GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, AERAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL COMUNE DI PRATO
SERVIZIO MOBILITA’, POLITICHE ENERGETICHE E GRANDI OPERE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA, AERAZIONE E PRODUZIONE ACQUA CALDA DEL COMUNE DI PRATO
Assessore alle Politiche Energetiche: Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Responsabile Unico del Procedimento: Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Progetto: Ing. ir. Xxxxxxxx Xxxxxx
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx
Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx – Energy Manager
a) Importo lavori manutenzione ordinaria (base d'asta) | €. 240.000,00 |
b) Importo lavori manutenzione straordinaria di pronto intervento (base d'asta) | €. 47.000,00 |
c) Xxxxx per l'attuazione dei piani di sicurezza | €. 13.000,00 |
Totale appalto (a + b + c ) | €. 300.000,00 |
Prato, febbraio 2011
SOMMARIO
Parte 1 – NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Manutenzione straordinaria Art. 3 Durata dell’appalto
Art. 4 Condizioni economiche Art. 5 Condizione di pagamento
Art. 6 Condizioni preliminari e consegna del servizio Art. 7 Aumenti o diminuzione degli impianti in gestione Art. 8 Reperibilità
Art. 9 Registro del fabbricato
Art. 10 Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attività Art. 11 Energia elettrica – Acqua
Art. 12 Materiali e apparecchiature
Art. 13 Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti
Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione Art. 15 Disegni
Art. 16 Dichiarazioni e certificazioni
Art. 17 Stato finale e collaudo dei lavori
Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 18 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto Art. 19 Documenti che fanno parte del contratto
Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti Art. 21 Fallimento dell’appaltatore
Art. 22 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direttore di Cantiere – Organizzazione minima dell’attività
Art. 23 Comunicazioni tra le parti contraenti Art. 24 Penali
Art. 25 Definizione delle controversie
Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
Art. 27 Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori Art. 28 Spese contrattuali, imposte, tasse
Parte 3 – DISCIPLINA DEI LAVORI
Art. 29 Termine per l’ultimazione dei lavori del singolo intervento Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Art. 31 Termini per il Collaudo o per l’accertamento della Regolare Esecuzione Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati
Art. 33 Proroghe sui singoli interventi
Art. 34 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori Art. 35 Sospensioni ordinate dal RUP
Art. 36 Lavori a misura
Art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Parte 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38 Subappalto
Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto Art. 40 Pagamento dei subappaltatori
Parte 5 - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE
Art. 41 Anticipazione
Art. 42 Cauzione provvisoria Art. 43 Cauzione definitiva
Art. 44 Riduzione delle garanzie
Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 Norme di sicurezza generali Art. 47 Documenti di identificazione Art. 48 Sicurezza sul luogo di lavoro Art. 49 Piani di sicurezza
Art. 50 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
Art. 51 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza
Parte 7 - NORME FINALI
Art. 52 Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
Art. 54 Orario di lavoro
Art. 55 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
Art. 57 Custodia dei cantieri
Parte 1 – NORME GENERALI
Art. 1 Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto, la conduzione, la manutenzione ordinaria e parte della manutenzione straordinaria degli impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria, climatizzazione estiva, trattamento aria, aerazione a servizio degli immobili di cui allegato A.
In dettaglio sono da considerarsi in gestione i seguenti impianti, nella loro interezza, comprese le rispettive reti di distribuzione, i “calorifici” (radiatori fan -coils, ecc).
- impianti di climatizzazione estiva e invernale (di qualsiasi tipologia) ad esclusione di apparecchiature mobili.
- impianti di trattamento aria (immissione ed estrazione dell’aria) presenti negli edifici;
- Estrazione aria bagni;
- impianti di trattamento dell’acqua a servizio del sistema di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria (es. addolcitori);
- impianti di produzione acqua calda sanitaria compresi eventuali organi di regolazione sul secondario.
Sono invece escluse: le reti scarico acqua reflue, i sanitari dei bagni e la loro rubinetteria
1.1 Gestione tecnica e chiamate
L’appaltatore dovrà avere una sede operativa nella quale dovranno essere attivi almeno due PC collegati ad internet (una di riserva all’altra).
Le suddette postazioni informatiche avranno un duplice scopo:
1) Gestione delle chiamate di intervento da parte dell’utente mediante il programma del Comune “Fidia”; la messa in servizio di detto programma e la formazione del personale dell’appaltatore è a cura del Comune di Prato.
2) Gestione degli impianti mediante il sistema di telegestione in uso presso A.C. (moduli WIT commercializzati in Italia dalla Carpaneto). E’ a carico dell’appaltatore l’onere per l’acquisto e la fornitura di n. 2 licenze del programma di cui 1 in proprietà dell’A.C. compreso gli oneri per la formazione all’uso del programma del proprio personale. Resterà invece a carico della Stazione Appaltante la volturazione delle linee telefoniche necessarie alla tele gestione.
Almeno due addetti dell’appaltatore dovranno essere in grado di gestire sia Xxxxx che la telegestione delle centrali termiche.
Inoltre l’appaltatore dovrà:
a) Indicare un numero telefonico al quale sia garantita la reperibilità tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24.
b) Garantire l’intervento richiesto per difetto di funzionalità dell’impianto entro due ore dalla chiamata “Fidia” o telefonica.
c) Essere disponibile a incontri nei plessi in gestione dietro semplice richiesta dell’ A.C. (entro due ore se la suddetta richiesta rientra nel normale orario di lavoro, o entro il giorno successivo in caso contrario).
d) Istituire un registro per ogni plesso, da custodire in centrale termica, nel quale dovranno essere annotati l’orario e la data di ogni intervento da parte del personale addetto;
e) Presentare entro il termine dell’anno di gestione lo stato di consistenza e conservazione degli impianti e dei loro componenti a servizio degli immobili riportati nell’Allegato A (Il documento indicante la suddetta consistenza, per ciascun immobile, dovrà indicare le caratteristiche necessarie ad identificare tecnicamente ciascun componente presente: caldaie, pompe, addolcitori, radiatori, UTA, fan-coils, aerotermi, estrattori aria, ecc).
f) Garantire in ciascun giorno lavorativo almeno due ore la presenza continuativa di operaio idraulico specializzato, nell’orario di lavoro in uno dei seguenti tre plessi (a scelta dell’Amministrazione): biblioteca Lazzeriniana, Palazzo Comunale e Manassei, Palazzo di Giustizia di Prato. L’Amministrazione Comunale si riserva di stabilire mensilmente, a suo insindacabile giudizio, un programma di manutenzione da effettuarsi nelle suddette ore.
g) Stipulare dei contratti di manutenzione annuale con l’assistenza dei produttori dei gruppi frigo, pompe di calore, installate negli edifici riportati nell’Allegato A di potenza termica superiore a 10kW senza onere alcuno a carico dell’A.C..
h) Verifica a campione con periodicità settimanale o dietro richiesta dell’amministrazione con adeguato strumento: la temperatura in alcuni locali a campione, e all’occorrenza della temperatura di dell’acqua (calda / fredda) delle tubazioni di mandata e ritorno principali e agli utilizzatori.
g) Una verifica annuale della qualità dell’aria in almeno tre plessi scelti dall’A.C. effettuata con prelievi in punti richiesti dall’A.C. a firma di laboratorio di analisi accreditato in almeno tre
h) Nominare un responsabile tecnico unico, il quale dovrà essere reperibile telefonicamente durante le ore lavorative, essere disponibile ad effettuare sopralluoghi nella giornata stessa della chiamata dietro semplice richiesta della A.C.; il suddetto soggetto rappresenterà il referente tecnico per l’Amministrazione per l’appalto in oggetto.
1.2 Manutenzione ordinaria
L’appaltatore deve operare su tutti gli impianti in gestione tutte le attività di manutenzione ordinaria come definite dall’art. 1 punto h) DPR 412/96 e succ. mod.
Nello specifico sono comprese tutte le operazioni di manutenzione programmata di cui all’allegato
B. Le schede del suddetto allegato andranno utilizzate dal manutentore come “schede lavori” da riempire e firmare, annotando la data di intervento; L’appaltatore provvederà a inviare semestralmente copia all’ AC delle suddette schede.
L’Appaltatore è inoltre obbligato, prima dell’inizio delle attività di manutenzione, a consegnare all’A.C. il censimento degli impianti termici indicandone la consistenza e lo stato di conservazione ed evidenziando eventuali criticità e malfunzionamenti.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si precisa che sono compresi nella presente voce e quindi compensati nel canone annuo fisso ed invariabile le seguenti attività.
