CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
Art. 1 - OGGETTO
Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio per:
Asporto e smaltimento rifiuti di laboratorio (Allegato A);
Asporto e smaltimento soluzioni di lavaggio (Allegato B);
dei laboratori dei Dipartimenti di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica e del Dipartimento di Scienze Molecolari e Nanosistemi ubicati nelle sedi di:
- Mestre/Venezia – Xxx Xxxxxx 000 “Campus Universitario Via Torino” (accessibile con mezzi di trasporto su gomma)
– Xxxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxxx, 00 - “Depuratore Biologico” (accessibile con mezzi di trasporto su gomma);
- Marghera (VE) – Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, xxx xxxxx Xxxxxxxxx, 00/0, – “Xxxx – Inca” (accessibile con mezzi di trasporto su gomma);
- Mestre – Foglio 145 Mappale 240 – 241 (N.C.T.) - “Rotonda San Giuliano” (accessibile con mezzi di trasporto su gomma).
Art. 2 – CORRISPETTIVO
L'importo stimato triennale del presente appalto, a misura, ammonta a € 121.800,00 (Euro centoventunomilaottocento/00) comprensivo di oneri di sicurezza da interferenza pari a € 1.500,00 (Euro millecinquecento/00), oltre IVA di legge.
Art. 3 – ONERI E SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese relative al trasporto con qualsiasi mezzo, smaltimento dei rifiuti, bonifica recipienti e sostituzione recipienti usurati, consulenza da parte di tecnici che dovranno essere appositamente individuati dalle imprese, trasferta tecnici e quant’altro si renda necessario per l’espletamento del servizio in oggetto come specificato negli allegati A) e B), sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Università.
Le quantità e caratteristiche minime richieste per i recipienti destinati al contenimento dei rifiuti sono definite nell’allegato C; sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per la fornitura dei contenitori vuoti e puliti.
Resta comunque inteso che l’Appaltatore provvederà all’asporto e smaltimento di qualsiasi altro rifiuto presente nell’elenco C.E.R. di cui dovesse sorgere la necessità di asporto, al prezzo che verrà concordato di volta in volta con il responsabile unico del procedimento (RUP).
Art. 4 – DURATA CONTRATTUALE
L’appalto per il servizio di cui trattasi avrà la durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. L’Università si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni del presente appalto, ivi comprese quelle economiche, per un periodo massimo di ulteriori due anni (anche mediante singoli rinnovi annuali), comunicandolo all’Appaltatore per iscritto mediante posta elettronica certificata (PEC) almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 5 - GARANZIA DEFINITIVA
L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 103 del Codice, è obbligato a costituire a favore dell’Università una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Per fruire di tali riduzioni, l'aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia definitiva le certificazioni in originale o copia conforme all’originale, attestanti il diritto alla riduzione dell’importo della garanzia.
La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente:
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università.
La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la decadenza dell'affidamento e l’acquisizione da parte dell’Università della cauzione provvisoria presentata in sede di gara dal concorrente aggiudicatario. In tal caso l’Università si riserva di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.
Qualora la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, l’Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente al reintegro della stessa, dandone comunicazione scritta mediante pec al RUP. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
L’Università ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.
In caso di raggruppamenti temporanei la garanzia fideiussoria/assicurativa è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
Art. 6 - PENALI
Trascorsi 5 (cinque) giorni solari per le sedi cui all’allegato A) e 1 (uno) giorno solare per la tipologia di cui all’allegato B) dalla richiesta di smaltimento rifiuti di laboratorio e/o soluzioni di lavaggio, trasmessa via email/PEC da parte del tecnico incaricato per le sedi di cui all’art. 1, sarà dovuta una penale pari a € 120,00 (Euro centoventi/00) per ogni giorno naturale, consecutivo e continuativo di ritardo. La medesima penale sarà dovuta anche nel caso in cui siano decorsi trenta giorni naturali consecutivi dalla richiesta di analisi di classificazione e caratterizzazione dei rifiuti oggetto del servizio di cui agli allegati A) e B) senza che sia avvenuta la consegna al RUP degli esiti delle analisi stesse.
La penale sarà notificata in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.
L’applicazione delle penali, convenzionalmente così definite, non esclude comunque il diritto dell’Università al risarcimento di maggiori danni.
