Allegato 1)
(Allegato 1)
ACCORDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO AL REDDITO NEL TERZIARIO E NEL TURISMO
Il giorno 04/11/2019, presso la sede di Confesercenti Xxxxxx Xxxxxxx, si sono incontrati:
• CONFESERCENTI Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxx Xxxxx Xxx
e
• FILCAMS-CGIL Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx
• FISASCAT-CISL Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxx
• UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx, rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx
Premesso che
Nel tempo le Parti hanno sottoscritto accordi che prevedono forme di sostegno al reddito a carico di EBTER, rivolte in via prioritaria ad interventi occupazionali di tipo conservativo.
La bilateralità può rappresentare sia un valido sostegno al reddito dei lavoratori sia uno strumento per favorirne la ricollocazione nel settore anche attraverso azioni di adeguamento della professionalità.
Tutto ciò premesso, le Parti convengono che con espresso riferimento alle aziende dell’Xxxxxx Xxxxxxx che applicano integralmente i Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro, ivi compresa la parte obbligatoria, la contrattazione territoriale e la eventuale contrattazione integrativa aziendale e che siano in regola con il versamento dei contributi previsti per l’Ente bilaterale, le prestazioni di sostegno al reddito saranno le seguenti.
1. Interventi per il mantenimento occupazionale.
1.1 Riduzione dell’orario di lavoro
Nelle aziende fino a 5 dipendenti, per le quali non sono riconosciuti ammortizzatori sociali, con accordo sindacale si potrà prevedere la riduzione dell’orario di lavoro settimanale nel limite massimo del 50%. In tal caso EBTER interverrà con un contributo pari al 50% della normale retribuzione lorda (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) persa conseguentemente alla riduzione d’orario fino ad un massimo di 1040 ore (riproporzionate per i part time) pro capite nell’arco di 24 mesi. Il contributo orario EBTER non potrà comunque superare il massimale orario previsto dal Fondo di Integrazione Salariale (art. 3 DLgs. n. 148/2015, comma 5 lettera b). Nei periodi di riduzione dell’orario di lavoro maturano in misura intera a carico dell’Azienda i ratei di 13ma e 14ma mensilità che verranno corrisposti alle naturali scadenze.
L’importo integrativo EBTER sarà mensilmente anticipato dall’azienda ai lavoratori.
Le prestazioni previste nel presente articolo saranno riconosciute per ogni azienda esclusivamente per un massimo di 24 mesi nell’arco di un quadriennio mobile.
1.2 Sospensione dell’attività lavorativa
A. Si riconosce un contributo a fronte della sospensione dell’attività lavorativa conseguente ad eventi imprevisti ed eccezionali, indipendenti dalla volontà del datore di lavoro e del lavoratore, che comportano la cessazione temporanea dell’attività aziendale ricondotti a pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari e altri casi di forza maggiore. In dette occasioni, qualora sia indispensabile la sospensione dell’attività e conseguentemente della prestazione lavorativa, dovrà essere stipulato un accordo territoriale tempestivo con le OO. SS. relativo al riconoscimento del rientro dell’evento nelle casistiche di cui sopra e che definisca la durata massima della sospensione nonché la possibilità di ricorso al contributo a carico di EBTER. Detto sussidio è pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa e viene riconosciuto per un periodo massimo di 60 gg. all’anno.
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)
Nel verificarsi delle suddette pubbliche calamità, coerentemente alle esperienze positive già realizzate, le parti firmatarie il presente accordo potranno prevedere accordi specifici per interventi solidaristici anche in favore dei lavoratori e delle imprese per consentire la più rapida ripresa dell’attività.
B. Si riconosce un contributo a fronte di condizioni meteorologiche che comportano la sospensione della
prestazione lavorativa per le aziende che esercitano attività stagionale:
a) stabilimenti balneari, pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali;
b) parchi a tema e pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali;
c) campeggi e pubblici esercizi annessi e relative attività commerciali.
