CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTOParte amministrativa 17 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO \PParte amministrativa
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I N D I C E
Art. 1 - Oggetto e forma dell’appalto 3
Art. 2 - Descrizione sommaria delle opere 3
Art. 3 - Importo dei lavori in appalto 5
Art. 4 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto 5
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto 6
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto 6
Art. 7 - Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) 7
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore 7
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 7
Art. 10 - Accettazione dei materiali e delle forniture 7
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini 8
Art. 12 - Conoscenza delle condizioni d’appalto 8
Art. 13 - Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto 9
Art. 14 - Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative 9
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori - Tempo utile per la loro ultimazione 10
Art. 16 - Sospensioni e ripresa dei lavori 11
Art. 17 - Proroghe 12
Art. 18 - Penali 13
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori/delle forniture dell’Appaltatore 14
Art. 20 - Modifica del programma esecutivo dei lavori da parte dell’Appaltatore 14
Art. 21 - Modifica del programma esecutivo dei lavori da parte della Stazione Appaltante 14
Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione 15
Art. 23 - Risoluzione del contratto 15
Art. 24 - Anticipazione 16
Art. 25 - Pagamenti in acconto 16
Art. 26 - Invariabilità dei prezzi 18
Art. 27 - Contabilizzazione a corpo 18
Art. 28 - Contabilizzazione a misura 19
Art. 29 - Lavorazioni in economia 20
Art. 30 - Valutazione dei materiali e manufatti a piè d'opera 20
Art. 31 - Subappalto 20
Art. 32 - Pagamento dei subappaltatori 21
Art. 33 - Collaudo statico 21
Art. 34 - Variazioni alle opere progettate 22
Art. 35 - Diminuzione dei lavori 23
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi 23
Art. 37 - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 24
Art. 38 - Redazione della documentazione di come eseguito “as built” e istruzioni al personale 24
Art. 39 - Manutenzione annuale full-risk post-consegna 25
Art. 40 - Presa in consegna anticipata all’uso dell’opera 25
Art. 41 - Conto finale - Collaudo amministrativo - Garanzie 26
Art. 42 - Definizione delle controversie 27
Art. 43 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 28
Art. 44 - Norme di sicurezza generali 28
Art. 45 - Cautele da adottarsi nell'esecuzione dei lavori 30
Art. 46 - Disposizioni e cautele da adottare in relazione all'attività sanitaria eventualmente in corso
o ad altre esigenze 31
Art. 47 - Danni di forza maggiore 31
Art. 48 - Proprietà dei materiali da scavo e demolizione - Rinvenimenti 32
Art. 49 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati 32
Art. 50 - Terre e rocce da scavo 32
Art. 51 - Oneri dell’Appaltatore conglobati nell’offerta 32
Art. 52 - Progetto costruttivo di cantiere 35
Art. 53 - Dichiarazione relativa ai prezzi 35
Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse 36
Art. 55 - Oneri di informazione dell’Appaltatore 36
Art. 56 - Tracciabilità flussi finanziari 36
Art. 57 - Riservatezza dei dati 37
Art. 58 - Clausola finale 37
ABBREVIAZIONI E SINONIMI
Codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010) per le parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016 fino alla progressiva emanazione dei decreti del MIT attuativi e delle linee guida ANAC
Decreti del MIT attuativi e linee guida ANAC
Capitolato generale (D.M. LL del 19 aprile 2000, n.145) - C.G., Capitolato Generale d’Appalto, limitatamente agli articoli ancora in vigore
D. Lgs. 81/2008 (Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81) - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Stazione Appaltante: S.A., Amministrazione, Amministrazione Appaltante, Amministrazione Contraente, Stazione appaltante o Azienda Ospedaliera, Committente
Appaltatore, Ditta o Appaltatrice o Impresa o Ditta Aggiudicataria, A., Impresa appaltatrice aggiudicataria, Concorrente aggiudicatario
RUP, Responsabile Unico del Procedimento di cui agli artt. 31 e 101, c.1, del Codice
Elenco prezzi: E.P.: a seconda del contesto, può essere riferito all’E.P. offerto dalla Ditta oppure, nel caso di
E.P. contrattuale, si tratta dell’elaborato posto a base di gara.
Listino prezzi ufficiale: il listino prezzi di riferimento per la formulazione di nuovi prezzi.
Computo metrico estimativo: CME
Direttore dei Lavori: D.L. e ufficio della Direzione Lavori
Responsabile Unico del Procedimento: R.U.P.
Art. 1 - Oggetto e forma dell’appalto
L'appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori per la realizzazione del “NUOVO PRONTO SOCCORSO DELL’OSPEDALE DI DOLO (VE)”.
Il presente appalto è disciplinato dalle norme di cui al vigente D.Lgs. 50/2016 e alle parti ancora vigenti del Regolamento DPR 207/2010.
L’affidamento dei lavori sarà attuato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per contratti sotto soglia, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del Codice, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto all’art. 95, comma 6, del medesimo Decreto.
Il contratto d’appalto è stipulato “a corpo”, nel rispetto dell'art. 3, comma 1, lettera ddddd) del Codice dei contratti e ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del D.P.R. 207/2010.
Si evidenzia che l’offerta economica è redatta sulla “Lista categoria di lavoro e forniture” fornita dalla S.A. a base di gara nella quale ogni Concorrente ha l'obbligo di controllare preventivamente le voci ivi riportate attraverso l'esame dell’insieme degli elaborati formanti il progetto esecutivo posto a base di gara.
In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità ivi riportate che sono ritenute carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire, determinando così l'importo complessivo dell'offerta, completo di ogni lavorazione, o componente o qualsiasi altro onere necessari al completo funzionamento a regola d’arte dell’opera nessuno escluso, formulato sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative e assumendone i relativi rischi.
Sono comprese nell’appalto anche le migliorie contenute nell’offerta tecnica presentata dal Concorrente aggiudicatario e recepite dalla Stazione appaltante, senza oneri aggiuntivi per questa ultima.
L’importo a corpo complessivo offerto da ogni Concorrente, con le modalità sopra esposte, si riferisce quindi all’opera completa e funzionante in ogni sua parte e, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta comunque fisso ed invariabile nel suo valore complessivo e ciò indipendentemente da ogni eventuale variazione quantitativa o integrativa necessaria per l’esecuzione dell’opera rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara nel suo complesso e in particolare rispetto al computo metrico estimativo, che non ha valore negoziale e rispetto all’elenco prezzi unitari.
L’esecuzione dei lavori deve essere sempre e comunque effettuata nel rispetto delle vigenti normative UNI, CEI, ecc… dimostranti l’esecuzione a regola d’arte delle diverse lavorazioni.
L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile.
Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:
• Codice identificativo della gara (CIG) =
• Codice Unico di Progetto (CUP) =
Art. 2 - Descrizione sommaria delle opere
I lavori che formano oggetto dell'appalto, dettagliatamente illustrati negli elaborati del progetto esecutivo validato posto a base di gara, possono riassumersi come di seguito riportato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori.
L’intervento prevede la realizzazione di un volume costruito collegato al piano rialzato del corpo centrale OD.03.B del monoblocco.
Atteso che le finalità dell’intervento mirano all’ampliamento e alla riqualificazione funzionale dell’area dell’emergenza che le stesse sono state già esplicitate nello studio di fattibilità, tenuto conto delle ulteriori esigenze successivamente palesate dalla direzione generale e dalla direzione medica, degli esiti del confronto con gli operatori del servizio, delle prescrizioni normative e delle indicazioni contenute nelle linee guida dell’Ispesl e delle società mediche, le suddette finalità possono in tal modo sintetizzarsi:
• La dotazione di spazi dell’attuale servizio di Pronto Soccorso (di seguito PS) dovrà essere adeguata agli standard richiesti dal DPR 14 gennaio 1997 e dalle recenti Linee Guida di cui al DGR n.74 del 04/2/2014.
• Dovrà attuarsi la completa ristrutturazione funzionale del servizio di pronto soccorso con:
a) Implementazione dell’aerea dedicata ai codici di elevata priorità.
b) Ampliamento e riqualificazione dell’area destinata alla Osservazione Breve Intensiva con incremento della dotazione di posti disponibili e zone differentemente caratterizzate a seconda del particolare tipo di utente assistito (autosufficienti, anziani (autosufficienti e non), contaminati/infetti).
c) Immediata correlazione con i reparti di Radiologia, Terapia Intensiva e Blocco Operatorio.
• Il rinnovato PS dovrà interagire con il servizio di Guardia Medica.
• I lavori non incideranno minimamente sui livelli di operatività dell’attuale servizio di PS in quanto non soggetti ad interferenze con l’area di cantiere.
• Le caratteristiche formali dell’ampliamento dovranno assicurare massima integrazione architettonica dei nuovi volumi con quelli preesistenti; nel contempo dovranno garantire elevata qualità ambientale e alto livello di umanizzazione degli spazi.
Ciò premesso la soluzione progettuale ipotizzata soddisfa pienamente le aspettative appena evidenziate. L’organismo funzionale che difatti resta infine definito, oltre ad assicurare la dotazione di spazi ed attrezzature di cui ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l’accreditamento, presenta ulteriori spazi integrati che vanno a costituire un unicum funzionale che ben recepisce i principi ispiratori delle precedenti fasi progettuali rispondendo al contempo alle nuove istanze avanzate dalla Direzioni Generale e Medica.
In particolare si fa rilevare che:
1. Le aree funzionali del servizio di PS risultano implementate secondo le indicazioni della direzione dello stesso e sulla scorta dei dati acquisiti al riguardo degli accessi, dei periodi di massimo afflusso, del tipo e dell’attività delle prestazioni effettuate, delle categorie di assistiti.
2. Giusto quanto al punto precedente si è provveduto a:
2.1. dotare l’area trattamento codici ad alta priorità di un’ampia area shock-room con tre postazioni e di un ambulatorio per il codice giallo adattabile a codice rosso;
2.2. potenziare e funzionalmente riqualificare l’Osservazione Breve Intensiva (OBI); ad essa è stato dedicato un intero settore del PS, esterno all’area operativa e strettamente correlata alla zona lavoro infermieri, che risulta divisa in tre aree diversamente configurate ed attrezzate (area barelle, area letti, area poltrone);
2.3. dotare il servizio di un ambiente confinato e appositamente isolato per assistiti contaminati e/o infetti;
2.4. organizzare i nuovi spazi interni in modo da conseguire infine un unicum funzionale tra volumi in ampliamento, preesistenze, senza però ledere le operatività dell’attuale servizio di PS; quest’ultimo sarà solo minimamente interessato da opere le quali renderanno alla struttura un assetto transitorio per il periodo delle lavorazioni senza incidere sulla qualità dei percorsi interni, né sull’attuale dotazione di spazi e di attrezzature;
2.5. preservare l’attuale servizio di Guardia Medica senza che le attività dello stesso interferiscano con i flussi di persone e cose all’ interno del PS;
2.6 dotare il nuovo pronto soccorso dell’ambulatorio infermieristico avanzato;
2.7. Rendere ai nuovi volumi caratteristiche formali tali da avere infine un disegno organico quanto unico con l’attuale ospedale.
Si evidenzia che prima dell’esecuzione delle opere strutturali, l’Appaltatore dovrà depositare, presso gli Uffici Comunali competenti, la denuncia ex legge 1086-71 del progetto strutturale esecutivo.
L'appalto in oggetto:
comporta la esecuzione, in base agli atti progettuali posti in gara di tutti i lavori, le prestazioni e forniture necessari per la completa attuazione del programma progettuale, sì da rendere il complesso perfettamente efficiente e pronto ad assolvere le funzioni cui esso è destinato;
comprende, pertanto, tutti i lavori, le opere, gli impianti, le assistenze, le prestazioni, le forniture e le provviste comunque necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e salvo più dettagliate indicazioni che saranno impartite in sede esecutiva dalla Direzione Lavori;
comprende le finiture descritte negli allegati progettuali;
comprende, ancora, le predisposizioni e le esecuzioni impiantistiche necessarie ad una corretta e completa fruizione di tutte le aree e locali;
comprende i necessari collegamenti alle reti impiantistiche.
