitate dal consiglio direttivo.
12.5. Il consiglio direttivo adotta le decisioni di cui all'articolo 6.
Articolo 13
Il presidente
13.1. Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente presiede il consiglio direttivo e il comitato esecutivo della BCE.
13.2. Fatto salvo l'articolo 39, il presidente, o un suo delegato, rappresenta la BCE all'esterno.
Articolo 14
Banche centrali nazionali
14.1. Conformemente all'articolo 103 del trattato, ciascuno Stato membro assicura che, al più tardi alla data di istituzione del SEBC, la propria legislazione nazionale, incluso lo statuto della banca centrale nazionale, sarà compatibile con il trattato e con il presente statuto.
14.2. Gli statuti delle banche centrali nazionali devono prevedere in particolare che la durata del mandato del governatore della banca centrale nazionale non sia inferiore a cinque anni.
Un governatore può essere sollevato dall'incarico solo se non soddisfa più alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si è reso colpevole di gravi mancanze. Una decisione in questo senso può essere portata dinanzi alla Corte di giustizia dal governatore interessato o dal consiglio direttivo, per violazione del trattato o di qualsiasi regola di diritto relativa all'applicazione del medesimo. Tali ricorsi devono essere proposti nel termine di due mesi, secondo i casi, dalla pubblicazione della decisione, dalla sua notificazione al ricorrente ovvero, in mancanza, dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza.
14.3. Le banche centrali nazionali costituiscono parte integrante del SEBC e agiscono secondo gli indirizzi e le istruzioni della BCE. Il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare l'osservanza degli indirizzi e delle istruzioni della BCE, richiedendo che gli venga fornita ogni necessaria informazione.
14.4. Le banche centrali nazionali possono svolgere funzioni diverse da quelle specificate nel presente statuto a meno che il consiglio direttivo decida, a maggioranza dei due terzi dei votanti, che tali funzioni interferiscono con gli obiettivi e i compiti del SEBC. Tali funzioni sono svolte sotto la piena responsabilità delle banche centrali nazionali e non sono considerate come facenti parte delle funzioni del SEBC.
Articolo 15
Obblighi di rendiconto
15.1. La BCE compila e pubblica rapporti sulle attività del SEBC almeno ogni tre mesi.
15.2. Un rendiconto finanziario consolidato del SEBC viene pubblicato ogni settimana.
15.3. Conformemente all'articolo 113, paragrafo 3, del trattato, la BCE trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, nonché al Consiglio europeo, una relazione annuale sulle attività del SEBC e sulla politica monetaria dell'anno precedente e dell'anno in corso.
15.4. Le relazioni e i rendiconti di cui al presente articolo sono messi a disposizione dei soggetti interessati gratuitamente.
Articolo 16
Banconote
Conformemente all'articolo 106, paragrafo 1, del trattato, il consiglio direttivo ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno della Comunità. La BCE e le banche centrali nazionali possono emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle banche centrali nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
La BCE rispetta per quanto possibile la prassi esistente in materia di emissione e di progettazione di banconote.
CAPO IV
FUNZIONI MONETARIE E OPERAZIONI DEL SEBC
Articolo 17
Conti presso la BCE e le banche centrali nazionali
Al fine di svolgere le loro operazioni, la BCE e le banche centrali nazionali possono aprire conti intestati a enti creditizi, organismi pubblici e altri operatori del mercato e accettare come garanzia attività, ivi compresi i titoli scritturali.
Articolo 18
Operazioni di credito e di mercato aperto
18.1. Al fine di perseguire gli obiettivi del SEBC e di assolvere i propri compiti, la BCE e le banche centrali nazionali hanno la facoltà di:
— operare sui mercati finanziari comprando e vendendo a titolo definitivo (a pronti e a termine), ovvero con operazioni di pronti contro termine, prestando o ricevendo in prestito crediti e strumenti negoziabili, in valute sia comunitarie che di altri paesi, nonché metalli preziosi;
— effettuare operazioni di credito con istituti creditizi ed altri operatori di mercato, erogando i prestiti sulla base di adeguate garanzie.
