CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ALLEGATO 2
FONDAZIONE ONAOSI
CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DI INCARICHI PER ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE
TRA
La Fondazione O.N.A.O.S.I. con sede legale ed amministrativa in Perugia, via R. D’Andreotto, 18, CF/P.IVA C.F./P.I. 00317040541, nella persona del Presidente xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di legale rappresentante pro tempore il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Fondazione;
E
L’avv. _ _ con studio Legale avente sede in _, iscritto presso l’Ordine degli Avvocati di_ _, e-mail
PEC _ , CF_ , telefono mobile _, partita IVA , di seguito denominato “Professionista”;
PREMESSO:
- che l’ONAOSI nell’ambito delle attività istituzionali ha l’esigenza di avvalersi delle prestazioni di Professionisti legali esterni per la gestione del contenzioso;
- che il Professionista è stato individuato per l’affidamento dell’incarico in applicazione del “Disciplinare per l’affidamento a professionisti esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale” (d’ora in avanti anche solo “Disciplinare”), pubblicato nel sito istituzionale;
Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra indicate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Oggetto della convenzione
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione-Condizioni generali di contratto (d’ora in avanti anche solo “Convenzione”).
2. La Convenzione si applica a tutti gli incarichi professionali conferiti dall’ONAOSI al Professionista di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi, nonché di mediazione, negoziazione assistita, arbitrato e conciliazione sul territorio nazionale.
3. Se l’incarico è conferito ad un avvocato membro di uno studio associato, le previsioni contenute nella presente Convenzione troveranno applicazione nei confronti di tutti i professionisti dello studio medesimo che siano eventualmente chiamati a svolgere prestazioni professionali per conto dell’ONAOSI.
Art. 2 Conferimento degli incarichi
1. Il Professionista prende atto che l’incarico, che gli viene affidato e quelli che eventualmente saranno affidati, saranno determinati dalle esigenze che di volta in volta si potranno manifestare nell’ambito dell’ONAOSI e che gli stessi non assumono alcun vincolo di esclusiva nei suoi confronti.
2. Previa sottoscrizione della dichiarazione con le modalità di cui al DPR 445/2000 e s. m. i., in cui attesti la permanenza dei requisiti per l’iscrizione nell’Elenco e l’assenza di conflitti di interesse con la Fondazione, tenuto anche conto di quanto disposto dal Codice Deontologico Forense, l’incarico sarà affidato e perfezionato con la sottoscrizione da parte del Professionista della presente Convenzione e della lettera di incarico e sarà di regola limitato al solo grado o fase del giudizio per cui viene conferita la procura alla lite, salva diversa volontà espressa dall’ONAOSI nel mandato stesso.
3. Nei soli casi di particolare urgenza, in via del tutto eccezionale, l'incarico potrà essere conferito anche verbalmente, da confermare per iscritto nel più breve termine possibile.
Art. 3
Modalità operative per l’esecuzione dell’incarico
1. Il Professionista dovrà svolgere l'incarico nel rispetto delle norme deontologiche stabilite dall'Ordine professionale di appartenenza, osservando, altresì, i doveri di lealtà, correttezza, fedeltà, diligenza, segretezza e riservatezza.
2. Il Professionista con la sottoscrizione della presente Convenzione e con l’accettazione della lettera di incarico si impegna in particolare:
a) ad assicurare la presenza alle udienze che verranno celebrate nell’ambito dell’incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti superiori ed inderogabili impegni;
b) a far pervenire alla Fondazione senza indugio copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell’esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziali e ad aggiornare in modo costante e tempestivo la Fondazione sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull’esito delle singole udienze con l’indicazione delle attività poste in essere;
c) a redigere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio oggetto di incarico, un parere alla Fondazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contezioso assegnato;
d) a predisporre un parere scritto in ordine all’eventuale proposta di transazione o ogni volta che la Fondazione ne farà richiesta, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per quest’ultima;
e) nel caso di incarico di patrocinio legale, a difendere l’ONAOSI anche contro citazioni per motivi aggiunti riguardanti la stessa causa, senza ulteriori oneri per la Fondazione;
f) a richiedere per la prestazione il compenso professionale concordato all’atto di affidamento;
g) a ricomprendere nel compenso concordato anche la resa di qualsiasi parere in merito al procedimento giudiziale di cui trattasi, nonché la stesura di eventuali accordi transattivi, per tutta la durata del procedimento stesso;
h) a ricomprendere nel suddetto compenso anche eventuali spese ed oneri per spostamenti e/o incontri con rappresentanti dell’ONAOSI, compresi i contatti telefonici necessari per la trattazione della causa, durante il suo svolgimento;
i) nel caso di incarico di patrocinio legale, qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, a provvedere esclusivamente a sua cura e spese anche in ordine al corrispettivo dovutogli;
j) a rispettare, per quanto compatibili, le prescrizioni del Codice Etico, del Codice della Trasparenza e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG) ONAOSI ex D. Lgs. 231/2001 della Fondazione.
