Deliberazione del Consiglio Comunale
COPIA
CITTA’ DI FELTRE
Deliberazione n. 60
in data 26/06/2012
Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria ed urgente di prima convocazione – seduta Pubblica
Prot. nr. Data Prot. 13/07/2012
Oggetto: Accordo di programma art. 32 della X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 00 - "XXXXX XXXXXXX". Determinazioni.
L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 18.15 nella Sede Municipale, previo invito del Presidente, consegnato ai consiglieri, con le modalità previste dal vigente Regolamento, si è riunito il Consiglio comunale.
Assume la presidenza il Signor XXXXX XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente. Assiste alla seduta la Signora De Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Generale.
Presenti | Assenti |
X X X X X X X X X X X X X X X X | X |
16 | 1 |
Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:
1 XXXXXXXX Xxxxx
2 XXXXXXXX Xxxxxx
3 XXXX Xxxxx
4 XXXXXXXXXX Xxxxxx
5 XXXXX Xxxxxxx
6 DALLA XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx
7 DALLA XXXXX Xxxx
8 DEL XXXXXX Xxxxxxxxxx
9 XXXXX Xxxx
10 XXXXXXXXX Xxxx
11 XXXX Xxxx
12 XXXXXXXXX Xxxxxxxx
13 XXXXXXX Xxxxxx
14 XXXXXX Xxxxxxxx
15 XXXXXXXXXX Xxxxxxxx
16 XXXXXX Xxxxx
17 XXXXXX Xxxxxx
Sono presenti gli assessori :
XXXXXXXX Xxxxxxx XXXXX Xxxxxx XXXXXXX Xxxxxxxx XXXXX Xxxxxxx XXXXX Xxxx.
Il Presidente comunica che è all'ordine del giorno la seguente proposta di deliberazione come in atti:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesse
Con delibera di Giunta Municipale n. 136 in data 13/06/2011 è stata approvata l'istanza di proposizione della procedura di accordo di programma di nuova pianificazione di un'area in località Altanon ai fini e per gli effetti di cui all'art. 32 della L.R. N. 35 del 29/11/2001.
Detta istanza, pervenuta all'Amministrazione regionale, ha seguito il suo iter istruttorio attraverso una prima convocazione di una riunione preliminare per lo screening del Progetto di Accordo di Programma tenutasi in data 3 novembre 2011, alla quale ha poi fatto seguito l'espressione da parte del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004, riunitosi in data 15 dicembre 2011, del previsto parere circa la sussistenza dell'interesse regionale dell'iniziativa.
Sulla scorta di tali acquisizioni istruttorie, maturate anche nella valutazione tecnica regionale espressa dal predetto Comitato sempre in data 15 dicembre 2011, la Giunta Regionale ha quindi dato avvio al procedimento relativo all'Accordo di Programma, decisione formalizzata con D.G.R.
n. 86 del 31 gennaio 2011. La medesima delibera dispone peraltro al punto 2 di delegare il Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio, alla sottoscrizione dell'accordo.
Alla luce di tale delibera regionale sono stati quindi espletati i successivi adempimenti in vista dello svolgimento dell'iter procedurale previsto dal menzionato art. 32 della L.R. n. 35 del 2001. In particolare, con nota regionale n. 83770 prot. del 21 febbraio 2012 è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria, tenutasi il successivo 28 febbraio, nella quale si è dato corso ad una disamina degli elaborati, sia descrittivi che tecnici, costitutivi il Progetto di Accordo di Programma.
Anche sulla base dei successivi tavoli tecnici intrattenuti al riguardo è quindi stata condivisa una bozza di accordo di programma, costituita dallo schema convenzionale e da tutti i relativi allegati di riferimento, che integreranno i contenuti progettuali oggetto di pubblicazione in vista dell'espletamento della necessaria fase partecipativa.
Secondo la sequenza procedimentale di riferimento indicata dalla Regione del Veneto, il Comune, quale atto, propedeutico alla pubblicazione degli atti, doveva provvedere alla sottoscrizione dell'accordo di programma che nel caso in specie è stato preceduto da un'autorizzazione al Sindaco espressa dal Consiglio Comunale. L'autorizzazione è stata deliberata dal Consiglio Comunale in data 19 marzo 2012, deliberazione n. 39, ove testualmente si da atto che "detto schema costituisce una bozza dell'accordo finale la quale conoscerà le modificazioni, rettifiche e/o integrazioni occorrende all'esito delle successive e future fasi procedimentale ivi compresa la prossima seduta di sottoscrizione presso la regione e ciò secondo quanto previsto dalla DGR 2943 del 14 dicembre 2010 e dagli atti regionali di essa applicativi".
La sottoscrizione dell'accordo è poi avvenuta in data 27 aprile 2012; detto accordo, all'art. 6, prevede che: "Il comune si impegna, in continuità con le determinazioni istruttorie e provvedimentali sin qui assunte, a portare il presente accordo alla ratifica del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla data di sua sottoscrizione e comunque entro 60 giorni alla sottoscrizione dell'accordo medesimo. ".
Va ancora sottolineato che il Consiglio Comunale con la citata deliberazione n. 39, nella parte "motivazioni" specificava che:
"La scansione procedimentale della posizione in esame risulta dettata dalla Regione con le direttive impartite a mezzo della DGR n. 2943 del 14 dicembre 2010, avente ad oggetto "applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (Art. 32 L.R. 29 novembre 2001 n. 35 nuove norme sulla programmazione). Tali direttive richiedono che prima della conferenza decisoria finale, solo successivamente alla quale vi sarà la sottoscrizione definitiva dell'Accordo di Programma nonché la finale ratifica da parte del Consiglio comunale, vi sia una pubblicazione degli atti a livello comunale al fine di avviare una fase di partecipazione in cui sarà
possibile la presentazione di eventuali osservazioni, alla luce delle quali l'intero progetto conoscerà una sua disamina ultimativa.
Al fine di consolidare la condivisione della volontà amministrativa espressa nei contenuti progettuali sin qui acquisiti viene richiesta la sottoscrizione di una bozza di Accordo di Programma la quale, stante loggetto di quel che viene convenuto, risulta di necessaria competenza consiliare ai sensi della vigente normativa in materia di Enti locali.
In tal senso, la D.G.R. n. 86 del 31 gennaio 2012 ha già delegato il Dirigente regionale competente alla sottoscrizione dell'accordo per cui analoga determinazione deliberativa spetta anche al Comune. Resta inteso che trattasi comunque di bozza di Accordo che, pur traducendo la scelta dell'Amministrazione comunale di condivisione dell'iniziativa in atti, sarà ovviamente suscettibile delle eventuali ed occorrende modifiche, integrazioni e variazioni che risulteranno utili e/o opportune in considerazione dei futuri sviluppi procedimentali.
Sotto tale profilo, nell'ambito dell'esame interno svolto a livello comunale, si è sin d'ora segnalata L'opportunità che la prossima istruttoria da affinare in sede regionale nel confronto dei vari soggetti coinvolti consideri anche i seguenti profili:
– è da valutare se l'edificio pubblico, la piazza ed il relativo accesso meccanizzato su Viale Piave, così come concepiti, non siano da acquisire al patrimonio pubblico ma essere invece privati con pubblica utilità ed uso, in parte o tutto;
– relativamente al parco/giardino urbano, si ritengono di pubblica utilità ed acquisire al patrimonio pubblico solamente quei percorsi pedonali che hanno sicura valenza di collegamento con la città;
– gli importi delle sopracitate opere non acquisite al patrimonio pubblico e non ritenute di pubblica utilità, così come quantificate nel preventivo sommario di spesa allegato al progetto, dovranno essere compensati da parte della ditta lottizzante con la realizzazione di opere pubbliche di pari importo che l'Amministrazione indicherà anche all'esterno dell'ambito del PI;
– da integrare la Tav. 19 affinché chiarisca puntualmente le opportune interconnessioni tra aree pubbliche e private aggiornandola inoltre alle alle precedenti considerazioni;
– è da valutare che il parcheggio pubblico in superficie di fronte alla Coop sia sufficiente considerando gli standard commerciali, mentre è da verificare che i parcheggi interrati ad essa riservati nell'intervento siano adeguatamente collegati ed accessibili in funzione dell'attività commerciale stessa;
– si ritiene sia da valutare la realizzazione del nuovo edificio denominato "D" nell'area della stazione autocorriere, vista la presenza di un edificio inutilizzato di proprietà delle Ferrovie che potrebbe essere acquisito e destinato a tale scopo, inoltre può lasciare perplessi la localizzazione di un'area privata nel mezzo di quella pubblica tra rotatoria e stazione autocorriere;
– si ritiene che la quota della piazza possa essere troppo bassa in relazione al terreno e all'edificato circostante, con possibilità di creare inoltre diversi problemi tecnici in caso di allagamenti o sgombero neve;
– dovrà essere prodotto successivamente il progetto definitivo perché contrariamente a quanto indicato nell'all. B le indicazioni progettuali allegate non possono essere considerate tali;
– la relazione geologica dovrà essere integrata con la Relazione di Compatibilità Sismica come previsto dalla normativa vigente;
– la tav. 05 sia modificata in modo da riportare esattamente lo stato di fatto;
– sia specificato in maniera chiara l'utilizzo del collegamento veicolare tra le rotatorie ed in particolare in quale modo sarà gestito l'accesso ai veicoli sia dei clienti dell'area commerciale che non;
– sono fatte infine salve le osservazioni al progetto di riqualificazione della viabilità esistente di cui allallegato "F" del P.I 2008/C in località Altanon;
– la bozza di accordo di programma riporti puntualmente le opere pubbliche e private ad uso pubblico previste pari a euro 4.765.000,00 e sia integrata con le osservazioni sopra esposte".
Va ancora evidenziato che nel corso del dibattito consiliare è stato presentato il seguente emendamento, poi approvato: al deliberato si aggiunge il seguente punto:
"4. che la presente delibera non costituisce autorizzazione al rilascio di licenza commerciale"
In adempimento all'accordo di programma e nel rispetto dei citati artt. 6 e 7, l'Amministrazione comunale sottopone al Consiglio Comunale la presente proposta facendo riferimento in particolare al 1° comma dell'art.7 nel quale si definiscono le modalità per la modifica dell'accordo stesso.
Motivazioni
Alla luce di quanto sopra, si è resa necessaria , in maniera propedeutica, una prima verifica sulle considerazioni elencate nella delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19/03/2012 indirizzata ad accertare se, ed in quale misura, esse siano state davvero considerate nell'istruttoria seguente e, soprattutto, recepite negli elaborati definitivi e nel testo dell'Accordo di Programma.
L'argomento è stato anche oggetto di uno specifico punto (lett. I) dell'osservazione n. 1 presentata dalla Confcommercio. Le controdeduzioni approvate dalla conferenza di servizi del 27 aprile rispondono a quell'osservazione asserendo che «Secondo quanto esplicitato dal Comune i profili evidenziati in sede di assunzione della deliberazione consigliare n. 39 del 2012 debbono intendersi riscontrati da quanto convenuto con il presente accordo e anche con il recepimento dei contenuti della coeva deliberazione consiliare n. 40 relativa alle infrastrutture viabilistiche di riferimento.».
In particolare, alcuni dubbi possono venire considerando i primi quattro punti elencati nella deliberazione n. 39 del 2012, finalizzati ad una rimodulazione del beneficio pubblico, in modo che - testualmente - «gli importi delle sopracitate opere non acquisite al patrimonio pubblico e non ritenute di pubblica utilità, così come quantificate nel preventivo sommario di spesa allegato al progetto, dovranno essere compensati da parte della ditta lottizzante con la realizzazione di opere pubbliche di pari importo che l'Amministrazione indicherà anche all'esterno dell'ambito del PI».
E' chiaro che un simile indirizzo, ovvero impegno, avrebbe dovuto tradursi in una clausola specifica del testo negoziale dell'accordo di programma, ma una clausola del genere manca.
Dunque, almeno per questo aspetto, la controdeduzione secondo la quale «... i profili evidenziati in sede di assunzione della deliberazione consigliare n. 39 del 2012 debbono intendersi riscontrati da quanto convenuto con il presente accordo ...» non risulta immediatamente condivisibile e verificabile.
E così, anche per gli altri punti elencati nella deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 2012. In sintesi: non è chiaro e comunque non vi è certezza che un punto, tra gli altri elencati nella deliberazione comunale n. 39, così importante: la realizzazione di opere pubbliche esterne all'ambito, sia espressamente previsto nell'accordo.
Un'altra forte perplessità sorge dall'esame del testo dell'accordo di programma sottoscritto il 27 aprile, rispetto a quanto affermato nel parere del Comitato tecnico regionale e nelle controdeduzioni approvate nella conferenza di servizi del 27 aprile con riguardo alla possibilità di insediare nel livello zero dell'edificio una grande struttura di vendita o, più chiaramente, un centro commerciale nella quale affermava Attualmente nella Programmazione Regionale per il Commercio, non esiste alcuna disponibilità di superfici commerciali per grandi superfici di vendita come definite dalla LR 15/2004. Pertanto non e assentibile la possibilita di inserire una grande struttura di vendita, anche se la definizione delle destinazioni insediabili, é demandata alla fase successiva di approvazione dei progetti definitivi/esecutivi.
Nella bozza dell'accordo esaminato dal Consiglio comunale in occasione della deliberazione n. 39 del 2012 le premesse davano ancora conto: «- che si è riscontrata la possibilità ad una revisione dell'intervento, con alleggerimento del carico insediativo urbanistico, un miglioramento anche estetico dell'intervento per la vicinanza e la continuità del Centro Storico, nonché un potenziamento del beneficio pubblico ricavabile (infrastrutture ed opere); - che tale disponibilità alla riduzione volumetrica è legata alla richiesta del proponente privato richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione di avere una destinazione commerciale per una media grande struttura di vendita, funzionale ad un progetto pilota di creazione di un centro commerciale naturale, con rivitalizzazione del Centro Storico, coordinando i servizi pubblici di trasporto (f.S. -
stazione autocorriere) in spazi contigui all'Altanon; - che la proposta, costituendo un polo di interesse sociale, potrebbe contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale». Ed anche il parere del Comitato regionale dà atto che, almeno inizialmente, l'Accordo prevedeva la possibilità di realizzare un centro commerciale.
Ma lo stesso parere insiste molto sul fatto che la previsione della creazione di un centro commerciale è, allo stato, giuridicamente impossibile; ed anche le controdeduzioni alle osservazioni dell'ASCOM mirano a porre bene in chiaro che non è assentibile la possibilità di insediare una grande struttura di vendita e che l'approvazione dell'accordo non può essere intesa come presupposto per il rilascio di un autorizzazione alla costruzione di un centro commerciale; tanto che,
«per non avallare interpretazioni improprie dell'Accordo», la conferenza ha deciso, in sede di controdeduzioni, di modificare il testo dell'Accordo sopra trascritto che, ora, nella versione definitiva, suona così: «- che si è riscontrata la possibilità ad una revisione dell'intervento, con alleggerimento del carico insediativo urbanistico, un miglioramento anche estetico dell'intervento per la vicinanza e la continuità del Centro Storico, nonché un potenziamento del beneficio pubblico ricavabile (infrastrutture ed opere); - che tale disponibilità alla riduzione volumetrica è legata alla richiesta del proponente privato - richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione - di avere una destinazione commerciale per una media - grande struttura di vendita, funzionale ad un progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale, con rivitalizzazione del Centro Storico, coordinando i servizi pubblici di trasporto (f.S. - stazione autocorriere) in spazi contigui all'Altanon; - che la proposta, costituendo un polo di interesse sociale, potrebbe contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale».
Inoltre, sempre in sede di controdeduzioni, per evitare l'obbligo di VAS, che sarebbe disceso dalla originaria previsione di un parcheggio interrato da 500 posti, è stata recepita la disponibilità del proponente a ridurre i posti macchina a 495 , sottolineando che «detta riduzione comprova in via ulteriore l'impossibilità d'intendere il presente Accordo come autorizzazione alla costruzione di un centro commerciale data l'attuale carenza degli standards di legge».
Dunque, se prima delle modifiche del 27 aprile era chiaro che la disponibilità della società privata a limitare le volumetrie realizzabili fuori terra era legata alla condizione essenziale di realizzare al livello 0 - in massima parte interrato - dell'edificio un «centro commerciale naturale» avendo a disposizione una superficie di vendita massima di 13.500 mq. ed una superficie coperta a destinazione commerciale di circa mq. 19.500; ed era parimenti chiaro che proprio tale «centro commerciale naturale» costituiva il polo di attrazione di interesse sociale che avrebbe potuto
«contribuire a contener l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale»; ora, invece, da un lato rimane l'espressa affermazione che la disponibilità del privato «è legata alla richiesta del proponente privato - richiesta che esso considera come condizione per procedere alla revisione –di avere una media - grande struttura di vendita» (che negli elaborati di progetto, rimane della misura di 19.500 mq di superficie coperta e di 13.500 mq. di superficie di vendita), sebbene la Regione e la Conferenza di servizi abbia più volte sottolineato che non potrà essere sfruttata per centri commerciali o grandi strutture di vendita; e dall'altro lato quella destinazione commerciale non viene più intesa come funzionale alla creazione di un centro commerciale, ma come «funzionale ad un progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale», i cui connotati e le cui caratteristiche, però, non sono minimamente neppure abbozzati in nessuno dei documenti che compongono l'Accordo da ratificare.
Dunque, a seguito delle modifiche apportate nella conferenza di servizi del 27 aprile, e dunque dopo il primo pronunciamento del Consiglio comunale del 19 marzo, una parte importante dell'accordo di programma rimane ad oggi del tutto indeterminato e indeterminabile: a seguito dei chiarimenti e delle modifiche introdotte il 27 aprile è divenuta oggi indeterminata e indeterminabile la destinazione dei circa 19.500,00 mq di superficie coperta del livello 0 dell'edificio: una superficie che nelle planimetrie continua ad avere destinazione esclusivamente commerciale, ma che nel testo
dell'accordo di programma diventa la sede di un del tutto vago «progetto pilota di creazione di un polo di attrattiva sociale», che dovrebbe nondimeno costituire un «polo di attrazione di interesse sociale» tale da «contribuire a contenere l'esodo della popolazione verso la pianura, peraltro con benefici non sono limitati all'ente locale, ma anche a livello comprensoriale e comunque sovracomunale».
Dunque, in sostanza, proprio i punti di maggior interesse urbanistico e sociale per il Comune promessi dall'accordo di programma sono divenuti, ad oggi, assolutamente non intellegibili.
Del resto, se, invece, al di là delle diverse parole utilizzate, l'Accordo fosse ancora da interpretare, sulla base delle planimetrie di progetto allegate, nel senso che con esso viene definitivamente impressa una destinazione commerciale ai circa 19.500 mq di superficie coperta con la possibilità di circa 13.500 mq. di superficie di vendita - dunque potenzialmente idonea all'insediamento di una grande struttura di vendita, anche in forma di centro commerciale - allora l'Accordo si porrebbe in deroga anche agli artt. 41, 42 e 5 delle NT del P.T.C.P. della Provincia di Belluno, e, quindi, per la sua validità sarebbe stata necessaria la sottoscrizione dell'Accordo di Programma anche da parte della Provincia di Belluno, la quale, invece, risulta non aver partecipato neppure alle conferenze di servizi. Sul punto, infatti, le controdeduzioni alla lettera "E" delle osservazioni presentate dall'ASCOM potrebbero condividersi soltanto se l'Accordo di Programma non comportasse alcuna deroga o variante al PTCP. Se, invece, una qualche variante anche di quel Piano fosse implicata nell'Accordo di Programma, e il parere del Comitato regionale di data 27/04/2012 sembra dire di sì (cfr. pag. 2, § 6°), allora, per la lettera dello stesso art. 32, L.R. 35 del 2001, ai sensi del quale l'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati, la sottoscrizione del testo dell'accordo anche da parte della Provincia diverrebbe necessaria.
A queste considerazioni deve peraltro aggiungersi l'erroneità, di considerare assolutamente priva di rilevanza urbanistica tutta la volumetria ricavata al livello zero dell'edificio al disotto della quota 0 di riferimento urbanistico. Proprio parlando in termini di carichi insediativi urbanistici è evidente che la destinazione, se non commerciale, comunque terziaria della vasta superficie di circa 19.500 mq, anche se interrata, comporterà certamente un incidenza rilevante sul piano urbanistico: ne sono testimonianza le insistite riflessioni sul tema della viabilità e la verifica degli standards urbanistici (cfr. TAV. 20) fatta pur sempre tenendo conto anche di quella superficie.
Non appare, dunque, del tutto corretto presentare l'Accordo di Programma come un accordo che comporti senz'altro una significativa riduzione della volumetria e del carico insediativo urbanistico rispetto al vigente PI 2008-C, solo perché sono minori i volumi realizzabili fuori terra.
Sotto diverso e ulteriore profilo, quanto più sopra evidenziato rende quanto meno discutibile il riconoscimento, contenuto nella relazione programmatica - che assume anch'essa valenza normativa nell'ambito dell'Accordo di Programma - alla società proponente di un credito edilizio corrispondente alla minor volumetria fuori terra realizzabile in base all'accordo di programma rispetto alle previsione del PI 2008-C. Rispetto a tale credito edilizio, per quanto stabilito nella relazione programmatica, il Comune, con la ratifica dell'accordo così com'è, si impegna ad intrattenere con la proprietà «in via collaborativa una continuità di contatti istruttori al fine di verificare tempi e modalità di allocazione, anche frazionata, della residua volumetria derivante dalla capacità edificatoria assegnata all'area dall'ultimo PI e non utilizzata in loco».
In altri termini: resta fermo l'impegno del Comune (e della proprietà) di "verificare tempi e possibili modalità di allocazione, anche frazionata, della residua volumetria derivante dalla capacità edificatoria assegnata all'area dall'ultimo PI e non utilizzata in loco" (relazione programmatica, pag. 5).
Dunque, in questi termini, non v'è una riduzione della volumetria rispetto al precedente Piano degli interventi, la riduzione è nell'Altanon ma quanto lì non utilizzato in termini di volumetria verrà allocato altrove.
Su questo aspetto della questione, toccato anche dal punto 7 delle osservazioni del WWF, non sono pienamente condivisibili le controdeduzioni approvate dalla conferenza di servizi del 27 aprile, laddove con esse si vuole sostenere che «... l'Accordo di Programma non prevede la messa in atto di alcun credito edilizio a favore del proponente per i volumi che non saranno realizzati rispetto al
quantitativo massimo previsto dal pian degli interventi 2008/C. La relazione programmatica prefigura solamente la possibile attivazione di eventuali futuri contatti istruttori tra le parti nel caso in cui risulti di interesse reciproco valorizzare ulteriori potenzialità edilizie in altri siti. Pertanto non vi è su questo unto alcun accordo in essere o vincolo definitivo».
In realtà, se è vero che l'accordo di programma non prevede la messa in atto, già ora, di un credito edilizio dell'Altanon S.r.l., è altrettanto vero, ed anche le riportate controdeduzioni implicitamente lo confermano, che la relazione programmatica riconosce alla società privata un credito edilizio: tant'è che i futuri previsti incontri non sono volti a stabilire il "se" o la quantità di tale credito, ma solo i tempi e i modi di attivazione dello stesso in altri siti; inoltre, in nessun passo della relazione programmatica è scritto che l'attivazione del credito è rimessa al riscontro di un eventuale ed ipotetico «interesse reciproco»: vero è, invece, che a domanda dell'Altanon il Comune sarebbe obbligato ad individuare, sebbene di concerto con il privato, tempi e modalità di allocazione del credito.
Rimanendo sul tema della volumetria, non si riscontra negli elaborati del progetto delle indicazioni progettuali sul volume di ogni singolo edificio previsto dal Piano. Manca, cioè una scheda progettuale con la attribuzione ad ogni singolo edificio previsto della rispettiva quota volumetrica, la cui somma totale dovrebbe portare ai 35.000 mc. complessivamente previsti.
Questa mancanza mette in dubbio le condizioni che dovevano fungere da presupposto per quanto stabilito nel testo dell'Accordo di programma, laddove è detto che: «atteso l'avanzato livello definitorio dei contenuti urbanistico-edilizi del presente accordo negoziale le opere saranno tutte assentite, previo rilascio dei pareri previsti e previo completamento dell'istruttoria di rito, con titoli edilizi diretti aventi natura ricognitiva di quanto qui convenuto.» (art. 3, comma 2°).
Si rileva la mancata partecipazione e sottoscrizione della Provincia di Belluno; nel caso di specie l'accordo di programma come delineato dalla L.R.32 si traduce in una ipotesi di urbanistica negoziata, una tipologia di accordo tra le amministrazioni la cui azione coordinata consente di abbreviare i tempi dei procedimenti. Azione coordinata che non può prescindere dall'esercizio delle specifiche competenze previste dalla legge. Ancor di più la partecipazione della provincia appare necessaria e non superabile nel caso di specie a mente delle N.T. del P.T.C.P. che prevede la partecipazione necessaria (copianificazione e condivisione) della provincia in caso di pianificazione commerciale.
Ancor di più : si ricorda che in sede di conferenza istruttoria preliminare in data 28 febbraio 2012 ( come risulta a verbale) il funzionario della Provincia, in quella sede presente, ebbe a dichiarare "che gli elaborati sono arrivati il 23 febbraio, pertanto non ci sono stati i tempi tecnici per esaminare il progetto. Si riserva pertanto di esprimere il proprio parere, anche richiedendo eventuali ulteriori elaborati. Inoltre mette in evidenza che essendoci variante al PTCP, dovrà essere convocata una commissione per esaminare la variante da sottoporre alla Giunta e al Consiglio Provinciale.
Gli argomenti che precedono impongono una verifica ed un approfondimento; in tal senso si propone che la ratifica dell'accordo sia sospesa alla luce delle problematiche, dei dubbi e degli aspetti non chiari quali riportati, rendendosi necessaria una completa e precisa verifica al fine di fugare concreti dubbi sulla validità dell'accordo finale nonché di una rigoroso accertamento del rispetto delle prescrizioni e/o condizioni contenute nella DCC n. 39/12 e della vigente normativa in materia.
E' da precisare subito che l'opzione di una sorta di "rimessione in istruttoria" risulta implicitamente consentita propria dalla previsione del passaggio costituito della ratifica da parte del Consiglio Comunale. Nella sequenza procedimentale individuata dalla Regione la deliberazione di ratifica da parte del Consiglio comunale si distingue dal decreto di esecutorietà del Presidente della Giunta Regionale anche per il quid di discrezionalità connesso al concetto di ratifica e alle competenze dell'organo comunale coinvolto. Il Consiglio non è obbligato a ratificare, ma è obbligato a pronunciarsi per la ratifica o meno, laddove, naturalmente, la mancata ratifica dovrà essere una decisione assunta nei limiti di un legittimo esercizio della propria residua discrezionalità amministrativa.
Se, però, il Consiglio è ancora, in qualche misura, libero di ratificare o meno l'accordo di programma, esso deve considerarsi legittimato (e forse addirittura obbligato), laddove intraveda ostacoli alla ratifica eventualmente superabili all'esito di un approfondimento dell'istruttoria o di una modifica dell'Accordo, a richiedere agli altri soggetti del procedimento di prendere in considerazione ed eventualmente risolvere gli ostacoli rilevati.
