Accordo
Traduzione1
Accordo
relativo all’applicazione dell’articolo VI
0.632.231.2
dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio
Conchiuso a Ginevra il 12 aprile 1979
Approvato dall’Assemblea federale il 12 dicembre 19792
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 17 dicembre 1979 Entrato in vigore per la Svizzera il 1° gennaio 1980
Le Parti del presente accordo (in seguito denominate «le Parti»),
Riconoscendo che i metodi di lotta contro il dumping non dovrebbero costituire un impedimento ingiustificabile al commercio internazionale, e che i diritti antidumping possono essere applicati contro il dumping solo se causi o minacci di causare un considerevole pregiudizio ad un settore stabilito della produzione o se ritardi sen- sibilmente la creazione di un’industria;
Considerando che è opportuno istituire procedure eque e chiare quale base per un esame in profondità dei casi di dumping;
Tenendo conto del bisogno specifico dei paesi in via di sviluppo in materia di com- mercio, di sviluppo e di finanze;
Desiderosi di interpretare le disposizioni dell’articolo VI dell’Accordo sulle tariffe e sul commercio3 (in seguito denominato «Accordo generale» o Patti) e di elaborare le norme per la loro applicazione in modo di garantire una maggiore uniformità e cer- tezza circa la loro applicazione;
Desiderosi di garantire una soluzione rapida, efficace ed equa circa le controversie che potranno presentarsi nell’ambito del presente accordo;
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Art. 1 Principi
L’applicazione di un diritto antidumping è una misura da prendere soltanto nei casi previsti all’articolo VI dell’Accordo generale ed a seguito ad inchieste aperte4 e condotte in conformità con il presente accordo. Le disposizioni seguenti disciplinano
RU 1979 2344; FF 1979 III 1
1 Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. della presente Raccolta.
2 Cpv. 1 lett. x xxx XX xxx 00 xxx. 0000 (XX 1979 2153).
3 RS 0.632.21
4 Il termine «aperta» qui di seguito impiegato riguarda l’azione di procedura con la quale una Parte apre formalmente un’inchiesta conformemente all’articolo 6 paragrafo 6.
l’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale nelle misure in cui sono stati presi provvedimenti nell’ambito della legislazione o dei regolamenti antidumping.
Art. 2 Determinazione del dumping
1. Ai fini del presente accordo, un prodotto deve essere considerato oggetto di dumping, cioè come immesso in commercio in un altro paese a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo all’esportazione di detto prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore al prezzo comparabile nel corso di normali operazioni commerciali per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.
2. Nel presente accordo, l’espressione «prodotto similare» (like product») indica un prodotto identico, cioè simile sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato, o, in assenza di tale prodotto, di un altro prodotto che, nonostante non sia simile sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato.
3. Se i prodotti non sono importati direttamente dal paese di origine ma sono espor- tati nel paese d’importazione da un paese intermedio, il prezzo dei prodotti dal paese di esportazione nel paese di importazione sarà, normalmente, confrontato con il prezzo paragonabile nel paese di esportazione. Tuttavia, il confronto potrà essere effettuato con il prezzo del paese d’origine, se per esempio, i prodotti transitano semplicemente attraverso il paese di esportazione, o se, per tali prodotti, non c’è produzione o prezzo confrontabile nel paese di esportazione.
4. Se nel xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx esportatore non viene effettuata alcuna vendita di un prodotto similare o se, data la situazione specifica del mercato, tali vendite non permettono un valido confronto, il margine del dumping sarà determinato in rapporto con il prezzo confrontabile del prodotto similare qualora quest’ultimo sia esportato in un paese terzo (tale prezzo può essere il prezzo all’esportazione più elevato ma deve essere un prezzo rappre- sentativo), oppure con il costo di produzione nel paese di origine maggiorato di un importo ragionevole per le spese amministrative, di vendita e altre e per gli utili. Come regola generale, la maggiorazione relativa all’utile non supererà l’utile nor- malmente realizzato per le vendite di prodotti della stessa categoria generale sul mercato interno del paese di origine.
5. Se non esiste un prezzo all’esportazione, o se le Autorità5 sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all’esportazione a causa dell’esistenza di un’associazione o di un accordo di compensazione tra l’esportatore e l’importatore o una parte terza, il prezzo all’esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodot- to importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente, oppure, se il prodotto non viene rivenduto ad un acquirente indipendente o non viene rivenduto nello stato in cui è avvenuta la sua importazione, in funzione di una qualsiasi ragio- nevole base.
6. Per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (o nel paese di origine) o, eventualmente, il prezzo stabilito conformemente all’articolo VI paragrafo 1b) dell’Accordo generale, i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale, che normalmente è
5 Nel presente accordo, il termine «autorità» indica le autorità di livello specifico superiore.
quello dell’uscita dalla fabbrica, e per vendite effettuate a date il più possibile ravvi- cinate. Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influi- scono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi previsti al paragrafo 5 di cui sopra, si dovrà inoltre tener conto delle spese, dazi e tasse compresi, intervenuti tra il momen- to dell’importazione e la successiva vendita, nonché degli utili.
7. Il presente articolo lascia impregiudicata la seconda disposizione supplementare relativa all’articolo VI paragrafo 1, figurante nell’allegato 1 dell’Accordo generale.