18.2. La BCE stabilisce principi generali per le operazioni di credito e di mercato aperto effettuate da essa stessa o dalle banche centrali nazionali, compresi quelli per la comunicazione delle condizioni alle quali esse sono disponibili a partecipare a tali operazioni.
Articolo 19
Riserve minime
19.1. Fatto salvo l'articolo 2, la BCE, nel perseguimento degli obiettivi della politica monetaria, ha il potere di obbligare gli enti creditizi insediati negli Stati membri a detenere riserve minime in conti presso la BCE e le banche centrali nazionali. Regolamenti relativi al calcolo e alla determinazione delle riserve obbligatorie minime possono essere emanati dal consiglio direttivo. In caso di inosservanza, la BCE ha la facoltà di imporre interessi a titolo di penalità e altre sanzioni di analogo effetto.
19.2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo il Consiglio, in conformità della procedura stabilita nell'articolo 42, definisce la base per le riserve minime e i rapporti massimi ammissibili tra dette riserve e la relativa base, nonché le sanzioni appropriate nei casi di inosservanza.
Articolo 20
Altri strumenti di controllo monetario
Il Consiglio direttivo può decidere, a maggioranza di due terzi dei votanti, sull'utilizzo di altri metodi operativi di controllo monetario che esso ritenga appropriato, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2.
Se tali strumenti impongono obblighi a terzi il Consiglio ne definisce la portata secondo la procedura prevista all'articolo 42.
Articolo 21
Operazioni con enti pubblici
21.1. Conformemente all'articolo 101 del trattato, è vietata la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia da parte della BCE o da parte delle banche centrali nazionali, a istituzioni o agli organi della Comunità, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di settore pubblico o ad imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di titoli di debito da parte della BCE o delle banche centrali nazionali.
21.2. La BCE e le banche centrali nazionali possono operare come agenti finanziari per gli organismi di cui all'articolo 21.1.
21.3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di riserve da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla BCE lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.
Articolo 22
Sistemi di pagamento e di compensazione
La BCE e le banche centrali nazionali possono accordare facilitazioni, e la BCE può stabilire regolamenti, al fine di assicurare sistemi di compensazione e di pagamento efficienti e affidabili all'interno della Comunità e nei rapporti con i paesi terzi.
Articolo 23
Operazioni esterne
La BCE e le banche centrali nazionali possono:
— stabilire relazioni con banche centrali e istituzioni finanziarie di paesi terzi e, se del caso, con organizzazioni internazionali;
— acquistare o vendere a pronti e a termine tutti i tipi di attività in valuta estera e metalli preziosi. Il termine attività in valuta estera include i titoli e ogni altra attività nella valuta di qualsiasi paese o in unità di conto e in qualsiasi forma essi siano detenuti;
— detenere e gestire le attività di cui al presente articolo;
— effettuare tutti i tipi di operazioni bancarie con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, ivi incluse le operazioni di credito attive e passive.
Articolo 24
Altre operazioni
In aggiunta alle operazioni derivanti dall'assolvimento dei propri compiti la BCE e le banche centrali nazionali possono effettuare operazioni per i loro scopi amministrativi e per il proprio personale.
CAPO V
VIGILANZA PRUDENZIALE
Articolo 25
Vigilanza prudenziale
25.1. La BCE può fornire pareri e essere consultata dal Consiglio, dalla Commissione e dalle autorità competenti degli Stati membri sul campo d'applicazione e sull'attuazione della legislazione comunitaria relativa alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e concernente la stabilità del sistema finanziario.
25.2. Conformemente alle decisioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 105, paragrafo 6, del trattato, la BCE può svolgere compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, eccettuate le imprese di assicurazione.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE DEL SEBC
Articolo 26
Conti finanziari
26.1. L'esercizio finanziario della BCE e delle banche centrali nazionali ha inizio il 1o gennaio e finisce il 31 dicembre.
26.2. I conti annuali della BCE sono redatti dal comitato esecutivo secondo i principi stabiliti dal consiglio direttivo. I conti annuali sono approvati dal consiglio direttivo e sono in seguito pubblicati.