1) Tutte le operazioni menzionate al successivo paragrafo 1.3 (conduzione impianti) se non diversamente specificato.
2) lavaggio della caldaia e dell’impianto con adeguati solventi almeno una volta l’anno;
3) La sostituzione dei filtri non più efficienti di fan-coils e UTA e comunque tale sostituzione dovrà essere effettuata almeno una volta l’anno.
4) La sostituzione di cinghie rotte o in pessimo stato di conservazione delle UTA.
5) Il tempo necessario per individuare e segnalare all’A.C. la causa e l’entità di un guasto, di qualsiasi natura, negli impianti oggetto del presente appalto.
6) Le ricariche di gas negli impianti di climatizzazione siano questi ad espansione diretta che indiretta necessarie al corretto funzionamento dell’impianto, ad esclusione di quelle derivanti da perdite e/o guasti.
7) Tutte le specifiche operazioni di manutenzione periodica richieste nel libretto di uso e manutenzione emesso dal costruttore di un apparato (esempio gruppo frigo) anche se le suddette operazioni non sono esplicitate nel presente documento e nelle schede allegate;
8) La sostituzione di valvole, manopole e detentori dei corpi scaldanti deteriorati.
9) L sostituzione di: valvole di qualsiasi tipo non più efficienti fino a 1”, galleggianti, sonde.
10) L’aggiunta /modifica /sostituzione nell’impianto di sfiati manuali e/o automatici per il buon funzionamento dell’impianto
11) Le opere di manutenzione ordinaria del locale centrale termica e del relativo impianto elettrico: sostituzione di lampade, maniglie della porta, serrature porta, interruttori accensione luce, prese, pressacavi, cavi, tubazioni portacavi, guaine metalliche; riparazione di porte e finestre; pulizia periodica settimanale e pulizia a fondo con acqua e solventi almeno una volte l’anno;
12) Smontaggio, lavaggio con acqua e solventi e rimontaggio delle bocchette di mandata e ripresa delle canalizzazioni almeno una volta l’anno.
13) L’aggiunta /modifica /sostituzione nell’impianto di staffaggi delle tubazioni o apparati, la minuteria metallica in genere e altri materiali di consumo (silicone, calce, ecc).
14) La sostituzione di tutti i componenti dell’impianto non funzionanti che hanno un costo di fornitura, in riferimento ai prezzari previsti dal presente CSA, inferiore a € 60,00. Il prezzo di riferimento è quello del singolo componente anche se vengono sostituiti più componenti nello stesso impianto. Solo nel caso di un apparato venduto e certificato a se stante (ad esempio il
bruciatore) deve essere considerato come riferimento il prezzo pari alla somma del prezzo di listino dei singoli componenti interni sostituiti. La manodopera necessaria alle attività di cui sopra risulta compensata nel canone annuo fisso ed invariabile
15) Rifacimento in centrale termica di tratti fino a 1 m di tubazioni, isolamento e finitura in guscio di alluminio.
1.3 Conduzione impianti
E’ compreso quanto sotto specificato.
a) La conduzione secondo le prescrizioni dettate dall’art. 11 del D.P.R. 412/93, così come modificato dal D.P.R. 551 del 21.12.1999;
b) la messa in servizio delle caldaie destinate alla climatizzazione invernale o estiva secondo i limiti previsti dall’art. 9 del D.P.R. 412/93, salvo la facoltà dell’A.C. di ampliare tali limiti (art. 10 dello stesso D.P.R. 412);
c) L’installazione all’esterno della centrale di idonea targhetta indicante il Responsabile della gestione del Servizio, con i relativi recapiti telefonici;
d) Il mantenimento in esercizio degli impianti evitando sprechi di combustibile;
e) La programmazione degli orari di accensione degli impianti secondo le richieste che perverranno dai Gestori/Consegnatari dell’attività in base alle condizioni atmosferiche e nel rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 412/93, nonché la modifica degli orari di funzionamento in occasione di feste natalizie, pasquali, elezioni e in tutti quei casi in cui il Titolare dell’attività ne faccia espressa richiesta, il tutto al fine di un’effettiva economicità del Servizio;
f) La calibrazione delle regolazioni climatiche esistenti ed il monitoraggio costante dal PC degli impianti; L’assistenza durante sopralluoghi da parte di personale dell’A.C. o da essa incaricato.
g) L’obbligo di comunicare le motivazioni di eventuali interruzioni nell’erogazione del calore causate da eventi imprevedibili e superiori alle dodici ore continuative, indicando anche i tempi di ripristino;
h) L’assunzione delle funzioni di TERZO RESPONSABILE ai sensi della legislazione vigente;
i) La verifica del rendimento di combustione dei generatori di calore entro i limiti previsti dall’art. 11 comma 14 lettere a) e b) D.P.R. 412/93, attuando al contempo le necessarie operazioni di manutenzione e di messa a punto e proponendo altresì, quando ritenuto indispensabile, la sostituzione dei generatori.
j) Provvedere al rifornimento del gasolio per le centrali termiche ancora alimentate con questo combustibile; l’amministrazione provvederà a rimborsare il costo del carburante dietro presentazione di regolare fattura del terzo soggetto fornitore del combustibile. Il costo del carburante non dovrà essere superiore a quello dell’ultimo bollettino , in ordine di tempo, della Camera di Commercio di Firenze.
k) Revisione, modifica e verifica della programmazione e/o funzionalità degli apparati di telegestione, di regolazione e controllo ogni qualvolta che la direzione lavori ne faccia richiesta.
Con adeguato anticipo dall’accensione di ciascun impianto in gestione(sia di climatizzazione estiva che invernale) dovranno essere effettuare le operazioni di manutenzione programmata e le verifiche necessarie al fine di ridurre al minimo il rischio di guasti e fermi impianto.
In particolare dovrà essere eseguito quanto sotto specificato almeno 20 giorni prima della prevista messa in esercizio di ciascun impianto.
1) Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria programmata di cui all’allegato B.
2) Verifica funzionalità dell’addolcitore se presente, misura della durezza dell’acqua dal rubinetto campione al fine di rilevare la corretta durezza dell’acqua di alimento;
3) Prova di accensione che consisterà nella accensione dell’impianto e verificare dopo almeno due ore che l’impianto è in funzione il normale funzionamento di tutto l’impianto compreso la distribuzione interna ed il funzionamento dei corpi scaldanti e delle UTA.
4) Identificazione di eventuali anomalie di qualsiasi tipo (ad esempio: frequenti blocchi bruciatore apparentemente ingiustificati, perdite d’acqua nelle rete di distribuzione, fan- coil non funzionante, radiatore che non scalda, ecc);
5) L’appaltatore provvederà a effettuare gli interventi compresi nell’appalto e a segnalare le disfunzioni alla stazione appaltante con la massima celerità.
A scopo cautelativo l’impresa appaltatrice dovrà effettuare una visita periodica almeno quindicinale in ciascun immobile per il periodo di funzionamento dello stesso. Detta visità dovrà essere annotata su apposito registro.
1.4 – Servizi accessori ricompresi nel prezzo dell’appalto
- L’ A.C. potrà richiedere sopralluoghi specifici, al fine di verificare situazioni individuate e/o segnalate potenzialmente pericolose, oppure per ottenere proposte dì soluzione a problemi manutentivi particolari. I sopralluoghi, potranno interessare tutti gli edifici, aree dì pertinenza e luoghi oggetto del presente appalto.
- L’ A.C. richiederà ogni sopralluogo tramite contatto telefonico o l’invio di e-mail.
- L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare i sopralluoghi entro i termini richiesti dalla A.C., e comunque entro il tèrmine massimo di giorni 3 dalla richiesta - pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 24 - oltre a fornire tempestivamente, anche per via telematica, un rapporto sul sopralluogo, le proposte di soluzione, una stima economica a cui potrà o meno seguire un ordine di computo, la documentazione fotografica e quant'altro necessario o richiesto.
- Il costo dei sopralluoghi da effettuare su richiesta, si intende ricompreso nel prezzo dell'appalto.
Computi metrici estimativi (perizie)
- L'Appaltatore è tenuto a svolgere una attività di computazione, relativamente a qualsiasi esigenza di tipo manutentivo richiesta dalla A.C., conseguente o meno a visite di sopralluogo di cui al punto precedente, ed avente per oggetto gli edifici, aree di pertinenza e luoghi oggetto dell'appalto.
