AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE ASSTDE LAVA LEOLONA
- AZIENDASOCIO-SANITARIATERRITORIALE ASSTDE LAVA XXXXXXX
00000 XXXXX XXXXXXX – Xxx X. Xx Xxxxxxx, 0 (D.G. R. n. X/4482 del 10/12/2015)
xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx - tel. 0331/699111 fax 0331/699411
DISCIPLINARE DI GARA
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE “POWERLAB” PER LA GESTIONE DEI LABORATORI ANALISI DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI TRE DAL 01.01.2021 AL 31.12.2023.
GARA N. 7878936
CIG N. 8435807827
S.C. GESTIONE ACQUISTI | R.U.P.: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx |
Per informazioni: Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxx 🕿. 0331/751554 | Indirizzo internet: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx |
Sommario Pag.
ART. 1 NOTIZIE GENERALI 4
ART. 2 PROCEDURA TELEMATICA 5
ART. 3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 5
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 5
ART. 5 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE 7
ART. 6 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI XXXXXXXX’ TECNICA PROFESSIONALE 10
ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO 11
ART. 8 DURATA DELL’APPALTO 12
ART. 9 IMPORTO DELL’APPALTO 12
ART. 10 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA 12
ART. 11 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’ANAC
(ART.1 COMMA 67 LEGGE N.266/2005) 13
ART. 12 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA 13
ART. 13 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA 14
ART. 14 AGGIUDICAZIONE 22
ART. 15 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE 25
ART. 16 INVIO DELL’OFFERTA 25
ART. 17 VALIDITA’ DELL’OFFERTA 25
ART. 18 SEDUTE DI GARA 26
ART. 19 VERBALE DI GARA 27
ART. 20 ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA 27
ART. 21 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE 27
ART. 22 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 28
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA 29
ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 29
ART. 25 SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI 30
ART. 26 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE
DEL CONTRATTO 31
ART. 27 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE 32
ART. 28 MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’
DEI FLUSSI FINANZIARI 33
ART. 29 RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONE 35
ART. 30 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE
E SICUREZZA 36
ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 37
ART. 32 SUBAPPALTO 38
ART. 33 QUINTO D’OBBLIGO 38
ART. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO 38
ART. 35 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO 38
ART. 36 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE 38
ART. 37 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL’AFFIDATARIO 38
ART. 38 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – ULTERIORI INFORMAZIONI 39
ART. 39 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
DELLA ASST DELLA VALLE OLONA 39
ART. 40 RECESSO 40
ART. 41 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE 41
ART. 42 RESPONSABILITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA PRIVACY 41
ART. 43 RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI 41
ART. 44 CONTROVERSIE 42
ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII 42
ART. 46 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 42
ART. 1 NOTIZIE GENERALI
A.1. Azienda Socio Sanitaria Territoriale: ASST della Valle Olona, Via A. da Brescia, n.1 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX);
A.2 Procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare a lotto unico, favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Piattaforma Telematica Sintel.
A.3. Documentazione di gara:
- Bando di gara integrale e per estratto
- Disciplinare di gara e relativi allegati
- Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
- Patto d’integrità in materia di contratti pubblici adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, scaricabile dal sito internet di questa Azienda redatto in conformità al Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del SSR approvato con DGR n. XI/1751 del 17 giugno 2019
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST della Valle Olona 2020-2022 (approvato con delibera 58 del 28.01.2020), scaricabile dal sito di questa Azienda.
A.4. Oggetto dell’appalto: servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del software “Powerlab” occorrente alla ASST della Valle Olona, per anni tre. Le caratteristiche specifiche dell’appalto di gara, nonché le modalità di effettuazione del servizio, sono descritte analiticamente nel Capitolato tecnico.
A.5 Luogo di esecuzione: ASST della Valle Olona.
A.6. Durata: il contratto avrà una durata di anni tre (3) dal 01.01.2021 al 31.12.2023. Per la disciplina specifica si rinvia all’articolo “Durata dell’appalto” del presente Disciplinare.
A.7. Il valore stimato massimo complessivo dell’appalto in oggetto è pari a € 525.000,00 Iva esclusa oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo posto a base d’asta non superabile, per mesi trentasei è pari a € 525.000,00 Iva esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Saranno escluse dalla gara le offerte in aumento rispetto al suddetto importo posto a base d’asta.
A.8. Termine di procedura: viene fissato ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
Termine perentorio di ricezione delle offerte: 26.10.2020 ore 15.00
A.9. Normativa di riferimento:
- D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici),
- D.Lgs. n. 56/2017 (Xxxxxxxxxx),
- D.Lgs. n. 82/2005 (Codice della amministrazione digitale),
- D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici),
- L.R. n. 14 del 19 maggio 1997 e s.m.i..
- L.R. Lombardia n. 33/2007 (in particolare art.1, c. 6 relativo all’utilizzo della piattaforma SINTEL).
- Regolamento aziendale nomina commissioni giudicatrici approvato con delibera n. 771 del 13 luglio 2017
La presente procedura di gara aperta è condotta in forma telematica, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016.
La procedura è svolta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione anche in forma elettronica, ai sensi dell’art. 40 del Codice dei contratti pubblici.
ART. 2 PROCEDURA TELEMATICA
La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). La Stazione Appaltante, ASST Valle Olona di Busto Arsizio, utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet corrispondente all’URL xxx.xxxxxxx.xx.
Le ditte concorrenti dovranno inserire nella piattaforma Sintel, entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 26/10/2020 la documentazione richiesta, che costituirà l’offerta, debitamente firmata digitalmente.
La presente procedura, per quanto non espressamente disposto dalle presenti norme, è disciplinata dal D. Lgs. n. 50/2016, e dalla Legge Regionale Regione Lombardia nr. 33/2007 e s.m.i..
L’intera procedura sarà espletata con la piattaforma telematica per l’e-Procurement di Regione Lombardia, denominata Sintel.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla piattaforma, far riferimento all’Allegato “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL”.
ART. 3 RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento della stessa devono essere presentate in lingua italiana e trasmesse all’ASST della Valle Olona per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” presente sulla piattaforma Sintel entro il termine ultimo delle ore 15.00 del giorno 16/10/2020.
Le risposte ai chiarimenti saranno comunicate a tutti gli operatori economici del settore, nella sezione “Documentazione di gara” entro il giorno 19/10/2020.
Eventuali integrazioni alla documentazione di gara verranno pubblicate in piattaforma nella sezione “Documentazione di gara”.
Sarà onere della ditta interessata alla partecipazione alla gara visionare periodicamente la sezione “Documentazione di gara” per eventuali chiarimenti e/o precisazioni che saranno tempestivamente pubblicate, fino al termine di presentazione delle offerte e durante l'espletamento dell'intera procedura di gara.
ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016.
Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D. Lgs. 50/2016.
Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti:
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
Nota bene:
I consorzi di cui alle lettere b) e c) sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
E’ vietata la partecipazione alla gara del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
Nota bene:
E’ consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà in nome e per conto proprio e dei mandanti.
Nota bene:
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D.Lgs. n.50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 art. 48 D.Lgs n. 50/2016 o per fatti o atti sopravvenuti, ai consorzi di cui alle lettere b) e c), designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;
h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Nota bene:
Per i soggetti di cui alle lettere d) e) f) g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui i requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
ART. 5 REQUISITI DI XXXXXXXX’ PROFESSIONALE E REQUISITI DI ORDINE GENERALE.
A) Ai fini della sussistenza dei requisiti di idoneità professionale, i concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, per un oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'affidamento. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del D.Lgs. 50/2016, da cui risulti che l’impresa svolge attività nel settore cui l’appalto si riferisce.
Nota bene:
Il fornitore appartenente a Stato membro che non figura nel citato allegato attesta, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.
B) Requisiti soggettivi aggiuntivi per le Cooperative: le cooperative devono, inoltre, essere iscritte all’apposito Albo Regionale.
C) Ai fini della sussistenza dei requisiti di ordine generale i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che siano motivo di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall'art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016, così come di seguito elencate:
C.1. condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:
a) xxxxxxx, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
Nota bene:
Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al punto C.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le predette misure sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti cpv nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
C.2 sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
C.3 i concorrenti devono dichiarare l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui al precedente comma C.1 relativamente ai seguenti soggetti (tramite più dichiarazioni), come da allegato 1A): titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione e di vigilanza e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione e di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Le dichiarazioni vanno prodotte anche per i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Nota bene:
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
C.4. presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un
omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.
Nota bene:
Il presente comma 3.4. non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
C.5 presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;
C.6 trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n.50/2016;
C.7 essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
Nota bene:
Le situazioni di cui ai punti C.5, C.6, e C.7 rilevano anche se riferite a un subappaltatore del concorrente nei casi di cui all'articolo 105, comma 6.
C.8 esistenza di una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
C.9 esistenza di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non risolvibile con misure meno intrusive;
C.10 essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
C.11 aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
C.12 risultare iscritto nel casellario informatico tenuto dell’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico;
C.13 essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
C.14 aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Nota bene:
L’esclusione ha durata di un anno decorrente dall’accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.
C.15 non aver presentato la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non aver autocertificato la sussistenza del medesimo requisito;
C.16 pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
INOLTRE il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, dichiara, assumendosene la piena responsabilità:
✓ di non trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
✓ di non aver riportato l’iscrizione nel casellario informatico di cui all'art. 213 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante apposita dichiarazione sostitutiva in conformità al TU delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR n.445/2000.
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale devono essere posseduti:
- nei raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente costituiti- da ciascuno dei soggetti raggruppati;
- nei consorzi: dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della gestione del Servizio oggetto dell’appalto.
ART. 6 REQUISITO DI PARTECIPAZIONE DI XXXXXXXX’ TECNICA PROFESSIONALE.
