CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
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CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA
("Contratto Preliminare") TRA
- "BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT I- TALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO P.A.", (in seguito:
"BNP XXXX SGR"), con sede in Milano, capitale sociale euro 10.000.000= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 12605750152, iscritta nel registro della Società di Gestione del Risparmio con il numero 25, società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "BNP PARIBAS", con sede in Parigi, Boulevard des Italiens n. 16, codice fi- scale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 04449690157 - R.E.A. n. MI-731270
( "Promittente Venditrice")
"BNP XXXX SGR" (già "BNL FONDI IMMOBILIARI Società di gestio- ne del risparmio p. A", con sede in Milano, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 12605750152) intervie- ne al presente atto quale società di gestione del Fondo Comune di Investimento Immobiliare multicomparto di tipo chiuso ad ap- porto pubblico denominato "Fondo Umbria Comparto Monteluce Fondo Comune di Investimento Immobiliare Multicomparto di Tipo Chiuso", codice fiscale: 12605750152 ("Fondo")
è qui rappresentata dai signori
- xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Sacile 6 settembre 1974,
- xxx. Xxxx Xxxxxxx nato a Torino il 25 gennaio 1977,
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entrambi domiciliati a Milano, piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3
E
- l’ "Azienda Territoriale per l’ Edilizia Residenziale della Regione Umbria" - ATER Umbria ente strumentale della Regione Umbria isti- tuito con L.R. 03/08/2010 n.19 con sede legale a Terni, via Ferraris 13 - codice fiscale e partita IVA: 01457790556
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Terni il 15 aprile 1972, ivi domiciliato, a questo atto autorizzato con delibera del Con- siglio di Amministrazione n. 5 del 27 febbraio 2017
("Azienda" o "Promissaria Acquirente")
e, congiuntamente alla Promittente Venditrice, le "Parti" e, ciascuna, come una "Parte")
PREMESSO CHE
(a) il Fondo è stato istituito ai sensi dell'articolo 14 bis della Legge n.
86/1994 a mezzo di apporto da parte della Regione Umbria e della U- niversità degli Studi di Perugia, come risulta da atto notarile (Rep. n. 11925) redatto, in data 12 dicembre 2006, dalla dott.ssa Antonella Pic- cinetti, Notaio in Roma con studio in via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 11, iscrit- to nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavec- chia;
(b) essendo il Fondo finalizzato alla valorizzazione, riqualificazione e sviluppo dell'area del Policlinico "Monteluce" di Perugia, la Promit- tente Venditrice ha presentato in data 10 luglio 2007 al Comune di Pe- rugia istanza per ottenere l'approvazione di un Piano Attuativo di ini-
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ziativa privata per il recupero e la trasformazione di detta area (unita- mente anche alle Variazioni successivamente approvate, il "P.A.R.");
(c) ai sensi dell'art. 24, comma 8, della Legge Regionale n.11/2005, il
P.A.R. è stato adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n.
108 del 9 giugno 2008 e definitivamente approvato - unitamente alle relative norme tecniche di attuazione - con atto di Consiglio Comuna- le n. 188 del 6 ottobre 2008 pubblicata sul B.U.R. n. 50 del 2 dicembre 2008; successivamente a tale data una prima variante è stata approva- ta con Delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 10 gennaio 2011, mentre una seconda variante è stata approvata con Delibera della Giunta Comunale n 92 del 15 marzo 2012;
(d) in data 25 febbraio 2009 con atto a rogito notaio Xxxxxxx Cri- spolti di Perugia rep. n. 53.538 racc. n. 16.854, registrato a Perugia il
18 marzo 2009 al n. 4477, trascritto il 18 marzo 2009 al n. 5331 Reg.Part., la Promittente Venditrice ed il Comune di Perugia hanno sottoscritto una convenzione urbanistica per l'attuazione dell'intero intervento successivamente modificata con atti a rogito stesso notaio
(i) in data 18 febbraio 2010 rep. n. 54.209 racc. n. 17.235, registrato a Perugia l'11 marzo 2010 al n. 2324, trascritto il 16 marzo 2010 al n. 4085 Reg. Part. e (ii) in data 8 maggio 2012 rep.n. 55.817 racc.n. 18.058, registrato a Perugia il 4 giugno 2012 al n. 11999, trascritto a Perugia il 5 giugno 2012 al n. 9439 Reg. Part. ("Convenzione");
(e) nell'ambito di intervento del P.A.R. è, altresì, prevista - nell'am- bito del cosiddetto Lotto B-D la realizzazione dell'immobile oggetto del presente Contratto Preliminare ("Immobile") come meglio indivi-
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duato e descritto nell'Allegato A al presente Contratto Preliminare (il "Progetto");
(f) la Promissaria Acquirente ha preso visione del Progetto, diretta- mente o attraverso propri rappresentanti e consulenti, procedendo al- le necessarie verifiche e sopralluoghi in relazione all'Immobile ed ha analizzato la Documentazione (come di seguito definita), ritenendo il tutto pienamente soddisfacente e dichiarando espressamente di non avere alcuna eccezione al riguardo;
(g) in data 19 luglio 2014 la Promittente Venditrice ha sottoscritto, con le Banche Finanziatrici (come di seguito definite), un contratto di finanziamento volto, inter alia, a fornire la provvista economica per l'esecuzione dei Lavori (il "Finanziamento");
(h) l'edificando Immobile è, inoltre, oggetto di un contratto di loca- zione (il "Contratto di Locazione") sottoscritto con l'Azienda per il Di- ritto allo Studio Universitario dell'Umbria (il "Conduttore") con atto autenticato dal notaio Xxxxxxx Xxxxxxxxx di Perugia in data 24 settem- bre 2015 rep. n. 57.939 racc. n. 19.061, registrato a Perugia il 7 ottobre 2015 al n. 19.578;
(i) ferma la Condizione Risolutiva (come di seguito definita), la Promissaria Acquirente intende con il presente Contratto Preliminare impegnarsi ad acquistare e la Promittente Venditrice intende impe- gnarsi a vendere l'Immobile, da realizzare all'interno del Lotto B-D, secondo quanto meglio descritto nel prosieguo del presente atto.
