CAPITOLATOSPECIALED'APPALTOPER ILSERVIZIODIBROKERAGGIO ASSICURATIVO
CAPITOLATOSPECIALED'APPALTOPER ILSERVIZIODIBROKERAGGIO ASSICURATIVO
INDICE:
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO 5
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 5
ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI 6
ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI 6
ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER 7
ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO 8
ART. 9 - REFERENTE DEL BROKER 8
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL BROKER 9
ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 9
ART. 12 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI 9
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO 10
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 11
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI 11
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di consulenza, assistenza e di brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Jesi, prestato da soggetti iscritti nell'albo dei mediatori di assicurazione, ai sensi del
D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e Regolamento IVASS n. 5 del 16 ottobre 2006, secondo le condizioni e le modalità di seguito indicate.
ART. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo relativo alle polizze del Comune di Jesi di seguito riportate (Art. 5). In particolare sono richieste le seguenti prestazioni principali:
1. Identificazione, analisi e valutazione delle situazioni di rischio relative all'attività dell'Ente, con individuazione e segnalazione di eventuali coperture assicurative mancanti ed impostazione di apposito programma;
2. Elaborazione di un piano assicurativo ottimale, completo, organico e razionale, tenuto conto del mercato assicurativo e del budget assicurativo annuale dell'Ente;
3. Analisi dei contratti assicurativi in essere sia sotto il profilo di copertura dei rischi sia sotto il profilo economico, con analisi e proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni in relazione all'emanazione di nuova normativa, ai mutamenti del mercato assicurativo, ed eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, all'esigenza dell'Amministrazione nonché a seguito di verificarsi di eventi dannosi;
4. Predisposizione dei capitolati speciali di appalto per ogni ramo di rischio, comprensiva delle condizioni particolari aggiuntive e con l'attribuzione dei corretti massimali della stima valori nonché della quantificazione di massima della spesa complessiva occorrente, finalizzata all'ottimizzazione delle coperture ed alla limitazione dei costi a carico del Comune.
Predisposizione dei bandi di gara, così come approvati dal Comune di Jesi, per l'affidamento delle coperture assicurative, opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa e di mercato. Assistenza in fase di esperimento di gara ed in fase contrattuale, qualora richiesto dalla stazione appaltante;
5. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale nonché per quelli pendenti alla data di conferimento dell'incarico nelle varie fasi di trattazione (dalla denuncia alla successiva trattazione con le compagnie assicurative), curando il corretto e tempestivo pagamento da parte delle Compagnie Assicurative degli indennizzi dovuti, fatta salva la piena facoltà dell'Ente di accettare o meno le liquidazioni dei sinistri che verranno proposte, con valutazione trimestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente mediante la produzione di report indicanti dati numerici (n. sinistri, ammontare liquidazioni effettuate) e dati descrittivi (andamento della sinistrosità e stato sinistri aperti);
6. Gestione tecnica ed amministrativa (incasso premi e regolazione premi) dei contratti assicurativi, controllo sull'emissione delle appendici, scadenze dei ratei ed ogni altra attività amministrativo- contabile;
7. Verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti e/o franchigie;
8. Consulenza ed assistenza in ogni situazione avente interesse assicurativo;
9. Xxxxxxxx aggiornamento in ordine alle problematiche ed alla legislazione in materia assicurativa;
10. Creazione di una banca dati informatica contenente i dati significativi dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi stipulati dall'Amministrazione Comunale;
11. Messa a disposizione di un servizio telematico che agevoli l'Amministrazione nel monitoraggio sullo stato dei sinistri, relativamente a tutte le polizze in essere, in ordine alle varie fasi e casistiche che
possono evidenziarsi (a titolo esemplificativo: apertura, riserva, contenzioso, chiusura, quest'ultima con indicazione dell'ammontare di eventuale franchigia corrisposta);
12. Elaborazione di un rapporto annuale sulla congruità ed efficacia del programma assicurativo in essere e sull'attività svolta dal broker nell'arco temporale di riferimento, contenente indicazioni, suggerimenti, proposte volte a migliorare e salvaguardare la copertura assicurativa dell'Ente;
13. Definizione di corsi di formazione per il personale dell'Ente interessato alla gestione delle problematiche assicurative anche su argomenti specifici dallo stesso richiesti, nonché per approfondimenti su temi ritenuti di particolare interesse con adeguato piano di aggiornamento a cadenza almeno semestrale;
14. Consulenza nelle attività di Risk Management, ivi compresa la predisposizione di adeguata reportistica e analisi dettagliata sui sinistri dalle quali emergano fattori di criticità/frequenza che consentano di individuare adeguati e specifici piani di intervento;
15. Servizi aggiuntivi offerti in sede di gara.
ART. 3 - DURATA DELL'INCARICO
L'incarico avrà durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto, o dalla data di consegna del servizio in via d'urgenza effettuata prima della stipula del contratto, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti.
