BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - MANTOVA - PALERMO ROMA - TORINO - UDINE - VERONA
INCONTRI MENSILI xxx.xxxxxxxxxx.xx
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA E DI PROSSIMITÀ
BOLOGNA - CAGLIARI - CATANIA - MANTOVA - PALERMO ROMA - TORINO - UDINE - VERONA
il nuovo modo di fare formazione
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA E WELFARE AZIENDALE COME STRUMENTO A SOSTEGNO DEL BENESSERE IN AZIENDA
I GIORNATA
• La contrattazione collettiva: struttura e livelli;
• Le fonti: dall’accordo quadro 2009 al T.U. sulla rappresentatività
• Disciplina generale del contratto collettivo (forma, durata e contenuto);
• Efficacia soggettiva e oggettiva del contratto collettivo;
• Contrattazione collettiva aziendale, territoriale, di prossimità;
• Requisito della rappresentatività e casistica;
• Rispetto del contratto collettivo e agevolazioni normative e contributive (ultime interpretazioni giurisprudenziali e di prassi).
II GIORNATA
• La funzione normativa: gli istituti normativi oggetto di contrattazione integrativa;
• Quali margini e quali limiti alla regolamentazione “in deroga” degli istituti normativi;
• Disposizioni normative e previsioni di alcuni CCNL;
• Casi aziendali e tecniche di redazione: il demansionamento quale leva strategica di riorganizzazione aziendale; la riorganizza- zione del lavoro: tempi e modi (part time, telelavoro, smart working); flessibilità contrattuale (contratto a termine; lavoro in- termittente); Trattamenti di miglior favore (congedo parentale ad ore; permessi personali; conservazione del porto di lavoro).
III GIORNATA
• La funzione economica: gli istituti economici oggetto di contrattazione integrativa;
• Quali margini e quali limiti alla regolamentazione “in deroga” degli istituti economici;
• Disposizioni economiche dei principali contratti;
• Casi aziendali e tecniche di redazione: premi di produzione: decontribuzione e detassazione nelle recenti disposizioni di legge; welfare aziendale e contrattazione integrativa; gli elementi retributivi oggetto di contrattazione ”in deroga” in sede aziendale.
organizzazione e coordinamento scientifico: Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxx
a partire da
€ 180,00 + IVA
Ricorsi Amministrativi in materia lavoro e
previdenza
Verbale Unico, diffida obbligatoria, conciliazione monocratica, diffida accertativa.
Contenzioso amministrativo: DTL, INPS e INAIL.
Ultime novità:
Decreto correttivo Jobs Act
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Verbale Unico di Accertamento
e
Diffida obbligatoria
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1.Introduzione: cenni sull’attività ispettiva
1.1 Personale ispettivo e vigilanza
1.2 Accesso Ispettivo
1.3 Acquisizione delle dichiarazioni
1.4 Esame e acquisizione della documentazione
2.Verbalizzazione ispettiva
2.1 Verbale di primo accesso
2.2 Verbale Interlocutorio
2.3 Verbale di definizione degli accertamenti
2.4 Verbale Unico di Accertamento … segue...
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3. Diffida obbligatoria
4. Decorrenza termini per pagamento in misura ridotta
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
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Le fonti:
•D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124
•L. 24 novembre 1981, N. 689 art. 16
•Circolare Min. Lav. 9 dicembre 2010 n. 41
•Circolare Min. Lav. 28 marzo 2011, N. 10
•Circ. INPS 13 maggio 2011 n. 75
•Messaggio INPS 9 gennaio 2012 n. 441
•Circolare INPS 9 maggio 2016 n. 76
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1.1 Personale Ispettivo e Vigilanza
Art. 6 D. Lgs. 124/2004
(Personale ispettivo)
1. Le funzioni di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale sono svolte dal personale ispettivo in forza presso le direzioni regionali e provinciali del lavoro.
2. Il personale ispettivo di cui al comma 1, nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le attribuzioni conferite dalla normativa vigente, opera anche in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria.
3. Le funzioni ispettive in materia di previdenza ed assistenza sociale sono svolte anche dal personale di vigilanza dell'INPS, dell'INAIL, dell'ENPALS e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, nell'ambito dell'attività di verifica del rispetto degli obblighi previdenziali e contributivi. A tale personale, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, non compete la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia giudiziaria. 6
1. Introduzione: Cenni sull’attività ispettiva
1.1 Personale Ispettivo e Vigilanza
Art. 7 D. Lgs. 124/2004
(Vigilanza)
Il personale ispettivo vigila:
a)sull'esecuzione di tutte le leggi in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale ovunque sia prestata attività di lavoro a prescindere dallo schema contrattuale, tipico o atipico, di volta in volta utilizzato;
b) sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro;
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c) sul funzionamento delle attività previdenziali e assistenziali a favore dei prestatori d'opera compiute dalle associazioni professionali, da altri enti pubblici e da privati, escluse le istituzioni esercitate direttamente dallo Stato, dalle
province e dai comuni per il personale da essi dipendente;
1.1 Personale Ispettivo e Vigilanza
La vigilanza sulla corretta applicazione dei contratti collettivi di lavoro
•è attuata principalmente attraverso la diffida accertativa per crediti patrimoniali mediante la quale il datore di lavoro viene diffidato a corrispondere
direttamente al lavoratore le somme che risultino accertate quali crediti retributivi derivanti dalla corretta applicazione dei contratti collettivi.
•può concentrarsi anche sulla corretta determinazione della retribuzione da assoggettare a contribuzione (art. 1 D.L. 338/89 conv. In L. 389/89)
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1.1 Personale Ispettivo e Vigilanza
L’INPS; anche in prospettiva della piena operatività del nuovo Ispettorato ha riepilogato ed aggiornato le istruzioni operative sull’attività di vigilanza e sul procedimento ispettivo, al fine di garantire uniformità di comportamento e trasparenza, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.
Circolare INPS 9 maggio 2016 n. 76
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DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124
Art. 13
ACCESSO ISPETTIVO, POTERE DI DIFFIDA E VERBALIZZAZIONE UNICA
1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:
a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;
b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;
c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;
d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628. 10
Circolare INPS 9 maggio 2016
n. 76
All’atto dell’accesso, il personale ispettivo ha l’obbligo di qualificarsi oltre che nei confronti del datore di lavoro o di chi ne fa le veci, anche nei confronti del personale presente sul luogo di lavoro e di ogni altro soggetto di cui all’art. 3, comma 1, lett. b, del citato D. L. n. 463/1983, con cui occorra interloquire ai fini dell’accertamento.