Potranno partecipare alla gara le imprese in possesso del seguente requisito:
- avere effettuato nell’ultimo triennio servizi di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POWERLAB analoghi per ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private . In particolare i servizi dovranno aver riguardato i seguenti moduli software (non necessariamente oggetto del medesimo contratto):
Modulo – Sigla | Descrizione Funzionalità Sintetica |
LIS – Software Powerlab Enterprise | Modulo Standard Powerlab Centro Prelievi e Laboratorio Analisi (Accettazione, Validazione, Refertazione, Statistiche, Estrazioni Flussi Cr28san) |
LIS – Software Powerlab collegamenti online | Integrazione Powerlab con Strumentazioni Sanitarie di Laboratorio Analisi |
LIS – Software IMP/EXP | Modulo per l’Integrazione con Altri Laboratori, Sistema Emonet Centro Trasfusionale, Sistema Galenus Nefrologia e Dialisi, Sistema Isolabella PS- ADT |
LIS – Software applicativo REPARTI | Modulo Standard Powerlab per i Reparti |
LIS – Software XxxxxxxXxxxxx | Xxxxxx acquisizione dati in powerlab da lettore ottico |
LIS – Modulo Integrazione al SISS | Integrazione Powerlab con il SISS (ICCE, Repository Referti) |
LIS – Scenario NRE | Integrazione Powerlab con Nuova Ricetta Dematerializzata |
LIS – Flusso 730 precompilato | Estrazione Spese Sanitarie per precompilazione 730 |
LIS – FlussoMicrobio | Estrazione Flusso Regionale MICROBIO |
LIS – Gestione LIONC | Gestione Codifica Esami LOINC e referti strutturati CDA-2 |
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito è cumulativo, senza quote predefinite.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
ART. 7 SOCCORSO ISTRUTTORIO
Ai sensi dell’articolo 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma.
In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
ART. 8 DURATA DELL’APPALTO
Il servizio ha durata di anni tre (3) dalla data di decorrenza del contratto.
E’ tuttavia facoltà dell’ASST di protrarre la durata del contratto, alle medesime condizioni, per un periodo di 180 giorni dalla naturale scadenza contrattuale, nelle more del nuovo affidamento.
Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, senza che la ditta possa avanzare pretese e/o risarcimento danni, nel caso in cui venga attivata convezione ARIA (Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti SpA) e/o CONSIP.
ART. 9 IMPORTO DELL’APPALTO
L’importo complessivo posto a base d’asta - non superabile e oggetto di ribasso è pari a € 525.000,00 Iva esclusa.
I costi per evitare i rischi da interferenze sono pari a zero –
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo posto a base d’asta.
Il totale complessivo offerto dovrà essere comprensivo di tutto quanto previsto dal presente disciplinare di gara, dal capitolato tecnico e relativi allegati, e degli oneri per la sicurezza a carico della ditta offerente (oneri legati all’attività di impresa), che dovranno essere indicati specificamente ai sensi dell’art. 26, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 81/2008, come richiesto nel modulo ‘Dettaglio Offerta economica’.
La ASST si riserva in esito all’aggiudicazione provvisoria, di valutare la congruità del prezzo offerto dall’aggiudicatario provvisorio, sulla base dei requisiti tecnici richiesti e degli aspetti qualitativi del servizio offerto, in relazione ai costi di mercato.
La Ditta dovrà tener conto che sono a suo carico ed in ogni modo si intendono comprese nel prezzo d’offerta, quelle eventuali forniture ed opere, anche se non espressamente richieste, ma che all’atto esecutivo si rendessero strettamente necessarie per dare compiuta a regola d’arte l’esecuzione del servizio, e perché lo stesso risulti in perfetto stato di funzionamento e pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
La Stazione Appaltante non intende, sotto nessun titolo, sostenere altra spesa oltre quella stabilita in sede di aggiudicazione.
ART. 10 PREDISPOSIZIONE ED INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse all’ASST Valle Olona di Busto Arsizio in formato elettronico attraverso la piattaforma Sintel. La redazione dell’offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell’apposita procedura guidata di Xxxxxx, che consentono di predisporre:
- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l’offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l’offerta economica.
Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l’offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.
Il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante.
L’invio dell’offerta avverrà soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento su Sintel della documentazione che compone l’offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Xxxxxx per procedere all’invio dell’offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Sintel consente di salvare la documentazione di offerta redatta dal Concorrente, interrompere la redazione dell’offerta e riprenderla in un momento successivo.
Il Manuale d’uso per il Fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell’offerta.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel è possibile contattare l’Help Desk al numero verde 800.116.738.
ART. 11 TERMINI E MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLA CONTRIBUZIONE ALL’ANAC (ART.1 COMMA 67 LEGGE N.266/2005)
L’art. 65 del Decreto Legge n. 34 del 19.05.2020, nell’ambito delle iniziative volte ad assicurare supporto economico ai cittadini, alle amministrazioni e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria nel contesto di emergenza sanitaria, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005 n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge, e fino al 31.12.2020.
In particolare, dal 19.05.2020 al 31.12.2020 sono esonerati dal versamento del contributo gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che intendano partecipare a procedure di scelta del contraente attivate dai soggetti di cui alla lettera sub a).
Di seguito si riporta il CODICE CIG attribuito alla presente procedura e l’importo del contributo a favore dell’AVCP:
CIG. 8435807827 - contributo AVCP Euro 0,00
ART. 12 TERMINE PER L’INVIO DELL’OFFERTA
L’offerta e la documentazione che la compone dovranno essere inviate e fatte pervenire alla ASST Valle Olona di Busto Arsizio attraverso Sintel entro il termine perentorio delle ore 15.00 del giorno 26/10/2020 - pena la nullità dell’offerta e comunque la non ammissione alla procedura.
Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al Concorrente.
E’ in ogni caso responsabilità dei fornitori concorrenti l’invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste a pena di esclusione dalla presente procedura.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai log del Sistema. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine sopra indicato, previsto per la presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della precedente. Non è necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta precedentemente inviata poiché Xxxxxx automaticamente annulla l’offerta precedente (stato “sostituita”) e la sostituisce con la nuova.
I concorrenti esonerano l’Azienda e l’Agenzia Regionale Centrale Acquisti da qualsiasi responsabilità inerente il mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere Sintel e a inviare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o, comunque, inappropriate.
La Stazione Appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della piattaforma Sintel tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga di cui al primo periodo, la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l’offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso l’indirizzo internet dove sono accessibili i documento di gara, nonché attraverso ogni altro strumento che la stazione appaltante ritenga opportuno.
ART. 13 DOCUMENTAZIONE CHE COMPONE L’OFFERTA
a) Documentazione amministrativa
Il Concorrente debitamente registrato a Sintel accede con le proprie Chiavi di accesso nell’apposita sezione “Invio Offerta” relativa alla presente procedura accedendo al sito internet, all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xx
Nell’apposito campo “requisiti amministrativi” presente sulla piattaforma Sintel il Concorrente, dovrà allegare la documentazione amministrativa, consistente in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati con i seguenti documenti, ciascuno dei quali debitamente compilato e firmato digitalmente:
a. Dichiarazione/i sostitutiva/e in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara e agli impegni a tal fine assunti che dovrà/anno essere presentata/e, a seconda del soggetto economico partecipante, secondo i modelli allegati al presente disciplinare e capitolato d’oneri di seguito specificati. La/e dichiarazione/i compilata/e dovrà/anno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante o procuratore abilitato, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e accompagnata/e, da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso in cui la dichiarazione sia sottoscritta da un procuratore abilitato, dovrà essere prodotta copia autentica dell'atto che attesta i poteri di firma di chi sottoscrive, autenticata ai sensi dell'art. 18 D.P.R. n. 445/2000.
- Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1A) – In caso di RTI / Consorzio gli allegati 1) e 1A) dovranno essere presentati da tutte le ditte
- Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2)
- Dichiarazione di partecipazione Consorzi (Stabili, di Imprese, di Cooperative/GEIE) (Allegato 3).
In caso di RTI e/o Consorzi dovrà essere riportata l’indicazione delle imprese a cui sarà demandata l’esecuzione del servizio in caso di affidamento, specificando le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché dichiarazione d’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, ai sensi dell’art. 48 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, come indicato dal modello predisposto allegato. Se già costituiti allegare mandato con rappresentanza.
b. Dichiarazione scansita e firmata digitalmente relativa al possesso del requisito di
partecipazione di seguito riportato:
- aver effettuato nell’ultimo triennio servizi di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE POWERLAB analoghi per ambiti applicativi e complessità a quello oggetto di gara in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private . In particolare i servizi dovranno aver riguardato i moduli software indicati al precedente art. 6 del presente Disciplinare (non necessariamente oggetto del medesimo contratto).
Tale dichiarazione deve essere corredata dall’elenco delle principali gestioni effettuate nell’ultimo triennio in Strutture Ospedaliere e/o Socio-Sanitarie pubbliche e/o private, in relazione ai quali sia comprovata dal Committente la corretta esecuzione contrattuale con l’indicazione per ogni modulo software degli importi, delle date e dei destinatari pubblici o privati degli stessi
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, il requisito è cumulativo, senza quote predefinite.
I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016 al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l’esecuzione delle prestazioni, sia mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l’esecuzione del contratto.
c. Copia scansita e firmata digitalmente dal legale rappresentante, della garanzia provvisoria firmata digitalmente dal garante, di importo pari al 2% dell’importo totale di gara Iva esclusa. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
Le garanzie fideiussorie devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria a assicurativa.