Art. 3 Determinazione del pregiudizio6
1. Una determinazione di pregiudizio ai fini dell’articolo VI dell’Accordo generale dovrà basarsi su elementi di prova positivi e comportare un esame obiettivo
a) del volume delle importazioni oggetto di dumping e del loro effetto sui prez- zi dei prodotti simili sul mercato interno e
b) dell’incidenza di dette importazioni sui produttori nazionali di tali prodotti.
2. Per quanto riguarda il volume delle importazioni oggetto di dumping, le autorità incaricate dell’inchiesta esamineranno se c’è stato un considerevole aumento delle importazioni oggetto di dumping, sia in quantità assoluta che in rapporto alla produ- zione o al consumo del paese importatore. Quanto all’effetto delle importazioni oggetto di dumping sui prezzi, le autorità incaricate dell’inchiesta esamineranno se c’è stata, nelle importazioni oggetto di dumping, una sensibile sottoquotazione del prezzo in rapporto al prezzo del prodotto similare del paese importatore, oppure se tali importazioni hanno per effetto di diminuire notevolmente i prezzi o di impedire importanti aumenti di prezzo che, altrimenti, si sarebbero verificati. Uno solo, o diversi criteri tra quelli citati non costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.
3. L’esame delle incidenze sul settore della produzione interessato dovrà compor- tare una valutazione di tutti i relativi fattori e indici economici che influiscono sull’andamento di tale settore, come la diminuzione reale o potenziale della produ- zione, delle vendite, della quota di mercato, degli utili, della produttività, del reddito da investimenti e dell’utilizzazione delle capacità; dei fattori che incidono sui prezzi interni; degli effetti negativi, reali o potenziali, sul flusso di liquidità, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari e sulla possibilità di ottenere capitali o investimenti. Questo elenco non è esauriente e alcun fattore fornirà necessariamente un orienta- mento decisivo.
6 Nel presente accordo, la parola «pregiudizio» indica, salvo indicazione contraria, un pregiudizio importante causato ad un’industria nazionale, un’importante minaccia di pregiudizio per un’industria nazionale, o un sensibile ritardo nella creazione di una siffatta industria; essa dovrà essere interpretata conformemente al presente articolo.
4. Occorrerà dimostrare che le importazioni oggetto di dumping causano, per effet- to7 del dumping stesso, un pregiudizio nel senso indicato nel presente Accordo. Possono esserci altri fattori8 che, nel contempo, danneggiano l’industria, e questi pregiudizi non dovranno essere imputati alle importazioni oggetto del dumping.
5. L’effetto delle importazioni oggetto di dumping deve essere valutato in relazione alla produzione nazionale del prodotto similare qualora i dati disponibili permettano di definire detta produzione separatamente sulla base di criteri quali i procedimenti di produzione, le realizzazioni dei produttori e gli utili. Se la produzione nazionale del prodotto simile non può essere individuata separatamente sulla base di detti cri- xxxx, gli effetti delle importazioni oggetto di dumping saranno valutati in funzione della produzione complessiva o della gamma di prodotti più affini comprendente il prodotto similare, per il quale possono essere forniti i dati necessari.
6. La determinazione della minaccia di pregiudizio dovrà basarsi su fatti e non su presunzioni, congetture o remote possibilità. L’evoluzione di circostanze atte a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere effetti- vamente previsto e imminente.9
7. Nei casi in cui le importazioni oggetto del dumping minacciano di provocare un pregiudizio, l’applicazione di misure antidumping deve essere studiata e decisa con particolare cura.
Art. 4 Determinazione del termine «industria»
1. Per determinare il pregiudizio, l’espressione «industria nazionale» indicherà l’insieme dei produttori nazionali di prodotti similari o di quelli tra essi le cui pro- duzioni sommate costituiscono una proporzione maggiore della produzione nazio- nale totale di detti prodotti, con le seguenti eccezioni:
i) quando i produttori sono vincolati10 agli esportatori o agli importatori o sono essi stessi importatori del prodotto presumibilmente oggetto del dumping, l’espressione «industria» potrà essere interpretata come indicante il resto dei produttori;
ii) in circostanze eccezionali, il territorio di una Parte potrà, per quanto riguarda la produzione in questione, essere diviso in due o più mercati competitivi e i produttori all’interno di ogni mercato potranno essere considerati come rap- presentanti un’industria separata, se
7 Così come indicato ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
8 Tali fattori comprendono inter alia il volume e i prezzi delle importazioni non vendute a prezzo di dumping, la contrazione della domanda o le modifiche nella struttura di consumi, le pratiche commerciali restrittive praticate nella concorrenza fra produttori stranieri e nazionali e fra i nazionali stessi, l’evoluzione delle tecniche, il volume alle esportazioni nonché la produttività dell’industria nazionale.
9 Per esempio, benché non limitatamente, dovranno esserci delle ragioni convincenti per
prevedere, nell’immediato avvenire, un aumento sostanziale delle importazioni del prodotto in questione a dei prezzi di dumping.
10 Le parti dovranno essere d’accordo circa la definizione della parola «vincolato» nel senso indicato nel presente Accordo.
a) i produttori di tale mercato vendono la totalità o quasi totalità della produzione del prodotto in questione su tale mercato, e se
b) la domanda sul mercato non è soddisfatta in misura sostanziale dai produttori del mercato in questione presenti in altre parti del territorio.