In osservanza al suddetto obbligo, occorre esibire il tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Istituto per l’esercizio delle specifiche funzioni ispettive, in mancanza del quale l’accesso non potrà aver luogo. Peraltro la sua mancata esibizione legittima il datore di lavoro ad opporsi all’effettuazione dell’accesso ispettivo, ferma restando la validità degli atti già compiuti.
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Circolare INPS 9 maggio 2016
n. 76
Il personale ispettivo è tenuto a conferire, laddove possibile, con il datore di lavoro e/o suo rappresentante, informandolo dello svolgimento della verifica e della facoltà di farsi assistere nel corso dell’accertamento da un professionista abilitato ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12/1979, nonché di rilasciare dichiarazioni.
Occorrerà procedere all’identificazione dei lavoratori, alla rilevazione delle presenze e all’acquisizione delle dichiarazioni degli stessi in considerazione della particolare importanza che, nella fase iniziale dell’accertamento, riveste il fattore sorpresa e della necessaria tempestività con cui alcuni adempimenti debbano essere effettuati al fine di garantire il buon esito dello stesso
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Operazioni da svolgersi nel corso del primo accesso ispettivo
•Identificazione delle persone presenti
•Acquisizione dei riscontri documentali
•Descrizione delle lavorazioni svolte dai lavoratori presenti, acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori presenti e di documentazione utile all’accertamento
•Richiesta esibizione di documenti ulteriori utili alla prosecuzione degli accertamenti
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Potere di accertamento – Acquisizione delle dichiarazioni
Circolare INPS 9 maggio 2016
n. 76
Ai funzionari ispettivi compete un complesso di poteri autoritativi che comprende, oltre al potere di ispezione e di accesso, quello di accertamento consistente nell’attività di osservazione, di ricerca di notizie e prove per verificare l’esistenza dei presupposti del rapporto assicurativo, dell’obbligazione contributiva e delle prestazioni, garantendo la corretta applicazione delle norme che regolamentano la materia.
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1.3 Acquisizione delle dichiarazioni
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n. 76
L’esercizio del potere di accertamento consente di raccogliere ed acquisire elementi oggettivi e probanti, utili alla contestazione delle violazioni contributive, attraverso l’emanazione di un provvedimento atto a produrre effetti costitutivi, modificativi ed estintivi di situazioni giuridiche.
In tale contesto di riferimento appare di tutta evidenza la delicatezza e rilevanza della fase della raccolta delle fonti di prova che costituisce attività fondamentale per il buon esito dell’accertamento. In tal senso, rileva specificamente la fase di acquisizione delle dichiarazioni che concorrono a formare la valutazione dell’ispettore sui fatti oggetto di accertamento
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1.3 Acquisizione delle dichiarazioni
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Si ricorda che i verbali redatti dai funzionari ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente dei fatti attestati nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte dal verbalizzante.
Conseguentemente, poiché il verbale fa fede dell’avvenuta acquisizione delle dichiarazioni, ma non della veridicità intrinseca delle stesse, è necessario che le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva siano riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o comunque da altre dichiarazioni rese da lavoratori o da terzi, al fine ultimo di non vanificarne l’efficacia probatoria in sede di eventuale contenzioso amministrativo e/o giudiziario circa le risultanze stesse dell’accertamento.
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1.3 Acquisizione delle dichiarazioni
Invero le sole dichiarazioni del lavoratore al quale si riferiscono gli esiti dell’accertamento non costituiscono prova per sé sola, ma elemento indiziario, liberamente valutabile dall’autorità amministrativa e/o giudiziaria chiamata a decidere in sede di contenzioso.
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1.3 Acquisizione delle dichiarazioni
•Gli Ispettori possono acquisire dichiarazioni dai lavoratori ed anche da soggetti terzi rispetto al rapporto di lavoro (fornitori, clienti, etc.) nonché da soggetti sindacali
•Previa esibizione della tessera di riconoscimento, il personale ispettivo informa sulle sanzioni penali e civili previste per le dichiarazioni false
•In fase di acquisizione non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista
•Le dichiarazioni vanno riportate in modo chiaro e leggibile e ne va data lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni
•E’ necessario un riscontro con altre dichiarazioni ovvero fatto e/o documenti che siano precisi e concordanti tra loro
•E’ fatto divieto di consegna di copia in sede di ispezione ma il lavoratore ne può chiedere copia attraverso il diritto di accesso
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1.4 Esame e acquisizione della documentazione
L’esame della documentazione rappresenta una fase altrettanto rilevante dell’indagine ispettiva in quanto consente di verificare la congruità dell’assetto aziendale riscontrato con quanto risulta dalle denunce effettuate all’Istituto, nonché da altre denunce e/o registrazioni obbligatorie.
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In relazione alla mole, alle caratteristiche e alla collocazione della documentazione da esaminare, la verifica della stessa può essere effettuata presso la sede (uffici, unità locali, etc.) del soggetto ispezionato, presso le sedi degli intermediari abilitati ove funzionale alle esigenze dell’accertamento, ovvero presso gli uffici del personale ispettivo procedente
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L’articolo 13 del D. Lgs. n. 124/2004,
così come riformulato dall’art. 33 della Legge n. 183/2010,
ha dettato disposizioni che regolamentano la c.d. procedimentalizzazione dell’attività ispettiva, prescrivendo l’obbligatorietà della verbalizzazione sia nella fase iniziale che conclusiva dell’accertamento e i relativi contenuti inderogabili
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2. Verbalizzazione ispettiva
L’articolo 10 c.5 del D.Lgs. N. 124/2004
Prevede che i verbali di accertamento redatti dal personale ispettivo sono fonti di prova ai sensi della normativa vigente relativamente agli elementi di fatto acquisiti e documentati e possono essere utilizzati per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori, amministrativi e civili, da parte di altre amministrazioni interessate.
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2.1 Il verbale di primo accesso
•Una volta concluse le attività di verifica espletate nel corso del primo accesso, il personale ispettivo deve predisporre e rilasciare, ai sensi del citato art. 13, comma 1, apposito verbale di primo accesso al datore di lavoro o a chi ne fa le veci o, in loro assenza, ai soggetti aventi titolo a riceverlo a norma del codice di procedura civile (artt. 137 e ss.), ivi compreso il professionista delegato
•In conformità ai contenuti prescritti dal medesimo comma 1 dell’art. 13, D. Lgs.