26.3. Per fini operativi e di analisi, il comitato esecutivo redige un bilancio consolidato del SEBC, comprendente le attività e le passività delle banche centrali nazionali che rientrano nell'ambito del SEBC.
26.4. Per l'applicazione del presente articolo, il consiglio direttivo stabilisce le disposizioni necessarie per uniformare le procedure contabili e di rendiconto riguardanti le operazioni compiute dalle banche centrali nazionali.
Articolo 27
Revisione dei conti
27.1. La contabilità della BCE e delle banche centrali nazionali viene verificata da revisori esterni indipendenti proposti dal consiglio direttivo ed accettati dal consiglio. I revisori hanno pieni poteri per esaminare tutti i libri e documenti contabili della BCE e delle banche centrali nazionali e per essere pienamente informati sulle loro operazioni.
27.2. Le disposizioni dell'articolo 248 del presente trattato si applicano soltanto ad un esame dell'efficienza operativa della gestione della BCE.
Articolo 28
Capitale della BCE
28.1. Il capitale della BCE, che diventa operativo al momento della sua istituzione, è di 5 000 milioni di ECU. Il capitale può essere aumentato per ammontari eventualmente determinati dal Consiglio direttivo, che delibera alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 10.3, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in base alla procedura di cui all'articolo 42.
28.2. Le banche centrali nazionali sono le sole sottoscrittrici e detentrici del capitale della BCE. La sottoscrizione del capitale avviene secondo lo schema stabilito conformemente all'articolo 29.
28.3. Il consiglio direttivo, deliberando alla maggioranza qualificata prevista nell'articolo 10.3, determina la misura e la forma nelle quali il capitale è versato.
28.4. Fatto salvo l'articolo 28.5, le quote del capitale sottoscritto della BCE appartenenti alle banche centrali nazionali non possono essere trasferite, vincolate o poste sotto sequestro.
28.5. Qualora lo schema di cui all'articolo 29 venga modificato, le banche centrali nazionali trasferiscono fra di loro quote di capitale nella misura necessaria ad assicurare che la distribuzione delle quote corrisponda allo schema modificato. Il consiglio direttivo determina le modalità e le condizioni di tali trasferimenti.
Articolo 29
Schema di sottoscrizione di capitale
29.1. Dopo l'istituzione del SEBC e della BCE in base alla procedura di cui all'articolo 123, paragrafo 1, del trattato, viene stabilito lo schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. A ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata, nell'ambito di questo schema, una ponderazione uguale alla somma del:
— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, della popolazione comunitaria nel penultimo anno che precede l'istituzione del SEBC;
— 50 % della quota, relativa allo Stato membro di appartenenza, del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato della Comunità, registrati negli ultimi cinque anni che precedono il penultimo anno prima dell'istituzione del SEBC;
Le percentuali sono arrotondate verso l'alto al più vicino multiplo di 0,05%.
29.2. I dati statistici da usare per l'applicazione del presente articolo sono predisposti dalla Commissione in conformità delle norme adottate dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.
29.3. Le ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali saranno adottate ogni cinque anni dopo l'istituzione del SEBC in modo analogo alle disposizioni di cui all'articolo 29.1. Lo schema modificato si applica a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo.
29.4. Il consiglio direttivo prende tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 30
Trasferimento alla BCE di attività di riserva in valuta
30.1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 28, alla BCE vengono conferite da parte delle banche centrali nazionali attività di riserva in valute diverse da valute comunitarie, ECU, posizioni di riserva sul FMI e DSP, fino ad un ammontare equivalente a 50 000 milioni di ECU. Il consiglio direttivo decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli ammontari che possono essere richiesti in epoche
successive. La BCE ha il pieno diritto di detenere e gestire le riserve in valuta che le vengono trasferite e di utilizzarle per gli scopi indicati nel presente statuto.
30.2. I contributi di ogni banca centrale nazionale sono fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE.
30.3. Ogni banca centrale nazionale ha nei confronti della BCE un credito pari al proprio contributo. Il consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.
30.4. Ulteriori richieste di attività di riserva in valuta oltre il limite previsto dall'articolo 30.1 possono essere effettuate dalla BCE conformemente all'articolo 30.2, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 42.