Tutto ciò premesso
la Promittente Venditrice e la Promissaria Acquirente (di seguito, col-
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lettivamente, le "Parti" e ciascuna singolarmente la "Parte"), conven- gono e stipulano quanto segue
ARTICOLO 1 - PREMESSE, ALLEGATI E DEFINIZIONI
1.1 Le premesse e gli Allegati del presente Contratto Preliminare so- no parte integrante ed essenziale dello stesso e concorrono alla sua corretta interpretazione.
In particolare, al presente Contratto Preliminare sono allegati i se- guenti documenti, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
(i) Allegato A: copia del Progetto comprendente:
- A1 - Planimetria generale;
- A2 - Planimetrie con destinazione d'uso dei locali
- A3 - Capitolato di Vendita;
- A4 - Planimetria Supercondominio.
1.2 In aggiunta agli altri termini definiti nel presente Contratto Pre- liminare, i seguenti termini ed espressioni avranno il significato qui di seguito ad essi attribuito:
- Banca Depositaria: indica BNP Paribas Securities Services S.A. quale banca depositaria del Fondo;
- Banche Finanziatrici: indica il pool di banche (i.e. AAREAL- BANK AG - SUCCURSALE DI ROMA, BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., CASSE DI RISPARMIO DELL'UMBRIA
S.P.A. e INTESA SANPAOLO S.P.A.) che sono deputate all'erogazio- ne del Finanziamento in favore del Fondo;
- Condominio: indica il condominio che verrà costituito per la gestione delle parti e dei beni comuni relativi ai lotti B-D;
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- Contratto Definitivo: indica il contratto definitivo per il trasfe- rimento dell'Immobile che dovrà essere sottoscritto tra le parti entro la Data del Rogito in modo tale da sostanzialmente recepire gli impe- gni, le dichiarazioni e le garanzie del presente Contratto Preliminare;
- Data del Rogito: indica il giorno in cui avverrà il Rogito - presso il notaio Crispolti in Perugia ("Notaio Rogante") entro 20 giorni dal completamento dei Lavori che verrà fissato dalla Promittente Vendi- trice, a mezzo di apposita comunicazione da inviarsi alla Promissaria Acquirente con raccomandata a/r, anticipata via fax, ai recapiti indica- ti al successivo articolo 8.1;
- Data di Mancato Avveramento: indica la data di sottoscrizione degli accordi modificativi al Finanziamento da parte delle Banche Fi- nanziatrici in favore del Fondo;
- Documentazione: indica tutta la documentazione e le informa- zioni relative all'Immobile rese disponibili dalla Promittente Venditri- ce alla Promissaria Acquirente e, inter alia¸ copia del Contratto di Lo- cazione, del P.A.R., della Convenzione, del Titolo Abilitativo, del Pro- getto e descrizione dei Lavori;
- Lavori: indica i lavori che la Promittente Venditrice intende far eseguire all'Appaltatrice (come di seguito definita) al fine di realizza- re l'Immobile secondo quanto meglio descritto nel Progetto;
- Prezzo: indica il prezzo di acquisto dell'Immobile meglio preci- sato al successivo articolo 3;
- Rogito: indica la compravendita dell'Immobile, la sottoscrizione del Contratto Definitivo, il pagamento del Prezzo (come di seguito 6
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definito) e, in generale, la sottoscrizione e lo scambio di tutti i docu- menti e l'adempimento di tutti gli obblighi che, ai sensi del presente Contratto Preliminare, dovranno essere sottoscritti, scambiati o a- dempiuti alla Data del Rogito;
- Supercondominio: indica il supercondominio - approvato con regolamento sottoscritto in data 9 marzo 2016 a rogito Notaio Cri- spolti in Perugia - costituito per la gestione delle parti e dei beni co- muni relativi agli immobili ed unità immobiliari da edificarsi nell'am- bito del P.A.R. e della Convenzione e tra cui rientra, inter alia, l'Im- mobile;
- Termine Essenziale: indica - ferma la Condizione Risolutiva e salvo quanto indicato al successivo articolo 3 - il termine di 13 mesi decorrenti dalla Data di Mancato Avveramento;
- Termine Previsto: indica - ferma la Condizione Risolutiva e sal- vo quanto indicato al successivo articolo 3 - il termine di 9 mesi decor- renti dalla Data di Mancato Avveramento;
- Titolo Abilitativo: indica:
(a) autorizzazione paesaggistica Comune di Perugia n. 786 del 15/12/2010;
(b) permesso di costruire n. 706 rilasciato dal Comune di Perugia il 12/12/2011;
(c) autorizzazione paesaggistica Comune di Perugia n. 154 del 04/03/2013 per variante n. 1 permesso a costruire Edifici B.D.E.H2;
(d) permesso di costruire n. 176 rilasciato dal Comune di Perugia il 09/05/2013 per variante n. 1 permesso a costruire Edifici B.D.E.H2;
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(e) eventuali altre autorizzazioni amministrative e/o integrazioni, anche derivanti da Adeguamenti Progettuali (come di seguito defini- ti).