La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo del contratto, per un periodo massimo di un ulteriore anno rispetto alla data naturale di scadenza.
Alla scadenza del contratto, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, nel rispetto e secondo i limiti stabiliti dall'art. 125, comma 10, lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è possibile procedere alla proroga tecnica del contratto alle medesime condizioni in corso, previa comunicazione scritta per un periodo massimo di mesi sei.
Ai sensi dell'art.57, comma 7, D. Lgs. n. 163/2006, è escluso il tacito rinnovo e quindi non sarà necessario l'invio di disdetta alla data di scadenza.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il servizio di brokeraggio di cui al presente capitolato d'appalto non comporta per l'Ente alcun onere diretto, né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto lo stesso verrà remunerato, secondo consuetudine di mercato, da parte delle Compagnie di Assicurazione con le quali sono o verranno stipulate le polizze assicurative del Comune di Jesi.
L'aggiudicatario non potrà esigere dalle Compagnie di Assicurazione un compenso maggiore rispetto a quanto offerto nella presente gara.
Al fine di garantire trasparenza e parità di condizioni tra le varie compagnie interessate agli appalti relativi alle coperture assicurative dell'Ente, l'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.
Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.
Il broker, nel caso in cui venga anticipatamente sciolto il contratto, secondo le modalità contenute nel presente capitolato d'appalto, rinuncia sin d’ora ad ogni pretesa sui premi relativi alle annualità successive a quelle in cui interviene lo scioglimento medesimo.
La ditta aggiudicataria è soggetta agli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. (tracciabilità dei pagamenti) e la violazione dell'art.3, comma 9 bis della citata legge, costituisce causa di risoluzione del contratto.
ART. 5 - COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
Le polizze assicurative del Comune di Jesi attualmente operanti sono le seguenti:
POLIZZA | SCADENZA | PREMIO ANNUO |
Tutela giudiziaria | 31.12.2014 | 47.525,40 |
RC diversi | 31.12.2014 | 300.000,00 |
Incendio | 31.12.2014 | 45.100,00 |
RC auto | 31.12.2014 | 64.929,28 |
Infortuni | 31.12.2014 | 4.170,00 |
Kasko | 31.12.2014 | 5.000,01 |
Furto | 31.12.2014 | 5.200,00 |
Totale | 471.924,69 |
Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazione premi.
ART. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. A tale scopo quest'ultimo deve trasmettere al Comune di Jesi i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno trenta giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del codice civile.
ART. 7 - OBBLIGHI DEL BROKER
Il Broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:
• impiegare propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
• a svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara ed all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
• seguire quanto proposto con il piano di lavoro presentato in sede di offerta, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell'Ente, assicurando inoltre adeguata assistenza da parte di personale idoneo, dietro semplice richiesta degli uffici competenti;
• non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Ente;
• non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di questo ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Ente;
• garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di Assicurazione obbligandosi a depositare presso l'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
• garantire il rispetto degli scopi dell'Ente assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
• a relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell'Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente all'Ente;
• ad avvisare tempestivamente l'Ente dei rinnovi e dei premi in scadenza, al fine di evitare scoperture assicurative, oltre che ad avvisare tempestivamente delle eventuali prescrizioni per tutti i sinistri che si verificheranno, in modo da consentire all'Ente di interromperle.
Sono a carico del broker:
• tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
• i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.
ART. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO
L'Amministrazione Comunale autorizza il broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie Assicurative.
L'Ente trasferisce al broker tutta la documentazione a propria disposizione inerente i contratti di assicurazione in essere.
L'Ente si impegna a:
• versare al broker i premi inerenti i contratti assicurativi entro i termini previsti dalle polizze. Il broker, contestualmente ai versamenti dei premi, si impegna a rilasciare all'Ente le polizze e/o appendici e/o ricevute emesse dalle Compagnie Assicurative, debitamente quietanzate;
• segnalare al broker tutte le comunicazioni proposte in materia assicurativa ricevute direttamente dalle Compagnie Assicurative;
• fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo espletamento degli obblighi riguardanti l'incarico.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali, né è in grado d'impegnare in alcun modo l'Ente se non previa esplicita autorizzazione. I contratti assicurativi dovranno essere sottoscritti esclusivamente dal dirigente dell'Ente.
È esplicitamente convenuto che restano in capo all'Ente l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
ART. 9 - REFERENTE DEL BROKER
Entro la data di inizio del servizio il broker dovrà designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente a cui fare riferimento per ogni necessità o problematica inerente il servizio, che non potrà essere cambiato, salvo giustificato impedimento debitamente motivato dal broker.
Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Ente, anche recandosi tempestivamente presso la sede del Comune su richiesta del Dirigente/Responsabile del Servizio competente in materia di assicurazioni ove questi ne ravvisi la necessità, per affrontare le problematiche afferenti l'oggetto dell'incarico.
Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il
sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.
ART. 10 - RESPONSABILITA' DEL BROKER
Il broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. Egli è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a fare stipulare, modificare od integrare agli organi comunali competenti.