La polizza dovrà contenere le seguenti clausole:
- operatività a semplice richiesta dell’Azienda Ospedaliera;
- versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta;
- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.;
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2 Cod. civ.;
La cauzione dovrà avere durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Ai sensi del comma 7 del precitato art. 93 del D.Lgs 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000.
Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e
medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Il concorrente per fruire delle riduzione di cui al citato comma 7 dovrà segnalare in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e dovrà documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la garanzia provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.
La fideiussione dovrà essere inserita/allegata a Sistema in originale rilasciata in formato elettronico da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansire e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a consegnare la cauzione in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il termine di scadenza della procedura giorno 26/10/2020 ore 15.00, in busta chiusa e sigillata, presso l’Ufficio Protocollo della ASST Valle Olona di Busto Arsizio, con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE “POWERLAB” PER LA GESTIONE DEI LABORATORI AZIENDALI DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI TRE”
d. Impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, FIRMATO DIGITALMENTE DAL GARANTE e dal legale rappresentante del concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, con le modalità di cui all’art. 103 del citato decreto, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario (art. 93, comma 8 D.Lgs. n. 50/2016).
Il presente punto non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
L’impegno dovrà essere sottoscritto, con firma digitale da parte del soggetto garante e dovrà essere presentata unitamente a copia (scansita) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore.
Nel caso in cui il garante non possa emettere polizze con firma digitale è possibile scansire e firmare digitalmente a cura del legale rappresentante il documento cartaceo, provvedendo contestualmente a consegnare l’impegno in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e del Concorrente, entro il giorno 26/10/2020 ore 15.00, presso l’Ufficio Protocollo della ASST della Valle Olona – Via A. da Brescia, 1 – 00000 Xxxxx Xxxxxxx con scritto all’esterno i dati del mittente, nome azienda, indirizzo, tel., fax e l’oggetto: “BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA SINTEL, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE “POWERLAB” PER LA GESTIONE DEI LABORATORI AZIENDALI DELL’ASST DELLA VALLE OLONA, PER IL PERIODO DI ANNI TRE”
In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi l’impegno dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo, e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.
e. Copia scansita e firmata digitalmente della procura, in originale o copia autenticata, nel caso in cui il sottoscrittore dell’offerta dell’operatore economico candidato sia un procuratore.
f. DGUE ai sensi dell’art.85 del D.lgs 50/2016 (in caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, da ciascun operatore economico facente parte del raggruppamento/ consorzio/ consorziati esecutori, etc) debitamente compilato e firmato digitalmente.
g. Nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro soggetto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico-professionali, ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà produrre la
documentazione elencata nel presente paragrafo (con riferimento all’impresa ausiliata si fa rinvio all’allegato 4) firmata digitalmente.
In caso di partecipazione in raggruppamento l'operatore economico potrà soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti necessari per partecipare alla gara, avvalendosi delle capacità di altri soggetti partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.
Per quanto riguarda i criteri relativi alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste.
L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega:
- una dichiarazione firmata digitalmente dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione firmata digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- originale o copia autentica firmata digitalmente del contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto, ed anche per l’eventuale periodo di rinnovo. A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
Nota bene:
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
h. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte del servizio dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando le parti di servizio che intende subappaltare e la terna di subappaltatori (Allegato 5, firmato digitalmente). Il concorrente deve dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. 50/2016.
Il subappalto è disciplinato dall’art. 105 del “Codice degli Appalti” cui espressamente si rinvia;
i. Copia del Disciplinare di gara e capitolato speciale d’appalto, con relativi allegati, firmati digitalmente, per accettazione da parte del Legale Rappresentante;
j. Copia scansita e firmata digitalmente di dichiarazione di rinuncia alla cessione del credito derivante dal presente servizio.
k. Dichiarazione da parte del Concorrente che: può fornire o in alternativa è l’unico a poter fornire (in quanto unica Azienda a disporre della proprietà dei codici sorgente di tali software e delle relative competenze tecniche) il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica del Software “Powerlab”;
l. Copia del Patto di integrità in materia di contratti pubblici della ASST della Valle Olona adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019, scaricabile dal sito xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx alla sezione ‘Amministrazione trasparente’, timbrato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante e caricato su piattaforma firmato digitalmente
m. Copia del Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 (approvato con delibera 58 del 28.01.2020) scaricabile dal sito www.asst- xxxxxxxxxx.xx, timbrato e firmato per accettazione dal Legale Rappresentante e caricato su piattaforma firmato digitalmente
n. Modulo di autocertificazione relativo alla qualificazione tecnico-professionale dell’impresa ai sensi dell’art.26 del D.lgs n.81/2008 (all. D) sottoscritto e firmato digitalmente dal rappresentante legale o dal procuratore del concorrente
o) Modello DUVRI (allegati A-B-C- dettaglio oneri sicurezza ed allegati) ai sensi X.Xxx. 81/2008 e s.m.i., timbrato e firmato digitalmente per presa visione.
Questi documenti acquisiranno pieno valore legale con l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento in formato .pdf che viene scaricato da Sintel al quarto passaggio del percorso guidato “Invia offerta”. Questo documento conterrà tutti i dati dell’offerta inserita.
Qualora non tutti i soggetti dichiaranti siano in possesso della firma digitale, la dichiarazione dovrà essere firmata autografamente dal dichiarante e digitalmente dal solo legale rappresentante, allegando, a pena di esclusione, le copie scansite e firmate del documento d’identità dei soggetti dichiaranti.
PRECISAZIONI INERENTI IL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
In merito alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni si precisa che l’utilizzo dei modelli forniti dalla stazione appaltante in allegato al presente Disciplinare e capitolato d’oneri, garantisce l'esatto contenuto degli elementi richiesti; i suddetti modelli costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare e capitolato d’oneri.
Il concorrente potrà fornire autonome autocertificazioni che dovranno però contenere tutte le attestazioni previste nei modelli predisposti dalla Stazione Appaltante.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’ASST effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emergesse la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
CONTROLLO SUL POSSESSO DEI REQUISITI: ai fini del controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, il dispositivo elettronico delle stazioni appaltanti provvede, mediante un meccanismo casuale automatico, ad effettuare un sorteggio di cui viene data immediata evidenza per via telematica a tutti gli offerenti, nel rispetto del principio di riservatezza dell'elenco dei soggetti che partecipano alla procedura di gara.
La stazione appaltante, scaduto il termine di ricezione delle offerte, esamina dapprima le dichiarazioni e la documentazione attestante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e, successivamente a detta attività, l'offerta tecnica e successivamente quella economica.
MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE: Le stazioni appaltanti possono chiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova di cui all’art. 85 e all'allegato XVII del D.Lgs. 50/2016, come
prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83.
Di norma, la prova della capacità economica e finanziaria dell'operatore economico può essere fornita mediante uno o più mezzi di prova indicati nell'allegato XVII, parte I. L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
Le capacità tecniche degli operatori economici possono essere dimostrate con uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi.
b) Documentazione tecnica
Nell’apposito campo “requisiti tecnici” presente sulla piattaforma “Sintel”, il fornitore dovrà allegare in unica cartella formato zip, tutta la documentazione che ritiene necessaria ed opportuna per consentire alla Commissione Giudicatrice la valutazione dell’offerta tecnica nella sua interezza suddivisa nei parametri così come meglio dettagliato al successivo art. 14 del presente disciplinare di gara, secondo i contenuti tecnici elencati nel capitolato speciale;
Gli atti di cui sopra dovranno essere sottoscritti dalla Ditta concorrente con timbro, data e firma del titolare o legale rappresentante ovvero da altro amministratore o procuratore che ne abbia facoltà e rilasciate con le forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, e firmati digitalmente
Tutta la documentazione tecnica dovrà essere redatta in lingua italiana. Eventuali documenti in lingua straniera dovranno essere corredati da traduzione in lingua italiana.
Nessun compenso spetterà ai concorrenti per la presentazione dell’offerta tecnica.
L’impresa dovrà presentare una sola offerta tecnica. La presentazione di offerte multiple o contenenti più soluzioni comporterà l’automatica esclusione dell’offerente dalla gara. Le attività previste nel Capitolato speciale d’appalto costituiscono un servizio unico e, pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali né saranno ammesse varianti.
N.B. sulla documentazione di cui al presente articolo non dovrà essere riportata alcuna indicazione di prezzo.
c) Offerta economica
Nell’apposito campo “offerta economica” presente sulla piattaforma Sintel, il Concorrente dovrà indicare la propria offerta economica, con specifica dell’importo complessivo offerto (iva esclusa), che non dovrà superare l’importo a base d’asta pari a € 525.000,00 Iva esclusa.
Nell’apposito campo “Valore complessivo dei costi non soggetti a ribasso (Oneri della sicurezza e Costo del personale)” il concorrente dovrà confermare la cifra di Euro 0,0.
Al termine della compilazione dell’offerta economica, Sintel genererà un documento in formato “pdf” che dovrà essere scaricato dal fornitore sul proprio terminale e sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante o da un procuratore.
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito o consorzio stabile di concorrenti il file “.pdf” generato automaticamente dalla piattaforma Sintel deve essere sottoscritto con firma digitale dal legale rappresentante (o dal procuratore generale o speciale, i cui poteri dovranno
essere comprovati mediante invio di copia della procura nella documentazione amministrativa) dell’impresa mandataria o del consorzio. Nel caso di raggruppamento temporaneo da costituirsi o consorzio ordinario di concorrenti l’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o procuratore generale o speciale, come sopra indicato) di tutte le imprese raggruppande o consorziate.
Solo a seguito della sottomissione di tale documento in formato “.pdf” sottoscritto come richiesto, il concorrente può completare la presentazione dell’offerta mediante la funzionalità di invio offerta che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell’offerta.
