BANDO PER PROCEDURA COMPETITIVA PER PROPOSTE DI AFFITTO D’AZIENDA
BANDO PER PROCEDURA COMPETITIVA PER PROPOSTE DI AFFITTO D’AZIENDA
FALLIMENTO DI MEO AUTORICAMBI SRL
Giudice delegato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Curatore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
Sentenza Tribunale di Benevento n. 79/2014 del 19/11/2014 P.E.C.: xxxx00.0000@xxx.xx
La xxxx.xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Curatore del fallimento Di Meo Autoricambi srl n. 79/2014 con sede in Benevento Via Torre della Catena n. 173/175 - Sentenza 19/11/2014 (di seguito concedente), per salvaguardare il valore e la funzionalità dell’azienda, nell’interesse dei creditori, è stata autorizzata, in virtù di provvedimento del Giudice Delegato del 19/12/2014, a pubblicare il presente bando volto a sollecitare proposte di affitto d’azienda per un periodo di mesi 12.
Il Curatore intende espletare una procedura competitiva finalizzata a concedere in affitto a società o persone fisiche (di seguito affittuario), ai sensi degli artt. 104 bis e 107 L.F., l’azienda alle condizioni che seguono.
1) OGGETTO DELL'AFFITTO:
l’azienda è costituta da:
a) le autorizzazioni amministrative, licenze, permessi e concessioni rilasciate per l’esercizio dell’azienda, se ed in quanto valide ed efficaci all’atto della stipula del contratto;
b) l’avviamento;
c) i beni strumentali, scaffalature e beni mobili descritti nella valutazione di stima redatta dalla società PBG s.r.l. disponibile ai siti xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx e xxx.xxxxxx.xx.;
d) i contratti di lavoro subordinati dei 5 dipendenti che dovranno essere trasferiti alle dipendenze dell’affittuaria;
e) disponibilità, nel loro stato di fatto e di diritto al momento del closing (data esecuzione delle obbligazioni principali del contratto) per la durata di mesi 12, dei seguenti beni immobili siti in Benevento Via Torre della Catena, n.173/175 censiti al Catasto Fabbricati di Benevento al Foglio 47, particella 729, sub 14, zona cens.2 categoria C/2 (magazzino deposito) classe 4, di mq. 287; foglio 47 piano T, particella 412 sub 2 categoria C/1 (negozio) classe 3 mq 37; foglio 47 piano interrato s-1, particella 729, sub 18, zona cens. 2, categoria D/8 (fabbricato per attività commerciale).
Sono espressamente esclusi dall’oggetto del contratto di affitto:
f) crediti e disponibilità liquide anteriori alla stipula del contratto di affitto;
g) debiti e passività dell’azienda, ivi inclusi i debiti verso i dipendenti maturati anteriormente al closing;
h) il magazzino, così come descritto e valutato dalla PBG s.r.l. che sarà oggetto di contratto estimatorio allegato al presente bando;
i) il godimento degli immobili ad eccezioni di quelli individuati alla lettera e.
2) CONDIZIONI DELL’AFFITTO
a) Durata
L’affitto avrà durata pari a 12 mesi e inizierà a far data dalla consegna del compendio aziendale.
Il contratto si intenderà risolto di diritto nel momento in cui la curatela procederà alla vendita del compendio industriale e in tal senso l’affittuaria, anche per l’ipotesi di mancato esercizio del diritto di prelazione, si obbliga al rilascio dell’azienda entro 10 giorni dal pagamento del prezzo di acquisto da parte dell’acquirente definitivo.
b) Diritto di recesso
Il concedente potrà recedere in qualsiasi momento anche senza giusta causa dal presente contratto. L’affittuario rinuncia a qualsiasi forma di indennizzo in caso di recesso o risoluzione del contratto.
c) Canone
Il Canone annuo di affitto sarà pari a € 18.0000,00 (esclusa l'IVA di legge) come stimato dalla PBG srl (allegato 1 – Calcolo del canone di locazione dell’impresa); Il pagamento del canone dovrà essere mensile in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, secondo le modalità che saranno indicate dal concedente.
