ACCORDO
ACCORDO
ai sensi dell’art. 31, comma 1, della L.R. n. 65/2014, e ai sensi dell’art. 21, comma 3, della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR) (artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990)
TRA
IL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO E
LA REGIONE TOSCANA
PER LO SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA PAESAGGISTICA NELLE PROCEDURE DI CONFORMAZIONE O DI ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”, e sue successive modifiche ed integrazioni, in seguito indicato come Codice, in particolare quanto stabilito all’art. 143, commi 4 e 5, all'art. 145, commi 3, 4 e 5, e all'art. 146, comma 5;
VISTA la Legge Regionale n. 65/2014 “Norme per il governo del territorio”, e sue successive modifiche ed integrazioni, in particolare, quanto stabilito all'art. 31, comma 1;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 27 marzo 2015, n. 37 “Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico” con la quale è stato approvato il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (in seguito indicato come PIT-PPR), Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
VISTO il Capo VII - Disposizioni generali (artt. 18, 19, 20, 21, 22) della Disciplina del Piano del PIT-PPR;
VISTO l’Atto di integrazione e modifica del Disciplinare in data 15 aprile 2011, inerente l’attuazione del Protocollo d’Intesa tra il MiBACT e la Regione Toscana, sottoscritto il giorno 28 ottobre 2014;
VISTO l’Accordo di copianificazione, siglato tra il MiBACT e la Regione Toscana in data 11 aprile 2015;
VISTI gli articoli 11 e 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1006 “Accordo, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della LR n. 65/2014, ed ai sensi dell'art. 21, comma 3 della Disciplina del Piano di Indirizzo Territoriale con Valenza di Piano Paesaggistico (PIT-PPR), tra il Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Turismo (MiBACT) e la Regione Toscana per lo svolgimento
della Conferenza paesaggistica nelle procedure di conformazione o di adeguamento degli strumenti della pianificazione - Approvazione Schema - Autorizzazione alla sottoscrizione”,
CONSIDERATO CHE
Il Codice, all’art. 145, commi 3, 4 e 5, stabilisce la disciplina in ordine alla conformazione o adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni dei piani paesaggistici, demandando alla legislazione regionale l’individuazione delle procedure da condursi con la partecipazione degli Organi Ministeriali;
La Conferenza paesaggistica, di cui all'articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR, rappresenta la modalità con cui la Regione ha inteso coinvolgere gli Organi Ministeriali nel procedimento di conformazione o adeguamento a tale Piano degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;
L’articolo 145, comma 4, del Codice, dispone che tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica devono essere conformi o adeguati alle previsioni del PIT–PPR;
L’articolo 31 della L.R. n. 65/2014 individua la Conferenza paesaggistica quale strumento per la valutazione della conformazione o adeguamento al PIT-PPR degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, e stabilisce che il funzionamento della stessa venga regolato anche in base a specifico Accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
La procedura introdotta dall’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR si innesta nell’”iter” procedurale consolidato (procedimento urbanistico ordinario) che, ai sensi della L.R. n. 65/2014 (artt. 17, 19, 20, 25, 49, 53) si fonda sui tre passaggi fondamentali, rispettivamente definiti “avvio, adozione, approvazione”; nell’ambito di ciascuno di essi le strutture tecniche della Regione Toscana collaborano nel procedimento “pianificatorio” attraverso un’attività istruttoria tradotta in contributi e la presentazione di eventuali osservazioni;
DATO ATTO CHE
In ottemperanza a quanto previsto e disciplinato dall’articolo 145 del Codice, il MiBACT e la Regione intendono promuovere l’adeguamento e la conformazione degli strumenti di pianificazione territoriale, di pianificazione urbanistica nonché degli atti di governo del territorio al PIT – PPR;
Il presente Accordo intende costituire lo strumento di disciplina di tutti gli aspetti del procedimento diretto a favorire l’adeguamento e la conformazione degli atti sopra indicati;
PRECISATO CHE