Per completare l’inserimento dell’offerta economica il concorrente nel campo “Dettaglio prezzi unitari offerti” dovrà allegare in un unico file formato .zip ovvero “.rar” ovvero “.7z” ovvero equivalenti software di compressione dati, il seguente documento, “allegato 6 : dettaglio offerta economica”, firmato digitalmente, completo di allegati, unitamente all’indicazione dell’importo degli oneri per la sicurezza propri della ditta.
L’allegato 6 della OFFERTA ECONOMICA, dovrà essere debitamente compilato in ogni sua parte, e indicare:
- la ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA e la sede legale della Ditta;
- l’importo complessivo del servizio offerto che dovrà essere inferiore alla base d’asta espresso in cifre e lettere con un numero massimo di due cifre decimali;
- dettaglio dei singoli prezzi in relazione a tutto quanto offerto;
- la sottoscrizione per esteso con la qualifica del firmatario.
Il concorrente nella stessa offerta:
- dichiara che l’importo complessivo offerto è comprensivo degli oneri per la sicurezza legati alla propria attività (oneri a carico della ditta), ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del d.lgs. 81/2008;
- specifica il/i CCNL di categoria applicato/i per il calcolo del costo del lavoro;
- dichiara che sono state rispettate le norme vigenti in materia previdenziale ed assistenziale. A tal fine allega all’offerta una Tabella in cui viene evidenziato in modo analitico il costo del lavoro sostenuto per il personale. La tabella dovrà esplicitare il costo del lavoro per ciascuna delle figure professionali previste, correlato al profilo orario.
L’offerta avrà validità per 180 giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione. Non è consentito proporre offerte alternative dal punto di vista tecnico e/o dal punto di vista economico.
Il prezzo complessivo offerto dovrà essere esposto in cifre ed in lettere; in caso di discordanza, si terrà valido quello più conveniente per l’ASST.
Qualora l’offerta, inserita in cifre nell’apposito campo durante lo step 2 della fase “invio offerta”, sia discordante rispetto a quella nel file caricato nel campo dettaglio prezzi unitari offerti, la piattaforma considererà valida l’offerta inserita a video e definirà la graduatoria dei concorrenti in base di tale valore.
Si fa presente che non saranno accettate offerte condizionate, né offerte parziali; inoltre, non saranno ammesse offerte plurime o alternative per i prodotti offerti, pena l’esclusione dalla gara. Con la presentazione dell'offerta la ditta concorrente dichiara che le quotazioni offerte si intendono calcolate dalla stessa ditta in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e sono quindi fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio.
Il prezzo si intende omnicomprensivo di tutti i costi necessari per la corretta esecuzione del servizio esclusa solo l’IVA. I prezzi devono inoltre comprendere tutti gli eventuali oneri di natura contributiva, assicurativa per la sicurezza dei lavoratori addetti, e fiscale.
Nell’offerta economica devono essere tassativamente indicati i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Per favorire lo snellimento dell’iter procedurale, le ditte offerenti devono presentare in tale sede le giustificazioni a corredo dell’offerta di cui all’art. 97 del D.L.vo n. 50/2016 attraverso la presentazione di una relazione analitica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore autorizzato, contenente gli elementi costitutivi dell’offerta presentata e recante le giustificazioni relative alle voci di prezzo e agli altri elementi di valutazione dell’offerta medesima.
Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte in aumento sull’importo a base d’asta
Art. 14 AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà, a lotto unico, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3 del D.Lgs 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione e con il punteggio massimo a fianco di ciascuno indicato, per un punteggio massimo complessivo di 100:
max. punti 30/100
B) prezzo
max. punti 70/100
A) elementi tecnico/qualitativi
Il punteggio di cui sopra è, per ciascuno degli elementi di valutazione, così suddiviso:
A) Elementi tecnico/qualitativi – max. 70 punti
Il punteggio relativo agli elementi tecnico-qualitativi è ripartito come di seguito riportato:
N. art. Capitolato | Oggetto di valutazione | Criteri di valutazione | Punti Max |
Art. 4 | Manutenzione ordinaria - correttiva | coerenza alle richieste esplicitate in capitolato e completezza della descrizione di dettaglio della soluzione proposta | 12 |
Art. 4 | Manutenzione ordinaria - adeguamenti normativi | coerenza alle richieste esplicitate in capitolato e completezza della descrizione di dettaglio della soluzione proposta | 12 |
Art. 4 | manutenzione ordinaria – servizio Help desk | coerenza alle richieste esplicitate in capitolato e completezza della descrizione di dettaglio della soluzione proposta | 10 |
Art. 4 | Manutenzione evolutiva | Vison e interpretazione delle esigenze dell'Azienda e strategie evolutive ed innovative previste per la soluzione proposta | 8 |
Art. 4 | Servizi di supporto on-site | coerenza alle richieste esplicitate in capitolato e completezza della descrizione di dettaglio della soluzione proposta | 10 |
Art. 4 | Figure professionali proposte | CV delle figure chiave del progetto | 8 |
Art. 5 | Livelli di servizio | coerenza alle richieste esplicitate in capitolato e completezza della descrizione di dettaglio della soluzione proposta | 10 |
Totale Punteggio | 70 |
Modalità di attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice
L’attribuzione del punteggio relativo agli elementi tecnico qualitativi sarà effettuata con il metodo di cui al punto 4 della lett. a) sez. II dell’allegato P “media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari” del Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5 ottobre 2010. Per la valutazione qualitativa ogni commissario in modo autonomo, provvederà ad esprimere la valutazione con punteggi da 0 a 1 per ogni parametro previsto nel succitato schema.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad 1 la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
Per la riparametrazione dei punteggi raggiunti da ogni singola offerta per ogni parametro di riferimento, la Commissione procederà secondo l’applicazione della seguente formula:
C(a) = ∑n [Wi * V(a)i]
Dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta; n = numero totale dei requisiti;
Wi = punteggio attribuito al requisito;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al requisito variabile tra 0 e 1;
∑= sommatoria
E’ fissata quale soglia di sbarramento in relazione alla qualità il punteggio di 36/70.
Per tali offerte non si procederà all’apertura delle relativa offerta economica.
B) Prezzo - max 30 punti
All’impresa che avrà proposto il prezzo (importo complessivo totale derivante dallo sconto sulla base d’asta che non dovrà superare l’importo a base d’asta) più basso verranno attribuiti 30 punti, alle altre offerte saranno assegnati punteggi direttamente proporzionali.
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito applicando la seguente formula:
x = (Pm*30)/Po
dove:
x = punti da attribuire all’offerta presa in considerazione; Pm = prezzo triennale più basso offerto;
Po = offerta presa in considerazione;
Non saranno ammesse offerte in aumento sul prezzo posto a base di gara.
Al fine della determinazione del complessivo punteggio si procede alla sommatoria dei punteggi così come sopra determinati per gli elementi tecnico qualitativi e per il prezzo.
Si precisa che l’affidamento provvisorio della gara sarà effettuato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore.
In tutte le operazioni di calcolo saranno utilizzati due decimali dopo la virgola; il valore sarà eventualmente arrotondato alla seconda cifra decimale, arrotondata all’unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5.
Il prezzo si intenderà xxxxxx e libero di ogni qualsiasi spesa, Iva di legge esclusa.
Se le migliori offerte ritenute idonee abbiano ottenuto lo stesso punteggio complessivo, ma siano diversi i punteggi parziali, sarà dichiarato aggiudicatario provvisorio il concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio per la qualità; nel caso in cui le offerte migliori di due o più concorrenti abbiano ottenuto lo stesso punteggio sia per il prezzo, sia per la qualità, si procederà tramite sorteggio.
In ossequio al principio della massima concorrenzialità e comunque nel rispetto della par condicio tra i concorrenti, l’Azienda si riserva la facoltà di invitare le imprese concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
L’Azienda si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea e conveniente in relazione all’oggetto del contratto.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere, annullare, revocare, aggiudicare parzialmente la presente procedura ovvero di non procedere all’aggiudicazione, dandone comunicazione motivata alle ditte concorrenti, senza che le ditte stesse possano avanzare pretese e diritti di sorta.
L’ASST si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara in considerazione di eventuali adesioni a convenzioni CONSIP/ARIA attivate su forniture analoghe a quella oggetto della presente gara.
La Stazione Appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria provvederà all’aggiudicazione definitiva.
L’Amministrazione non assume nessun impegno con l’Impresa prima dell’approvazione definitiva di rito degli atti di gara.
Si precisa che tutta la documentazione tecnica presentata dovrà essere coerente, ossia vi dovrà essere corrispondenza tra i vari documenti presentati per quanto concerne servizi e forniture. Nel caso ciò non si verificasse, l’Azienda avrà la facoltà di richiedere l’esecuzione dei servizi e delle forniture, riportate anche in un solo documento o allegato, che riterrà ad essa più favorevoli e senza ulteriori oneri economici a suo carico.
Nel caso in cui anche una sola delle dichiarazioni rilasciate dall’aggiudicatario non risponderà al vero, l’Azienda disporrà la revoca dell’aggiudicazione riservandosi fin d’ora la possibilità di affidare
il servizio alla società che segue in graduatoria, addebitando il maggiore costo della fornitura alla ditta esclusa nonché di inoltrare denuncia all’Autorità competente.
La stipulazione del contratto sarà subordinata all’esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.
ART. 15 VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE
Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell’art. 97 del citato D.L.vo n. 50/2016.
ART. 16 INVIO DELL’OFFERTA
L’invio dell’offerta avviene soltanto mediante l’apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e caricamento (upload) su Sintel della documentazione che compone l’offerta.
Si ricorda che il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l’invio dell’offerta alla Stazione Appaltante. Il Concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all’invio dell’offerta. In ogni caso Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell’offerta.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all’inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.