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo, salvo quanto potrà essere meglio precisato dalla direzione dei lavori.
E’ facoltà della Direzione Lavori accettare in tutto o in parte le proposte migliorative formulate dalla Ditta in sede esecutiva, laddove ritenuto di maggiore convenienza per la Stazione Appaltante, ovvero richiedere la esecuzione delle lavorazioni così come previste dagli elaborati progettuali dell’esecutivo, predisposti dalla medesima SA.
Restano escluse dall'appalto e, quindi, non sono comprese nel suo oggetto, le eventuali opere diverse da quelle descritte negli allegati progettuali, che l'Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre ditte, senza che l'Appaltatrice possa fare eccezione o richiedere compenso alcuno.
L’esclusione delle suddette opere e l’eventuale affidamento in tutto o in parte di tali opere ad altre Ditte, anche nel corso dei lavori, non potrà dare adito all’Appaltatore di fare eccezione di sorta o richiedere compenso alcuno oltre al corrispettivo dell’appalto, nè potrà richiedere il differimento dei tempi di ultimazione dei lavori appaltati.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di fornire alla ditta aggiudicataria, in corso d’opera, elaborati contenenti tipologie di arredo e di attrezzature tecniche, con specifiche delle rifiniture complementari, al fine di rendere più chiare l’esecuzione delle opere incluse nell’appalto.
La Committente ha ritenuto necessario ed indispensabile, in fase di gara, la esecuzione di un sopralluogo obbligatorio, che le Ditte concorrenti hanno effettuato, al fine di prendere cognizione degli spazi a disposizione, delle vie d’accesso, della posizione ed eventuale disponibilità dei fluidi caldi e freddi in relazione ai fabbisogni energetici di progetto, definendo così i limiti della fornitura.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
Tutto quanto previsto e disciplinato nel presente Capitolato Speciale d’Appalto costituisce parte integrante e, ove occorra, integrativa del contratto di appalto: partecipando alla gara l’offerente espressamente accetta, approva e concorda su tutte le pattuizioni di seguito riportate dopo averle attentamente lette, singolarmente e nel contesto complessivo degli atti contrattuali, esaminate e valutate.
Art. 3 - Importo dei lavori in appalto
L’importo complessivo dell’appalto, posto a base dell’affidamento, è pari a Euro 3.532.866,72 (diconsi euro tremilionicinquecentotrentadueottocentosessanta/72), così come definito nella seguente tabella:
DESCRIZIONE | IMPORTO Euro (iva esclusa) | Categorie: Allegato A del DPR 207/2010 | |
A) LAVORI A CORPO (soggetti a ribasso) | |||
a) Edifici civili ed industriali | € 2 317 584,38 | OG1 | PREVALENTE |
b) Impianti tecnologici | € 1 139 223,39 | OG11 | SCORPORABILE |
SOMMANO A) | € 3 456 807,77 | ||
B) ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso) | € 76.058,95 | ||
IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA=A+B | € 3 532 866,72 |
L’importo del contratto sarà determinato, a valle dell’espletamento delle procedure individuate dalla S.A. nel bando e nel disciplinare di gara, sulla base dell’offerta prezzi del concorrente aggiudicatario.
I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, sono scorporabili e, a scelta dell’appaltatore, subappaltabili alle condizioni di legge, così come previsto nel bando di gara.
L’importo complessivo è da intendersi a corpo ed è comprensivo di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e secondo le previsioni del progetto esecutivo. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell’esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all’imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento.
Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell’offerta.
Art. 4 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di discordanza tra i diversi elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva a giudizio della D.LL.
Non costituisce discordanza una semplice incompletezza grafica o descrittiva, una eventuale mancanza di particolari costruttivi di dettaglio o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali anche in scala minore o indicati nella parte tecnica del capitolato speciale. Tutte le tipologie di elaborato si integrano per l'individuazione delle opere.
Le opere sono individuate dal progetto esecutivo posto a base di gara, nella sua stesura finale validata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs. n.50/2016, e riportante nel cartiglio la sigla “VALIDAZIONE 28_FEBBRAIO_2017”.
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto validato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
In caso di discordanza tra le norme e disposizioni di cui al presente capitolato, quelle contenute nel contratto e quelle contenute negli altri documenti ed elaborati di progetto, deve essere osservato il seguente ordine di prevalenza:
• norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale e specifiche;
• contratto di appalto, come specificato al successivo art. 5;
• progetto esecutivo validato.
Art. 5 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il progetto esecutivo a base di gara nella versione validata dal RUP e individuata nei cartigli con la sigla “VALIDAZIONE 28_FEBBRAIO_2017”, escluso i computi metrici estimativi e la stima dei lavori;
- l’offerta dell’Impresa redatta nella lista delle categorie di lavoro posta a base di gara;
- il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;
- il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
- le polizze di garanzia;
- il Piano di qualità di costruzione e installazione redatto dall’appaltatore. Ai sensi dell’articolo 43, c. 4, del
d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l’approvazione. Il Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte ancora vigente;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con i relativi allegati.
Fa parte del contratto l’offerta tecnica presentata dall’appaltatore in sede di gara.
Art. 6 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto
La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione:
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione;
di piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione posta a base di gara, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
Art. 7 - Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM)
Ai sensi dell’art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) del D. Lgs. 50/2016, il presente contratto è soggetto al rispetto delle norme inerenti i criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione (CAM).
In particolare dovranno essere rispettate, in quanto applicabili, le prescrizioni di cui all’allegato 1) al DM 24 dicembre 2015 nelle fasi di esecuzione dei lavori:
PAR. | DESCRIZIONE |
2.3 | Specifiche Tecniche dell’Edificio |
2.4 | Specifiche Tecniche dei Componenti Edilizi” |
2.5 | Specifiche Tecniche del Cantiere |
2.7 | Condizioni di esecuzione (escl.varianti onerose) |
Art. 8 - Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell’appaltatore, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 108 e 110 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 5, rispettivamente i commi 17 e 18 dell’art. 48 del Codice dei contratti.
Art. 9 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, xxxxxx comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Art. 10 - Accettazione dei materiali e delle forniture
I materiali e le forniture dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle legge e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alle specifiche normative e agli standard qualitativi indicati nelle specifiche tecniche e negli altri documenti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I.
La Stazione Appaltante potrà chiedere una campionatura completa dove si evidenzia non soltanto il prodotto messo in opera ma il risultato finale ottenuto. Tale campionatura, una volta approvata rappresenterà lo standard qualitativo.
Tutte le forniture, i materiali e le eventuali lavorazioni eseguite sono soggette all'approvazione della Stazione Appaltante che ha facoltà insindacabile di richiedere la sostituzione o il rifacimento totale o parziale del lavoro eseguito; in questo caso l'Appaltatore dovrà provvedere, con immediatezza e a sue spese, all'esecuzione di tali richieste, eliminando inoltre, sempre a suo carico, gli eventuali danni causati. Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, dovranno essere immediatamente allontanate a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con quelle rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai beni forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che il Committente si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 11 - Convenzioni in materia di valuta e termini
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
Art. 12 - Conoscenza delle condizioni d’appalto
L’assunzione dell’appalto implica da parte dell’appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali dove debbono eseguirsi i lavori e delle aree adiacenti e di aver valutato l’influenza e gli oneri conseguenti sull’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto lo stesso riconosce:
di aver preso completa conoscenza in particolare di tutte le condizioni idrologiche, climatiche, morfologiche, fisiche ed archeologiche di tali luoghi nei quali dovrà operare e rinunciando di conseguenza a qualsiasi pretesa, sia di compenso economico sia di proroga sul tempo di ultimazione dei lavori, nel caso le condizioni stesse si rivelino, successivamente alla firma dei documenti contrattuali, diverse da quelle previste dall’Amministrazione;
di aver preso completa conoscenza della natura del suolo e del sottosuolo, della possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, della distanza da cave di adatto materiale, della presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per la esecuzione dei lavori, sia che essa debba essere allontanata), dell’esistenza di adatte discariche autorizzate per tutto ciò che è connesso con i lavori dell’appalto e in generale di tutte le circostanze anche speciali che possono avere influito sul giudizio dell’Impresa circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione ai prezzi dalla stessa offerti;
di essere a conoscenza, anche attraverso la documentazione disponibile, delle eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all’Ente proprietario il permesso per l’attraversamento, l’utilizzo o lo spostamento dell’infrastruttura stessa;
di aver esaminato attentamente il progetto esecutivo, anche per verificarne la rispondenza alle leggi, norme e prescrizioni vigenti;
l’Appaltatore poiché assume con l’appalto, in forma completa ed esclusiva, l’onere e la responsabilità del conseguimento delle eventuali approvazioni e nulla osta per la realizzazione dell’appalto, formula l’offerta nella consapevolezza di dover realizzare l’opera con tutti gli eventuali aggiornamenti necessari a tali fini, prescritti e/o concordati con gli organi competenti, prevedendone l’incidenza sul prezzo e sui tempi per l’esecuzione dei lavori. Ne consegue che l’offerta formulata dall’Appaltatore non può subire modifiche per effetto dei suddetti aggiornamenti;
di essere edotto che, in caso di aggiudicazione, dovrà produrre a sua cura e spese tutti gli elaborati, necessari per la “cantierizzazione” del progetto e per la realizzazione dell’opera nel pieno rispetto delle prescrizioni di leggi e di regolamenti e delle più qualificate normative tecniche specialistiche, oltre che per esigenze funzionali, di sicurezza, estetiche, ecc. del progetto e che tali prestazioni non gli daranno diritto ad alcuna modifica dei patti contrattuali relativi al tempo e al prezzo;
di essere edotto che tutti gli elaborati grafici, illustrativi, descrittivi e di calcolo costituenti la cantierizzazione del progetto esecutivo di cui sopra, sia degli elementi in esso identificati, sia degli elementi da esso identificabili mediante elaborati integrativi di quelli di contratto prodotti da propri tecnici in fase di cantierizzazione, non potranno essere né in contrasto, né in variante rispetto al progetto esecutivo approvato (salva autorizzazione dell’Amministrazione), al quale dovranno uniformarsi in tutti gli aspetti tecnici e formali. L’Amministrazione tramite il R.U.P. sottoporrà gli elaborati della cantierizzazione all’approvazione del D.L.; tale approvazione, pur vincolante per l’Appaltatore, non esonera comunque e in nessun caso l’Appaltatore stesso e i suoi tecnici ausiliari della piena ed esclusiva responsabilità per la completa e fedele esecuzione dell’opera appaltata.
L’Appaltatore dovrà utilizzare in cantiere copie autentiche degli elaborati grafici che fanno parte integrante del contratto.
Le integrazioni necessarie ai fini costruttivi (cantierizzazione) dovranno contenere espliciti riferimenti agli elaborati di progetto dei quali costituiscono lo sviluppo, o dai quali traggono origine. Anche di essi l’Appaltatore utilizzerà in cantiere solo copie autentiche, con gli estremi della consegna degli originali all’Amministrazione.
L’approvazione da parte del D.L dei disegni, schede tecniche dei materiali, schemi e programmi inerenti la cantierizzazione non esonera l’Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore od omissione degli elaborati stessi e per difformità dalle indicazioni fornite nei documenti contrattuali.
L’Appaltatore dovrà ripresentare i disegni a cui siano state apportate correzioni da parte dell’Amministrazione e dovrà ripresentare le schede dei materiali, laddove non approvate dalla D.L., con caratteristiche corrispondenti a quelle previste in progetto, sino al conseguimento dell’approvazione definitiva: questa in ogni caso non solleva l’Appaltatore dalla responsabilità per la perfetta esecuzione delle opere.
Gli elaborati di cui sopra verranno approvati dal D.L. entro 10 giorni dal ricevimento di ciascuna parte del progetto di cantierizzazione individuata nello specifico programma esecutivo elaborato dall’Appaltatore.
Il rifiuto motivato dell’approvazione da parte del D.L. dei predetti elaborati non comporterà proroga del termine di completamento dell’opera.
La “cantierizzazione del progetto” deve essere eseguita entro i termini fissati nel programma esecutivo elaborato dall’Appaltatore e allegato al contratto.
Durante il corso dei lavori l’Appaltatore dovrà aggiornare tutti i disegni esecutivi secondo quanto effettivamente costruito e fornirli, prima dell’inizio delle operazioni di collaudo (anche in xxxxx x’xxxxx), xx xxxxxx 0 (xxx) copie, oltre ad una copia su supporto magnetico in formato editabile e in pdf firmato e timbrato.
É altresì sottinteso che l’Appaltatore si é reso conto, prima dell’offerta, di tutti le circostanze e problematiche che possano influire sugli oneri connessi all’esecuzione e manutenzione delle opere fino al collaudo, che si intendono compensate nell’importo di contratto.
Di conseguenza, i prezzi offerti, sotto le condizioni del contratto, del Capitolato e del progetto esecutivo, si intendono dunque formulati dall’Impresa in base a calcoli di sua convenienza e quindi sono fissi e invariabili.
Art. 13 - Interferenze con lavori e montaggi non compresi nell’appalto
L’Impresa prende atto che altre Ditte potrebbero eseguire altri lavori nello stesso cantiere e si impegna sin d’ora, nel caso di interferenze e divergenze, ad accettare e osservare le disposizioni che l’Amministrazione impartirà nell’interesse generale dei lavori. Xxxxx restando le responsabilità delle singole imprese per la sicurezza del proprio personale dipendente, resta fin d’ora stabilito che l’Impresa Appaltatrice dei lavori di cui al presente capitolato, risponderà comunque della sicurezza generale dell’intera area di cantiere.
L’Impresa dovrà assicurare il libero passaggio del personale nel cantiere, nonché dei mezzi di altra Impresa che debba eseguire i lavori per conto dell’Amministrazione o di altri Enti, compreso l’uso dei ponti di servizio e di tutte le altre opere provvisionali predisposte per la circolazione nel cantiere, senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di particolari compensi.
Sarà cura dell’Impresa appaltatrice organizzare conseguentemente il programma di esecuzione dei propri lavori senza pregiudicare il corretto avanzamento degli stessi e sempre nel rispetto del tempo contrattuale.
Art. 14 - Xxxxxxxx, garanzie e coperture assicurative
CAUZIONE PROVVISORIA
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del Codice dei contratti, l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria da prestarsi secondo quanto riportato nei documenti di gara (2% dell’importo base d’asta).
GARANZIE CONTRATTUALI
All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
• la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (dieci per cento dell’importo contrattuale eventualmente incrementato in caso di ribassi superiori al dieci e al venti per cento);
La cauzione definitiva, sarà svincolata fino all’ammontare dell’80% (art.103, comma 5, del Codice) in misura dell’avanzamento dei lavori.
Il residuo 20% sarà trattenuto fino all’emissione del certificato di collaudo, a garanzia del periodo durante il quale l’Impresa dovrà garantire la manutenzione secondo le specifiche di garanzia post- consegna.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103, comma 3, del Codice dei contratti determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Per la cauzione provvisoria e per quella definitiva è prevista la riduzione dell’importo dovuto, ai sensi dell’art.93 comma 7 del Codice.
• la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti per una somma assicurata superiore all’importo del contratto in considerazione che il cantiere si sviluppa in adiacenza ai reparti/servizi ospedalieri che devono rimanere attivi:
o per i danni di esecuzione: Euro 3.500.000,00 = (euro tremilionicinquecentomila/00);
o per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.): Euro 1.500.000,00 = (euro unmilionecinquecentomila/00);
Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Altresì, alla liquidazione della rata di saldo, l’esecutore dei lavori è tenuto a presentare la garanzia fideiussoria (Scheda 1.4 del D.M. n° 123/04) a garanzia biennale delle opere realizzate di cui all’art.102, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e prevista dall’art.106, comma 6, del medesimo Decreto. Quale rata di saldo deve intendersi l’importo dell’ultimo S.A.L., ovvero almeno il 10% dell’importo contrattuale, incluso eventuali perizie di varianti intervenute, che sarà liquidata alla data di collaudo dell’opera.
Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori - Tempo utile per la loro ultimazione
La consegna dei lavori avverrà entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto, fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, qualora il mancato inizio dei lavori determinasse un grave danno all’interesse pubblico che l’opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti. A seguito di autorizzazione del RUP, la consegna risulterà da apposito processo verbale steso in contraddittorio tra il D.L. e l’Appaltatore.
In caso di consegna in via d'urgenza, l'appaltatore è tenuto a provvedere tempestivamente agli adempimenti relativi alla normativa in materia di sicurezza.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di consegnare i lavori, in tutto o in parte, sotto riserva di legge, stante l’urgenza, senza che nulla l'Appaltatrice abbia a pretendere. Inoltre, stante le attività ospedaliere in essere e che l’Appaltatore dichiara di conoscere, resta inteso perché sin da ora accettato, che la Stazione Appaltante potrà a suo insindacabile giudizio, consegnare anche parzialmente i luoghi da cantierizzare, e ciò indipendentemente dalla sottoscrizione del contratto e dalla sua registrazione, e senza che l’Appaltatore possa richiedere ristoro per qualsivoglia motivo.
In caso di consegna sotto riserva di legge il direttore dei lavori indicherà espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l’immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà trasmettere all’ Amministrazione le polizze assicurative, di cui all’articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx), assicurativi ed infortunistici, il libro matricola dell’impresa.
Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici.
Entro il termine di 10 gg prima della consegna, l’Impresa dovrà altresì presentare all’approvazione della Direzione Lavori il proprio programma esecutivo dei lavori, ai sensi dell’art. 43, comma 10, del d.P.R. 207/2010.
Ai sensi dell’articolo 43, comma 4, del Regolamento, l’appaltatore è obbligato, altresì, prima dell’inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL per l’approvazione, un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali e i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Tutte le opere appaltate, salvo le riduzioni da valutare in sede di offerta, dovranno essere completamente ultimate nel termine di 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio riferito alla sola parte funzionale delle opere.
Il programma esecutivo dei lavori dell’appaltatore è redatto sulla base del termine contrattuale per l’ultimazione degli stessi.
Art. 16 - Sospensioni e ripresa dei lavori
Si fa riferimento all’art.107 del D.Lgs. 50/2016.
Sospensioni per causa di forza maggiore
Qualora cause di forza maggiore, non imputabili alla impresa, impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione, la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale di ripresa.
Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, sentito l’appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 106, c.1, c.2, c.4 e dall’art. 149 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. Per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) l’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
c) l’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. I verbali per la concessione di sospensioni, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo o appone sullo stesso delle riserve, si procede ai sensi degli artt. 107, c.4 e 108, c.3 del Codice, in quanto compatibili.
4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
5. Il verbale di sospensione ha efficacia dal terzo giorno antecedente la sua presentazione al responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, la sospensione dei lavori darà luogo solamente alla traslazione di uguale periodo del termine assegnato per il compimento dei lavori stessi senza alcun ulteriore riconoscimento oltre a quanto previsto dal contratto.
6. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
7. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni e i cui ai precedenti commi 3 e 4.
8. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l’ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore.
Sospensioni ordinate dal RUP
1. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l’ordine è trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni di cui al presente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell’ANAC e per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti.
Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, ai sensi dell’art.107, c.2 del Codice dei contratti, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.
Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Art. 17 - Proroghe
Si fa riferimento all’art.107, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.
L’Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata e documentata proroghe al termine contrattuale che, se riconosciute giustificate, sono concesse dall’Amministrazione.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La risposta in merito all’istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Nessun compenso di carattere risarcitorio o indennitario sarà riconosciuto all’Impresa, per fatti comunque connessi alla maggiore durata dei lavori, causata dalla eventuale concessione della proroga anzidetta.
Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatrice ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
il tempo per la redazione da parte dell’Appaltatrice e approvazione da parte della Stazione Appaltante di tutti gli ulteriori elaborati di dettaglio che si ritenessero necessari per dare piena attuazione alla proposte migliorative offerte in sede di gara e in coerenza con il progetto a base di gara e quindi ogni elaborato tecnico-grafico ad integrazione di quelli esistenti e il tempo necessario per l’iter autorizzativo presso Enti Pubblici o di Vigilanza qualora le modifiche migliorative proposte costituiscano varianti a quanto finora approvato dagli stessi;
il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatrice comunque previsti dal capitolato speciale d’appalto o dal capitolato generale d’appalto;
le eventuali controversie tra l’Appaltatrice e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati; le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’Appaltatrice e il proprio personale dipendente.
Art. 18 - Penali
FASE DI ESECUZIONE LAVORI
Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione di tutti i lavori previsti in contratto viene applicata una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo netto contrattuale, direttamente sull’importo degli stati di avanzamento lavori o nello stato finale.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, è applicata anche in caso di ritardo: nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel programma esecutivo dei lavori;
nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal D.L.;
nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
nell’espletamento delle azioni di competenza e sulla consegna della documentazione necessaria all’uso anticipato dell’opera, di cui al seguente articolo 39 del presente CSA.
In caso di deposito rifiuti o materiali proveniente dalle demolizioni o dagli scavi posti esternamente all’area di cantiere, sarà applicata una penale giornaliera di Euro 500,00 (euro cinquecento/00).
FASE DI POST-CONSEGNA
Ritardo per interventi urgenti oltre 2 ore dalla chiamata telefonica per l’accertamento delle cause e per il ripristino della funzionalità: Euro 200,00= (duecento) per ogni ora o frazione di ora di ritardo;
Ritardo per riparazioni per difetti di costruzione e/o malfunzionamenti oltre le 24 ore dalla chiamata: Euro 1.000,00= (mille) per ogni giornata o frazione di giornata di ritardo;
Irregolarità della documentazione As-Built o dei manuali d’uso e manutenzione: da Euro 50,00 a Euro 200,00, su valutazione del RUP; la regolarizzazione della documentazione deve essere effettuata entro i successivi cinque giorni, salvo reiterazione della penale.
L’importo complessivo delle penali irrogate, ai sensi del presente articolo, non può superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’art.108, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo ovvero mediante trattenuta sulla cauzione.
Su motivata richiesta dell'Appaltatore, quando il R.U.P. riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa, ovvero quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse della Stazione Appaltante, il RUP può disapplicare totalmente o parzialmente la penale.
La penale per ritardo nell'inizio dei lavori e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà, previa istanza di disapplicazione, qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma esecutivo dei lavori; la eventuale disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo.
Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori.
Art. 19 - Programma esecutivo dei lavori/delle forniture dell’Appaltatore
Il termine ultimo per la conclusione degli adempimenti contrattuali, di cui al precedente articolo, deve essere raggiunto rispettando l’ordine dei lavori/delle forniture sinteticamente descritto dall’elaborato programma dei lavori/delle forniture, così come indicato dalla SA tra gli elaborati di gara o così come modificato dall’Appaltatore nel proprio elaborato allegato alla propria offerta, da redigere ai sensi dell’art. 43, comma 10 del d.P.R. 2072010.
Il programma esecutivo dei lavori, allegato al contratto, viene elaborato dall'Appaltatore tenendo conto del cronoprogramma di progetto e in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione.
Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.
Art. 20 - Modifica del programma esecutivo dei lavori da parte dell’Appaltatore
Nel rispetto dei termini di tempo per il completamento degli adempimenti contrattuali, è consentito all’Appaltatore di predisporre e proporre il proprio programma esecutivo dei lavori.
In particolare, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
Il programma esecutivo di cui sopra, (allegato al POS - documento contrattuale) redatto dall'impresa appaltatrice, può assumere valenza contrattuale al fine di verificare l'andamento dei lavori e dell'eventuale scioglimento anticipato del contratto, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei Lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.
In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza.
È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.
Art. 21 - Modifica del programma esecutivo dei lavori da parte della Stazione Appaltante
Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui sopra.
Art. 22 - Inderogabilità dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente;
h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, ai sensi del Decreto n. 81 del 2008.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai punti 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del contratto.
Art. 23 - Risoluzione del contratto
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti;
b) con riferimento alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con
riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 106 del Codice;
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 80, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.
Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:
a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.
Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l’appaltatore deve eseguire i lavori richiesti. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l’appaltatore, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante, l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
I danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto sono dovuti dall’appaltatore, compreso le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tali danni, la stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dall’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
Art. 24 - Anticipazione
Non è dovuta l’anticipazione e non trova applicazione l’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti.
Art. 25 - Pagamenti in acconto
L’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto, in corso d’opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni qualvolta l’importo dei lavori eseguiti e delle forniture, risultanti dai registri di contabilità e dallo stato d avanzamento lavori di cui agli artt.188 e 194 del dPR 207/2010, abbia raggiunto una somma pari a € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00), al netto delle ritenute di legge.
A garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
L’ultimo SAL, e comunque una somma non inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00) verrà liquidata, al termine dei lavori, solo dopo la presentazione della documentazione dell’Impresa prevista per l’uso anticipato dell’opera (v. successivo art.39).
Essendo i lavori appaltati a corpo, secondo quanto previsto dall’art. 43, comma 6, del DPR n. 207/10, essi verranno contabilizzati per aliquote, in corrispondenza di quanto effettivamente eseguito ed accertato, secondo la tabella di seguito riportata. Le singole aliquote di lavori sono comprensive della relativa quota percentuale di oneri della sicurezza, che ammontano a complessivi € 76.058,95.
TABELLA PERCENTUALI LAVORAZIONI OMOGENEE | ||||
CATEGORIA | Importo | % | Importo comprensivo della % sicurezza | |
OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI | ||||
1 | Preparazione del sito e scavo generali | € 19 565,42 | 0,566% | € 19 995,91 |
2 | Scavi e Rinterri | € 57 020,36 | 1,650% | € 58 274,96 |
3 | Corpo Strutturale A | € 317 260,00 | 9,178% | € 324 240,56 |
4 | Corpo Strutturale B | € 153 348,39 | 4,436% | € 156 722,46 |
5 | Corpo Strutturale C | € 42 963,55 | 1,243% | € 43 908,86 |
6 | Corpo Strutturale C - Copertura in acciaio | € 46 226,67 | 1,337% | € 47 243,78 |
7 | Corpo Strutturale D | € 164 008,63 | 4,745% | € 167 617,26 |
8 | Corpo Strutturale E | € 250 356,21 | 7,242% | € 255 864,71 |
9 | Corpo Strutturale E – Pensilina | € 38 872,47 | 1,125% | € 39 727,77 |
10 | Giunti strutturali e cordonature REI | € 11 504,30 | 0,333% | € 11 757,43 |
11 | Interventi strutturali su parti esistenti | € 11 308,60 | 0,327% | € 11 557,42 |
12 | Demolizione strutturali | € 39 443,96 | 1,141% | € 40 311,83 |
13 | Demolizione edili | € 11 736,58 | 0,340% | € 11 994,82 |
14 | Opere per adeguamento norme antincendio | € 8 000,00 | 0,231% | € 8 176,02 |
15 | Elementi del primo calpestio | € 141 519,31 | 4,094% | € 144 633,11 |
16 | Elementi della copertura | € 152 854,24 | 4,422% | € 156 217,44 |
17 | Xxxxxxxx, intonaci e tinteggiature esterne | € 150 536,36 | 4,355% | € 153 848,56 |
18 | Tramezzature, murature e intonaci interni | € 123 446,85 | 3,571% | € 126 163,01 |
19 | Pavimentazioni | € 103 814,14 | 3,003% | € 106 098,33 |
20 | Rivestimenti | € 56 011,92 | 1,620% | € 57 244,33 |
21 | Controsoffitti | € 74 313,33 | 2,150% | € 75 948,42 |
22 | Dipinture | € 33 232,56 | 0,961% | € 33 963,76 |
23 | Porte Rei | € 35 468,42 | 1,026% | € 36 248,82 |
24 | Infissi Interni | € 81 878,00 | 2,369% | € 83 679,53 |
25 | Infissi Esterni | € 157 004,18 | 4,542% | € 160 458,69 |
26 | Sistemazione Esterna | € 35 889,93 | 1,038% | € 36 679,60 |
Parziale OG1 | € 2.317.584,38 | 67,044% | € 2.368.577,39 | |
OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI | ||||
27 | Sottocentrale termofrigorifera | € 85.856,83 | 2,484% | € 87.745,91 |
28 | Sistema di supervisione e controllo | € 34.400,00 | 0,995% | € 35.156,89 |
29 | Distribuzione | € 176.511,67 | 5,106% | € 180.395,40 |
30 | Terminali ambiente e UTA | € 94.906,16 | 2,745% | € 96.994,35 |
31 | Impianto idrico sanitario interni | € 46.282,59 | 1,339% | € 47.300,93 |
32 | Arredi sanitari | € 46.798,12 | 1,354% | € 47.827,80 |
33 | Rete fognaria esterna | € 13.799,69 | 0,399% | € 14.103,32 |
34 | Impianto idrico antincendio | € 11.132,94 | 0,322% | € 11.377,89 |
35 | Distribuzione - impianto gas medicali | € 45.013,84 | 1,302% | € 46.004,26 |
36 | Collegamento a nuova sottocentrale | € 17.136,00 | 0,496% | € 17.513,04 |
37 | Quadri elettrici ed apparecchiature | € 157 598,18 | 4,559% | € 161 065,76 |
38 | Distribuzione elettrica principale | € 98 611,63 | 2,853% | € 100 781,35 |
39 | Corpi illuminanti e illuminaz. sicurezza ed emergenza | € 110 950,09 | 3,210% | € 113 391,29 |
40 | Impianti speciali | € 144 478,75 | 4,180% | € 147 657,67 |
Impianto fotovoltaico | € 55 746,90 | 1,613% | € 56 973,48 | |
Parziale OG11 | € 1.139.223,39 | 32,956% | € 1.164.289,33 | |
TOTALE | € 3.456.807,77 | 100,00% | € 3.532.866,72 |
Il Direttore dei lavori liquida l’importo maturato dall’appaltatore con lo stato di avanzamento lavori, previa approvazione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. L'importo relativo ai costi della sicurezza, contabilizzati con i prezzi di cui alla stima degli stessi, sono calcolati in quota proporzionale ai singoli importi delle lavorazioni omogenee dell’avanzamento dei lavori.
Dopo l’ultimazione dei lavori, sarà rilasciata l’ultima rata di acconto qualunque sia l’ammontare della somma solo dopo la consegna dei certificati di conformità, delle certificazioni necessarie per la consegna della SCIA antincendio, dei libretti delle apparecchiature, delle certificazioni gas medicali, delle certificazioni di idoneità delle superfici vetrate e di ogni altra documentazione di sicurezza.
Ogni pagamento è altresì subordinato all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi l’avvenuto regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’ultima mensilità utile.
Per tutti i pagamenti vige l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e dall'art. 6 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e dall'art. 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.
Per quanto non espressamente indicato, in merito alla contabilizzazione dei lavori si fa integrale rinvio al titolo IX del D.P.R. n. 207/10 per la parte ancora vigente.
Art. 26 - Invariabilità dei prezzi
Il prezzo offerto per l’esecuzione delle opere comprese nel presente appalto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto e di conseguenza l’Appaltatore, oltre alla corresponsione del prezzo medesimo, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi per nessun titolo, fatte salve le disposizioni previste dalla vigente normativa.
Art. 27 - Contabilizzazione a corpo
Art. 3 del D.Lgs. 50/2016, lettera ddddd): «appalto a corpo» qualora il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.
L’importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulle misure o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
Vale quanto riportato all’art. 43, comma 6, 8 e 9 e all’art. 184 del Regolamento.
L’offerta prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, è vincolante per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili nei limiti stabiliti dall’art.106, comma 1, e dall’art.149 del D.lgs. 50/2016, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché ai lavori in economia.
I rapporti e i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta nonché a tutte le azioni e le attività descritte nel piano di sicurezza e coordinamento, come integrato dal piano operativo di sicurezza. L'importo del contratto può variare nei limiti previsti dal Codice dei contratti e per le condizioni previste dal presente CSA. Il prezzo dell’appalto comprende anche gli eventuali oneri indicati nelle descrizioni dei seguenti articoli del presente Capitolato, di capitolati o relazioni specifiche o illustrati negli elaborati grafici e nei particolari costruttivi e nelle voci dell’elenco prezzi.
Il prezzo a corpo è quindi da intendersi comprensivo di quanto sopra e di tutti gli oneri e le spese che deriveranno all’Appaltatore dall’osservanza di quanto descritto negli articoli del presente Capitolato e/o nei capitolati o relazioni specifiche, e deve comprendere le aliquote per spese generali e utili di Impresa.
La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale.
La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all’articolo 25 del presente capitolato, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art. 184 de Regolamento.
Gli oneri per la sicurezza sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
Non possono ritenersi utilmente eseguiti e quindi non possono essere contabilizzati e annotati nel registro di contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di all’art. 184 del Regolamento per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati alla DLL. Tuttavia la DLL, sotto la propria responsabilità, può contabilizzare e registrare tali voci, con un’adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio proporzionalità e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalità dell’opera.
Il corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo comprende e compensa:
tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i saggi e la mano d’opera necessari alla completa esecuzione dell’opera nella sua interezza, così come descritta dagli elaborati progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della D.L. e da quanto altro specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche clausole del presente capitolato;
tutti gli oneri, utili, spese generali, materiali, mano d’opera, attrezzature, i mezzi d’opera (quali in sintesi allestimento del cantiere e baracche, autocarri, escavatori, dumper, ruspe, gru a torre o altri sistemi di movimentazione dei materiali dall’area di cantiere ai vari piani e al coperto, ed inoltre betoniere, martelli demolitori, seghe elettriche, argani, compressori, pompe anche sommerse, ecc.) e inoltre lavori, opere, prestazioni entro e fuori terra, opere provvisionali e/o accessorie (ponteggi, ponti, sottoponti, parapetti, protezioni ecc. puntelli sempre se non indicate separatamente con prezzi a sé stanti) comunque necessarie per realizzare le opere previste nel progetto, finite a regola d’arte e atte all’uso, oltre agli oneri, prescrizioni e descrizioni individuati negli elaborati progettuali che, se anche non esplicitati negli elenchi descrittivi delle voci, devono essere comunque compresi nel prezzo e l’Appaltatore dovrà tenerne conto nella formulazione del prezzo a corpo; quindi, s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
Art. 28 - Contabilizzazione a misura
Art. 3 del D.Lgs. 50/2016, lettera eeeee): «appalto a misura» qualora il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto.