In dette occasioni, l’attività aziendale viene ridotta in modo prevalente o totalmente sospesa, con conseguente inutilizzabilità della prestazione lavorativa degli addetti.
EBTER riconosce, previo parere del CST EBTER, un contributo in favore dei dipendenti in forza pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa per un periodo massimo di 15 gg. all’anno.
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori.
Il contributo è riconosciuto anche ai dipendenti in forza con contratto a tempo determinato e/o per stagionalità, in deroga ai requisiti soggettivi previsti dal Regolamento Fondo Sostegno al Reddito (Allegato 7 punto 2.2.)
1.3 Sospensione e/o riduzione dell’attività lavorativa conseguente a lavori pubblici
Nel caso di impossibilità di utilizzo di ammortizzatori sociali, qualora, a causa dell’allestimento di un cantiere di opere pubbliche la cui rilevanza sia riconosciuta preventivamente dalle Parti Sociali firmatarie del presente accordo a livello territoriale, che determini
la contrazione dell’attività aziendale con riflessi sulla occupazione, si possa procedere sulla base di uno specifico accordo sindacale aziendale:
a) ad una temporanea riduzione dell’orario di lavoro settimanale in misura non superiore al 50% (applicabile anche al PT purché determini una prestazione lavorativa non inferiore a 20 ore settimanali) e per un massimo di 90 giorni per lavoratore, nelle aziende che si impegnino a non realizzare riduzioni d’organico e a non accedere a
prestazioni di lavoro somministrato: EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo economico al lavoratore pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, nei limiti dei fondi a tal fine destinati.
b) ad una sospensione dell’attività lavorativa: EBTER, previo parere favorevole del Centro di Servizio Territoriale, erogherà un contributo pari al 50% della normale retribuzione (come determinata dagli articoli 193 CCNL Terziario Distribuzione e Servizi 2008 e 148 CCNL Turismo 2010 e loro successive modifiche e/o integrazioni) lorda persa, compresa la parte contributiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore, per un periodo massimo di 60 giorni.
Tali importi saranno anticipati mensilmente dall’azienda ai lavoratori e saranno assoggettati alle ritenute contributive e fiscali.
2. Interventi in caso di cessazione del rapporto di lavoro
Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege n. 223/1991;
b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
d) termine del rapporto di apprendistato,
al lavoratore verrà corrisposto un contributo integrativo lordo pari al 20% del trattamento Naspi percepito dal 4° al 12° mese.
L’integrazione non è dovuta in tutti i casi in cui l’Inps non corrisponda il trattamento Naspi.
Il predetto contributo, da intendersi al lordo delle ritenute di legge, sarà riconosciuto a fronte di una specifica istanza, da presentare a EBTER tramite una delle XX.XX., firmatarie del presente accordo, a cui il lavoratore abbia aderito e/o conferito mandato a verificare le possibilità di conservare o ripristinare il rapporto di lavoro.
3. Interventi di assistenza fiscale
EBTER potrà sottoscrivere annualmente apposita convenzione con CAF autorizzati, accreditati dalle Parti Sociali costituenti, con la quale si farà carico dei costi per la compilazione della dichiarazione dei redditi, a cui sono obbligati i lavoratori che percepiscono interventi di sostegno al reddito in forma diretta da parte di EBTER.
4. Politiche attive per il lavoro - Formazione - Interventi per la stabile occupazione.
4.1. Al fine di agevolare la ricollocazione lavorativa, le Parti convengono di sperimentare, attraverso EBTER, iniziative mirate alla formazione professionale destinata ai disoccupati di settore al fine di favorire il loro aggiornamento professionale, tramite interventi formativi con modulo trasversale e specifico. Ciò accompagnato da un approccio psicologico e orientativo su come “riproporsi al lavoro”.
Tale sperimentazione prenderà corso secondo le modalità definite nell’Allegato 1A), parte integrante del presente accordo.
Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al “Sostegno al Reddito” del rendiconto economico di EBTER.
4.2 Qualora il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o di apprendistato cessi per uno dei seguenti motivi:
a) licenziamento per giustificato motivo oggettivo, anche per effetto di procedura ex lege 223/1991;
b) dimissioni per giusta causa, con esclusione delle dimissioni per maternità (art. 55 DLgs. 151/2001);
c) risoluzione consensuale per trasferimento ad altra sede lavorativa oltre 50 km;
d) termine del rapporto di apprendistato,
il lavoratore interessato, che sia stato contribuente di EBTER da almeno 12 mesi all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, può partecipare a corsi di formazione nei 12 mesi successivi.
4.3 Al fine di favorire la stabile occupazione dei lavoratori, EBTER eroga alle imprese che trasformano il contratto a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione del lavoro intermittente) senza soluzione di continuità,
un contributo forfettario pari all’importo di due mensilità lorde (normale retribuzione comprensiva delle incidenze indirette e differite), riproporzionato in caso di contratto a tempo parziale. Il contributo è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. L’istanza è presentata dall’azienda al CST - EBTER di competenza del lavoratore per l’acquisizione del relativo parere.
Le suddette iniziative rientrano nel capitolo di spesa relativo al “Fondo Sostegno al Reddito”.
5. Accesso alle prestazioni
5.1. L’accesso alle prestazioni di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, è previsto a favore dei lavoratori di aziende che aderiscono a EBTER da almeno 3 anni o dalla data di costituzione se successiva, applichino integralmente il CCNL, ivi comprese le parti obbligatorie, e la eventuale contrattazione integrativa, nonché con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.
5.2. Nel caso di aziende che abbiano omesso di versare il contributo a EBTER e non abbiano corrisposto ai lavoratori il contributo come indicato al punto successivo, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento da parte dell’azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 36 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBTER. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.
5.3 Nel caso di aziende che, in applicazione di quanto previsto dai CCNL Terziario e CCNL Turismo, abbiano omesso di versare il contributo, a carico dell’azienda, a EBTER corrispondendo direttamente ai dipendenti la quota EDR, l’accesso è previsto a fronte dell’iscrizione e del pagamento da parte dell’azienda dei contributi contrattualmente previsti (a carico azienda ed a carico lavoratore) maggiorati del 50% riferiti a tutti i dipendenti in forza per i 24 mesi precedenti a quelli dell’adesione a EBTER. Tale contributo si applica per gli accordi aziendali sottoscritti a decorrere dalla data del presente accordo e per i licenziamenti intervenuti dopo la stessa data.
5.4 Ai fini della maturazione del requisito di cui al punto 5.1, per le aziende che formalizzeranno adesione e versamento delle quote ad EBTER sono ritenuti utili i periodi e i versamenti effettuati in favore di altri sistemi bilaterali cui le stesse abbiano aderito fino al momento dell’iscrizione a EBTER.
Per il riconoscimento di quanto sopra l’azienda:
• al momento dell’adesione a EBTER fornirà dichiarazione di responsabilità idonea a comprovare quanto sopra e relativa provenienza;
• dichiarerà altresì l’eventuale ricorso precedente alle prestazioni di cui al titolo “Interventi per il mantenimento dei livelli occupazionali” (punti 1.1, 1.2, 1.3 del presente Accordo) o assimilabili per natura e contenuto dell’intervento;
• in ogni caso, il riconoscimento delle prestazioni di cui sopra avverrà nei limiti delle risorse ordinarie annuali assegnate al CST di appartenenza.
5.5 Per beneficiare degli interventi di Sostegno al Reddito di cui al presente accordo, i lavoratori devono avere un’anzianità di adesione continuativa, non
inferiore a 6 mesi ed essere in regola con ogni altra norma stabilita nel Regolamento di EBTER.