Con riferimento agli atti di pianificazione degli Enti gestori delle aree naturali protette ed ai piani e programmi di settore, di cui all’art. 11 della L.R. n. 65/2014, che rientrano nella nozione di Atti di governo del territorio assieme agli strumenti della pianificazione territoriale ed agli strumenti della pianificazione urbanistica, di cui all’art. 10 della Legge, l’Amministrazione procedente, nella formazione di tali atti, dovrà dare conto, in maniera adeguata ed in forma espressa, nelle diverse fasi del procedimento, che l’atto risulta conforme alle previsioni del PIT-PPR;
Che tale condizione dovrà essere rispettata anche dagli organi dello Stato nell’ipotesi di piani e programmi di settore promossi dallo stesso e che dovessero riguardare il territorio della Regione;
Con riferimento agli Accordi di Programma, di cui all’art. 11 della L.R. n. 65/2014, essi costituiscono Atti di governo del territorio solo qualora incidano sull’assetto del territorio, comportando variazioni al Piano Strutturale ed al Piano Operativo.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono quanto segue:
Art. 1 (Essenzialità delle premesse)
Le premesse e le considerazioni di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 (Oggetto dell’Accordo)
Il presente Accordo regola il funzionamento della Conferenza paesaggistica nell’ambito delle procedure di conformazione od adeguamento al PIT-PPR degli Strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Art. 3
(Composizione ed attività della Conferenza paesaggistica)
1. Alla Conferenza partecipano con diritto di voto:
- in rappresentanza del MiBACT, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, o suo delegato;
- in rappresentanza della Regione Toscana, il Direttore della Direzione Urbanistica e Politiche abitative, o suo delegato, con funzione di Presidente.
2. I rappresentanti del Ministero e della Regione possono essere assistiti da funzionari delle rispettive Amministrazioni.
3. Alla Conferenza partecipano, al fine di rappresentare i propri interessi, senza diritto di voto, l’Amministrazione Comunale interessata e la Provincia/Città Metropolitana.
4. Gli atti posti all’esame della Conferenza e la relativa documentazione vengono inoltrati tramite posta certificata, a cura della Amministrazione proponente, a tutte le Amministrazioni che partecipano alla Conferenza, con adeguato anticipo rispetto alla data di convocazione della stessa. In particolare, la documentazione andrà inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio anche su supporto elettronico firmato digitalmente. Tale documentazione dovrà prevedere un apposito elaborato nel quale viene dato conto delle modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo, Direttiva e Prescrizione, come elencate nell’articolo 4 della Disciplina del Piano.
5. La Conferenza si riunisce ed opera presso la sede della Regione Toscana ed il suo funzionamento è assicurato dalla Regione stessa mediante lo svolgimento di azioni di supporto tecnico- organizzativo, sulla base di un calendario delle sedute da concordare preventivamente.
6. Di ciascuna seduta viene redatto un Xxxxxxx che riassume fedelmente e sinteticamente le fasi essenziali della seduta. Nel Verbale è indicato:
- il luogo, la data, l’orario di inizio e di termine della seduta;
- l’oggetto degli argomenti esaminati;
- il nome dei componenti presenti ed assenti;
- il nome dei soggetti invitati e presenti;
- i pareri espressi, con riferimento a ciascuna proposta o argomento, specificando, per ciascuno di essi, le motivazioni alla base delle valutazioni operate;
- le decisioni di xxxxxx, sospensione o ritiro di previsioni oggetto di valutazione, le osservazioni e le decisioni assunte;
- in sede di riunione conclusiva, la valutazione sulla conformazione o adeguamento espressa in forma congiunta dal MiBACT e dalla Regione, per le parti di territorio che riguardano i Beni paesaggistici, e dalla sola Regione per le restanti parti di territorio.
7. Vengono inserite nel Verbale anche le note scritte, eventualmente presentate.
Art. 4
(Oggetto della Conferenza paesaggistica)
1. L’articolo 20 della Disciplina del PIT-PPR individua il campo di applicazione della Conferenza paesaggistica prevista dall’articolo 21 della Disciplina stessa.
2. La procedura di conformazione, di cui all’articolo 21, si applica a:
a) i nuovi strumenti della pianificazione territoriale;
b) i nuovi piani operativi comunali;
c) le varianti generali agli strumenti di cui sopra, così come definite dalla L.R. n. 65/2014, rispettivamente, dall’art. 93, comma 4 e dall’art. 96, comma 3.
3. La procedura di adeguamento, di cui all’articolo 21, si applica a:
d) le varianti agli strumenti della pianificazione territoriale vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all’adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il
c.d. “mero adeguamento” di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014);
e) le varianti ai regolamenti urbanistici o piani operativi comunali vigenti che interessino Beni paesaggistici, finalizzate esclusivamente all’adeguamento dello strumento al PIT-PPR (il
c.d. “mero adeguamento” di cui all'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014);
ƒ) le varianti agli strumenti della pianificazione di cui sopra che interessino Beni paesaggistici, non ascrivibili alla categoria di “variante generale” ai sensi della L.R. n. 65/2014.
4. Le casistiche di adeguamento di cui alle lettere d) ed e) (c.d. “mero adeguamento”, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della L.R. n. 65/2014) seguono, per la loro adozione ed approvazione, il procedimento semplificato di cui all'articolo 32 della X.X. x. 00/0000, xxxxx restando, comunque, lo svolgimento della Conferenza paesaggistica ai sensi dell'art. 21, come definito nei successivi articoli.
5. La verifica di conformità/adeguamento al PIT-PPR della previsione di piani attuativi, comunque denominati, contenuta nel Piano operativo, o nel Regolamento urbanistico, o in loro Varianti generali, viene operata in sede di procedimento di conformazione/adeguamento del Piano operativo, del Regolamento urbanistico, o di loro Varianti generali, a condizione che tali strumenti siano provvisti di appositi elaborati atti ad illustrare i criteri e le modalità di inserimento paesaggistico degli interventi ivi previsti da attuare mediante piani attuativi comunque denominati; tali elaborati dovranno contenere riferimenti puntuali a Direttive e Prescrizioni contenute nella Disciplina dei Beni Paesaggistici. La Conferenza potrà stabilire direttive, condizioni e prescrizioni da adottare nella successiva redazione di tali piani attuativi.
6. L’articolo 20, comma 1, della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista la conformazione al PIT-PPR per i nuovi strumenti di pianificazione territoriale e per i nuovi strumenti di panificazione urbanistica. Per “conformarsi” al PIT-PPR è necessario:
− perseguire gli obiettivi;
− applicare gli indirizzi per le politiche e le direttive;
− rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso.
7. L’articolo 20, commi 3 e 4, della Disciplina di Piano, stabilisce in che cosa consista l’adeguamento al PIT-PPR per gli strumenti di pianificazione territoriale e per gli strumenti di panificazione urbanistica vigenti e per le loro varianti. Per “adeguarsi” al PIT-PPR è necessario:
− rispettare prescrizioni e prescrizioni d’uso;
− essere coerenti con le direttive.
8. L’articolo 4 della Disciplina di Piano definisce obiettivi, indirizzi per le politiche, direttive e prescrizioni.
9. Nell’ambito delle procedure di conformazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, gli Enti territoriali e gli altri soggetti pubblici con competenze incidenti sul territorio, propongono con idonea e autonoma documentazione:
- le individuazioni, i riconoscimenti, le precisazioni e le definizioni di dettaglio previste nella Sezione 4, lettera C, delle Schede di vincolo (Allegato 3B del PIT-PPR); gli stessi, qualora condivisi e validati dal Ministero e dalla Regione, come previsto dall’art. 4 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR;
- le individuazioni, i riconoscimenti e le precisazioni previsti nelle direttive della specifica disciplina delle aree tutelate per legge e un quadro conoscitivo di maggior dettaglio; gli stessi, una volta validati dal MiBACT e dalla Regione Toscana, come previsto dall’art. 5 della Disciplina dei Beni paesaggistici (Allegato 8B), saranno recepiti negli elaborati del PIT-PPR.
10. I Comuni, in fase di adeguamento e conformazione, comunicano e sottopongono gli esiti della ricognizione dei “corpi idrici non rinvenuti nel sistema delle acque” (art. 4.4 - Allegato 7B del PIT-PPR). Gli esiti della ricognizione, qualora validati, saranno recepiti negli elaborati del PIT- PPR.