Di conseguenza si constaterà che c’è pregiudizio anche se la maggior parte della produzione nazionale non sarà stata interessata da detto pregiudizio, a condizione che ci sia concentrazione d’importazioni oggetto del dumping su detto mercato isolato, e che inoltre le importazioni oggetto di dumping cau- sino pregiudizio ai produttori della totalità della produzione all’interno di detto mercato.
2. Se l’industria è stata interpretata come indicante i produttori di una zona partico- lare, cioè di un mercato secondo la definizione del capoverso ii), paragrafo 1 di cui sopra, esso riscuoterà11 i diritti antidumping solo per i prodotti in questione spediti in detta zona per il consumo finale. Se la legge costituzionale del paese importatore non permette la riscossione dei diritti antidumping su tale base, il paese importatore potrà riscuotere i diritti antidumping senza limitazione solo nei seguenti casi:
1) se è stata data precedentemente agli esportatori la possibilità di cessare l’esportazione a prezzi di dumping nella zona interessata oppure di dare garanzie conformemente all’articolo 7 del presente Accordo e certe garanzie non sono state date tempestivamente, e
2) se tali diritti non possono essere applicati a determinati produttori che rifor- niscono la zona in questione.
3. Qualora due o più paesi siano giunti, conformemente all’articolo XXIV paragra- fo 8 a) dell’Accordo generale a un grado di integrazione tale da presentare le caratte- ristiche di un mercato unico, l’industria dell’intera zona di integrazione sarà conside- rata come costituente l’industria di cui al paragrafo 1 di cui sopra.
4. L’articolo 3, paragrafo 5, si applicherà al presente articolo.
Art. 5 Inizio della procedura ed inchieste successive
1. Un’inchiesta volta a determinare l’esistenza, il grado e l’effetto di ogni dumping addotto sarà aperta normalmente su domanda presentata per iscritto dall’industria12 interessata o in suo nome. La domanda dovrà contenere gli elementi di prova suffi- cienti circa l’esistenza
a) del dumping
b) di un pregiudizio nel senso all’articolo VI dell’Accordo generale, secondo l’interpretazione del presente accordo e
c) il legame di causalità tra le importazioni oggetto del dumping e il pregiudi- zio addotto.
11 Il termine «riscuotere» nel presente Accordo è usato per indicare l’imposizione o la riscossione legale di un diritto o di una tassa a titolo definitivo o finale.
12 Così come è definito all’articolo 4.
Se, in particolari circostanze, le autorità interessate decidono di aprire un’inchiesta senza essere adite di tale domanda, esse procederanno solo se in possesso degli elementi di prova sufficienti riguardanti tutti i punti previsti ai comma a) – c) di cui sopra.
2. Sin dall’inizio di un’inchiesta ed anche in seguito gli elementi di prova relativi al dumping ed al pregiudizio derivante dovranno essere esaminati simultaneamente. In ogni caso gli elementi di prova relativi al dumping nonché al pregiudizio dovranno essere esaminati simultaneamente
a) per decidere se aprire un’inchiesta o meno, e
b) in seguito durante l’indagine, a partire da una data non posteriore al primo giorno in cui, conformemente al presente accordo, possono essere messe in vigore misure provvisorie, salvo nei casi di cui al paragrafo 3 dell’arti- colo 10, per i quali le autorità accettano la domanda degli esportatori.
3. La domanda sarà respinta e l’inchiesta chiusa non appena le autorità interessate saranno giunte alla conclusione che gli elementi di prova relativi al dumping e al pregiudizio non sono sufficienti a giustificare il proseguimento della procedura. La chiusura dell’inchiesta sarà immediata qualora il margine di dumping, il volume delle importazioni in dumping, reali o potenziali, o il pregiudizio siano trascurabili.
4. La procedura antidumping non osterà allo sdoganamento.
5. Le inchieste dovranno, salvo circostanze particolari, concludersi entro un anno a decorrere dal loro inizio.
Art. 6 Elementi di prova
1. I fornitori esteri e tutte le parti interessate avranno ampie possibilità di presentare per iscritto tutti gli elementi di prova che giudicheranno utili ai fini dell’inchiesta antidumping in questione. Essi avranno inoltre la facoltà, su giustificazione, di pre- sentare oralmente i loro elementi di prova.
2. Le autorità interessate daranno al querelante e agli importatori ed esportatori noti in quanto interessati, nonché ai governi dei paesi esportatori, la possibilità di infor- marsi per quanto riguarda tutti gli elementi pertinenti relativi alla presentazione dei loro fascicoli che non sarebbero riservati a norma del seguente paragrafo 3 e che dette autorità utilizzano per l’inchiesta antidumping; esse daranno loro la possibilità di preparare la loro argomentazione sulla base di detti elementi.
3. Tutti gli elementi di natura riservata (per esempio, perché la loro divulgazione favorirebbe sensibilmente un concorrente o provocherebbe un notevole danno all’informatore o alla persona dalla quale l’informatore ha ricevuto tali notizie), o forniti a titolo riservato dalle parti dell’inchiesta antidumping, dovranno, su presen- tazione delle motivazioni, essere giudicati in quanto tali dalle autorità incaricate dell’inchiesta. Tali informazioni saranno divulgate senza esplicita autorizzazione della parte che le ha fornite.13 Potrà essere richiesto alle parti che hanno fornito le informazioni riservate di farne un sunto non riservato. Nei casi in cui dette parti
13 Le Parti sono a conoscenza del fatto che, sul territorio di alcune Parti, la divulgazione potrebbe essere richiesta come provvedimento cautelare redatto in termini restrittivi.
giudicheranno che tali informazioni non possono essere riassunte, si farà esposto dei motivi per i quali non è possibile fare un sunto.