La documentazione amministrativa, l’offerta tecnica e l’offerta economica che vengono inviate dal Concorrente a Sintel sono mantenute segrete e riservate e conservate in appositi e distinti documenti informatici (o file, denominati “buste telematiche” amministrative, tecniche, economiche).
ARIA Gestore del sistema e la stazione appaltante non potranno essere ritenuti responsabili, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, ove l’offerta non pervenga entro il termine perentorio sopra indicato. Resta altresì inteso che l’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dal Sistema, come risulta dalle registrazioni del Sistema.
Il fornitore che ha presentato offerta potrà ritirarla dal Sistema entro il termine previsto per la presentazione. In questo caso l’offerta e tutti i documenti ad essa relativi non verranno presi in considerazione. Il fornitore potrà presentare una nuova offerta entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della medesima.
Eventuali irregolarità riguardanti il bollo non comporteranno l’esclusione dalla gara, ma potranno essere sanate con le modalità e nei termini stabiliti dal Responsabile del Procedimento.
Le attività e le forniture previste nel presente Disciplinare e capitolato d’oneri costituiscono un lotto unico e, pertanto, non saranno prese in esame offerte parziali.
ART. 17 VALIDITA’ DELL’OFFERTA
La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca e’ costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di giorni centottanta (180) a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta.
Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.
ART. 18 SEDUTE DI GARA
La gara si svolgerà presso la sede dell’ASST della Valle Olona: Xxx X. xx Xxxxxxx,0 Xxxxx Xxxxxxx (XX), con le seguenti modalità:
PRIMA FASE: il giorno 10/11/2020 alle ore 14.30 la Commissione di gara appositamente nominata dal Direttore Generale dell’ASST procederà, in seduta pubblica, presso la sala riunioni – Amministrazione I piano, P.O. Busto, all’apertura della busta telematica “requisiti amministrativi” al fine di verificare la regolarità formale della documentazione amministrativa, e all’ammissione alle fasi successive di gara delle ditte offerenti, la cui documentazione risulti completa e conforme a quanto previsto nel presente Disciplinare.
L’ASST procederà con la verifica delle dichiarazioni presentate.
Qualora le verifiche non confermeranno le dichiarazioni presentate, la Stazione Appaltante provvede all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto, per i provvedimenti di competenza, all’Autorità Nazionale Anticorruzione. La stazione appaltante, si riserva la facoltà, se ritenuto necessario, di eseguire i controlli su tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara.
Delle risultanze della seduta viene redatto verbale pubblico che sarà trasmesso alla Commissione Giudicatrice.
SECONDA FASE: successivamente, nella medesima seduta, la Commissione Giudicatrice appositamente nominata dal Direttore Generale dell’ASST Valle Olona, competente per la valutazione qualitativa, riunita in seduta pubblica, procederà ai sensi dell'art. 120 - comma 2 –
D.P.R. n. 207/2010 all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta tecnica e alla verifica della relazione tecnico-illustrativa mediante lettura dei titoli degli atti rinvenuti; è comunque esclusa la possibilità per i terzi presenti di prendere visione del contenuto della relazione tecnico illustrativa presentate; delle risultanze verrà redatto verbale pubblico.
Al termine di tale riscontro la Commissione di gara procederà nel corso di sedute riservate alla valutazione di conformità della relazione tecnico-illustrativa, previa verifica della conformità di quanto offerto, rispetto a tutto quanto richiesto nel Disciplinare e capitolato.
Verrà redatto apposito verbale riportante le fasi della gara.
TERZA FASE: il Dirigente Responsabile del Procedimento, alla presenza della Commissione Giudicatrice, provvederà alla lettura dell’esito della valutazione tecnico qualitativa effettuate dalla
C.G. come formalizzata nel Verbale della Commissione Giudicatrice e all’apertura delle buste telematiche contenenti l’offerta economica, e all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto; in caso di offerte anomale ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione sarà effettuata con riserva.
Le date delle sedute pubbliche saranno comunicate tramite la funzione di Sintel “comunicazioni della procedura” con un preavviso ai concorrenti partecipanti di non meno di tre giorni naturali e consecutivi.
Verrà redatto verbale.
Delle suddette operazioni verrà data evidenza a sistema. L’aggiudicazione provvisoria sarà comunicata ai fornitori tramite il Sistema SINTEL. La graduatoria provvisoria sarà visibile dai concorrenti che si collegheranno al Sistema.
PRESENZA DEI SOGGETTI CANDIDATI: alle sedute pubbliche possono presenziare ed intervenire richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti delle ditte offerenti o persone da essi delegate munite di delega/procura e di copia del documento di identità. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio dei soggetti offerenti. Quest’ultimi, se privi di delega/procura speciale, non possono firmare il verbale di gara ne’ richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.
ART. 19 VERBALE DI GARA
Il verbale di gara, redatto in forma pubblica amministrativa, non equivale al contratto, ma fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso. Il processo verbale di aggiudicazione anche se non sottoscritto dal soggetto aggiudicatario è immediatamente vincolante per il medesimo, mentre nei confronti dell’Amministrazione è subordinato al perfezionamento degli atti amministrativi del caso e alla ratifica da parte del Direttore Generale.
ART. 20 ALTRE INFORMAZIONI SULLA GARA
La ASST della Valle Olona si riserva la facoltà insindacabile di:
→ non ammettere al prosieguo della gara i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del C.C. e di escludere i concorrenti le cui offerte sono imputabile ad un unico centro decisionale;
→ non dare luogo alla gara o di prorogare la data di scadenza, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo;
→ sospendere temporaneamente la procedura, con tempestivo avviso alle ditte concorrenti;
→ di non procedere all'affidamento del servizio per mutamenti di carattere organizzativo, e/o motivi di interesse pubblico, senza che dalla mancata aggiudicazione possano derivare pretese o diritti di sorta.
Nel caso in cui questa ASST ravvisi iniziative delle aziende partecipanti volte ad alterare la libera concorrenza del mercato, procederà a inoltrare segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
La partecipazione alla presente procedura nei casi di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti è ammessa in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.
La partecipazione alla presente procedura attraverso l'istituto dell'avvalimento è consentita ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.
La congruità dell'offerta economica sarà valutata ai sensi di quanto previsto dall’art. 97 del D. Lgs.
n. 50/2016 (offerte anormalmente basse).
Le sedute pubbliche di gara si svolgeranno presso la sede della ASST Valle Olona, Xxx X. xx Xxxxxxx, x. 0 - Xxxxx Xxxxxxx (XX).
ART. 21 RISERVA DI NON AGGIUDICAZIONE
La ASST Valle Olona si riserva la facoltà di non addivenire ad alcuna aggiudicazione o aggiudicazione parziale nel caso in cui, in fase procedimentale, si accerti l'inopportunità dell'aggiudicazione, per i seguenti casi:
a) nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
b) in caso di prezzi superiori rispetto a quelli contenuti in eventuali convenzioni nazionali di Consip Sanità oppure rispetto a quello determinato, come prezzo massimo ex Legge 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014, in atti di natura cogente.
Nel caso in cui al punto b) alla ditta interessata sarà proposto di adeguare le quotazioni economiche a quelle presenti nella convenzione oppure ai prezzi massimi o di riferimento previsti dall'Ordinamento.
Il mancato adeguamento a tali condizioni comporterà l'impossibilità di addivenire all'aggiudicazione.
ART. 22 ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la Stazione Appaltante provvederà nei confronti dell'aggiudicatario e del concorrente che segue in graduatoria (qualora non ricompresi fra quelli sorteggiati nella seduta pubblica – I° fase) alla verifica del possesso del requisito di capacità tecnico-professionale.
La Stazione Appaltante provvederà all'aggiudicazione definitiva a seguito di approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.
Entro 5 giorni dal provvedimento di aggiudicazione definitiva la Stazione Appaltante provvederà alla relativa comunicazione.
Entro 20 giorni dalla notifica dell’avviso di aggiudicazione, la Stazione Appaltante procederà alla verifica dei requisiti di carattere generale della ditta aggiudicataria.
In esecuzione a quanto disposto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, l'importo del deposito cauzionale definitivo e del suo eventuale rinnovo è ridotto per la ditta che dimostra di essere in possesso delle certificazioni, registrazione e marchi indicati al comma 7 dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016. La ditta per fruire delle riduzione di cui al citato comma 7, dovrà produrre il possesso dei relativi requisiti mediante documentazione e modalità prescritta dalle norme vigenti.
In caso di R.T.I., entro e non oltre 20 giorni dall'avvenuta notifica dell'avviso di aggiudicazione, le ditte dovranno procedere alla formalizzazione del Raggruppamento ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016.
Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto o comunque non sottoscriva il contratto, la Stazione Appaltante potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, salvo risarcimento danni.
I risultati della procedura di aggiudicazione saranno pubblicati secondo le modalità previste dall'art. 98 del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine di 30 giorni dal momento in cui il provvedimento di aggiudicazione sarà divenuto esecutivo.
L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta ed è comunque subordinata alla non sussistenza a carico degli interessati di procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione della delinquenza di stampo mafioso.
L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
A seguito dell'aggiudicazione definitiva e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di aggiudicazione, ovvero in altro termine espressamente concordato con l'aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
Le spese di registrazione e di bollo per la formalizzazione del contratto saranno a carico della ditta/e aggiudicataria/e.
Xxxxxxx altresì a carico dell'aggiudicatario, le spese di pubblicazione, secondo quanto previsto dall'art. 34 punto 35 del D. L. 18 dicembre 2012, n° 179, come convertito in L. 17 dicembre 2012 n°
221.