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n. 124/2014, il verbale di primo accesso dovrà contenere l’identificazione delle persone trovate intente al lavoro e la descrizione puntuale delle modalità del loro impiego, nonché ogni utile notizia circa l’effettiva attività lavorativa svolta (mansioni, abbigliamento, attrezzature utilizzate)
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2.1 Il verbale di primo accesso
•per quanto concerne l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, si evidenzia che nei casi in cui le dimensioni del soggetto ispezionato siano tali da non consentire di intervistare tutto il personale impiegato, l’accertamento potrà essere svolto attraverso l’acquisizione di un numero limitato di dichiarazioni sulla base di un campione significativo di personale, da cui sia possibile dedurre con sufficiente chiarezza ed uniformità le modalità di espletamento delle prestazioni riferibili all’insieme stesso della forza lavoro. I criteri di selezione di detto campione dovranno essere esplicitati in sede di verbalizzazione
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2.1 Il verbale di primo accesso
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•Ulteriori elementi costitutivi del verbale di primo accesso, prescritti normativamente dal predetto comma 1, sono la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo e l’esposizione delle eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore di lavoro, dal professionista che lo assiste o dalla persona presente all’ispezione.
•In proposito, l’ispettore, nel verbale medesimo, deve dare atto di avere informato il datore di lavoro sia della possibilità di farsi assistere da un professionista abilitato ai sensi della Legge n. 12/1979, che di rilasciare dichiarazioni, dando conto dell’eventuale mancato esercizio delle predette facoltà.
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2.1 Il verbale di primo accesso
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•Particolare cura va riposta nella raccolta degli elementi probatori a sostegno dell’annullamento di rapporti di lavoro dipendente, agricoli e non agricoli, costituiti fittiziamente al solo scopo di percepire prestazioni indebite, dal momento che accertamenti di natura induttiva o improntati sull’analisi del comportamento aziendale nel suo complesso, senza precisi riferimenti al singolo rapporto annullato, sono difficilmente sostenibili in sede di contenzioso. In tale ambito, le circostanze eventualmente riferite dai lavoratori in sede di dichiarazione, vanno accuratamente analizzate al fine di evidenziare e descrivere eventuali incongruità riscontrate.
•La stessa cura dovrà esser assicurata nella fotografia degli assetti societari e familiari che hanno dato luogo alla costituzione di posizioni assicurative tra componenti dello stesso nucleo familiare in contrasto con il principio della gratuità di tali prestazioni di lavoro e del relativo onere della prova contraria.
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2.1 Il verbale di primo accesso
Circa le possibili conseguenze scaturenti dalla mancata/incompleta redazione/consegna del verbale de quo, in base alla novella legislativa, il vizio determina una violazione di legge che potrebbe generare i seguenti effetti (alternativi) sull'intero procedimento sanzionatorio:
a)invalidità/nullità degli atti successivi alla procedura per effetto della lesione del diritto del datore di lavoro di contraddire immediatamente gli eventuali esiti dell'accertamento;
b)considerare privi di supporto probatorio gli illeciti successivamente contestati e notificati con il verbale unico all'esito delle verifiche espletate.
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Nei casi in cui l’accertamento si riveli complesso e prolungato nel tempo e si rendano necessari ulteriori sopralluoghi rispetto al primo accesso per l’esame della documentazione o per l’acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori, ovvero si palesino ulteriori esigenze informative, il personale ispettivo formula le necessarie richieste di informazione e/o documentazione, anche in forma scritta al soggetto ispezionato o a persona appositamente delegata con l’espresso avvertimento che l’accertamento è ancora in corso.
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2.3 Verbale di definizione degli accertamenti
Se gli ispettori non rilevano alcuna violazione sanabile, il datore di lavoro riceve un’apposita comunicazione di definizione degli accertamenti, che indica che, allo stato degli atti, non sono emersi elementi di irregolarità nei suoi confronti e, pertanto, non verranno adottati provvedimenti sanzionatori.
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•decidere se vuole o meno essere assistito dal suo consulente del lavoro;
•verificare che il verbale di accesso contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa;
•dichiarare quanto ritiene opportuno o farlo fare da chi lo assiste;
•accertarsi se vi sia richiesta di ulteriore documentazione da presentare entro una determinata data e provvedervi per non incorrere in sanzioni che possono essere anche di natura penale.
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2.4 Verbale Unico di accertamento
DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124
Art. 13
4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:
a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei
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termini di impugnazione.
2.4 Verbale Unico di accertamento Funzione del verbale unico
Restano esclusi da tale verbalizzazione tutti i provvedimenti che seguono appositi e autonomi percorsi di definizione che saranno adottati con specifici modelli. E’ il caso, ad esempio, della diffida accertativa o della disposizione previsti, rispettivamente, dagli artt. 12 e 14 D.Lgs. 124/04 o i provvedimenti di polizia giudiziaria come la prescrizione obbligatoria, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale previsto dall’art. 14 D. Lgs. 81/2008
racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza (con i relativi importi sanzionatori) ; così facendo, tutte le contestazioni e la sanzioni saranno oggetto di un unico atto
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
a) l’indicazione degli esiti dell’accertamento con indicazione delle fonti di prova, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dei verbalizzanti
b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili estinguendo gli illeciti;
c) la possibilità di estinguere gli illeciti con l’ottemperanza alla diffida e usufruendo del pagamento in misura agevolata ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n. 124/2004; 32
2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili ovvero quelli per cui non si è ottemperato alla diffida attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta, (entro 60 giorni) avvalendosi della procedura di cui all’articolo 16 della Legge n.689/81;
e) l’indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con la specificazione dei termini di impugnazione.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
Per quanto riguarda gli esiti dettagliati dell'accertamento con l'indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati si tratta, in sintesi, della ricostruzione dell'iter operativo, logico e giuridico che il personale ispettivo ha svolto nel corso dell'accertamento cui il verbale si riferisce.
Tramite la lettura di questa ricostruzione il trasgressore deve essere messo in condizione di comprendere in maniera chiara e precisa quali sono le condotte illecite da lui commesse e quali sono le fonti, raccolte nel corso dell'accertamento, che le provano.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
Conseguentemente, ad esempio, occorrerà indicare: il numero e, ove possibile sempre e comunque nel rigoroso ed assoluto rispetto del diritto alla riservatezza, i contenuti delle dichiarazioni raccolte dai lavoratori e dai terzi. La documentazione (fiscale, lavoristica, i brogliacci, le rilevazioni anche informali e/o fotografiche ecc.) nella quale trovano riscontro le condotte illecite del trasgressore. Fanno eccezione le fonti di prova che riguardano le violazioni di natura penale per le quali, trattandosi di atti connessi all'istruttoria penale, trova applicazione l'art. 329 c.p.p. secondo cui gli ufficiali di polizia giudiziaria non possono divulgare - fino al termine delle indagini preliminari - il contenuto degli atti compresi nel fascicolo del pubblico ministero.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
L’obbligo della motivazione discende senza dubbio:
0.xx primo luogo, dall’esigenza pubblicistica di far sì che l’accertamento ispettivo “resista” al vaglio giurisdizionale
2.solo una motivazione adeguata garantisce diritto di difesa del trasgressore (costituzionalmente garantito dall’art. 24) che avrà elementi concreti chiari e circostanziati per poter approntare una strategia difensiva dignitosa. La lesione del diritto alla difesa inficia irrimediabilmente l’atto conclusivo del procedimento ispettivo e ne comporta la annullabilità.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
Relativamente all’indicazione puntuale delle fonti di prova assumono forte rilievo probatorio e necessitano di particolare attenzione, da parte del personale ispettivo e da parte del consulente del lavoro in sede di censura dell’atto ispettivo, una specifica fase dell’accertamento, vale a dire le interviste dei lavoratori.