ARTICOLO 2 - OGGETTO e CONDIZIONE RISOLUTIVA
2.1 Ferma la Condizione Risolutiva, con la sottoscrizione del pre- sente Contratto Preliminare, la Promittente Venditrice si impegna a vendere alla Promissaria Acquirente, che si impegna ad acquistare, la piena ed esclusiva proprietà del costruendo Immobile - come meglio individuato e descritto negli allegati al presente Contratto Prelimina- re - quale risulterà all'esito dei Lavori come meglio precisato al suc- cessivo articolo 4.1, unitamente alla proporzionale quota di compro- prietà sulle parti comuni e condominiali (o supercondominiali), quali risulteranno dai regolamenti di Condominio e Supercondominio.
Il trasferimento della proprietà dell'Immobile decorrerà dalla Data del Rogito, restando dunque inteso che dalla sottoscrizione del pre- sente Contratto Preliminare scaturiscono, a carico delle Parti, unica- mente effetti obbligatori.
L'Immobile oggetto del presente contratto e quale identificato negli allegati di cui all'art. 1.1., è ubicato in Perugia, via del Giochetto e verrà realizzato su porzione del lotto di terreno convenzionalmente i- dentificato "Lotto B-D" (originariamente indicato con la particella 3945 del Foglio 236), indicato nel Catasto Terreni al Foglio 236 parti- cella 3956 di metriquadrati 5.911 (cinquemilanovecentoundici) Confini: con altra proprietà riconducibile al Fondo da più lati, via del Giochetto, salvo altri
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Le Parti concordano, altresì, che tutto ciò che non è espressamente in- dicato e promesso in vendita nel presente Contratto Preliminare si in- tende escluso dallo stesso.
2.2 Fermo quanto meglio precisato al successivo articolo 6.3, la pro- messa di vendita di cui al precedente articolo 2.1, si intende effettuata e rispettivamente accettata con riferimento all'Immobile da vendersi a corpo e non a misura ed in deroga al disposto dell'articolo 1538 del Codice Civile, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà detto Immobile alla Data del Rogito, con espressa esclusione di ogni e qualsivoglia diritto di rettifica o diminuzione di Prezzo in relazione alle risultanze reali rispetto a qualsivoglia altra misurazione e/o stima della superficie e/o volume a qualsivoglia titolo presente nella docu- mentazione relativa all'Immobile.
2.3 La Promissaria Acquirente dichiara di aver visitato e di ben co- noscere il luogo sul quale insisterà l'Immobile e di averlo trovato di pieno gradimento; dichiara inoltre di aver preso visione della Docu- mentazione (a titolo esemplificativo, per quanto di rilevanza, il P.A.R., la Convenzione, il Progetto e i relativi allegati, nonché il Titolo Abilitativo) e di averla ritenuta tutta conforme alle proprie aspettative.
2.4 Le Parti, concordemente, pattuiscono che il presente Contratto Preliminare sia risolutivamente condizionato - ex articolo 1353 - del Codice Civile alla mancata sottoscrizione degli accordi modificativi al Finanziamento da parte delle Banche Finanziatrici in favore del Fon- do entro la data del 31 dicembre 2017 (la "Condizione Risolutiva"). Conseguentemente, ove entro la richiamata data del 31 dicembre
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2017, non si verifichi la sottoscrizione degli accordi modificativi al Fi- nanziamento - fermo restando che anche tale evento sarà comunicato dal Fondo alla Promissaria Acquirente con le modalità di cui al suc- cessivo articolo 8 il presente Contratto Preliminare si intenderà auto- maticamente risolto e, conseguentemente, le Parti si intenderanno li- bere dalle obbligazioni assunte con il presente Contratto Preliminare con obbligo della Promittente Venditrice di restituire alla Promissaria Acquirente qualsivoglia somma e/o fidejussione e/o garanzia conse- gnata da quest'ultima alla medesima Promittente Venditrice.
Viceversa, al verificarsi - entro la data del 31 dicembre 2017 della sot- toscrizione degli accordi modificativi del Finanziamento, la Promit- tente Venditrice sarà tenuta all'esecuzione dei Lavori secondo quanto meglio descritto all'articolo 4 che segue e le Parti all'esecuzione del Rogito.
2.5 La Promittente Venditrice prende - altresì - atto che, qualora alla Data del Rogito (i) il Contratto di Locazione con ADISU sia oggetto di disdetta, recesso e/o risoluzione ovvero (ii) in relazione al medesimo Contratto di Locazione si siano verificati inadempimenti tali da aver- ne determinato una richiesta di risoluzione ovvero una variazione ne- gativa dei canoni di locazione ad esso relativi, sarà diritto dell'Azien- da svincolarsi, tramite apposita comunicazione, dall'obbligo di acqui- stare l'Immobile quivi previsto e, in tal caso,in tal caso, le Parti saran- no liberate dall'obbligo di esecuzione del Rogito di cui al presente Contratto Preliminare, non avendo, in tal caso, più nulla a pretendere l'una dall'altra, fatta salva l'escussione della polizza fideiussoria a pri-
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ma richiesta in favore dell'Azienda garantita ai sensi del successivo art. 3.2 per la restituzione delle somme concesse in conto prezzo com- prensivi della quota di eventuali interessi maturati.
ARTICOLO 3 -PREZZO
3.1 Ferma la Condizione Risolutiva, il Prezzo per il trasferimento dell'Immobile è convenuto, di comune accordo tra le Parti, a corpo e non a misura, in € 8.300.000,00 (diconsi euro ottomilionitrecentomi- la/00 ) oltre IVA e imposte di legge.
3.2 - Le Parti pattuiscono espressamente che, in caso di mancato av- veramento della Condizione Risolutiva, la Promissaria Acquirente dovrà versare entro 5 giorni lavorativi decorrenti dalla Data di Man- cato Avveramento come comunicata dalla Promittente Venditrice alla Promissaria Acquirente, - un importo pari ad euro 2.500.000,00 (di- consi euro duemilionicinquecentomila/00) oltre IVA a titolo di accon- to sul prezzo (l'Acconto Prezzo).
Il versamento dell'Acconto Prezzo dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Promittente Vendi- trice e da indicarsi a cura di quest'ultima.
La Promittente Venditrice, a garanzia della restituzione dell'Acconto Prezzo, dovrà consegnare alla Promissaria Acquirente, contestual- mente all'avvenuto versamento dell'Acconto Prezzo, idonea fideius- sione bancaria a prima richiesta e senza eccezioni e in deroga all'art. 1945 cod. civ. rilasciata da primario Istituto di Credito, valida sino al- la data del Rogito.
La fideiussione dovrà comprendere l'intero importo dell'Acconto
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Prezzo maggiorato dell'IVA e degli interessi calcolati al saggio annuo dell'1% (uno per cento) questi ultimi fino ad un ammontare massimo di euro 30.000 (trentamila). Pertanto l'ammontare massimo comples- sivo della fideiussione resta determinato in euro 2.780.000 (duemilio- nisettecentottantamila).
Si ribadisce che la fideiussione verrà rilasciata a garanzia della com- pleta restituzione del valore di cui all' Acconto Prezzo per il caso in cui non sia possibile il trasferimento dell'Immobile per le ragioni indi- cate nel precedente art. 2.5 e/o comunque per lo spirare del termine essenziale apposto alla presente scrittura (tredici mesi dal mancato avveramento della condizione risolutiva, di quanto previsto all'art.
7.5 e/o comunque per la mancanza delle garanzie previste per legge al momento del rogito (la "Fideiussione Fondo"). Resta, infine, inteso tra le Parti che detta Fideiussione Fondo verrà restituita - alla Data del Rogito - dalla Promissaria Acquirente alla Promittente Venditrice.
3.3 Il Prezzo, unitamente a tutta la residua IVA dovuta, sarà corri- sposto - al netto (i) dell'Acconto Prezzo e (ii) della Somma in Deposi- to (come definita al successivo articolo 3.4)- dalla Promissaria Acqui- rente alla Promittente Venditrice, alla Data del Rogito a mezzo di bo- nifico bancario sul conto corrente intestato alla Promittente Venditri- ce e da indicarsi a cura di quest'ultima.
Resta inteso che, in relazione alle somme versate di cui sopra, la Pro- mittente Venditrice emetterà ed invierà alla Promissaria Acquirente le relative fatture; la Promissaria Acquirente presta il proprio consenso alla cessione - in favore delle Banche Finanziatrici - di tutti crediti de-
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rivanti dal presente Contratto Preliminare.
3.4 Resta, altresì, inteso tra le Parti che una porzione del Prezzo pari ad euro 300.000,00 (diconsi euro trecentomila/00) sarà versata dalla Promissaria Acquirente, alla Data del Rogito, su apposito deposito vincolato presso la Banca Depositaria (la "Somma in Deposito").
La Somma in Deposito avrà funzione di garanzia per eventuali vizi e/o difetti dell'Immobile rilevati per iscritto dal Conduttore mediante apposita lista dei vizi e/o difetti non sanati entro il primo tra i seguen- ti termini: (i) termine di 180 giorni successivi alla Data del Rogito e (ii) termine di 60 giorni dalla consegna dell'Immobile al Conduttore.
Pertanto, la Banca Depositaria a fronte di istruzioni congiunte ricevu- te per iscritto dalle Parti (le "Istruzioni Congiunte") - sarà tenuta:
(a) a versare l'intera Somma in Deposito (ovvero porzioni della me- desima) in favore dell'Azienda nell'ipotesi in cui riceva Istruzioni Congiunte in tal senso, restando inteso che in tal caso sarà l'Azienda a farsi carico direttamente della risoluzione dei vizi e difetti non ancora sanati; viceversa
(b) a versare la Somma in Deposito (interamente ovvero il residuo della medesima in caso di verificarsi di versamenti parziali in favore della Promissaria Acquirente di cui alla lettera (a) che precede) in fa- vore della Promittente Venditrice nell'ipotesi in cui (i) riceva Istruzio- ni Congiunte in tal senso ovvero (ii) non riceva Istruzioni Congiunte entro il termine di 180 giorni successivi alla Data del Rogito.
3.5 Sono a carico della Promissaria Acquirente, oltre alle spese nota- rili e alle spese per la registrazione del Contratto Preliminare e del
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Contratto Definitivo, l'IVA e ogni altro onere imposta o tassa dovuta per legge in relazione al presente Contratto Preliminare ed al Con- tratto Definitivo.
ARTICOLO 4 - ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1 Ferma la Condizione Risolutiva, l'Immobile oggetto del presente Contratto Preliminare sarà trasferito nello stato indicato nel Progetto e previo ottenimento dei seguenti requisiti propedeutici al rilascio del certificato di agibilità relativo all'Immobile:
(i) completamento delle opere di urbanizzazione attinenti all'Im- mobile;
(ii) realizzazione delle opere necessarie per la richiesta di allaccia- mento alle utenze da parte della Promissaria Acquirente;
(iii) denuncia di ultimazione delle opere strutturali e certificato di collaudo statico;
(iv) dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici eseguiti;
(v) attestazione abbattimento barriere architettoniche;
4.2 La Promissaria Acquirente prende atto ed accetta che la realizza- zione dei Lavori verrà affidata dalla Promittente Venditrice ad u- na società di costruzione appositamente selezionata ("Appaltatri- ce").
4.3 La Promittente Venditrice al fine di ottimizzare la realizzazione del Progetto e la tempistica di esecuzione dei Lavori si riserva di ap- portare le variazioni di ordine tecnico e statico che:
(i) riterrà necessarie durante l'esecuzione dei Lavori anche per pra- ticità del cantiere e speditezza delle lavorazioni al fine di risolvere
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problemi di carattere tecnico, ovvero
(ii) che si dimostreranno necessarie per realizzare le opere in con- formità a quanto autorizzato dalle competenti autorità, o in base alla normativa in vigore, come eventualmente modificata durante l'esecu- zione dei Lavori; ovvero
(iii) saranno comunque necessarie per altre circostanze anche fattua- li, come, ad esempio e senza esclusione, la circostanza che un certo materiale o una certa lavorazione non sia più disponibile sul mercato o sia divenuta eccessivamente onerosa (collettivamente gli "Adegua- menti Progettuali").
Tali Adeguamenti Progettuali potranno essere apportati al Progetto e all'Immobile previo rilascio, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta, del benestare della Parte Promis- saria Acquirente, che non sarà irragionevolmente rifiutato qualora:
(a) gli Adeguamenti Progettuali assicurino comunque che l'Immo- bile sia qualitativamente almeno equivalente alle caratteristiche indi- cate nel Progetto;
(b) gli Adeguamenti Progettuali siano realizzati nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica.
Inoltre, con la sottoscrizione del presente Contratto Preliminare, la Promissaria Acquirente autorizza sin d'ora la Promittente Venditrice a richiedere in ogni tempo - e, pertanto, anche successivamente alla sottoscrizione del Contratto Definitivo - ulteriori modifiche al P.A.R. e/o alla Convenzione che la Promittente Venditrice dovesse ritenere, tempo per tempo, necessarie.
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ARTICOLO 5 - CONTRATTO DI LOCAZIONE
5.1 La Promissaria Acquirente dichiara di ben conoscere ed accetta- re il Contratto di Locazione e si impegna a subentrarvi alla Data del Rogito, salva la condizione risolutiva espressa all'art. 2.5 e l'escussio- ne della garanzia di cui all'art.3.2.
ARTICOLO 6 - ROGITO - TRASFERIMENTO DELL'IMMOBILE
6.1 Le Parti si danno atto che - a seguito della comunicazione di fine Lavori da parte dell'Appaltatrice e, in ogni caso, prima della Data del Rogito e nel giorno che verrà indicato dalla Promittente Venditrice secondo le modalità di cui al successivo articolo 8.1 - effettueranno u- na verifica tecnica dell'Immobile finalizzata a riscontrare l'esecuzione dei Lavori e redigeranno (in contraddittorio tra loro) apposito verbale che, per alcun motivo, potrà essere considerato quale consegna del- l'Immobile ai sensi del successivo articolo 6.2.