Tutte le penalità a carico dell’Appaltatore saranno prelevate dalle competenze allo stesso dovute nel primo pagamento utile, in difetto, l’Università ha il diritto di rivalersi sulla cauzione di cui all’art. 5.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento delle penali medesime.
Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il contratto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.
Art. 8 – SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Art. 9 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L’Appaltatore provvederà alla fatturazione dei servizi effettivamente resi, con periodicità trimestrale: il corrispettivo sarà determinato applicando alle quantità effettivamente asportate e smaltite i prezzi unitari offerti in sede di gara. Inoltre, in ciascuna fattura, sarà corrisposta una quota pari a 3/36 dell’importo degli oneri interferenziali.
Il pagamento dei servizi avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica, da parte del responsabile unico del procedimento, della regolare esecuzione del servizio reso.
A tal fine, l’Università acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) attestante la posizione contributiva dell’Appaltatore.
La fattura elettronica dovrà riportare il CIG (codice identificativo gara) e il codice univoco ufficio (Y64YMJ), la dicitura “scissione dei pagamenti” (art. 17 – ter Decreto n. 633/1972 e s.m.i.) ed essere intestata a: Università Cà Foscari Venezia, Dorsoduro 3246 – 00000 Xxxxxxx – C.F. 80007720271.
Il pagamento avverrà sul conto corrente bancario (codice IBAN) dedicato, anche in via non esclusiva alla commessa pubblica, ai sensi dell’art. 3 Legge 136/2010 e s.m.i. che verrà comunicato dall’Appaltatore, il quale provvederà a trasmettere all’Università gli estremi identificativi dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi del conto corrente dedicato o alle persone delegate a
operare sullo stesso, l’Appaltatore è obbligato a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni.
Sull’importo della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’attestazione di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva dell’Appaltatore, il RUP trattiene, dal pagamento dovuto all’Appaltatore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall’Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Al fine del pagamento di corrispettivi di importo superiore a € 10.000,00 (Euro diecimila/00), l’Università provvederà, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18.01.2008 n. 40.
ART. 10 – SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DUVRI
L’Appaltatore è tenuto ad osservare, e a far osservare al personale dipendente le disposizioni vigenti sulla sicurezza nei posti di lavoro, dotando il personale di tutti i mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi da svolgere, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele previste dalle norme, atte a garantire l’incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, sollevando l’Università da ogni responsabilità per eventuali inadempienze.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – preliminare - contenente l’individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e delle misure adottate per eliminare le interferenze ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è riportato nell’allegato D) al presente capitolato.
Tale documento, una volta individuato l’affidatario del servizio sarà oggetto di verifica nel corso della riunione di coordinamento che si terrà tra l’Appaltatore e l’Università prima della stipulazione del contratto.
Struttura referente dell’Università per la sicurezza sui luoghi di lavoro è il Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi, con sede in xxx Xxxxxx 000 – Xxxxxx (XX).
Art. 11 - TUTELA DEI LAVORATORI
L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
Art. 12 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L’Università si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione scritta da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nei seguenti casi:
1. mancata consegna al RUP della quarta copia del formulario rifiuti prevista nei tempi previsti dal decreto legislativo 152/2006 e s.m.i.;
2. inosservanza delle disposizioni operative previste dalla normativa SISTRI;
3. revoca delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento del servizio;
4. mancato reintegro della cauzione ai sensi dell’art. 5;
5. cessione totale o parziale del contratto in violazione dell’ art. 7;
6. inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ai sensi dell’art. 10;
7. inosservanza delle disposizioni a tutela dei lavoratori ai sensi dell’art. 11;
8. violazione delle norme di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo art. 15;
9. ritardo o sospensione del servizio di cui all’art. 19;
10. un ritardo nell’asporto dei rifiuti di laboratorio e/o soluzioni di lavaggio superiore a 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi rispetto ai termini fissati negli allegati A) e B);
11. qualora l’ammontare delle penali di cui all’art. 6 superi il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale (XXX xxxxxxx);
12. subappalto non autorizzato;
13. mancata trasmissione al RUP delle quietanze di pagamento annuali relative alla polizza RCT di cui all’art. 17;
14. violazione del codice di comportamento di cui all’art. 21;
In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Università provvederà ad escutere, senz’altro avviso, a titolo di penale, l’intero importo della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.
ART. 13 - ULTERIORI CASI DI RISOLUZIONE
L’Università si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di cui all’art. 108, comma 1 , del Codice.
