CONTRATTO DI FRANCHISING (AFFILIAZIONE COMMERCIALE)
GESTIONI E SERVIZI S.r.l.
CONTRATTO DI FRANCHISING (AFFILIAZIONE COMMERCIALE)
TRA
GESTIONI E SERVIZI S.r.l., con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxx, 00 P.IVA/C.F. 08571731002, la quale interviene nel presente atto in persona del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante
pro-tempore Sig. Angelo D’Xxxxxxxxxx, nato a Roma il 24.07.1971, C.F. DLS NGL 71L24H501S, domiciliato per la carica presso la predetta sede sociale e che dichiara, ai fini del presente contratto, di essere munito dei necessari poteri procuratori di ordinaria e straordinaria amministrazione in virtù ed in forza di statuto sociale;
FRANCHISOR (AFFILIANTE) –
E
, con sede
legale in Prov n. ,
CAP P.IVA , e sede negozio in
Prov
, n. __, CAP _, la quale interviene nel
presente atto a mezzo del proprio Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Sig.
nato/a a _ il / / , C.F.
_, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale e che dichiara, ai fini del presente contratto, di essere munito dei necessari poteri procuratori di ordinaria
e straordinaria amministrazione in virtù ed in forza di statuto sociale; Nonché
il Sig. nato a il , residente in _ Xxx ,
xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto presso la sede dell’AFFILIATO, C.F.
, socio, titolare di quote/azioni dell’AFFILIATO pari a
del capitale sociale del medesimo;
il Sig. nato a il , residente in _ Xxx ,
xxxxxxxxxxx ai fini del presente contratto presso la sede dell’AFFILIATO, C.F.
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, socio, titolare di quote/azioni dell’AFFILIATO pari a
del capitale sociale del medesimo;
che intervengono nel presente contratto in qualità di soci della
e in quanto tali tenuti al rispetto degli obblighi assunti dal soggetto di seguito indicato con il termine il SOCIO.
- FRANCHISEE (AFFILIATO) –
1.PREMESSO
2.
1. che l’AFFILIANTE ha prima d’ora realizzato in diverse aree territoriali una rete distributiva
commerciale avente ad oggetto servizi di laboratorio, lo sviluppo fotografico e la stampa anche in forma digitale ed analogica, il servizio di elaborazioni grafiche in ogni sua forma, la esecuzione di
servizi fotografici di varia natura e specie nonché la vendita di materiale fotografico, elettronico ed informatico, prodotti accessori e servizi. In tale ambito, la Gestioni e Servizi ha sviluppato una serie di accordi con primarie società per la raccolta dei materiali fotografici nei vari formati nei punti vendita
affiliati, il loro sviluppo e la riconsegna dei lavori finiti, usufruendo in una logica di economia di scala dei conseguenti vantaggi economici per garantire minori prezzi ai clienti finali e migliori margini di ricavo ai propri affiliati, nel quadro di una gestione efficace ed efficiente della rete in franchising;
2. che con riferimento alla suddetta rete commerciale l’AFFILIANTE opera per mezzo del Marchio
“FOTODIGITALDISCOUNT” - quale individuato nell’Allegato “A” che accluso al presente contratto ne
forma parte integrante ed essenziale – e che ogni esercizio commerciale di vendita operante all’interno della predetta rete commerciale agisce sotto eguale ed identica insegna;
3. che, in aggiunta, l’AFFILIANTE si identifica sia in ragione del know-how cui dispone al fine della
vendita dei prodotti, dei servizi commercializzati e degli standard di competizione sul mercato, che in ragione della propria professionalità conseguente e riferita alla formazione del personale addetto e/o
da adibire presso i singoli Punti Vendita della rete commerciale “FOTODIGITALDISCOUNT” nonché ai servizi di assistenza;
4. che l’AFFILIANTE ha prima d’ora positivamente sperimentato la formula commerciale afferente
il presente rapporto di franchising;
5. che l’AFFILIATO dichiara di aver ricevuto trenta giorni prima della sottoscrizione del presente contratto copia completa del contratto da sottoscrivere corredato dagli allegati come richiesti nell’articolo 4 della Legge 129/04 che disciplina l’affiliazione commerciale;
6. che l’Affiliato – titolare dell’esercizio commerciale sito in ,
n. - ha prima d’ora manifestato la propria
determinazione di far parte della rete distributiva e commerciale dell’AFFILIANTE, chiedendo allo stesso la concessione di utilizzo del marchio “FOTODIGITALDISCOUNT”, del know-how,
dell’assistenza e dei servizi dell’AFFILIANTE per la realizzazione di un Punto Vendita interno a detto
franchising;
7. che a fronte della propria intenzione di ampliare la propria rete distributiva e commerciale (franchising), l’AFFILIANTE intende accettare la proposta formulata da parte dell’Affiliato, precisandosi,
in ogni caso, che dette parti – entrambe qualificate come entità commerciali distinte, autonome ed indipendenti – manterranno propria separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale, senza vincolo alcuno di dipendenza dell’Affiliato verso AFFILIANTE;
8. che in caso di cessione del presente contratto, a seguito di consenso da parte dell’Affiliante, sarà onere dell’Affiliato provvedere all’assistenza del subentrante in merito all’acquisizione del Know-How mediante preventivo affiancamento che dovrà poi essere certificato. Il potenziale subentrante del contratto di Franchising, non dovrà corrispondere nuovamente il fee di ingresso alla casa madre ma
sarà obbligato a provvedere a tutte le spese afferenti il “Digital Day” del nuovo punto vendita o della nuova gestione.