L'aggiudicatario prima della stipula del contratto e comunque entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante dovrà fornire, a pena decadenza, tutti i documenti necessari all'espletamento dei controlli previsti dalla normativa antimafia ai sensi del D.P.R. 252/98, nonché la garanzia fideiussoria ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA
La Ditta che risulterà aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria, pari al 10%. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del DLgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. nr. 50/2016 – cui si rinvia -, entro 15 gg. dalla data di ricezione della lettera di comunicazione.
In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.L.vo n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivante dall’inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che l’ASST avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto.
E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente.
La cauzione dovrà rimanere vincolata fino a che l’Appaltatore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi.
ART. 24 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa che, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy) e del Regolamento Europeo n. 679/2016, i dati forniti o che, comunque, saranno raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto verranno trattati nel rispetto della succitata normativa ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione dei dati ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Per la partecipazione alla procedura di gara il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, pertanto l’eventuale rifiuto dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare alla gara stessa d’appalto in oggetto.
Il trattamento dei dati avviene mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici con logiche strettamente correlate alla finalità della raccolta e, comunque, in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell’osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2, 3, 11-17, 31-
36. Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. Il titolare garantisce all'interessato i diritti di cui all'art. 7 D.lg. 196/2003.
ART. 25 SANZIONI E PENALI PER INADEMPIENZE CONTRATTUALI
L’aggiudicataria è obbligata espressamente all’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, della integrale e perfetta erogazione del servizio e dell’osservanza di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia.
Fermo restando quanto previsto al successivo articolo “Responsabilità e obblighi del contraente – risoluzione del contratto” e salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, l’ASST della Valle Olona si riserva di applicare all’aggiudicatario penali per ogni infrazione degli obblighi contrattuali e per ogni operazione non effettuata o non correttamente eseguita, e per ritardo nelle prestazioni dovute, così come meglio illustrato nel presente disciplinare e nel capitolato speciale.
L’aggiudicataria è inoltre soggetta a tutte le responsabilità di legge (penali, civili, amministrative, deontologiche) per fatti di cui dovesse essere chiamata a rispondere.
La valutazione della gravità dell’infrazione riscontrata sarà attribuita al DEC che la proporrà al RUP per il seguito di competenza.
È facoltà dell’ASST Valle Olona, a seguito dell’applicazione di 3 penalità, risolvere per giusta causa il contratto, con perdita del deposito cauzionale e diritto al risarcimento di ogni eventuale danno. Le penali, qualora non spontaneamente pagate dall’aggiudicatario entro un termine di 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di applicazione come sottoesposto, saranno detratte per l’intero o per il valore residuale non saldato, dall’importo delle fatture in corso di liquidazione o saranno decurtate dalla garanzia definitiva, secondo quanto ritenuto opportuno dall’ASST, per singola ipotesi.
È fatto salvo diverso accordo con la stazione appaltante.
Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l’appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
La Ditta dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture al momento del ricevimento della nota di accredito.
Inoltre non si darà luogo al pagamento delle fatture finché la Ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali.
Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno subito dall’Amministrazione.
L’ASST, per tutti i casi sopra descritti, si riserva la facoltà di rivolgersi ad altra ditta, addebitando successivamente le relative spese sostenute, oltre le penali previste.
L’Asst procederà attraverso l’attività del DEC, all’accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, l’ASST procederà all’immediata contestazione all’appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. La ditta potrà inviare le proprie controdeduzioni, anticipandole via fax, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax. Il Responsabile del procedimento, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all’applicazione della penale nei casi di difformità della prestazione rispetto alle prescrizioni contenute nel contratto.
Qualora la ditta, entro 8 giorni dal ricevimento della raccomandata di contestazione, non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili, la
S.C. Gestione Acquisti provvederà all’applicazione della penale, con conseguente trattenuta del suo importo, oltre a quello dell’eventuale danno, dal primo pagamento da effettuare.
In ogni caso, l’Asst potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata. In tale ipotesi la cauzione dovrà essere ricostituita entro 20 giorni.
L’importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.
A seguito delle violazioni contestate, l’aggiudicataria è tenuta a rifondere all’ ASST Valle Olona tutti i maggiori oneri e costi che derivassero eventualmente dall’affidamento dell’appalto ad altra ditta, fatta salva comunque per l’ASST, la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell’inadempimento contrattuale.
ART. 26 RESPONSABILITA’ E OBBLIGHI DEL CONTRAENTE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In caso di ripetute e gravi inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in specie di quelle riflettenti la qualità ed i termini di effettuazione del servizio (inosservanze che verranno contestate in forma scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento) l'Asst si riserva di dichiarare risolto il contratto con apposito motivato provvedimento, con l’obbligo della ditta affidataria decaduta di risarcire ogni conseguente spesa o danno.
Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile “Della risoluzione del contratto”.
In conformità al disposto dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell’Asst, nei seguenti casi:
- interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato senza giustificato motivo;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell’anno solare;
- mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell’effettuazione delle proprie mansioni;
- perdita dei requisito del possesso della autorizzazione prevista per l'esercizio dell'attività;
- violazione degli adempimenti in materia di obblighi sanitari;
- subappalto non autorizzato o cessione del contratto;
- violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010;
- violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio;
- inosservanza del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali della Regione Lombardia;
- qualora il servizio venga interrotto o sospeso per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per motivi di pubblico interesse;
- per cessione dell'impresa, per cessazione attività oppure, nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente.
La risoluzione di diritto del contratto comporterà l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’ASST.
Qualora la risoluzione intervenga prima che siano decorsi 180 giorni naturali e consecutivi dal termine di presentazione delle offerte, termine entro il quale tutte le imprese sono vincolate alle rispettive offerte, la stazione appaltante ha la facoltà di procedere ad utilizzare la graduatoria provvedendo peraltro ad aggiudicare il Servizio alla Ditta seconda classificata, che ha l’obbligo di ottemperare alla propria offerta.
Se da tale fattispecie derivano aggravi economici a carico della ASST detti aggravi sono totalmente a carico della Ditta aggiudicataria la cui inadempienza ha determinato la risoluzione del contratto.
ART. 27 TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE
L’Aggiudicatario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e, in caso di cooperativa anche nei confronti dei soci, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi, in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro.
I suddetti obblighi vincoleranno esclusivamente l’impresa, anche se non aderente alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa o dalle strutture e alle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Azienda acquisirà periodicamente i DURC, a comprova che l’Aggiudicatario abbia adempiuto ai suddetti obblighi, ai sensi delle norme vigenti (L.266/2002, D.Lgs. 276/2003).
In caso di mancato adempimento a tali obblighi, l’Azienda non potrà procedere al pagamento di quanto spettante all’Aggiudicatario, come previsto dalla suddetta normativa, senza che questi possa pretendere risarcimento alcuno.
Dovrà inoltre osservare le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 12/03/1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
L’ASST si impegna a garantire le condizioni di lavoro connesse con la sicurezza e la salute del lavoratore per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni e integrazioni
L'Azienda fornirà dettagliate informazioni sugli eventuali specifici rischi esistenti negli ambienti in cui l’impresa aggiudicataria si troverà ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottarsi in relazione alle attività connesse all'appalto.
L’aggiudicatario dovrà trasmettere, non oltre trenta giorni dall’aggiudicazione della gara, il documento che individua le misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, predisposto secondo lo schema fornito.
L’Azienda si riserva fin d’ora la facoltà di chiedere il riesame del documento qualora lo ritenga inadeguato.
L’Azienda si riserva di verificare in ogni momento che lo svolgimento dell’appalto, avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
Saranno a carico dell’Aggiudicatario tutti gli interventi e le incombenze che dovessero rendersi necessari per l’ottenimento di autorizzazioni e/o permessi e/o nulla osta di qualsiasi tipo che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l’espletamento del servizio.
Ferme restando le responsabilità dell’Appaltatore in ordine alla sicurezza, l’Azienda ha la facoltà di controllare che lo volgimento dell’appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d’inadempienza, di far sospendere l’esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.
Per tutto quanto non esplicitamente indicato nel presente articolo, si applica quanto previsto dalla normativa in vigore e dal Disciplinare e capitolato d’oneri.
ART. 28 MODALITA’ DI FATTURAZIONE, PAGAMENTO E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI.
Ai sensi dell’art.25 Decreto Legge n.66 del 24 aprile 2014 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89 è stato anticipato l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n.244, art.1 commi da 209 a 214.
In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015 non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013. Inoltre, trascorsi 3 mesi dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.
Per le finalità di cui sopra, l'articolo 3 comma l del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".
Il Codice Univoco ufficio è una informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario.
A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo del SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.
La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo l, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007 nr. 244”).
Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx
Le fatture elettroniche indirizzate alla ASST della Valle Olona di Busto Arsizio dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio così come censito su xxx.xxxxxxxx.xxx.xx.
Codice Univoco Ufficio Z3P737
Ai sensi dell’art.25 del D.L. n.66/2014 (convertito in Legge 25.06.2014 n.89), al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture
elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:
1) il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall’obbligo di tracciabilità di cui alla Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;
2) il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico. Inoltre per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali, in particolare:
1. data e numero d’ordine d’acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. data e numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. totale documento
4. codice fiscale del cedente
5. in generale il medesimo livello di dettaglio dell’ordine di acquisto emesso.
Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie nell’ ambito della sperimentazione.
Si precisa che in virtù del protocollo tra Regione Lombardia e Assobiomedica (ex DGR n. X/2303 dell'1.8.2014), l'Azienda si impegna a pagare tutti i fornitori (associati e non) che invieranno fatture elettroniche secondo gli standard sopra definiti, entro 30 giorni lavorativi, per tutto il periodo di vigenza della sperimentazione. Come previsto dall’art. 3 della DGR, resta fermo che il termine dei 60 giorni decorre dalla data di ricevimento ed accettazione della fattura emessa a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio, ove previste.
28.1 Modalità di fatturazione
L’aggiudicataria deve provvedere a rendicontare mensilmente e dettagliatamente all’Asst tutte le prestazioni rese.
La rendicontazione è sottoposta alla validazione espressa e formale da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC).
La fatturazione dei canoni di manutenzione sarà trimestrale posticipata.
I pagamenti avverranno previa verifica positiva delle prestazioni effettuate da parte del DEC e per la debita liquidazione, come di seguito specificato:
• all’ASST della Valle Olona dovrà essere emessa fattura, intestata a: Sede legale Xxx X. xx Xxxxxxx xx.0 -00000 Xxxxx Xxxxxxx (XX) - Codice Fiscale e Partita IVA 03510190121 .
I pagamenti, che saranno eseguiti a 60 giorni dalla data ricevimento fattura, saranno comunque subordinati all'esito positivo delle verifiche effettuate dagli uffici competenti. Gli eventuali interessi di mora verranno corrisposti avendo quale riferimento l’indice Euribor maggiorato di un (1) punto percentuale.
Poiché l’Azienda è soggetta all'obbligo di richiedere il Documento Unico di Regolarità Contributiva - D.U.R.C - per procedere al pagamento delle fatture, qualora venisse evidenziata dagli organismi competenti una situazione di irregolarità contributiva e/o retributiva a carico dell'Affidatario, si procederà alla sospensione dei pagamenti sino al contrario avviso senza maturazione di interessi di mora.
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa, i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.
In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
28.2 Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 l’aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, devono dichiarare alla stazione appaltante il numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche in forma non esclusiva all’appalto, indicando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul conto.
Tutti i movimenti di denaro, riferiti all’appalto, in entrata ed uscita, devono essere registrati su detti conti e riportare il codice univoco dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dalla legge sopra riportata.
L’aggiudicatario, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge.
La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti dall’aggiudicatario con i subappaltatori fornitori ecc… sia presente una clausola di assunzione di responsabilità riferita agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 29 RESPONSABILITA’ – ASSICURAZIONE
L’Aggiudicatario è responsabile delle inosservanze al Capitolato Speciale in solido con tutti gli eventuali terzi soggetti della cui opera o dei cui beni essa si avvalga nell’esecuzione del servizio.
L’aggiudicatario è inoltre responsabile sotto il profilo civile, penale e amministrativo in merito all’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa che regola la materia oggetto dell’appalto.
La ditta aggiudicataria dovrà stipulare idonee garanzie assicurative contro i danni alle cose e alle persone che dovessero verificarsi dall’esecuzione delle prestazioni previsti dall’appalto, in misure uguali a quella in atto presso la ASST Valle Olona e, precisamente, con un massimale di copertura di:
- RC Terzi € 5.000.000,00 unico
- RCO € 5.000.000,00 con il limite di € 2.500.00,00 per persona
Copia della polizza assicurativa dovrà essere presentata almeno 15 giorni prima della sottoscrizione del contratto.
Dovrà essere inoltre prevista la clausola di rinuncia di rivalsa nei confronti della ASST della Valle Olona.
Pertanto danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime riconducibili si intendono assunte dall’aggiudicatario del servizio che ne risponderà in via esclusiva, ai sensi dell’art. 2409 C.C. esonerando completamente la ASST.
ART. 30 COORDINAMENTO E COOPERAZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA
La ASST Valle Olona promuove la cooperazione e il coordinamento alla sicurezza ed esegue verifiche di competenza sull’operatore economico aggiudicatario ed eventuali subappaltatori sull’idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) del
T.U. D.Lgs 81/2008.
L’Azienda fornisce le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare i lavoratori dell’operatore economico aggiudicatario e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività per il tramite del DUVRI allegato alla presente disciplina. I Responsabili dell’operatore economico, eventuali subappaltatori ed eventuali lavoratori autonomi devono cooperare e collaborare col datore di lavoro della ASST Valle Olona e i correlati ruoli della sicurezza al fine dell’assolvimento e della garanzia di soddisfacimento degli obblighi di cui alla seguente tabella riepilogativa dell’art. 26 del D.Lgs 81/08 s.m.i.
Riepilogo obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (D.Lgs. n. 81/2008, Titolo I, art. 26) | |
Soggetto obbligato | Obblighi di tutela della sicurezza |
Datore di lavoro committente | Verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, aiservizi e alle fornitureda affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione (certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui al DPR 445/00, art 47). Fornisce ai suddetti soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. |
Datori di Xxxxxx committente, appaltatore, subappaltatore | Xxxxxxxxx all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. |
Datore di lavoro committente | Promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze [cd. DUVRI]. Tale documento é allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. |
Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali
L’Azienda promuove la cooperazione ed il coordinamento con l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziale (rif. all. D.U.V.R.I.), articolato nei seguenti documenti:
- allegato A – Duvri, B – Duvri, C - Duvri;
- opuscolo informativo in materia di amianto
- diagramma flusso gestione eventi avversi di tipo incendio di ogni Presidio Ospedaliero (n° 3 allegati)
- planimetria generale di ogni Presidio Ospedaliero (n° 3 allegati)
riportante le misure adottate per eliminare o, dove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze a completamento di quanto riportato e indicato negli altri documenti di gara.
Prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto è convocato il primo tavolo di coordinamento e cooperazione per valutare nel dettaglio gli aspetti della sicurezza sul lavoro oggetto dell’appalto, contenuti nel D.U.V.R.I. che verrà di qui completato e sottoscritto fra le parti contrattuali e per valutare gli aspetti della formazione/informazione ai lavoratori dell’impresa.
Entro la sottoscrizione del DUVRI, allo stesso dovranno essere allegati:
- il piano di commessa allo stato corrente di sviluppo dello stesso;
- il piano specifico di sicurezza dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori, completi dei nominativi e delle firme previste dal D.L. 81/2008 (Datore Xxxxxx, RSPP, Medico Competente, RLS), corredato di piano di sorveglianza sanitaria a firma del Medico Competente, nominativi del personale con deleghe alla sicurezza e certificati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi e per gli effetti dell’Accordo Stato-Regioni del 2011.
- il nulla osta agli eventuali subappalti emesso da parte del RUP.
Valutazione dell’idoneità tecnico professionale riguardo agli aspetti del servizio.
Con riferimento all’art. 26, lettera c.1, del D. Lgs. 81/2008 in merito alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale, in relazione alla normativa della sicurezza, l’Azienda Ospedaliera provvederà ad accertare nel particolare:
▪ il possesso delle attrezzature e mezzi idonei all’esecuzione del servizio;
▪ organigramma aziendale;
▪ la documentazione relativa alla statistica degli infortuni avvenuta nell’impresa negli ultimi tre anni;
▪ la documentazione riportante la programmazione degli interventi, a seguito della valutazione dei rischi, previsti per il miglioramento della salute e della sicurezza.
Ogni Concorrente deve compilare e sottoscrivere l’allegato modulo in materia di autocertificazione dei requisiti tecnico-professionali dell’impresa (rif. Allegato D).
Gli oneri per la sicurezza dai rischi interferenziali sono stimati in complessivi Euro 0,00 oltre IVA per 36 mesi, non oggetto di ribasso d’asta come declinato nel DUVRI.
ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.
Per quanto concerne i principi regolanti l'esecuzione del contratto, si fa riferimento a quanto disposto dal Titolo V del decreto legislativo 50/2016.
Si precisa che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le eventuali spese inerenti la registrazione del contratto.
Le spese di bollo, registrazione, e ogni altra spesa accessoria inerente al contratto, oltre alle spese di pubblicazione del bando di gara, sono a completo carico della Ditta Aggiudicataria.
L'I.V.A. rimane a carico della Stazione Appaltante.
ART. 32 SUBAPPALTO
Il subappalto è regolamentato dall’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
La Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto.
L’affidatario del servizio comunicherà alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
ART. 33 QUINTO D’OBBLIGO
Occorrendo, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione del servizio, il soggetto affidatario è obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto dell’appalto alle stesse condizioni del contratto.
Oltre tale limite il soggetto affidatario ha il diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto.
In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto affidatario dichiara all’ASST che di tale diritto intende valersi.
Qualora il soggetto affidatario non si avvalga di tale diritto è tenuto ad eseguire le maggiori o minori prestazioni richieste alle medesime condizioni contrattuali.
Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) comma 12 del D.Lgs. n.50/2016 .
ART. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto di fornitura non può essere ceduto a terzi a pena di nullità.
ART. 35 DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO
E’ vietata la cessione del credito derivante dal presente servizio.
Con la sottoscrizione del contratto l’operatore economico rinuncia espressamente alla cessione del credito.
ART. 36 VARIAZIONE DELLA RAGIONE SOCIALE
Eventuali modifiche della ragione sociale della ditta affidataria dovranno essere comunicate per iscritto con un anticipo di 60 giorni, precisando che la prosecuzione del rapporto contrattuale rimane comunque subordinata al consenso dell’Azienda, la quale si riserva di verificare che le variazioni in parola non pregiudichino la regolare esecuzione del contratto, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel caso di eventuale inadempimento dell’affidatario.
ART. 37 ALTRE VICENDE GIURIDICHE DELL’AFFIDATARIO
In caso di cessione della società affidataria, di trasformazione della stessa o di eventuale variazione del nominativo o della ragione sociale della stessa, l’Azienda potrebbe optare per la prosecuzione del rapporto contrattuale, previa verifica che le variazioni in parola
non ne pregiudichino la regolare esecuzione, non comportino modifiche di alcun genere nel servizio offerto e non alterino le garanzie previste per l’Azienda nel caso di eventuale inadempimento del fornitore.
