GEMINI SICUREZZA s.r.l.
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FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE ATTREZZATURE DI LAVORO
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
Tecnico della prevenzione Xxxx. XXXXXXXX XXXXXXXX
Servizio Pre.S.A.L. - A.S.L. Distretto B
Corsi di formaSziEoMneINpAreRsIcOriFttEi DdaERll’LAAcZcIOordDoELSt0a1to/0R2e/g2i0o1n3i del 22/02/2012
Realizzato da Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx GEMINI SICUREZZA S.R.L.
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OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08
Art. 71 - Obblighi del datore di lavoro
………………
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati;
………
Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Art. 71, co. 7: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)]
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OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, ……………… altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all’art. 73, co. 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.
IN CASO DEL NOLO A FREDDO
Sanzioni a carico del noleggiatore o il concedente in uso
Art. 72: sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2.700 euro [Art. 87, co. 7]
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OBBLIGHI DEL TITOLO III° DEL D.Lgs.81/08
Art. 73 - Informazione, formazione e addestramento
……………..
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, co. 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.
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Pubblicato sulla G.U. n° 60 del 12/03/2012 Entrerà in vigore il 12/03/2013
Accordo Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012
Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché:
• le modalità di riconoscimento di tale abilitazione;
• i soggetti formatori;
• la durata;
• gli indirizzi;
• i requisiti minimi di validità della formazione.
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Rapporto con altri
Accordi per la formazione
Gli Accordi del 21/12/2011 (non vincolanti) non comprendono la formazione e l’addestramento derivanti da obblighi specifici previsti nei Titoli del D. Lgs. n° 81/2008 successivi al Titolo I.
La formazione prevista dall’Accordo del 22/02/2012 (vincolante), però, soddisfa, per le sole attrezzature di lavoro citate, adempimento a quanto previsto dall’art. 73, co.4 del D. Lgs. N°81/08.
Per le altre attrezzature, indicate dall’art. 73, co. 4 del D.Lgs. n°81/2008, il datore di lavoro deve provvedere alla formazione dei lavoratori (anche in assenza di definizione dei contenuti minimi).
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Rapporto con altri
Accordi per la formazione
NOVITA’ : CONTRATTO D’OPERA
Specifica abilitazione degli operatori ivi compresi i soggetti di cui all’ art.21 co.1 del D.Lgs. 81/08, che compiono opere e servizi a sensi dell’art. 2222 del Codice Civile.
Essi sono:
• Coltivatori diretti del fondo,
• Soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
• Artigiani
• Piccoli commercianti
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Accordo Conferenza Stato Regioni
del 22/02/2012 – Contenuti
Allegato A diviso in :
Parte A
Individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori. (art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008)
Parte B
Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art. 71, co. 7. (art. 73, comma 5 del D. Lgs. n° 81/2008)
Allegato I - requisiti di natura generale: idoneità dell’area e disponibilità delle attrezzature
Allegato II - La formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro
Altri sette allegati III – X PER LE ATTREZZATURE
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Allegato I - Requisiti di natura generale
Per le attività pratiche devono essere disponibili:
a) un’area opportunamente delimitata con assenza di impianti o strutture che possano interferire con l’attività pratica di addestramento e con caratteristiche geotecniche e morfologiche (consistenza del terreno, pendenze, avvallamenti, gradini, ecc.) tali da consentire, in sicurezza rispetto ad una valutazione globale dei rischi, l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
b) i carichi, gli ostacoli fissi e/o in movimento e gli apprestamenti che dovessero rendersi necessari per consentire l’effettuazione di tutte le manovre pratiche previste al punto “Valutazione” per ciascuna tipologia di attrezzatura (vedi allegato II e seguenti);
c) le attrezzature e gli accessori conformi alla tipologia per la quale viene rilasciata la categoria di abilitazione ed idonei (possibilità di intervento da parte dell’istruttore) all’attività di addestramento o equipaggiati con dispositivi aggiuntivi per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione;
d) i dispositivi di protezione individuale necessari per l’effettuazione in sicurezza delle attività pratiche di addestramento e valutazione. Essi dovranno essere presenti nelle taglie/misure idonee per l’effettivo utilizzo da parte dei partecipanti alle attività pratiche.
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Allegato II - Formazione via “E-learning”
Si potrà ricorrere alla modalità e-Learning in presenza e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) Sede e strumentazione: La formazione può svolgersi presso la sede dei soggetto formatore, presso l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano considerate orario di lavoro effettivo. La formazione va realizzata attraverso una strumentazione idonea a permettere l'utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo.
b) Programma e materiale didattico formalizzato: Il progetto realizzato dovrà prevedere un documento di presentazione con le seguenti informazioni:
1) titolo del corso;
2) ente o Soggetto che io ha prodotto;
3) obiettivi formativi;
4) struttura, durata e argomenti trattati nelle Unità Didattiche;
5) regole di utilizzo del prodotto;
6) eventuali modalità di valutazione dell'apprendimento;
7) strumenti di feedback.
c) Tutor: Deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la gestione del percorso formativo. Il tutor deve essere in possesso di esperienza almeno triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
d) Valutazione: Devono essere previste prove di autovalutazione, distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione "in itinere" possono essere effettuate (ove tecnologicamente possibile) in presenza telematica. La verifica di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data presenza agli atti dell'azione formativa.
e) Durata: Deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento) ovvero dare prova che l'intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l'e-Learning.
f) Materiali: Il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari. Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L'accesso ai contenuti successivi deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del percorso).
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Allegato III PLE (8÷10÷12)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) | 1 | 3 | 4 per PLE su stabilizzatori | 8 |
4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori | 8 | |||
6 per l’uso di PLE con e senza stabilizzatori | 10 |
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Allegato IV AUTOGRU’ e GRU’ SU AUTOCARRO (12)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Gru per autocarro | 1 | 3 | 8 | 12 |
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Allegato V GRU’ A TORRE (12÷14÷16)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Gru a torre | 1 | 7 | 4 per gru a rotazione in basso | 12 |
4 per gru a rotazione alto | 12 | |||
6 per gru a rotazione in alto/ basso | 14 |
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ALLEGATO IV - CARRELLI ELEVATORI CON CONDUCENTE A BORDO - CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO TELESCOPICO - SEMOVENTI TELESCOPICI (12÷16÷20)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 1 | 7 | 4 per carrelli industriali semoventi | 12 |
4 per carrelli industriali semoventi a bracci o telescopici rotativi | 12 | |||
4 carrelli /sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | 12 | |||
8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio | 16 |
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Allegato VII GRU’ MOBILI (14÷22)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
AUTOCARRATE E SEMOVENTI
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Gru mobili con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso | 1 | 6 | 7 | 14 |
Gru mobile con falcone telescopico o brandeggiabile | 1 (modulo giuridico) + 6 (modulo tecnico) + 4 (modulo teorico) | 7 (modulo pratico) + 4 (modulo pratico) | 22 |
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Allegato VIII TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI (8÷13)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Trattori agricoli o forestali | 1 | 2 | 5 per trattori a ruote | 8 |
5 per trattori a cingoli | 8 |
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Allegato IX MMT – ESCAVATORI IDRAULICI (10÷16÷22÷28÷34)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 6 per escavatori idraulici | 10 |
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Allegato IX MMT – ESCAVATORI A FUNE (10÷16÷22÷28÷34)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 6 per escavatori a fune | 10 |
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Allegato IX MMT – PALE CARICATRICI (10÷16÷22÷28÷34)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 6 per pale caricatrici frontali | 10 |
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Allegato IX MMT – TERNE (10÷16÷22÷28÷34)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 12 per escavatori idraulici, caricatori frontali a terne | 16 |
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Allegato IX MMT – AURORIBARTABILE A CINGOLI (10÷16÷22÷28÷34)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Total e ore |
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 6 per autoribaltabili a cingoli | 10 |
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Allegato IX MMT – POMPA PER IL CALCESTRUZZO (14)
Abilitazione necessaria perché attrezzature complesse
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Totale ore |
Pompe per Calcestruzzo | 1 | 6 | 7 | 14 |
SINTESI DEI CONTENUTI MINIMI DEI CORSI ABILITANTI
Tipologia Attrezzatura | Modulo Giuridico Normativo (ore) | Modulo tecnico (ore) | Modulo Pratico Specifico (ore) | Total e ore |
Piattaforme di Lavoro Mobili Elevabili (PLE) | 1 | 3 | 4 per PLE su stabilizzatori | 8 |
4 per PLE che possono operare senza stabilizzatori | 8 | |||
6 per l’uso di PLE con e senza stabilizzatori | 10 | |||
Gru a torre | 1 | 7 | 4 per gru a rotazione in basso | 12 |
4 per gru a rotazione alto | 12 | |||
6 per gru a rotazione in alto/ basso | 14 | |||
Gru mobili | 1 | 6 | 7 | 14 |
Gru mobile con falcone telescopico o brandeggiabile | 1 (modulo giuridico) + 6 (modulo tecnico) + 4 (modulo teorico) | 7 (modulo pratico) + 4 (modulo pratico) | 22 | |
Gru per autocarro | 1 | 3 | 8 | 12 |
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | 1 | 7 | 4 per carrelli industriali semoventi | 12 |
4 per carrelli industriali semoventi a bracci o telescopici rotativi | 12 | |||
4 carrelli /sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | 12 | |||
8 per carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio | 16 | |||
Trattori agricoli o forestali | 1 | 2 | 5per trattori a ruote | 8 |
5 per trattori a cingoli | 8 | |||
Macchine Movimento Terra (MMT) | 1 | 3 | 6 per escavatori idraulici | 10 |
6 per escavatori a fune | 10 | |||
6 per pale caricatrici frontali | 10 | |||
6 per le terne | 10 | |||
6 per autoribaltabili a cingoli | 10 | |||
12 per escavatori idraulici, caricatori frontali a terne | 16 | |||
Pompe per Calcestruzzo | 1 | 6 | 7 | 14 |
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Parte B
RISCHIO di confusione tra:
Art. 71, co. 7 del D. Lgs. n° 81/2008 e Art. 73, co. 5 del D. Lgs. n° 81/2008
Art. 71, co.7
Formazione prevista nel caso di attrezzature che richiedono “conoscenze e responsabilità particolari” . Obbligo per datore di lavoro di provvedere al riguardo. (Formazione conseguente alla Valutazione dei Rischi sull’uso delle attrezzature effettuata dal datore di lavoro).
Art. 73, co.5
Formazione prevista nel caso di attrezzature per la cui conduzione è richiesta una “specifica abilitazione”.
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Rapporto con altri
Accordi per la formazione
Attrezzature in generale: meccanici in generali, macchine in genere, meccanici in generale, la formazione prevista dall’ Accordo del 21/12/2011 – Dirigenti, preposti e lavoratori.
RICORDIAMOCI
1
Attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, co. 7, (Valutazione dei Rischi)
2
Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione individua nell’accordo del 22/02/2012.
3
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“Soggetti formatori accreditati” Parte B.1.1 dell’Accordo
a) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico del settore della sicurezza sul lavoro;
c) l’INAIL;
d) le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui ai presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D. Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009;
h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
i) gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D. Lgs. n. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art.51 del D. Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nei settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
l) le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i).
Qualora questi soggetti intendano avvalesi di soggetti formatori esterni alla propria struttura questi ultimi devono essere in possesso dei requisiti dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009
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“Soggetti formatori accreditati” Parte B.1.1 dell’Accordo
Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23-01- 2009
“Qualità della Formazione”
- 30% Progettazione corso
- 10% Organizzazione corso
- 60% Docenza
L’Accreditamento e nato per controllare chi percepisce fondi pubblici per la formazione ed evitare il fenomeno dei “corsi fantasma”, oggi utilizzato anche per la formazione non finanziata.
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“Requisiti dei docenti” Parte B.2 dell’Accordo
Personale con esperienza documentata triennale sia nel settore della formazione e sia nella prevenzione sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Personale con esperienza professionale pratica, documentata, almeno triennale, nelle tecniche d’utilizzazione delle attrezzature di lavoro di cui trattasi.
Non prevista alcuna modalità di accertamento delle capacità dei docenti!
Comunque i soggetti formatori devono verificare i curriculum.
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“Requisiti minimi dei corsi”
Metodologia didattica
“Attiva”, equilibrio tra lezioni frontali e lavoro di gruppo, dimostrazioni e prove pratiche, (e-learning solo per moduli giuridico-normativo e tecnico).
Partecipanti
Massimo 24 partecipanti
Registro presenze (assenza ammessa Max 10% delle ore complessive)
Docenti
Parte Giuridica e Tecnica: max 24 partecipanti Parte Pratica: 1 ogni 6 partecipanti
Apprendimento
Verifiche e valutazioni intermedie e finali a cura Responsabile del Progetto Formativo e
trasmissione del verbale a Regioni (ATTENZIONE!!!!).
Il modulo giuridico normativo costituisce credito formativo permanente
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“Requisiti minimi dei corsi”
Glia ATTESTATI DI ABILITAZIONE devono prevedere i seguenti elementi minimi:
a) Denominazione del soggetto formatore
b) Dati anagrafici del partecipante al corso
c) Specifica tipologia di corso seguito con indicazione del presente accordo e relativo monte ore frequentato
d) Periodo di svolgimento
e) Firma del soggetto formatore che a tal fine può incaricare anche il docente
Le regioni si impegnano a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati
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“Requisiti minimi dei corsi”
Abilitazione
Rinnovo entro 5 anni dalla data di rilascio abilitazione.
Aggiornamento
Quinquennale - 4 ore: 1 teoria + 3 pratica
Libretto del Cittadino
Registrazione competenze acquisite (vedi M.L.P.S.)
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx link sicurezza sul lavoro
Fascicolo del corso
Fascicolo conservato per 10 anni:
• Dati anagrafici partecipante,
• Registro del corso (partecipanti e firme, docenti e firme, contenuti, ecc.)
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“Formazione Pregressa Riconosciuta” per ciascuna tipologia d’attrezzatura
1
Corsi di formazione della durata complessiva non inferiore a quella prevista dagli allegati, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale dell’apprendimento.
2
Corsi, composti di modulo teorico, modulo pratico e verifica finale
allegati a condizione che gli stessi siano integrati tramite il modulo di
dell’apprendimento, di durata complessiva inferiore a quella prevista dagli
aggiornamento di cui al punto 6, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo;
3
Corsi di qualsiasi durata non completati da verifica finale di apprendimento a condizione che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo siano integrati tramite il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 e verifica finale dell’apprendimento.
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“Formazione Pregressa Riconosciuta” Validità attestati
1
5 anni dalla data di attestazione di superamento della verifica finale d’apprendimento.
2
5 anni dalla data (di conclusione del corso) d’aggiornamento.
3
5 anni dalla data di superamento della verifica finale
d’apprendimento .
Riconoscimento ottenibile solo con evidenze documentali: registro presenze con firme partecipanti, docenti, contenuti, durata, esiti valutazione, ecc.
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“Formazione Pregressa Riconosciuta” Validità attestati
Settore Agricolo
Lavoratori del settore che, all’entrata in vigore dell’Accordo (12 marzo 2013), sono in possesso di esperienza documentata (???) per almeno 2 anni.
Xxxxxx frequentare il corso d’aggiornamento di 4 ore (1 teoria + 3 pratica) entro 5 anni a partire dal 12 marzo 2012
(data di pubblicazione dell’accordo).
COSA FARE ALL’ENTRATA IN VIGORE DELL’ACCORDO
Addetti all’ uso di attrezzature | Modulo giuridico e tecnico | Xxxxxx pratico | Verifica apprendimento | Formazione da fare ex nuovo | Aggiornamento 4 ore, di cui 3 pratiche |
1) Già assunti | Già effettuato e durata > accordo per la specifica attrezzatura | Già effettuato e durata > accordo per la specifica attrezzatura | Effettuata e documentata | Xxxxxxx | Xxxxx 0 anni dalla data di superamento della verifica finale apprendimento |
2) Già assunti | Già effettuato e durata < accordo per la specifica attrezzatura | Già effettuato e durata < accordo per la specifica attrezzatura | Effettuata e documentata | Modulo aggiornamento entro 24 mesi dal 12/03/2013 | Entro 5 anni dalla data di conclusione aggiornamento |
3) Già assunti | Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura | Già effettuata e durata qualsiasi per la specifica attrezzatura | Non effettuata | Modulo aggiornamento entro 24 mesi dal 12/03/2013 con verifica finale | Entro 5 anni dalla data di attestazione superamento verifica finale |
4) Neoassunti o già assunti (*) (norma transitoria) | Nessuna fatta o non documentata | Nessuna fatta o non documentata | Nessuna fatta o non documentata | Conforme all’accordo e da effettuarsi entro 24 mesi (12/03/2015) dal 12/03/2013 verifica finale | Entro 5 anni dal rilascio attestato di abilitazione |
5) Aggiunta di altra attrezzatura simile di cui si ha già l’abilitazione | Già effettuato e durata > accordo per la specifica attrezzatura | Già effettuato e durata > accordo per la specifica attrezzatura | Effettuata e documentata | Da fare solo il modulo pratico e modulo tecnico il modulo giuridico costituisce credito formativo permanente | Entro 5 anni dal rilascio attestato di abilitazione |
6) Lavoratori del settore agricolo | Valgono le considerazioni già espresse | Entro 5 anni dal rilascio attestato di abilitazione | |||
Esperienza documentata > 2 anni | Entro 5 anni dal 12/03/2012 |
(*) Questi addetti devono comunque avere una formazione prima di utilizzare dette attrezzature
GEMINI SICUREZZA s.r.l.
FINE
Head Office: Xxx Xxxxxx 00/x 00000 Xxxxxx XX
Tel. x00 000 000000 - 000 000 000 - x00 000 0000000
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