9. che, per le ragioni sopra indicate, è quindi intenzione delle parti di stipulare contratto di
franchising alle condizioni ed ai termini tutti discussi, pariteticamente concordati e di seguito indicati; Tanto premesso, le parti come sopra meglio individuate e generalizzate convengono e stipulano quanto di seguito:
ART. 1) CAUSA ED OGGETTO DEL CONTRATTO
1.1 - CAUSA DEL CONTRATTO
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Ai fini dell’identificazione della causa giuridica dello stesso e della sua tutela giuridica ai sensi della Legge 6 maggio 2004 n°
129 “Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale”, derivante dalla formula dell’affiliazione
secondo quanto meglio descritto nelle premesse stesse e nel presente contratto. Il presente contratto è
stato redatto conformemente ai principi del codice deontologico Europeo e del Regolamento della Federazione Italiana del Franchising.
1.2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Con il presente contratto, l’AFFILIANTE concede l’Affiliato - limitatamente al solo esercizio
commerciale di questi ubicato in _ n. - il diritto di fare uso
sia del proprio know-how che del marchio commerciale “FOTODIGITALDISCOUNT” meglio indicato al punto 2) delle sovraestese premesse.
In riferimento al predetto proprio esercizio commerciale, l’Affiliato dichiara, peraltro, che lo stesso viene
da questi detenuto in virtù di (proprietario, locatario, comodatario, ecc.) e che risulta - a propria e diretta gestione - regolarmente autorizzato dalle competenti autorità amministrative al commercio di articoli, servizi fotografici ed attività similari e di settore.
In considerazione di quanto sopra, l’Affiliato, obbligandosi sin d’ora a non trasferirne ad altri, per qualsiasi ragione, il relativo utilizzo, si impegna ad utilizzare il marchio commerciale “FOTODIGITALDISCOUNT” - marchio debitamente oggetto di registrazione in data 27.12.2006, con numero di domanda RM 2006C007347 - esclusivamente ed al solo fine di contraddistinguere il predetto proprio esercizio commerciale, impegnandosi altresì ad esporre le insegne a marchio
“FOTODIGITALDISCOUNT” con carattere di assoluta visibilità dall’esterno e dall’interno del proprio Punto Vendita;
Le predette insegne commerciali verranno fornite dall’AFFILIANTE, nel numero massimo di una per
vetrina e comunque non oltre le 3 (tre) unità, in comodato gratuito e la loro installazione avverrà ad
esclusiva cura e spesa dell’Affiliato, il quale rimarrà, peraltro, unico responsabile sia in ordine al rilascio
delle relative autorizzazioni amministrative riferite alle installazioni delle insegne stesse, che in ordine al pagamento di tutte le conseguenti tasse ed imposte - nessuna esclusa - dovute a tale fine.
Resta ancora convenuto tra le parti che nessun diritto potrà essere vantato dall’Affiliato in confronto
dell’AFFILIANTE – rinunciando sin d’ora il primo ad ogni relativo diritto, ragione ed azione avverso il
secondo – nel caso in cui, indipendentemente dalle cause, venisse meno l’uso del marchio commerciale distintivo del franchising de quo.
Resta inteso che le parti del presente contratto – entrambe qualificate come entità commerciali distinte,
autonome ed indipendenti – manterranno propria separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale, senza vincolo alcuno di dipendenza dell’AFFILIATO verso AFFILIANTE.
ART. 2) OBBLIGHI DELL’AFFILIANTE
In conseguenza del presente contratto e per la durata dello stesso, l’AFFILIANTE si impegna a fornire all’Affiliato la propria assistenza tecnica e commerciale relativamente all’avviamento del punto vendita ed alla gestione ordinaria della attività.