30.5. La BCE può detenere e gestire posizioni di riserva sul FMI e DSP e provvedere alla messa in comune di tali attività.
30.6. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 31
Attività di riserva in valuta estera detenute dalle Banche centrali nazionali
31.1. Le banche centrali nazionali possono compiere operazioni in adempimento dei loro obblighi verso organismi internazionali, conformemente all'articolo 23.
31.2. Tutte le altre operazioni aventi per oggetto attività di riserva in valuta che restano alle banche centrali nazionali dopo i trasferimenti di cui all'articolo 30, nonché le operazioni degli Stati membri aventi per oggetto le loro attività di riserva in valuta estera dei saldi operativi, eccedenti un limite da stabilire nel quadro dell'articolo 31.3, sono soggette all'approvazione della BCE al fine di assicurarne la coerenza con le politiche monetaria e del cambio della Comunità.
31.3. Il consiglio direttivo definisce indirizzi al fine di facilitare tali operazioni.
Articolo 32
Distribuzione del reddito monetario delle Banche centrali nazionali
32.1. Il reddito ottenuto dalle banche centrali nazionali nell'esercizio delle funzioni di politica monetaria del SEBC (qui di seguito denominato reddito monetario) viene distribuito alla fine di ciascun esercizio in conformità delle disposizioni del presente articolo.
32.2. Fatto salvo l'articolo 32.3, l'importo del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale è pari al reddito annuo che essa ottiene dagli attivi detenuti in contropartita delle banconote in circolazione e dei depositi costituiti dagli enti creditizi. Questi attivi sono accantonati dalle banche centrali nazionali in conformità degli indirizzi determinati dal consiglio direttivo.
32.3. Se, dopo l'inizio della terza fase dell'Unione economica e monetaria il consiglio direttivo ritiene che le strutture del bilancio delle banche centrali nazionali non consentano l'applicazione dell'articolo 32.2, il consiglio direttivo, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere che, in deroga all'articolo 32.2, il reddito monetario sia calcolato secondo un metodo alternativo per un periodo che non superi i cinque anni.
32.4. L'ammontare del reddito monetario di ciascuna banca centrale nazionale viene decurtato di un importo pari a tutti gli interessi pagati da detta banca centrale sui depositi costituiti dagli enti creditizi in conformità dell'articolo 19.
Il consiglio direttivo può decidere di indennizzare le banche centrali nazionali per le spese sostenute in occasione dell'emissione di banconote, o in casi eccezionali, per perdite specifiche relative alle operazioni di politica monetaria realizzate per conto del SEBC. L'indennizzo assume la forma che il Consiglio direttivo ritiene appropriata; questi importi possono essere compensati con il reddito monetario delle banche centrali nazionali.
32.5. La somma dei redditi monetari delle banche centrali nazionali viene ripartita tra le stesse in proporzione alle quote versate di capitale della BCE, fatta salva qualsiasi decisione presa dal consiglio direttivo in conformità dell'articolo 33.2.
32.6. La compensazione e il regolamento dei saldi provenienti dalla ripartizione del reddito monetario sono effettuati dalla BCE conformemente agli indirizzi fissati dal consiglio direttivo.
32.7. Il consiglio direttivo adotta tutte le altre misure necessarie per l'applicazione del presente articolo.
Articolo 33
Ripartizione dei profitti e delle perdite netti della BCE
33.1. Il profitto netto della BCE deve essere trasferito nell'ordine seguente:
a) un importo stabilito dal Consiglio direttivo, che non può superare il 20% del profitto netto, viene trasferito al fondo di riserva generale entro un limite pari al 100% del capitale;
b) il rimanente profitto netto viene distribuito ai detentori di quote della BCE in proporzione alle quote sottoscritte.
33.2. Qualora la BCE subisca una perdita, essa viene coperta dal fondo di riserva generale della BCE, e se necessario, previa decisione del consiglio direttivo, dal reddito monetario dell'esercizio finanziario pertinente in proporzione e nei limiti degli importi ripartiti tra le banche centrali nazionali conformemente all'articolo 32, paragrafo 5.
