INDICE
m_pi.AOODGPBSS_MUR.REGISTRO UFFICIALE.E.0008667.28-12-2022.h.17:28
PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ANIS E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, LO SVILUPPO, L’EVOLUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
INDICE
ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE 10
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO 11
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI SOGEI 12
ARTICOLO 4 PIANIFICAZIONE 13
ARTICOLO 5 SERVIZI EROGATI 15
ARTICOLO 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI ICT 16
ARTICOLO 7 SERVIZI DI SUPPORTO E GOVERNANCE 18
ARTICOLO 8 SERVIZI DI BASE 19
ARTICOLO 9 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI 19
ARTICOLO 10 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE 19
ARTICOLO 11 PRESTAZIONI ESTERNE 21
ARTICOLO 12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI 22
ARTICOLO 13 RAPPORTI PERIODICI 23
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 24
ARTICOLO 15 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ 25
ARTICOLO 16 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE 26
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE 27
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA 27
ARTICOLO 19 SICUREZZA DEL SISTEMA 28
ARTICOLO 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA 29
ARTICOLO 21 INTERPRETAZIONE 30
ARTICOLO 22 RECESSO 30
ARTICOLO 23 CHIUSURA DELLA ATTIVITÀ (TRASFERIMENTO) 31
ARTICOLO 24 CONTROVERSIE 33
ARTICOLO 25 OBBLIGATORIETÀ ED EFFICACIA 34
ARTICOLO 26 ONERI E SPESE CONTRATTUALI 34
ARTICOLO 27 VALORE DEGLI ALLEGATI 35
CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL’ANAGRAFE NAZIONE DELL’ISTRUZIONE SUPERIORE E PER LA MIGRAZIONE DEI DATI DAL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, LO SVILUPPO, L’EVOLUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI INTERNI DEL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
TRA
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito Ministero), con sede in Roma, C.F. n. 9644677586 per il quale interviene il Dott. Xxxxx Xx Xxxxx, nato a Roma il 06/08/1961, C.F. LSRPLA61M06H501O, in qualità di Direttore Generale;
E
la SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. (di seguito, SOGEI o Società), con sede legale in Roma, via Xxxxx Xxxxxxx n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor. Xxxxxx Xxxxxxx, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021;
CONCORDATO CHE
salvo diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in appresso indicato:
- Atto, indica la presente Convenzione stipulata fra le Parti e i suoi allegati;
- Codice etico: indica il documento della Società, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- Consip: concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
- Parte: indica, a seconda dei casi, il Ministero o la Società;
- Parti: congiuntamente il Ministero e la Società;
- Piano Operativo: il documento redatto dalla Società che, sulla base delle esigenze espresse dal Ministero, individua gli obiettivi pluriennali;
- Prodotti/Servizi Specifici: i prodotti/servizi, di cui all’articolo 9, definiti attraverso l’aggregazione di Servizi secondo i criteri di cui al paragrafo
2.1 dell’Allegato C, denominato “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”, al presente Atto;
- Rapporto Periodico: il rapporto redatto dalla Società sullo stato di avanzamento del Piano Operativo;
- Servizi: i servizi erogati dalla Società come definiti nell’Allegato A denominato “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi - 2022” per servizi erogati nel 2022 e nell’Allegato A1 denominato “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi – 2023-2024” al presente Atto, comprensivi dell’indicazione dei relativi corrispettivi e dei livelli di servizio;
- Sistema Informativo: il Sistema informativo del Ministero;
- Società: SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A. come in epigrafe.
