Progetto di fusione per incorporazione
Progetto di fusione per incorporazione
della Associazione CAB nella Associazione FAB ex art. 2501-ter e seguenti c.c., in quanto applicabili,
tra
L’Associazione Fondo Assistenza e Benessere – Fondo integrativo del servizio sanitario nazionale, siglabile “FAB” (di seguito anche “FAB”, il “Fondo” o “Incorporante”) con sede in Torino nella xxx Xxxxxxxx, 0 cod fiscale 9748980014
e
l’Associazione Cassa Assistenza e Benessere (di seguito anche “CAB” o la “Cassa” o “Incorporata”) con sede in Torino, nella xxx Xxxxx Xxxxxx, 00, cod fiscale 97706920010
Premesso che
- Lo scopo di FAB è la predisposizione e l’attuazione di prestazioni socio- assistenziali e sanitarie ai propri Soci e Assistiti, senza scopo di lucro e con finalità di solidarietà e mutualità sociale.
- Il Fondo per realizzare lo scopo solidaristico e mutualistico prefissato può anche perseguire politiche finalizzate a prestare a favore dei propri Assistiti:
a) l’erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitarie nei casi di infortunio e/o malattia e/o invalidità, e/o non autosufficienza, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
b) l’erogazioni di prestazioni per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) l’erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
d) l’erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza per gli Assistiti che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell’improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari;
e) la promozione di attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.
- Le prestazioni potranno essere erogate direttamente dal Fondo o indirettamente, in tutto o in parte, attraverso accordi e convenzioni di carattere assistenziale in ambito sanitario, ovvero mediante la stipula di polizze assicurative, ovvero mediante l’adesione ad altri Enti, Casse di Assistenza, Mutue, Società di Mutuo Soccorso aventi le medesime finalità.
- Nella realizzazione di tali attività il Fondo potrà delegare a persone ed enti pubblici e privati, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa, la gestione normativa, amministrativa, legale, contrattuale e finanziaria riservando a sé in ogni caso la direzione e l’organizzazione degli aspetti programmatici e di controllo delle iniziative stesse.
- Il Fondo nasce dall’esigenza di fornire prestazioni integrative, complementari e/o sostitutive del Servizio Sanitario Nazionale, colmando i bisogni di copertura e di assistenza in campo sanitario a seguito del progressivo invecchiamento della popolazione, con il conseguente aggravamento dei costi che il Welfare nazionale deve e dovrà sopportare ai fini di garantire il diritto alla salute di cui all’art. 32 della Costituzione così come disciplinato dalla Legge della Riforma Sanitaria 883/78.
- Il Fondo persegue politiche di non selezione dei rischi sanitari da coprire e di non discriminazione nei confronti dei propri Soci ed eroga prestazioni di natura assistenziale, rientranti nell’ambito del D.M. Sacconi 27.10.2009, come meglio precisate nel Regolamento.
- Il Fondo al fine di offrire vantaggi mutualistici intende allargare la base degli aderenti, e conseguentemente avere una base associativa più ampia al fine di acquisire una massa critica che consenta una diversificazione dei rischi sottostanti e la stabilità dell’iniziativa. Il Fondo può svolgere esclusivamente quelle attività e compiere soltanto quelle operazioni che siano connesse o strumentali al raggiungimento dello scopo di cui sopra, ed in particolare conseguire condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri Soci e Assistiti in relazione alle prestazioni rese, tra le quali potenziare l'erogazione di trattamenti non compresi nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 502, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai relativi provvedimenti attuativi.
- Il Fondo non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
- CAB ha per oggetto esclusivo la predisposizione e l’attuazione, senza scopo di lucro, di prestazioni assistenziali ed è costituita al fine di conseguire condizioni normative ed economiche di massimo favore per i propri soci e beneficiari in relazione a prestazioni rese attraverso la stipulazione di polizze assicurative accordi e convenzioni di carattere assistenziale in ambito sanitario ovvero di provvedere all’erogazione diretta di prestazioni assistenziali di carattere sanitario. Le prestazioni assistenziali offerte tramite polizza assicurativa ovvero indirettamente erogate dalla Cassa devono essere destinate ai soci e/o ai relativi soggetti individuati dai soci ai sensi dell’art.5 dello Statuto.