Se da un lato è indiscutibile che le interviste dei lavoratori, trovati sul luogo di lavoro, assumono spesso forte valenza probatoria, è altrettanto innegabile che la conoscenza dell’identità dei lavoratori e del contenuto delle dichiarazioni rese può portare a indebite pressioni da parte del datore di lavoro nonché ad atti vessatori ed intimidatori. 37
2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
Sintetizza bene la situazione attuale una sentenza del Consiglio di Stato, la sentenza n. 5779 del 24 novembre 2014, con la quale è stato ribadito il divieto di accesso del datore di lavoro ispezionato alle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori interessati all’ispezione
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
L’accesso alle dichiarazioni dei lavoratori non è indispensabile per curare o difendere gli interessi giuridicamente rilevanti dei datori di lavoro, considerato che la compiuta conoscenza dei fatti e delle allegazioni loro contestati risulta di norma assicurata (obbligo di motivazione) dal verbale unico di accertamento e notificazione: è infatti nell’indicazione del percorso argomentativo posto a sostegno della contestazione che sarà riportato il contenuto delle dichiarazioni e quindi la difesa è nelle condizioni di approntare adeguatamente i relativi ricorsi giustiziali.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
Relativamente agli strumenti di difesa e organi a cui proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione dal verbale deve risultare:
•la possibilità di presentare scritti difensivi al Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;
•la possibilità di fare ricorso al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro, ove si tratti della sussistenza o qualificazione di rapporti di lavoro.
Con riferimento, in particolare, ai termini entro cui vanno proposti gli strumenti di difesa, non si poteva ritenere ammissibile un'impugnativa multipla del verbale unico per cui, in ragione della differente decorrenza dei termini, il termine è unico e certo, e4v0a individuato in base alla tipologia delle violazioni rilevate.
2.4 Verbale Unico di accertamento Contenuto del verbale unico
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’omessa o l’erronea indicazione, nell’atto impugnabile, delle modalità per la presentazione del ricorso, non ne determina la nullità, ma solo una semplice “irregolarità” formale, che può eventualmente rilevare ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Notifica del verbale unico
La notifica del verbale, in quanto inerente agli adempimenti conclusivi del procedimento ispettivo, è essenziale per assicurare la certezza delle situazioni giuridiche accertate nel medesimo provvedimento. Il suo perfezionamento richiede pertanto cura delle forme e dei termini previsti dalla legge.
Riguardo alle modalità di notifica, si rileva l’importanza di procedere alla notifica a mani del destinatario del verbale, metodo che garantisce la certezza e la determinatezza dell’adempimento.
Laddove ciò non sia possibile, nelle more della definizione delle modalità tecniche di notifica del verbale a mezzo Posta Elettronica Certificata, occorrerà procedere con42la consueta modalità di notifica per posta
2.4 Verbale Unico di accertamento Notifica del verbale unico
Il verbale unico va notificato al/ai trasgressore/i e all'eventuale obbligato in solido entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti nel loro complesso, compresi i tempi tecnici necessari per l'analisi, l'elaborazione e la verifica degli elementi formali raccolti.
In pratica "il dies a quo, dunque, va a coincidere con il momento dell'acquisizione di tutti i dati e riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità, secondo un criterio di ragionevolezza delle verifiche espletate, adeguatamente esplicate nel verbale unico".
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2.4 Verbale Unico di accertamento Notifica del verbale unico
Devono essere ritenute illegittime talune prassi ispettive, tendenti alla redazione di una pluralità di “verbali unici” a carico di un medesimo datore di lavoro nell’ambito di un unico procedimento ispettivo. Tali prassi potrebbero determinare una violazione del termine di 90 gg. di cui all’art. 14, comma 2, della legge 689 cit., poiché l’accertamento è da considerarsi definito con la notifica del (primo) verbale unico;
ne consegue che l’Ufficio legale dovrà procedere con ordinanza-archiviazione per ogni verbale ulteriore rispetto al primo adottato in ordine di tempo, mentre il Comitato procederà all’accoglimento del ricorso in caso di apposita doglianza di parte.
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2.4 Verbale Unico di accertamento Notifica del verbale unico
Il momento di perfezionamento della notifica del verbale unico è distinto a seconda che si prenda in considerazione il soggetto notificante o il destinatario:
•Per il notificante, nel caso di notifica a mezzo posta, è la data di spedizione della raccomandata
•Per il destinatario è la data di ricezione della raccomandata contenente la contestazione degli illeciti.
Quanto ai soggetti c.d. irreperibili la notifica può dirsi perfezionata con il ricevimento della raccomandata contente l’avviso di addebito o, comunque, decorsi 10 giorni dalla spedizione della medesima (C. Cost. 14 gennaio 2010 n. 3)
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3. Diffida Obbligatoria
DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124
Art. 13
2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.
3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione
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dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.
DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124
Art. 13
5. L'adozione della diffida interrompe i termini per la presentazione dei ricorsi di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato. (2)
6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.
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DECRETO LEGISLATIVO 23 APRILE 2004, N. 124
Art. 13
7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni i materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3,4 e 5.
2) Comma modificato dall’art. 11, comma 1, lett. c), X.Xxx. 14 settembre 2015, n. 149, a decorrere dalla data indicata dai decreti di cui all'art. 5, comma 1, del precitato D.Lgs.
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Natura giuridica della diffida obbligatoria
Tale atto consiste nel prescrivere al trasgressore la corretta tenuta di specifiche condotte nel rispetto dei precetti imposti dalla legge. Si tratta di un istituto giuridico il cui scopo consiste nell'imporre il concreto rispetto di una norma, con la contemporanea previsione legislativa che la spontanea adesione a quanto prescritto comporta una misura punitiva di maggior favore per il trasgressore
Tale diffida è definita obbligatoria, in quanto il suo esercizio consiste in una attività vincolata, priva di qualsiasi discrezionalità.