d) Xxxxx ed obblighi a carico della parte affittuaria
d.1 l’affittuario si obbliga ad assumere i 5 dipendenti della società fallita con gli stessi contratti e trattamenti già maturati;
d.2 l'affittuario rilascia, all'atto della sottoscrizione del contratto, fidejussione bancaria a prima richiesta senza possibilità di opporre eccezione alcuna rilasciata da primario istituto di credito italiano a garanzia del puntuale ed integrale pagamento dei canoni, del rilascio del complesso aziendale al termine del contratto e comunque dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali;
d.3 l'affittuario sarà tenuto al pagamento di tutte le spese ed imposte inerenti e conseguenti la stipula del contratto di affitto;
d.4 l'affittuario dovrà provvedere alla custodia dell'azienda ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria, in deroga alle norme generali, di tutti i beni mobili ed immobili costituenti il complesso aziendale locato. Il concedente affitterà il complesso dei beni aziendali nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento della consegna e nessuna responsabilità gli potrà essere addebitata a causa dello stato dei beni aziendali, né l'affittuario potrà richiedere riduzioni del canone per la stessa ragione. L'affittuario dichiarerà di aver preso visione dei beni mobili e immobili costituenti il complesso aziendale e si obbligherà ad utilizzarli soltanto dopo che saranno stati posti in condizione, a propria cura e spese, di rispettare la normativa antinfortunistica ed ogni altra previsione di legge relativa all'attività da svolgere, esonerando in ogni caso il concedente da ogni responsabilità derivante dalle predette;
d.5 l’affittuario non potrà in nessun caso modificare l’attuale destinazione del complesso aziendale e si obbliga a svolgere nello stesso esclusivamente l’attività commerciale di ingrosso e dettaglio di parti e accessori di autoricambi nazionali ed esteri, vernici e altri accessori per auto (codice attività atecori: 45.31.01) a pena del risarcimento danni e avrà l’obbligo di sostenere tutti gli oneri necessari per mantenere i suddetti beni nella propria perfetta funzionalità;
d.6 è fatto obblig all'affittuario di consentire al Curatore di accedere in qualsiasi momento all'azienda al fine di eseguire periodiche verifiche sullo stato dei beni mobili e immobili, nonché di consentirne la visita a potenziali acquirenti, previo preavviso;
d.7 esclusione di ogni diritto dell’affittuario ad eventuali indennità per i miglioramenti apportati all’azienda che comunque ed in ogni caso dovranno ottenere specifica autorizzazione preventiva del concedente;
d.8 all’affittuario è fatto obbligo di stipulare polizze assicurative con compagnia di primaria importanza ed operante sul territorio nazionale a copertura dei seguenti rischi:
A. responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro;
B. responsabilità civile verso terzi da difetto di prodotto;
C. responsabilità civile per danno ambientale anche graduale;
D. incendio e rischi accessori del fabbricato e di quanto in esso contenuto con la previsione che l’assicurazione deve essere stipulata nella forma “all risks”.
Le polizze tutte avranno i massimali ed i requisiti derivanti dagli elementi che le compagnie assicurative prenderanno a base delle loro proposte di copertura;
d.9 rilascio di idonea garanzia che escluda ogni rischio a carico della curatela per il vincolo di solidarietà per eventuali debiti nei confronti dei dipendenti;
d.10 impegno a sviluppare un adeguato programma di pubblicità.
4) OBBLIGO DI RILASCIARE L’AZIENDA
E' fatto obbligo all'affittuario di restituire al termine del contratto di affitto, ovvero in caso di esercizio del diritto di recesso anticipato da parte della concedente, tutti i beni facenti parte del complesso aziendale in buono stato di conservazione e funzionamento salvo il deperimento dei beni derivante dall'uso ordinario e normale.
5) DIVIETO DI SUBAFFITTO
All'affittuario è fatto divieto di subaffitto e di cessione a qualsiasi titolo dei beni oggetto del contratto di affitto.
6) PRELAZIONE
All’affittuario è riconosciuto il diritto di prelazione sull’acquisto dell’azienda fallita, da esercitarsi anche sui singoli beni materiali ed immateriali componenti l’azienda ove ceduti separatamente, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell’azienda, del singolo ramo o di singoli beni, a fronte della comunicazione del curatore ex art. 104 bis, comma 5, della legge fallimentare.
7) OBBLIGO DI STIPULA CONTRATTO ESTIMATORIO
All’affittuario è fatto obbligo di stipulare con la curatela del Fallimento Di Meo Autoricambi srl un contratto estimatorio, allegato al presente bando, relativo ai beni mobili del magazzino.
Il contratto estimatorio sarà disciplinato ai seguenti patti e condizioni (per quanto non indicato nel presente bando si rimanda alla lettura integrale del contratto allegato):
1- La curatela del fallimento Di Meo Autoricambi srl consegna all’affittuario, che li riceve, i beni mobili (giacenze di magazzino) descritti nell’inventario depositato che contiene l’indicazione del prezzo di stima attribuito a ciascun bene, inteso
come prezzo di vendita al pubblico, la cui valutazione complessiva è di circa € 400.000,00 (quattrocentomila/00) incluso iva, come da perizia di stima della PDG srl (allegato 2 valorizzazione sintetica di stima delle merci in deposito).
2- L’affittuario si obbliga a custodire diligentemente i beni consegnatigli per tutta la durata del contratto.
3- L’inventario della merce in deposito, contenuto in supporto informatico, sarà consegnato all’affittuario con indicazione del codice prodotto, descrizione, consistenza e prezzo di vendita al pubblico. L’affittuario si obbliga ad aggiornare, con propri mezzi informatici, l’inventario in modo da consentire alla procedura fallimentare, attraverso visite mensili presso il magazzino, una conoscenza puntuale dello scarico della merce venduta, della sua esatta valorizzazione e, in ogni momento della esatta consistenza residua.
4- L’affittuario nel prendere in consegna i beni descritti, dichiara di accettare la valutazione che degli stessi è stata effettuata .
5- Nessun compenso è dovuto all’affittuario per la custodia dei beni.
6- I beni restano depositati nei locali magazzino e depositi siti in Benevento via Torre della Catena 173/175 negli immobili identificati al punto 1) lett.e).
7- Il prezzo di vendita al pubblico è indicato nelle tabelle dell’allegato all’invetario. 8- Sul ricavato della vendita, mensilmente, l’affittuario corrisponderà, a semplice
presentazione del rendiconto, il 50% alla curatela del fallimento Di Meo Autoricambi srl, trattenendo la residua quota. Il pagamento, comprensivo dell’IVA, dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare.
9- Nel caso in cui il ricavato della vendita mensile fosse inferiore ad € 2000,00, l’affittuario si obbliga a corrispondere alla curatela un importo pari ad € 2.000,00 mensili per i primi tre mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di affitto, dal quarto mese in poi sarà pari ad € 5.000,00 mensili.
10- La durata del contratto estimatorio sarà di un anno.
11- L’affittuario si obbliga ad acquistare, entro un mese dalla conclusione del predetto contratto, i beni mobili in giacenza in magazzino offrendo il 25% del valore degli stessi. Il concedente si riserva la facoltà di accettare.
12- A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali l’affittuario, all’atto della sottoscrizione del contratto, rilascia fidejussione bancaria di primario istituto di credito per l’importo di € 10.000,00, valida per tutta la durata del contratto escutibile a semplice richiesta della curatela, la garanzia potrà essere prestata altresì con pegno ovvero con altri strumenti ritenuti idonei allo scopo dal concedente.
8) MODALITA DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA-
a) L’offerta di affitto costituisce a tutti gli effetti proposta irrevocabile ex art. 1329 c.c. per un periodo di 60 giorni dalla sua presentazione.
b) Gli interessati dovranno depositare la loro offerta presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Benevento, via Xxxxxxxx Xx Xxxx Benevento, e darne contestuale avviso al curatore a mezzo PEC all’indirizzo xxxx00.0000@xxx.xx. entro e non oltre le ore 12,00 del 12 gennaio 2015.
c) Sulla parte esterna della busta contenente l’offerta dovrà essere apposta la dicitura "Offerta per l'affitto del complesso aziendale - Tribunale di Benevento - Fallimento 79/2014".
d) Xxxx’offerta dovrà essere esplicitamente indicata la volontà di obbligarsi alla sottoscrizione del contratto estimatorio per i beni mobili del magazzino alle
condizioni indicate nel bando e nello stesso contratto allegato.
e) L’offerta dovrà contenere l’indicazione del valore offerto del canone annuo per l’affitto dell’azienda specificato in cifre e in lettere;
f) L’offerta dovrà contenere l’obbligo di trasferire i dipendenti in forza della società fallita;
g) L’offerta dovrà contenere un assegno circolare non trasferibile, a titolo di cauzione, intestato a "Curatela FALLIMENTO 79/2014", recante un importo pari ad almeno due mensilità del canone proposto ovvero euro 3.000,00 (tremila/00);
h) L’offerta dovrà contenere l’indicazione degli istituti bancari ed delle compagnie assicurative disponibili al rilascio delle fidejussioni bancarie e delle polizze assicurative previste dal bando;
i) Per le ditte individuali, allegare copia del documento di identità, codice fiscale del titolare, indicazione dello stato civile e il regime patrimoniale, nonché visura aggiornata del registro delle Imprese;
j) Per le società allegare visura aggiornata del Registro delle Imprese e documento di identità del legale rappresentante;
k) dichiarazione dell’offerente di aver preso visione dei luoghi e degli impianti e di averli ritenuti confacenti all'offerta, di ben conoscere il complesso aziendale da affittare, di aver attentamente visionato tutte le condizioni indicate nel bando visibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, di non aver nulla da osservare.
9) APERTURA DELLE BUSTE
L’apertura delle buste con le offerte avrà luogo il giorno 13 GENNAIO 2015 alle ore 10,00 innanzi al Sig Giudice Delegato alla procedura e al curatore fallimentare presso il Tribunale di Benevento, Sezione Fallimentare, via Xxxxxxxx Xx Xxxx, Benevento.
In tale sede si procederà, quindi, alla scelta dell'Affittuario, con i criteri di cui all'art. 104 bis comma 2, L.F., alla presenza del Giudice Delegato per le valutazioni ed autorizzazioni necessarie.
L’offerta non sarà vincolante per la Procedura. Il presente avviso e la ricezione di eventuali offerte non comportano per la Procedura alcun obbligo contrattuale nei confronti degli eventuali offerenti, né costituiscono per gli stessi fonte di diritto alcuno. Il presente avviso è un mero invito ad offrire e non un'offerta al pubblico ex art. 1336 c.c. Non potranno, quindi, gli offerenti nulla eccepire e pretendere dal fallimento all’esito della procedura competitiva.
10) PUBBLICITA’ ED ACCESSO ALL’AZIENDA
Copia del presente avviso e dei suoi allegati ivi compreso il contratto estimatorio è visionabile presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Benevento ed è inoltre disponibile sui siti internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx.xxxxx.xx, xxx.xxxxxx.xx, per l'intera durata della presente procedura competitiva. L’avviso sarà pubblicato, per estratto, sul quotidiano il "MATTINO" di Napoli e su “Aste e Annunci”.