Pareri
– IIª Commissione Consiliare in data 22 giugno 2012;
– Parere dell'Avv. Grosso in data 21/06/2012
– Assemblea pubblica in data 24/06/2012
Normativa/regolamenti di riferimento
– Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 35 art. 32;
– D.G.R. N. 2943 in data 14 dicembre 2010;
– Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.). In osservanza dell'art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta di deliberazione;
– Statuto Comunale.
DELIBERA
1) le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
2) di sospendere la ratifica, per le ragioni e motivazioni tutte in premesse illustrate, dell'accordo di Programma sottoscritto in data 27 aprile 2012, n. 8529 di prot. dell'Ente, al fine di potere effettuare le verifiche ivi indicate;
3) di richiedere tempestivamente la convocazione della conferenza dei servizi, cui rimettere l'approfondimento istruttorio apparso necessario per le motivazioni sopra illustrate e nella quale sostenere la richiesta che il testo dell'Accordo di Programma e gli elaborati allegati che ne fanno parte integrante siano modificati nella direzione di rendere assolutamente chiaro l'oggetto e le implicazioni dell'Accordo stesso;
4) non ritenere possibile il rinvio delle modifiche né al progetto esecutivo né a separate determinazioni da parte degli Enti competenti in quanto tali modifiche riguardano i criteri informatori dell'accordo sottoscritto ovvero alterano i suoi presupposti giustificativi.
5) di richiedere, nel contesto di cui al punto 3, alla soc. Altanon S.r.l. di rinunciare alla condizione, oggi ancora presente nel testo dell'Accordo di Programma, di imprimere una destinazione commerciale all'intero livello "0" e di chiarire le diverse destinazioni che intende, invece, imprimervi;
6) di comunicare tempestivamente il presente provvedimento a tutte le parti interessate;
7) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l'urgenza del provvedimento, immediatamente eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 18/08/2000, n. 267.
Aperta la discussione intervengono:
Consiglieri: Dalla Gasperina, Malacarne, Campigotto, Xxx Xxxxxx, Xxxx, Curto, Perenzin, Trento, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxx, Sartor, Xxxxx, Signoretti, Zallot
Assessori: Perco
come risulta dal verbale analitico degli interventi, depositato agli atti.
Si dà atto che ad inizio seduta il Presidente giustifica l'assenza del consigliere Xxxxxxxx.
Viene ricordato con un minuto di silenzio il carabiniere italiano Xxxxxxxx Xxxx, deceduto in Afghanistan.
Si dà atto che durante la discussione escono i consiglieri Bond e Trento (presenti nr. 14). Terminata la discussione il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione come in atti:
(Al momento della votazione risultano assenti i consiglieri Bellumat, Bond e Trento: presenti nr. 14).
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti | N. | 14 |
Votanti | N. | 11 |
Favorevoli | N. | 11 |
Astenuti | N. | 3 (Curto, Signoretti e Zallot) |
A P P R O V A
Quindi il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità della delibera:
IL CONSIGLIO COMUNALE
CON votazione palese mediante dispositivo di voto elettronico:
Presenti | N. | 14 |
Votanti | N. | 12 |
Favorevoli | N. | 12 |
Astenuti | N. | 2 (Curto e Signoretti) |
Il consigliere Signoretti dichiara il suo voto di astensione a voce.
A P P R O V A
l'immediata eseguibilità della delibera.
La seduta è tolta alle ore 21.51.
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Registrazione impegno
data:
l'addetto:
PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime :
in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 26/06/2012 (X.xx Xxxxxxxx Xxxx'Xxxx)
in ordine alla regolarità contabile, parere
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (X.xx )
ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria per l’assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta proposta di deliberazione con parere
IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (X.xx )
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
X.xx DALLA XXXXXXXXX Xxxxxxxxxx X.xx De Xxxxx Xxxxxxx
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO
Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi, nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 13/07/2012 al 28/07/2012.
Feltre, lì 13/07/2012
L'ADDETTO AL PROTOCOLLO
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal 13/07/2012, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 24/07/2012.
IL SEGRETARIO