Per l’accesso alle prestazioni di cui ai punti 1.1,
1.2 lettera A), 1.3 l’Azienda, anche per il tramite dell’Associazione Datoriale di riferimento, è tenuta a trasmettere a EBTER l’accordo sindacale aziendale che prevede l’accesso alle prestazioni entro 30 giorni dalla sottoscrizione.
Ogni altro aspetto è oggetto di apposito Regolamento che disciplina le specifiche modalità di attuazione degli interventi di Sostegno al Reddito.
6. Decorrenza
Con decorrenza dal 01.11.2019, le Parti convengono che le prestazioni di cui al presente accordo sono riconosciute a tutti i dipendenti aderenti ad EBTER e in forza nella Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Le parti convengono di incontrarsi periodicamente per monitorare e verificare l’applicazione della presente intesa e dei connessi regolamenti, anche nei suoi riflessi finanziari, e/o per prevedere ed apportare eventuali modifiche.
(Allegato 1A)
Politiche attive per il lavoro - Aggiornamento e valorizzazione delle competenze dei settori Terziario e Turismo
Le Parti intendono avviare, tramite EBTER, la sperimentazione di iniziative mirate alla formazione professionale in favore di lavoratori dei settori Terziario e Turismo disoccupati.
Lo svolgimento di tale sperimentazione avverrà con azioni propedeutiche e promozionali. Saranno svolte gradualmente attività di interessamento dei lavoratori e delle imprese, di analisi delle competenze esistenti e di quelle occorrenti, di somministrazione della formazione teorico pratica, trasversale e specifica, di rilievo e di valorizzazione delle nuove o maggiori competenze ottenute, infine di rendicontazione dei costi e di reportage degli accadimenti.
EBTER curerà direttamente la promozione del progetto, l’intercettazione delle aziende e dei lavoratori da coinvolgere, la rendicontazione dei costi in ordine al budget e il report finale. Esso affiderà le attività di formazione pratico teorica e di analisi delle competenze, esistenti e occorrenti, a Enti formativi indicati dalle Parti Sociali costituenti EBTER e muniti di un accreditamento regionale, secondo quanto stabilito in apposito Regolamento (Allegato 9).
EBTER, inoltre, curerà la valorizzazione delle competenze emerse favorendone la loro ricollocazione, anche istruendo i lavoratori all’auto-promozione e alla comunicazione via web.
Pertanto:
A) EBTER definirà a bilancio le risorse necessarie, da imputarsi al FSR a titolo di Politiche attive per il lavoro, finalizzate all’aggiornamento, alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle competenze.
B) EBTER si attiverà per coinvolgere un pool di imprese dinamiche, ad esso aderenti, con le quali individuare le competenze necessarie nei settori che registrano un buon andamento o qualche segnale di ripresa.
Parallelamente, si adopererà per individuare un bacino di lavoratori di settore disoccupati cui rivolgere il percorso formativo.
C) Le competenze, così censite e innovate da EBTER, rappresentano per il territorio un valore aggiunto e sono messe a disposizione dei settori del Terziario e del Turismo per la loro ricollocazione. EBTER, nell’ambito delle proprie attività di reportistica della sperimentazione, metterà in evidenza attraverso i suoi canali i risultati ottenuti e le nuove competenze espresse dai lavoratori formati ed anche istruiti all’auto-promozione e alla comunicazione via web. Qualora le imprese originariamente coinvolte nell’individuazione dei fabbisogni formativi ritengano di proporre, in alternativa alla formazione pratica, lo svolgimento di stage e/o tirocini, ne daranno comunicazione ad EBTER e si attiveranno con gli Enti Formativi per le formalità di norma.
Le parti dichiarano che tale sperimentazione rappresenta una “buona pratica” dell’Ente Bilaterale, in materia di Politiche attive per il lavoro. L’iniziativa sperimentale e il relativo esito saranno oggetto di verifica delle stesse per un eventuale consolidamento dell’esperienza.