1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e per tali variazioni risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate “a misura”. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. Nei casi di cui al comma precedente, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi redatti come previsto all’art.35 del presente capitolato, utilizzando in via gerarchica le seguenti possibili opzioni:
se esiste, si utilizzerà un prezzo applicabile già presente nel contratto (EP della SA o EP della Ditta); in alternativa, se esiste, si utilizzerà una voce tratta dal Listino Prezzi ufficiale;
in alternativa, si applicheranno le regole dettate dal Regolamento per la composizione di nuovi prezzi, utilizzando come base le voci presenti nel Listino Ufficiale.
In relazione a quanto convenuto in merito ai lavori da stimare a misura si precisa comunque quanto segue:
i prezzi unitari sono comprensivi, oltre degli oneri precedenti, di ogni spesa per materiali, mano d'opera, attrezzature (quali betoniere, martelli demolitori, argani, compressori, elettropompe, vibratori, saldatrici, pompe, trapani, nastri, rulli, escavatori, ruspe, ecc.), mezzi d'opera (quali gru a torre o semoventi, camion, carrelli elevatori, dumper, ecc), opere provvisionali, e/o accessorie (quali ponteggi, ponti, sottoponti ecc.), aggrottamenti, indennizzi a terzi, tasse, oneri e costi per la realizzazione delle opere in sicurezza, delle misure di prevenzione e nel rispetto di quanto previsto dai piani di sicurezza, ecc. per dare i lavori stessi compiuti a regola d'arte nonché per la loro manutenzione e gestione fino a collaudo;
nei prezzi relativi a fornitura a piè d'opera di materiali, apparecchiature, ecc., deve intendersi compresa anche la loro eventuale consegna presso il magazzino che verrà indicato dalla D.L. nonché gli oneri per trasporto, carico e scarico;
i prezzi per la fornitura a piè d'opera sono comprensivi di ogni spesa per acquisto, carico, trasporto, scarico, cali, perdite, sprechi, od altro, per dare i materiali stessi pronti all'impiego a piè d'opera;
i prezzi per i noleggi di mezzi d'opera in economia, sono comprensivi di ogni spesa per dare i mezzi stessi funzionanti in opera, incluso il trasporto da e per il cantiere e le eventuali spese per riparazioni e guasti;
i prezzi relativi alle somministrazioni di mano d'opera in economia, sono comprensivi di ogni spesa per l'uso ed il consumo di attrezzi ed utensili, per le assicurazioni nonché per le eventuali spese di trasporto degli operai sul luogo dei lavori.
Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.
Nel corrispettivo per l’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari.
Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1 sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.
Art. 29 - Lavorazioni in economia
Qualora siano necessarie lavorazioni non contemplate nei prezzi d’appalto esse dovranno essere preventivamente autorizzate dal Direttore dei Lavori e saranno computate al costo orario di manodopera, materiali, trasporti e noli di contratto, ovvero del prezziario regionale vigente, previa applicazione del ribasso d’asta offerto specificando che, relativamente alla manodopera, il ribasso sarà applicato alla sola quota di spese generali ed utile di impresa forfettariamente stabilita nel 24,3% (ventiquattro virgola tre per cento) del costo orario.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi e utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.
Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.
Le prestazioni e le forniture in economia saranno disposte dalla Direzione dei Lavori, mediante apposito ordine di servizio, solo per lavori secondari ed accessori, nei casi e nei limiti previsti dal Codice dei contratti e dall’art. 179 del Regolamento.
Art. 30 - Valutazione dei materiali e manufatti a piè d'opera
Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 31 - Subappalto
L'affidamento in subappalto o il subaffidamento in cottimo è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
L’Appaltatore corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del Codice dei contratti.
E’ fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti copie delle fatture quietanzate. La trasmissione delle fatture quietanziate del sub-appaltatore, relative al SAL precedente, costituisce, assieme al DURC, liberatoria per il pagamento dello Stato di Avanzamento.
Art. 32 - Pagamento dei subappaltatori
La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti.
L’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 29, comma 3, relative al subappaltatore;
c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comma 2 e 53, comma 4;
e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo del lavoro senza ribasso, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti.
Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;
b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
c) alla condizione che l’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l’importo dello Stato di avanzamento e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore.
La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui sopra, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice civile.
Art. 33 - Collaudo statico
Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ai sensi dell’art. 7 della Legge 5.11.1971 n. 1086, ivi inclusi quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal D.L. e dal Collaudatore in c.o. e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d’opera che in sede di collaudo finale.
SICUREZZA ALLO STATO LIMITE DI OPERATIVITA’
Il fabbricato dovrà essere certificato per gli elementi strutturali e non strutturali allo stato limite di operatività secondo NTC DM 14.01.2008 e Circolare Ministeriale 2.2.2009, n.617 e dalle disposizioni normative per l’edificazione in zona sismica rilasciate dalla Regione del Veneto.
In sede di collaudo statico, l’Impresa dovrà pertanto certificare la corretta esecuzione degli: elementi strutturali principali
elementi strutturali secondari elementi non strutturali elementi impiantistici
In sede di collaudo statico l’Impresa dovrà dare evidenza delle realizzazioni tramite presentazione delle certificazioni di idoneità dei materiali utilizzati, in particolare:
per le strutture: tutti i componenti principali e secondari per le strutture edilizie e le finiture:
Controsoffitti Infissi
Altri elementi edilizi
per gli impianti: staffaggi e giunti elettrici
impianti antincendio,
Impianti di produzione, distribuzione gas medicali, vuoto ed aria compressa. impianti di distribuzione acqua sanitaria
sistema fognario,
impianti di refrigerazione ad uso tecnologico , impianti di produzione e distribuzione dei fluidi vettori, impianti di riscaldamento e climatizzazione.
tutti gli staffaggi dovranno essere dimensionati e ancorati alle strutture portanti del fabbricato e in modo da sopportare, in relazione ai propri carichi, le vibrazioni e le accelerazioni massime previste, tenendo conto delle normative vigenti.
In corrispondenza dei giunti di fabbricato dovranno essere previsti compensatori di dilatazione flessibili per tubi e canali in grado di assorbire gli spostamenti assiali e angolari tra i corpi di fabbrica.
Gli staffaggi di sostegno delle reti fluidiche dovranno essere ancorati direttamente alle strutture in c.a. del fabbricato e mai alle murature di tamponamento e dovranno essere dimensionati per sopportare, in relazione ai carichi sostenuti, le accelerazioni massime previste.
Art. 34 - Variazioni alle opere progettate
Variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 1, dall’art. 149 e dall’art. 95, comma 15 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e i relativi atti attuativi, nonchè gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 ancora in vigore.
Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo:
- le prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione dei lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento;
- le opere necessarie per adeguare l’offerta economica per effetto di incompletezza rispetto alle condizioni contrattuali; queste opere saranno eseguite a cura dell’appaltatore senza oneri aggiuntivi o richieste di varianti onerose per la S.A.
Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla Direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 % (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera.
Nel caso di soppressione di alcune opere, verrà decurtato il costo delle opere valutate con i prezzi di offerta. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, promuove la redazione di una perizia di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dalla stazione appaltante su parere del Responsabile del Procedimento, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del Procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
Sono approvate dal Responsabile del Procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell’importo originario del contratto e alla cui copertura si provveda attraverso l’accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
Nei casi previsti dalla Legislazione vigente, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l’adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento con i conseguenti adempimenti nonché l’adeguamento dei piani operativi di sicurezza.
Varianti per errori od omissioni progettuali
Ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni, i contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto all’art.106, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del codice dei contratti, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non può alterare la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui sopra. Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
Al fine della determinazione del “quinto d’obbligo”, di cui all’art.106, c.12 e all’art.109, c.2 del D.Lgs 50/2016, le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive presentate, in sede di gara, nell’offerta tecnica dall’Aggiudicatario non incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle lavorazioni omogenee.
Art. 35 - Diminuzione dei lavori
La Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del Capitolato generale e senza che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Art. 36 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
In caso di nuovi lavori (perizia o entro il limite di competenza del D.L.), le eventuali variazioni in aggiunta o in diminuzione sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara.
Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano ai sensi di quanto disposto dal presente capitolato, ovvero facendo riferimento al “Listino Regionale dei Prezzi delle Opere Pubbliche” pubblicato dall’Assessorato alle Opere Pubbliche.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
scomponendo la voce di prezzo mancante nelle sue parti elementari, ovvero nella somma delle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, desumendone i rispettivi prezzi elementari dal listino di riferimento o, in assenza, dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15%, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
aggiungendo infine una percentuale del 10% per utile dell’appaltatore.
Alle voci di prezzo così determinate dovrà comunque sottrarsi il ribasso d’asta contrattuale. I prezzi compensano:
i materiali, ogni spesa, nessuna eccettuata (per fornitura, trasporto, dazi e l'eventuale imposta di consumo, se dovuta, cali, perdita, sprechi, ecc.), che venga sostenuta per fornirli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per dotare le maestranze medesime di attrezzi ed utensili professionali, nonché per premi di assicurazioni sociali, per l’illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno, ecc.; anche per questa categoria di prezzi si applicherà il ribasso d'asta;
i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie, indennità di cave, di passaggi, di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea ed altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc. e per tutto quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. S’intende compreso nei prezzi stessi ogni compenso per tutti gli oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato;
gli oneri della Sicurezza.
Per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti si procederà al concordamento dei nuovi prezzi.
Art. 37 - Certificato di ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Previa formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti senza che siano rilevati vizi e difformità di costruzione, rilascia entro dieci giorni dalla predetta comunicazione il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate dal Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera, tali da poter ugualmente far ritenere ultimate le opere nel loro complesso.
Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Qualora, a seguito degli accertamenti, siano rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione, l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminarli a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della stazione appaltante.
In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo dello schema di contratto, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
Solo ad avvenuto ripristino, il Direttore dei Lavori emette il certificato di ultimazione dei lavori.
L’opera, dopo l’ultimazione dei lavori, rimane in carico all’Impresa, fino al collaudo o alla consegna anticipata all’uso. In tale periodo l’impresa mantiene l’onere della manutenzione, con garanzia non solo dei singoli componenti in quanto tali ma anche la completa funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, i materiali e accessori messi in opera effettuando le necessarie verifiche ed operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria che si rendessero necessarie.
In caso di consegna per l’uso anticipato dell’opera (dopo l’ultimazione dei lavori, prima dell’emissione del collaudo tecnico-amministrativo), decorrerà dalla consegna il periodo durante il quale l’Impresa dovrà garantire la manutenzione secondo le specifiche di garanzia post-consegna.
Art. 38 - Redazione della documentazione di come eseguito “as built” e istruzioni al personale
Entro il termine di consegna all’uso anticipato la Ditta ha obbligo di consegnare i disegni e gli ulteriori elaborati “as built”, ovvero quegli elaborati che riportano dettagliatamente (con il livello del progetto esecutivo) le trasformazioni edilizie e impiantistiche e le installazioni realizzate dalla Ditta.
Gli elaborati non potranno essere avulsi dal contesto, ma dovranno essere modificativi e sostitutivi degli elaborati esecutivi di cui dispone l’ufficio tecnico della SA. Si precisa all’uopo che il formato elettronico dei files grafici dovrà essere del tipo .dwg, i computi in formato primus, i documenti in formato .doc, oppure .xls, tutti editabili e modificabili.
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi “as built” l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione a sua insindacabile facoltà ha inteso opportuno introdurre, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D.L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritti dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.
Entro lo stesso termine l’Impresa ha l’obbligo di effettuare al personale preposto dell’AULSS almeno quattro ore di formazione con indicazione delle funzionalità degli impianti e delle regolazioni installate
Art. 39 - Manutenzione annuale full-risk post-consegna
Dalla data di consegna all’uso anticipato dell’opera alla S.A., sull’Appaltatore graverà, senza diritto ad alcun compenso specifico, l’onere della manutenzione full-risk dell’opera per un periodo di un anno.