PREMESSO CHE
a) la Società è stata interamente acquisita dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e i relativi diritti dell’azionista in virtù dell’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono esercitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro;
b) ai sensi dell’articolo 26, comma 6, dello Statuto della Società, il controllo analogo è affidato al Ministero dell’economia e delle finanze
- Dipartimento delle Finanze;
c) la Società, ai sensi dell’articolo 4 del proprio Statuto, in quanto Organismo di diritto pubblico/amministrazione aggiudicatrice e in quanto società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, ha per oggetto prevalente la prestazione “in house” di servizi strumentali all’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali ed ha,
tra l’altro, per oggetto lo svolgimento, nel rispetto della normativa vigente, di ogni attività di natura informatica per conto dell’Amministrazione pubblica centrale;
d) ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012 n. 135, la Società si avvale di Consip, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;
CONSIDERATO CHE
a) l’art. 62-quinquies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Codice dell’amministrazione digitale” (di seguito, anche, “CAD”), istituisce, presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (di seguito, anche, “ANIS”), quale base dati di interesse nazionale, ai sensi dell’art. 60 del medesimo Codice;
b) il comma 2 del citato art. 62-quinquies prevede che “l’ANIS è alimentata dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento, nonché tramite l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore. L’ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalità istituzionali. L’ANIS rende disponibili i dati necessari per
automatizzare le procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e assicura l’interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale che sono d’interesse del Ministero dell’università e della ricerca per le relative finalità istituzionali”;
c) il comma 3 del citato art. 62-quinquies prevede che l’ANIS, ai fini del comma 5 dell'articolo 62 del CAD, sia costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati;
d) il comma 4 del citato art. 62-quinquies prevede che l'ANIS consenta ai cittadini di consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, accedendo con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64, ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis;
e) il comma 2-bis del citato art. 60 del CAD stabilisce che le pubbliche amministrazioni responsabili delle basi dati di interesse nazionale consentono il pieno utilizzo delle informazioni ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso CAD, secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione definiti nelle Linee guida e mediante la piattaforma nazionale digitale dati (PDND), di cui all'articolo 50-ter del medesimo Codice;
f) l’art. 19 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, attribuisce all’Agenzia per l’Italia Digitale la responsabilità dei pareri sulla coerenza strategica e sulla congruità economica e tecnica degli interventi e dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici e, in particolare, dei pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati;
RILEVATO CHE
a) l’articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, prevede la possibilità per il Ministero dell’Università e della Ricerca di avvalersi di SOGEI, sulla base di specifica convenzione anche di durata pluriennale, per le finalità di cui al comma 6-ter dell’articolo 64 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e in ragione del processo di riorganizzazione del predetto Ministero in funzione di quanto disposto dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 5 marzo 2020, n. 12, per la progettazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, istituita ai sensi dell’articolo 62-quinquies del CAD;
b) il secondo periodo dell’articolo 31-ter, comma 2 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 prevede, altresì, la possibilità di avvalersi della citata società, anche ai fini della digitalizzazione dei servizi e dei processi organizzativi e amministrativi interni, nonché per la gestione giuridica ed economica del personale;
RITENUTO CHE
a) risulta opportuno avvalersi di SOGEI per la gestione e sviluppo del Sistema Informativo funzionale alla progettazione e la gestione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, nonché per l’acquisizione di ulteriori servizi digitali necessari per migliorare i processi organizzativi ed amministrativi interni del Ministero, alla luce dell’esperienza e delle competenze specifiche di detta Società, acquisite anche nell’ambito della realizzazione dell’ANPR per conto del Ministero dell’Interno ed anche della Convenzione reg. contratti R.0000156.25-10- 2021 stipulata con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita’ Sostenibili (MIMS) per la progettazione e lo sviluppo del sistema informativo relativo ad interventi in attuazione del PNRR;
b) risulta, pertanto, necessario procedere alla stipula del presente Atto per i Servizi che la Società dovrà erogare al Ministero in forza delle disposizioni normative già richiamate;
c) con nota prot. 27039 del 4/08/2022 inviata alla Società, il Ministero ha richiesto, nelle more della sottoscrizione della presente Convenzione, di dare anticipata esecuzione alle attività ivi previste sulla base delle direttive fornite dallo stesso Ministero;
d) ai sensi dell'articolo 26, comma 7 dello Statuto, la Società in data 17/06/2022, nota prot. n. 20471, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla Società e alla struttura del Dipartimento del Tesoro, che esercita i diritti dell’azionista sulla Società, al fine della verifica del
mantenimento dell’equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente Xxxx;
e) con nota del 23/06/2022, prot. n. 21100, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 3/08/2022, prot. n. 26692, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere favorevole in ordine alla sottoscrizione del presente Atto;
f) con nota del 16/11/2022 prot. AGID n. 21384, l’AGID ha comunicato al Ministero il proprio parere favorevole.