4. Tuttavia se le autorità interessate ritengono che una richiesta di procedura riser- vata non sia giustificata, e se colui che ha fornito le informazioni non vuole renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di sunto, esse avranno la facoltà di non tener conto delle informazioni in questione, salvo prova convincente, da parte di fonti appropriate, che esse sono esatte.14
5. Per verificare le informazioni fornite o per completarle, le autorità potranno, se del caso, procedere a delle inchieste in altri paesi, a condizione che vengano autoriz- zate dalle imprese interessate ed informino ufficialmente i rappresentanti del go- verno del paese in questione, e salvo restando che quest’ultimo non faccia opposi- zione.
6. Allorché le competenti autorità saranno convinte che sufficienti prove xxxxxxxx- xxxx l’avvio di un’inchiesta antidumping, giusta l’articolo 5, la o le Parti, i cui pro- dotti saranno inquisiti, e gli esportatori o importatori, il cui interesse è noto alle au- torità inquirenti, nonché i ricorrenti, riceveranno una notificazione e verrà pubblicato un avviso.
7. Durante tutta l’inchiesta antidumping, ciascuna parte dovrà avere la possibilità di difendere i propri interessi. A tal fine, le autorità interessate daranno, su richiesta, a tutte le parti interessate la possibilità di incontrare le parti aventi interessi contrari, per permettere di sottoporre tesi opposte e confutazioni. Si terrà conto, concedendo tali possibilità, della necessità di tutelare il carattere riservato delle informazioni nonché dell’opportunità per le parti. Nessuna parte sarà tenuta ad assistere ad un incontro e l’assenza di una parte sarà pregiudizievole alla sua causa.
8. Nei casi in cui una parte interessata rifiuta di far consultare le informazioni ne- cessarie, o non le comunica entro un termine ragionevole, o ostacola considerevol- mente lo svolgimento dell’inchiesta, degli accertamenti15 preliminari e finali, posi- tivi o negativi, potranno essere fatti sulla base dei dati di fatto disponibili.
9. I disposti del presente articolo non mirano ad impedire le autorità di una Parte d’agire con diligenza, giusta i pertinenti disposti del presente codice, in merito all’apertura d’una inchiesta, agli accertamenti preliminari o finali, positivi o nega- tivi, o all’applicazione di misure provvisionali o conclusive.
Art. 7 Impegni relativi ai prezzi
1. Una procedura potrà16 essere sospesa o conclusa senza applicazione di misure provvisorie o di diritti antidumping se l’esportatore si è impegnato volontariamente e in modo soddisfacente a rivedere i suoi prezzi o a non esportare più nella zona in
14 Le Parti hanno convenuto che le domande di procedura riservate non vengano respinte in modo arbitrario.
15 Poiché alcuni termini sono usati in maniera diversa a seconda dei Paesi, il termine
«accertamento» è qui usato per indicare una decisione o provvedimento formale.
16 La parola «potrà» non dovrà essere interpretata come autorizzante contemporaneamente il proseguimento della procedura e l’applicazione di impegni relativi ai prezzi, se ciò non è conforme al paragrafo 3.
questione a prezzi di dumping, affinché le autorità giungano alla conclusione che l’effetto pregiudizievole del dumping è soppresso. Gli aumenti di prezzo operati in virtù di tali impegni non saranno più elevati di quel che sarà necessario per soppri- mere il margine di dumping.
2. Gli impegni in materia di prezzi saranno richiesti o accettati dagli esportatori solo se le autorità del paese importatore hanno aperto una inchiesta conformemente all’articolo 5 del presente accordo. Le garanzie offerte non saranno necessariamente accettate se le autorità le ritengono impraticabili, per esempio se il numero reale o potenziale di esportatori è troppo elevato, o per altre ragioni.
3. Se gli impegni sono accettati, l’inchiesta sul pregiudizio dovrà comunque essere portata a termine se l’esportatore lo desidera o se lo decidono le autorità. In questo caso, se si giunge ad una assenza di pregiudizio o minaccia di pregiudizio, l’impegno diviene automaticamente privo di effetto, salvo nei casi in cui sarebbe stato raggiunto in assenza di minaccia di pregiudizio a seguito, in gran parte, dell’esistenza di un’intesa in materia di prezzo. Le autorità interessate chiederanno di conseguenza che l’intesa sia mantenuta per un periodo ragionevole conforme- mente al presente accordo.
4. Le autorità del paese importatore potranno proporre delle intese in materia di prezzo, ma nessun esportatore è tenuto a sottoscriverle. Il fatto che gli esportatori non offrano tali garanzie o non accettino l’invito a farlo non pregiudicherà in alcun modo l’esame della causa. Tuttavia le autorità possono decidere che la minaccia è più probabile se le importazioni oggetto di dumping continuano.