3. L'incarico dovrà essere svolto dal Professionista, garantendo il rispetto dei più elevati standard professionali; qualora il Professionista abbia necessità di servirsi di sostituti in udienza, lo stesso ne sarà direttamente ed esclusivamente responsabile.
4. Laddove, per l’espletamento dell’incarico conferito, il Professionista debba eleggere domicilio in un altro distretto territoriale, il Professionista medesimo provvederà direttamente alla nomina di un domiciliatario di sua fiducia, del cui operato sarà esclusivamente responsabile. Le Parti convengono espressamente che il pagamento dei compensi del domiciliatario rimarrà a totale carico del Professionista e che, in nessun caso, la nomina di un domiciliatario da parte del Professionista potrà consentire di derogare ai criteri di determinazione dei compensi pattuiti tra l’ONAOSI e il Professionista stesso.
5. L’ONAOSI si impegna a fornire al Professionista, in fase di conferimento dell’incarico, tutta la documentazione in suo possesso riguardante l’oggetto dell’incarico. Il Professionista riceve la documentazione nello stato in cui si trova, senza che abbia nulla da eccepire al riguardo, nonché a trasmettere ogni informazione, dato o notizia utile al fine del corretto assolvimento dell’incarico, garantendone, nel comune interesse delle parti, la bontà e la trasparenza.
6. La documentazione trasmessa dall’ONAOSI per l’esecuzione del mandato affidato, nonché gli atti processuali delle parti, dovranno essere restituiti dal Professionista al completamento dell’attività professionale, oppure in caso di revoca o rinuncia all’incarico.
Art. 4
Revoca e rinuncia all’incarico
1. L’ONAOSI ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito al Professionista nel caso in cui non ci sia accordo sulla linea difensiva adottata ovvero per qualsiasi altro motivo in base al quale il rapporto di fiducia esistente venga meno.
2. Il Professionista ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata e documentata.
Art. 5 Trattamento dei dati personali
1. Il conferimento dell’incarico professionale da parte dell’ONAOSI può comportare la comunicazione al Professionista e, quindi, il trattamento da parte di quest’ultimo, di dati personali per finalità strettamente connesse all’esecuzione del mandato affidato.
2. In particolare, in caso di contenzioso, possono essere comunicati al Professionista incaricato i dati personali necessari a identificare la/e controparte/i della Fondazione; possono essere, altresì, trasmessi documenti rilevanti e pertinenti alla lite, al solo scopo di consentire l’esercizio dei diritti dell’ONAOSI, lo svolgimento delle attività processuali e l’adempimento degli obblighi di legge.
3. Il Professionista, fermi gli obblighi di riservatezza e segretezza, di deontologia professionale, dovrà effettuare il trattamento dei dati personali in attuazione di quanto previsto dalla normativa in materia, previa sottoscrizione della nomina in qualità di Responsabile del trattamento dei dati da parte della Fondazione.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, le Parti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si danno atto reciprocamente di essere state informate e che tratteranno i dati relativi alla causa nonché al relativo procedimento di incarico esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge, a tal fine prestano il loro consenso.
Art. 6 Corrispettivo
1. Le somme dovute dalla Fondazione al Professionista incaricato sono concordate nella lettera d’incarico, nel rispetto dei parametri contenuti nelle Tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, come modificato con successivo D.M. 8/3/2018 n. 37, ai quali potrà essere applicata, previo accordo con il Professionista, una ulteriore riduzione percentuale.
2. Potranno essere corrisposte quote del corrispettivo pattuito in relazione all’attività effettivamente svolta fino a quel momento, dietro richiesta e presentazione da parte del Professionista incaricato di parcella e relativa fattura.
3. Il saldo verrà liquidato solamente a conclusione dell’incarico, dietro presentazione di completa e idonea documentazione giustificativa dell’attività svolta, di ogni ulteriore documento previsto dalla normativa vigente e in ogni caso previa verifica di congruità e corrispondenza da parte della Fondazione rispetto a quanto pattuito con l’affidamento.
Art. 7
Foro competente
1. Per tutte le controversie inerenti la presente Convenzione è competente il Foro di Perugia.
Art. 8 Norma di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia al Codice civile, alla normativa vigente dell’Ordine professionale degli Avvocati e al Codice di Deontologia forense.
Le Parti dichiarano di aver letto e di approvare espressamente tutti gli articoli e le clausole sopra riportate.
Perugia, il _
Per la Fondazione ONAOSI, Il Presidente Il Professionista
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