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3. Diffida Obbligatoria Oggetto della notifica
L'oggetto della diffida consiste principalmente nelle inosservanze di norme di legge ovvero di contratto collettivo (qualora questo abbia funzione integrativa del precetto normativo), comunque materialmente sanabili, ovvero le violazioni omissive relative ad adempimenti che possono essere ancora astrattamente realizzabili, pur se tardivamente rispetto al momento in cui la norma prescrive l'attuazione degli stessi.
In particolare, sono oggetto di diffida le violazioni amministrative di tipo omissivo discendenti dall'omissione, totale o parziale, di adempimenti normativamente previsti che possono tuttavia ancora essere materialmente realizzati o astrattamente realizzabili, anche qualora la legge preveda un termine per l'effettuazione dell'adempimento afferenti a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro 50
3. Diffida Obbligatoria Esclusioni
La diffida non è ammissibile
•in presenza di condotte illecite omissive che abbiano già irrimediabilmente leso un interesse giuridicamente tutelato dalla norma senza alcuna possibilità di eliminarne gli effetti prodotti
•in presenza di violazioni in cui l'interesse sostanziale protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile
•non è possibile procedere con la diffida qualora siano state violate delle norme poste a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.
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3. Diffida Obbligatoria Regolarizzazione e termini
Dal momento che l'oggetto della condotta sanante non è l'inadempimento in sé, bensì l'interesse tutelato dalla norma e leso dalla condotta posta in essere dal datore di lavoro contra legem, il datore di lavoro, esercitando una sorta di "ravvedimento operoso", può sanare l'inosservanza oggetto della diffida soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica, e non di violazione di norme poste a diretta tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore .
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3. Diffida Obbligatoria Regolarizzazione e termini
La condotta sanante deve essere posta in essere entro e non oltre il termine perentorio di 30 giorni dalla data di notificazione del verbale conclusivo degli accertamenti.
Solo a seguito dell'effettiva ottemperanza alla diffida, il trasgressore viene ammesso al pagamento della sanzione in misura minima nei 15 giorni successivi, a seguito del quale il procedimento si estingue, ma solo limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida (cfr. Min. lav., circ. 9.12.2010, n. 41)
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Nell’ambito della disciplina della diffida, il legislatore si è preoccupato di precisare che l’ottemperanza alla diffida impartita dall’ispettore e il successivo pagamento della sanzione in misura minima estingue il procedimento sanzionatorio solo in relazione alla violazioni oggetto della diffida. In realtà, l’esigenza di tale precisazione è dettata esclusivamente dal carattere onnicomprensivo del verbale unico, ove possono essere contenute anche violazioni non diffidabili.
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•E’ assolutamente esclusa la possibilità di ricorrere nei confronti della diffida, sul presupposto che tale atto, non definitivo, non è immediatamente lesivo della sfera giuridica del trasgressore.
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Diffida “ora per allora”
Sono diffidabili anche gli inadempimenti relativi a comportamenti omessi nei termini di legge ma posti in essere tardivamente dal datore di lavoro, in modo spontaneo, in un momento che precede l’accertamento ispettivo
Entro il termine di 15 giorni
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L’adozione della diffida interrompe i termini per:
-La contestazione e notificazione degli illeciti amministrativi riscontrati (art. 14 L. 689/81), fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione minima
Dalla data indicata dai DPCM attuativi del nuovo Ispettorato (art.5, c.1, D.Lgs.
149/2015), l’adozione della diffida interromperà, invece, i termini per la presentazione dei ricorsi fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti in ottemperanza alla diffida. (art. 16 e 17 D.Lgs. 124/2004; art. 11 c. 1 D.Lgs. 149/2015)
-La presentazione del ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro
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In caso di non ottemperanza alla diffida ovvero in caso di mancato pagamento della sanzione in misura minima, senza ulteriori adempimenti amministrativi inizieranno automaticamente a decorrere i termini:
• per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni)
• ovvero per la presentazione di scritti difensivi (30 giorni) ai sensi della Legge n.689/81
• ovvero ancora per la presentazione del ricorso al Comitato Regionale (30 giorni) di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo n.124/04.
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Xxxx deve fare un datore di lavoro all’atto quando riceve un verbale unico d’ispezione
•verificare che contenga tutti gli elementi essenziali previsti dalla normativa;
•verificare che dagli esiti dettagliati degli accertamenti descritti e dalle fonti di prova elencate emergano elementi a sostegno di quanto contestato per valutare se opporsi o meno;
•in caso si decida di non opporsi, verificare se vi è una diffida obbligatoria e ottemperare a quanto prescritto entro 30 giorni dalla notifica;
•dopo aver adempiuto nei termini, pagare entro 45 giorni dalla notifica del verbale;
•se vi è una diffida ora per allora, pagare entro 15 giorni dalla notifica del verbale;
•se non si è adempiuto alla diffida o non si è provveduto al pagamento entro i suddetti termini, è ancora possibile pagare le sanzioni ex artt 16 della Legge n. 689/1981, entro 105 giorni dalla notifica del verbale;
•per gli illeciti non diffidabili e per cui è stata fatta direttamente la notifica di illecito, pagare le sanzioni entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
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4. Decorrenza termini per pagamento in misura ridotta
Il Ministero chiarisce come vada individuato il dies a quo dal quale comincia a decorrere il termine per il pagamento delle sanzioni in misura ridotta (60 giorni), ex art. 16 legge n. 689/1981, qualora con il verbale unico siano irrogate sanzioni relative sia ad illeciti oggetto di diffida sia ad illeciti non diffidabili.
