PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER L’ACCELERAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELLA RICOSTRUZIONE NEI COMUNI DELLE REGIONI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016, NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ CONNESSE ALLA DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
TRA
Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, con sede legale in Palazzo Valentini – Xxx XX Xxxxxxxx 000/X, Xxxx, CF: 97914140583, nella persona del On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
E
e-distribuzione s.p.a., società con socio unico, soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede in Roma, xxx Xxxxxxx, x. 0, Xxxxxxxx sociale € 2.600.000.000, Partita IVA 15844561009 e codice fiscale 05779711000, numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma: REA n. 922436, rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx in qualità di amministratore delegato
di seguito, congiuntamente, le “Parti”
VISTO l’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, recante la disciplina dell’attività dei Commissari Straordinari del Governo;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Xxxxxx, Perugia e L’Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, concernente la costituzione della struttura del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 ed in particolare, l’articolo 1 comma 2, il quale prevede che il Commissario provvede al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l’Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d’intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 15 dicembre 2016, n. 229, concernente “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante “Estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;
VISTO l’articolo 57, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: “All’articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: «4- quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021 […]”;
VISTO il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito in legge con modificazioni, recante disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2020, con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, l’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2020, con il quale è stato confermato l’incarico di Commissario Straordinario del Governo conferito all’On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
CONSIDERATO che e-distribuzione S.p.A, società del gruppo Enel, titolare della concessione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), svolge il servizio di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nel rispetto della regolazione emanata dall’Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) nei Comuni italiani ricompresi nella concessione;
CONSIDERATO che, nei Comuni in cui e-distribuzione opera in regime di concessione, tra le altre attività, è anche responsabile dello sviluppo, dello spostamento e della manutenzione degli impianti di rete, anche su richiesta dei clienti, nonché dell’installazione e della manutenzione dei contatori;
CONSIDERATO che e-distribuzione S.p.A vanta una presenza capillare su tutto il territorio italiano e che, rispetto ai territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpite dall’evento sismico de quo, la stessa è presente in tutti Comuni, eccetto quelli di seguito indicati: Offida (AP), Ussita (MC), Xxxxxxxxx (MC), San Xxxxxxxx Marche (MC).
CONSIDERATO che e-distribuzione s.p.a. è la più grande società di distribuzione e misura dell’energia elettrica in Italia ed è costantemente impegnata a garantire i più alti standard di servizio;
CONSIDERATO che, rispetto agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 che hanno colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e-distribuzione S.p.A ha tempestivamente costituito quattro gruppi di lavoro regionali con l’obiettivo di coordinare e ottimizzare tutte le attività legate alle connessioni alla rete delle Soluzioni Abitative Emergenziali (“SAE”) e allo spostamento delle eventuali infrastrutture interferenti con le aree destinate ad ospitare le SAE stesse;
RITENUTO necessario velocizzare e semplificare le procedure per le attività di ricostruzione, pesantemente condizionate altresì dal blocco delle attività e dalle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria per il Covid-19, anche al fine di rilanciare l’economia delle zone colpite;
PRESO ATTO che le Parti, nell’ambito delle rispettive responsabilità istituzionali, intendono proseguire la collaborazione finalizzata a garantire il conseguimento dell’interesse pubblico comune sotteso al contesto in argomento.
tutto ciò premesso, le Parti CONCORDANO
di regolare, coordinare e sviluppare la richiamata collaborazione (il “Protocollo d’intesa”) nei termini seguenti
ARTICOLO 1
(Premesse)
Le premesse e considerazioni sopraesposte costituiscono parte integrante e sostanziale del Protocollo d’intesa e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo.
ARTICOLO 2
(Oggetto e finalità della collaborazione)
Le Parti si danno atto che il presente Protocollo d’intesa rappresenta un reciproco impegno teso ad accelerare i lavori di ricostruzione degli edifici e delle infrastrutture, che necessitano di interventi preliminari e connessi alla
rete di distribuzione di energia, presenti nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
ARTICOLO 3
(Obiettivi e Impegni comuni delle Parti)
Le Parti si danno reciprocamente atto che, nell’ambito delle attività di cui al Protocollo d’intesa, intendono perseguire i seguenti obiettivi:
1. A cura di e-distribuzione s.p.a..: efficientamento della gestione delle richieste relative alle attività di spostamenti impianti, allacciamento cantiere, allacciamento definitivo in caso di precedente cessazione legata all’inagibilità dell’immobile (le “Attività di ED”) con l’obiettivo di ridurre fino al 50% i tempi medi complessivi dalla ricezione della richiesta al completamento dei lavori, al netto dei tempi necessari all’ottenimento delle propedeutiche autorizzazioni, da attuarsi mediante:
a. istituzione di un canale di comunicazione dedicato, a complemento dei canali standard che e- distribuzione s.p.a. rende già disponibili per i propri clienti;
b. ottimizzazione delle fasi gestionali di processo;
c. contenimento dei tempi esecutivi di realizzazione.