In tale periodo l’appaltatore dovrà garantire la continuità di funzionamento dell’opera (edilizia e impiantistica) con oneri a totale proprio carico di:
Interventi urgenti da effettuarsi entro 2 ore dalla chiamata telefonica per l’accertamento delle cause e per il ripristino della funzionalità;
Riparazioni per difetti di costruzione e/o malfunzionamenti entro 24 ore dalla chiamata.
Restano esclusi interventi di manutenzione ordinaria e gestione delle strutture e impianti.
Solo in caso di rotture o malfunzionamenti dipendenti da manomissioni o comunque per cause non dipendenti da difetti di installazione spetterà all’Impresa il pagamento dell’intervento.
Art. 40 - Presa in consegna anticipata all’uso dell’opera
La stazione appaltante dovrà poter utilizzare l’opera, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, entro 15 (quindici) giorni continuativi dalla data di ultimazione effettiva dei lavori,.
Per poter accettare la consegna anticipata l’Impresa dovrà effettuare i seguenti adempimenti: effettuare le prove richieste per il collaudo statico e rilasciare la relativa documentazione; eseguire gli allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti;
eseguire le prove previste dal CSA, parte tecnica, redigendo i verbali unitamente al DL;
rilasciare la certificazione di conformità CEE, in accordo ai criteri previsti dall’Allegato XII della Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.L.vo n.46 del 24.02.1997) sugli impianti per la distribuzione dei gas medicali;
rilasciare la certificazione sulla sicurezza dei vetri dei serramenti: norma UNI 7697 che è richiamata dal decreto legislativo n.115 del 1995 -recepito dalla direttiva europea 1992/59/CE- e dal successivo decreto legislativo n.172 del 2004 -recepito dalla direttiva europea 2001/95/CE- i quali trattano la sicurezza generale dei prodotti e per questo hanno valore legale obbligato;
redigere i documenti As-built corrispondenti allo stato dell’effettivo eseguito (CD + n.3 copie cartacee);
aggiornare, ai sensi dell’art.38, comma 8, del DPR 207/2010 il piano di manutenzione dell’opera In conformità a quanto disposto all'art. 15, comma 4, dello stesso e ciò in considerazione delle scelte effettuate dall'esecutore in sede di realizzazione dei lavori e delle eventuali varianti approvate dal direttore dei lavori, che ne deve verificare la validità e rispondenza alle prescrizioni contrattuali al fine di rendere disponibili, all'atto della consegna delle opere ultimate, tutte le informazioni necessarie sulle modalità per la relativa manutenzione e gestione di tutte le loro parti, delle attrezzature e degli impianti. (CD + n.3 copie cartacee);
redigere le dichiarazioni di conformità DM 37/2008 sugli impianti;
redigere le certificazioni e dichiarazioni previste a corredo della pratica SCIA antincendio (allegato II al DM 07.08.2012 del Ministero dell’Interno e allegato Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot.1681 dell’11.02.2014)
espletare ogni altro adempimento per il rispetto delle condizioni previste all’art. 230 del DPR 207/2010;
rilasciare ogni altra dichiarazione inerente la sicurezza all’uso dell’opera realizzata; effettuare le istruzioni al personale del servizio manutenzione dell’AULSS 14 (almeno 4 ore).
Verrà redatto apposito stato di consistenza dettagliato a firma del DL e dell’Impresa.
L'Organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni per l’uso anticipato nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali.
Redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni a cui giunge.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le eventuali questioni che potrebbero sorgere al riguardo e sulle conseguenti responsabilità dell'esecutore.
Quanto sopra è condizione necessaria affinché il Responsabile del Procedimento possa dichiarare l’agibilità dell’opera. Pertanto, poiché ogni ritardo dell’Impresa comporta analogo ritardo nell’utilizzo dell’opera, saranno applicate le penali di cui all’art. 18 del presente CSA.
A garanzia dell’esatto adempimento inoltre verrà trattenuto dall’ultimo SAL un importo non inferiore a Euro centomila/00.
L’impresa si impegna comunque a prestare tutta la propria assistenza all’Amministrazione sino all’ottenimento di tutti i pareri ed attestati per l’emissione del certificato di agibilità con ciò comprendendo anche tutte quelle ulteriori prestazioni e forniture che si dovessero rendere necessarie senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa verso l’Amministrazione appaltante.
Nei prezzi di elenco si ritengono sempre compensate tutte quelle ulteriori forniture e prestazioni che, seppur non espressamente riportate negli elaborati progettuali, o solamente intuibili dalle relazioni tecniche, siano ritenute necessarie per la piena funzionalità e certificazione delle opere e per il corretto funzionamento degli impianti.
Art. 41 - Conto finale - Collaudo amministrativo - Garanzie
CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori di cui all’art. 200 del Regolamento 207/10 verrà compilato entro giorni novanta a decorrere dalla data di ultimazione degli stessi debitamente accertata mediante apposito certificato rilasciato dal Direttore dei lavori.
Il pagamento della rata di saldo, disposta previa presentazione da parte dell’appaltatore della garanzia fidejussoria (Scheda 1.4 del D.M. n° 123/04) a gara nzia biennale delle opere realizzate di cui all’art. 102, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e prevista dall’art. 106, comma 6 del medesimo Decreto, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 102, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, secondo comma, del codice civile.
COLLAUDO AMMINISTRATIVO
Il collaudo sarà regolamentato secondo quanto previsto agli artt. 102 e 111 del D.Lgs. 50/2006 e nel Titolo X parte II del D.P.R. n. 207/10.
Il collaudo generale e complessivo delle opere dovrà essere concluso entro 30 giorni dalla data di ultimazione del periodo di garanzia post-consegna di cui al precedente art. 38 del presente capitolato.
Alla data di approvazione degli atti di collaudo, le opere realizzate verranno prese in consegna definitiva da parte dell’Amministrazione.
L’inizio delle operazioni di collaudo intermedio parziale (sopralluoghi, prove, saggi ecc.) viene comunicato dal Collaudatore all’Appaltatore con almeno 48 ore di anticipo.
Può verificarsi una delle tre situazioni, quali risultati finali del collaudo intermedio parziale:
a) la Commissione di Xxxxxxxx non riscontra difetti né ha da fare osservazioni o riserve;
b) le osservazioni o le riserve sono di natura e importanza tale da non pregiudicare l’utilizzazione delle opere da parte dell’Amministrazione;
c) le osservazioni o le riserve sono tali da non consentire l’utilizzazione (parziale o totale) delle opere da parte dell’Amministrazione.
Nel primo caso (a), il certificato di cui sopra viene redatto come “certificato di collaudo provvisorio intermedio parziale” con esito positivo, ma comunque lasciando impregiudicato il giudizio definitivo sull’opera e i conseguenti diritti dell’Amministrazione.
Nel secondo caso (b), il certificato sarà redatto come “certificato di collaudo intermedio parziale con prescrizioni” dichiarando che le opere sono utilizzabili dall’Amministrazione, ma segnalando le mancanze e i difetti nei confronti delle opere eseguite e stabilendo un termine entro e non oltre il quale l’Appaltatore dovrà effettuare gli interventi atti ad eliminarli (“lavorazioni a finire”).
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di applicare, a carico dell’Appaltatore, le penalità e le altre sanzioni a vario titolo previste dal presente Capitolato, per violazioni degli obblighi dell’Appalto e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore (art. 1382 c.c.). In questo caso il certificato sortisce l’effetto di consentire la consegna delle opere (parziale o totale) all’Amministrazione, ma non quelli di natura contrattuale legati alla sua funzione di verifica, che vengono sospesi sino a che il Collaudatore non avrà sciolto la propria riserva.
L’Appaltatore, nel sottoscrivere il “certificato di collaudo intermedio parziale con prescrizioni” si impegna ad eseguire gli interventi richiesti entro il termine stabilito dalla commissione di collaudo e secondo le modalità da concordare con il D.L., anche in relazione alla contemporanea utilizzazione delle opere. Una volta completati gli interventi richiesti, l’Appaltatore ne darà comunicazione al D. L..
La Commissione di Collaudo avvierà così immediatamente nuove operazioni di verifica, al termine delle quali redigerà nuovo certificato che, qualora non contenesse alcuna ulteriore prescrizione, sortirebbe tutti gli effetti conseguenti al collaudo intermedio parziale.
Nel caso l’Appaltatore non esegua quanto disposto dalla commissione di collaudo o ne dia solo parziale esecuzione, l’Amministrazione avrà la facoltà, salva l’adozione di più gravi provvedimenti a suo carico, di fare
eseguire d’ufficio immediatamente da altre ditte le opere richieste addebitandone il costo all’Appaltatore in sede di liquidazione del conto finale. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione all’applicazione delle penali e al risarcimento di eventuali danni ulteriori (art. 1382 c.c.).
Nel terzo caso (c), il certificato redatto dalla commissione di collaudo attesterà la “non utilizzabilità” delle opere da parte dell’Amministrazione (certificato di constatazione).
Se ciò riguarderà solamente una parte delle opere, la commissione di collaudo ne dovrà individuare con precisione la natura e i limiti. Pertanto, resteranno sospesi tutti gli effetti conseguenti il collaudo intermedio parziale. La commissione di collaudo segnalerà le osservazioni o le riserve che rendono le opere non utilizzabili e prescriverà un termine entro il quale l’Appaltatore dovrà intervenire per rendere le opere stesse idonee ad esserlo (“lavorazioni a finire”). Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di applicare, a carico dell’Appaltatore, le penalità e le altre sanzioni a vario titolo previste dal presente Capitolato per violazioni degli obblighi dell’Appalto e salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore(art. 1382 c.c.).
L’Appaltatore, nel sottoscrivere il certificato di constatazione, si impegna ad eseguire gli interventi richiesti entro il termine stabilito dalla commissione di collaudo e con le modalità da concordare con la Direzione dei Lavori. Una volta completati detti interventi, l’Appaltatore ne darà comunicazione alla Direzione dei Lavori. La commissione di collaudo ridarà così inizio immediato alla procedura di collaudo tecnico intermedio parziale. In caso di nuovo esito negativo delle operazioni di collaudo tecnico intermedio parziale, l’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.
In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di rivalsa per ogni danno derivante dalla mancata utilizzazione parziale o totale delle opere.
Per quanto non previsto nel presente articolo, e in quanto compatibili, si applicano alla collaudo tecnico intermedio parziale le norme regolatrici del collaudo finale totale.
La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt.1667 e 1669 del codice civile.
Ove, in dipendenza di qualsiasi causa non imputabile all’Appaltatore, l’approvazione degli atti di collaudo non dovesse avvenire entro due mesi dalla scadenza dei termini di cui sopra, l’Appaltatore, ferme restando le eventuali responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà diritto alla restituzione della somma costituente la cauzione definitiva e delle somme trattenute a titolo di garanzia. Alla stessa data verranno altresì estinte le eventuali garanzie fidejussorie.
L’Amministrazione, esaminato l’operato e le deduzioni del collaudatore, premessa la revisione contabile degli atti, delibererà sul certificato di collaudo finale, sulle domande dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori, entro i termini di legge.
Finché non sia intervenuta l’approvazione degli atti di collaudo finale, l’Amministrazione, è sempre in facoltà di far procedere ad un nuovo collaudo e gli atti precedenti non potranno essere invocati dall’Appaltatore a sostegno delle sue pretese.
GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL’OPERA
La certificazione del collaudo finale, per quanto piena e incondizionata, non sottrae l’Appaltatore dall’obbligo della garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall’Amministrazione entro due anni dall’emissione del certificato di collaudo finale, né ovviamente riguarda i rapporti con i terzi, non vincolati dal collaudo.