Le interpretazioni fornite dal Ministero con la circolare n. 10/2011, sono del tutto in linea con altri orientamenti interpretativi forniti nella precedente circolare n. 41/2010, in cui è stato invece per lo più chiarito che il termine di 30 giorni per ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 17 del Dlgs n. 124/2004 - nonché per presentare "scritti difensivi e documenti" ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1981 - decorre sempre dalla scadenza del 45° giorno per adempiere alle (eventuali) diffide presenti nel verbale unico. 60
Verbale unico: il termine per le sanzioni A titolo esemplificativo con il verbale unico di accertamento potrebbero verificarsi le seguenti ipotesi: | ||
solo illeciti ammessi al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981 | estinzione attraverso il pagamento di "una somma (...) pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo" entro 60 giorni dalla notificazione del verbale | |
solo illeciti oggetto di diffida obbligatoria | estinzione attraverso la regolarizzazione delle violazioni ed il pagamento "di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa" entro 45 giorni dalla notificazione del verbale |
4. Decorrenza termini per pagamento in misura ridotta
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4. Decorrenza termini per pagamento in misura ridotta
solo illeciti oggetto di diffida ora per allora | estinzione attraverso il pagamento "di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa" entro 15 giorni dalla notificazione del verbale | ||
per gli illeciti non diffidati è ammesso | |||
il pagamento in misura ridotta entro | |||
105 giorni dalla notificazione del | |||
diffida ottemperata | verbale (ossia entro 60 giorni a far data dalla scadenza del 45° giorno | ||
illeciti oggetto di diffida obbligatoria | utile per adempiere alla diffida) | ||
per tutti gli illeciti è ammesso il | |||
+ illeciti ammessi al | pagamento in misura ridotta entro 105 | ||
pagamento in misura ridotta | diffida non ottemperata | giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro 60 giorni a far data dalla scadenza del 45° giorno utile per | |
adempiere alla diffida) |
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illeciti oggetto di diffida ora per allora + illeciti ammessi al pagamento in misura ridotta | diffida ottemperata | per gli illeciti non diffidati è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 75 giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro 60 giorni a far data dalla scadenza del 15° giorno utile per adempiere alla diffida) | |
diffida non ottemperata | per tutti gli illeciti è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 75 giorni dalla notificazione del verbale (ossia entro 60 giorni a far data dalla scadenza del 15° giorno utile per adempiere alla diffida) | ||
estinzione di tutti gli illeciti attraverso | |||
la regolarizzazione delle violazioni | |||
(ove non già effettuata nei casi di | |||
illeciti oggetto di | diffida ora per allora) ed il pagamento | ||
diffida obbligatoria | "di una somma pari all'importo della | ||
+ illeciti oggetto di | sanzione nella misura del minimo | ||
diffida ora per allora | previsto dalla legge ovvero nella | ||
misura pari ad un quarto della | |||
sanzione stabilita in misura fissa" | |||
entro 45 giorni dalla notificazione del | |||
verbale |
4. Decorrenza termini per pagamento in misura ridotta
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
L’art. 22 del D. Lgs. n.151/2015, in attuazione della previsione della Legge delega n.183/2014, ha apportato modifiche dell’apparato sanzionatorio per lavoro nero
Per quanto riguarda la maxisanzione per “lavoro nero”, si rileva che il presupposto per l’applicazione della maxisanzione è restato immutato: l’impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di assunzione da parte di un datore di lavoro privato, con esclusione del rapporto domestico.
Resta quindi la differenza con il provvedimento di sospensione il cui presupposto è l’impiego di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dai seguenti: «3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, in caso di impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, si applica altresì la sanzione amministrativa pecuniaria:
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
a)da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore sino a trenta giorni di effettivo lavoro;
b)da euro 3.000 a euro 18.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da trentuno e sino a sessanta giorni di effettivo lavoro;
c)da euro 6.000 a euro 36.000 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre sessanta giorni di effettivo lavoro.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
Fatta eccezione per le violazioni inerenti ai lavoratori extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno abilitante al lavoro subordinato o di minori in età non lavorativa, trova applicazione la procedura di diffida ex art. 13 D.Lgs. n. 124/2004.
Reintroduzione della procedura di diffida, che consente la regolarizzazione delle violazioni accertate
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
Le sanzioni sono aumentate del 20% in caso di violazioni inerenti ai lavoratori extracomunitari sprovvisti di titolo di soggiorno abilitante al lavoro subordinato o di minori in età non lavorativa.
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0.Xx nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
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Violazioni consumate prima del 24/9/2015
Maxi sanzione | Misura per ciascun lavoratore | Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Misura ridotta art. 16 legge n. 689/1981 |
Ordinaria (omessa comunicazione instaurazione rapporto al centro Impiego) | Da € 1.950 a € 15.600 + € 195 giorno | Non applicabile | € 3.900 + € 65 giorno |
Affievolita (occupazione in nero seguita da un periodo di regolare 19/10o/2c0c1u6 pazione) | Da € 1.300 a € 10.400 + € 39 giorno | Non applicabile | € 2,600 + € 13 giorno |
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
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Violazioni consumate dal 24/9/2015
Maxi sanzione | Giornate lavorate in nero | Misura per ciascun lavoratore | Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Misura ridotta art. 16 legge n. 689/1981 |
ORDINARIA omessa comunicazione instaurazione rapporto al centro Impiego 19/10/2016 | Sino a 30 | Da € 1.500 a € 9.000 | € 1.500 | € 3.000 |
Da 31 a 60 | Da € 3.000 a € 18.000 | € 3.000 | € 6.000 | |
Oltre 60 | Da € 6.000 a € 36.000 | € 6.000 | € 12.000 |
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
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Violazioni consumate dal 24/9/2015
Maxi sanzione | Gornate lavorate in nero | Misura per ciascun lavoratore | Diffida art. 13 D.Lgs. n. 124/2004 | Misura ridotta art. 16 legge n. 689/1981 |
AGGRAVATA extracomunitari privi permesso soggiorno lavoro o minori non in età lavorativa 19/10/2016 | Sino a 30 | Da € 1.800 a € 10.800 | Non applicabile | € 3.600 |
Da 31 a 60 | Da € 3.600 a € 21.600 | Non applicabile | € 7.2000 | |
Oltre 60 | Da € 7.200 a € 43.200 | Non applicabile | € 14.400 |
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
Scompare anche qualsiasi riduzione sanzionatoria per le ipotesi di lavoro parzialmente irregolare, vale a dire per i casi nei quali il lavoratore precedentemente “in nero” ha successivamente svolto attività di lavoro subordinato regolare presso lo stesso datore di lavoro.
La nuova disciplina sanzionatoria si applica anche alle violazioni in corso alla data del 24/9/2015.
Per le condotte iniziate sotto la previgente disciplina e proseguite dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, stante la natura permanente dell’illecito che si consuma al momento della cessazione della condotta trova applicazione, all’intero periodo oggetto di accertamento, la nuova disciplina,
così come richiamata nella presente circolare. 72
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
La procedura di diffida
La disposizione reintroduce la diffidabilità della maxisanzione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. Ai fini della regolarizzazione della violazione, fermi restando i connessi adempimenti formali (istituzione ovvero compilazione LUL, consegna lettera di assunzione, comunicazione al Centro per l'impiego ecc.), si prevede:
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
3-ter. Nel caso di cui al comma 3-bis, la diffida prevede, in relazione ai lavoratori irregolari ancora in forza presso il datore di lavoro e fatta salva l'ipotesi in cui risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo, la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tempo parziale con riduzione dell'orario di lavoro non superiore al cinquanta per cento dell'orario a tempo pieno, o con contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a tre mesi, nonché il mantenimento in servizio degli stessi per almeno tre mesi. In tale ipotesi, la prova della avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle sanzioni e dei contributi e premi previsti, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è fornita entro il termine di centoventi giorni dalla notifica del relativo
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verbale.