- la Cassa nella realizzazione di tali attività potrà delegare a persone ed enti pubblici e privati, la gestione normativa, amministrativa, legale contrattuale e finanziaria riservando a sé in ogni caso la direzione o l’organizzazione degli aspetti culturali e programmativi delle iniziative stesse.
- La Cassa non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Premesso altresì che:
- L’associazione incorporante FAB intende procedere alla fusione per incorporazione dell’Associazione CAB;
- Detta operazione è finalizzata all'ottimizzazione dell'operatività del Fondo Assistenza e Benessere conseguentemente all'ampliamento della base associativa di FAB stesso, dal momento che il medesimo per finalità statutarie può operare in regime "misto" e più precisamente, sia nei confronti di Soci Beneficiari Individuali, sia nei confronti di Soci Beneficiari Collettivi, mentre le finalità statutarie della Cassa di Assistenza "CAB" sono limitate ai soli Beneficiari collettivi, consentendo vantaggi a tutti i Soci;
- La fusione in oggetto assumerà quale situazione patrimoniale di riferimento, per entrambe le associazioni partecipanti alla fusione, il bilancio d'esercizio chiuso in data 31.12.2012;
- In funzione della fusione non sarà modificato l'oggetto sociale dell’associazione incorporante che continuerà a svolgere la propria attività sulla base dello lo statuto vigente, che, come infra specificato, non subirà modifiche;
TUTTO CIO' PREMESSO
I Consigli Direttivi della citate Associazioni hanno approvato il presente progetto di fusione per incorporazione della CAB nella FAB come di seguito descritto:
1) la Fusione sarà attuata mediante l'incorporazione dell’associazione CAB nell’associazione FAB;
2) la Fusione avverrà ai valori di libro, assumendo come situazione patrimoniale di riferimento i bilanci al 31.12.2012 delle Associazioni partecipanti alla fusione, bilanci che saranno regolarmente approvati alla data di approvazione del progetto;
3) la Fusione avverrà tramite il riconoscimento (a) della qualifica di Socio Beneficiario Individuale di FAB - ai sensi dell’art. 4 dello Statuto di FAB - in capo ai Soggetti Beneficiari (Caponucleo) di CAB, (b) della qualifica di Assistiti dal Fondo - ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di FAB - per le persone fisiche, appartenenti al nucleo familiare del Soggetto Beneficiario stesso indicate alla lettera e) dell’articolo 5 dello statuto di CAB , che all’atto della fusione beneficiano delle prestazioni erogate da CAB, e (c) della qualifica di Soci Aderenti – ai sensi dell’art. 4 dello statuto di FAB – in capo agli attuali Soci di CAB. Si precisa in ogni caso che, a seguito del riconoscimento della qualifica di Socio Beneficiario Individuale o Socio Aderente di FAB, è previsto il pagamento a FAB della quota associativa, nelle modalità e nei termini previsti dai vigenti Statuto e Regolamento di FAB e che il mancato versamento dei contributi comporta le conseguenze di cui all’art. 8 dello statuto di FAB;
4) lo statuto dell’Associazione incorporante si allega al presente progetto di fusione (allegato A), precisandosi che non subirà alcuna modifica per effetto della fusione per incorporazione;
5) non sono previsti particolari vantaggi in favore di alcune categorie delle varie tipologie di associati e dei componenti del consiglio direttivo;
6) gli effetti dell’operazione di Fusione per incorporazione decorreranno a far data dal giorno 1 gennaio 2014;
7) ogni associato avrà comunque l’obbligo di versare annualmente la quota associativa come determinato dallo Statuto e dal Regolamento. Non sono previsti conguagli in denaro per effetto dell’adesione all’associazione incorporante;
8) le operazioni della incorporata saranno imputate a bilancio della incorporante a partire dal giorno 1 gennaio 2014. Si precisa che nell’anno 2014 saranno approvati dall’incorporante i bilanci dei due enti inerenti relativi all’anno di competenza 2013;
9) in ragione di quanto previsto al precedente articolo 8), le due associazioni partecipanti alla fusione anche per il 2014, richiederanno in via disgiunta l’iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita e tenuta a cura del Ministero della Salute, e pertanto, l’iscrizione all'Anagrafe dei Fondi Sanitari istituita e tenuta a cura del Ministero della Salute la fusione sarà unitaria nel 2015.
Sottoscrizioni:
per il consiglio direttivo della Associazione incorporante
per il consiglio direttivo dell’Associazione incorporata