In particolare l’AFFILIANTE si impegna a fornire all’Affiliato i servizi di seguito indicati:
a. Assistenza di massima nell’allestimento del mobilio e della attrezzatura del Punto Vendita, con particolare riguardo alla sistemazione logistica dei banchi, delle vetrine e degli arredi in generale ed al rispetto della linea di tutti gli altri punti vendita e corner già esistenti o che esisteranno nel franchising
“FOTODIGITALDISCOUNT”;
a. Assistenza, se richiesta dall’affiliato – attuata per mezzo della indicazione di propri professionisti i cui onorari rimarranno però a carico dell’Affiliato - in ordine all’espletamento di tutte le
formalità di carattere legale, fiscale ed amministrativo comunque connesse alle licenze ed autorizzazioni commerciali e di settore relative al Punto Vendita;
c. Addestramento professionale dell’Affiliato e/o dei suoi collaboratori sia per mezzo di relativi
Manuali di Gestione che per mezzo di altri strumenti di volta in volta identificati dall’AFFILIANTE. Ad
ulteriore supporto è previsto un periodo di affiancamento operativo presso un altro punto vendita FOTODIGITALDISCOUNT, in modo da effettuare un periodo di training teorico/pratico del personale da adibire presso il nuovo Punto Vendita affiliato. L’AFFILIANTE – a propria discrezione – stabilirà tempi e modi della formazione di start up, al termine della quale le parti saranno tenute a siglare un apposito Verbale di Avvenuta Formazione, in assenza del quale non verrà data autorizzazione da parte
dell’AFFILIANTE all’apertura del nuovo Punto Vendita.
d. Coinvolgimento dell’Affiliato in merito a tutti gli eventuali sviluppi tecnici e commerciali, in modo tale da consentire che l’esercizio sia continuamente aggiornato e mantenuto ai medesimi livelli degli altri Punti Vendita e corners “FOTODIGITALDISCOUNT”;
e. Fornitura all’Affiliato di apposito software gestionale, i cui costi complessivi rimarranno ad
esclusivo carico dell’Affiliato; la fornitura di detto software sarà oggetto di contratto separato pur essendo parte integrante e sostanziale del presente accordo di affiliazione.
f. Pianificazione di attività promozionale e pubblicitaria – i cui costi rimarranno tuttavia ad
esclusivo carico del solo Affiliato - necessaria al mantenimento ed all’ampliamento degli standard commerciali e concorrenziali del franchising “FOTODIGITALDISCOUNT”; L’AFFILIATO si impegna comunque ad investire in attività di comunicazione e pubblicità un importo annuo pari all’1% (uno percento) del fatturato generato presso l’AFFILIANTE.
ART. 3) MANUALE OPERATIVO
L’AFFILIANTE alla sottoscrizione del presente contratto consegna all’AFFILIATO un Manuale
Operativo, contenente le istruzioni necessarie per la gestione del punto vendita FOTODIGITALDISCOUNT, e come tale - parte integrante del presente contratto ed obbligatorio per
l’AFFILIATO, che si impegna a rispettare in ogni sua previsione e successiva modifica, .
Il Manuale operativo potrà essere reso disponibile all’AFFILIATO su ogni supporto, cartaceo od
informatico, ritenuto congruo dall’AFFILIANTE. Potrà quindi essere realizzato, modificato ed
implementato, anche a mezzo di di accesso alla rete Internet, appositamente realizzata e protetta a mezzo password e appositi sistemi di sicurezza, al fine di garantirne la riservatezza e la segretezza.
Il Manuale Operativo contiene gli elementi di base del know-how creato e sperimentato dall’AFFILIANTE riguardante la sua attività nel settore della commercializzazione dei prodotti, con
particolare attenzione alla gestione e organizzazione del punto vendita, alle modalità di approvvigionamento dei prodotti, alle indicazioni per la realizzazione degli spazi espositivi, agli arredi ed attrezzature, ed ai rapporti con la clientela, nonché ai rapporti tra franchisor e franchisee.
Inoltre, l’AFFILIANTE indicherà attraverso il Manuale Operativo l’eventuale modulistica che l’AFFILIATO sarà tenuto ad adottare nei rapporti con i clienti, fornitori, etc.
Il Manuale Operativo sarà oggetto di implementazioni e di modifiche necessarie per un miglior funzionamento della rete; tali modifiche ed implementazioni saranno comunicate dall’AFFILIANTE all’AFFILIATO che sarà tenuto a rispettarle in quanto parte integrante del Manuale Operativo.
L’AFFILIATO s’impegna a non comunicare a terzi il contenuto del Manuale Operativo ed a restituire lo
stesso all’AFFILIANTE alla conclusione del contratto, ovvero a cessare l’utilizzo delle password e dei sistemi informatici e degli accessi al Manuale Operativo diffuso a mezzo rete Internet, ove previsto.
L’AFFILIATO riconosce all’AFFILIANTE la piena titolarità di tutti i diritti di proprietà intellettuali, materiali
e non, relativi al Manuale Operativo, al Software gestionale e a tutti gli altri segni distintivi e beni immateriali oggetto del presente contratto.
ART. 4) OBBLIGHI DELL’AFFILIATO
Dal canto proprio, l’Affiliato si impegna, sin d’ora, a gestire l’azienda commerciale relativa al proprio Punto Vendita con la massima diligenza ed in modo da conservarne integro il patrimonio aziendale, ivi compresa la validità dei titoli amministrativi quali, a titolo esemplificativo, licenze ed autorizzazioni commerciali.
In particolare – accettando detto Affiliato l’obbligo a non svolgere, nel periodo di vigenza del presente
contratto, altra attività di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, in proprio e/o per conto terzi, in
concorrenza con quella dell’AFFILIANTE – si impegna, altresì, ad adempiere alle obbligazioni di seguito tutte specificate e precisamente:
a. Non cedere a terzi il presente contratto;
b. Attenersi alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento dettate per l’esercizio della attività di
vendita, curando di rinnovare tutte le licenze e le autorizzazioni di settore prescritte e mantenendo nei locali di ubicazione del Punto Vendita il possesso dei requisiti di legge;
c. Mantenere il più assoluto riserbo e comunque non divulgare - anche dopo la cessazione del
presente contratto – le informazioni relative al know-how dell’AFFILIANTE e quelle relative alle procedure sulle informazioni, alla documentazione conosciuta in conseguenza della esecuzione del presente contratto ed allo stesso trasmessagli dall’AFFILIANTE;
d. Non utilizzare il know-how per fini diversi da quelli inerenti la esecuzione del presente contratto commerciale anche dopo la cessazione e/o la eventuale cessione del presente contratto, ivi compresi i casi di risoluzione dello stesso; In particolare sia i Manuali di Gestione che la eventuale relativa
modulistica consegnata a detto Affiliato non potrà essere riprodotta e/o diffusa né in tutto né in parte,
convenendosi, sin d’ora, che l’eventuale inadempimento alla presente obbligazione verrà concordemente ritenuto quale atto di concorrenza sleale con contestuale risoluzione di diritto del presente contratto ex art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto dell’AFFILIANTE in ordine al risarcimento
dell’ulteriore ed eventuale danno dalla stessa patito
e. Utilizzare obbligatoriamente, nello svolgimento della propria attività commerciale, il software
gestionale fornito da parte dell’AFFILIANTE;
f. Acquistare esclusivamente dall’AFFILIANTE o da partners commerciali autorizzati dal Franchisor, (che verranno di volta in volta formalmente presentati ed indicati al Franchisee tramite email o raccomandata A.R.) tutto il materiale facente parte del proprio “core business istituzionale”
dell’Affiliante che verrà identificato tramite obbligatoria presenza sui prodotti acquistabili del marchio del gruppo : “FOTODIGITALDISCOUNT”;
g. Acquistare direttamente dall’AFFILIANTE ovvero da partners commerciali certificati
dall’AFFILIANTE i servizi fotografici di laboratorio impegnandosi a rispettare il vincolo di esclusiva nei
confronti dell’AFFILIANTE e dei partner commerciali da questi individuati sulla base delle specifiche tecniche e di servizio offerto;
h. Acquistare direttamente dall’AFFILIANTE ovvero da partners commerciali certificati
dall’AFFILIANTE il layout del punto vendita che dovrà essere mantenuto all'interno del negozio per tutta la vigenza del contratto di franchising;
i. L'AFFILIATO sarà tenuto a rispettare gli orari minimi di apertura e di chiusura previsti nel
regolamento del comune di appartenenza.
j. L'AFFILIATO sarà tenuto ad utilizzare obbligatoriamente il gestionale fornito dall'AFFILiANTE
k. L'AFFILIATO si obbliga ad aderire a tutte le promozioni proposte dall'AFFILIANTE sia quelle online che offline
l. L'AFFILIATO potrà essere presente nei social forum e gruppi internet unicamente con il marchio di
affiliazione "fotodigitaldiscount" specificando il suo status di AFFILIATO facendo in modo di non essere confuso con l'AFFILlANTE.
m. L'AFFILIATO sarà tenuto a non creare gruppi social (facebook skype etc) senza esplicita autorizzazione dell'AFFILIANTE. Nel caso di autorizzazione l'AFFILIATO dovrà essere messo nella condizione di avere accesso nel social gruppo in qualità di amministratore
n. L'AFFILIATO sarà tenuto a non pubblicare informazioni riservate, commenti lesivi dell'immagine dell'AFFILIANTE, in caso contrario ne risponderà direttamente.
o. L'AFFILIATO sarà tenuto a rispettare la c.d. "esclusiva commerciale", obbligandosi ad acquistare
direttamente dall'AFFILIANTE tutti i prodotti su cui appare il marchio "fotodigitaldiscount" non potendo utilizzare ne acquistare prodotti similari da altri fornitori. Qualora l'AFFILIATO entrasse in contatto con
un fornitore non autorizzato altamente competitivo, dovrà essere prontamente segnalato all'AFFILIANTE che si riserverà di valutarne la reale convenienza, la correttezza commerciale e l'aderenza alle regole di mercato della Comunità Europea.
p. L'AFFILIATO sarà tenuto ad utilizzare l'account email che verrà fornito dall'AFFILIANTE in quanto unico ufficiale a cui verranno inviate le comunichiamo istituzionali della casa madre.
q. L'AFFILIATO dovrà attenersi alle strategie commerciali del gruppo decise dall'AFFILIANTE, in
merito all’assortimento prodotti offerti, prezzi, fornitori, promozioni etc,. L’AFFILIATO, pertanto, sarà
tenuto a non modificare l'assortimento stabilito dalla casa madre ( Franchisor) potendo aggiungere esclusivamente prodotti o servizi non in concorrenza con l'assortimento stabilito dall'AFFILIANTE.
r. Rimuovere – contestualmente alla intervenuta cessazione del presente contratto - le insegne e/o qualsiasi altro segno distintivo caratterizzante il franchising dell’AFFILIANTE;
s. Segnalare tempestivamente all’AFFILIANTE qualsiasi caso di imitazione del marchio cui sia venuto
a conoscenza a seguito del presente contratto, in modo da consentire allo stesso la tempestiva instaurazione di ogni azione per la tutela dei propri diritti;
t. Non apportare, senza preventiva autorizzazione scritta dell’AFFILIANTE, alcuna modifica degli
standards qualitativi e commerciali del Punto Vendita in esercizio;
u. Applicare i prezzi di vendita al pubblico coerentemente ai Prezzi di Listino consigliati dall’AFFILIANTE, nonché a quelli previsti nel sito istituzionale del Franchisor :
xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx per le vendite on line a cui il Franchisee è obbligato ad aderire; l'Affiliato si
obbliga, inoltre, al rispetto delle attività promozionali istituzionali, anche a mezzo internet, che saranno comunicate in corso di rapporto dall'Affiliante. In particolare, in occasione della apertura del nuovo punto vendita l’Affiliato eseguirà la campagna promozionale denominata “Digital Day”, con l'offerta di
un (1) giorno di stampa foto gratis per il pubblico, con la stampa a titolo gratuito di un massimo di 100 foto digitali o 1 rullino analogico per ogni cliente. In ordine alla attività svolta in tale giornata
promozionale, l'Affiliante sosterrà le spese di stampa di detti materiali, inviati nel giorno di promozione dall’affiliato, fino ad un massimo di stampe 20.000,00 (ventimila), formati standard. Oltre tale importo le spese di stampa saranno a carico dell’Affiliato. Il Digital Day potrà essere effettuato entro i primi giorni dell'apertura su indicazione dell’Affiliante.
v. Rispettare la politica commerciale e l’immagine dell’AFFILIANTE, acquistando obbligatoriamente
tramite quest'ultimo il layout del punto vendita che dovrà essere mantenuto all'interno del egizio per
tutto il periodo di vigenza del rapporto di Franchising, oltre al rispetto del decoro dell’esercizio e dei servizi offerti alla propria clientela esattamente allo stesso livello degli altri Punti Vendita e corners del franchising “FOTODIGITALDISCOUNT”;
w. Provvedere, in favore dell’AFFILIANTE, al pagamento dei compensi di merci e servizi di laboratorio due volte al mese e specificatamente il 1 ed il 16 di ogni mese; Le parti stabiliscono che, in caso di mancato pagamento delle fatture emesse dall’AFFILIANTE per la fornitura delle merci e dei servizi di
laboratorio, sarà facoltà dell’AFFILIANTE interrompere l’erogazione di tali forniture e servizi, sino al loro completo pagamento.
x. Partecipare – anche per mezzo dell’apporto economico inerente i relativi costi - alle campagne
marketing e pubblicitarie che la AFFILIANTE riterrà di promuovere su territorio nazionale e non, al fine del mantenimento e dell’ampliamento degli standards commerciali e concorrenziali del franchising “FOTODIGITALDISCOUNT” fino ad un massimo dell’1% (uno percento) del fatturato generato presso l’AFFILIANTE.
y. Dotarsi delle apparecchiature tecniche ed informatiche necessarie alla corretta gestione del Punto
Vendita secondo gli standards qualitativi propri del franchising “FOTODIGITALDISCOUNT” e richiesti da parte dell’AFFILIANTE;
z. L’AFFILIATO riconosce di essere l’unico responsabile della gestione del punto vendita
FOTODIGITALDISCOUNT sul territorio di cui all’articolo 10, e di non sollecitare clientela al di fuori di detto territorio salvo accordo scritto dell’AFFILIANTE;
aa. L’AFFILIATO ed il SOCIO si impegnano, per tutta la durata del contratto e per il periodo di un
anno dopo la cessazione del rapporto di affiliazione, a non esercitare l’attività all’interno del territorio di
cui all’articolo 10 che possano essere in concorrenza con l’attività dell’AFFILIANTE, sia attraverso aziende proprie che per interposta persona, e pertanto si obbligano, anche, a non acquisire partecipazioni nel capitale di aziende concorrenti con l’AFFILIANTE;
bb. L’AFFILIATO si obbliga a restituire all’AFFILIANTE, in tutte le ipotesi di cessazione del presente
contratto, il Manuale Operativo ed il software gestionale con tutte le loro integrazioni e modifiche e tutta la documentazione relativa alla rete di affiliazione;
ART. 5) DURATA DEL CONTRATTO
Anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3) L. 129/2004, la durata del presente contratto viene
concordemente stabilita dalle parti in anni con decorrenza dalla data del e scadenza alla data del ,
Alla scadenza il contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo analogo ove non
venga comunicato recesso da una delle parti, con lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 6 mesi prima della scadenza.
ART. 6) DIRITTO DI ENTRATA
In considerazione dei particolari vantaggi corrispondenti alla immissione dell’Affiliato nel franchising “FOTODIGITALDISCOUNT” e particolarmente in considerazione della formazione, del know-how, della assistenza tecnica e commerciale, degli altri segni distintivi indicati in premessa e dell’inserimento dell’Affiliato in una rete commerciale caratterizzata da un marchio conosciuto e diffuso in ambito nazionale, l’Affiliato corrisponde in data odierna all’AFFILIANTE - a titolo di corrispettivo di affiliazione (entry fee) - la somma di € 15.000,00 (euro quindicimila/00) oltre Iva, con riferimento alla quale
l’AFFILIANTE rilascia all’Affiliato, salvo buon fine, debita e conseguente quietanza a saldo con la sottoscrizione del presente atto.
Resta convenuto tra le parti che la predetta somma (entry fee) rimarrà interamente e definitivamente
acquisita in favore dell’AFFILIANTE il quale, pertanto, a nessun titolo dovrà restituirla e/o rimborsarla all’Affiliato indipendentemente da qualsiasi sia la sorte del presente contratto.
ART.7) DIRITTO DI PRELAZIONE
Per tutta la durata del presente contratto è riservato all’AFFILIANTE, per sé o per altre persone ovvero
enti da nominare, il diritto di prelazione in ogni ipotesi in cui l’Affiliato intendesse cedere a qualsiasi titolo a terzi il proprio Punto Vendita.
Al fine di consentire a parte AFFILIANTE l’esercizio del convenuto diritto di prelazione, l’Affiliato si
impegna, sin d’ora, a comunicare allo stesso – per mezzo di relativa raccomandata a/r - le modalità della trattativa ed il prezzo della eventuale cessione.
L’eventuale esercizio del diritto di prelazione de quo da parte dell’AFFILIANTE – la cui comunicazione
dovrà essere significata all’altra parte per mezzo di raccomandata a/r – dovrà intervenire entro e non oltre il termine di giorni sessanta dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma.
ART. 8) CESSAZIONE DEL CONTRATTO. CASI DI RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLO STESSO.
Ai sensi dell’articolo 1456 C.C. al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze, che costituiscono un grave inadempimento, l’AFFILIANTE potrà di diritto risolvere il presente contratto, previa comunicazione all’AFFILIATO con lettera raccomandata, senza pregiudizio per il risarcimento degli eventuali danni a favore dell’AFFILIANTE, salva la facoltà tanto per l’AFFILIANTE come per
l’AFFILIATO di avvalersi delle generali previsioni di legge relative alla risoluzione del contratto per
inadempimento previa diffida ad adempiere ex articolo 1454 C.C. per tutti gli altri casi di inadempimento delle due parti:
a. se l’AFFILIATO o il SOCIO realizzano un’attività direttamente o indirettamente in concorrenza con l’AFFILIANTE;
b. se l’AFFILIATO viola il divieto di sollecitare della clientela al di fuori della zona di esclusiva territoriale ai sensi dell’articolo 4;
c. se l’AFFILIATO o il SOCIO o un dipendente dell’AFFILIATO violino direttamente o indirettamente le obbligazioni di segretezza comunicando abusivamente a terzi le tecniche commerciali e gestionali descritte dal Manuale Operativo e le sue istruzioni, nonché del software gestionale;
d. se l’AFFILIATO si rende inadempiente nel rispettare i segni distintivi della rete di franchising FOTODIGITALDISCOUNT, determinando un danno all’immagine della rete;
e. se l’AFFILIATO si renda inadempiente in relazione alla esclusiva di cui all’art. 4 lett. g);
f. qualora l’AFFILIATO si renda moroso delle somme dovute all’AFFILIANTE alle scadenze previste e per almeno tre volte anche non consecutive;
g. qualora l’AFFILIATO si renda inadempiente con riferimento all’obbligo di eseguire le istruzioni
contenute nel Manuale Operativo, determinando un pregiudizio all’operatività della rete;
h. se l’AFFILIATO fornisca false dichiarazioni al fine di concludere il presente contratto;
i. se l’AFFILIATO violi il divieto di cessione e il diritto di prelazione di cui al presente contratto.
I l contratto si intenderà altresì risolto di diritto in uno dei seguenti ulteriori casi:
j. Emissione di ordinanze o di altri provvedimenti amministrativi comportanti la chiusura, anche temporanea, del Punto Vendita de quo;
k. Perdita della disponibilità dei locali ove ha sede il Punto Vendita;
l. Fallimento o assoggettamento dell’Affiliato a procedure concorsuali;
m. Cessione anche parziale di quote di capitale della società dell’Affiliato a persone fisiche e/o
giuridiche che, direttamente e/o indirettamente (anche se per interposta persona o attraverso qualsiasi meccanismo simulatorio) siano in concorrenza con la GESTIONI E SERVIZI S.r.l.;
n. Scioglimento e/o liquidazione della impresa dell’Affiliato;
o. Danni ad attrezzature o ad altri beni forniti dall’AFFILIANTE;
ART. 9) DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
L’AFFILIANTE potrà recedere unilateralmente dal presente contratto ex articolo 1373 C.C., mediante comunicazione scritta con lettera raccomandata all’AFFILIATO, nelle seguenti circostanze e senza che ciò dia luogo ad alcun corrispettivo a favore dell’AFFILIATO:
a. se l’AFFILIATO viene dichiarato fallito o ammesso ad un'altra procedura concorsuale o la sua società sia posta in liquidazione;
b. se l’AFFILIATO abbia perso, anche per causa non imputabile a se stesso, la disponibilità o l’agibilità del locale in cui ha sede il punto vendita e non abbia provveduto a reperire entro tre mesi dalla perdita altro locale ritenuto idoneo dall’AFFILIANTE o a riattivare l’agibilità;
c. se l’AFFILIATO, o il SOCIO, siano condannati ad una pena detentiva o sottoposti a
provvedimenti restrittivi della libertà personale che pregiudicano l’attività e l’immagine della rete di affiliazione;
d. se l’AFFILIANTE, non avendo esercitato il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 7,
ritenga di non poter continuare il rapporto di affiliazione con il cessionario dell’AFFILIATO.
In tutti gli altri casi non rientranti in tale elencazione, l'AFFILIATO sarà tenuto a corrispondere
all'AFFILIANTE una penale pari ad euro 10.000,00 a titolo di risarcimento danni di immagine del Franchisor per il recesso non giustificato del Franchisee.
ART. 10) CONFERIMENTO DELLA QUALITÀ DI AFFILIATO IN CONDIZIONE DI ESCLUSIVA.
Il perfezionamento del presente contratto comporterà in capo all’Affiliato il diritto di esclusiva in ordine alla zona di ubicazione del proprio Punto Vendita nel Comune di
, come meglio individuata e definita con bordatura rossa nell’estratto di mappa cittadina che si allega sotto la lettera “B. Nella zona di esclusiva non sono inclusi
i Centri Commerciali.
ART. 11) OBBLIGAZIONI POST CONTRATTO
In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del presente contratto, incombono sull’AFFILIATO a tutela
del marchio FOTODIGITALDISCOUNT, le seguenti obbligazioni di restituzione e di interruzione operativa, da adempiersi il giorno successivo alla cessazione degli effetti del presente contratto, con
penale predeterminata di € 500,00 (cinquecento/00 euro) per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione delle predette obbligazioni, salva la possibilità di dilazione dei tempi di esecuzione per ragioni tecniche
che l’AFFILIANTE potrà concedere, ove preventivamente richiesta per iscritto dall’AFFILIATO, rispetto
al termine di scadenza ed alla cessazione degli effetti:
a.rimuovere immediatamente gli elementi rappresentativi della rete FOTODIGITALDISCOUNT al fine di rendere nota alla clientela la cessazione del rapporto di franchising;
b.restituzione del Manuale Operativo e di tutte le successive integrazioni e modifiche ed ogni altra documentazione relativa ai servizi della rete concessa dall’AFFILIANTE;
c.restituzione del software gestionale dell’AFFILIANTE;
d.l’AFFILIATO e, per quanto di propria competenza, il SOCIO dovranno attenersi agli obblighi di non concorrenza, di cui al precedente articolo 4 lettera q), al fine di facilitare l’inserimento di un nuovo affiliato nella zona di competenza territoriale precedentemente attribuita all’AFFILIATO cessato; e.l’AFFILIATO e, per quanto propria competenza, il SOCIO, si obbligano a non utilizzare in futuro il marchio FOTODIGITALDISCOUNT che è e resta anche dopo la conclusione del presente contratto di
piena proprietà dell’AFFILIANTE, e si impegna a non contestare mai in futuro il diritto di piena proprietà
ed a non imitarne la configurazione del citato marchio.
x.xx caso di grave violazione delle clausole del presente contratto e, in particolare, nel caso in cui il contratto fosse risolto di diritto per il verificarsi di condizioni previste dall’art. 8 lettere da a) a j) sarà
comminata all’AFFILIATO una penale non inferiore ad € 40.000,00 salvo il diritto al maggior danno.
ART. 12) OBBLIGAZIONI DEL SOCIO
I soggetti che sottoscrivono il presente contratto in qualità di SOCIO s’impegnano con detta sottoscrizione a rispettare, per quanto di propria competenza tutti gli obblighi del presente contratto, e in particolare quelli di riservatezza e di non concorrenza a carico dell’AFFILIATO, obbligandosi in
proprio solidalmente e a prima richiesta e senza possibilità di eccezioni fondate su pretese dell’AFFILIATO a rispondere di tutti i danni che possono derivare all’AFFILIANTE per inadempimento delle obbligazioni a carico dell’AFFILIATO medesimo in esecuzione del presente contratto per un importo massimo pari a dieci volte il diritto di ingresso corrisposto all’AFFILIANTE di cui al articolo 6.
ART. 13) INTERESSI MORATORI
Su qualsiasi somma dovuta dall’AFFILIATO all’AFFILIANTE per effetto del presente contratto, gravano, in caso di mancato pagamento alla scadenza, interessi di mora di cui all’art. 4 D Lgs 231
9.10.02 e successive modificazioni, pari alla data della stipula del presente contratto a sette punti percentuali sopra il principale strumento di rifinanziamento BCE.
ART. 14) FORO COMPETENTE E CLAUSOLA COMPROMISSORIA.
Le parti eleggono domicilio, ad ogni effetto del presente contratto, presso la propria sede legale. Qualora l’Affiliato non provveda nei termini contrattuali al pagamento dei corrispettivi di singole
forniture di prodotti, di royalties o di servizi resi dall’Affiliante, la Società Gestione e Servizi Srl avrà il diritto di agire in via giudiziale ordinaria, avanti al Foro della propria sede legale, salvo ogni altro rimedio di legge. In questo caso l’opposizione ad eventuale decreto ingiuntivo potrà anche contenere
elementi che indirettamente riguardino rapporti legati al presente contratto.
Le parti convengono che, per ogni e qualsiasi altra controversia insorgente tra le medesime, salvo il ricorso a quanto previsto al precedente comma, il Foro di competenza sarà solo quello di Roma.
ART. 15) SPESE
Le spese del presente contratto, nessun esclusa, ivi comprese quelle di natura fiscale e di registrazione in genere, rimarranno a carico di entrambe le parti in eguale misura tra loro.
ART. 16) RINVIO
Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile ovvero di ogni altra disposizione di legge in quanto non incompatibile con il presente contratto.
ART. 17) CONSISTENZA DEL CONTRATTO
Il presente contratto, composto di numero diciannove pagine – escluso l’All. “B” - viene sottoscritto dalle parti congiuntamente a margine di ogni pagina dello stesso ed in calce all’ultima.
A , lì _ (Luogo di stipula) (Data stipula)
PARTE AFFILIANTE PARTE AFFILIATA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e ss c.c. le parti dichiarano di voler specificamente
approvare per iscritto le clausole indicate agli articoli di seguito sottoelencati:
Art. 1.2 (Oggetto del contratto. Rinuncia a diritti, ragioni ed azioni per sopravvenuta inutilizzabilità del marchio); Art. 4 (Obbligazioni dell’Affiliato – Divieto di cessione del contratto
– Riserbo sul know how); Art. 5 (Durata e rinnovo del contratto); Art.7 (Diritto di prelazione); Art.
8 (Cessazione del contratto. Casi di risoluzione di diritto dello stesso – Divieto di cessione anche parziale di quote di capitale della società dell’Affiliato a persone fisiche e/o giuridiche
che, direttamente e/o indirettamente siano in concorrenza con l’AFFILIANTE); Art. 11 Obbligazioni post-contratto;Art. 14 (Foro competente e clausola compromissoria);
A , lì
(Luogo di stipula) (Data stipula)
PARTE AFFILIANTE PARTE AFFILIATA
Allegato A
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