- I computi richiesti dovranno individuare le soluzioni tecniche atte a risolvere gli specifici problemi manutentivi ed essere eseguiti con riferimento alle prescrizioni tecniche generali e sulla base dei prezzari di riferimento indicati all’art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara.
- L’ A.C. richiederà ogni computo, tramite contatto telefonico o per e-mail.
- La documentazione tecnico-economica fornita all'Amministrazione a seguito del computo dovrà essere congrua ed esaustiva, al fine di consentire la decisione più opportuna in merito all'intervento. Il computo dovrà essere fornito, anche per via telematica, secondo le richieste del Direttore dei Lavori e comunque su supporto informatico (foglio elettronico tipo Excel) ed entro i tempi richiesti e concordati preventivamente. Il tempo massimo complessivo per ogni singola computazione è stabilito in 5 giorni dalla richiesta, riducibili a 2 nei casi d'urgenza su richiesta della Stazione appaltante. Il mancato rispetto di tali tempi darà luogo all'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto all'art. 24.
- l preventivi potranno o meno portare all'esecuzione del relativo lavoro nell'ambito del presente appalto.
Verifiche se funzionali, supporto tecnico alla progettazione.
- L'impresa dovrà organizzarsi per eseguire, su richiesta della A.C., verifiche funzionali di elementi e componenti impiantistiche, nonché fornire supporto alla progettazione esecutiva e calcolazione di nuove opere.
- L'Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare le verifiche funzionali e a supportare la progettazione esecutiva entro i termini richiesti dalla A.C.
- l'appaltatore, sulla base delle richieste della A.C. e dei sopralluoghi effettuati, dovrà predisporre mensilmente un programma degli interventi (tipo Gantt), secondo l'ordine di priorità stabilito dall’ A.C., specificando le fasi lavorative ed i relativi tempi.
- In conformità a quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per ogni lavoro rientrante nell'ambito di applicazione dello stesso decreto, l'impresa dovrà, oltre ad adempiere agli obblighi previsti dall’art. 26 del Dlgs 81/2008, predisporre se necessario, prima dell'inizio di ogni singolo lavoro ordinato, il proprio Piano Operativo di Sicurezza ed eventualmente il Piano di Sicurezza Sostitutivo ai sensi dell'art. 131 dell Dlgs 163/06.
- l'impresa dovrà fare eseguire, su richiesta della A.C. e presso laboratorio autorizzato, prelievi e successive analisi di materiale presunto tossico o nocivo presente negli edifici oggetto di appalto o nelle aree di pertinenza, finalizzate alla verifica dello stato di conservazione di materiali (ferri delle armature, cis, legno o acciaio delle componenti strutturali).
- L'Appaltatore dovrà provvedere ad inoltrare il materiale prelevato al laboratorio per effettuare le analisi entro i termini richiesti dalla A.C., e comunque entro il termine massimo di giorni 10 dalla richiesta, pena l'applicazione di una penale per ogni giorno di ritardo, così come previsto dal presente CSA
- L'impresa dovrà fornire all'Amministrazione i risultati delle analisi su carta intestata del laboratorio autorizzato, entro i tempi concordati.
Art.2 Manutenzione straordinaria
Tutte le volte che l’appaltatore verificherà la necessità di un intervento di manutenzione straordinaria per il ripristino normale ed ottimale della funzionalità e/o sicurezza di un impianto in gestione (punto i art. 1 DPR 412/93 e succ. mod.), dovrà darne immediata comunicazione alla stazione appaltante attraverso un indirizzo di posta elettronica dedicato.
L’appaltatore inoltre, dietro richiesta della stazione appaltante, dovrà presentare, entro tre giorni, il preventivo per l’esecuzione dei suddetti lavori attraverso l’indirizzo di posta elettronica di cui sopra; l’esecuzione dei I lavori è subordinata all’autorizzazione dell’A.C. (sempre per posta elettronica).
In caso di somma urgenza o comunque di lavori improrogabili, l’appaltatore può essere autorizzato verbalmente dall’A.C. ad eseguire dei lavori, anche senza l’emissione di preventivo.
In tal caso l’appaltatore, fatte salve le effettive necessità di reperimento materiale o comunque di causa di forza maggiore, dovrà iniziare i lavori:
1) entro due ore dall’autorizzazione verbale se in orario di lavoro;
2) entro le ore otto del primo giorno lavorativo successivo all’ordine verbale di cui sopra.
I lavori non urgenti potranno iniziare entro 15gg dall’approvazione del preventivo. Valgono le seguenti regole generali:
a) La sussistenza o meno della condizione di “urgenza” sopra richiamata è stabilita
insindacabilmente della A.C.;
b) L’impresa non può sospendere o rallentare i lavori senza autorizzazione della A.C.
c) In casi di effettiva necessità, l’ A.C. può ordinare di iniziare/proseguire i lavori nelle ore notturne o nei giorni festivi.
Allo scopo di pervenire ad efficaci interventi manutentivi anche nell’ambito di una eventuale programmazione complessiva, si rende necessario che l’appaltatore effettui, durante l’ordinaria attività manutentiva, la verifica della funzionalità delle componenti impiantistiche degli edifici compresi in contratto segnalando con documentazione fotografica, relazione tecnica e valutazione economica di massima su supporto informatico concordato con l’A.C. l’eventuale stato di degrado delle stesse.
Art. 3 Durata dell’appalto
Il servizio oggetto dell’appalto ha durata di un anno dalla data di inizio dello stesso, fatta salva la possibilità di rinnovi successivi, complessivamente per un periodo non superiore ad altri due anni successi al primo, previa parere favorevole di entrambe le parti agli stessi patti e condizioni. Non sussiste nessun obbligo in merito alla proroga stessa per entrambe.
L’Amministrazione Comunale si riserva di far iniziare il Servizio in appalto entro 30 gg. dalla comunicazione formale della aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto.
Art. 4 Condizioni economiche
A) Gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1) 1.2) e 1.3) saranno compensati con un canone a corpo annuale fisso ed invariabile a base d’appalto di:
€. 250.000,00
Di cui:
€. 223.000,000 per gestione e manutenzione
€ 17.000 per l’acquisto delle 2 licenze del software di tele gestione per un totale di € 240.000 soggetto al ribasso d’asta ed
€ 10.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
B) I lavori di manutenzione straordinaria di cui all’art. 2 saranno compensati a misura.
Importo a base d’appalto
€ 50.000,00
Di cui:
€. 47.000,00 soggetti a ribasso d’asta
€. 3.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Costituiscono elenco prezzi unitari a base d’appalto per la manutenzione straordinaria, elencati in ordine di priorità :
1) Il prezziario vigente delle opere compiute e dei materiali della regione Toscana.
2) Il prezziario vigente della Camera di Commercio di Firenze.
3) Il prezziario della casa editrice DEI del Genio Civile
4) Il Bollettino degli Ingegneri
In caso di indisponibilità di prezzi di opere compiute si farà riferimento, sempre allo stesso prezziario, ma considerando il prezzo della mano d’opera e dei materiali installati e si procederà alla definizione del prezzo mediante “analisi prezzi” specifica.
In caso di indisponibilità del prezzo del/i materiale/i si prenderà a riferimento i prezzi di listino dei produttori, scontati del 25%.
Il contratto sarà stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del Codice dei contratti, e dell'articolo 45, comma 7, del regolamento generale.
L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti e le condizioni previste dal presente capitolato.
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale per il canone annuo fisso ed invariabile di cui alla precedente lettera A), ed un ribasso percentuale sugli elenchi prezzi unitari di cui sopra, i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite relativamente agli interventi ricadenti nella manutenzione straordinaria di cui alla precedente lettera B).
I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera. Qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti.
Art. 5 Condizione di pagamento
1) Gli adempimenti di cui ai paragrafi 1.1, 1.2 e 1.3, pagati con un canone fisso e invariabile, saranno compensanti in rate trimestrali.
2) I lavori di cui all’art. 2 saranno compensanti entro 60gg dalla presentazione della fattura con la documentazione allegata.
Art. 6 Condizioni preliminari e consegna del servizio
L’appaltatore partecipando alla gara si impegna a prendere in gestione tutti gli impianti di cui all’allegato A, senza eccezione e riserve, nello stato di fatto in cui si trovano e, conseguentemente, ad accettare ed osservare tutti gli adempimenti ed oneri previsti nel presente CSA e nei suoi allegati senza riserva alcuna.