5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
Nei confronti dei lavoratori irregolari trovati "ancora in forza'' al momento dell'accesso ispettivo, si ottempera alla diffida nel termine complessivo di 120 giorni dalla notifica del verbale unico. mediante la dimostrazione, da parte del datore di lavoro, dei seguenti adempimenti:
a) la regolarizzazione dell'intero periodo di lavoro prestato in "nero" secondo le modalità accertate ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi;
b) la stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma;
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
c) il mantenimento in servizio del lavoratore per almeno ''tre mesi" e cioè almeno 90 giorni di calendario, da comprovare attraverso il pagamento delle retribuzioni, dei contributi dei premi scaduti entro il termine di adempimento;
d) il pagamento della maxisanzione.
Si nota una diversità sulla scelta dei termini rispetto a quanto previsto per
la procedura di diffida (30 giorni per ottemperare e gli ulteriori 15 per il pagamento).
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Il periodo minimo di 3 mesi di mantenimento in servizio del lavoratore va computato "al netto" del periodo di lavoro prestato "in nero", il quale andrà comunque regolarizzato.
In altri termini, il contratto decorrerà dal primo giorno di lavoro "nero" mentre il periodo di 3 mesi utile a configurare l'adempimento alla diffida
andrà "conteggiato" dalla data dell'accesso ispettivo.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Nelle ipotesi di interruzione del rapporto di lavoro per cause non imputabili al datore di lavoro nel periodo compreso tra l'accesso ispettivo e la notifica del verbale unico, è comunque possibile - ferma restando la regolarizzazione del periodo "in nero" pregresso - che l'adempimento alla diffida avvenga con un separato contratto stipulato successivamente allo stesso accesso ispettivo. All'esito della verifica, tale contratto dovrà aver consentito un effettivo periodo di lavoro di almeno tre mesi, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del verbale unico
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• In particolare, fermi restando gli esiti dell'accertamento contenuti nel verbale unico e quanto sopra chiarito in ordine alle possibili interruzioni del rapporto, andrà spiegato che la diffida prevista dal nuovo art. 3 del D.L. n. 12/2002 richiederà la formalizzazione di un contratto decorrente dal primo giorno di lavoro "nero" che preveda il mantenimento al lavoro del lavoratore per almeno tre mesi decorrenti dall'accesso ispettivo.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia provveduto, prima della notifica del verbale (come può accadere anche a seguito del provvedimento di sospensione adottato ai sensi dell’ art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008), a regolarizzare il rapporto di lavoro secondo le tipologie contrattuali contemplate dalla norma, il personale ispettivo procederà ad adottare ugualmente la diffida che avrà ad oggetto esclusivamente l'obbligo del mantenimento in servizio del lavoratore per almeno tre mesi da comprovare secondo le modalità sopra indicate nonché la richiesta di pagamento del minimo della sanzione edittale. Nelle risultanze del verbale si darà altresì atto della regolarizzazione del lavoratore mediante la stipulazione del contratto.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Va inoltre precisato che l'adempimento alla diffida costituisce elemento oggettivo di applicabilità della sanzione in misura minima che, in qualche misura, bilancia gli oneri sostenuti dal datore per il mantenimento del rapporto di lavoro. Ne consegue che, in assenza di un effettivo mantenimento del rapporto di lavoro per almeno 3 mesi entro il centoventesimo giorno dalla notifica del verbale, qualunque ne sia la ragione, non potrà ritenersi adempiuta la diffida.
• Nel caso di contestazione di più illeciti, diffidabili secondo termini diversi o anche non diffidabili, il c.d. dies a quo per il pagamento della sanzione in misura ridotta (60 giorni ex art. 16 L. n. 689/1981), decorre necessariamente dalla scadenza dei termini individuati dal Legislatore per l'adempimento alla diffida per la maxisanzione.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Lavoratori regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo a quello
prestato " in nero’’
Il Legislatore fa salva, in riferimento a taluni contenuti della diffida, l'ipotesi in cui i lavoratori '"risultino regolarmente occupati per un periodo lavorativo successivo"' a quello prestato 'in nero". Trattasi, in sostanza, della precedente fattispecie oggetto della c.d. maxisanzione affievolita.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
In tal caso, pertanto, la diffida non avrà ad oggetto la stipulazione del contratto secondo le tipologie previste dal Legislatore né il conseguente mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi ma esclusivamente la regolarizzazione del periodo di lavoro prestato in "nero". Pertanto il datore di lavoro, nell'ordinario termine di 45 giorni dalla notifica della diffida dovrà dare dimostrazione della "copertura" del precedente periodo di occupazione irregolare, rettificando la data di effettivo inizio del rapporto di lavoro, del pagamento delle sanzioni nella misura minima e dei contributi riferibili al periodo "in nero".
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
• Allo stesso modo dovrà comportarsi il datore di lavoro nel caso in cui i lavoratori irregolarmente occupati non risultino più in forza al momento dell'accesso ispettivo, atteso che la disposizione limita la condizione del ''mantenimento in servizio per almeno tre mesi" ai soli lavoratori irregolari "ancora in forza’’ al momento dell'accesso ispettivo.
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5. La nuova diffida per regolarizzare il lavoro nero
13. Diffida ora per allora
Il personale ispettivo ammetterà direttamente il trasgressore al pagamento della sanzione amministrativa pari al minimo edittale (c.d. diffida ora per allora) nel caso in cui, prima della redazione del verbale, questi abbia già documentato gli adempimenti di cui alle lettere a) b) e c) sopra richiamati (regolarizzazione dell’ intero periodo di lavoro prestato in 'nero‘, stipula del contratto di lavoro secondo le tipologie contemplate dalla norma, mantenimento in servizio del lavoratore per 3 mesi e cioè almeno 90 giorni), ivi compreso il versamento dei relativi contributi e premi.
In tal caso il pagamento delle sanzioni andrà effettuato comunque entro il termine di
120 giorni dalla notifica del verbale.
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CONCILIAZIONE MONOCRATICA
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- Art. 11, D.lgs. 23 aprile 2004, n. 124 (come modificato dall’art. 38, co. 3, L. n. 183 2010
c.d. Collegato Lavoro).