5. Le autorità del paese importatore potranno chiedere ad ogni esportatore di cui avranno accettato delle garanzie in materia di prezzo di fornire loro periodicamente delle informazioni sull’esecuzione di detti impegni e di autorizzare il controllo dei relativi dati. In caso di violazione degli impegni, le autorità del paese importatore prenderanno, in virtù del presente accordo e conformemente alle sue disposizioni, le misure d’urgenza che potranno consistere nell’applicazione immediata di provvedi- menti provvisori, basandosi sulle informazioni note più attendibili. In tali casi i diritti definitivi potranno essere riscossi conformemente al presente accordo per le merci destinate al consumo entro 90 giorni dall’applicazione di tali misure provviso- rie. Tuttavia, nessuna imposizione a titolo retroattivo sarà applicabile alle importa- zioni destinate al consumo prima che ci sia stata la violazione dell’intesa.
6. Le intese non potranno rimanere in vigore più a lungo di eventuali diritti anti- dumping introdotti a norma di questo accordo. Le autorità del paese riprenderanno in esame la necessità di osservare un impegno in materia di prezzo qualora ciò sarà giustificato, o per propria iniziativa, o su richiesta di esportatori o di importatori interessati al prodotto in questione che motiverebbero con dati positivi la necessità di un tale riesame.
7. Ogni volta che un’inchiesta antidumping sarà sospesa o chiusa conformemente al paragrafo 1 di cui sopra, e ogni volta che sarà messo fine ad un impegno il fatto sarà notificato ufficialmente e dovrà essere pubblicato. Queste notifiche dovranno ripor- tare almeno le conclusioni fondamentali e un sunto delle ragioni di tali conclusioni.
Art. 8 Introduzione e riscossione dei diritti antidumping
1. La decisione di introdurre o no un diritto antidumping qualora tutte le condizioni siano riunite, e la decisione di fissare il diritto antidumping ad un livello pari alla totalità o ad una sola parte del margine di dumping, spettano alle autorità del paese o del territorio doganale importatore. È opportuno che l’istituzione sia facoltativa in tutti i paesi o territori doganali partecipanti al presente accordo e che il diritto sia più basso rispetto al margine se questo diritto minore è sufficiente ad eliminare il pre- giudizio per l’industria nazionale.
2. Viene istituito, per un prodotto qualunque, un diritto antidumping, il cui importo sarà adeguato ad ogni caso, verrà riscosso su base non discriminatoria sulle importa- zioni di detto prodotto, da qualunque parte esse provengano, per le quali sarà stato constatato che sono oggetto di dumping e che causano pregiudizio, ad eccezione delle importazioni provenienti da parti che avranno accettato l’intesa di prezzo con- forme al presente accordo. Le autorità indicheranno il fornitore o i fornitori del pro- dotto in causa. Se, tuttavia sono implicati più fornitori dello stesso paese, in pratica non tutti indicabili, le autorità possono designare il paese fornitore in causa. Se di- versi fornitori appartenenti a più paesi sono implicati, le autorità possono indicare o tutti i fornitori implicati, o se ciò è impossibile, tutti i paesi fornitori implicati.
3. L’importo del diritto antidumping non deve superare il margine di dumping determinato conformemente all’articolo 2 di cui sopra. Di conseguenza, se si consta- ta, dopo la sua applicazione, che la riscossione del diritto supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che oltrepassa il margine sarà restituita al più presto.
4. Nell’ambito di un sistema di prezzo di base, saranno applicate le seguenti norme, a condizione che la loro applicazione sia compatibile con le altre disposizioni del presente accordo.
Se diversi fornitori di uno o più paesi sono coinvolti, i diritti antidumping potranno essere istituiti nei confronti delle importazioni del prodotto in questione provenienti dal paese o dai paesi in causa per le quali si è constatato che, sono oggetto di dum- ping e che causano pregiudizio, essendo il diritto pari alla differenza tra il prezzo di esportazione ed il prezzo di base stabilito a tal fine e che non deve superare il prezzo normale più basso applicato nel o nei paesi fornitori in cui vigono normali condi- zioni di concorrenza. Rimane inteso che, per i prodotti venduti al di sotto di tale prezzo di base già stabilito, si procederà ad una nuova inchiesta antidumping in ogni caso in cui le parti interessate lo esigono e in cui la loro richiesta è sostenuta da ele- menti di prova. Nei casi in cui non c’è constatazione di dumping, i diritti antidum- ping riscossi saranno restituiti al più presto. Inoltre se si può constatare che il diritto così riscosso supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che supera il margine sarà restituita il più rapidamente possibile.
5. D’ogni accertamento preliminare o finale, positivo o negativo, come anche d’ogni suo annullamento, verrà dato avviso al pubblico. In caso d’accertamento positivo, l’avviso esporrà le constatazioni e le conclusioni su tutti i punti fattuali e giuridici ritenuti pertinenti dalle autorità inquirenti, nonché i motivi e i fondamenti di dette constatazioni e conclusioni. In caso d’accertamento negativo, l’avviso reche- rà almeno le conclusioni fondamentali con un riassunto dei motivi. Tutti gli avvisi
d’accertamento verranno comunicati alla o alle Parti i cui prodotti ne saranno ogget- to, nonché agli esportatori notoriamente interessati.
Art. 9 Durata dei diritti antidumping
l. Il diritto antidumping resterà in vigore per il tempo e nella misura necessari per neutralizzare il dumping che causa pregiudizio.