Tutto quanto finora concordato, premesso, considerato, rilevato e ritenuto, le Parti
convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1
Oggetto, Durata, Massimale
1. Il presente Atto regola il rapporto tra il Ministero e la Società per la progettazione, lo sviluppo e la conduzione del Sistema Informativo dell’Anagrafe Nazionale dell’Istruzione Superiore (di seguito, anche, ANIS) e per la migrazione dei dati dal Sistema informativo del Ministero dell’Istruzione, lo sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione dei servizi digitali di cui al successivo articolo 5 funzionali al miglioramento dei processi organizzativi ed amministrativi interni del Ministero dell’Università e della Ricerca, che la Società si obbliga a effettuare in linea con quanto previsto nel Piano Operativo e secondo le modalità e le tempistiche indicate nei Piani operativi annuali di cui al successivo articolo 4.
2. La durata del presente Atto è concordata a decorrere dalla data dell’anticipata esecuzione di cui alla lettera c) del “ritenuto che” e fino al 30 giugno 2024, salva eventuale successiva proroga, previo accordo scritto tra le Parti.
3. L’importo massimo del presente Atto, è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 7.570.888,56 (settemilionicinquecentosettantamilaottocentoottantotto/56) oltre IVA per un importo complessivo di € 9.236.484,04 (novemilioniduecentotrentaseimilaquattrocentoottantaquattro/04), comprensivi di IVA.
4. La tabella riportante la ripartizione dell’importo complessivo, di cui al precedente comma 3, è riportata nell’Allegato B al presente Atto denominato “Piano Operativo 2022-2024” e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l’importo massimale dell’intera durata contrattuale.
5. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 4, rendano necessaria la modifica dell’importo massimale di cui al precedente comma 3, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.
Articolo 2
Ruoli e responsabilità del Ministero
1. Il Ministero esprime le esigenze di sviluppo, gli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali. Nello specifico il Ministero svolge le seguenti attività:
a) elabora di concerto con la Società ed approva il Piano Operativo ed i Piani operativi annuali di dettaglio di cui al successivo articolo 4;
b) esprime i requisiti per lo sviluppo e l’adeguamento del Sistema Informativo, nell’ottica di assicurare il continuo allineamento del sistema agli obiettivi strategici e l’efficace supporto alle funzioni istituzionali del Ministero;
c) concorre a definire i livelli di servizio attesi per specifici Servizi ICT, fermi restando i livelli di servizio di cui agli Allegati A oppure A1 in base al periodo di erogazione dei servizi stessi;
d) monitora l’esecuzione delle attività di cui al presente Atto e l’andamento dei Livelli di servizio;
e) approva le rendicontazioni contabili ed i rapporti periodici presentati dalla Società;
f) effettua i collaudi delle attività/prodotti/servizi posti in essere dalla Società nell’esecuzione della presente Atto e ne approva le risultanze.
Articolo 3
Ruoli e responsabilità di Sogei
1. La Società, nel rispetto del Piano Operativo e dei Piani operativi annuali, provvede alla gestione e sviluppo del Sistema Informativo di cui al precedente articolo 1, effettuando sotto la propria responsabilità le relative scelte tecniche, in coerenza con i requisiti definiti di comune accordo con il Ministero.
In particolare, provvede a:
a) garantire la progettazione, lo sviluppo, l’evoluzione, la manutenzione e l’esercizio del Sistema Informativo assicurando i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell’ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni;
b) progettare e sviluppare i servizi ICT, come definiti al successivo articolo 6;
c) erogare servizi di Supporto e Governance, come definiti al successivo articolo 7;
d) erogare i Servizi di base, di cui al successivo articolo 8;
e) erogare i Prodotti/Servizi Specifici di cui al successivo articolo 9;
f) curare l'acquisizione, in nome proprio e per conto del Ministero, di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 10;
g) supportare il Ministero nel favorire le opportune collaborazioni ed eventuali sviluppi congiunti con le altre organizzazioni pubbliche;
h) garantire tutto quanto necessario, per quanto di competenza, per l’attuazione dell’oggetto del presente Atto.
2. Per l’esecuzione delle attività previste dal presente Atto, la Società potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente in materia.
Articolo 4
Pianificazione
1. Le attività oggetto del presente Atto sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nel Piano Operativo di cui all’Allegato B al presente Atto.
2. I Piani operativi annuali, redatti secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell’Allegato C, individuano, per ogni anno di riferimento, i progetti da realizzare, i servizi da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con gli obiettivi individuati nel Piano Operativo e con quanto previsto dal presente Atto, con indicazione delle relative quantificazioni economiche. In apposita
tabella riepilogativa, di cui all’Allegato B, sarà riportata la quantificazione complessiva del massimale dei costi annuali, ivi compresi quelli forfettari.
3. Il Piano operativo annuale viene redatto ogni anno entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento e dovrà essere approvato dal Ministero su proposta della Società, in tempo utile al fine di consentire il proseguimento in continuità delle attività.
4. Il Piano operativo annuale relativo al primo anno di vigenza del presente Atto, verrà predisposto entro 15 gg dalla data di stipula del presente Atto.
5. Il Piano Operativo ed i Piani operativi annuali possono essere oggetto di rimodulazione a cura del Ministero per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. A seguito di ciascuna variazione la Società proporrà una nuova rimodulazione delle attività che sarà sottoposta ad approvazione da parte del Ministero.
6. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del Piano operativo annuale, di cui al precedente comma 5, la Società provvederà all’erogazione dei Servizi previa richiesta scritta del Ministero.
7. Le Parti si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 5 e 7, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente Atto, provvedere a variazioni degli importi complessivi annuali previsti nei Piani operativi annuali, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova Tabella riepilogativa. Non appena possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente Piano operativo annuale.
8. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi
5 e 7 rendessero necessaria la modifica dell’importo massimale di cui al precedente articolo 1 comma 3, le Parti provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente Atto, fermo restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, e la registrazione da parte dei competenti Organi di controllo. Le modifiche eventualmente disposte produrranno effetti solamente a seguito dell’avvenuta registrazione dell’atto aggiuntivo all’uopo sottoscritto.
9. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l’attuazione dei Piani operativi annuali e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla Società, fermo restando che le scelte strategiche e tecniche riguardanti progetti che abbiano particolare rilevanza di natura economica e/o organizzativa, saranno comunque concordate con il Ministero.
Articolo 5
Servizi erogati
1. Nell’esecuzione del presente Atto, la Società erogherà i servizi descritti nell’Allegato A al presente Atto per l’anno 2022, oppure nell’Allegato A1 al presente Atto per gli anni 2023-2024, così come declinati nei piani di dettaglio relativi agli ambiti e alle attività descritti nell’Allegato B al presente Atto.
2. I Servizi saranno remunerati sulla base dei corrispettivi di cui all’Allegato A alla presente Atto per Servizi erogati nel 2022, all’Allegato A1 al presente Atto per Servizi erogati nel 2023-2024.
3. Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei Servizi di cui all’Allegato A1 derivanti da indicazioni del Dipartimento delle Finanze, gli
importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i Servizi che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione.
Articolo 6
Servizi di Progettazione e sviluppo di servizi ICT
1. Il servizio di “Progettazione e sviluppo di servizi ICT”, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati per il 2022 nell’Allegato A, per il 2023-2024 nell’Allegato A1 al presente Atto, include la definizione, lo sviluppo e l’evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del Ministero attraverso:
a) la realizzazione ed evoluzione di applicazioni software;
b) la realizzazione ed evoluzione di soluzioni basate su parametrizzazione e personalizzazione di pacchetti software acquistati sul mercato.