Le imprese partecipanti alla gara possono visionare gli immobili per prendere visione dello stato attuale.
L’Amministrazione consegnerà gli impianti con regolare verbale di inizio lavori.
L’Amministrazione provvederà a consegnare i documenti degli impianti disponibili in copia cartacea e/o informatica a scelta della A.C.
L’impresa appaltatrice ha 30 giorni naturali e conseguitivi dalla consegna degli impianti per effettuare dei sopralluoghi dettagliati negli immobili nei quali sono presenti gli impianti da prendere in gestione ed effettuare eventuali annotazioni all’Amministrazione.
Fatte salve, le suddette annotazioni gli impianti saranno considerati consegnati perfettamente funzionanti e in buono stato di conservazione.
Art. 7 Aumenti o diminuzione degli impianti in gestione
L’amministrazione si riserva di diminuire o aumentare gli impianti in gestione, entro il quinto d’obbligo, senza che l’impresa possa pretendere nessun compenso aggiuntivo oltre a quello come sotto calcolato.
I suddetti impianti in aggiunta o diminuzione saranno compensati economicamente con gli importi annui come sotto specificato.
a) Impianti di riscaldamento(anche se con produzione acqua calda sanitaria):
- € 500,00 per impianti fino a 35 kW;
- € 1.500,00 per impianti compresi fra 35K e 200kW;
- € 2.000,00 per impianti superiori a 200 kW fino a 800 KW, (per potenza superiore saranno soggetti a contrattazione fra le parti);
Inoltre si prevede di aumentare del 50% l’importo risultante se l’impianto di climatizzazione è realizzato fan-coils o con unità trattamento aria.
b) Impianti di climatizzazione invernale e/o estiva invernale a pompa di calore ad espansione diretta
- € 100,00 per impianto fino a cinque 5 unità interne;
- € 20,00 a split per ciascuna delle unità interne eccedenti la quinta, collegate alla stessa motocondensante.
c) Compenso aggiuntivo a quello di a) per impianti dotati di gruppi frigo (G.F.) raffreddati ad aria o acqua in scambio con caldaia per il funzionamento estivo dell’impianto:
- € 200,00 per G.F. fino a 35 kW;
- € 600,00 per G.F. compresi fra i 35 e 200 kW (per potenza superiore saranno soggetti a contrattazione fra le parti);
- € 800,00 per G.F. compresi fra 200 e 800 kW (per potenza superiore saranno soggetti a contrattazione fra le parti).
Sui compensi annui sopra indicati sarà applicato il ribasso d’asta e gli importi saranno contabilizzati in relazione all’effettivo periodo manutentivo svolto (n° delle mensilità).
Art. 8 Reperibilità
Per garantire interventi urgenti, di emergenza ed imprevedibili negli impianti a servizio degli edifici oggetto dell’appalto, l’Appaltatore dovrà costituire, in ore al di fuori di quelle lavorative giornaliere e nelle giornate prefestive e festive, una adeguata squadra di maestranze, tecnici e mezzi operativi idonea ad eseguire ogni tipo di intervento edile, impiantistico, ecc. necessario per rendere l’intervento finito, funzionante e a regola d’arte.
La squadra tipo necessaria dovrà comporsi almeno dalle seguenti unità: Mano d’opera:
- n.1 operaio specializzato;
- n.1 operaio qualificato; Mezzi:
- n. 1 automezzo di trasporto idoneamente attrezzato;
- attrezzature, utensili e materiale di consumo necessario.
La squadra avrà l’obbligo di intervenire su tutti gli immobili 24 ore su 24 per tutta la durata dell’appalto considerato che durante l’orario lavorativo l’Impresa deve sempre essere in grado di assolvere agli interventi urgenti con squadra adeguata.
Inoltre l’Appaltatore dovrà munirsi di idonea organizzazione logistica tale da consentire l’immediato approvvigionamento di materiale di consumo necessario per gli interventi, il personale dovrà essere munito di telefono cellulare e, in caso di chiamata da parte del responsabile dell’Amministrazione (tecnico reperibile), dovrà essere garantito l’intervento, entro e non oltre 2 ore dalla chiamata.
Art. 9 Registro del fabbricato
Presso ogni edificio sarà depositato il Registro Del Fabbricato, che costituisce lo strumento fondamentale per una corretta gestione dei servizi nonché per la ulteriore verifica dell’attività svolta.
Il registro è affidato al Titolare/Gestore/Consegnatario della attività e dovrà essere disponibile sul plesso, affinché possa essere consultato dai tecnici o dalla A.C. in caso di sopralluoghi e controlli. Tale registro dovrà essere sempre correttamente compilato da ogni operatore in occasione di interventi manutentivi, operazioni periodiche/programmate, sopralluoghi, monitoraggi per la sicurezza e la pubblica incolumità, verifiche, controlli, ecc..
Art. 10 Prescrizioni tecniche generali di esecuzione delle attività
Nell’esecuzione delle attività è carico dell’Appaltatore rispettare scrupolosamente, oltre al presente Capitolato Speciale, per quanto applicabili tutte le disposizioni contenute nelle Leggi, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, ecc.), che comunque trattino della materia, anche se non esplicitamente menzionate nel testo del presente Capitolato Speciale, nonché le buone regole dell’arte.
Per quanto non specificato nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, si applicheranno, per quanto possibile, le disposizioni del Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi edito dal Ministero dei lavori Pubblici (ultima edizione).
Tutti gli strumenti di misura utilizzati dall’Appaltatore dovranno essere in buono stato di conservazione, dovranno avere le caratteristiche idonee al tipo di misura come richiesto dalle norme tecniche, inoltre dovranno essere tarati e certificati in conformità alla norma ISO 9000. L’Appaltatore, su richiesta della A.C., dovrà fornire copia dei certificati di taratura degli strumenti utilizzati per le misure ufficiali, in alternativa dovrà dimostrare che la taratura dello strumento utilizzato è in corso di validità.
L’ A.C. si riserva la possibilità di verificare a campione l’esattezza delle misure tecniche, anche con propri strumenti, se i valori non dovessero corrispondere, l’Appaltatore dovrà ripetere tutte le misure di quel lotto.
L’Appaltatore dovrà a propria cura e spese effettuare le prove di tenuta idraulica delle tubazioni posate di adduzione o scarico dell’acqua prima di procedere alla loro muratura o al reinterro.
Al termine degli interventi dovranno essere ripristinate le compartimentazioni REI rimosse o danneggiate durante l’esecuzione delle attività delle quali l’Appaltatore dovrà fornire la documentazione di prevenzioni incendi necessaria per gli adempimenti previsti per la gestione del Certificato di Prevenzione Incendi.
L'Appaltatore sarà inoltre tenuto a provvedere al trasporto, in luoghi indicati dalla A.C., al recupero, ed eventualmente al reimpiego, di tutti i materiali, apparecchiature e loro parti che la A.C., a suo insindacabile giudizio, ritenesse riutilizzabili.
Resta stabilito che ogni responsabilità relativa agli interventi realizzati dall’Appaltatore ricadrà sul medesimo.
L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione verbale e scritta alla A.C. di eventuali anomalie riscontrate su componenti e impianti (anche per parti non direttamente interessate agli interventi che sta eseguendo) e che possano, a suo giudizio, pregiudicare il funzionamento o costituire pericolo.
La A.C. ove possibile concederà all’Appaltatore l’uso temporaneo di spazi e/o locali da adibire sia a deposito dei propri attrezzi e materiali di consumo, che a spogliatoio per i suoi dipendenti. L’uso dei locali dovrà essere finalizzato esclusivamente alle attività oggetto del presente Capitolato Speciale.
Tutti gli Ordini Lavoro. riguardanti la richiesta di sostituzione di un elemento o di un accessorio (rientranti nell’oggetto dell’appalto) si intendono sempre soggette alla valutazione tecnica dell’operatore dell’Appaltatore, al fine di considerare la riparabilità dello stesso in relazione al costo della sostituzione. Tale valutazione rientra nell’ottica dell’esecuzione dei lavori secondo la buona regola dell’arte, ed è dovuta in quanto il personale richiesto per le attività è specializzato e competente.
Art. 11 Energia elettrica – Acqua
L’acqua e l’energia elettrica potranno essere prelevate, se disponibili, dall’Appaltatore unicamente dai punti di erogazione che saranno indicati, adeguandosi al tipo di prese e curandone la conservazione d’uso.