Ciascun interessato, previo appuntamento con il Curatore potrà procedere alla visita del complesso aziendale ed ottenere ogni informazione in merito.
Benevento, 22 dicembre 2014
IL CURATORE
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx.
CONTRATTO ESTIMATORIO
Tra
La Curatela del Fallimento Di Meo Autoricambi srl sentenza n.79/2014 del Tribunale di Benevento, depositata il 19/11/2014 con sede in Benevento alla Via Torre della Catena n. 173/175 P.IVA 01471130623, in persona del Curatore Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, giusta autorizzazione del Giudice Delegato del 19/12/2014, con parere favorevole del Comitato dei Creditori, in qualità di “tradens”
e
la ………………………………………….con sede in ………………………………… via ………………………., Capitale sociale Euro ………………………… (euro …………………..), iscritta presso la CCIAA di
……………………………….a REA n. ……………………………………, P.IVA ………………………………per il tramite dell’Amministratore Unico …………………………………. nato a …………………………. il ../../…. ed residente in via ……………………………………, C.F. ………………………………………., di seguito indicata quale “accipiens”.
Premesso che:
le parti così come in epigrafe emarginate sono interessate alla stipula di un contratto estimatorio in virtù del quale la curatela del fallimento Di Meo Autoricambi srl consegna alla società
_, con la quale ha sottoscritto contratto di fitto di azienda, tutti i beni mobili appartenenti al magazzino così come descritti e valutati nell’allegato n. 1 al presente contratto.
1.OGGETTO
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.
Il tradens consegna all’accipiens, che li riceve, i beni mobili (giacenze di magazzino) descritti nell’allegato 1 (la cui valutazione è di circa € 400.000,00 quattrocentomila/00) che contiene l’indicazione del prezzo di stima attribuito a ciascun bene.
L’accipiens si obbliga a custodire diligentemente i beni consegnatigli per tutta la durata del contratto.
L’inventario della merce in deposito, contenuto in supporto informatico, sarà consegnato all’accipiens con indicazione del codice prodotto, descrizione, consistenza e prezzo di vendita al pubblico. L’accipiens si obbliga ad aggiornare l’inventario, con propri mezzi informatici, in modo da consentire al tradens, attraverso visite mensili, una conoscenza puntuale dello scarico della merce venduta, della sua esatta valorizzazione e, in ogni momento della esatta consistenza residua.
L’accipiens nel prendere in consegna i beni descritti, dichiara di accettare la valutazione che degli stessi è stata effettuata.
Nessun compenso è dovuto all’accipiens per la custodia dei beni.
2. LUOGO DI CUSTODIA
I beni restano depositati nel magazzino sito in Benevento via Torre della Catena 173/175 dove saranno custoditi dall’accipiens.
3. DURATA
Il presente contratto, efficace dal giorno della sua sottoscrizione con la contestuale consegna dei beni all’accipiens, avrà durata di un anno. In ogni caso il contratto cesserà nel momento in cui saranno venduti tutti i beni del magazzino indicati nell’allegato 1.
4. PREZZO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il prezzo di acquisto dei singoli beni consegnati è pari al valore indicato nella perizia di stima che identifica analiticamente tutti i prodotti (allegato 1).
Il prezzo di vendita al pubblico è indicato nelle tabelle dell’allegato 1.
La vendita dei beni potrà avvenire a lotti. L’accipiens avrà l’obbligo di comunicare al tradens i singoli ordini di acquisto al fine di consentirgli l’emissione della relativa fattura.
Sul ricavato della vendita, mensilmente, l’accipiens corrisponderà, a semplice presentazione del rendiconto, il 50% al tradens trattenendo la residua quota. Il pagamento, comprensivo dell’IVA, dovrà avvenire mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare.
Copia del bonifico, unitamente all’ordine di acquisto, dovrà essere consegnato al tradens.
5. MINIMO GARANTITO
Nel caso in cui il ricavato della vendita mensile fosse inferiore ad € 2000,00, l’accipiens si obbliga a corrispondere al tradens un importo pari ad € 2.000,00 mensili per i primi tre mesi successivi alla sottoscrizione del contratto di affitto, dal quarto mese in poi un importo pari ad € 5.000,00.
6. OBBLIGO DI ACQUISTO
L’accipiens si obbliga ad acquistare, entro un mese dalla conclusione del presente contratto, i beni mobili residui in giacenza in magazzino offrendo il 25% del valore degli stessi, come da perizia di stima redatta dalla PBG S.R.L.
7. GARANZIE
A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali l’accipiens, all’atto della sottoscrizione del contratto, rilascia fidejussione bancaria di primario istituto di credito a prima richiesta senza possibilità di proporre eccezione alcuna per l’importo di € 10.000,00, valida per tutta la durata del contratto, la garanzia potrà essere prestata altresì con pegno ovvero con altri strumenti ritenuti idonei allo scopo dal concedente.
8. ASSICURAZIONE
L’accipiens si obbliga a stipulare un contratto di assicurazione contro tutti i rischi incombenti sui beni oggetto del presente contratto con primaria assicurazione, per un massimale di € 400.000,00 (quattrocentomila) senza che ciò comporti alcun obbligo a carico del tradens.
9. MODIFICHE
Qualunque modifica al presente contratto dovrà avvenire mediante utilizzo della forma scritta.
10. FORO COMPETENTE E LEGISLAZIONE COMPETENTE
Competente per risolvere ogni controversia nascente dal presente contratto sarà il Tribunale di Benevento e la legislazione applicabile sarà quella italiana.
11. SPESE
Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell’accipiens.
Benevento, lì ……………………………………………
Si Allega:
1) Dettaglio e prezzi dei beni in giacenza nel magazzino
Il tradens Curatela del fallimento n.79/2014 .
L’accipiens società
CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE DELL’IMPRESA
FALLIMENTO NR. 79/2014 TRIBUNALE DI BENEVENTO
La Di Meo autoricambi s.r.l. operava il commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori di autoricambi nazionali ed esteri, vernici ed altri accessori per auto.
L’attività produttiva veniva svolta presso i locali di Benevento in Via Torre della catena,
173 ( sede storica dell’azienda).
L’azienda, aveva raggiunto una posizione preminente nel suo territorio, nel mercato di riferimento.
La stessa, per dimensioni e fatturato, era collocabile nella fascia principale delle aziende di settore.
L’attivo fallimentare è composto da :
⮚ arredi ufficio
⮚ stigliature negozio;
⮚ automezzi;
⮚ marchio di fatto (commerciale) / portafoglio clientela;
⮚ godimento dell’ immobile commerciale
IL VALORE DELL’ATTIVO
BENI MOBILI
La valutazione dei beni mobili , relativa ai beni richiesti in fitto, assegna agli stessi un
valore di € 13.000,00 complessivi.
Lo stato generale dei beni consente di affermare che è possibile un loro immediato utilizzo.
I beni mobili elencati sono composti, prevalentemente, dall’ arredo del punto vendita e da piccole attrezzature ufficio.
PBG srl
Xxx Xxxx. Xxxxxxxxxxx, 00/X 00000 Xxxxxxx xx Xxxx (XX)
Sede operativa – Xxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxx xxx Xxxxxxxx, 00/X Tel. 06/0000000 Fax 06/0000000
Capitale sociale € 100.000 i.v. P. iva 07748311003
e-mail xxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
AUTOMEZZI
Il parco auto dell’azienda è costituito esclusivamente dall’autocarro Fiat Scudo immatricolato nel 2007, targato DE675YK, acquistato usato. Il mezzo risulta aver percorso km. 149.000 circa.
La sua valutazione sul mercato dell’usato è di € 2.200,00 oltre iva.
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
La componente più significativa è rappresentata dal marchio di fatto e dalla rete di clientela consolidata nel tempo.
La valutazione di questa componente avviene considerando due fattori :
✓ l’esistenza sul mercato sin dal 1972 di una attività denominata Autoricambi DI Meo;
✓ una clientela ripetitiva, che acquista al dettaglio con regolarità quotidiana e che ha fatto del punto vendita di Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx, 000 il punto di riferimento per le proprie esigenze;
✓ l’autorizzazione amministrativa;
✓ il know-how delle maestranze
Ciò ha consentito il consolidarsi di livelli di fatturato che appaiono costanti nel corso
degli anni, fino alla momentanea chiusura dell’esercizio.
Il volume d’affari medio del triennio, sviluppato dalla società in esercizio, è identificabile
in € 450.000,00 annui.
Le indagine svolte hanno consentito di verificare che il mark up dell’azienda è fisso nel 30% rispetto ai costi di acquisto, pertanto, pari ad € 135.000,00 annui.
L’analisi dei costi generali, di quelli relativi al personale ( per stima diretta ,non in base al bilancio di esercizio) consente di identificare un MOL di circa € 90.000,00 annui.
Le necessarie considerazioni relative alla possibile conservazione di un avviamento commerciale consentono di assumere tale valore come possibile parametro di cessione, ipotizzando un rapporto 1/1 sul MOL netto.
La somma dei valori peritali mobiliari/ è di € 105.000,00.
L’AFFITTO DI AZIENDA NELLE PROCEDURE CONCORSUALI
L’art. 104-bis prevede che la scelta dell’affittuario sia effettuata dal curatore a norma dell’art. 107, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nella scelta del contraente, pertanto, si opera un rinvio pieno all’art. 107, e quindi alla liquidazione dei beni, traendone una disciplina deformalizzata, sulla base di procedure competitive, con garanzia di trasparenza e di pubblicità dell’attività del curatore.