Nell'ambito di tale verifica tecnica e ove necessario (tenuto altresì conto delle previsioni di cui all'articolo 3.4 che precede), entro la Data del Rogito, le Parti potranno concordare la risoluzione di eventuali difetti e/o incompletezze di realizzazione dei Lavori.
In considerazione degli atti relativi all'operazione stipulati in passato e a maggior tutela di entrambe le Parti, le Parti concordano che il Ro- gito avrà preferibilmente luogo alla Data del Rogito presso il Notaio Rogante, fatte salve le determinazioni e le insindacabili valutazioni in merito da parte della Parte Acquirente, previa intesa delle medesime Parti in relazione alla fissazione del giorno in cui eseguire il medesi- mo Rogito.
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6.2 Ferme le verifiche di cui all'articolo 6.1 che precede, le Parti e- spressamente pattuiscono che la Promissaria Acquirente sarà immes- sa nel possesso dell'Immobile libero da persone o da cose implicando, detta immissione, anche, la consegna e l'accettazione di tutte le parti comuni e degli impianti che, per patto espresso tra le Parti, varrà qua- le collaudo a ogni effetto contrattuale e, pertanto le eventuali successi- ve contestazioni saranno prive di valore, fatto salvo a quanto previsto al precedente punto 3.4.
6.3 Ferma la Condizione Risolutiva, il Rogito dovrà svolgersi entro il Termine Essenziale qualificato concordemente tra le Parti come ter- mine essenziale per l'esecuzione del Rogito.
6.4 Le Parti, inoltre, pattuiscono espressamente che - ai sensi del- l'art. 1401 c.c. - la Promissaria Acquirente avrà facoltà, entro e non ol- tre 10 giorni antecedenti la Data del Rogito, di effettuare la nomina di un terzo per l'esecuzione del Rogito, fermo restando che detto terzo dovrà necessariamente essere la Regione Umbria ovvero uno degli enti pubblici collegati alla medesima Regione.
6.5 Il costruendo Immobile oggetto del presente Contratto Prelimi- nare sarà trasferito alla Data del Rogito e da tale data decorreranno i relativi effetti giuridici.
6.6 Ai termini e alle condizioni di cui al presente Contratto Prelimi- nare, l'Immobile - fermo quanto previsto all'articolo 6.4 che precede - viene promesso in vendita ed accettato, a corpo e non a misura, senza dar luogo ad alcun aggiustamento del Prezzo , in deroga al disposto di cui all'art. 0000 x.x., xxxxx xxxxx (x) xx xxxxx, (xx) di diritto e (iii) di con-
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sistenza come descritta nel Progetto (ovvero come modificato a fronte dell'esecuzione degli Adeguamenti Progettuali) in cui verrà a trovarsi alla Data del Rogito, con tutti i diritti, ragioni, azioni, vincoli, accessio- ni e pertinenze, con ogni fisso ed infisso, con tutte le servitù attive e passive inerenti, anche non apparenti, così come spettano ed incom- bono o possono spettare e incombere alla Promittente Venditrice in forza dei suoi titoli di proprietà e di possesso, con immissione della Promissaria Acquirente - fatto salvo il Contratto di Locazione - in pie- no luogo e stato della parte Promittente Venditrice medesima nei rap- porti inerenti l'Immobile trasferendo.
6.7 La Promittente Venditrice dichiara che il terreno su cui insiste il Lotto B-D, le è pervenuto per giusti e legittimi titoli e garantisce, al- tresì, che l'Immobile, alla Data del Rogito, sarà libero da vincoli, gra- vami, privilegi, evizioni ed ipoteche ad eccezione di quanto previsto dalla Convenzione.
6.8 Restano fermi i rimedi di legge a favore della Promittente Ven- ditrice qualora la Promissaria Acquirente non si presentasse dal Nota- io per il Rogito e/o non saldasse contestualmente il Prezzo.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI ULTERIORI
7.1 Con riferimento agli obblighi portati dalla predetta Convenzio- ne e a valere anche sulle previsioni del Contratto Definitivo, la Pro- missaria Acquirente:
(i) dichiara di accettare espressamente gli obblighi derivanti dalla Convenzione per quanto riguarda l'Immobile e, conseguentemente, si obbliga - per sé e per i suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi tito-
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lo - ad adempiere a detti obblighi, nonché a tenere indenne e manle- vata la Promittente Venditrice da eventuali costi e/o responsabilità derivanti da eventuali inadempimenti derivanti dalla condotta della Promissaria Acquirente;
(ii) si obbliga, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa a qual- siasi titolo, a non compiere atti che possano rendere più difficoltoso o gravoso, ovvero impedire, alla Promittente Venditrice il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi attualmente previsti dalla Convenzione ovvero - anche successivamente al Rogito ed al trasferi- mento dell'Immobile - a non compiere atti contrari alle attuali previ- sioni della Convenzione stessa;
(iii) infine - fermo quanto previsto al punto (i) che precede - si obbli- ga, per sé e per i suoi successori e/o aventi causa a qualsiasi titolo, a conferire in sede di Rogito alla stessa Promittente Venditrice ampio mandato fiduciario ed irrevocabile, in quanto anche nell'interesse del mandatario, con promessa di rato e valido, senza che ne possa deri- vare alcun esborso a suo carico, ai sensi dell'articolo 1723 cod. civ., per effettuare la consegna delle opere di urbanizzazione al Comune di Perugia di cui alla Convenzione e per stipulare ogni ulteriore atto necessario per l'adempimento della stessa.
7.2 La Promissaria Acquirente conferisce mandato irrevocabile alla Promittente Venditrice che, anche nel proprio interesse, accetta, a co- stituire il Condominio e predisporre il relativo regolamento, da alle- garsi all'atto che determinerà il sorgere del Condominio stesso, nonché le relative tabelle millesimali, da cui risulteranno le parti e be-
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ni comuni.
Il regolamento non potrà contenere norme o previsioni da cui derivi l'imputazione a carico della Promissaria Acquirente di oneri illegitti- mi e, in ogni caso, la Promissaria Acquirente avrà diritto a richiedere l'aggiornamento della tabella millesimale allegata al relativo regola- mento.
Inoltre, le Parti pattuiscono che - per i primi due esercizi del Condo- minio l'amministrazione provvisoria del Condominio sarà affidata a persona o società indicata dalla Promittente Venditrice (l'"Ammini- stratore").
7.3 Con la stipula del Rogito la Promissaria Acquirente si obbli- gherà, per sé ed i suoi aventi causa, al rispetto del regolamento di Condominio e di Supercondominio.
La Promissaria Acquirente dichiara di bene conoscere ed accettare il regolamento di Supercondominio sottoscritto in data 8 marzo 2016, a rogito Notaio Crispolti in Perugia.
7.4 La Promittente Venditrice si dichiara, altresì, edotta dell'obbligo di procurare ed esibire, entro la Data del Rogito, a tutte sue cura e spese, l'attestato di certificazione energetica da allegare al Rogito.
7.5 Contestualmente al Rogito la Promittente Venditrice consegnerà all'Amministratore copia della polizza assicurativa indennitaria de- cennale prevista per legge, stipulata dall'Appaltatrice e con effetto dalla data di ultimazione dei Lavori, a copertura dei danni materiali e diretti all'Immobile, compresi i danni ai terzi, cui sia tenuta ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., derivanti da rovina totale o parziale oppure da
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gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla Da- ta del Rogito. La mancata consegna determinerà la nullità del contrat- to ai sensi di legge e l'escussione della Fideiussione Fondo di cui al precedente art. 3.2 per la restituzione dell'Acconto Prezzo e delle somme maturate a titolo di interessi nella misura del tasso annuale dell'1%.
ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI VARIE
8.1 Tutte le comunicazioni o notifiche necessarie o consentite da in- viarsi ai sensi del presente Contratto Preliminare, dovranno essere ef- fettuate per iscritto e inviate tramite fax, lettera raccomandata con ri- cevuta di ritorno o telegramma, e si considereranno debitamente e validamente effettuate se (i) verrà rilasciata una ricevuta di consegna in caso di consegna per posta, oppure se (ii) verrà emesso il rapporto di conferma trasmissione in caso di invio a mezzo fax, agli indirizzi qui di seguito indicati:
(a) se alla Promissaria Acquirente: Azienda Territoriale per l’ Edili- zia Residenziale della Regione Umbria" - ATER Umbria - Terni, via Ferraris 13 -
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: xxxx.xxxxxx@xxxxxxxx.xx
(b) se alla Promittente Venditrice: BNP PARIBAS XXXX SGR p.A.- piazza Xxxx Xx xxxxx 3, 00000 - XXXXXX - Alla c.a. del Fund Manager del Fondo Umbria - Comparto Monteluce.
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: xxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx Le Parti si obbligano a comunicare prontamente e senza ritardo le
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modifiche dei suindicati recapiti.
Ai fini del presente Contratto Preliminare, ciascuna delle Parti elegge il proprio domicilio agli indirizzi di cui al presente articolo 8.1.
8.2 Qualsiasi articolo, sezione, paragrafo, suddivisione del presente Contratto Preliminare o altra disposizione dello stesso che sia, o di- venga illegale, invalida o priva di efficacia, dovrà essere scorporata dal Contratto Preliminare e considerata inefficace nei limiti di tale ille- galità, invalidità o inefficacia, senza in alcun modo pregiudicare le al- tre disposizioni del presente Contratto Preliminare (che resteranno ef- ficaci ed in vigore). La clausola o parte di clausola illegale, invalida o inefficace dovrà essere sostituita da una previsione che rispecchi l'ef- fettivo intento originale delle Parti.
8.3 Le indicazioni contenute nelle divisioni del presente Contratto Preliminare in articoli e le altre suddivisioni o inserimenti di rubriche dovranno essere intesi quali riferimenti di mera convenienza e non potranno, in alcun modo, essere utilizzati per l'interpretazione del presente Contratto Preliminare.
8.4 Nessuna modifica del presente Contratto Preliminare sarà effica- ce salvo che risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Nessu- na rinuncia delle previsioni del presente Contratto Preliminare costi- tuirà una rinuncia di ogni altra previsione, né alcuna rinuncia costi- tuirà una rinuncia definitiva, salvo diverso accordo tra le Parti.
8.5 Il presente Contratto Preliminare costituisce l'intero accordo tra le Parti in relazione all'oggetto dello stesso e sostituisce ogni eventua- le precedente accordo avente lo stesso oggetto.
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ARTICOLO 9 - DICHIARAZIONI FISCALI
9.1 Tutte le spese, competenze notarili, imposte e tasse relative al presente Contratto Preliminare, al Contratto Definitivo e da essi di- pendenti saranno interamente a carico della Promissaria Acquirente.
ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
10.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n.
196/2003, il "Codice in materia di protezione dei dati personali", con la sottoscrizione del Contratto Preliminare entrambe le Parti si impe- gnano, informandosi reciprocamente, a fare sì che tutti i rispettivi dati personali, comunque connessi con il Contratto Preliminare saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le fi- nalità amministrative e gestionali inerenti l'adempimento degli obbli- ghi contrattuali e legislativi, e per tali scopi rilasciano autorizzazione al trattamento.
Tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi compe- tenti e titolati rispetto a quanto oggetto del Contratto, per le medesi- me finalità.
10.2 Entrambe le Parti dichiarano e si danno reciprocamente at- to che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, ag- giornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché hanno tutti gli altri diritti riconosciuti dalla normativa in ma- teria.
ARTICOLO 11 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
11.1 Il presente Contratto Preliminare è disciplinato e dovrà es-
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sere interpretato in conformità alla legge italiana.
11.2 Tutte le controversie derivanti dal presente Contratto Preli- minare saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Peru- gia.
11.3 Prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, le Parti, in caso di controversia concernente il presente Contratto Preliminare, o comunque connessa allo stesso, si obbligano di esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione avanti la Camera Arbitrale di Milano e secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato, qui ri- chiamato integralmente.
ARTICOLO 12 - MODELLO EX D. LGS. 231/2001
12.1 La Promissaria Acquirente prende atto che la SGR ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 e un Codice Etico; i contenuti di quest'ultimo la Promissaria Acquirente dichiara espressamente di ben conoscere e accettare.
In Perugia, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 62, il 28 febbraio 2017, alle ore 17 X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxx
X.xx Xxxx Xxxxxxx
X.xx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Repertorio n. 58.544
Raccolta n. 19.426
AUTENTICA DI FIRME
Io sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Perugia, iscritto nel Ruolo del Distretto notarile di detta città
certifico
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che i signori
- xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx nato a Sacile il 6 settembre 1974,
- xxx. Xxxx Xxxxxxx nato a Torino il 25 gennaio 1977
domiciliati a Milano, piazza Xxxx Xx Xxxxx n. 3, in rappresentanza di "BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT I- TALY SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO P.A.", con sede in
Xxxxxx, xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx x. 0, capitale sociale euro 10.000.000= interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 12605750152, iscritta nel registro della So- cietà di Gestione del Risparmio con il numero 85 - società con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di "BNP PA- RIBAS S.A.", con sede in Parigi, Boulevard des Italiens n. 16, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano: 04449690157 - R.E.A. n. MI-731270 - quale società di gestione del Fon- do Comune di Investimento Immobiliare multicomparto di tipo chiu- so ad apporto pubblico denominato "Fondo Umbria Comparto Monteluce Fondo Comune di Investimento Immobiliare Multi- comparto di Tipo Chiuso", codice fiscale: 12605750152
in forza della procura ricevuta dal notaio Xxxxxxx Xxxxxxxx di Mila-
no in data 20 ottobre 2015 rep. n. 76.348 racc. n. 13.462, registrata a Milano 6 il 28 ottobre 2015 al n. 37761 che in copia autentica trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto autenticato da me notaio in data 30 marzo 2016 rep. n. 58.182 racc. n. 19.205, registrato a Perugia il 18
aprile 2016 al n. 8411, trascritto il 19 aprile 2016 al n. 6.553 Reg. Part.
- arch. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Terni il 15 aprile 1972, ivi domici-
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liato, ove appresso, in qualità di Presidente del Consiglio di Ammini- strazione e legale rappresentante della "Azienda Territoriale per l’ E- dilizia Residenziale della Xxxxxxx Xxxxxx" - XXXX Xxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx istituito con L.R. 03/08/2010 n.19 con sede legale in xxx Xxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxx CF P.IVA 01457790556 della cui identità personale sono certo io notaio, hanno firmato in mia presenza, come sopra ed a margine, l'atto che precede, del quale ho dato loro lettura e ne hanno richiesto il deposito nei miei rogiti.
In Perugia, via Xxxxx Xxxxxxxx n. 62, il giorno ventotto febbraio due- miladiciassette
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx notaio
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Io sottoscritto Xxxxxxx Xxxxxxxxx, notaio in Perugia, certi- fico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta e che rilascio ad uso di trascrizione.
Perugia, 10 marzo 2017