2. A cura di e-distribuzione s.p.a..: estensione - da 6 mesi a 1 anno - della durata di validità dei preventivi associati alle richieste di attività di ED;
3. A cura del Commissario Straordinario: sensibilizzazione degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni connesse alle Attività di ED con l’obiettivo di ridurre la durata media dei relativi iter fino al 50%;
4. A cura del Commissario Straordinario: diffusione e promozione del canale di contatto di cui al punto 1 presso gli enti competenti, al fine di garantire una corretta informativa a beneficio della cittadinanza;
5. A cura delle Parti: istituzione di appositi tavoli di coordinamento per l’esecuzione di interventi pubblici nei centri storici con l’obiettivo di pianificare e coordinare tutti i lavori riguardanti il rifacimento e/o il potenziamento della rete elettrica, con particolare riferimento agli impianti elettrici danneggiati dagli eventi sismici, in modo da limitare al massimo l’impatto dell’esecuzione dei lavori sul territorio.
Le Parti altresì concordano che, al fine di monitorare l’avanzamento delle attività di cui al Protocollo d’intesa e con l’obiettivo di analizzare e risolvere eventuali criticità nella gestione e esecuzione degli impegni ivi descritti, si impegnano a incontrarsi, secondo le modalità di volta in volta definite, con cadenza trimestrale.
ARTICOLO 4
(Soggetti ammissibili alle iniziative)
Le iniziative di cui al presente Protocollo d’intesa riguardano tutti coloro che possiedano, a qualunque titolo, un immobile nel territorio di uno dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che , per effetto dei terremoti 2016/2017 del centro Italia, risulti lievemente o gravemente danneggiato e che dichiarino l’esistenza del danno ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
ARTICOLO 5
(Decorrenza e durata)
Il presente Protocollo d’intesa ha validità dalla data di stipula e fino al 31.12.2023.
ARTICOLO 6
(Utilizzo dei loghi)
Le Parti si impegnano a diffondere sul territorio nazionale, nei rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo d’intesa, con particolare riguardo ai principi di collaborazione presenti nello stesso. Le Parti daranno, altresì, informativa del presente Protocollo attraverso la pubblicizzazione sui rispettivi siti web. Il Commissario Straordinario per la ricostruzione dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e e-distribuzione S.p.A., per i suddetti fini, si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere la collaborazione regolata dal presente Protocollo d’intesa e l’immagine di ciascuna di esse. In particolare, i rispettivi segni distintivi (loghi) delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle iniziative di cui al presente atto.
ARTICOLO 7
(Modifiche del Protocollo d’intesa)
Il Protocollo d’intesa sostituisce integralmente tutti i precedenti eventuali accordi - sia orali che scritti - tra le Parti aventi lo stesso oggetto del Protocollo medesimo. Nessuna modifica o integrazione del presente Protocollo sarà ritenuta valida o costituirà un vincolo per le Parti se non verrà redatta in forma scritta da entrambe le Parti.
ARTICOLO 8
(Referenti delle Parti – Comunicazioni)
Ogni comunicazione tra le Parti ai sensi del presente Protocollo dovrà essere inviata per iscritto, anche a mezzo e-mail, ai seguenti soggetti autorizzati:
- Per il Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016:
All’attenzione di: Xxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e-mail: x.xxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx telefono: x00 0000000000
indirizzo: via della Ferratella in Laterano, 51 - Roma
- Per e-distribuzione s.p.a:
All’attenzione di: xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@x-xxxxxxxxxxxxx.xxx telefono: x00 0000000000
indirizzo: xxx Xxxxxxx, 0 - Xxxx
Tutte le comunicazioni relative all’esecuzione del presente Protocollo si considereranno validamente effettuate se indirizzate ai soggetti sopraindicati.
ARTICOLO 9
(Riservatezza e trattamento dei dati personali)
Le Parti convengono che i contenuti, i documenti, le informazioni, i dati personali - come definiti dal Regolamento UE 2016/679 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali - comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell’ambito del presente Protocollo d’intesa, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini dell’esecuzione dello stesso, sono da considerarsi come strettamente confidenziali. In particolare, le Parti prendono atto che tutte le informazioni, in qualsiasi forma o modalità trasmesse (oralmente, per iscritto, in via informatica o mediante qualsiasi altro mezzo), rese note da una Parte all’altra Parte e riguardanti il Protocollo d’intesa durante la sua implementazione ed esplicitamente segnalate come confidenziali e contrassegnate dalla dicitura "RISERVATE” sono da considerarsi “Informazioni riservate”. Qualora siano scambiate informazioni orali, queste devono successivamente essere confermate come riservate per iscritto, entro i 15 giorni successivi; in caso contrario la Parte ricevente eventuali informazioni orali non sarà assoggettata all’obbligo di Riservatezza.