Con la previsione della necessità della “stima” da parte di un “operatore esperto”, che dia alle procedure le indicazioni opportune per valorizzare nel modo corretto il godimento del compendio aziendale dato al terzo, la norma pone il primo elemento, costituendo tale “stima” un elemento irrinunciabile per il perfezionamento dell’iter che conduce alla stipula del contratto di affitto: “per la chiara enunciazione normativa la stima è necessaria: la sua non effettuazione deve essere rilevata dagli organi chiamati ad approvare ed autorizzare il contratto di affitto. Infatti, la stessa è elemento costitutivo della scelta della particolare forma di gestione dell’attivo e proprio per questo motivo pare essere uno dei pochi elementi che debba essere necessariamente allegato all’istanza del curatore”.
Quanto alla “massima informazione e partecipazione degli interessati”, occorre coniugare da un lato l’esigenza di una corretta pubblicità e, dall’altro, il perseguimento della massima semplificazione possibile della procedura fallimentare, da ottenersi mediante la “deformalizzazione” della stessa e cioè creando un modello fondato sulla libertà delle forme e sull’assoluta centralità del ruolo del curatore, con il solo limite dell’utilizzo di “procedure competitive”. Da ciò deriva un’ampia informalità della procedura di definizione del soggetto affittuario, bilanciata tuttavia dalla necessità di grande trasparenza nella scelta dello stesso, stante l’assenza di ogni valutazione da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori sul punto. Sotto questo aspetto è importante tenere distinti i profili della “pubblicità”, che deve essere adeguata, e cioè congrua rispetto alla platea di operatori economici a cui si rivolge, e della “partecipazione e informazione”, che costituiscono l’obiettivo della pubblicità e che la norma etichetta come “massime” proprio per sollecitare tutti i potenziali interlocutori.
Molto chiaro, poi, è il terzo comma dell’art. 104-bis nel delineare i criteri di scelta dell’affittuario da parte del curatore, il quale deve tenere conto “oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”. L’elemento di maggior vantaggio economico, in altri termini, non pare il riferimento orientativo principale, in coerenza con la finalità della procedura intesa non solo al miglior realizzo ma anche alla miglior conservazione dell’efficienza produttiva dell’azienda: valutazioni, peraltro, da farsi non quando si tratti di alienare l’azienda, con la conseguenza che in tema di affitto valgono regole in parte diverse da quelle dettate in tema di alienazione, dal momento che l’affitto di azienda non costituisce un momento liquidativo, ma un aspetto della gestione fallimentare, seppur prodromico alla
liquidazione1.
CALCOLO DEL CANONE DI AFFITTO
Determinato il valore del complesso aziendale, si procede ora, in conformità al quesito posto, alla valutazione della congruità del canone di affitto d'azienda.
Il canone d'affitto per potersi ritenere congruo deve consentire al concedente un certo rendimento finanziario del capitale investito con una maggiorazione idonea quanto meno a coprire il rischio di perdita della funzionalità e dell'efficienza del complesso produttivo. Si tratta quindi di valutare tre distinti componenti, ossia:
a) la remunerazione finanziaria del capitale investito;
b) la copertura del rischio di perdita di funzionalità e di efficienza del complesso aziendale;
c) la copertura del rischio di perdita dell'avviamento
a) La remunerazione finanziaria del capitale investito.
Generalmente si assume la redditività media derivante da investimenti alternativi a medio/lungo termine privi di rischio (BTP) e considerando un range estremamente prudenziale , la componente "remunerazione finanziaria" del capitale investito, posto quest'ultimo corrispondente al valore del compendio aziendale.
Nel caso di specie si ritiene che questo calcolo non debba aver luogo essendo il locatore una procedura concorsuale.
b) La copertura del rischio di perdita di funzionalità e di efficienza del complesso aziendale
Il canone annuo deve ricomprendere un importo che consenta di recuperare la quota di ammortamento economico, e quindi la perdita di valore, subita dai beni oggetto dell'affitto.
Per determinare tale componente, la scrivente società ha assunto i valori dei beni facenti parte del complesso aziendale, come sopra individuati, per un valore di Euro 105.000,00 e, quindi, tenuto conto delle categorie di beni individuati, ha stimato un valore complessivo di ammortamenti applicando una aliquota media ponderata del 12 % derivante dal coefficiente applicabile ai beni mobili e dal coefficiente applicabile ai beni immobili .
1 X. Xxxxxxx – Il trasferimento d’azienda nelle procedure fallimentari – Il Fallimentarista –Xxxxxxx
Si può, quindi, stimare la copertura del rischio di perdita di funzionalità e di efficienza del complesso produttivo concesso in affitto in Euro 12.600,00.
c) La copertura del rischio di perdita dell’avviamento
Tale fattore, che tiene contro, tra gli altri, delle caratteristiche strutturali del complesso aziendale, del rischio connesso al change of control e delle relative eventuali ripercussioni sui risultati economici, deve essere considerato in quanto, come sopra specificato, il valore dell’avviamento risulta determinato dalle considerazioni svolte in precedenza.
Il coefficiente utilizzabile in questa particolare situazione può essere determinato nel 10% del valore assegnato al complesso aziendale.
Riepilogando, si ritiene che il canone annuo di affitto d'azienda da giudicarsi congruo sia pari a:
b) componente "obsolescenza" € 12.600,00
c) componente "perdita avviamento" € 10.500,00
Sui criteri di individuazione dei canoni di affitto di una azienda sottoposta a procedura concorsuale esistono molti autorevoli pareri, e varie proposte di calcolo ( alcune delle quali riportiamo di seguito).
In particolare Xxxxxxxx e Trequattrini (1998) 2 hanno affermato che il valore del canone “congruo” di affitto risulta pari al prodotto tra il valore del capitale economico dell’azienda o ramo d’azienda dato in locazione e un tasso di remunerazione del capitale investito nell’azienda locata. Allo scopo di determinare il valore del capitale economico gli Autori sostengono che i metodi fondati su grandezze flusso, quali i metodi finanziari, reddituali e misti, siano di scarsa utilità in quanto nell’applicazione della formula di determinazione del canone “congruo” i flussi attesi rappresentano proprio l’incognita da
2 Cfr. X. XXXXXXXX, X. XXXXXXXXXXXX, Sulla individuazione del canone «congruo» in ipotesi di affitto d’azienda (con particolare riguardo alle imprese in fallimento), in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», luglio-agosto 1998.
determinare, generando conseguentemente dei problemi di circolarità (17). Per tale ragione essi sostengono la necessità di stimare il valore economico dell’azienda ricorrendo ai metodi patrimoniali complessi, ovvero sommando al patrimonio netto rettificato il valore dei beni immateriali non contabilizzati. In merito al tasso di remunerazione gli Autori affermano che debba essere calcolato sommando un tasso risk free e un risk premium rappresentativo del rischio economico d’impresa, determinato utilizzando la tecnica del Capital Asset Pricing Model (CAPM) o tramite la regola empirica cosiddetta di Stoccarda.
Lacchini e Trequattrini considerano anche il caso in cui venga concesso in affitto solamente l’attivo operativo dell’azienda: in tale circostanza il canone “congruo” risulta pari al prodotto tra il valore corrente dei beni dati in affitto, sempre comprensivo di quelli immateriali non contabilizzati, e un tasso di remunerazione corrispondente al Weighted Average Cost of Capital (WACC) . Infine, qualora l’affitto sia deciso nel corso del fallimento, il valore del capitale economico o dell’attivo operativo dovrebbe essere determinato sempre ricorrendo alle metodologie sopra esposte prevedendo tuttavia, allo scopo di tener conto che l’azienda è in procedura concorsuale e quindi incapace di remunerare in maniera “congrua” il capitale investito, di sottrarre dal valore così stimato l’ammontare di una correzione reddituale quantificata attualizzando i differenziali tra i redditi giudicati “congrui” e i redditi normalizzati che verranno realizzati nei successivi 3-5 esercizi .
Infine Xxxxxxxx (2007) propone di determinare il canone di locazione come prodotto tra il valore d’uso del patrimonio locato e un tasso di congrua remunerazione dell’investimento effettuato. Il valore d’uso viene identificato nel capitale economico, determinato attualizzando i risultati attesi dall’impiego del capitale dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto del contratto d’affitto. Si nota sul punto una differenza rispetto alle impostazioni seguite dagli altri Autori i quali, come sopra specificato, al fine di stimare il canone “congruo” hanno calcolato il valore dell’azienda applicando il metodo patrimoniale. In relazione alla stima del tasso di “congrua” remunerazione, Xxxxxxxx afferma che deve essere innanzitutto considerato il rischio di insolvenza dell’affittuario, ovvero il rischio che non sia in grado di rispettare gli impegni di pagamento derivanti dal contratto. Il tasso deve perciò riflettere il rischio di default dell’affittuario, che dipenderà dalla sua situazione economico-finanziaria e dall’eventuale presenza di garanzie che assistono il contratto. Inoltre è da tenere in considerazione che, se le differenze inventariali non sono determinate sulla base della variazione del capitale economico tra l’inizio e la fine del contratto, bensì solamente riferendosi alle modifiche intervenute nelle
consistenze patrimoniali, il locatore sostiene in aggiunta il rischio di riduzione del valore dell’avviamento relativo all’azienda oggetto del contratto di locazione. In tal caso il tasso di remunerazione deve comprendere, oltre alla componente che riflette il rischio di default, una percentuale aggiuntiva che rappresenti il rischio che si verifichi una variazione inattesa del capitale economico nel corso della durata dell’affitto.
Pur presentando delle differenze nelle modalità di rilevazione dei singoli parametri rientranti nella formula di stima, si rileva che gli approcci sopra riassunti sono sostanzialmente concordi nell’affermare che il canone cosiddetto “congruo” può essere quantificato moltiplicando il capitale economico dell’azienda per un tasso di remunerazione. In definitiva, secondo i citati Autori, il valore così calcolato rappresenterebbe l’ammontare che giustifica la realizzazione di un’operazione di affitto d’azienda da parte di un imprenditore, oppure la decisione di un curatore di subentrare in un contratto stipulato prima dell’accesso alla procedura di fallimento o di concedere in locazione l’azienda successivamente all’apertura del fallimento.