2. Resta comunque inteso che la Società procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.
3. Nel caso in cui l’esigenza di business si possa soddisfare mediante prodotti reperibili sul mercato, la Società provvede a soddisfare il fabbisogno prioritariamente, e nel rispetto della normativa vigente, attraverso l’acquisizione del prodotto di mercato, apportandovi, laddove richiesto, gli occorrenti adeguamenti volti a soddisfare pienamente le esigenze espresse dal Ministero.
4. Nella realizzazione di nuovo software, la Società si impegna ad attenersi alle norme, alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l’accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La Società adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni (security & privacy by design).
5. La Società si impegna, a richiesta del Ministero, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell’ambito del Sistema Informativo, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le Parti.
6. L’importo per l’esecuzione di quanto previsto al precedente comma 1 lettere a) e b) è determinato sulla base dei corrispettivi di cui all’Allegato A per il 2022, oppure all’Allegato A1 per il 2023-2024.
7. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto dall’Allegato A per il 2022, dall’Allegato A1 per il 2023-2024, la Società si impegna a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software medesime.
8. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 6, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera a), i
malfunzionamenti eventualmente verificatisi, saranno remunerati secondo le metriche previste nell’ambito del Servizio di base di cui all’articolo 8.
9. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 6, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera b), i malfunzionamenti eventualmente verificati, saranno remunerati secondo i corrispettivi di cui all’Allegato A per il 2022, all’Allegato A1 per il 2023-2024.
10. I flussi di comunicazione fra la Società e il Ministero sono definiti nell’ambito dell’Allegato D denominato “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional” al presente Atto.
Articolo 7
Servizi di Supporto e Governance
1. I servizi di “Supporto e Governance” sono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa, nonché nell’ambito dell’iter di acquisizione di beni e/o servizi.
2. I servizi di cui al comma 1, i cui ambiti di applicazione, la descrizione di dettaglio ed i relativi corrispettivi sono riportati nell’Allegato A per il 2022, nell’Allegato A1 per il 2023-2024, sono erogati secondo la seguente articolazione:
a) Servizio di Coordinamento;
b) Servizio Specialistico;
c) Servizio Operativo.
3. I flussi di comunicazione fra la Società e il Ministero, sono definiti nell’ambito dell’Allegato D al presente Atto.
Articolo 8
Servizi di base
1. La Società realizzerà/erogherà i Servizi di base le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell’Allegato A al presente Atto alle Sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione” per il 2022, nell’Allegato A1 al presente Atto alle medesime sezioni.
2. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi, che la Società acquisterà a propria cura e spese, occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.
3. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base della quantità realizzata/erogata secondo i corrispettivi riportati nell’Allegato A per il 2022, o nell’Allegato A1 per il 2023-2024, Paragrafo 8 - Sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione”.
Articolo 9
Prodotti/Servizi Specifici
1. La Società realizzerà/erogherà i Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all’Allegato C al presente Atto e indicati nel Piano Operativo.
2. I Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base di quanto definito nei Piani operativi annuali.
Articolo 10
Beni e Servizi da acquisire
1. La Società provvede ad acquisire i beni ed i servizi strumentali alla realizzazione delle attività e all’erogazione dei servizi di cui al presente Atto individuati nei Piani operativi annuali, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del Ministero, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Nell’ipotesi in cui la Società, in relazione a quanto previsto nei Piani operativi annuali, dovesse provvedere ad acquisire, in nome proprio e per conto del Ministero, beni o servizi attraverso la Consip, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 4, comma 3 ter del decreto-legge n. 95/2012, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i relativi costi eventualmente sostenuti dalla Società nei confronti di Xxxxxx, quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, saranno riconosciuti dal Ministero nell’ambito dei massimali previsti dai Piani operativi annuali.
3. La gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti ai sensi del presente articolo è operata dalla Società sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l’acquisto di beni e servizi.
4. La Società provvederà a stipulare i contratti per l’acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali.
5. In caso di acquisizione, da parte della Società, di beni o servizi in nome proprio e per conto del Ministero, la Società ne darà comunicazione al Ministero.
6. La Società procederà alla verifica di conformità dei beni e servizi acquisiti di cui al precedente punto 5.
7. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla Società in nome
proprio e per conto del Ministero, si intendono trasferiti al Ministero alla data della loro installazione presso i luoghi da questo indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
8. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la Società è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall’apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del Ministero.