CAPO VII
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 34
Atti giuridici
34.1. Conformemente all'articolo 110 del trattato, la BCE:
— stabilisce i regolamenti nella misura necessaria per assolvere i compiti definiti nell'articolo 3.1, primo trattino, negli articoli 19.1, 22 o 25.2 e nei casi che sono previsti negli atti del Consiglio di cui all'articolo 42;
— prende le decisioni necessarie per assolvere i compiti attribuiti al SEBC in virtù del trattato e dal presente statuto;
— formula raccomandazioni o pareri.
34.2. Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.
La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati.
Gli articoli 253, 254 e 256 del trattato si applicano ai regolamenti ed alle decisioni adottati dalla BCE. La BCE può decidere di pubblicare le sue decisioni, le sue raccomandazioni ed i suoi pareri.
34.3. Entro i limiti e alle condizioni stabiliti dal Consiglio in conformità della procedura di cui all'articolo 42, la BCE ha il potere di infliggere alle imprese ammende o penalità di mora in caso di inosservanza degli obblighi imposti dai regolamenti e dalle decisioni da essa adottati.
Articolo 35
Controllo giudiziario e materie connesse
35.1. Gli atti o le omissioni della BCE sono soggetti ad esame o interpretazione da parte della Corte di giustizia nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato. La BCE può avviare un'azione giudiziaria nei casi ed alle condizioni stabilite dal trattato.
35.2. Controversie tra, da un lato, la BCE e, dall'altro, i suoi creditori, debitori o qualsiasi altra persona sono decise dai tribunali nazionali competenti, salvo nei casi in cui la giurisdizione sia attribuita alla Corte di giustizia.
35.3. La BCE è soggetta al regime di responsabilità previsto dall'articolo 215 del presente trattato. Le banche centrali nazionali sono responsabili conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.
35.4. La Corte di giustizia è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di diritto privato o di diritto pubblico stipulato dalla BCE o per suo conto.
35.5. La decisione della BCE di portare una controversia dinanzi alla Corte di giustizia è presa dal consiglio direttivo.
35.6. La Corte di giustizia ha giurisdizione nei casi di controversia relativi all'adempimento da parte di una banca centrale nazionale di obblighi derivanti dal presente statuto. La BCE, se ritiene che una banca centrale nazionale non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal presente statuto, può formulare un parere motivato sulla questione dopo aver dato alla banca centrale nazionale di cui trattasi l'opportunità di presentare osservazioni. Se la banca centrale nazionale in questione non si conforma al parere entro il termine fissato dalla BCE, quest'ultima può portare la questione dinanzi alla Corte di giustizia.
Articolo 36
Personale
36.1. Il consiglio direttivo, su proposta del Comitato esecutivo, stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.
36.2. La Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti nei limiti e alle condizioni stabiliti nelle condizioni di impiego.
Articolo 37
Sede
Entro la fine del 1992, la decisione sulla sede della BCE è adottata di comune accordo dai governi degli Stati membri a livello di capi di Stato o di governo.
Articolo 38
Segreto professionale
38.1. I membri degli organi decisionali e il personale della BCE e delle banche centrali nazionali hanno il dovere, anche dopo aver cessato le proprie funzioni, di non rivelare le informazioni coperte dall'obbligo del segreto professionale.
38.2. Le persone che hanno accesso ai dati coperti da una normativa comunitaria che imponga uno specifico obbligo di riservatezza sono soggette all'applicazione di tali norme.
Articolo 39
Poteri di firma
La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.
Articolo 40*
Privilegi e immunità
La BCE beneficia sul territorio degli Stati membri dei privilegi e delle immunità necessari per l'assolvimento dei propri compiti, alle condizioni previste dal protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.
CAPO VIII
MODIFICAZIONE DELLO STATUTO E LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE
Articolo 41
Procedura di modificazione semplificata
41.1. Conformemente all'articolo 107, paragrafo 5, del trattato, gli articoli 5.1, 5.2, 5.3, 17, 18, 19.1, 22, 23, 24, 26, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 33.1, lettera a), e 36 del presente statuto possono essere emendati dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su raccomandazione della BCE, previa consultazione della Commissione, ovvero all'unanimità su proposta della Commissione, previa consultazione della BCE. In entrambi i casi è necessario il parere conforme del Parlamento europeo.