2. Le autorità incaricate dell’inchiesta riprenderanno in esame la necessità di man- tenere il diritto, qualora ciò appaia giustificato, o su iniziativa propria o su richiesta delle parti interessate che motiveranno con dati positivi la necessità di un tale rie- same.
Art. 10 Misure provvisorie
1. Verranno prese misure provvisorie se dagli accertamenti preliminari risulterà l’esistenza del dumping e si otterranno elementi di prova sufficienti del pregiudizio, come previsto ai comma a) – e) dell’articolo 5 paragrafo 1. Si applicheranno le misure provvisorie solo se le autorità interessate ritengono che esse siano necessarie per impedire che si provochi pregiudizio nel periodo dell’inchiesta.
2. Le misure provvisorie prenderanno la forma dì un diritto provvisorio o, di prefe- renza, di una garanzia – deposito o cauzione – uguali all’importo del diritto anti- dumping provvisoriamente stimato, che non dovrà superare il margine di dumping provvisoriamente stimato. La sospensione della valutazione in dogana è un provve- dimento provvisorio, purché siano indicati il normale diritto e l’importo valutato del diritto antidumping e la sospensione della valutazione sia soggetta alle stesse condi- zioni delle altre misure provvisorie.
3. L’applicazione di misure provvisorie sarà limitata ad un periodo il più possibile breve, che non superi i quattro mesi, o, con decisione delle autorità interessate, die- tro richiesta degli esportatori che contribuiscono per una percentuale significativa agli scambi in causa, per un periodo non superiore ai sei mesi.
4. Per l’applicazione delle misure provvisorie, occorrerà tener conto delle relative disposizioni dell’articolo 8.
Art. 11 Retroattività
1. I diritti antidumping e le misure provvisorie saranno applicate soltanto ai prodotti destinati al consumo dopo l’entrata in vigore della decisione presa conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, rispettivamente, tuttavia:
i) Se un accertamento finale di pregiudizio (ma non di minaccia di pregiudizio, né di ritardo sensibile nell’impianto di un’industria) sarà stato stabilito, oppure nel caso di accertamento finale di minaccia di pregiudizio, in assenza di tali misure provvisorie, l’effetto delle importazioni oggetto di dumping avrà consentito di constatare il pregiudizio, i diritti antidumping potranno essere riscossi retroattivamente per il periodo nel quale le misure provvisorie sono state eventualmente applicate.
Se il diritto antidumping fissato dalla decisione finale è superiore al diritto
pagato a titolo provvisorio, la differenza non sarà riscossa. Se il diritto fis- sato dalla decisione finale è inferiore al diritto provvisoriamente pagato o all’importo valutato per determinare la garanzia, la differenza sarà restituita o il diritto ricalcolato, secondo il caso.
ii) Se, per il prodotto in questione oggetto di dumping, le autorità stabiliscono:
a) che un dumping causa di pregiudizio è stato constatato in passato, o che l’importatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’esportatore prati- cava il dumping e che tale dumping avrebbe causato un pregiudizio, oppure
b) che il pregiudizio è causato da un dumping sporadico (importazioni massicce di un prodotto oggetto di dumping effettuate in un periodo relativamente breve) di una entità tale che, per impedire di verificarsi nuovamente, appare necessario riscuotere retroattivamente il diritto antidumping su tali importazioni,
il diritto sarà riscosso per quei prodotti destinati al consumo al massimo entro 90 giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie.
2. Fatto salvo il paragrafo 1 di cui sopra, se vi è accertata una minaccia di pregiudi- zio o un ritardo sensibile (ma il pregiudizio non si è ancora verificato), il diritto antidumping definitivo potrà essere applicato solo a partire dalla data dell’accer- tamento della minaccia di pregiudizio o di ritardo sensibile, e qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito ed ogni cauzione resa immediatamente.
3. Se un accertamento finale è negativo, qualsiasi deposito in contanti fatto nel periodo di applicazione delle misure provvisorie sarà restituito e ogni cauzione resa immediatamente.
Art. 12 Azioni antidumping per conto di un paese terzo
1. L’applicazione di misure antidumping per conto di un paese terzo dovrà essere richiesta dalle autorità di tale paese terzo.
2. Tale domanda dovrà essere corredata da informazioni relative al prezzo, per dimostrare che le importazioni sono state oggetto di dumping, e da informazioni det- tagliate le quali comprovino che il dumping addotto cagiona pregiudizio all’industria nazionale interessata nel paese terzo. Il governo del paese terzo offrirà la sua assi- stenza alle autorità del paese importatore affinché queste ultime possano ottenere qualsiasi informazione ritenuta necessaria.
3. Nell’esame di una domanda del genere, le autorità del paese importatore terranno conto degli effetti del dumping addotto sull’insieme dell’industria interessata nel paese terzo; questo significa che il pregiudizio non sarà considerato soltanto in fun- zione dell’effetto del dumping addotto sulle esportazioni dell’industria interessata nel paese importatore o persino sulle esportazioni di detta industria.
4. La decisione di dar seguito a tale domanda o di respingerla spetterà al paese importatore. Se decide di prendere dei provvedimenti, il paese in questione dovrà prendere l’iniziativa di chiedere il consenso delle Parti contraenti.
Art. 13 Paesi in via di sviluppo
I Paesi sviluppati dovranno considerare in modo particolare la situazione specifica dei paesi in via di sviluppo quando in conformità del presente accordo decideranno di applicare le misure antidumping. Prima di applicare i diritti antidumping se pos- sono recare pregiudizio agli interessi fondamentali del paese in via di sviluppo si dovranno esplorare le possibilità di soluzioni costruttive offerte dal presente accor- do.
Parte II
Art. 14 Comitato per le pratiche antidumping
1. Sarà istituito, in virtù del presente accordo, un comitato per le pratiche antidum- ping, in seguito denominato «Comitato», composto di rappresentanti di ciascuna delle Parti di detto accordo. Il Comitato eleggerà il suo presidente e si riunirà almeno due volte l’anno, nonché su richiesta di ogni Parte conformemente alle relative disposizioni del presente accordo. Il Comitato assumerà le responsabilità conferitegli in virtù del presente accordo o dalle Parti; esso darà alle parti la responsabilità di procedere a consultazioni su tutte le questioni riguardanti il funzionamento dell’accordo o la promozione di tali obiettivi. Il segretariato dell’Accordo generale assumerà la segreteria del Comitato.
2. Il Comitato potrà istituire degli adeguati organi sussidiari.
3. Nell’esercizio delle loro funzioni, il Comitato e gli organi sussidiari potranno consultare qualsiasi fonte che riterranno idonea e chiedere informazioni. Tuttavia, prima di chiedere informazioni alla fonte che ricade nella giurisdizione di una Parte, il comitato o l’organo sussidiario informerà la Parte in causa. È necessario ottenere il consenso della Parte e di ogni impresa che dovrà essere consultata.
4. Le Parti comunicheranno senza indugio al Comitato tutte le loro decisioni preli- minari o finali, in materia di azioni antidumping. I rappresentanti governativi potranno consultare i rapporti presso il segretariato dell’Accordo generale. Le Parti presenteranno inoltre, ogni semestre, rapporti relativi alle decisioni che saranno prese in materia di azioni antidumping nel corso dei mesi precedenti.
Art. 1517 Consultazioni, conciliazione e composizione delle controversie
l. Ogni Parte esaminerà con comprensione le rimostranze di un’altra Parte e dovrà prestarsi a consultazioni in merito se esse dovessero vertere su una questione con- cernente l’applicazione del presente accordo.
17 Se controversie relative ai diritti e obblighi di cui al presente accordo dovessero sorgere tra le Parti, queste ultime dovranno fare ricorso alle procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente accordo prima di avvalersi dei diritti conferiti dall’Accordo generale.
2. Se una Parte ritiene che un suo vantaggio derivante direttamente o indirettamente dal presente accordo è annullato o compromesso, o che la realizzazione di uno degli obiettivi dell’accordo è compromesso, da una Parte o dalle parti, essa potrà, per giungere ad una soluzione di reciproco gradimento della questione, chiedere per iscritto le consultazioni con la o le Parti in causa. Ogni Parte esaminerà attentamente ogni richiesta di consultazione formulata dall’altra Parte. Le Parti interessate proce- deranno tempestivamente alle consultazioni.
3. Se una Parte ritiene che le consultazioni previste dal paragrafo 2 di cui sopra non hanno permesso di trovare una soluzione di reciproco gradimento e se le autorità competenti del paese importatore hanno preso misure definitive per riscuotere i diritti antidumping definitivi o di accettare gli impegni in materia di prezzo, detta Parte potrà sottoporre la questione al comitato per la conciliazione. Qualora una mi- sura provvisoria abbia un’incidenza significativa e una Parte ritenga che l’adozione di detta misura è contraria all’articolo 10 paragrafo 1, del presente accordo, la Parte interessata potrà ugualmente portare la questione dinnanzi al comitato per la conci- liazione. In questo caso, il comitato si riunirà nei trenta giorni successivi per esami- nare la questione e presterà i suoi uffici per incoraggiare le Parti in causa ad elabo- rare una soluzione accettabile per entrambi18.
4. Le Parti dovranno, nel periodo di conciliazione, fare quanto in loro potere per giungere ad una situazione soddisfacente per entrambi.
5. Se entro il termine di tre mesi, dalla data della richiesta di conciliazione, non è stata raggiunta una soluzione di comune gradimento, il comitato, in seguito ad un dettagliato esame conforme al paragrafo 3, istituirà, su richiesta di ogni Parte in causa, un gruppo speciale che si occuperà di esaminare la questione, basandosi
a) su un esposto scritto nel quale la Parte da cui proviene la domanda indicherà come un suo beneficio, derivante direttamente o indirettamente dal presente accordo, sia annullato o compromesso, o come la realizzazione degli obiet- tivi dell’accordo risulti compromessa, e
b) sui fatti comunicati alle autorità del paese importatore conformemente alle sue procedure interne.
6. Le informazioni riservate comunicate al gruppo speciale non saranno divulgate senza l’autorizzazione formale della persona o autorità che ha fornito l’infor- mazione. Se tali informazioni saranno richieste al gruppo speciale, ma non sarà stata autorizzata la divulgazione da parte di quest’ultimo, verrà fornito un sunto non riservato autorizzato dall’autorità o persona che le ha fornite.