9. Il Ministero riconosce alla Società esclusivamente gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, oltre agli eventuali importi corrisposti dalla stessa Società a Consip quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, come evidenziato al precedente comma 2, nei limiti del massimale previsto dall’articolo 1 e fermo restando l’onere per la Società di fornire la relativa documentazione a supporto della spesa sostenuta.
Articolo 11
Prestazioni esterne
1. Per l’esecuzione di quanto previsto nel presente Atto, la Società, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 7, remunerate secondo la metrica tempo e spesa, il Ministero riconoscerà alla Società, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell’ambito degli importi complessivi annuali, intesi come
massimali, previsti per le suddette voci nei Piani operativi annuali.
Articolo 12
Livelli di servizio e penali
1. I Livelli di servizio che la Società dovrà assicurare e le eventuali penali dovute sono riportati nell’Allegato A per Servizi erogati nel 2022, oppure nell’Allegato A1 per quelli erogati nel 2023-2024, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nei Piani operativi annuali relativamente ai Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente articolo 9.
2. Tutte le penali previste dal presente Xxxx potranno essere applicate previa contestazione scritta dell’addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla Società, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il Ministero, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all’applicazione delle penali, dandone comunicazione scritta alla Società non oltre il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. Le Parti si danno atto che, in caso di violazione di obiettivi prestazionali e/o Livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
5. La Società provvederà a riconoscere al Ministero quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le Parti si danno peraltro atto che, qualora la Società ritenga di non condividere le conclusioni del Ministero, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di responsabilità e/o di debito ove la Società dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 24 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.
6. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, o per motivi comunque non imputabili alla Società, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal Ministero nei confronti della Società stessa.
Articolo 13
Rapporti Periodici
1. Dei Servizi erogati in attuazione dei Piani operativi annuali, la Società darà conto al Ministero mediante appositi Rapporti Periodici, redatti secondo lo schema di cui all’Allegato D:
a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile;
b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del Ministero con maggior frequenza da concordare tra le Parti.
2. I Rapporti Periodici di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati al Ministero entro 30 (trenta) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all’indirizzo indicato dal Ministero, fermo restando che il Rapporto Periodico relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.
3. I Rapporti periodici cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del Ministero.
4. Le eventuali osservazioni sui Rapporti Periodici di cui al precedente comma 3 da parte del Ministero dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i Rapporti Periodici si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l’invio del Rapporto Periodico, relativo all’ultimo quadrimestre dell’anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la Società provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell’anno di riferimento in nome proprio e per conto del Ministero, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della Società, sul quale il Ministero comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all’ultimo quadrimestre di ciascun anno, la Società resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12, relative all’anno di riferimento e non contestate in precedenza, fatti salvi i limiti inderogabili di legge.
Articolo 14
Fatturazione e Pagamenti
1. Atteso che la Società è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l’insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il Ministero trasferirà alla Società una quota a titolo di anticipo, non superiore al 10% dell’importo complessivo annuale previsto dai Piani operativi annuali e ripartita linearmente nei mesi.
2. Successivamente all’approvazione dei Rapporti Periodici, di cui all’articolo 13,
comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal Ministero ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti Rapporti Periodici.
3. Qualora il Ministero richieda la sospensione o l’annullamento di un’attività di sviluppo software, la Società procederà alla fatturazione di un importo determinato in base al corrispettivo e alla percentuale di stato avanzamento lavori nota alla data.
4. Le fatture elettroniche emesse dalla Società saranno liquidate dal Ministero nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
5. Il Ministero effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA - Codice Univoco Ufficio VNLIIK– mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN XX00X0000000000000000000X00, intestato alla SOGEI e che la stessa Società dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della Società e tenute a disposizione del Ministero per l’effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.
Articolo 15
Impegni della Società
1. Il Ministero avrà facoltà di accesso ai locali della Società per l’eventuale controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione.
2. La Società garantisce, con le modalità che saranno concordate tra le Parti, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La Società, nell’espletamento dell’incarico di cui al presente Atto conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all’uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all’erogazione dei Servizi previsti dal presente Atto, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel Codice etico.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del Codice etico che saranno attuati nel corso di vigenza del presente Atto, la Società si impegna a rendere costantemente consultabile tale Codice sul proprio sito web.
5. La Società resta impegnata, anche successivamente alla verifica di conformità, a prestare, senza alcun addebito per il Ministero, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori addebitabili alla Società durante l’esercizio delle applicazioni stesse in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la Società non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la Società stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia e in aderenza alle direttive impartite dal Ministero.
Articolo 16
Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del Ministero nel caso la Società usi, per
l’esecuzione del presente Xxxx, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La Società, conseguentemente, manleva e tiene indenne il Ministero da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.
Articolo 17
Proprietà dei risultati e diritti di utilizzazione
1. Le applicazioni software realizzate in esecuzione del presente Atto, fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all’articolo 16, sono di proprietà del Ministero.
2. In relazione a specifiche esigenze, il Ministero potrà autorizzare la Società a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi, la Società riconoscerà al predetto Ministero “royalties” il cui ammontare sarà di volta in volta determinato, secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.
Articolo 18
Riservatezza
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale a cui ricorrerà la Società ne venga a vario titolo a conoscenza nell’attuazione del presente Atto, sono riservati. In tal senso, la Società si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dal presente Atto, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di tutti le fasi.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente punto del presente articolo che la Società è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da Autorità competenti e/o per ordine di Autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
Articolo 19
Sicurezza del sistema
1. Attesa la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza per il Paese, la Società è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del Sistema Informativo.
2. La Società in materia di sicurezza cibernetica opera con il proprio CERT in accordo con il CERT MEF, adottando adeguate misure d’intervento.
3. A tale scopo la Società dovrà operare attraverso l’adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata in particolar modo riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla Società, utilizzate per l’espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La Società si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Ministero da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, nonché nel caso di malfunzionamenti del Sistema Informativo non imputabili al Ministero stesso o a cause di forza maggiore e quindi non riconducibili alla Società.
Articolo 20
Tutela dei dati personali e riservatezza
1. La Società e il Ministero si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all’adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali.
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla Società e dal Ministero in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Ministero tratta i dati forniti dalla Società, ai fini della stipula del presente Atto, per l’adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa dello stesso. Tutti i dati acquisiti dal Ministero potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
4. Con la sottoscrizione del presente Atto, i legali rappresentanti pro tempore delle
Parti acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La Società prende atto e acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che
la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Ministero, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Il Ministero, unitamente all’anticipata esecuzione di cui alla lettera c) del “ritenuto che”, ha provveduto alla nomina della Società a Responsabile del trattamento dati ex articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679, tale atto viene allegato “sub E” al presente Atto.
Articolo 21
Interpretazione
1. Il presente Xxxx dovrà essere interpretato ed eseguito secondo buona fede, avendo riguardo alla comune intenzione delle Parti e al risultato sostanziale che le stesse intendono ragionevolmente perseguire, nonché in considerazione delle responsabilità assunte da ciascuna di esse in conseguenza della sottoscrizione dello stesso.
Articolo 22
Recesso
1. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Atto qualora, nel corso della esecuzione delle attività oggetto dello stesso, intervengano provvedimenti normativi tali da rendere impossibile la prosecuzione delle attività previste dallo stesso, previa comunicazione scritta, da inviare alla controparte a mezzo posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi.
2. In caso di recesso anticipato, la Società ha diritto al pagamento dei servizi prestati fino a quel momento sulla base di apposita rendicontazione, secondo le modalità stabilite al precedente articolo 14 e secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Atto e nei relativi Allegati, purché eseguiti
correttamente e a regola d’arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ. .
Articolo 23
Chiusura della attività (trasferimento)
1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi della Società da porre in essere nel periodo immediatamente precedente la scadenza del presente Atto per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l’avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, la Società dovrà porre in essere le attività di chiusura dell’Atto, anche denominate con il termine di Trasferimento, le quali indicano l’ordinata migrazione di:
• software di proprietà del Ministero di cui all’articolo 6;
• software in licenza di proprietà del Ministero;
• dati di cui il Ministero è Titolare;
• documentazione per la gestione dei sistemi;
relativi al Sistema Informativo, dalla Società al Ministero, ovvero al Terzo che sarà indicato dal Ministero stesso.
3. Il Ministero almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza del presente Atto, attiva il Trasferimento dandone formale comunicazione alla Società.
4. Contestualmente il Ministero comunica alla Società la data di avvio delle relative attività, la loro durata, e le specifiche direttive sulla modalità di predisposizione del Piano di Trasferimento di cui al comma successivo.
5. Per tali attività verrà predisposto il Piano di Trasferimento (PTF) nei due mesi successivi alla data di formale comunicazione.
6. La Società, affiancherà il Ministero, ovvero il Terzo da quest’ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento. La Società dovrà nominare, il Responsabile del Trasferimento.
7. A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico della Società, quest’ultima si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (periodo di garanzia) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito a interventi relativi a problemi connessi al Trasferimento stesso e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte, senza diritto da parte della Società ad alcun corrispettivo.
8. I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore per i profili professionali riportati nell’Allegato A per servizi professionali erogati nel 2022, altrimenti nell’Allegato A1 e riportati nella comunicazione formale di cui al comma 3.
9. Il Ministero verserà i corrispettivi concordati alla Società in unica soluzione successivamente al termine delle attività di Trasferimento e del periodo di garanzia, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse.
10. Tutte le attività a carico della Società che si rendessero necessarie a causa del mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento
secondo quanto riportato nella comunicazione formale di cui al comma 3, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per il Ministero.
11. In caso di proroga della data di scadenza dell’Atto i termini per l’esecuzione delle attività di Trasferimento saranno conseguentemente differite. Considerando che, in funzione del periodo in cui vengono eseguite le attività di Trasferimento, alcuni servizi possono presentare maggiori criticità in relazione alla continuità operativa del Ministero, le date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non coincidere. La Società manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell’erogazione degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di trasferimento.
Articolo 24
Controversie
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine alla interpretazione o all’applicazione del presente Atto, o comunque direttamente o indirettamente connesse all’Atto stesso, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente ogni eventuale controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di ulteriori 20 (venti) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente che le Parti individuano essere quello di Roma.
4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente Atto, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall’una e dall’altra Parte, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell’attività amministrativa.
5. Le Parti convengono sin da ora che, qualora oggetto della contestazione sia il dolo o la colpa grave nell’esecuzione del presente Atto, sarà facoltà del Ministero sospenderne l’esecuzione, senza che ricorra l’obbligo di corrispondere alcunché alla Società nel periodo di sospensione.
Articolo 25
Obbligatorietà ed efficacia
1. Il presente Xxxx è impegnativo per la Società sin dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per il Ministero soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che il Ministero comunicherà tempestivamente per iscritto alla Società la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.
Articolo 26
Oneri e spese contrattuali
1. Sono a carico della Società le spese relative al presente Atto, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al Ministero.
2. A tal fine la Società dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate
nell’esercizio d’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall’IVA e soggette al trattamento previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Conseguentemente, al presente Xxxx dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 27
Valore degli allegati
1. Il presente Atto si compone di n. 27 articoli e di n. 6 allegati che, sottoscritti dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente Atto viene allegato:
- Allegato A - “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi- 2022”;
- Allegato A1 – “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi – 2023-2024”
- Allegato B – “Piano Operativo 2022-2024”;
- Allegato C - “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”;
- Allegato D - “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
- Allegato E - “Attribuzione del ruolo di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.
SOGEI – Società Generale d’Informatica S.p.A. Ministero per l’Università e la Ricerca
pag. 35 di 35
XXXXXX XXXXXXX SOGEI S.P.A. AMMINISTRATORE DELEGATO 28.12.2022
Firmato digitalmente da LO XXXXX
XXXXX
C=IT
RICERCA
O=MINISTERO UNIVERSITA' E
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