L’Università procederà inoltre alla risoluzione del contratto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore, ai sensi dell’art. 108, comma 5, del Codice, ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Si applicano i commi 3, 4 e 8 del Codice.
Il contratto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012 (convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135), è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di disponibilità di convenzione Consip per le prestazioni oggetto del presente appalto.
Art. 14 – RECESSO DELL’UNIVERSITA’
Fermo restando quanto previsto dall’art. 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Università può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell’importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all’Appaltatore trasmessa via PEC da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi, decorsi i quali l’Università verifica la regolarità delle prestazioni rese.
Art. 15 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
L’Appaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne comunicazione all’Università e alla prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia.
L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
L’Appaltatore, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori/subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 16 - REVISIONE PERIODICA DEL CORRISPETTIVO
Il corrispettivo da corrispondere per il servizio oggetto del presente appalto è immodificabile nel primo anno di validità del contratto di appalto e potrà essere oggetto di revisione, a partire dal secondo anno di durata del contratto, previa richiesta scritta dell’Appaltatore, da trasmettere via pec al RUP a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale.
Il corrispettivo sarà soggetto a revisione in misura pari al 75% della variazione dei prezzi stimati sui consumi di famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I.) pubblicato dall’ISTAT.
Art. 17 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare a persone o a cose, sia dell’Università che di terzi, conseguente all’espletamento del servizio. Di ogni evento dannoso, è tenuto a darne immediata comunicazione scritta entro ventiquattro ore dal verificarsi dell’evento all’Università Cà Foscari Venezia.
A tale riguardo, l’Appaltatore dovrà stipulare, per l’intera durata del contratto d’appalto, una polizza assicurativa R.C.T., a copertura di eventuali danni a persone o cose, con un massimale unico minimo di € 2.500.000,00 per sinistro. In alternativa alla stipulazione di specifica polizza, l’Appaltatore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RCT, già attivata, avente le medesime caratteristiche sopra indicate per quella specifica. In tal caso, l’Appaltatore dovrà trasmettere un’appendice alla stessa, rilasciata dalla compagnia di assicurazione, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre i servizi del presente appalto, riportando il cig del contratto.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere al RUP, entro quindici giorni solari dalla scadenza annuale del premio, la quietanza annuale di pagamento del premio, in originale o copia conforme all’originale, fino alla scadenza del contratto d’appalto e dell’eventuale rinnovo. Le quietanze dovranno essere datate e firmate dall’assicuratore.
L’Appaltatore dovrà dare tempestiva comunicazione all’Università di tutte le eventuali variazioni collegate alla stessa.
ART. 18 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto secondo le modalità ed entro i termini ivi previsti, l’Università potrà procedere d’ufficio in danno dell’Appaltatore inadempiente, ordinando ad altra impresa l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i maggiori costi e i danni eventualmente subiti dall’Università. Rimane salva, in ogni caso l’applicazione delle penali di cui all’art. 6.
In tal caso, l’Università potrà rivalersi sulle competenze dovute all’Appaltatore e, occorrendo, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta dell’Università trasmessa via PEC.
Art. 19 – DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Appaltatore non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l’Università. L’unilaterale sospensione o ritardo nell’espletamento dei servizi, da parte dell’Appaltatore, costituisce una grave inadempienza contrattuale, tale da determinare la risoluzione del contratto. In questo caso, l’Appaltatore non potrà vantare alcun credito nei confronti dell’Università, mentre quest’ultima ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.
Art. 20 – VARIANTI E MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE
Nessuna variante può essere introdotta dall’Appaltatore se non è preventivamente autorizzata dal responsabile unico del procedimento.
Il mancato rispetto del comma 1¸ comporta, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’Appaltatore, secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione del contratto, fermo restando che in nessun caso l’Appaltatore può vantare compensi, rimborsi o indennizzi.
Si applicano le disposizioni previste all’art. 106 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art 21 - CODICE DI COMPORTAMENTO
Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettorale n. 121 del 12/02/2015 e pubblicato sul sito web dell’Università si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna, in caso di aggiudicazione, a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Xxxxxx, pena la risoluzione del contratto.
Art. 22 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
Il fallimento dell’Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto d’appalto. Qualora l’Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell’Ateneo proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
L’Università, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento delle prestazioni in oggetto.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni offerte dall’originario aggiudicatario in sede di gara.
Art. 23 - OBBLIGHI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA
Successivamente all’aggiudicazione definitiva dell’appalto, al fine di pervenire alla sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà trasmettere tempestivamente, e comunque non oltre 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, all’Ufficio Acquisti dell’Ateneo la seguente documentazione:
a) cauzione definitiva di cui all’art. 5;
b) dati anagrafici e codice fiscale della persona che sottoscriverà il contratto, con eventuale procura notarile;
c) polizza RCT di cui all’art. 17, unitamente alla quietanza del pagamento del premio;
d) coordinate bancarie (codice IBAN) ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.;
e) persona di riferimento (tel., cell., e-mail, PEC) per la gestione operativa del contratto;
f) copia bonifico bancario relativo al pagamento delle spese contrattuali;
g) scadenza e società emittente del dispositivo di firma digitale.
La stipulazione del contratto di appalto, a misura, in forma pubblica amministrativa e con firma digitale, avrà luogo entro il termine di 90 (novanta) giorni dall’aggiudicazione. L’impresa aggiudicataria dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Università per la stipulazione del contratto; nel caso in cui non si presenti nei termini stabiliti senza giustificato motivo, l’impresa stessa decade dall’aggiudicazione e l’Università si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto all’impresa che risulti successivamente classificata, fatta salva la verifica di congruità.
Contestualmente alla sottoscrizione del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) e il verbale di cooperazione e coordinamento.
Art. 24 – SPESE CONTRATTUALI
Gli oneri fiscali (imposta di bollo ed imposta di registro per registrazione) relativi al contratto sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa.
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di gara e del successivo avviso di aggiudicazione dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
L’Appaltatore dovrà provvedere al pagamento delle imposte di bollo e di registro e delle spese per la pubblicazione sulla G.U. di cui ai precedenti commi 1 e 2, mediante bonifico bancario intestato a: UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA – Banca Friuladria IBAN XX00X0000000000000000000000,
indicando nella causale il CIG del contratto.
Art. 25 – DOMICILIO E CONTROVERSIE
Il domicilio, per ogni effetto di legge, viene eletto dall’Università in Venezia, Dorsoduro 3246, e dall’Appaltatore presso la propria sede legale. L’Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all’Università ogni eventuale variazione della sede legale.
Qualora insorgano controversie relative all’interpretazione e/o all’esecuzione del contratto, le parti ne danno comunicazione al responsabile del procedimento, che proporrà una conciliazione per l’immediata soluzione in via amministrativa.
Nel caso tale conciliazione non dovesse dar luogo ad accordo entro il termine di 15 (quindici) giorni, le controversie, ai sensi dell’art. 206 del Codice, saranno risolte secondo le disposizioni di cui all’art. 205, in quanto applicabili.
Tutte le controversie che non saranno risolte a norma dell’art. 205 del Codice saranno demandate al giudice competente. Si elegge come esclusivamente competente il Foro di Venezia.
Art. 26 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’Università comunicherà all’impresa aggiudicataria il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza e alla verifica del rispetto delle disposizioni contrattuali. Il direttore dell’esecuzione del contratto provvede al rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio al fine del pagamento delle fatture.
Art. 27 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DLGS. 196/2003
Ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, si informa che i dati raccolti sono trattati al fine di procedere all’espletamento di procedure di acquisto bandite dall’Ateneo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla gara.
I dati raccolti possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria.
In ogni momento l’interessato potrà esercitare nei confronti dell’Ateneo i diritti così come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
Il titolare del trattamento è l’Università Ca’ Foscari Venezia.
Il trattamento dei dati potrà essere effettuato sia manualmente sia attraverso l’ausilio di mezzi elettronici.
Art. 28 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento al D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. limitatamente alle norme ancora in vigore ai sensi degli artt. 216 e 217 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e alle disposizioni di cui al Codice civile regolanti la materia.
ALLEGATI:
A) DISCIPLINARE SERVIZIO ASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI DI LABORATORIO;
B) DISCIPLINARE SERVIZIO DI ASPORTO E SMALTIMENTO SOLUZIONI DI LAVAGGIO DEI LABORATORI
C) QUANTITÀ STIMATE E CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE PER I RECIPIENTI DESTINATI AL CONTENIMENTO DEI RIFIUTI DATI SU BASE BIENNALE;
D) DUVRI PRELIMINARE.
Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx