Addendum all’AAL siglato tra Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
Addendum all’AAL siglato tra Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna e IRCCS Istituto delle scienze neurologiche
L’Azienda USL di Bologna – IRCCS Istituto delle scienze neurologiche (di seguito IRCCS) CF 02406911202, rappresentato dal Direttore generale, xxxx. Xxxxx Xxxxxx, nato Rovigo il 01/06/1963, domiciliato per la carica in Bologna, Xxx Xxxxxxxxxxx 00
e
l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (di seguito Università) CF 80007010376, rappresentata dal Magnifico Rettore, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx, nato a Bologna il 11/10/1973, domiciliato per la carica in Bologna, Via Zamboni n. 33, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24/05/2022
unitamente definite “le Parti”
Premesso che:
- il D. Lgs. n. 517/1999 disciplina i rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e Università;
- l'Istituto è stato riconosciuto e successivamente confermato come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico - IRCCS dal Ministero della Salute con D.M. 12 aprile 2011 e, da ultimo, con D.M. 10 agosto 2018 nella disciplina delle scienze neurologiche e che lo stesso svolge attività di ricerca scientifica nella suddetta disciplinae di riconoscimento, nell’adempimento della missione di cui all’art. 1 del Decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288;
- il 20 ottobre 2016 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004 (d’ora in poi “il Protocollo”);
- il 30 giugno 2020 l'IRCCS e l'Università hanno siglato l'Accordo Attuativo Locale (di seguito AAL) del "Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004", nel quale sono stabiliti gli aspetti generali della collaborazione tra IRCCS e Università ed è inoltre stabilito che Università e Istituto possono individuare altre forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di interesse comune, anche innovative e sperimentali, oltre quelle descritte nel presente Addendum;
Premesso altresì che
- la ricerca in ambito sanitario, per essere in grado di dare risposta a quesiti complessi, deve necessariamente basarsi su collaborazioni multiprofessionali e multidisciplinari, integrando competenze anche ulteriori rispetto alle figure professionali convenzionate nell'ambito dell'Accordo Attuativo Locale del "Protocollo d’Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e le Università di Bologna, Ferrara, Modena-Reggio Xxxxxx e Parma per la collaborazione in ambito sanitario in attuazione dell’art. 9 della Legge Regionale 29/2004";
- è interesse dell’IRCCS e dell’Università individuare forme di collaborazioni aggiuntive rispetto a quelle definite dall’AAL, in un quadro di doveri e diritti condivisi.
- la ricerca connessa alla disciplina delle scienze neurologiche rappresenta un obiettivo per le Parti nonché un diritto e un dovere istituzionale sia per il personale dell’Istituto sia per il personale universitario docente e ricercatore che opera in tale campo, nonché un requisito essenziale per l’innovazione in ambito assistenziale.
PRESO ATTO
che le attività di ricerca dell’IRCCS sono regolamentate dalla programmazione triennale prevista dal Ministero della Salute e dalla Programmazione Regionale triennale prevista dalla Regione Xxxxxx- Romagna con la partecipazione delle Università mediante parere espresso dal Comitato di Indirizzo Regionale; l’attuazione della stessa è responsabilità propria del Direttore scientifico dell’IRCCS. L’IRCCS prende analogamente atto che le attività di ricerca dell’Università sono regolamentate dalle norme vigenti in materia;
PRECISATO CHE
- le Parti sono impegnate nella tutela del principio costituzionale della libertà di ricerca e di pensiero;
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Addendum.
SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE ADDENDUM
Art. 1
Finalità e oggetto dell’Addendum
1. Il presente Addendum ha la finalità di:
a) definire le modalità di collaborazione tra Università e IRCCS in programmi congiunti di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca, attuato integrando competenze e risorse umane, in coerenza con:
i. la programmazione dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute, nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS,
ii. la programmazione regionale della ricerca
iii. le programmazioni di ricerca dell’Università;
b) definire le regole per la partecipazione alle attività di ricerca dell’IRCCS da parte del personale universitario non in convenzione assistenziale ai sensi del dlgs 517/99;
c) definire gli impegni delle parti.
2. L’attuazione avviene nell’ambito di un insieme di strutture di ricerca presso la sede dell’IRCCS e presso la sede universitaria che consentono il perseguimento di obiettivi di ricerca comuni, di seguito indicato come Piattaforma e riferito unicamente alle attività di ricerca.
3. Attraverso la Piattaforma, le Parti sono impegnate:
a. a integrare competenze, tecnologie e risorse umane nell’ambito degli obiettivi prioritari del Piano Sanitario Nazionale, del Piano Nazionale della Ricerca, del Piano Nazionale della Ricerca Sanitaria, del Piano Regionale triennale della ricerca sanitaria, delle Programmazioni di ricerca dell’Università nel rispetto dell’area di riconoscimento dell’IRCCS e delle relative linee di ricerca, rafforzando il coordinamento delle reciproche attività di ricerca;
b. a sviluppare strutture di ricerca condivise;
c. a svolgere attività di comune interesse, finalizzate a favorire l’interazione tra le Parti per il conseguimento di una migliore qualità nell’attività di ricerca.
4. Il personale dipendente dell'IRCCS, a tempo intederminato e determinato, che partecipa alla Piattaforma di collaborazione presso la sede IRCCS è indicato nell’allegato A1. Il personale dipendente dell'IRCCS, a tempo intederminato e determinato, che partecipa alla Piattaforma presso la sede universitaria è indicato nell’allegato A2. Il personale universitario, non in convenzione ai sensi del D.Lgs. n. 517/1999 che partecipa alla Piattaforma presso la sede dell’IRCCS in via esclusiva è indicato nell’allegato A3, mentre il personale universitario che
partecipa alla Piattaforma non in via esclusiva è indicato nell’Allegato A4. Gli allegati sono aggiornati dalle Parti, nel rispetto dei principi stabiliti con il presente Addendum, con cadenza annuale, con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno. Tale aggiornamento darà atto delle modifiche intervenute in corso d’anno, così come concordato tramite un atto congiunto tra il Direttore Scientifico IRCCS e i Direttori dei Dipartimenti universitari di afferenza del personale. Il personale di cui agli allegati da A1 ad A4 può frequentare le strutture afferenti alla Piattaforma presso la sede IRCCS e presso la sede universitaria così come individuate nei medesimi allegati.
5. Nell’ambito della Piattaforma si realizzano comuni interessi scientifici tramite il coordinamento delle risorse condivise; è fatto obbligo alle strutture presso la sede dell’IRCCS e presso la sede universitaria di attenersi a quanto qui previsto; gli oneri di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture dell’IRCCS e dell’Università di cui all’Allegato A restano a carico, rispettivamente, dell’IRCCS o dell’Università e sono regolamentati tramite separati accordi. Le attrezzature allocate presso la Piattaforma nell’ambito del presente Addendum rimarranno comunque di proprietà dell’IRCCS o dell’Università che le abbiano acquisite; le spese di conduzione e manutenzione di dette attrezzature saranno definite in base agli accordi tra le parti. Salvo diversi accordi, le spese relative a trasporto, installazione, collaudo, certificazione delle attrezzature saranno a carico dell’ente proprietario delle attrezzature; i beni di consumo associati all’utilizzo delle attrezzature saranno invece a carico dell’utilizzatore.
6. Negli Allegati da A1 ad A4, riportanti l'elenco dei ricercatori IRCCS e Universitari aderenti alla Piattaforma, sono indicate le strutture presso la sede dell’IRCCS e presso la sede universitaria nelle quali tale personale svolge attività di ricerca in via esclusiva o in via non esclusiva.
Art. 2
Direttore scientifico dell’IRCCS
1. Come previsto dalla normativa vigente, il Direttore scientifico dell'IRCCS è responsabile dell'attività di ricerca dell’Istituto. Promuove e coordina l'attività di ricerca in coerenza con il programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche e con gli atti di programmazione regionale in materia, coerentemente con le prerogative del Consiglio di Indirizzo e Verifica dell'IRCCS.
2. Il Direttore scientifico dell'IRCCS è quindi garante nei confronti del Ministero della Salute, della Regione Xxxxxx-Romagna e delle Istituzioni firmatarie del presente Addendum delle attività di ricerca svolte in coerenza con l’ambito di riconoscimento e relative correlate aree scientifiche, secondo la programmazione triennale approvata dal Ministero della Salute, nonchè in coerenza con gli atti di programmazione regionale e delle Istituzioni firmatarie.