11. Dovrà essere data evidenza, in un’apposita sezione del PIT, di tutti gli aggiornamenti e le individuazioni di cui ai precedenti punti 9-10 e di cui al successivo art. 7, intervenuti successivamente alla data del 27 marzo 2015. L’elenco degli aggiornamenti, con collegamento ipertestuale, consentirà l’accesso immediato ai contenuti del PIT.
Art. 5
(La Conferenza paesaggistica nell’”iter” del procedimento urbanistico)
1. L’atto di avvio del procedimento di conformazione od adeguamento, di cui al comma 1 dell’art. 21 della Disciplina del PIT-PPR, deve essere trasmesso, alla Regione Toscana ed alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, che hanno facoltà di fornire i propri contributi ed elementi conoscitivi. L’avvio di cui al citato comma 1 si riferisce all’atto iniziale del procedimento che coincide con l’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 17 della L.R. n. 65/2014 per:
- i nuovi strumenti della pianificazione territoriale;
- i nuovi piani operativi comunali;
- le varianti generali agli strumenti di cui sopra;
- le varianti agli strumenti della pianificazione di cui sopra che interessino Beni paesaggistici.
2. Pertanto, nelle ipotesi sopra citate, deve essere formalizzato un atto di avvio del procedimento contestuale, sia ai fini urbanistici, sia ai fini della procedura di VAS (L.R. n. 10/2010), nonché ai fini di cui all’articolo 21 della Disciplina del PIT-PPR. I contenuti dell’atto di avvio sono riportati al comma 3 dell’art. 17 della L.R. n. 65/2014 ed elaborati tenuto conto delle Definizioni di cui all’art. 6 della Disciplina del PIT-PPR.
3. Per le varianti semplificate, di cui al Titolo II, Capo IV della L.R. n. 65/2014, si rende, invece, necessario un avvio, laddove la variante comprenda Beni paesaggistici, ai soli fini di cui all'articolo
21 della Disciplina del PIT-PPR. Qualora questa fattispecie di variante non comprenda Beni paesaggistici, non sarà necessario l'avvio ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della Disciplina del PIT-PPR e la variante sarà oggetto di valutazione di adeguamento al PIT-PPR nell’ambito del procedimento urbanistico, a seguito della sua adozione, contestualmente a quanto previsto dalla L.R. n. 65/2014, art. 20.
4. Al fine di coordinare il funzionamento della Conferenza paesaggistica con il procedimento urbanistico si stabilisce che l’atto di “adozione” dello strumento o variante ad esso, completo di tutti gli elaborati, deve essere trasmesso alla Regione Toscana e alla competente Soprintendenza, che formulano le proprie osservazioni e le eventuali proposte integrative o correttive.
Art. 6 (Svolgimento della Conferenza)
1. In via ordinaria, la Conferenza paesaggistica viene convocata dopoché l’Amministrazione procedente ha completato l’elaborazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute a seguito della adozione dello strumento da parte del proprio Consiglio. A tal fine l'Amministrazione dovrà trasmettere il riferimento puntuale a tutte le osservazioni pervenute e l’espressa motivazione delle determinazioni conseguentemente adottate, oltreché ai soggetti di cui all'art. 8 della L.R. n. 65/2014, nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'art. 20 della legge, anche alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio.
2. La Regione provvede alla convocazione della prima seduta della Conferenza paesaggistica entro giorni quindici dall’inoltro completo di tali atti a tutti i soggetti interessati.
3. In ogni caso, la Regione Toscana, entro quindici giorni dal ricevimento dell’atto di definitiva approvazione dello strumento di pianificazione territoriale o urbanistica, prima della sua pubblicazione sul B.U.R.T., convoca nuovamente la Conferenza paesaggistica. A tal fine l'Amministrazione comunale dovrà trasmettere tali atti di approvazione, oltreché ai soggetti di cui all'art. 8 della L.R. n. 65/2014 e nell'ambito del procedimento urbanistico di cui all'art. 20 della medesima, anche alla competente Soprintendenza, dando conto di aver dato adeguata applicazione a quanto richiesto nel corso della prima seduta della Conferenza paesaggistica, laddove si sia tenuta.
4. La Conferenza paesaggistica dovrà concludersi entro 60 giorni, salvo sospensioni eventualmente resesi necessarie per integrazioni documentali, svolgimento di accertamenti tecnici, richiesta di modifiche, o in attesa dell’approvazione dello strumento di pianificazione.
5. Il Verbale di cui all’art. 3, comma 6 del presente Accordo, contiene le determinazioni conclusive di ogni seduta della Conferenza e riporta la dichiarazione in ordine all’esito della verifica di conformazione o adeguamento espressa dagli Organi ministeriali per le parti di territorio che
riguardano i Beni paesaggistici, al fine di attivare l'accesso alle procedure semplificate previste dal Codice.
6. In caso di parere negativo espresso dal MiBACT:
- non trovano applicazione le procedure semplificate di cui all’art. 143, comma 4 del Codice;
- il parere obbligatorio della Soprintendenza espresso nel procedimento autorizzativo ai sensi dell’art. 146 del Codice, ha natura vincolante.
- continua a trovare applicazione l’art. 23, comma 3 – Disposizioni transitorie - della Disciplina del PIT-PPR.
7. Qualora, a seguito dell’espletamento delle procedure previste dal presente Accordo, sia stata verificata la non conformità o adeguamento dello strumento approvato dal Comune, per gli effetti stessi dell’art. 145, comma 3, del Codice, le norme del PIT-PPR restano comunque prevalenti sulle disposizioni difformi (…) contenute negli strumenti urbanistici.
8. Resta fermo che la conformazione del solo Piano Strutturale, o l’adeguamento di sua variante generale o puntuale che interessi Beni paesaggistici, non produce gli effetti di cui all’art. 143, comma 4 e dell’art. 146, comma 5 del Codice, e continua a trovare applicazione l’art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT, in quanto detto strumento di pianificazione territoriale non ha natura conformativa ai sensi dell’art. 92, comma 7, della L.R. n. 65/2014.
Art. 7
(Individuazione delle aree di cui all’art. 143, comma 4 del Codice)
1. I Comuni procedono alla ricognizione delle aree di cui all'art. 143, comma 4 del Codice sulla base dei criteri individuati dal PIT-PPR ed entro18 mesi dalla sua pubblicazione sul B.U.R.T. Resta fatta salva la facoltà delle Amministrazioni Comunali di individuare tali aree nell’ambito delle procedure di conformazione o adeguamento del proprio Strumento di pianificazione urbanistica, definite dal presente Accordo.
2. La ricognizione delle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera a) nell’ambito delle aree tutelate per legge e dei corpi idrici in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggistici di cui all’articolo 142, comma 3, è compiuta sulla base dei criteri e della Scheda di rilevamento che saranno definiti con apposito Accordo integrativo da sottoscrivere tra Regione e MiBACT.
3. La ricognizione delle aree di cui all'art. 143, comma 4, lettera b), ovvero delle “aree gravemente compromesse o degradate”, è compiuta sulla base dei criteri e della “Scheda di rilevamento” di cui all'elaborato 6B del PIT-PPR a cui è associato l'Elenco degli interventi che non richiedono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (Allegato 9 del PIT-PPR), ai sensi del comma 6 dell'art. 22 della Disciplina del Piano.
4. Ai sensi del Codice, art. 143, comma 5, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 22 del PIT-PPR, è subordinata all'approvazione degli strumenti urbanistici adeguati o conformati al PIT- PPR ai sensi dell’art. 145, commi 3 e 4. Pertanto, la procedura di cui all'art. 22 avviene contestualmente alla conformazione, oppure viene ricondotta alla procedura di adeguamento di cui all’art. 4, comma 3, lettera f) del presente Accordo.
5. Qualora, sulla base di preventiva verifica condotta dalla Conferenza secondo quanto previsto dal precedente articolo sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dal Comune, le previsioni urbanistiche comunali vigenti non presentino contrasti con la disciplina statutaria del PIT-PPR, fermo restando quanto previsto dall’art. 22, commi 4 e 5 della medesima disciplina, per il Comune
non sarà necessario provvedere a variante contestuale di adeguamento e la ricognizione delle aree verrà validata in sede di Conferenza paesaggistica i cui lavori dovranno concludersi nei termini di 30 giorni, come previsto dal comma 3 dell’art. 22.
6. Nelle aree individuate ai sensi dell’art. 22 della Disciplina di Piano saranno attuati i monitoraggi ed i controlli a campione previsti dal Codice, sulla base di apposito Accordo integrativo da sottoscrivere tra Regione e MiBACT.
Art. 8
(Particolari varianti ai piani attuativi)
Con l’occasione della stipula del presente Accordo sul funzionamento della Conferenza paesaggistica, le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di particolari varianti ai piani attuativi, disciplinate dall’art. 112 della L.R. n. 65/2014, dato il carattere delle stesse, ed al solo fine di non aggravare i relativi procedimenti di approvazione, non si procede alla applicazione a tali varianti delle Disposizioni transitorie di cui all’art. 23 della Disciplina del PIT- PPR.
Art. 9
(Piani attuativi che interessino Beni paesaggistici)
Con l’occasione della stipula del presente Accordo sul funzionamento della Conferenza paesaggistica, le parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria l’attivazione della Conferenza paesaggistica, prevista dall’art. 23 della Disciplina del PIT- PPR, limitatamente alla ipotesi di Programma Aziendale di Miglioramento Agricolo Ambientale, con valenza di Piano attuativo (art. 74, comma 13, della L.R. n. 65/2014), che non includa, all’interno del suo perimetro, aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico né preveda interventi localizzati in aree tutelate per legge. Il responsabile del procedimento urbanistico comunale dovrà dare conto, in forma esplicita, della ricorrenza di entrambe le condizioni sopra citate.
Art. 10
(Accordi di Programma ed Accordi di Pianificazione che comportino varianti ad atti di governo del territorio che interessino Beni paesaggistici)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di Accordo di Programma per la realizzazione di opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private, disciplinato dalla L.R. n. 35/2011, e sue successive modifiche ed integrazioni, e che comporti variante ad atti di governo del territorio che interessino Beni paesaggistici, il procedimento di adeguamento al PIT-PPR si svolge nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta la convocazione in sede di Conferenza di Servizi anche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio che, laddove ne ricorrano le condizioni, risulterà fra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Programma.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di Accordo di Pianificazione, disciplinato dalla L.R. n. 65/2014, e sue successive modifiche ed integrazioni, e che comporti variante ad atti di governo del territorio che interessino Beni paesaggistici, il procedimento di adeguamento al PIT-PPR si svolge nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta la convocazione in sede di Conferenza di Servizi anche della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio che, laddove ne ricorrano le condizioni, risulterà fra i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di Pianificazione.
3. Nel caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, la Conferenza paesaggistica vedrà la partecipazione anche del Segretariato Regionale.
Art. 11
(Varianti mediante approvazione del progetto o mediante procedimento attivato presso lo Sportello Unico per le attività produttive che interessino Beni paesaggistici)
1. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi in cui la legge prevede che l’approvazione del progetto di un’opera pubblica o di pubblica utilità costituisca anche variante agli atti di governo del territorio che interessi Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta, dunque, che laddove venisse convocata, dall’Autorità competente, Conferenza di Servizi, alla stessa dovrà essere invitata anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche il Segretariato Regionale.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, limitatamente alle ipotesi di progetti presentati allo Sportello Unico delle attività produttive, disciplinate dal D.P.R. n. 160/2010, e sue successive modifiche ed integrazioni (art. 35 della L.R. n. 65/2014, e sue successive modifiche ed integrazioni), che comportino variante ad atti di governo del territorio che interessino Beni paesaggistici, il parere della Regione sulla coerenza al PIT-PPR viene acquisito nell’ambito delle procedure proprie stabilite nella legge per tale istituto. Ciò comporta, dunque, la necessità che sia convocata, in sede di Conferenza di Servizi promossa dall’Autorità competente, anche la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio, e, nel caso di coinvolgimento di territori di competenza di due o più Soprintendenze, anche del Segretariato Regionale.
Firenze, 16 dicembre 2016
Per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Xxxxxxxx XXX XXXXXXXXXX – Direttore
Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Toscana
Xxxxx XXXXXXX - Xxxxxxxxxx
Per la Regione Toscana
Assessorato alle Infrastrutture, Mobilità, Urbanistica e Politiche abitative Xxxxxxxx XXXXXXXXXX - Assessore