Delib.G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 (1).
Delib.G.R. 12 febbraio 2007, n. 35-5274 (1).
Recepimento del D.P.C.M. 28.02.2003 recante "Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy".
(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 8 marzo 2007, n. 10. (omissis)
La Giunta regionale
a voti unanimi...
1. che le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura di animali da affezione sono soggette ad autorizzazione sanitaria, di cui all'articolo 24 del DPR 8 febbraio 1954 n. 320 rilasciata dal Sindaco, su istruttoria dei Servizi Veterinari, Area di Sanità animale e Area di Igiene degli Allevamenti e delle produzioni zootecniche, delle ASL territorialmente competenti.
Nella domanda di autorizzazione devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
- il curriculum vitae della persona responsabile dell'attività;
- le specie di animali che si intendono vendere, addestrare o toelettare;
- planimetria e caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività;
- l'indicazione del medico veterinario consulente per gli aspetti zooiatrici al fine di una corretta gestione dell'attività, nonché per favorire i flussi informativi con i Servizi Veterinari delle ASL.
L'autorizzazione è subordinata al rispetto dei seguenti requisiti minimi:
a) relativamente alle attività di vendita, le dimensioni minime dei ricoveri come riportate nell'allegato 1 parte integrante della presente deliberazione;
b) caratteristiche dei locali e delle attrezzature utilizzate per l'attività giudicate valide e sufficienti dai Servizi Veterinari competenti sulla base delle esigenze igienico-sanitarie e del benessere degli animali;
c) possesso, da parte della persona responsabile, delle cognizioni necessarie all'esercizio di tale attività, di una qualificata formazione professionale o di una comprovata esperienza nel settore degli animali da affezione valutata sulla base del curriculum vitae;
d) tenuta e regolare aggiornamento, da parte del responsabile dell'attività, del registro di carico e scarico. Nel caso di cani, gatti, furetti, lagomorfi e psittacidi (ad eccezione di calopsite e pappagallini ondulati) il carico e lo scarico è individuale riportando per ogni singolo animale l'identificazione, la data di acquisizione, la provenienza, la data di cessione e la destinazione. Per le altre specie (quali: piccoli uccelli, piccoli roditori e pesci) il carico è registrato per singole partite.
I Servizi Veterinari delle ASL provvedono alle necessarie verifiche sulle effettive condizioni di detenzione, ricovero, alimentazione e cura degli animali, sul rispetto della normativa vigente e delle esigenze fisiologiche ed etologiche delle diverse specie animali.
Ulteriori indicazioni particolari e tecniche saranno fornite, ove necessario, dall'Assessorato regionale alla Tutela della Salute e Sanità, anche tramite il Comitato tecnico regionale per la tutela degli animali istituito con Delib.G.R. 6 marzo 2000, n. 29-29619.
2. All'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 24 del DPR 8 febbraio 1954, n. 320 sono soggette anche le attività di vendita, di addestramento e di toelettatura già esistenti per le quali si prevede un periodo di adeguamento di dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera.
3. La partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi non è consentita.
4. Le Amministrazioni Comunali e i Servizi Veterinari delle ASL vigilano sulla attuazione della presente deliberazione.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R del 2002.
Fonte: Leggi d’Italia professionale Ultimo aggiornamento: 14/09/2011