3. Per le attività di ricerca IRCCS, il Direttore scientifico dell’IRCCS esercita la propria funzione istituzionale d’indirizzo scientifico anche nell’ambito della Piattaforma e in particolare per le strutture presso la sede dell’IRCCS, concordando con i responsabili dei Dipartimenti e dei Centri interdipartimentali universitari le modalità attuative e di conduzione delle ricerche, secondo le linee programmatiche approvate dal Ministero della Salute e tenuto conto delle programmazioni di ricerca dell’Università.
4. Le Parti, congiuntamente al Direttore Scientifico dell’IRCCS, redigono un report annuale che illustri anche al Ministero della Salute l’andamento delle attività di ricerca congiunte, prospettando altresì eventuali proposte di integrazioni e/o modifiche alle attività di ricerca future.
Art. 3
Obblighi e adempimenti delle parti
1. Ai fini del presente Addendum l’IRCCS s’impegna:
a) ad ospitare nelle strutture presso la sede dell’IRCCS afferenti alla Piattaforma il personale dell’Università di cui agli Allegati A3 e A4 e all’Allegato B, di cui al successivo art. 6, per la durata del presente Addendum e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e presentazione in collaborazione con l’Università di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero della Salute;
c) a promuovere la partecipazione ad attività formative sulla ricerca del personale di cui agli Allegati A1-A4 che opera presso la Piattaforma per gli ambiti di propria competenza;
2. Ai fini del presente Addendum l’Università s’impegna:
a) ad ospitare nelle strutture presso la sede universitaria afferenti alla Piattaforma, il personale dell’IRCCS di cui all'Allegato A2 per la durata del presente Addendum e per lo svolgimento delle attività oggetto dello stesso;
b) a finanziare le attività progettuali di ricerca scientifica e tecnologica di propria competenza, anche attraverso la partecipazione e la presentazione in collaborazione con l’IRCCS di specifici progetti di ricerca ad enti finanziatori, compreso il Ministero dell’Università e Ricerca;
c) a favorire la partecipazione ad attività formative sulla ricerca del personale di cui agli Allegati A1-A4 che opera presso la Piattaforma per gli ambiti di propria competenza.
3. Per la partecipazione a bandi di ricerca e richieste di finanziamento per progetti di ricerca in collaborazione, da svolgere nella Piattaforma, si applicheranno, salvo diversi accordi, i seguenti criteri:
a) se l’Università è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato come PI da un ricercatore universitario e gestito dalla stessa Università, che prevederà la partecipazione dell’IRCCS come Ente partner/Terza Parte, oppure la partecipazione del personale IRCCS assegnato alla Piattaforma in posizione di collaboratore, se e come stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
b) se l’IRCCS è unico Ente direttamente eleggibile per il finanziamento, il progetto sarà presentato e gestito dall'IRCCS con il proprio personale di cui all’allegato A1, o con il personale universitario di cui all’allegato A3 con doppia affiliazione e prevederà la partecipazione dell’Università come Ente partner/Terza Parte, con il personale di cui all’allegato A4 come collaboratore se e come stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento;
c) se ambedue gli Enti sono eleggibili, la decisione è demandata alle Parti. La Parte che verrà individuata come Coordinatore della proposta progettuale prevederà la partecipazione dell’altra Parte come Ente partner/Terza Parte, se e come stabilito dal bando e dalle regole di accesso al finanziamento. In caso di mancato accordo, o qualora uno dei due Enti decida di non partecipare, ogni Ente potrà comunque partecipare in modo autonomo. In tal caso il progetto potrà coinvolgere, con riferimento alla Piattaforma, solo ricercatori dipendenti di tale Parte;
d) Qualora il progetto preveda il reclutamento di pazienti dell’IRCCS e/o l'uso di loro materiale biologico, è necessario il nulla osta del Direttore Scientifico e del Direttore Generale dell'IRCCS;
e) Non è consentito rendicontare il medesimo costo a più enti finanziatori. Laddove le regole del programma di finanziamento non lo vietino, più enti finanziatori possono concorrere, in sinergia, a sostenere i costi di una attività/intervento in termini di co-finanziamento. In tali casi, ciascuna Parte dovrà avere cura di tracciare i costi e i corrispondenti contributi dei singoli enti finanziatori, per rendere verificabile l’assenza del cosiddetto “doppio finanziamento”;
f) Il responsabile scientifico del progetto, in fase di proposta, dovrà dare comunicazione dell’intenzione di presentare domanda di finanziamento agli uffici competenti delle Parti ed acquisire il necessario nulla osta da parte del Direttore Scientifico e del Direttore del Dipartimento Universitario di competenza. In ogni caso, i costi per il progetto saranno interamente sostenuti dalla Parte che ottiene il finanziamento.
Art. 4
Localizzazione delle attività della Piattaforma
1. Le attività della Piattaforma di ricerca si svolgeranno nelle strutture presso la sede dell’IRCCS indicate all’Allegato A1, A3 e A4 e nelle strutture presso la sede universitaria indicate in Allegato A2 e A4 e all'Allegato B.
2. In occasione della site visit, sono identificate le strutture della Piattaforma presso la sede dell’IRCCS di cui agli allegati A1, A3 e A4 e presso la sede universitaria di cui agli allegati A2 e A4.
3. Le attività di ricerca svolte unicamente nelle strutture presso la sede universitaria di cui agli allegati A2 e A4 non saranno considerate nell’ambito della produzione scientifica valorizzabile con la ricerca corrente IRCCS.
4. Le modalità operative di frequenza e di accesso alle strutture e d’interazione tra ricercatori fanno riferimento alle istruzioni emanate rispettivamente dal Direttore scientifico dell’IRCCS o dal Direttore di Dipartimento o di Centro interdipartimentale universitario in base alla sede in cui tali strutture sono ubicate.
5. Le Parti garantiscono nei confronti del proprio personale che frequenta le strutture dell'altra Parte idonee coperture assicurative contro gli infortuni e le malattie professionali e sulla responsabilità civile. Il personale che si trova a soggiornare presso le strutture delle Parti è tenuto ad adeguarsi ai regolamenti e alle norme di sicurezza e prevenzione infortuni ivi vigenti, nonché al rispetto delle procedure regolatorie che disciplinano il sistema qualità dei laboratori (BPL, etc.).
Art. 5
Norme relative al personale universitario coinvolto nella Piattaforma
1. Il personale dell’Università di cui all’Allegato A3, coerentemente a quanto previsto all’art. 1, comma 2, L. n. 230/2005, svolgerà la propria attività di ricerca scientifica istituzionale in via esclusiva presso le strutture indicate nel medesimo Allegato A3. Tale personale sarà inserito nell’anagrafica dei ricercatori dell’IRCCS relativa alla ricerca corrente come esclusivo purchè lo stesso rispetti i criteri individuati dal Ministero della Salute nell'ambito della Programmazione Triennale della Ricerca Corrente e, in particolare, l’esclusione dell’affiliazione nelle pubblicazioni ad istituzioni diverse dall’Università e dall’IRCCS firmatari del presente Addendum.
2. La Direzione scientifica dell’IRCCS, in accordo con la Direzione del Dipartimento universitario di afferenza, potrà individuare per il personale universitario di cui al precedente comma 1 indirizzi strategici coerenti con la programmazione triennale dell’IRCCS approvata dal Ministero della Salute per il finanziamento della ricerca corrente.
3. La frequenza presso l’IRCCS di assegnisti, dottorandi e borsisti dell’Università, deve essere debitamente autorizzata dai soggetti competenti, individuando il personale strutturato di riferimento dell’Università (es. tutor); le attività di ricerca svolte nelle strutture presso la sede dell’IRCCS vengono periodicamente riportate e opportunamente documentate/tracciate. Tale personale, se svolge attività di ricerca in via esclusiva presso la sede dell’IRCCS, è inserito come addendum dell’Allegato A3.
