Repubblica e Cantone Ticino
Le parti contraenti
Repubblica e Cantone Ticino
rappresentata
dal Consiglio di Stato e
Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI)
rappresentata
dal Consiglio della SUPSI sottoscrivono il seguente
contratto di prestazioni
(in seguito contratto)
Allegato 2
Disposizioni generali
Art. 1 Basi legali e tecniche | 1 Il presente contratto si basa su: a) la legge federale sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) del 30 settembre 2011; b) l’ordinanza federale concernente la LPSU (O-LPSU) del 23 novembre 2016; c) il decreto legislativo del 4 ottobre 1999 concernente l’adesione all’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) del 4 giugno 1998; d) la legge sull’Università della Svizzera italiana, sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca (LUSI/SUPSI) del 3 ottobre 1995; e) il regolamento della LUSI/SUPSI del 18 febbraio 2014; f) il decreto legislativo del 12 giugno 2003 concernente la ratifica della revisione dell’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP) dell’11 ottobre 2004; g) il decreto legislativo del 17 febbraio 2014 concernente l’adesione del Cantone Ticino all’Accordo intercantonale del 20 giugno 2013 nel settore delle scuole universitarie svizzere (concordato sulle scuole universitarie). 2 La SUPSI adotta inoltre quali strumenti di gestione: a) il sistema di contabilità finanziaria, analitica e per prodotti basato sul modello definito dalla Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU) e valido per tutte le scuole universitarie professionali svizzere; b) un sistema di indicatori delle proprie prestazioni, possibilmente coordinato con quelli delle altre scuole universitarie professionali svizzere, per permettere la valutazione degli obiettivi stabiliti; c) eventuali altre direttive di gestione emanate dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE). |
3 La SUPSI si avvale di un sistema di controllo interno direttamente dipendente dal Consiglio della SUPSI.
Art. 2 Oggetto del contratto | 1 Sulla base del contratto, la SUPSI è tenuta a svolgere i seguenti mandati: a) attuare formazione di base in cicli di studio di bachelor e master; b) offrire percorsi di formazione continua; c) svolgere ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio a favore di enti privati e pubblici. 2 La SUPSI si organizza in maniera indipendente in tutti gli aspetti necessari per garantire efficienza ed efficacia dal profilo amministrativo. |
Art. 3 Definizioni e abbreviazioni | Nell’ambito del contratto sono stabilite le seguenti definizioni: a) con “studenti non-ASUP” si intende quegli studenti di formazione di base per i quali la SUPSI non ha diritto ai contributi previsti dall’Accordo intercantonale sulle scuole universitarie professionali (ASUP). Per la definizione precisa si richiama l’articolo 5 (Cantone di domicilio) di tale accordo; b) con “forfait ASUP” si intendono le somme forfettarie di finanziamento pro capite studentesco definite dalla CDPE e suddivise per settori di studio. L’ammontare di tali somme è stabilito dalla CDPE per il quadriennio previsto dalla Confederazione. Per la definizione precisa di tali contributi o forfait si richiama l’art. 9 cpv. 2 e 3 dell’accordo ASUP; c) il concetto di “vantaggio di ubicazione” o “Standortvorteil” prevede che il Cantone contribuisca con un montante quale “premio di ubicazione” per la presenza sul territorio della propria scuola universitaria, che attira studenti e svolge ricerca generando ricadute economiche, sociali e culturali per il Cantone stesso; d) con “costi diretti e generali o indiretti” si intende la definizione analitica dei costi del manuale di contabilità analitica della CSSU (Kostenrechnungsmodell für Fachhochschulen, Version 10/2016); e) con “docente-ricercatore” si intende la definizione dell’O-LPSU, ovvero un collaboratore con un grado complessivo di occupazione di almeno il 50% che lavora almeno per il 20% nel campo di ricerca, sviluppo e trasferimento della conoscenza e almeno per il 20% nel campo d’insegnamento. |
Art. 4 Validità del contratto | 1 Il contratto è valido dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024. 2 Il contratto può essere rivisto annualmente. |
Disdetta | Il contratto non può essere rescisso prima della sua scadenza. |
Art. 6 Condizioni di modifica del contratto | 1 Proposte di modifica del contratto sono da inoltrare dai contraenti entro il 31 luglio di ogni anno per l’anno successivo. 2 L’approvazione di proposte di modifica del contratto concordate tra le parti deve avvenire entro il 30 settembre di ogni anno. |
Le prestazioni
Art. 7 Descrizione delle prestazioni | 1 Nell’ambito del contratto, la SUPSI organizza l'insegnamento universitario e la ricerca scientifica nei settori definiti dall’art. 13 cpv. 2 LUSI/SUPSI ed in particolare: |
a) attua formazione di base, istituendo, gestendo e se del caso sopprimendo, secondo le risultanze di appositi studi di fattibilità, cicli di studio bachelor e master a tempo pieno o in altre forme di tempo parziale e parallele all’attività professionale, organizzandoli secondo le direttive federali;
b) offre formazione continua certificata rilasciando titoli di:
1. Master of Advanced Studies MAS, per corsi di almeno 60 crediti ECTS;
2. Diploma of Advanced Studies DAS, per corsi di almeno 30 crediti ECTS;
3. Certificate of Advanced Studies CAS, per corsi di almeno 10 crediti ECTS;
c) offre formazione continua, certificata e non, rilasciando attestati di frequenza per tutti i corsi che non raggiungono i 10 crediti ECTS;
d) svolge ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio innovativi a favore di enti privati e pubblici.