Le Parti dichiarano inoltre che:
i. non utilizzeranno le Informazioni riservate per alcuno scopo al di fuori di quelli previsti dal Protocollo d’intesa;
ii. non riveleranno alcuna informazione riservata a terzi senza previo consenso della Parte proprietaria delle Informazioni riservate.
Ciascuna Parte assicura che i propri impiegati, collaboratori, addetti, subappaltatori, consulenti, dipendenti rispettino le regole di riservatezza previste nel presente Protocollo d’intesa.
Resta inteso che lo scambio di informazioni non comporta obblighi se:
a) le “Informazioni riservate” siano diventate di dominio pubblico non a causa di un’inadempienza di una delle due Parti;
b) le “Informazioni riservate” siano utilizzate in osservanza di leggi applicabili o regolamenti o su richiesta di tribunali o della pubblica amministrazione. In tal caso, ove ciò non sia in contrasto con obblighi di legge o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o dell’Autorità di Pubblica sicurezza, sarà cura delle Parti previamente e tempestivamente informarsi reciprocamente del proprio adempimento all’obbligo di divulgazione di informazioni, onde consentire di adottare idonei provvedimenti a propria tutela;
c) le informazioni non siano state specificatamente segnalate come informazioni riservate.
Le Parti si danno atto che i dati personali vengono acquisiti reciprocamente nell’ambito della procedura di finalizzazione del presente Protocollo d’intesa e sono trattati per finalità strettamente connesse alla gestione, adempimento dello stesso, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. I dati personali sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in forma cartacea e saranno conservati per tutta la durata del Protocollo d’intesa e successivamente alla sua cessazione, per un tempo non superiore ai termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, le Parti si impegnano a conformarsi alle previsioni di legge e in particolare alle disposizioni del GDPR, ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, alle previsioni del D.lgs. n. 196/2003, così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 nonché ad ogni altra normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi e indipendenti del trattamento dei dati personali, per quanto di competenza di ciascuna. Le Parti saranno tenute, ognuna per quanto di rispettiva competenza, ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa, ad utilizzare i dati personali di cui verranno a conoscenza nel corso dell’esecuzione dello stesso per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalle stesse autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento, fatte salve le comunicazioni necessarie per eseguire il presente Protocollo d’intesa; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente Protocollo d’intesa; a custodire – in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dalla vigente normativa e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia – i dati personali trattati in modo da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accesso a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati. Fermo restando quanto previsto nel presente Protocollo d’intesa, ciascuna delle Parti si obbliga a garantire, manlevare e tenere indenne l’altra Parte
i. da ogni pretesa, ragione, diritto, azione svolta da terzi nei propri confronti in relazione al corretto trattamento dei Dati Personali, nonché
ii. da ogni eventuale danno e/ o pregiudizio, ivi incluse le eventuali sanzioni o i provvedimenti interdittivi che dovessero essere comminati e/o imposti da Pubbliche Autorità, ivi incluse a titolo esemplificativo
le Autorità di controllo previste dal GDPR, derivante da eventuali contestazioni in merito al corretto e legittimo trattamento dei Dati Personali, nonché
iii. da qualsivoglia danno e/o pregiudizio derivante dall’inadempimento a quanto previsto nel presente articolo.
Le Parti si impegnano a collaborare nel tempestivo riscontro alle istanze che dovessero pervenire dagli interessati ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, così come in caso di richieste o ispezioni da parte di qualsiasi Autorità, ivi compresa l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, relative ai trattamenti effettuati.
ARTICOLO 10
(Legge applicabile e foro competente)
Il Protocollo d’intesa è regolato dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole ed in pieno spirito di collaborazione reciproca le eventuali controversie tra loro insorte in relazione al presente Protocollo. Nel caso in cui non si possa addivenire ad una definizione amichevole, tutte le controversie derivanti dal presente Protocollo o in relazione allo stesso, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Roma.
ARTICOLO 11
(Codice Etico)
Le Parti si impegnano ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001, qualora, nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente contratto, una Parte o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo. Le società del Gruppo Enel sono dotate di un Codice Etico e di un Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e hanno adottato il Piano Tolleranza Zero contro la corruzione (i documenti citati sono tutti consultabili sul sito xxx.xxxx.xxx). Nell'esecuzione per presente Protocollo, le Parti si ispireranno ai documenti sopra citati in tutte le fasi, anche quelle di attuazione.
Per il Commissario Straordinario del Governo Per e-distribuzione S.p.A.
On. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.xx digitalmente X.xx digitalmente
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx: GRUPPO ENEL
Organizzazione: GRUPPO ENEL/00811720580 Unità organizzativa: GRUPPO ENEL
Motivo: Protocollo d'intesa - Presidenza del Consiglio dei Ministri Luogo: Roma
Data: 03/06/2021 16:38:42
XXXXXXX XXXXXXXX 03.06.2021
14:10:08 UTC