41.2. Una raccomandazione presentata dalla BCE ai sensi del presente articolo richiede una decisione unanime da parte del consiglio direttivo.
Articolo 42
Legislazione complementare
Conformemente all'articolo 107, paragrafo 6, del trattato, immediatamente dopo la decisione sulla data d'inizio della terza fase, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e della BCE, o deliberando su raccomandazione della BCE e previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, adotta le disposizioni di cui agli articoli 4, 5.4, 19.2, 20, 28.1, 29.2, 30.4 e 34.3 del presente statuto.
CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI VARIE PER IL SEBC
Articolo 43
Disposizioni generali
43.1. Una deroga di cui all'articolo 122, paragrafo 1, del trattato comporta che i seguenti articoli del presente statuto non conferiscono nessun diritto o non impongono alcun obbligo agli Stati membri interessati: 3, 6, 9.2, 12.1., 14.3, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 26.2, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 50 e 52.
* Modificato dall'articolo 6, punto III, numero 4, del trattato di Amsterdam
43.2. Le banche centrali degli Stati membri con una deroga, come specificato nell'articolo 122, paragrafo 1, del trattato, mantengono i loro poteri nel settore della politica monetaria in base ai rispettivi diritti nazionali.
43.3. Conformemente all'articolo 122, paragrafo 4, del trattato l'espressione Stati membri equivale a «Stati membri senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 3, 11.2, 19, 34.2 e 50.
43.4. L'espressione «banche centrali nazionali» equivale a «banche centrali degli Stati membri senza deroga» nei seguenti articoli del presente statuto: 9.2, 10.1, 10.3, 12.1, 16, 17, 18, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33.2 e 52.
43.5. Negli articoli 10.3 e 33.1 per partecipanti al capitale si intendono le banche centrali degli Stati membri senza deroga.
43.6. Negli articoli 10.3 e 30.2 per capitale sottoscritto si intende capitale della BCE sottoscritto dalle banche centrali degli Stati membri senza deroga.
Articolo 44
Compiti transitori della BCE
La BCE assume quei compiti propri dell'IME che, a causa delle deroghe di uno o più Stati membri, devono essere ancora adempiuti nella terza fase.
La BCE fornisce pareri nella fase di preparazione dell'abrogazione delle deroghe di cui all'articolo 122 del trattato.
Articolo 45
Consiglio generale della BCE
45.1. Fatto salvo l'articolo 107, paragrafo 3, del trattato, il consiglio generale è costituito come terzo organo decisionale della BCE.
45.2. Il consiglio generale comprende il presidente e il vicepresidente della BCE e i governatori delle banche centrali nazionali. Gli altri membri del comitato esecutivo possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio generale.
45.3. Le responsabilità del Consiglio generale sono elencate per esteso nell'articolo 47 del presente statuto.
Articolo 46
Regolamento interno del Consiglio generale
46.1. Il consiglio generale è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente della BCE.
46.2. Il Presidente del Consiglio e un membro della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale.
46.3. Il presidente prepara le riunioni del consiglio generale.
46.4. In deroga all'articolo 12.3, il consiglio generale adotta il proprio regolamento interno.
46.5. Le funzioni del segretariato del consiglio generale sono svolte dalla BCE.
Articolo 47
Responsabilità del Consiglio generale
47.1. Il Consiglio generale:
— svolge i compiti previsti all'articolo 44;
— partecipa alle funzioni consultive di cui agli articoli 4 e 25.1.
47.2. Il consiglio generale concorre:
— alla raccolta di informazioni statistiche come previsto all'articolo 5;
— alla compilazione dei rapporti e rendiconti della BCE di cui all'articolo 15;
— alla fissazione delle norme necessarie per l'applicazione dell'articolo 26 come previsto all'articolo 26.4;
— all'adozione di tutte le ulteriori misure necessarie all'applicazione dell'articolo 29 come previsto all'articolo 29.4;
— alla fissazione delle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE di cui all'articolo 36.
47.3. Il consiglio generale contribuisce ai necessari preparativi per fissare irrevocabilmente i tassi di cambio delle monete degli Stati membri con deroga rispetto alle monete, o alla moneta unica, degli Stati membri senza deroga, come previsto dall'articolo 123, paragrafo 5, del trattato.
47.4. Il consiglio generale è informato dal presidente della BCE in merito alle decisioni del consiglio direttivo.
Articolo 48
Disposizioni transitorie per il capitale della BCE
Conformemente all'articolo 29.1, a ciascuna banca centrale nazionale viene assegnata una ponderazione nell'ambito dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE. In deroga all'articolo 28.3, le banche centrali degli Stati membri con deroga non versano il capitale da loro sottoscritto a meno che il consiglio generale decida, ad una maggioranza che rappresenta almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE ed almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima deve essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
Articolo 49
Versamento differito del capitale, delle riserve e degli accantonamenti della BCE
49.1. La banca centrale di uno Stato membro la cui deroga sia stata abrogata, versa la quota del capitale della BCE da essa sottoscritta nella stessa misura delle altre banche centrali degli Stati membri con deroga e trasferisce alla BCE attività di riserva in valuta estera conformemente all'articolo 30.1. La somma da trasferire è determinata moltiplicando il valore in ECU, ai tassi di cambio correnti delle attività di riserva in valuta estera già trasferite alla BCE conformemente all'articolo 30.1, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla Banca centrale nazionale in questione e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali nazionali.
49.2. Oltre al versamento da effettuare conformemente all'articolo 49.1, la banca centrale interessata contribuisce alle riserve della BCE, agli accantonamenti equiparabili a riserve e all'importo ancora da assegnare alle riserve e agli accantonamenti corrispondente al saldo del conto profitti e perdite quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede l'abrogazione della deroga. La somma da versare come contributo viene fissata moltiplicando l'importo delle riserve, come sopra definito e dichiarato nel bilancio approvato della BCE, per il rapporto tra il numero di quote sottoscritte dalla banca centrale interessata e il numero di quote già versate dalle altre banche centrali.
Articolo 50
Nomina iniziale dei membri del Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo della BCE viene istituito secondo la seguente procedura. Il presidente, il vicepresidente e gli altri membri del comitato esecutivo sono nominati con il comune accordo dei governi degli Stati membri, a livello di capi di Stato o di governo, su raccomandazione del Consiglio e previa consultazione del Parlamento europeo e del consiglio dell'IME. Il presidente del comitato esecutivo viene nominato per otto anni. In deroga all'articolo 11.2, il vicepresidente viene nominato per quattro anni e gli altri membri del comitato esecutivo per un mandato compreso tra cinque e otto anni. Il mandato non è rinnovabile. Il numero dei membri del comitato esecutivo può essere inferiore a quello previsto all'articolo 11.1, ma comunque non inferiore a quattro.
Articolo 51
Deroga all'articolo 32
51.1. Se, dopo l'inizio della terza fase, il consiglio direttivo decide che l'applicazione dell'articolo 32 del presente statuto comporta notevoli modifiche nelle situazioni di reddito relative delle banche centrali nazionali, l'importo del reddito da assegnare conformemente all'articolo 32 viene ridotto di una percentuale uniforme che non supera il 60 % nel primo esercizio finanziario dopo l'inizio della terza fase e che diminuisce di almeno 12 punti percentuali in ogni esercizio finanziario successivo.
51.2. L'articolo 51.1 si applica per non più di cinque interi esercizi finanziari dopo l'inizio della terza fase.
Articolo 52
Scambio di banconote in valute comunitarie
In seguito alla fissazione irrevocabile dei tassi di cambio, il consiglio direttivo adotta le misure necessarie per assicurare che le banconote in valute con tassi di cambio irrevocabilmente fissati vengano cambiate dalle banche centrali nazionali al loro rispettivo valore di parità.
Articolo 53
Applicabilità delle disposizioni transitorie
Gli articoli da 43 a 48 si applicano se e fintantoché esistono Stati membri con deroga.