ART. 38 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO- ULTERIORI INFORMAZIONI
L’Appaltatore garantisce l’osservanza delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e di sorveglianza sanitaria necessaria ed adeguata all’appalto sotto la sua completa responsabilità.
L’Appaltatore consegna al Committente i documenti inerenti alla valutazione dei rischi effettuata incluso il verbale di sopralluogo svolto dal proprio responsabile della sicurezza e medico competente, successivamente all’aggiudicazione definitiva e comunque prima dell’avvio dell’appalto.
ART. 39 ADESIONE AI PRINCIPI DEL PATTO DI INTEGRITA’ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI E PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA ASST DELLA VALLE OLONA
L’Azienda svolge la propria attività contrattuale nel rispetto dei contenuti:
- del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014;
- Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 (approvato con delibera 58 del 28.01.2020), scaricabile dal sito xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx;
Il Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali DGR 1299 del 30.1.2014, è inteso quale reciproca e formale obbligazione tra Azienda, concorrenti, aggiudicatari e loro subappaltatori/subfornitori, a improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione di cui al c. 2 art. 1 del Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici regionali.
Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona, redatto sulla base della normativa vigente, rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per definire strategie di prevenzione dell’illegalità, aumentare la capacità di scoprire eventuali situazioni corruttive e creare un contesto sfavorevole al loro verificarsi, ricomprendendo non solo la gamma di delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal codice penale, ma anche i casi in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – si evidenzi un malfunzionamento a causa dell’uso a fini privati delle funzioni, ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa (c.d. maladministration).
I documenti sono reperibili e scaricabili dal sito internet aziendale al seguente indirizzo: xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx
Secondo quanto previsto dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali si rammenta che, “la mancata consegna di copia del Codice sottoscritta per accettazione dal legale rappresentante dell’operatore economico concorrente, non iscritto all’Albo Fornitori della stazione appaltante dell’Amministrazione aggiudicatrice, comporta l’esclusione dalla procedura di affidamento”.
Si evidenzia che la violazione degli impegni previsti dal Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali potrà comportare la esclusione dalla procedura di affidamento o la revoca della aggiudicazione e/o la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il pieno diritto dell’Azienda di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della sua immagine ed onorabilità.
ART. 40 RECESSO
Il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con un preavviso minimo di 15 (quindici) giorni, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi:
- giusta causa;
- mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: accorpamento o soppressione o trasferimento o conferimento delle strutture e/o delle attività gestionali cui è riferito il servizio oggetto del presente appalto; modifica dell’attuale modello gestionale; inserimento di personale dipendente a qualsiasi titolo dal Committente per l’effettuazione del servizio oggetto del presente appalto;
- altre modifiche nell’organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell’appalto, ovvero sostanziali mutamenti delle condizioni di mercato rispetto a quelle che hanno determinato i presupposti per l'affidamento del contratto;
- attivazione, durante il periodo contrattuale, di convenzioni a carattere nazionale (CONSIP), regionale, Osservatorio Prezzi o qualsiasi altra forma comparativa per la Pubblica Amministrazione, che prevedano condizioni economiche migliorative rispetto a quelle definite nel presente appalto, qualora la ditta aggiudicataria non accetti di adeguare i prezzi.
Si conviene che si intendono per giusta causa, sempre a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:
- qualora sia stato depositato contro l’Appaltatore un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
- qualora l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto l’Appaltatore medesimo ovvero qualora l’Appaltatore non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente Contratto, ovvero quando l’Appaltatore non provveda ad acquisire titoli, autorizzazioni, certificazioni resi obbligatori da intervenute disposizioni normative in corso di vigenza del contratto, ovvero quando l’Appaltatore, per qualsiasi intervenuta ragione, non risulti idoneo ed adeguato alla conduzione del contratto;
- qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico dell’Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Xxxxxxxxx.
Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l’Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l’attivazione di una diretta consultazione con il Committente, che tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno al Committente stesso.
In caso di recesso l’Appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 codice civile.
ART. 41 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETI DI DIVULGAZIONE
L’Azienda, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., garantisce il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte. Si richiama altresì il Regolamento aziendale in materia di accesso civico, accesso civico generalizzato, ed accesso documentale e procedimentale, approvato con deliberazione n. 466 del 15.04.2019, pubblicato sul sito web aziendale nella sezione ‘Amministrazione trasparente’.
ART. 42 RESPONSABILITA’ NEL TRATTAMENTO DEI DATI: CLAUSOLA PRIVACY.
Il processo complessivo del sistema nelle sue diverse articolazioni dovrà sottostare ed ottemperare al regolamento Europeo per la Protezione dei Dati (GDPR).
Per quanto detto, in considerazione della natura e delle caratteristiche tipiche dell’attività imprenditoriale richiesta e che dovrà svolgere l’appaltatore, in conformità sia agli accordi contrattuali in essere, sia alle eventuali previsioni normative applicabili al settore di riferimento, deve ritenersi che trattasi di attività non meramente esecutiva di un trattamento “per conto” del committente, bensì esercizio di un potere decisionale di natura appunto “imprenditoriale” e come tale del tutto autonomo sulle “finalità” e sui “mezzi di trattamento” rispetto a quello proprio dell’ASST Valle Olona.
Ne consegue che l’appaltatore deve ritenersi nel contesto del presente rapporto “Titolate Autonomo” ai fini del trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali ai sensi degli artt. 4 e 9 del GDPR.
Per quanto detto l’appaltatore deve predisporre tutte le misure tecniche e organizzative che un Titolare del trattamento è tenuto ad adottare ai sensi e per gli effetti degli artt. 24 e ss. del GDPR per la sicurezza dei dati, consapevole delle responsabilità specifiche individuate nelle norme del GDPR e del Codice Privacy per il Titolare del Trattamento.
La ditta dovrà inoltre nominare come “Incaricati” il personale destinato a svolgere servizi presso questa ASST, che poi procederà secondo i propri ambiti di competenza.
ART. 43 RESPONSABILITA’ INERENTE AL RILASCIO DI DICHIARAZIONI
La sottoscrizione delle dichiarazioni a firma dei legali rappresentanti/procuratori dell’impresa, non è soggetta ad autenticazione, purché venga allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità del firmatario, ai sensi dell’art. 38 del
D.P.R. 445/2000.
Si rammenta la responsabilità penale cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci. L’Azienda effettuerà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e si procederà alla conseguente denuncia penale.
ART. 44 CONTROVERSIE
Per le controversie relative all'esecuzione dei contratti, foro competente per l’ASST della Valle Olona è il foro di Busto Arsizio.
Nelle more di un eventuale giudizio, l’affidatario non potrà sospendere o interrompere il servizio; in caso contrario l’azienda potrà rivalersi senza alcuna formalità, sulla cauzione disponibile o sull'importo delle fatture emesse e in attesa di liquidazione, fatta salva la possibilità di rivalersi per gli eventuali ulteriori danni subiti.
ART. 45 DISPOSIZIONI GENERALI E RINVII
Per quanto non già disciplinato specificatamente nel presente Disciplinare e capitolato d’oneri e relativi allegati, si fa riferimento alle norme generali della legislazione in tema di pubbliche forniture nonché al Codice Civile.
ART. 46 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Tutta la documentazione di gara è a disposizione delle ditte interessate all’indirizzo internet xxx.xxxxxxx.xx ed anche replicata sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx nella sezione bandi di gara.
E’ onere delle ditte interessate tenere monitorati i siti suddetti con ripetuta frequenza per acquisire detta documentazione nonchè tutte le eventuali informazioni complementari o precisazioni che ivi saranno altresì pubblicate.
L’ASST si riserva il diritto di recedere anticipatamente dal contratto senza il pagamento di alcuna multa poenitentialis nel caso intervengano aggiudicazioni di convenzioni Aria e/o Consip a condizioni economiche più vantaggiose o in conseguenza di modifiche nell’organizzazione e/o gestione delle attività per effetto dell’attuazione della L.R. 23/2015 sull’evoluzione del sistema socio sanitario lombardo.
L’ ASST si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento della fornitura sia nel caso in cui venga meno l’interesse pubblico, sia nel caso in cui l’offerta non sia ritenuta idonea rispetto alle esigenze dell’ASST, sia quando i prezzi offerti non siano ritenuti congrui ai sensi della vigente normativa o comunque convenienti.
Altre notizie: la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto non potrà costituire titolo, per nessuna delle imprese concorrenti, a pretendere compensi o indennizzi di sorta.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxx – Dirigente S.C. Gestione Acquisti
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
N.B.:
Piano triennale per la prevenzione della corruzione della ASST Valle Olona 2020-2022 (approvato con delibera 58 del 28.01.2020), scaricabile dal sito di questa ASST www.asst- xxxxxxxxxx.xx.
Patto d’integrità in materiale di contratti pubblici adottato con deliberazione n. 878 del 31.07.2019 scaricabile dal sito di questa ASST xxx.xxxx-xxxxxxxxxx.xx
Elenco allegati:
Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel
Dichiarazione di partecipazione di impresa singola (Allegato 1 e Allegato 1 A) Dichiarazione di partecipazione in caso di RTI (Allegato 2)
Dichiarazione di partecipazione Xxxxxxxx Xxxxxxx, di Imprese, di Cooperative/GEIE (Allegato 3). Dichiarazione da rendere in caso di avvalimento (allegato 4)
Dichiarazione di subappalto (allegato 5) Offerta economica (allegato 6)
Modulo autocertificazione requisiti art. 26 D. Lgs. 81/08 (Allegato D)
DUVRI (allegati A-B-C- e allegati: opuscolo informativo in materia di amianto, planimetrie zone di lavoro (n. 3), diagrammi di flusso gestione eventi avversi (n. 3) del servizio in oggetto redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08.