L’Appaltatore dovrà utilizzare macchinari alimentati alle tensioni disponibili (normalmente 220 V monofase)
L'Appaltatore dovrà provvedere, senza compenso a parte, all’eventuale distribuzione in cantiere di acqua ed energia elettrica secondo le proprie esigenze.
Art. 12 Materiali e apparecchiature
I materiali e le apparecchiature che l'Appaltatore impiegherà dovranno essere conformi, oltre alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. In ogni caso essi dovranno essere di prima scelta, delle migliori qualità esistenti in commercio, nonché di larga diffusione. Dovranno inoltre possedere caratteristiche adeguate al loro impiego ed essere idonei al luogo di installazione.
Salvo diverse disposizioni della A.C., nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere analoghi (qualità, caratteristiche, tipologia e colore) a quelli preesistenti, la cui fornitura si intende compensata con i prezzi riportati nei prezzari di riferimenti indicati all’art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l’Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico.
Tutti i materiali, muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della A.C. affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dalla A.C., che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutte le spese relative alle prove su materiali ed apparecchiature di nuova installazione, previste dalle normative vigenti, sono a carico dell’Appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese e nel più breve tempo possibile, all’allontanamento dal cantiere ed alla sostituzione di eventuali componenti ritenuti non idonei dalla A.C.
L'accettazione dei materiali da parte della A.C. non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito dell’intervento.
I componenti di nuova installazione dovranno riportare la marcatura CE, quando previsto dalle norme vigenti.
Art. 13 Impiego di prodotti chimici e gestione rifiuti
Tutti i prodotti chimici (vernici, solventi, additivi, ecc.) che saranno impiegati dall’Appaltatore dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza prescritti dalle leggi e norme vigenti in materia. Gli
stessi dovranno essere usati con le cautele e le protezioni antinfortunistiche prescritte dalle citate norme in modo da non causare danni a chi le impiega, a terzi ed alle cose.
Qualora richiesto dalla legge i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.
Prima dell’approvvigionamento in cantiere e dell’utilizzo dovranno essere fornite alla A.C. le schede di sicurezza e tecniche a norma di legge per ognuno dei prodotti chimici che si intenderà impiegare.
I prodotti chimici potranno essere approvvigionati in cantiere esclusivamente per le quantità destinate al consumo giornaliero.
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani e di quelli ad essi assimilabili, provenienti dalle attività oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a conferirli, per lo smaltimento, presso una discarica autorizzata. Tutti i rifiuti non rientranti nella categoria "solidi urbani o assimilabili agli urbani", dovranno essere gestiti, sempre a cura e spese dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In caso di smaltimento di rifiuti speciali, l’Appaltatore dovrà consegnare alla A.C. la fotocopia della “4° copia” del formulario.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere al ritiro e allo smaltimento/recupero dei materiali derivanti dalla manutenzione degli impianti e dovrà assumere gli obblighi derivanti dal sistema di tracciabilità SISTRI istituto con DM 17 dicembre 2009 e successive modifiche e integrazioni in qualità di incaricato del servizio manutenzione impianti distributori acqua di qualità.
In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni, devono essere trasportati e regolarmente smaltiti presso Pubblica Discarica, a cura e spese dell'appaltatore.
L’Appaltatore dovrà provvedere a propria cura ed oneri alla separazione dei rifiuti prodotti in cantiere (materiale ferroso, vetro, cartone, materiali edili di risulta, materie plastiche) al fine di permettere la raccolta differenziata. Non sarà consentito all’Appaltatore l’uso dei cassonetti per la raccolta differenziata sulle vie pubbliche.
Si precisa che la Direzione Lavori non si configura a nessun titolo come intermediario nella gestione dei rifiuti, la quale resterà di totale responsabilità dell’Appaltatore.
Gli oneri per lo smaltimento a discarica autorizzata dei rifiuti sono ricompresi nel canone annuo e a totale carico dell’Appaltatore.
Art. 14 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione
Le opere e le forniture connesse con gli interventi manutentivi saranno eseguite secondo quanto previsto dal Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, di cui al
D.M. 145/2000, nonché dalle condizioni tecniche inserite appositamente nella fase progettuale di ciascuno degli interventi di manutenzione straordinaria di pronto intervento, sulla base di quanto previsto nell'elenco prezzi posto a base di gara.
Qualora venga accertata, in contradditorio con l’A.C., la esecuzione di opere con materiali diversi da quelli prescritti dal contratto o di lavorazioni effettuate senza la necessaria diligenza, o ancora, la presenza di opere che dopo la loro esecuzione ed accettazione abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, l'Appaltatore, su richiesta, sarà tenuto alla demolizione, al ripristino e rifacimento, a propria cura e spese, delle opere e delle lavorazioni medesime.
Sono applicati gli articoli 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera all'Azienda.
E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi del comma 2 dell'art. 1668 C.C.
Nell'esecuzione di opere, forniture, componenti e delle connesse lavorazioni, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e dei componenti.
Per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale.
Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e !'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17
del D.M. 19 aprile 2000, n. 145, tenuto conto delle deleghe e dei compiti esclusivi attribuiti alla A.C. ed ai Direttori Operativi.
Art. 15 Disegni
All’occorrenza, all’Appaltatore saranno consegnate le planimetrie disponibili su supporto cartaceo o informatico (AutoCad). Detti disegni dovranno essere aggiornati con oneri a carico dell’Appaltatore dopo ogni intervento di modifica, mantenendo gli stessi criteri e metodologie usati nei disegni originali o adottando le specifiche che saranno definite con la A.C.. Le parti di disegno modificate dovranno essere stampate e allegate ai dati contabili. In mancanza dei disegni aggiornati entro 15 giorni dall’ultimazione di ciascun Ordine Lavori. la relativa contabilità non sarà ritenuta completa valida e saranno applicate le penali previste.
È facoltà della A.C. richiedere all'Appaltatore il rilievo di parti architettoniche e/o impiantistiche esistenti. In questo caso l'Appaltatore provvederà ai rilievi ed alle verifiche richieste segnalando all’A.C. eventuali anomalie.
Art. 16 Dichiarazioni e certificazioni
L'Appaltatore dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento eseguito su elementi di compartimentazione REI, la documentazione di prevenzione incendi prevista dalle normative vigenti, consistenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella:
- “Dichiarazione di corretta posa in opera per elementi separanti” (di cui al punto 1 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- “Dichiarazione di corretta posa in opera delle porte e delle chiusure classificate ai fini della resistenza al fuoco” (di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio 1998);
- Dichiarazioni di fornitura di porte tagliafuoco facenti riferimento alle obbligatorie Omologazioni Ministeriali che devono essere allegate;
- Copie dei documenti di trasporto (bolle di accompagnamento);
- Dichirazione di conformità ai sensi del DM 37/08
- Planimetrie e schemi indicanti il posizionamento degli elementi installati o modificati (disegni as-built).
L'Appaltatore in tutti i casi previsti dalla legge dovrà fornire alla conclusione di ogni singolo intervento la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, in seguito a semplice richiesta della A.C..
Fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato la Dichiarazione di Conformità ai sensi della Legge 37/08, o qualsiasi altra dichiarazione o certificazione prevista dalle norme, l’intervento non sarà considerato concluso e conseguentemente saranno applicate le penalità previste in caso di ritardi.
Per le nuove apparecchiature installate e per i nuovi impianti realizzati l’Appaltatore dovrà predisporre un fascicolo con chiare istruzioni per l’uso ordinario, le verifiche e la manutenzione periodica da effettuare.
Qualsiasi dichiarazione, certificazione o documentazione richiesta dovrà essere fornita alla A.C. senza alcun ulteriore compenso.
Art. 17 Stato finale e collaudo dei lavori
Entro 3 (tre) mesi dal termine di ogni esercizio verrà redatta una relazione tecnico-illustrativa dei lavori eseguiti nell'arco dell'anno e, entro i successivi 3 (tre) mesi, il Collaudatore, appositamente nominato dalla Stazione Appaltante o la stessa Amministrazione Comunale, emetterà il Certificato di Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti. Alla scadenza del contratto verrà redatto il certificato di ultimazione Lavori, e quindi emesso lo Stato Finale relativo all'ultimo esercizio ed il Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006.
Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, le attrezzature e la manodopera necessari per le prove tecniche sulle opere e per gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesto.
Qualora fossero accertati difetti o mancanze nell'esecuzione (comma 2 dell'art. 197 del D.P.R. 554/99) l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel termine dallo stesso assegnato. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 197 del D.P.R. 554/99, il Collaudatore determina, nell'emissione del certificato di collaudo, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.