Durante il periodo di garanzia, a norma di legge o secondo le clausole contrattuali, l’Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alle riparazioni e ai rifacimenti che risultassero necessari per la imperfetta esecuzione delle opere o per le difformità o i vizi nei materiali e nelle apparecchiature fornite. In mancanza di adeguati e tempestivi provvedimenti da parte dell’Appaltatore, l’Amministrazione vi provvede altrimenti, addebitando all’Appaltatore le relative spese.
Per l’intera durata del periodo di garanzia, l’Appaltatore si assume ogni responsabilità anche per gli eventuali danni che, a cagione di difetti od avarie coperti dalle garanzie, possano derivare agli impianti dell’Amministrazione e/o di terzi.
Per le parti sostituite o riparate, la garanzia si intende rinnovata per lo stesso periodo della garanzia contrattuale a partire dalla data di verifica e accettazione degli interventi di rifacimento, sostituzione o riparazione.
La durata della garanzia è quella prevista dalla vigente normativa.
Art. 42 - Definizione delle controversie
Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie che insorgessero tra l’Ente Appaltante e l’Impresa Appaltatrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di accordo bonario, così come previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 205, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti.
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno deferite al Tribunale di Venezia.
Art. 43 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.
3. I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa dei capitolati speciali parte tecnica o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme sulla prevenzione incendi, le Norme tecniche per le costruzioni, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
4. Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti sia nel caso di forniture di attrezzature e arredi, l’Appaltatrice dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell’inizio della lavorazione, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori.
5. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
- dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- dalle prescrizioni particolari rilevabili dai grafici, dalle descrizioni tecniche, dalle relazioni e, in genere, dagli atti progettuali.
6. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatrice riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
7. L’Appaltatrice è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o l’istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
8. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
9. L’Appaltatrice farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.
10. Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatrice sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
11. Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatrice e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
12. L’Appaltatrice resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Art. 44 - Norme di sicurezza generali
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Sicurezza sul luogo di lavoro
1. L'impresa appaltatrice dovrà osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali e di tutela di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dovrà:
a) consegnare prima dell'inizio dei lavori, al Responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinti per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
b) consegnare prima dell'inizio dei lavori, alla Direzione lavori, una dichiarazione di avvenuta valutazione dei rischi specifici e la costituzione al proprio interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 17 del D.Lgs 81/2008);
c) indicare i nominativi del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed il medico competente incaricato.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del D.Lgs 81/2008, all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Piano di sicurezza e coordinamento
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento messo a disposizione da parte della Stazione appaltante e redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione nominato dalla medesima Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 10 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, integrante il progetto a base di gara.
Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento
2. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
Piano operativo di sicurezza
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, e, in caso di consegna d'urgenza, entro 15 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’art.105, comma 17, del Codice dei contratti, l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi
di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.
Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. La Stazione Appaltante potrà ritenere risolto il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.. In questo caso la risoluzione si verificherà di diritto nel momento in cui la S.A. dovesse dichiarare, per iscritto, all’Appaltatrice di volersi avvalere della clausola risolutiva.
5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 9, del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Durata giornaliera dei lavori
L’orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal Contratto Collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti e in mancanza, quello risultato dagli accordi locali, e ciò anche se l’Impresa non sia iscritta alla rispettiva organizzazione dei datori di lavoro.
Ove fosse necessario per il rispetto del cronoprogramma e per determinate attività lavorative, l’Appaltatore è tenuto a variare l’orario di lavoro nel cantiere (lavoro oltre le ore 17.00, lavoro prefestivo o festivo) in relazione alle esplicite richieste fatte dalla Dirigenza Medica, senza avere diritto ad alcun maggiore compenso.
Art. 45 - Cautele da adottarsi nell'esecuzione dei lavori
E’ fatto specifico obbligo all’Appaltatore, nel rispetto del programma lavori, di articolare lo svolgimento delle lavorazioni oggetto dell’appalto in modo tale da renderlo compatibile con le attività ospedaliere in corso.
In particolare l’Appaltatore, nello sviluppo dei lavori in ambienti ove proseguono attività assistenziali o sanitarie, dovrà tenere conto delle necessità, di volta in volta segnalate dalla Direzione Lavori e dalla Direzione sanitaria, di procedere o differire rispetto al programma una o più categorie di lavorazioni, nonché dovrà provvedere allo spostamento delle proprie attrezzature, mezzi d’opera e maestranze da un ambiente all’altro per consentire l‘ordinato proseguimento dell’attività senza che ciò possa essere oggetto di richiesta di maggiori o diversi compensi o di proroghe del tempo di esecuzione.
Per lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività, l’Appaltatore è tenuto ad approntare, ogni necessaria misura ed apprestamento idonei a salvaguardare, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all’esecuzione degli interventi oggetto dell’appalto, l’incolumità tanto degli ospiti ed in generale dei fruitori del servizio assistenziale che del personale dipendente o comunque presente nella struttura.
Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, la D.L. potrà ordinare la continuazione delle opere oltre gli orari fissati e nei giorni festivi; in tal caso nulla sarà dovuto all'Appaltatore oltre a quanto già previsto.
Nel calcolo dei prezzi e dei tempi dei lavori si é tenuto conto anche delle eventuali interruzioni dei lavori necessarie a consentire il normale svolgimento dell’attività del presidio ospedaliero e dell’opportunità, in alcuni casi, di organizzare i lavori in turni che comprendano anche le giornate festive.
Specifiche prescrizioni a cui l'Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza potranno essere disposte giornalmente dal D.L. in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.
Oltre allo scrupoloso rispetto di tali indicazioni, l'Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività ospedaliere in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo di sollevare la stazione appaltante da ogni qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
L’Appaltatrice ha diritto di muovere obiezioni agli ordini del Direttore dei Lavori, qualora possa dimostrarli contrastanti col buon esito tecnico e con l’economia della costruzione e di subordinare l’obbedienza alla espressa liberazione dalle conseguenti responsabilità, a meno che non sia presumibile un pericolo, nel qual caso ha diritto a rifiutare.
Qualora nella costruzione si verifichino assestamenti, lesioni, difetti od altri inconvenienti, l’Appaltatrice deve segnalarli immediatamente al Direttore dei Lavori e prestarsi agli accertamenti sperimentali necessari per riconoscere se essa appaltatrice abbia in qualche modo trasgredito alle abituali buone regole di lavoro.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all’art. 3 del presente capitolato.
Art. 46 - Disposizioni e cautele da adottare in relazione all'attività sanitaria eventualmente in corso o ad altre esigenze
Prescrizioni in relazione ai lavori da eseguirsi in ambienti con attività sanitarie in corso.
La Stazione Appaltante potrà disporre nel bando di gara specifiche prescrizioni a cui l'Appaltatore dovrà attenersi nello svolgimento delle prestazioni di sua competenza in relazione ad attività sanitarie eventualmente in corso.
Oltre lo scrupoloso rispetto di tali prescrizioni, l'Appaltatore dovrà in ogni caso approntare tutte le dovute accortezze e cautele affinché non si verifichino interferenze con le attività ospedaliere in corso senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi o proroghe dei termini.
Cautele da adottare in cantiere in relazione alle attività sanitarie in corso.
Per le lavorazioni da eseguirsi nelle aree nelle quali proseguono attività ospedaliere l'Appaltatore dovrà adottare ogni necessaria cautela ed apprestamento atti a prevenire e scongiurare il rischio di contagi, infezioni e/o pericoli per la salute delle maestranze e della mano d'opera impiegata.
L'Appaltatore è altresì tenuto ad approntare, ogni necessaria misura ed apprestamento, in relazione allo svolgimento di ogni e qualsiasi attività comunque connessa all'esecuzione degli interventi oggetto dell'appalto, l'incolumità tanto dei degenti ed in generale dei fruitori del servizio sanitario che del personale dipendente comunque impiegato nella struttura ospedaliera.
Tutti gli oneri derivanti dalle prescrizioni del presente articolo sono a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà perciò richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli previsti. L'Appaltatore assume altresì l'obbligo, di sollevare il Committente da ogni e qualsivoglia pretesa risarcitoria comunque avanzata nei loro confronti per i titoli di cui al presente articolo.
Coordinamento con altre Ditte.
La SA ha facoltà, durante la esecuzione del contratto, di affidare ad altri appaltatori contratti di fornitura di lavori, beni o servizi che comporteranno la compresenza di altri fornitori in cantiere. Restano a carico della Ditta tutti gli oneri derivanti da tale compresenza, con esclusione di quelli previsti dall’applicazione dei documenti della sicurezza (DUVRI, PSC, POS della Ditta), per i quali vale il calcolo degli oneri della sicurezza definito contrattualmente.
Art. 47 - Danni di forza maggiore
Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili ed eccezionali e per i quali l’Appaltatrice non abbia omesso le normali cautele atte ad evitarli.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Appena ricevuta la denuncia il direttore lavori provvede, redigendo apposito verbale e agli accertamenti del caso.
L’Appaltatrice non può sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all’accertamento dei fatti.
L’indennizzo per i danni è limitato all’importo dei lavori necessari per l’occorrente riparazione, valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi dell’Appaltatore.
Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle persone e ditte delle quali è tenuto a rispondere.
Resta inoltre contrattualmente convenuto che non saranno considerati comunque come danni gli scoscendimenti, le solcature, l'interramento delle cunette, l'allagamento dei cavi di fondazione e altri guasti che venissero fatti dalle acque di pioggia, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.
Non verranno comunque accreditati all'Appaltatore compensi per danni, di qualunque entità e ragione, alle opere così dette provvisionali, quali ponti di servizio, ecc., agli attrezzi e mezzi d'opera, alle provviste nonché ai materiali non ancora posti in opera.
Art. 48 - Proprietà dei materiali da scavo e demolizione - Rinvenimenti
1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. Per la gestione dei rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione ci si dovrà attenersi alle modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione previsto dal DGR n. 1773 del 28 agosto 2012.
In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto D.M. 145/2000, i materiali provenienti dalle escavazioni o/e dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati discariche autorizzate, a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni. Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 49 - Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.
Art. 50 - Terre e rocce da scavo
1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L’appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero dell’ambiente 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3, lettera b), o dell’articolo 000-xxx, xxx xxxxxxx legislativo n. 152 del 2006;
b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.
Art. 51 - Oneri dell’Appaltatore conglobati nell’offerta
Tutti i seguenti oneri e obblighi sono tenuti in debito conto dall’Appaltatore quali costi generali conglobati nella propria offerta economica per i quali lo stesso non potrà avanzare eccezioni, riserve o domande di compenso:
- Implementazione del progetto esecutivo dandone opportuna evidenza dell’adempimento di tutte le prescrizioni contenute nella regola tecnica antincendio allegato I al DM 19.03.2015 e al parere di conformità sul progetto emesso dal Comando Prov.le VV.F. in sede di esame progetto, nonché le certificazioni/dichiarazioni previste a corredo della SCIA antincendio ad opere eseguite.
- Rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) (v. art. 7)
- Adempimenti per la presa in consegna anticipata all’uso dell’opera (v. art. 39)
- Garanzia annuale full-risk post-consegna (v. art. 38)
- Campionature
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’uso più generale, l’Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 30 giorni prima dell’inizio della lavorazione, ottenendo l’approvazione della Direzione dei Lavori. Le forniture per le quali non sia stata dalla Ditta ottenuta preventiva autorizzazione potranno essere contestate e dovranno essere rimosse a totale spese della appaltatrice.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
b) dalle prescrizioni particolari rilevabili dai grafici, dalle descrizioni tecniche, dalle relazioni e, in genere, dagli atti progettuali, compresi quelli delle eventuali varianti migliorative proposte dalla ditta partecipante alla procedura di gara.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, ne sia riconosciuta l’idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L’Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire, presso il laboratorio o l’istituto indicato, tutte le prove prescritte dal capitolato tecnico o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.
L’Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute e accettate dalla Direzione dei Lavori.
Qualora in corso d’opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l’Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l’Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.