Il broker è altresì responsabile qualora non segnali tempestivamente condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi comunali competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali fosse chiamata a rispondere l'Amministrazione Comunale che fin d'ora si intende sollevata ed indenne da ogni pretesa risarcitoria per danni ed eventuali perdite patrimoniali, avanzate da terzi danneggiati.
L'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.
Per tale motivo è richiesto che il broker sia in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile per negligenza ed errori professionali come previsto dall'art. 110, comma 3, art. 112, comma 3 del D. Lgs. n. 209/2005 e successive modifiche, comprensiva della garanzia per infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, della quale dovrà fornire copia all'Ente entro dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del servizio.
La polizza deve essere mantenuta operante per tutto il periodo di validità contrattuale. Il massimale minimo assicurato richiesto è di € 1.500.000,00 ( unmilionecinquecentomila/00) per sinistro e di €
2.500.000 (duemilionicinquecentomila/00) all'anno globalmente per tutti i sinistri, e comunque non inferiore al massimale stabilito dall'IVASS per il volume d'affari dell'impresa, a pena di risoluzione del contratto.
Il broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente disciplinare.
ART. 11 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
È assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere o subappaltare l'esecuzione di tutto o di parte del servizio, salvo quanto previsto all’art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.
ART. 12 - CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI AGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI ED APPLICAZIONE DELLE PENALI
In caso di violazione degli obblighi contrattuali, intendendosi per tali le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale ovvero nell'offerto tecnica del broker aggiudicatario, il Comune provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con eventuale diffida ad adempiere, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, assegnando al broker un termine di 15 giorni naturali e consecutivi od altro ritenuto congruo per produrre controdeduzioni scritte.
Qualora tali controdeduzioni non fossero ritenute idonee a giustificare il comportamento del broker, verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale nella misura dell’ 1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo, a valere sull'ammontare della cauzione definitiva, per ritardo nell'adempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente o nell'offerta tecnica per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
ART. 13 - RISOLUZIONE E RECESSO
L'Ente si riserva, a suo insindacabile giudizio e previa regolare diffida, di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verifichino gravi inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente capitolato o nell'offerta di seguito indicati:
• per grave inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva ed insufficiente;
• in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell’aggiudicatario in materia di obblighi previdenziali, assicurativi, contrattuali;
• in caso di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento e altre procedure concorsuali, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
• in caso di cancellazione dell'aggiudicatario dall'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
• in caso di sospensione del servizio per un periodo di sette giorni lavorativi;
• qualora il broker ometta di dimostrare di aver stipulato annualmente la polizza di assicurazione per responsabilità civile.
La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, ove possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla quale il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio entro un termine di gg. 15 dal ricevimento.
In caso di risoluzione per inadempimento verrà escussa la cauzione definitiva di cui al successivo art. 11 che verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni, escutendo per gli stessi anche l'Assicurazione di Responsabilità Civile per errore e negligenze professionale secondo quanto stabilito dall'IVASS.
In caso di risoluzione anticipata del contratto e qualora l'Amministrazione ne faccia richiesta, l'aggiudicatario dovrà assicurare la continuità delle prestazioni oggetto del contratto risolto, per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione dell'avvenuta risoluzione, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo broker.
L’Ente si riserva inoltre facoltà di recedere dal contratto stipulato, senza diritto ad alcuna indennità per il broker fatto salvo il corrispettivo spettante per i premi relativi all’annualità in corso secondo quanto previsto dal precedente art. 4, nei seguenti casi:
• per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei Servizi dell'Ente che rendessero superata la necessità della prestazione richiesta;
• in ogni altra ipotesi in cui il Comune di Jesi ritenga che non sussistano più i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto.
ART. 14 - CAUZIONE
L'aggiudicatario dovrà presentare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, una cauzione definitiva, con le modalità ed alle condizioni di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, in misura pari al 10% dell'importo posto a base di gara, o nella diversa misura determinata ai sensi dell’art. 113 citato.
Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.163/2006 al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.
In caso di R.T.I. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest'ultima.
La cauzione definitiva sarà svincolata dopo la scadenza del periodo di valenza contrattuale e previa emissione dell’attestato di regolare esecuzione.
La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore. Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione definitiva, il broker è obbligato a reintegrare l'importo originario della somma garantita entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. In caso di inottemperanza, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste dal precedente art. 13.
ART. 15 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.
ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell’aggiudicatario.
Ai fini fiscali, il valore del presente incarico sarà determinato in base ai compensi risultanti dall'offerta economica e calcolati sull'ammontare delle polizze in essere.
ART. 17 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto e del presente capitolato sarà competente il foro di Ancona.
ART. 18 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, e in particolare al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, nonché al D. Lgs. n. 209/2005, al codice civile, ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.
IL DIRIGENTE
AREA RISORSE FINANZIARIE
Dott. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx