Contract
CONVENZIONE PER LA GESTIONE NEL TERRITORIO DELL'UNIONE TERRE VERDIANE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI
L’anno , il giorno del mese di in Fidenza nella sede dell’Unione
“Terre Verdiane” con questa scrittura privata
FRA
Il Comune di Busseto (Parma), in persona del Sindaco in carica Xxxxx Xxxxxxxx Gambazza domiciliato per questo atto presso il Comune di Busseto (codice fiscale 00170360341), autorizzato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del ;
E
l’Unione Terre Verdiane, con sede in Fidenza, in persona del Presidente in carica Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx, domiciliato presso la sede della stessa Unione Terre Verdiane (codice fiscale 91032150343), autorizzato con deliberazione del Consiglio dell’Unione n. del ;
PREMESSO
- che con atto del 20 febbraio 2006, i Sindaci dei comuni di Busseto, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Sissa, Soragna, in esecuzione di deliberazioni dei rispettivi consigli comunali, hanno costituito l’Unione degli stessi enti, denominata Unione Terre Verdiane, a norma e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ne hanno approvato lo Statuto divenuto frattanto esecutivo;
- che con successive deliberazioni i consigli dei Comuni di Fidenza, Fontevivo, Roccabianca, San Secondo Parmense, Soragna, Trecasali e Sissa hanno deciso di trasferire all’Unione di comuni Terre Verdiane la gestione dei rispettivi servizi di pubblica illuminazione, di manutenzione, adeguamento, miglioramento, estendimento degli impianti di esercizio, secondo la previsione degli articoli 8 e 9 dello Statuto, con effetto dal 1 maggio 2006 e che successivamente il Comune di Sissa ha deciso di recedere dall’unione;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune di Trecasali ha deciso di aderire alla convenzione per la gestione della Pubblica Illuminazione con effetto dal 1 aprile 2008;
- che con deliberazione del Consiglio Comunale il Comune di Busseto sopra richiamata ha approvato il trasferimento all’Unione Terre Verdiane dell’esercizio delle funzioni relative all’attività di gestione del servizio di illuminazione pubblica e servizi connessi, approvando la relativa convenzione;
si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 – Oggetto del trasferimento
Il Comune di Busseto, a mezzo del proprio legale rappresentante, trasferisce all’Unione “Terre
Verdiane”, che a mezzo del proprio legale rappresentante accetta, la gestione dei rispettivi servizi di pubblica illuminazione, di manutenzione, adeguamento, miglioramento, estendimento degli impianti di esercizio, con effetto dal 1 Aprile 2013.
Gli impianti di esercizio del menzionato servizio, esistenti nel territorio di ciascun comune, resteranno in loro proprietà e si intendono consegnati all’Unione al solo scopo dell’esercizio della funzione trasferita, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno alla data sopra indicata.
La consegna dovrà farsi previo inventario quantitativo e qualitativo degli impianti, verificato in contraddittorio e con contemporanea produzione all’Unione di tutti i contratti ad essi relativi, nei quali l’Unione potrà succedere ai comuni con l’accordo di questi e delle controparti.
Ogni addizione, miglioramento, incremento degli impianti accederà fin dall’esecuzione al patrimonio dei singoli comuni, ai quali dovranno essere riconsegnati al momento dell’eventuale recesso di ciascuno ente o dello scioglimento di questa convenzione o della cessazione
dell’esercizio del servizio da parte dell’Unione o dello scioglimento di questa, nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno allora.
Il Comune di Busseto cede all’Unione la gestione dei contratti da ciascuno intrattenuti con Enel Sole SpA per la manutenzione di impianti di proprietà di questa, esistenti nei rispettivi territori, con facoltà di addivenire alla loro novazione o al loro scioglimento ed alla eventuale acquisizione degli impianti ai rispettivi patrimoni.
Articolo 2 - Finalità
Il trasferimento delle funzioni menzionate nell’articolo 1 è disposto per:
1. la programmazione e l’organizzazione unitaria delle azioni necessarie ed utili al loro esercizio in base a principi di efficienza, efficacia, economicità e rispondenza al pubblico interesse dei servizi erogati;
2. l’armonizzazione dei criteri e degli obiettivi di intervento sul territorio dei comuni convenzionati;
3. il coordinamento della progettazione e dell’esecuzione degli interventi di adeguamento, miglioramento, estendimento degli impianti, finalizzati al risparmio di energia ed al contenimento della spesa pubblica;
4. la concentrazione dell’attività negoziale e dei procedimenti di appalto di lavori e di acquisizione di forniture;
5. l’utilizzazione concertata delle strutture tecniche ed amministrative specifiche dei comuni convenzionati.
Articolo 3 - Decorrenza e durata della convenzione
Questa convenzione decorre dal 1 Aprile 2013, ha durata pari a quella dell’Unione Terre Verdiane e conserverà efficacia, anche nel caso di recesso di alcuni dei comuni convenzionati, finché non ne sia concordato lo scioglimento dai comuni superstiti.
Articolo 4 - Sede dei servizi associati e struttura organizzativa
La sede gestionale del servizio convenzionato sarà allocata nel comune sede dell’Unione. L’apparato di gestione del servizio sarà costituito da un ufficio centrale, ubicato presso la sede, che potrà avvalersi di personale adibitovi dai comuni convenzionati.
Questi manterranno, presso la propria sede uno sportello di raccolta e segnalazione di guasti, di richieste di interventi urgenti ed altre esigenze generali relative al servizio di pubblica illuminazione sul proprio territorio.
I comuni convenzionati proporranno all’Unione, in termine utile per la predisposizione dell’elenco annuale e del programma triennale dei lavori pubblici e per la redazione dei bilanci annuale e pluriennale, i lavori e le opere pubbliche che ritengano necessari o comunque opportuni nei rispettivi territori e ne individueranno le fonti di finanziamento.
Articolo 5 - Ufficio di coordinamento e di esercizio.
Il coordinatore del servizio deve sovraintendere e dirigere l’esercizio delle attività trasferite, elaborare annualmente, sulla scorta delle proposte e delle richieste pervenute dai comuni convenzionati, le priorità da conseguire, il programma annuale e triennale degli interventi da sottoporre alla Giunta e quindi all’approvazione al Consiglio dell’Unione.
Nell’ambito delle predette funzioni, il coordinatore avrà le attribuzioni e le competenze previste dall’articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dalle disposizioni vigenti per l’esecuzione dei lavori pubblici, l’affidamento dei pubblici servizi e la provvista delle pubbliche forniture.
Le prestazioni di coordinamento e di attuazione del servizio potranno essere conferite dal Presidente dell’Unione, previa deliberazione della Giunta, a personale dipendente dai comuni convenzionati, da essi autorizzato.
Alle esigenze del servizio l’Unione potrà provvedere anche con personale assunto in rapporto di impiego a tempo determinato o con personale assunto a tempo indeterminato nell’ambito della propria dotazione organica.
Incarichi professionali potranno essere conferiti mediante contratti di prestazione intellettuale, stipulati con i procedimenti specialmente previsti dalla legge.
Articolo 6 - Ripartizione delle spese.
Tutte le spese per l’esercizio delle attività trasferite saranno ripartite fra i comuni convenzionati in ragione di:
- per la provvista di energia elettrica, in riferimento alla spesa annua impegnata, contabilizzata e rendicontata a fine esercizio dall’Unione, per ciascun comune convenzionato;
- per la spesa di manutenzione e gestione della rete e degli impianti, in riferimento al numero effettivo dei punti luminosi esistenti sul territorio di ciascun comune e conferiti in gestione all’Unione, previa contabilizzazione e rendicontazione della spesa impegnata a fine esercizio;
- per le spese generali ed amministrative sostenute annualmente dall’Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, in attuazione dell’articolo 11 dello Statuto.
I comuni dovranno trasferire all’Unione importi corrispondenti alla spesa corrente prevista per ciascuno, nel bilancio di previsione annuale dell’Unione, in rate mensili anticipate o con diversa periodicità, comunque sempre in via anticipata.
Eventuali risorse destinate al finanziamento di spese in conto capitale acquisite mediante indebitamento, dovranno essere trasferite all’Unione entro il termine di scadenza delle rate di ammortamento dei prestiti di scopo che fossero da essa assunti nel loro interesse.
Altre eventuali risorse procurate direttamente dai singoli comuni per la realizzazione di specifici investimenti commessi all’Unione, dovranno essere trasferite ad essa entro il termine di scadenza delle obbligazioni assunte dall’Unione verso terzi.
Sui debiti dei comuni verso l’Unione, non corrisposti entro il termine assegnato, saranno dovuti gli interessi moratori da questa pagati per il ritardo nell’adempimento di qualunque obbligazione.
Articolo 7- Recesso - Revoca del Servizio - Scioglimento dell'Unione.
Il recesso di un comune dall’Unione, deliberato con le modalità ed i tempi previsti dall’articolo 7 dello Statuto, ha effetto dal 1 gennaio del secondo anno successivo alla data della deliberazione.
Il recesso di un comune dall’Unione non fa venir meno il conferimento della gestione dei servizi di pubblica illuminazione e connessi, per i restanti comuni.
Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione e, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo, si procederà a maggioranza dei comuni.
In ogni caso il comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
In caso di dismissione o revoca della gestione del servizio da parte dell'Unione o di scioglimento della stessa, si applicano le procedure previste agli articoli 6 e 7 dello Statuto dell'Unione.
In caso di scioglimento dell’Unione o revoca ad essa del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è riassegnato al comune di provenienza, mantenendo i diritti garantiti dall’articolo 31 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al personale assunto direttamente dall’Unione si applicano le disposizioni del C.C.N.L. di comparto e le disposizioni vigenti in materia.
Articolo 8 – Controversie
La risoluzione di eventuali controversie che sorgessero fra i comuni convenzionati, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione di questa convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
Se ciò non fosse possibile, la soluzione delle controversie sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri: uno nominato dal comune o dai comuni contestanti, uno dalla Giunta dell’Unione, il terzo in accordo fra i comuni contestanti e la Giunta dell’Unione, ovvero, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Parma.
Gli arbitri giudicheranno in via amichevole, senza formalità, a parte il rispetto del principio del contraddittorio.
La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.
Articolo 9 – Rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questa convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte fra le amministrazioni, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile ed alle leggi vigenti in materia.
Articolo 10 – Registrazione
Questo atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso, a norma dell’articolo 5, comma 2, del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni ed integrazioni.