7. Oltre alle disposizioni dei paragrafi 1–6 di cui sopra, la composizione delle con- troversie sarà regolata, mutatis mutandis, dall’accordo concernente le notifiche, le consultazioni, la disciplina delle controversie e il controllo. 1 membri dei gruppi dovranno avere esperienza specifica in materia e saranno scelti tra le Parti non in causa.
18 A tale riguardo, il comitato potrà richiamare l’attenzione delle Parti sui casi in cui, a suo parere, nessuna motivazione ragionevole sarà stata fornita a sostegno delle allegazioni presentate.
Parte III
Art. 16 Disposizioni finali
1. Non potrà essere presa alcuna misura particolare contro il dumping delle esporta- zioni di un’altra Parte, se ciò non è conforme all’Accordo generale, nell’interpreta- zione del presente accordo.19
Accettazione e adesione
2. a) Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi parti contraenti all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio e della Comunità economica europea.
b) Il presente accordo sarà aperto all’accettazione, per mezzo di firma o in altro modo, dei governi che hanno aderito a titolo provvisorio all’Accordo genera- le, purché l’applicazione effettiva dei diritti e obblighi derivanti dal presente accordo tengano conto dei diritti e obblighi indicati nei loro strumenti di adesione provvisoria.
c) Il presente accordo sarà aperto all’adesione di ogni altro governo, alle con- dizioni relative all’applicazione effettiva dei diritti e obblighi che ne deri- vano, da stabilire tra detto governo e le Parti del presente accordo, mediante deposito presso il Direttore generale delle Parti contraenti dell’accordo generale di uno strumento di adesione che riporti le condizioni stabilite.
d) Per quanto riguarda l’accettazione sarà applicato al paragrafo 5, comma a)– b), dell’articolo XXVI dell’Accordo generale.
Riserve
3. Non si potranno formulare riserve nei confronti delle disposizioni del presente Accordo senza l’approvazione di tutte le altre Parti di detto accordo.
Entrata in vigore
4. Il presente accordo entrerà in vigore il 1° gennaio 1980 per i governi20 che l’avranno accettato o vi avranno aderito a tale data. Per tutti gli altri governi, esso entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua accettazione o adesione.
Denuncia dell’accettazione dell’accordo del 1967
5. L’accettazione del presente accordo comporterà la denuncia dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il com- mercio, fatto a Ginevra il 30 giugno 196721 ed entrato in vigore il 1° luglio 1968, per le Parti dell’accordo del 1967. Questa denuncia avrà effetto per ogni Parte a partire dall’entrata in vigore del presente accordo per ciascuna di dette Parti.
19 Tale disposizione non osta ad alcuna azione intrapresa a titolo di altre disposizioni pertinenti dall’Accordo generale.
20 Il termine «Governo» comprende le autorità competenti della Comunità economica europea.
21 RS 0.632.223
Legislazione nazionale
6. a) Ogni governo che accetta o accede al presente accordo deve prendere tutte le misure necessarie, di carattere generale o particolare, per garantire, al più tardi alla data in cui detto accordo entrerà in vigore per ciò che lo riguarda, la conformità delle sue leggi, regolamenti e procedure amministrative con le disposizioni dell’accordo stesso, nella misura in cui si applicano alla Parte in questione.
b. Ogni Parte informa il Comitato circa le modifiche apportate alle sue leggi e regolamenti in relazione al presente accordo, nonché nell’applicazione di dette leggi e regolamenti.
Esame
7. Ogni anno il Comitato procede all’esame dell’applicazione e funzionamento del presente accordo, tenendo conto dei suoi obiettivi. Ogni anno il Comitato informa le Parti contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio degli sviluppi intervenuti nel periodo esaminato.
Emendamenti
8. Le Parti potranno modificare il presente accordo facendo riferimento, in modo particolare, all’esperienza acquisita nella sua applicazione. Se è stato approvato dalle Parti conformemente alle procedure fissate dal comitato, l’emendamento entrerà in vigore per la Parte solo previa approvazione da parte di quest’ultima.
Recesso
9. Qualsiasi Parte potrà recedere dal presente accordo. Il recesso prenderà effetto alla scadenza di sessanta giorni a partire da quello in cui il Direttore generale delle Parti contraenti dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio ne avrà ricevuto notifica per iscritto. A partire dal ricevimento di detta notifica, ogni Parte potrà chiedere la riunione immediata del comitato.
Mancata applicazione del presente accordo tra le Parti
10. Il presente accordo non si applica tra due Parti se una di esse, al momento dell’accettazione o adesione, non ne consenta l’applicazione.
Segretariato
11. Il segretariato dell’Accordo generale assumerà la segreteria per il presente accordo.
Deposito
12. Il presente accordo viene depositato presso il Direttore generale delle Parti con- traenti all’Accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, che trasmette immediatamente a ciascuna Parte e a ciascuna parte contraente all’accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio, copia certificata conforme all’accordo e di ogni emendamento apportato conformemente al paragrafo 8, nonché la notifica di ogni accettazione o adesione conformemente al paragrafo 2, e di ogni recesso conforme- mente al paragrafo 9 del presente articolo.
Registrazione
13. Il presente accordo viene registrato conformemente all’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il dodici aprile millenovecentosettantanove, in un solo esemplare, nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascuno dei tre testi facente fede.
(Seguono le firme)