Parte 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 18 Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 19 Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- il presente Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati, con i limiti, per questi ultimi, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo e non esaustivo;
- Gli allegati A e B al presente capitolato
- Il Piano Sostitutivo di Sicurezza di cui all'articolo 131 comma 2 lett. b del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS), di cui all'articolo 131 comma 2 lett. c del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il Codice dei contratti, approvato con DLgs 163/2006;
c) il regolamento generale approvato con DPR 554/1999, per quanto applicabile;
d) il DLgs 81/2008, con i relativi allegati e successivi aggiornamenti;
e) la LR Toscana 38/2007 e s.m.i, ed il regolamento di attuazione DPGRT 7 agosto 2008 n045/r.
La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori.
Art. 20 Cessione del contratto e cessione dei crediti
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RDP.
Art. 21 Fallimento dell’appaltatore
In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136 e 138 del Codice dei contratti.
Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del
Resta infine salvo il ricorso alla procedura disciplinata dall'art. 140 del Codice dei contratti.
Art. 22 Rappresentante dell’appaltatore e domicilio – Direttore di Cantiere – Organizzazione minima dell’attività
Per tutti gli effetti derivanti dal presente capitolato, l'Appaltatore dovrà leggere domicilio legale in Prato. Ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso la sede dell’Ente Locale committente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione dei cantieri è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. L’ A.C. ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi e previa comunicazione scritta all'Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suddetto rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante. L'appaltatore è in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
Ogni variazione del domicilio o delle persona di cui ai precedenti capoversi deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante e deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Fermo restando l'organizzazione relativa a ciascuno dei cantieri di manutenzione straordinaria di pronto intervento, l'Appaltatore, al fine di consentire l'immediato recapito degli Ordini di Lavoro e di garantire il rispetto dei tempi di intervento, tenuto conto della distribuzione e della localizzazione territoriale degli immobili del Comune di Prato, deve dotarsi di una organizzazione che preveda almeno:
- una sede tecnico-amministrativa ed operativa, , con ufficio presenziato da personale tecnico/operatore durante il normale orario di lavoro, e attrezzato con postazione collegata ad Internet, telefoni fissi e fax e dotata di magazzino attrezzato e dotazioni
logistiche per il personale. Tale sede logistica dovrà essere in grado di garantire i tempi e le modalità di intervento, previsti dal presente Capitolato;
- squadre di operatori, ciascuna composta da almeno 2 operai specializzati/qualificati e con personale di supporto (operaio edile comune, idraulico, elettricista, saldatore, fabbro, ecc.) alle dirette dipendenze dell'Appaltatore e dotata di automezzi dedicati per pronto intervento e/o per trasporto materiali, ed in contatto con la sede operativa (a mezzo di telefono cellulare);
Le "dotazioni" suddette (sede, magazzino, logistica, squadre di operatori, automezzi) dovranno essere adeguate all'attività prevista dal contratto, al fine di garantire i tempi di intervento. l'Appaltatore confermerà, con apposito documento da consegnare al Responsabile del Procedimento o alla persona da esso incaricata, il sistema di organizzazione, la immediata disponibilità e idoneità delle sedi operative, nonché quanto dichiarato ed accettato dalla commissione di valutazione delle offerte, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'appalto, distintamente per la manutenzione ordinaria e per gli interventi straordinari di pronto intervento.
Art. 23 Comunicazioni tra le parti contraenti
Per comunicazioni formali afferenti l'avvio, la sospensione, l'esecuzione del contratto e quant'altro, non riguardando mere comunicazioni operative, possa essere fatto valere e validamente opposto, tra le parti contraenti è richiesta la forma scritta e !'inoltro a mezzo telefax o in alternativa lettera Raccomandata A. R.. Eventuali osservazioni dell'Appaltatore su comunicazioni ricevute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti; il RdP valutata la procedibilità della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnerà quanto richiesto.
Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del Procedimento anche a mezzo posta elettronica, all'indirizzo che verrà appositamente indicato nel verbale di consegna dei lavori. Nella stessa forma e con le medesime modalità l'Appaltatore potrà formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare
qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati ed istruzioni che siano di competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per l'esecuzione dei servizi attribuiti.
Art. 24 Penali
Per le inadempienze relative all’attività del presente capitolato saranno applicate le seguenti penali.
Tali penali sono riferite a ciascun giorno di ritardo rispetto all’avvenuta segnalazione e sono cumulabili se vengono ravvisate più mancati adempimenti contemporaneamente.
Mancata presenza periodica
Mancata presenza dell’operatore in ogni centrale ad esso affidata, accertata tramite la firma apposta sul libretto di centrale o da sistema telematico
€uro 300,00(trecento).
Mancata comunicazione
Mancata comunicazione agli Uffici Tecnici competenti per gli impianti in attesa di riparazione entro 2 ore dall’accertamento del guasto e relativa comunicazione del cronoprogramma dei lavori
€uro 500,00 (cinquecento).
Mancato o ritardato intervento
Mancato o ritardato intervento entro 2 ore dalla chiamata effettuata sia direttamente dall’utenza che dall’ufficio tecnico della Direzione competente stabilito anche con il sistema telematico -
€uro 500,00 (cinquecento).
Mancato segnalazione di non funzionamento del sistema di telegestione
Il mancato dialogo (collegamento) con una centrale termica tramite il sistema telematico o il ritardato intervento per il ripristino dello stesso entro 4 ore dalla segnalazione, compreso l’efficienza delle sonde periferiche installate nelle centrali termiche, è sanzionato con
€uro 100,00 (cento) per ogni impianto.
Mancata variazione di orari e date
La mancata variazione degli orari e della date di accensione/spegnimento, a seguito di ordine scritto del Servizio competente entro 3 ore, verrà sanzionata con
€uro 500,00 (cinquecento)
Abbandono di materiali di risulta
Abbandono di materiali di risulta nel cantiere e/o nei locali tecnici presso gli edifici dove sono situati gli impianti di riscaldamento
€uro 300,00 (trecento) per ogni segnalazione
Mancata manutenzione ordinaria programmata
La mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria programmata o il non giustificato rispetto dei tempi medi di ciascuna attività per ogni centrale affidata, accertata o tramite la firma apposta sul libretto di centrale o da sistema telematico
€uro 400,00(trecento)
Mancato Aggiornamento del libretto di centrale
Mancato aggiornamento del libretto di centrale come dal presente capitolato
€uro 300,00 (trecento)
Superamento delle temperature di esercizio in ottemperanza alla normativa vigente
Il superamento delle temperature previste dalla normativa vigente comporterà l’addebito forfetario (teorico) del combustibile impiegato e una ammenda d
€uro 300,00 (trecento)
Mancato rispetto della tempistica prevista per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria su ordinativo
Il mancato rispetto della tempistica prevista dalla Stazione Appaltante (secondo le indicazioni dell’ordinativo) per l’esecuzione di ogni intervento comporterà una ammenda pari a
€uro 200,00 (duecento)
Mancato rispetto degli obblighi prevsiti dall’art. 1
Il mancato rispetto degli obblighi e degli oneri previsti all’art. 1 e sottopunti 1.1, 1.2, 1.3 “Oggetto dell’Appalto” comporterà una ammenda pari a
€uro 1.000,00 (mille)
Ulteriori penalità
Per i casi di inadempienza non sopra compresi, riferiti alle prescrizioni contrattuali, qualora gli stessi recassero grave pregiudizio all’erogazione del servizio, l’Appaltante potrà, a suo giudizio insindacabile, applicare ulteriori penalità calcolate in base al danno subito
Applicazione delle penali - rescissione del contratto
Le penalità applicate saranno detratte dall’Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo.
Fatte salve le penali di cui sopra, resta fermo il diritto dell’Appaltante al risarcimento dei danni. Si potrà rescindere il contratto in caso di cessione a terzi o subappalto non autorizzato.
Qualora l’ammontare complessivo annuo delle penali applicate risulti superiore al 10% dell’importo contrattuale sarà facoltà della Stazione Appaltante recedere dal contratto in danno.
Resta altresì fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto in caso di comportamenti negligenti dell’Appaltatore che rechino grave pregiudizio nei confronti dell’utenza degli impianti oggetti dell’appalto.
Art. 25 Definizione delle controversie
Qualora sorgessero delle contestazioni tra l’A.C. e l'Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse secondo i disposti dell'art. 240 D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
E' esclusa la clausola arbitrale.
Per la definizione delle controversie è pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 Aprile 2000 n. 145.-
Art. 26 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 10 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
Ai sensi dell'articolo 13 del capitolato generale d'appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,
anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.
In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RDP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.lgs 81/2008, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.
La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del DLgs 124/2004.
Art. 27 Risoluzione del contratto – Esecuzione d’ufficio dei lavori
La Stazione appaltante, mediante semplice lettera raccomandata, anticipabile a mezzo fax o con altra modalità idonea, con messa in mora di 15 giorni e contestuale contraddittorio con l'appaltatore, al quale sarà, salvo diversa maggiore urgenza, accordato un termine non inferiore a giorni 7, dalla prima ricezione, per controdeduzioni, ha facoltà di risolvere il contratto, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della L 1423/1956, ed agli articoli 2 e seguenti della L 575/1965, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;
b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs 81/2008 o agli articoli in materia di sicurezza del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal RDP o dal coordinatore per la sicurezza;
j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del DLgs 81/2008.
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti.
Il contratto è risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dai casellario informatico.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto !'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 28 Spese contrattuali, imposte, tasse
L’aggiudicatario dovrà stipulare un contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, ai sensi del Titolo V del Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Prato. Tutte le spese ed imposte inerenti la stipulazione del contratto di appalto (bollo, registrazione del contratto, diritti di rogito, accessorie e conseguenti) sono a totale carico del soggetto aggiudicatario, senza alcun diritto di rivalsa. Il fornitore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell’aggiudicazione.
Qualora l’aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell’aggiudicazione definitiva e all’incameramento della garanzia a corredo dell’offerta. È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all’affidamento dell’appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).
In particolare sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni connesse alla fase esecutiva dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui sopra, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.
A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IV.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono IV.A. esclusa.
Parte 3 – DISCIPLINA DEI LAVORI
Art. 29 Termine per l’ultimazione dei lavori del singolo intervento
L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori del presente capitolato. Tale programma potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da parte di altre ditte per conto della Stazione appaltante,
Art. 30 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
AI termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice l’ A.C. redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavori; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l’ A.C. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dall’ A.C., fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla A.C. ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
Art. 31 Termini per il Collaudo o per l’accertamento della Regolare Esecuzione
Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento.
Qualora l'opera effettuata preveda la redazione del certificato di collaudo, esso è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
Art. 32 Presa in consegna dei lavori ultimati
La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere
arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte della A.C. avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo "ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente capitolato.
L’Appaltatore, senza alcun onere per l’A.C., dovrà effettuare tutte le attività e gli interventi necessari per render l’opera accettabile da parte dell’A.C. stessa.
Art. 33 Proroghe sui singoli interventi
L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini previsti, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine.
In deroga a quanto previsto al punto precedente la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine previsto e comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP), corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine previsto per il termine dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della richiesta.
Art. 34 Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori, d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in
corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del Codice dei contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all'appaltatore.
Il verbale di sospensione deve contenere:
- i'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
- l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso
anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore; deve pervenire al RUP entro il quinto giorno lavorativo dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o da suo delegato; qualora il RUP non si pronunci entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
Qualora l'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del regolamento generale.
In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP
Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP,. qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale d i ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali.
Art. 35 Sospensioni ordinate dal RUP
Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
Art. 36 Lavori a misura
La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni di quanto enunciato nelle singole voci dell'elenco prezzi e nei modi di quanto previsto dalle norme per la misurazione e valutazione dei lavori, del Capitolato Speciale Tipo per Appalti Edili del Ministero dei lavori Pubblici, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali, ove esistenti.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari riportati nei prezzari di riferimento indicati all’art. 4 con applicato lo sconto offerto in fase di gara.
Gli oneri per la sicurezza, saranno analiticamente contabilizzati con riferimento alla singola lavorazione e relativamente agli specifici apprestamenti eseguiti senza l'applicazione del ribasso d'asta.
Art. 37 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera
Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
Parte 4 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 38 Subappalto
Il subappalto è ammesso alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 118 del Codice dei contratti, osservati quelli ulteriori stabiliti all'art. 20 della LR Toscana 38/2007.
Art. 39 Responsabilità in materia di subappalto
L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
L’A.C. nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
II subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della L 646/1982, come modificato dal DL 139/1995, convertito dalla L 246/1995, (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Ai sensi dell'articolo 35, commi da 28 a 30, della L 248/2006, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo al subappaltatore, che gli adempimenti per le prestazioni di lavoro dipendente affidati in subappalto sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore.
L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di quest'ultimo della predetta documentazione.
Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore.
Art. 40 Pagamento dei subappaltatori
La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante , copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Nell'ipotesi di mancata trasmissione delle fatture quietanzate di subappaltatori o cottimisti, entro i termini di legge suddetti, si procederà alla sospensione dei successivi pagamenti.
Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del DPR 633/1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della L 248/2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore.
Parte 5 - ANTICIPAZIONE, CAUZIONI E GARANZIE
Art. 41 Anticipazione
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del DL 79/1997, convertito con modificazioni dalla Legge140/1997, non è dovuta alcuna anticipazione.
Art. 42 Cauzione provvisoria
Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti e dell'articolo 100 del Regolamento generale, è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento generale, la cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 (allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 75, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti;
La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto o della concessione.
Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese associate.
Art. 43 Cauzione definitiva
Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 1O per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione
appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi.
Art. 44 Riduzione delle garanzie
Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei contratti, l'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 52 e l'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 53 sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001
:2000, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), del DPR 34/2000.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.
Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del DPR 34/2000.
In deroga a quanto previsto dal comma 4, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora:
a) l'impresa abbia utilizzato, per la gara e per l'eventuale aggiudicazione, una qualificazione per una classifica non superiore alla Il;
b) l'impresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validità ma il possesso del requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione, a condizione che l'impresa abbia già presentato istanza alla SOA per il relativo aggiornamento.
In caso di avvalimento ai sensi dell'articolo 49 del Codice dei contratti, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'impresa partecipante e aggiudicataria, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.
Art. 45 Obblighi assicurativi a carico dell’impresa
Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 103, del regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione (e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM 123/2004.
La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R) e deve:
a) prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.000.000,00, di cui: partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 500.000,00;
partita 2) per le opere preesistenti: euro 250.000,00; partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 250.000,00;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (RC.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 1.000.000,00.
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;
b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.
Le garanzie, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall'articolo 108, comma 1, del regolamento generale, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
Parte 6 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 46 Norme di sicurezza generali
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene e nel rispetto degli adempimenti di cui all'art. 16, LR Toscana 38/2007.
L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del DLgs 81/2008, all'allegato XIII allo stesso decreto, nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Ai sensi dell'art. 23 della LR Toscana 38/2007:
- il Direttore dei Lavori, anche per il tramite del Coordinatore per L’Esecuzione dei lavori, e con la collaborazione dell'appaltatore, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:
a) i nominativi delle ditte e dell'organico impegnato nel cantiere;
b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale, di cui all'articolo 16 della citata Legge Regionale;
c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;
d) copia del piano di sicurezza e coordinamento o del piano sostitutivo di sicurezza, del fascicolo e dei piani operativi di sicurezza di cui al DLgs 81/2008 e delle relative integrazioni e adeguamenti;
e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al DLgs 81/2008.
L'appaltatore è tenuto a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse.
L'appaltatore assicura che interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere. Gli interventi formativi prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
Art. 47 Documenti di identificazione
L’appaltatore assume l’obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito cartellino di identificazione, munito di fotografia (direttamente stampata sopra), indicazione dei dati personali dell’operatore, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
• nome e cognome del lavoratore
• data di nascita
• nazionalità
• fotografia
• impresa di appartenenza
L’appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.
L’Appaltatore si assume l’obbligo dell’iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Prato, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici, nell’effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore gli obblighi descritti ai commi precedenti. L’apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subappaltatore.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell’Amministrazione (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità in corso di validità. Comunque ed in ogni caso l’assenza dei documenti, verrà notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all’Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.
Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione, ed i lavoratori dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere.
Art. 48 Sicurezza sul luogo di lavoro
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui DLgs 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere, in conformità con quanto disposto dagli articoli 16 e 23, commi 4, 5 e 6, della LR Toscana 38/2007.