Art. 6
Ulteriore personale universitario che collabora all’attività di ricerca dell’IRCCS
Oltre al personale di cui al precedente art. 5, comma 1, può partecipare alle attività della Piattaforma ulteriore personale universitario che ne faccia richiesta, previo parere favorevole del Direttore
scientifico e del Direttore del Dipartimento di afferenza. Tale personale non sarà considerato ai fini delle procedure di riconoscimento e di accreditamento dell’IRCCS e di svolgimento della ricerca corrente. Tale personale, riportato in Allegato B del presente Addendum, aggiornato con la medesima cadenza dell'Allegato A, non potrà essere inserito nell’anagrafica ricercatori dell’IRCCS. Art. 7
Personale IRCCS coinvolto nella Piattaforma
1. Il personale IRCCS partecipante alla Piattaforma di cui all’Allegato A1 e A2 svolgerà attività di ricerca di comune interesse, anche nelle strutture presso la sede universitaria indicate in Allegato A, fatti salvi gli altri impegni istituzionali. Il personale IRCCS riportato nell’allegato A2 in quanto assegnato a strutture presso la sede universitaria non potrà essere indicato come esclusivo nella anagrafica ricercatori dell’IRCCS.
2. Aggiornamenti di detto personale sono effettuabili con provvedimento del Direttore scientifico sentito il Direttore del Dipartimento o del Centro Interdipartimentale universitario coinvolti e con presa d’atto dell'aggiornamento negli Allegati A1 e A2 al 31 dicembre di ogni anno.
3. Attività di ricerca del personale IRCCS in strutture universitarie al di fuori della Piattaforma sono effettuabili previo nulla osta del Direttore scientifico e parere positivo del Direttore del Dipartimento o del Centro interdipartimentale universitario.
4. Il personale dell’IRCCS con rapporto di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 424-432 della Legge n. 205 del 2017 è ammesso alla partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo corso di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Art. 8
Trattamento dei dati personali, trasparenza e anticorruzione
1. Le Parti in qualità di autonomi titolari di trattamento ai sensi dell’art. 4, numero 7) del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”) s’impegnano a trattare i dati personali connessi all’esecuzione del presente Addendum in conformità a quanto previsto dal Regolamento U.E. n. /2016/679, e successive modifiche e integrazioni e dalle indicazioni del Garante Privacy. I dati saranno trattati dalle “Persone Autorizzate al trattamento dei dati” nominate da ciascuna Parte ai sensi dell’art. 29 del sopra
citato Regolamento U.E., con modalità manuali e/o automatizzate, secondo i principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare l’integrità e la riservatezza dei dati e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza di protezione dei dati, anche particolari, ex art. 9 del Regolamento U.E., come previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Le Parti pertanto tratteranno in via autonoma i dati personali per le finalità connesse all’esecuzione del presente Addendum e in relazione agli impieghi dei predetti dati personali, concordano altresì sull’adeguatezza delle misure di sicurezza messe in atto al fine di garantire la comunicazione sicura dei dati. Le parti si impegnano altresì a mettere in atto tutte le misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali da esse trattati in esecuzione dell’Addendum, contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
3. Le Parti si garantiscono reciprocamente che i dati trattati da ciascuna di esse in esecuzione del presente Addendum formano oggetto di puntuale verifica di conformità alla disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali - ivi compreso il GDPR - e si impegnano alla cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra parte.
4. Le Parti riconoscono la nullità di qualsiasi clusola del presente Accordo che si ponga in contrasto e/o che sia incompatibile con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Per quanto ivi non espressamente disciplinato, si rinvia alla normativa italiana e comunitaria applicabile in materia.
5. Gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, riguardanti i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, direzione, governo, i titolari di incarichi dirigenziali e i titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, sono di competenza della Parte conferente gli incarichi. Gli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 41 del citato Decreto Legislativo, riguardanti i titolari presso le Aziende sanitarie e ospedaliere di incarichi di direzione, di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, di dirigente sanitario, sono di competenza dell’IRCCS.
6. Le Parti s’impegnano all’osservanza dei rispettivi Piani di Prevenzione della Corruzione e Codici Etici e di Comportamento, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse. Le disposizioni dei documenti sopra indicati – disponibili sui siti internet delle Parti o allegati al presente Addendum - sono parte integrante dell’Addendum stesso. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.
7. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell’eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
Art. 9 Sicurezza dei lavoratori
Relativamente al Personale di cui agli Allegati A e B del presente Addendum, le parti sono soggette ai medesimi obblighi e competenze in tema di sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro ex TU 81/2008 e D.lgs. 230/95, nell'Accordo Attuativo Locale siglato tra le parti, al quale si rimanda.
Art. 10 Risultati e pubblicazioni
1. I risultati della ricerca ottenuti nell’ambito della Piattaforma potranno essere oggetto di pubblicazione da parte dei ricercatori di entrambe le Parti che abbiano partecipato alla ricerca, secondo i criteri internazionali di authorship. Le parti s’impegnano a promuovere presso il proprio personale l’applicazione delle buone prassi internazionali di authorship, ad es. il dovuto riconoscimento di tutti i soggetti coinvolti nelle attività di ricerca oggetto delle pubblicazioni, secondo le comuni prassi vigenti nella comunità scientifica; l’accordo in buona fede tra gli autori in merito all’ordine degli stessi secondo le normali prassi vigenti; il consenso di tutti gli autori alla pubblicazione in caso di risultati congiunti. L’assenso alla pubblicazione non sarà negato, se non per ragioni legate alla tutela della riservatezza dei dati personali. La pubblicazione potrà essere rinviata con riguardo a specifiche considerazioni sulla protezione della proprietà intellettuale.
2. A tal fine tutte le pubblicazioni effettuate nell’ambito della Piattaforma dal personale di cui
all’art. 5, comma 1, dovranno riportare la doppia affiliazione utilizzando, su due linee separate,
la denominazione standard adottata dall’IRCCS riconosciuta dal Ministero della Salute (‘Istituto delle scienze neurologiche’), nonché la denominazione standard dell’affiliazione adottata dall’Università (‘Alma Mater Studiorum - Università di Bologna’ oppure ‘University of Bologna’ in inglese, integrata, laddove ritenuto utile o necessario, dalla denominazione del dipartimento o centro interdipartimentale di riferimento).
3. In tutte le richieste di finanziamento presentate congiuntamente nell’ambito della Piattaforma, sarà previsto che le relative pubblicazioni rispettino i principi dell’Open Access, con assunzione dei relativi costi a carico del progetto, salvi limiti posti dal bando o dall’ente finanziatore; sarà anche previsto il rispetto dei principi dell’Open Data, impegnando gli autori a mettere a disposizione i dati emergenti dallo studio ai fini della revisione e della verifica tra pari dei risultati della ricerca.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto sin da ora che nel corso dell’attuazione delle attività e dei progetti di ricerca svolti nell’ambito della Piattaforma verranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura know-how e/o beni coperti da diritto di proprietà industriale e/o intellettuale in titolarità di ciascuna di esse. Le Parti avranno cura di indicare tali know-how e/o beni all’avvio delle attività e/o progetti e di definire le condizioni di utilizzo, coerentemente con le eventuali disposizioni applicabili nell’ambito di progetti finanziati. Fatti salvi i diritti morali spettanti agli inventori delle Parti e quanto previsto da eventuali regolamenti per la gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale generata in essere tra le Parti, i risultati delle attività di ricerca svolte in collaborazione nell’ambito della Piattaforma, suscettibili o meno di protezione mediante brevetto d’invenzione industriale, modello di utilità o altro titolo assimilabile, resteranno di proprietà comune delle Parti, che potranno comunque utilizzarli per ulteriore attività di ricerca interna e didattica, nel rispetto degli obblighi di riservatezza e della tutela di eventuale proprietà intellettuale. Le Parti s’impegnano a coordinare le procedure di valutazione, protezione e valorizzazione dei suddetti diritti di proprietà intellettuale comunicandosi reciprocamente la proposta di brevettazione, protezione o valorizzazione fatta pervenire dagli inventori a una qualsiasi delle Parti.
5. L’eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in comune o l’eventuale sfruttamento economico dei risultati innovativi generati non brevettati conseguiti congiuntamente dalle parti,
sarà oggetto di specifico accordo fra le parti, all’interno del quale verranno stabiliti i termini della brevettazione congiunta, della gestione e/o dello sfruttamento commerciale dei suddetti risultati; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati. In ogni caso le Parti assumono l’impegno di adottare tempestivamente ogni atto o comportamento utile per la migliore protezione e valorizzazione dei risultati e/o delle invenzioni prodotte. Sono fatti salvi i risultati derivanti da attività di ricerca svolta autonomamente da ciascuna Parte anche in collaborazione con Enti esterni per il cui regime si rimanda agli specifici accordi contrattuali.