- Min. LAVORO: Circ. n. 36 del 26.11.2009
Nota n. 7165 del 16.04.2012
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Art. 11. Conciliazione monocratica
1. Nelle ipotesi di richieste di intervento ispettivo alla direzione provinciale del lavoro dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario, anche con qualifica ispettiva, avviare il tentativo di conciliazione sulle questioni segnalate.
2. Le parti convocate possono farsi assistere anche da associazioni o organizzazioni sindacali ovvero da professionisti cui abbiano conferito specifico mandato.
3. In caso di accordo, al verbale sottoscritto dalle parti non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile.
3-bis. Il verbale di cui al comma 3 e' dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.
4. I versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi, da determinarsi secondo le norme in vigore, riferiti alle somme concordate in sede conciliativa, in relazione al periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché il pagamento delle somme dovute al lavoratore, estinguono il procedimento ispettivo. Al fine di verificare l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali e assicurativi, le direzioni provinciali del lavoro trasmettono agli enti previdenziali interessati la relativa documentazione.
5. Nella ipotesi di mancato accordo ovvero di assenza di una o di entrambe le parti convocate, attestata da apposito verbale, la direzione provinciale del lavoro da' seguito agli accertamenti ispettivi.
6. Analoga procedura conciliativa può aver luogo nel corso della attività di vigilanza qualora l'ispettore ritenga che ricorrano i presupposti per una soluzione conciliativa di cui al comma 1. In tale caso, acquisito il consenso delle parti interessate, l'ispettore informa con apposita relazione la Direzione provinciale del lavoro ai fini dell'attivazione della procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5. La convocazione delle parti interrompe i termini di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla conclusione del procedimento conciliativo. 88
1. Definizione
2. Aspetti generali
3. In cosa consiste
4. Portata applicativa e condizionalità
5. Le diverse tipologie
6. Oggetto
7. Effetti
8. L’inadempimento degli accordi conciliativi
9. Profili di impugnabilità del verbale di conciliazione monocratica
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1. Definizione
La Conciliazione Monocratica è una procedura conciliativa volontaria che si svolge dinanzi ad un singolo funzionario, anche ispettivo, della DTL competente per territorio.
Nel corso di tale procedura le Parti, se vi aderiscono, possono trovare un accordo su rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro intercorso a qualsiasi titolo tra le Parti medesime.
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2. Aspetti generali
Ratio e peculiarità
Trattasi di un Istituto introdotto (ex art. 11, d.lgs. n. 124/2004) allo scopo di deflazionare il contenzioso giudiziale derivante da controversie di lavoro.
Nelle intenzioni del legislatore delegante (legge n. 30/2003 – c.d. Xxxxx Xxxxx), doveva essere lo strumento per attuare un “raccordo efficace fra la funzione di ispezione del lavoro e quella della conciliazione delle controversie individuali”.
Effettività dell’istituto
Nonostante rappresenti un istituto concettualmente molto innovativo, ha avuto una scarsa applicazione, anche a seguito delle modifiche intervenute con il Collegato Lavoro 2010.
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3. In cosa consiste
La conciliazione monocratica è diretta a promuovere – attraverso l'intervento del funzionario della DTL incaricato di esperire il tentativo di conciliazione – la possibilità che le parti di un rapporto di lavoro trovino un accordo, nei casi di denuncia di violazioni di legge o di obbligazioni contrattuali che abbiano prodotto al lavoratore un danno patrimoniale.
Tale strumento, quindi, trova applicazione in un momento antecedente rispetto all'accertamento dell'effettiva esistenza o veridicità delle situazioni e delle circostanze oggetto di intervento da parte dell'organo ispettivo, il quale ultimo, quindi, non risulta ancora vincolato.
Quale funzione dunque??
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3. In cosa consiste
A livello civilistico, cioè sul piano dei rapporti tra le parti, la conciliazione monocratica ha la funzione di dirimere una controversia di carattere patrimoniale e di natura retributiva da parte del lavoratore.
A livello amministrativo, invece, l'istituto risponde all'interesse pubblico di:
- estinguere il procedimento ispettivo senza costi per la P.A.;
- deflazionare l’eventuale contenzioso, addivenendo ad un accordo bonario suscettibile di prevenire la lite.
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4. Portata applicativa e condizionalità
Portata applicativa
La conciliazione monocratica è esperibile sia nelle ipotesi di lavoro subordinato, che di lavoro autonomo o parasubordinato .
Condizionalità
Tale strumento regolatorio può essere, tuttavia, attivato solo quando non emergano evidenti e chiari indizi di violazioni penalmente rilevanti, in quanto, in tal caso, è necessario procedere all'accertamento ispettivo.
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5. Le diverse tipologie
L’art. 11, d.lgs. n. 124/2005 due forme distinte di conciliazione monocratica:
- “preventiva” (comma 1);
- “contestuale” (comma 6) .
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5.1. La conciliazione monocratica c.d. preventiva
Nasce su “richiesta di parte”: sulla base di una richiesta di intervento ispettivo
avanzata dal lavoratore o dall’organizzazione sindacale di appartenenza.
Viene però attivata dalla DTL in costanza di 3 presupposti:
1. dalla “richiesta di parte” emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia
2. che la rivendicazione attenga a diritti patrimoniali del lavoratore interessato
3. e sempreché “non si configurino aspetti di rilevanza penale”.
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5.1. La conciliazione monocratica c.d. preventiva
La procedura
Il Direttore della DTL competente – valutata l'opportunità di procedere alla conciliazione, ricorrendone i presupposti ed in assenza di ragioni ostative – conferisce l'incarico ad un funzionario, anche ispettivo, il quale provvede «a convocare le parti innanzi a sé, nel più breve tempo possibile, tenuto conto delle finalità deflattive dell'istituto».
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5.1. La conciliazione monocratica c.d. preventiva
La convocazione
La lettera di convocazione contiene:
- le «questioni segnalate»: ossia le rivendicazioni oggetto della richiesta di intervento e del conseguente tentativo di conciliazione, delle quali il datore di lavoro non è, evidentemente, a conoscenza;
- tutti i dati utili ad individuare le parti e l'oggetto del tentativo di conciliazione, il nome del funzionario assegnatario, la data, l'orario ed il luogo della convocazione;
- l’avviso circa la possibilità (non obbligatorietà) di farsi assistere (o di farsi sostituire in caso di impossibilità) da propri rappresentanti sindacali, ovvero da consulenti del lavoro, o dagli altri professionisti abilitati, di cui alla L. n. 12 dell'11/01/1979, ai quali abbiano conferito espresso mandato e delega.
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