2 La SUPSI integra nelle proprie attività enti autonomi e segnatamente:
a) la Fondazione del Conservatorio della Svizzera italiana, Scuola universitaria di musica, con sede a Lugano (CSI);
b) l’Accademia Teatro Dimitri, con sede a Verscio (ATD);
c) la Fondazione Fernfachhochschule Schweiz, con sede a Briga (VS) (FFHS);
d) la Fondazione Thim van der Laan, con sede a Landquart (GR) (FTVDL).
3 La SUPSI assume compiti culturali a beneficio di tutta la popolazione, anche tramite le scuole affiliate, mettendo a disposizione biblioteche e archivi e organizzando eventi pubblici.
4 La SUPSI presta particolare attenzione e cura alla sostenibilità ambientale, economica, sociale e culturale del proprio operato.
5 Il presente contratto non si applica alle affiliate con residenza fuori Cantone, ovvero alla FFHS e alla FTVDL, e al Dipartimento formazione e apprendimento (DFA) della SUPSI. Dato il carattere di alta scuola pedagogica, i rapporti tra Cantone e DFA sono retti da un contratto di prestazioni separato.
Art. 8 Accessibilità delle prestazioni | 1 Le prestazioni della SUPSI sono accessibili: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master, da parte di tutti gli studenti che dispongono delle qualifiche di ammissione secondo le disposizioni in merito; b) per quanto riguarda la formazione continua, da parte di tutti coloro che ne fanno richiesta e soddisfano i criteri di ammissione; c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, da parte di tutte le persone fisiche o giuridiche o agli enti che dichiarano il rispetto delle normative retributive, sociali e fiscali svizzere; a comprova di tale rispetto è sufficiente la dichiarazione scritta di un rappresentante autorizzato dell’ente in oggetto. Eventuali verifiche possono essere effettuate a posteriori. 2 In casi particolari la SUPSI può limitare il numero di persone ammesse a determinati cicli di studio di formazione di base o a determinate iniziative di formazione continua. Conformemente all’art. 11 cpv. 3 LUSI/SUPSI, nella selezione dei candidati per tali corsi a numero programmato la SUPSI ha la facoltà di applicare modalità differenziate per candidati non-ASUP. 3 La SUPSI predispone l’ubicazione per le proprie attività nelle proprie sedi, avendo riguardo dei principi di coerenza disciplinare, di razionalità e di economicità. |
Art. 9 Obiettivi generali | Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal presente contratto ci si attende: a) per quanto riguarda la formazione di base: bachelor: |
1. almeno il 4% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri cantoni per settori di studio non artistici; 2. un massimo del 30% medio di studenti (ETP) di provenienza dall’estero per i settori di studio non artistici, ad eccezione dei corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative; 3. un massimo del 40% medio di studenti (ETP) di provenienza dall’estero per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative; master: 4. almeno l’8% medio degli studenti (ETP) di provenienza da altri cantoni per settori di studio non artistici; 5. un massimo del 40% medio degli studenti (ETP) di provenienza dall'estero per settori di studio non artistici; b) per quel che riguarda la formazione continua, l’attualizzazione costante e la crescita delle competenze del personale operante a livello di quadri medi e superiori nell’economia ticinese; c) per quanto riguarda ricerca applicata e sviluppo, mandati e prestazioni di servizio, considerando il compito di consolidamento e crescita delle competenze innovative in enti pubblici e privati ticinesi per assicurare la capacità concorrenziale dell’economia ticinese, nonché l’introduzione e l’attualizzazione di strumenti di gestione moderna e scientifica di compiti essenziali dello Stato: 1. la presenza in organico di una percentuale di docenti-ricercatori in linea con la media svizzera (considerando che il valore della media svizzera si riferisce all’anno precedente); 2. la quota parte corrispondente alla ricerca e ai servizi in linea con la media svizzera (considerando che il valore della media svizzera si riferisce all’anno precedente); d) per quanto riguarda le pari opportunità, una quota di personale femminile (ETP e per testa) declinato per categoria di personale, secondo le categorie dell’Ufficio federale di statistica, in linea con la media svizzera. I dati devono inoltre essere suddivisi per dipartimento e per scuola affiliata. | |
Art. 10 Obiettivi di efficacia | 1 Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal presente contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1 cpv. 2 lettera b) è fissato di regola annualmente: a) per quanto riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master: 1. uno sbocco di studio nel Cantone Ticino per i titolari di maturità professionale (MP, in particolare maturità professionale tecnica) rilasciata nelle scuole del Cantone, ovvero il tasso di passaggio calcolato fino a 5 anni dopo l’ottenimento della MP sulla base delle matricole ticinesi con MP in rapporto a tutte le MP, suddivise per tipologia, rilasciate dal Cantone in linea con le altre SUP svizzere, tenendo conto dei flussi di studenti da e verso il Cantone; 2. un tasso di entrata nella vita professionale nei settori di riferimento a un anno dal conseguimento del bachelor/master: a. misurato per settore di studio e per genere, in linea con le altre SUP svizzere, considerando le specificità del mercato del lavoro locale. I dati occupazionali devono essere forniti anche per le scuole affiliate; b. suddiviso per luogo di lavoro (Cantone Ticino, altri cantoni, estero); 3. un grado di adeguatezza delle competenze acquisite dai laureati per campo di studio, misurato tramite inchieste presso le differenti categorie di datori di lavoro del territorio; |
4. un grado di soddisfazione degli studenti e dei diplomati superiore al 75% della scala applicata, misurato regolarmente con metodologie oggettive ed eventualmente anonimizzate con un tasso di risposta attendibile (minimo 60%); b) per quanto riguarda la formazione continua, una verifica regolare della frazione di diplomati di percorsi MAS/EMBA segmentati in base agli ambiti disciplinari che hanno conosciuto un avanzamento nella carriera a distanza di un anno dal diploma; c) per quanto riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio: 1. sulla base di un elenco completo dei progetti in atto, la verifica dell’efficacia della ricerca misurando la percentuale di progetti di ricerca accettati da Innosuisse, dai programmi quadro europei e dal Fondo nazionale della ricerca scientifica (FNRS), in rapporto al totale dei progetti inoltrati: la percentuale dovrebbe risultare in linea con la media di ciascun ente finanziatore; 2. la misurazione regolare, mediante verifiche dirette con modalità oggettiva ed eventualmente anonimizzata, del grado di soddisfazione da parte delle imprese (e altre entità) coinvolte nei progetti di ricerca applicata competitiva e nei progetti risultanti da mandati diretti. Il tasso di soddisfazione è valutato in base al raggiungimento di almeno il 75% della scala applicata. 2 Gli indicatori di cui alla lettera a) cifra 3 e alla lettera c) cifra 2 del precedente capoverso vengono raccolti con ritmo biennale. 3 Per le affiliate ATD e CSI non si applicano gli indicatori di cui alla lettera a) cifra 1, lettera b) e lettera c) cifra 2 del cpv. 1. | |
Obiettivi di efficienza | 1 Dalle prestazioni della SUPSI regolate dal presente contratto ci si attende, ritenuto che il valore degli indicatori di cui all’art. 1 cpv. 2 lettera b) è fissato annualmente: a) per quel che riguarda la formazione di base: 1. un costo medio per studente per settore di studio non superiore alla media svizzera paragonabile; 2. un tasso di inquadramento per campo di studio in linea con la media svizzera che misuri il rapporto tra gli studenti della formazione di base (teste) e il personale accademico attivo nell’insegnamento della formazione di base (ETP); 3. per ogni settore di studio, la percentuale di ECTS acquisiti rispetto a quelli iscritti; b) per quel che riguarda la formazione continua, la copertura tramite tasse di partecipazione dei costi diretti; c) per quel che riguarda la ricerca e le prestazioni di servizio: 1. la copertura completa dei costi diretti per i progetti di ricerca finanziati da enti competitivi; 2. la copertura dei costi completi nei mandati diretti di ricerca (autofinanziamento analitico del 70%) e servizi (autofinanziamento analitico del 100%). 2 Per quel che riguarda l’amministrazione ci si attende una percentuale dei costi amministrativi in linea con la media svizzera. |
Art. 12 Tariffe per le prestazioni | Per lo svolgimento delle proprie prestazioni la SUPSI adotta a carico di terzi: a) per quel che riguarda la formazione di base nei cicli di studio bachelor e master: |
1. una tassa di frequenza semestrale, per ogni ciclo di studio a tempo pieno, parallelo all’attività professionale e part-time, sia per gli studenti che beneficiano dei contributi ASUP sia per coloro che non ne beneficiano (non-ASUP). Tale tassa è ridotta almeno del 50% per gli studenti che beneficiano dei contributi ASUP; 2. la riscossione delle spese effettive per il materiale didattico personale che resta di proprietà degli studenti; b) per quel che riguarda la formazione continua, le tasse di partecipazione devono venire commisurate di regola per garantire almeno la copertura dei costi diretti; c) per quel che riguarda i mandati diretti di ricerca e servizio la fatturazione delle spese effettive per ogni mandato a copertura completa dei costi. | |
Art.13 Responsabilità della SUPSI per le prestazioni erogate | La SUPSI è responsabile per le prestazioni erogate. La SUPSI è inoltre responsabile in prima istanza per le prestazioni erogate dalle scuole affiliate con sede in Ticino, tenuto conto che l’affiliazione comporta l’obbligo di sottostare alla strategia e alle regole generali della SUPSI, fatta salva l’autonomia amministrativa (cfr. art. 12 cpv. 2 LUSI/SUPSI). |
Art. 14 Responsabilità della SUPSI nei confronti degli utenti | La SUPSI risponde verso gli utenti secondo le norme della legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988. |
Le modalità di produzione delle prestazioni
Art. 15 Condizioni concernenti il personale | 1 I contratti con il personale sono stipulati dalla SUPSI sulla base di disposizioni generali pubblicate, per quanto possibile armonizzate con l’USI. Nel caso di personale nominato del Cantone e prestato alla SUPSI per attività di lavoro, valgono le norme stabilite nell’apposita convenzione stipulata tra le parti. 2 Le assunzioni da parte della SUPSI e delle scuole affiliate avvengono per pubblico concorso, secondo le norme e i regolamenti interni elaborati dalla SUPSI. 3 Tali regolamenti stabiliscono i casi nei quali, per giustificati motivi, è possibile rinunciare al concorso. 4 A parità di rispetto dei criteri d’idoneità previsti, per l’assunzione sono da considerare quali requisiti preferenziali la conoscenza delle realtà e culture ticinesi e svizzere. 5 La SUPSI adotta un ruolo proattivo nella valutazione di eventuali conflitti di interesse dei propri collaboratori. |
Art. 16 Condizioni concernenti le finanze | 1 La SUPSI è autorizzata a trasformare le attuali riserve in fondo di compensazione rischi. 2 Per investimenti superiori a 5 milioni di franchi la SUPSI chiede i contributi alla Confederazione e analogamente al Cantone; il contributo del Cantone è calcolato al netto, dedotti i contributi federali e di altre fonti pubbliche o private. 3 La SUPSI espone a bilancio i valori residui degli investimenti effettuati e assicura una politica d’ammortamento adeguata, in base alle disposizioni federali. |
Art. 17 Condizioni concernenti le forniture | Per le forniture a favore della SUPSI si applica la legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001. SUPSI ha le strutture adeguate per la gestione delle verifiche di legge in materia di commesse pubbliche. |
Art. 18 Condizioni concernenti il subappalto | 1 La SUPSI può subappaltare le sue prestazioni a terzi. 2 Le condizioni del subappalto sono negoziate dalla SUPSI direttamente con l’ente terzo e devono rispettare le condizioni dell'art. 17. |
Art. 19 Proprietà dell’infrastruttura | 1 Tutte le infrastrutture (arredamento e attrezzature didattiche, tecniche, informatiche, amministrative e di laboratorio) sono di proprietà della SUPSI. 2 Per gli edifici fanno stato i singoli rapporti di proprietà e le condizioni di messa a disposizione della SUPSI (diritto di superficie, contratto di locazione). |
Art. 20 Condizioni supplementari | 1 Sono applicate tutte le norme previste: a) dalla legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati e dalla legge cantonale del 9 marzo 1987 sulla protezione dei dati personali; b) dalle leggi federali sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale. 2 La SUPSI e l’USI sono tenute a collaborare secondo il principio della complementarità e dell’efficienza. Nei rapporti di rendicontazione annuali e nelle pianificazioni quadriennali SUPSI e USI si impegnano a dare evidenza delle collaborazioni sviluppate a tale scopo. |
TITOLO IV
Il contributo di gestione e la valutazione
Contributo cantonale di gestione | 1 Ogni anno il Cantone eroga a favore della SUPSI un contributo di gestione iscritto nel preventivo dello Stato. A questo contributo si aggiungono in forma separata: a) il riversamento da parte del Cantone dei contributi della Confederazione; c) la SUPSI incassa direttamente i contributi ASUP da parte degli altri cantoni. 2 La SUPSI rappresenta nella definizione del contributo di gestione gli enti affiliati con sede in Ticino in base alle relative convenzioni di affiliazione. Per l’ATD e il CSI valgono infatti i contributi dell'art. 22. 3 Per gli enti affiliati con sede fuori Cantone di cui all'art. 7 cpv. 2 lettere c) e d) (FFHS e FTVDL), non è previsto un contributo secondo l’art. 22. |
Art. 22 Modalità di calcolo | 1 Il contributo di gestione che il Cantone eroga a favore della SUPSI è ottenuto sommando gli importi calcolati sulla base di dati di consuntivo revisionati nel modo seguente: a) per la formazione di base bachelor nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP. Tale contributo è calcolato fino a un massimo del 30% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio, fino al 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per i corsi di laurea del Dipartimento tecnologie innovative; b) per la formazione di base master nei settori non artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP. Tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio; |
c) per la formazione di base bachelor e master nei settori artistici un montante per il numero a consuntivo di studenti non-ASUP equivalenti a tempo pieno (dati SEFRI per ECTS iscritti) calcolato in base al forfait ASUP. Tale contributo è calcolato fino a un massimo del 40% degli studenti non-ASUP rispetto al totale degli studenti per ogni settore di studio;
d) quale “vantaggio di ubicazione” viene erogato un montante aggiuntivo pari al 5% del forfait ASUP calcolato per l'insieme degli studenti iscritti;
e) per la formazione continua un montante calcolato in base al 30% dei ricavi da terzi (tasse studentesche o contributi ad esse assimilabili);
f) quale dotazione di base alla ricerca, una percentuale del 15% del totale dei sussidi cantonali sulla formazione di base, che si calcola sulla somma dei contributi di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente capoverso e del contributo cantonale per studenti ticinesi e degli altri cantoni (cfr. art. 21 cpv. 1 lettere b) e c)). Questa percentuale può venire adeguata in caso di sviluppi particolarmente significativi nel settore della ricerca e a condizione che il calcolo risultante rimanga conforme al piano finanziario cantonale;
g) come incentivo supplementare per la ricerca, considerato che il Cantone non corrisponde un contributo sui mandati diretti per evitare di indurre concorrenza sleale, viene calcolato un montante aggiuntivo corrispondente al 30% dei ricavi da terzi della ricerca competitiva (Innosuisse, FNS e UE o altri enti internazionali o nazionali competitivi).
2 Per mantenere una proporzione adeguata tra il contributo per studenti non- ASUP di cui al cpv. 1 lettere a), b) e c) e il contributo cantonale per studenti ticinesi e di altri cantoni (art. 21 cpv. 1 lettere b) e c)), il contributo complessivo per studenti non-ASUP non potrà crescere oltre un limite definito annualmente in sede di preventivo.
3 Nel quadriennio 2021-24 i contributi di gestione annui erogati dal Cantone e calcolati secondo la modalità descritta ai precedenti capoversi non potranno superare i seguenti importi massimi:
- 19.5 milioni di franchi nel 2021;
- 19.8 milioni di franchi nel 2022;
- 20.3 milioni di franchi nel 2023;
- 21.0 milioni di franchi nel 2024.
4 Al montante annuo del contributo di gestione il Cantone addiziona annualmente un importo a copertura del costo integrale degli affitti degli immobili rispettivamente del costo residuo degli affitti al netto del sussidio federale per gli immobili riconosciuti come sussidiabili dalla LPSU.
5 In linea con la modalità di cui al precedente capoverso, nel quadriennio 2021-24 il Cantone erogherà alla SUPSI i seguenti contributi annui massimi a copertura del costo degli affitti:
- 4.1 milioni di franchi nel 2021;
- 4.1 milioni di franchi nel 2022;
- 4.2 milioni di franchi nel 2023;
- 4.2 milioni di franchi nel 2024.
6 I contributi di gestione e a copertura del costo degli affitti di cui ai precedenti capoversi si intendono comprensivi dei contributi da riversare agli enti affiliati con sede nel Cantone (ATD e CSI). La SUPSI ha la facoltà di negoziare e ridefinire con le proprie affiliate l’importo da riversare.
7 Al fine di incentivare future attività comuni tra USI e SUPSI (servizi, gestione, insegnamento, ricerca) possono venire annualmente riservati dei contributi specifici.
8 I costi annui d’infrastruttura dei nuovi campus sostenuti dalla SUPSI e derivanti dagli accantonamenti per manutenzioni e dai costi del diritto di superficie saranno rimborsati dal Cantone mediante conto specifico. Uno specifico regolamento definisce l’uso e l’amministrazione della comproprietà del campus di Lugano- Viganello con la Fondazione per le Facoltà di Lugano dell’USI.
Art. 23 Modalità di versamento | Il contributo di gestione è versato dal Cantone in 12 rate mensili. |
Art. 24 Risultato d’esercizio e fondo rischio | 1 Il risultato d’esercizio è determinato dal saldo tra i costi totali e i ricavi totali dell’anno di riferimento. 2 La SUPSI beneficia degli avanzi d’esercizio e assume i disavanzi d’esercizio. 3 La SUPSI s’impegna a costituire un fondo interno per la compensazione dei rischi al fine di ottenere un equilibrio finanziario sul medio termine. 4 Il fondo è determinato dai risultati d’esercizio relativi all’attività finanziata dallo Stato ed è esposto separatamente a bilancio. |
Art. 25 Valutazione dell’adempimento del contratto | Il Consiglio di Stato, sulla base dei conti approvati dal Consiglio SUPSI e del rapporto di revisione preparato dal Controllo cantonale delle finanze, entro il 30 giugno presenta un resoconto sui contratti di prestazioni all’attenzione del Gran Consiglio, comprensivo della verifica degli obiettivi definiti dal presente contratto agli artt. 9 - 11. |
Art. 26 Condizioni di controlling | La definizione del valore annuale degli indicatori è negoziata tra il DECS e il Consiglio della SUPSI. |
Art. 27 Clausola di compensazione | In caso di modifiche sostanziali ai parametri di calcolo per il sussidio federale, al di là di quanto sopportabile dal fondo per la compensazione di rischi di cui all’art. 24 cpv. 3 e 4, il Consiglio di Stato può decidere per eventuali contributi integrativi. |
Art. 28 Condizioni di controllo | Al Consiglio di Stato e agli uffici da esso delegati al controllo viene garantito l'accesso a tutti i documenti normativi e contabili della SUPSI. |
TITOLO V
Disposizioni finali
Contenzioso | 1 Un eventuale contenzioso relativo al contratto viene gestito prioritariamente da una delegazione costituita da un rappresentante del Cantone, da uno della SUPSI e da una terza persona scelta di comune accordo. 2 Nel caso in cui la delegazione non riuscisse a dirimere il contenzioso, il foro competente diventa il Tribunale cantonale amministrativo. |
Letto e approvato dalle parti: | |
Per la Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana: | Per il Consiglio di Stato: |
………………………………………….. | ………………………………………….. |
Il Presidente, X. Xxxxxxxxxxx | Il Presidente, X. Xxxxx |
………………………………………….. | ………………………………………….. |
Il Direttore Generale, X. Xxxxxxxxx | Il Cancelliere, X. Xxxxxx |
Xxxxx, ……………………………….. | Bellinzona, ………………………………… |
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