Altri oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
Oltre agli obblighi di cui al contratto d’appalto e agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente capitolato speciale, compresi quelli relativi, correlati e connessi alle perizie migliorative previste dal presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti, che si intendono comunque compresi negli importi del prezzo a corpo, anche se detti oneri e/o obblighi non sono esplicitamente espressi e richiamati:
• tutti gli oneri di allestimento, manutenzione e smantellamento del cantiere previsti dal PSC (locale ad uso ufficio, spogliatoio, wc, accessi, aree di deposito, lavorazione, ecc..) con: pulizia giornaliera, guardiania e sorveglianza h24, buona conservazione dei materiali (anche di proprietà della S.A., o di altre imprese che comunque operano nello stesso cantiere), tutte le opere provvisionali, cartelli di avviso e luci notturne;
• lo sgombero giornaliero dei materiali di rifiuto o demolizione: è fatto divieto di deposito esternamente all’area di cantiere; qualora si riscontrasse la presenza di materiale depositato all’esterno del cantiere, si applicherà la penale prevista all’art. 21 del presente capitolato;
• l’esecuzione di rilievi, tracciamenti, saggi, indagini e misurazioni necessarie per la redazione dei grafici di cantierizzazione del progetto esecutivo o per l’esecuzione dei lavori, le prove preliminari, definitive degli impianti e gli accertamenti (prove, esperienze, analisi e saggi) richiesti dalla D.L. con messa a disposizione degli strumenti metrici, apparecchi, strumenti di lavoro e di controllo o di misura, opportunamente tarati, occorrenti per le operazioni di cui sopra;
• il mantenimento, fino al collaudo, delle opere realizzate;
• la denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, secondo la L.1086 del 5 novembre 1971;
• le spese per la riproduzione di un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni in corso nei vari periodi dell'appalto, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta ordinate dal DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative riprese;
• l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite e in costruzione, alle persone addette ad altre imprese o ditte che comunque lavorino nello stesso cantiere e alle persone che
eseguono lavori per conto diretto della S.A. al personale della Direzione Lavori e delle Ditte da esso autorizzate;
• l'uso gratuito, a richiesta della Direzione dei Lavori, da parte di predette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori;
• il recupero conservativo, con trasporto a deposito in un’area ospedaliera dedicata, dei materiali che la
X.X. xxxxxxx recuperabili, che restano di proprietà della S.A.;
• le spese di acqua, luce, forza motrice, carburante, necessarie al funzionamento del cantiere, delle macchine e dei mezzi meccanici nonché per l’illuminazione del cantiere;
• le spese per la stipula del contratto;
• la fornitura e manutenzione del cartello di cantiere, delle dimensioni impartite dal D.L. con indicazione dei dati inerenti il cantiere, compresi i nominativi delle ditte sub-appaltatrici, nonché dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori o dal Coordinatore in fase di esecuzione, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• tutti gli oneri di sezionamento degli impianti tecnologici sulla base di un programma da concordare con la
D.L. e compatibile con l’attività sanitaria in corso, che non dovrà subire interruzioni;
• lo sgombero del cantiere e rimessa in ripristino dei luoghi entro il termine per l’uso anticipato dell’opera da parte della S.A.;
• l’esecuzione di tutte le assistenze e opere murarie, quali formazione di fori, canne, tagli, tracce, incassature, nicchie, sia nelle murature che nelle altre strutture;
• la fornitura a piè d’opera, prima della smobilitazione del cantiere, di una quantità pari al 5% delle superfici eseguite, di pavimenti, rivestimenti e pannelli di controsoffitto da consegnare alla Stazione Appaltante per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei;
• l’esecuzione di tutte le prove tecniche, con relativi relazioni e verbali, sulle opere edilizie e tecnologiche previste dai capitolati tecnici;
• l'esecuzione, presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e i saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nelle modalità più adatte a garantirne l'autenticità;
• l'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica;
• le istruzioni al personale del servizio manutenzione dell’AULSS 14 (almeno 4 ore di formazione);
• la modifica e anche il completo rifacimento, ad esclusivo giudizio della Direzione Lavori, di quelle opere o di parte di esse che venissero giudicate inaccettabili dalla D.L. stessa, per errori o variazioni arbitrarie commesse dall'Impresa;
• l'onere per il coordinamento dei lavori con le proprie imprese sub-appaltatrici e con eventuali altre ditte presenti in cantiere;
• tutti gli oneri derivanti dalle possibili interruzioni intervenute per esigenze delle attività ospedaliera in essere, di funzionalità e di possibili interferenze con altre Ditte presenti;
• l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma
L’appaltatore è altresì obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal DL;
c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.
Nel caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori, ovvero proporre
l’intervento diretto da parte della S. A. in danno. L’Appaltatore resta tenuto a risarcire i danni e oneri direttamente o indirettamente derivati alla S.A..
Art. 52 - Progetto costruttivo di cantiere
Sulla scorta del progetto, di tutti gli altri elaborati tecnici di Contratto e delle varianti migliorative offerte in sede di gara, l'Appaltatore ha l'onere della verifica preventiva di tutte le opere da realizzare e della redazione dei progetti costruttivi sulla base delle tipologie costruttive e delle forniture di cui intende avvalersi.
Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere l'Appaltatore dovrà tenere conto delle indicazioni della Direzione Lavori e dovrà concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovrà inoltre tenere conto delle eventuali variazioni che l'Amministrazione, a sua insindacabile facoltà, intenderà opportuno introdurre, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non previsti dal vigente capitolato generale o dal presente capitolato speciale.
I disegni, redatti nelle scale più opportune a giudizio della D. L. dovranno indicare in modo chiaro dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture e dovranno essere sottoscritte dall'Impresa e da un tecnico qualificato e abilitato in rapporto alla tipologia delle opere.
Gli elaborati costruttivi dovranno essere presentati alla Direzione Lavori per la loro esplicita approvazione con almeno 30 giorni di anticipo sul previsto inizio delle lavorazioni o delle forniture. Nel caso che i progetti costruttivi predisposti dall'Appaltatore e approvati dal D.L. contengano variazioni per le quali, sulla base delle normative vigenti e ad insindacabile giudizio del D.L., sia necessario il deposito di elaborati progettuali e di calcolo variati rispetto a quelli del progetto esecutivo, l'Appaltatore assumerà a suo carico tutti gli oneri tecnici e procedurali per la redazione, sottoscrizione e deposito di dette varianti ai sensi delle normative vigenti. L’Appaltatrice dovrà, comunque, farsi carico di ogni altro onere progettuale e conseguente iter autorizzativo presso Enti Pubblici o di Vigilanza qualora le modifiche proposte costituiscano varianti a quanto finora approvato dagli stessi.
Gli oneri e le spese di qualsiasi natura o specie relativi alle attività oggetto del presente articolo si intendono compresi e compensati nei prezzi di contratto.
I tempi occorrenti per l’esecuzione delle varianti migliorative, per l’ottenimento dei permessi, nulla osta e/o autorizzazioni comunque denominati saranno compresi nel cronoprogramma presentato dall’Appaltatrice; il tempo complessivo di realizzazione dell’opera non dovrà, comunque, essere superiore a quello stabilito dall’art. 18 del presente capitolato.
Nel corso dei lavori la Appaltatore potrà, ancora, integrare tali elaborati per meglio concorrere all’esecuzione dell’opera, ma gli stessi non potranno prevedere variazioni sostanziali rispetto alle previsioni di offerta; prima dell’esecuzione, tali elaborati, inviati alla D.L., dovranno essere dalla stessa accettati e vidimati.
Art. 53 - Dichiarazione relativa ai prezzi
L’Amministrazione ritiene in via assoluta che l’Appaltatore, prima di adire all’appalto, abbia diligentemente visitato i luoghi e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per la estrazione dei materiali occorrenti, come e dove si possa provvedere l’acqua, l’energia elettrica ecc.; delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori eseguiti a regola d’arte, e secondo le prescrizioni del Capitolato e delle relazioni tecniche prestazionale.
In conseguenza il prezzo a corpo offerto, sotto le condizioni tutte del contratto, del Capitolato e dei restanti documenti progettuali, si intende, senza eccezione alcuna, accettato dall’Impresa come remunerativo di ogni spesa generale e particolare, in quanto esso comprende:
• per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi, ecc. nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro e ogni onere per conferire a discarica il materiale proveniente da demolizioni e scavi;
• per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso ed ogni accessorio;
• per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera, assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti e la loro lavorazione e impiego, indennità di cava, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse, mezzi d’opera e apprestamenti provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e in discesa, tutti i costi connessi alla sicurezza fisica dei lavoratori, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nel prezzo a corpo compreso per gli oneri tutti quelli che l’Impresa dovrà sostenere a tale scopo. Il prezzo, diminuito del ribasso offerto sotto le condizioni tutte del contratto e dei Capitolati prestazionali parte tecnica, si intende dunque accettato dall’Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi è fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell’appalto.
I prezzi si intendono compresi di: spese generali, utile d’impresa, imprevisti, interferenze con le proprietà confinanti, fermo lavori, interventi di qualsiasi genere per la presenza di sottoservizi esistenti, oneri derivanti dalla necessità di spurgare e aggottare opere fognarie esistenti e di trasportare a rifiuto materiali anche inquinanti su aree idonee.
L’Impresa è perfettamente edotta di tutti gli oneri derivanti dalla particolare organizzazione che dovrà essere data al cantiere e alla sequenza delle lavorazioni.
Nei prezzi è compensata ogni difficoltà, ogni onere e rallentamento ai lavori che dovesse nascere per questo motivo.
Con la firma del contratto l’Appaltatore riconosce esplicitamente che il prezzo offerto per l’esecuzione dell’opera a regola d’arte dei lavori contrattuali è idoneo a coprire tutti i fattori di costo oltre ad un congruo utile di impresa.
Art. 54 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa: le spese contrattuali;
le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del capitolato generale d’appalto DMLL 19 aprile 2000, n.145.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 55 - Oneri di informazione dell’Appaltatore
L'Appaltatore, per i controlli delle autorità competenti, è tenuta a esporre in cantiere l'elenco giornaliero dei dipendenti, propri e delle eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere medesimo, con la relativa qualifica; all'esterno del cantiere il cartello come meglio indicato negli articoli precedenti, che ai sensi dall'art.105, comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., deve indicare, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 56 - Tracciabilità flussi finanziari
Tutti i pagamenti, compresi quelli ai subappaltatori, inerenti il presente appalto sono soggetti alla disciplina dettata dalla Legge del 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L’Appaltatore dovrà indicare i conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche e le generalità delle persone autorizzate ad operare sugli stessi.
Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1 del presente capitolato.
Ai sensi del combinato disposto dell’art.3, comma 8 della legge 13/08/2010 n. 136 e dell’art. 1456 del c.c., il contratto dovrà considerarsi risolto in tutti i casi in cui l’Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società di Poste Italiane Spa.
L’appaltatore si obbliga a inserire nei contratti coi i propri subappaltatori e subcontraenti un’apposita clausola con la quale ciascun di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 13/08/2010, n.136.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Venezia della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 57 - Riservatezza dei dati
L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso nel corso dell'appalto, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso scritto da parte della Stazione Appaltante, ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i..
In particolare l'Appaltatore deve:
a) mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, disegni, informazioni o altro materiale;
b) non effettuare riprese cinefotografiche nei luoghi ove svolge l'attività del presente contratto, senza preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
c) non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.
La Stazione Appaltante, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., dichiara che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti.
Art. 58 - Clausola finale
La normativa di cui al presente capitolato, parte integrante e, ove occorra, integrativa del contratto di appalto, potrà, a sua volta, essere ulteriormente integrata o parzialmente rettificata da clausole speciali apposte in contratto a seguito di aggiudicazione.