Art. 11 Riservatezza
1. Ciascuna Parte si impegna a trattare come “confidenziali” tutte le informazioni, (a titolo esemplificativo e non esaustivo dati, piani di business, metodi, documentazione, formule, specifiche tecniche, risultati, valutazioni, processi di fabbricazione, know-how, materiale direttamente riferito a test e prove, attività commerciali, beni, prodotti, processi, o analisi) indicate come tali dai rispettivi responsabili scientifici dei singoli progetti previsti nell’ambito della Piattaforma e rese note all’altra parte direttamente o indirettamente, indipendentemente dalle modalità di trasmissione e comunicazione, in virtù del presente Addendum (d’ora in poi “Informazioni Confidenziali”). La Parte ricevente tali Informazioni Confidenziali si obbliga a mantenerle strettamente riservate per tutta la durata del presente Addendum e per un successivo periodo di almeno 5 anni dopo la sua conclusione. Le Informazioni Confidenziali rimangono di proprietà della Parte che le ha fornite.
2. Le Informazioni Confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso
scritto della parte che le ha fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse al presente Addendum. Le Informazioni Confidenziali potranno essere divulgate previa autorizzazione scritta della Parte che le ha fornite e non potranno essere utilizzate se non per finalità connesse alla presente convenzione. Le Informazioni Confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi connessi al presente Xxxxxxxx e che siano a conoscenza degli obblighi di confidenzialità del
presente Addendum e/o e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente Addendum.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate Informazioni Confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente Addendum.
4. Le obbligazioni di cui al presente articolo non saranno inoltre applicabili a informazioni che siano:
a) già note alla parte ricevente, in base ad evidenza documentabile, al momento della loro divulgazione; b) sviluppate in maniera indipendente dalla Parte ricevente prima o indipendentemente dalla loro comunicazione, come dimostrabile con idonea documentazione; c) da comunicare obbligatoriamente in ottemperanza a un ordine legittimo di qualsiasi autorità; in questo caso la Parte ricevente sarà tenuta a darne immediata notizia scritta alla Parte che le ha fornite affinché quest’ultima possa richiedere i più adeguati provvedimenti giudiziali a tutela dei propri interessi o altro idoneo rimedio.
Art. 12 Durata
Il presente Addendum ha la medesima durata dell'Accordo Attuativo Locale siglato tra le parti e potrà essere rinnovato con un nuovo atto formale sottoscritto dalle parti. Dopo la scadenza di tale Accordo cessano di avere effetto le disposizioni del presente Addendum.
Art. 13 Recesso
1. Le parti potranno recedere dal presente Accordo con comunicazione mediante PEC da inviare all’altra parte con un preavviso di almeno sei mesi.
2. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all’altra Parte.
Art. 14 Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro in pendenza del presente atto. In caso di mancato accordo, la controversia, rientrante nella
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà risolta dal Tribunale Amministrativo Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx.
Art. 15
Norme di rinvio e norme finali
1. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni applicabili in materia.
2. Eventuali modifiche al presente Accordo sono da realizzarsi in forma scritta, previa approvazione degli Organi competenti.
Art. 16 Registrazione e bollo
1. Il presente Addendum viene stipulato per scrittura privata non autenticata in formato digitale unico. Sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR n°131 del 26 aprile 1986, con spese a carico della Parte richiedente.
2. L'imposta di bollo è a carico dal IRCCS ed è assolta in modo virtuale dallo stesso con Autorizzazione Agenzia delle Entrate n. n. 11863 del 09/02/2004.
I seguenti allegati saranno predisposti e aggiornati secondo quanto stabilito dal presente Addendum: A1 - Elenco personale IRCCS afferente alla Piattaforma presso le sedi IRCCS
A2 - Elenco personale IRCCS afferente alla Piattaforma presso le sedi dell’Università
A3 - Elenco personale UNIBO non in convenzione ai sensi del dlgs 517/99 afferente in via esclusiva alla Piattaforma presso le sedi IRCCS
A.4 - Elenco personale UNIBO non in convenzione ai sensi del dlgs 517/99 afferente non in xxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx dell’Università e dell'IRCCS
B - Elenco ulteriore personale UNIBO che può svolgere attività presso la Piattaforma. Sottoscritto digitalmente
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