L'Appaltatore prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dal Direttore dei Lavori, competente, a suo insindacabile giudizio. In caso di pericolo per gli impiegati, alunni, insegnanti, ecc.., l'impresa, qualora non sia in grado di ripristinare il livello di efficienza e di sicurezza degli immobili e/o impianti, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione, nell'ordine, ai seguenti soggetti:
a) al Direttore dell'Unità Operativa o al Responsabile della struttura che utilizza l'immobile/l'impianto, il quale potrà disporre in via cautelativa l'interruzione dell'utilizzo;
b) alla Direzione Lavori.
L'Appaltatore s'impegna ad allontanare dalle attività e dai luoghi oggetto di interventi e quindi a sostituire, il personale che, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, viene ritenuto non idoneo per la tipologia degli interventi da svolgere.
Art. 49 Piani di sicurezza
L'Appaltatore e, per il suo tramite, gli eventuali subappaltatori, saranno tenuti a fornire il Piano Operativo della Sicurezza specifico (art. 131 comma 2/c del D.lgs 163/2006), relativo all'intervento, da sottoporre a verifica da parte dell’A.C.
L'Appaltatore non potrà richiedere compensi aggiuntivi per la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S).
Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008, l'Appaltatore dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il Piano Sostitutivo delle misure per la Sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, e al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell'allegato XV al D.Lgs 81/2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.
L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs 81/2008. Qualora prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese) oppure nel xxxxx xxx xxxxxx (x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xx verifichi la presenza di pluralità di imprese per cui si renda obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, trova applicazione il presente articolo.
Art. 50 Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.)
L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.lgs 81/2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato D.Lgs 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano dì sicurezza sostitutivo o piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento rispettivamente nei casi in cui non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 90 del DLgs 81/2008 oppure dette condizioni ricorrono.
Il piano operativo di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta ne ricorrono le condizioni.
Art. 51 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza
L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto..
I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al D.Lgs 81/2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico dì cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano sostitutivo della sicurezza e il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.
Parte 7 - NORME FINALI
Art. 52 Obblighi dell’appaltatore prima della consegna dei lavori
Xxxxx restando gli obblighi previsti nel presente capitolato in materia di sicurezza, sistema di organizzazione dell'attività e dotazioni, prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore, e per suo
tramite i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante, nella persona del Responsabile del Procedimento, la seguente documentazione:
denuncia lavoro agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici; dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalla 00.XX. comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
DURC, documento unico di regolarità contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
Acquisiti tutti i documenti di cui al presente articolo e validati i piani operativi di sicurezza, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori, che ne provvede previo accertamento, in contraddittorio con l'appaltatore, dell'effettiva corrispondenza del sistema di organizzazione, della disponibilità ed idoneità delle sedi operative, nonché di quanto dichiarato, in sede di offerta, in termini di mezzi, maestranze e risorse in genere da mettere a disposizione dell'appalto.
Della verifica della disponibilità ed idoneità di quanto riportato nel documento di offerta sarà redatto apposito Xxxxxxx.
Nel caso in cui, a seguito della verifica effettuata, venga riscontrata l'assenza di una o più "dotazioni, attrezzature, mezzi, maestranze, valenze professionale, ecc." previste nel documento di offerta, ciò risulterà dal verbale medesimo, nel quale verrà assegnato contestualmente un termine di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere agli adeguamenti necessari.
Trascorso inutilmente detto termine, l'Impresa decadrà dall'aggiudicazione e l'appalto verrà affidato alla ditta che segue in graduatoria, con conseguente incameramento della cauzione provvisoria e fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.
Art. 53 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1 - L’assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dovute dall’impresa appaltatrice a termini di contratto;
2 - L’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni;
3 - Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal presente capitolato.
4 - Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni dell’A.C., comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore.
5 - Dovrà altresì permettere, su richiesta dell’A.C., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
6 - La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte, allo sfalcio di erbe infestanti e il contenimento della dispersione di polveri come previsto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto.
7 - Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
8 – Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione dell’A.C., entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.
9 - L’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dall’A.C., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
10 - La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere.
11 - La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione dell’A.C., i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
12 - La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.
13 - L’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
14 - L’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
15 - L’appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere.
16 -La fornitura di adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabile o non più verificabile dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta dell’A.C.. La documentazione fotografica deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state fatte le relative rilevazioni.
17 - L’aggiornamento degli elaborati grafici richiesti dall’A.C., con la consegna di copia riproducibile di disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato (“as-built”)
18 – La produzione di documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza la fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza la fuoco, composizione specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazione di conformità.
All’atto della consegna delle predette documentazioni l’appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza all’A.C. per l’accertamento tecnico finalizzato alla consegna dell’opera per la manutenzione.
19 - Disinfestazione delle zone dei lavori, da eseguirsi a carico dell'impresa prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi, ed a mezzo di ditta specializzata. Pertanto, qualsiasi incidente, che potesse verificarsi per l'inosservanza alla predetta obbligazione, ovvero per incompleta e poco diligente pulizia e disinfestazione, e' sempre responsabile l'appaltatore, rimanendone in tutti i casi sollevato l'appaltante;
20 - L’appaltatore deve, se necessario, predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
Quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul pagamento successivo. Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso ai pagamenti stessi debba provvedere l'appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.
Rimangono però a carico della Ditta appaltatrice gli allacciamenti ai punti di distribuzione delle forniture e tutte le opere di supporto alle opere incluse nell'appalto,.
L'appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per gli eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da esso eseguiti, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dall’A.C. a suo insindacabile giudizio.
21 - Sono a carico dell’Appaltatore le spese dello smaltimento in discarica dei materiali di risulta provenienti da escavazioni, demolizioni, ripristini, ecc. ecc.. E’anche obbligo, cura e spesa dell’Appaltatore differenziare i rifiuti, in particolare i manufatti in legno.
La Ditta appaltatrice è responsabile di tutte le modalità per il conferimento dei rifiuti nei punti di scarico indicati dall'ASM spa.
22 - Nel caso in cui, nel corso dei lavori si dovessero produrre materiali di scavo (terre e rocce) e non fosse prevedibile il loro riutilizzo, questi devono essere allontanati, smaltiti come previsto nel D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nelle discariche autorizzate. Il costo dello smaltimento sarà a carico dell’Appaltatore.
23 - Le imprese appaltatrici / esecutrici si impegnano a consegnare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l’Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;
24 Le imprese appaltatrici / esecutrici si impegnano ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile, ove prevista.
25 - Le imprese appaltatrici / esecutrici sono obbligate a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l’Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008.
26.1 - Nei cantieri tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del medesimo e l’indicazione del datore di lavoro, ex art. 18, comma 1, let. U) del D.Lgs. 81/2008;
26.2 - L’appaltatore è tenuto ad applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l’iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, l’obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi; sicurezza, nonché !'illuminazione notturna del cantiere;
26.3 L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
26.4 L'appaltatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 16 e 23 della LR Toscana 38/2007, in materia di sicurezza e regolarità del lavoro nel cantiere, nonché di quelle previste dall'art. 24, comma 1, della medesima LR Toscana 38/2007, in materia di intimidazione condizionante la regolare e corretta esecuzione dei lavori.
26.5 L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n.136 e s.m. Inoltre l'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del governo della provincia di Prato, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente)agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 54 Orario di lavoro
1 L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove vengono eseguiti i lavori e, in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non è iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.
2 L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti previsti contrattualmente. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
3 Per non provocare interruzioni od intralci alla normale attività sanitaria, all'Appaltatore potrà essere richiesto di eseguire lavori anche al di fuori del normale orario di lavoro dei giorni feriali, sabato compreso, e nei giorni festivi ove occorra, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza ma, anche, senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori di quanto previsto nell'elenco prezzi allegato al presente capitolato, essendo i relativi prezzi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa, fatto salvo eventuali diverse disposizioni impartite per iscritto dall’A.C.
Art. 55 Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione
3 AI rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del DLgs 42/2004.
Art. 56 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
1 in attuazione del DM 203/2003 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, e della Del. GRT n. 337 del 15105/2006, nonché dell'art. 33 della LR Toscana 38/20078, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, e solo se solo compreso nel progetto, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2 i manufatti e i beni di cui al precedente comma sono quelli precisati nell'allegato 2 alla Del. GRT n. 337 del 15/05/2006:
3 L'aggiudicatario è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4 L'aggiudicatario deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del DLgs 152/2006.
Art. 57 Custodia dei cantieri
E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela dei cantieri, di tutti i manufatti e dei materiali in essi esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.