Più semplicemente, nel caso di specie, riteniamo sia possibile moltiplicare il valore economico dell’azienda riportato nella perizia di stima, per il tasso di remunerazione rappresentato dal rendimento di un BTP triennale ( rilevato dal dato Banca d’Italia asta del 14 novembre 2013) che è pari al 2,75%
Ne consegue : canone di affitto = valore di stima X rendimento BTP 3 mesi
€ 105.000,00 X 2,75 % = € 2.887,50 = canone annuo di affitto
In conclusione, riteniamo possibile di dover escludere l’ultimo parametro calcolato che appare poco consono alla situazione in esame e, armonizzando il risultato fra i due criteri di calcolo adottati, esprimiamo in € 12.500,00 annui il valore del canone di affitto dell’azienda Autoricambi Di Meo.
Deve essere altresì valutata la componente relativa al godimento implicito dell’uso dei locali ove si svolge l’attività.
Lo stato degli stessi, la precarietà del contratto di affitto e la condizione generale del
mercato immobiliare , ci inducono ad indicarla in via forfetaria in € 6.000,00 annui.
Il totale del canone di affitto annuo è pertanto indicato in € 18.000,00 annui complessivi.
Ai fini di una trattativa con i potenziali interessati segnaliamo, nuovamente, che le scelte
degli organi della procedura devono “tenere conto “oltre che dell’ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali”.
Quanto sopra si ribadisce allo scopo di rendere l’importo indicato non un “limite invalicabile” ma una indicazione di metodo.
Questo elaborato viene emesso sulla base di quanto stabilito attraverso le indagini svolte, i documenti reperiti e le informazioni raccolte.
Tanto si espone, in assolvimento del gradito mandato ricevuto; con ossequio.
Restiamo a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo
l’occasione per trasmettere i nostri migliori saluti.
Albano Laziale, 16 dicembre 2014
PBG s.r.l.
TRIBUNALE DI BENEVENTO FALLIMENTO nr. 79/2014
DI MEO AUTORICAMBI S.R.L.
Curatore Fallimentare : Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx Giudice Delegato : Dottor Xxxxxxx Xxxxxxxxxx
valutazione di stima
PBG srl
Xxx Xxxxx Xxxxxxx,0 00000 Xxxxxxx xx Xxxx (XX)
Sede operativa – Albano Laziale – Xxx xxx Xxxxxxxx 00/X Xxx. 00/0000000 Fax 06/9344701 Capitale sociale € 100.000 i.v. P. iva 07748311003
e-mail xxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
INDICE
- Definizione dell’incarico | pag. | 3 |
- attività dell’impresa | pag. | 4 |
- analisi macroeconomica del settore in Italia | pag. | 5 |
- criteri di stima | pag. | 6 |
- valorizzazione | pag. | 7 |
- beni specifici | pag. | 7 |
- riepilogo quotazioni | pag. | 9 |
- allegati pag. 15 e seg.
RELAZIONE DI STIMA DEI BENI INVENTARIATI
TRIBUNALE DI BENEVENTO NR. 79/2014 DI MEO AUTORICAMBI S.R.L.
Facciamo seguito all’incarico conferitoci dal Curatore Fallimentare Dottoressa Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, per trasmettere la nostra valutazione relativa ai beni mobili inventariati, all’attivo del fallimento dell’azienda.
I beni mobili in questione sono attualmente depositati presso la sede sociale della società in Xxx Xxxxx xxxxx Xxxxxx,00/00 Xxxxxxxxx.
L’attivo inventariato è composto da:
✓ Arredi ed attrezzature ufficio
✓ Stigliature negozio
✓ Automezzo
Relativamente all’esistenza degli stessi è stato effettuato un riscontro fisico che ha confermato la loro effettiva presenza in loco.
In data 11/12 dicembre e 15/16 dicembre 2014 è stato effettuato, alla presenza del cancelliere, l’accesso presso i locali e l’inventario.
ATTIVITA’ DELL’IMPRESA
L’oggetto sociale della società è il seguente : la vendita, all'ingrosso e al dettaglio, sia nelle forme tradizionali che con qualunque altra tecnica e modalità, anche mediante internet, di autoricambi nazionali ed esteri, vernici, attrezzature per carrozzeria e componenti in genere di mezzi mobili di qualsivoglia natura; - la produzione di vernici. la società, nel perseguimento dei propri obiettivi sociali, si propone di importare, dai mercati europei ed internazionali, la componentistica ovvero il prodotto finito con proprio marchio o con marchio altrui, nonché' di esportare i propri prodotti all'estero.
CODICE ATECO ATTIVITA’
45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli
45.32 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli
L’attività effettivamente esercitata è quella di commercio ingrosso e dettaglio di parti e accessori di autoricambi nazionali ed esteri, vernici ed altri accessori per auto .
I beni inventariati sono conformi all’attività esercitata.
IL SETTORE IN ITALIA – Analisi macroeconomica1
L’ingresso nel quarto trimestre del 2014 è stato positivo per il mercato dell’auto sia in Italia (ottobre ha chiuso a +9,2% e i primi dieci mesi dell’anno a +4,2%), sia in Europa (+6,2% e +5,9% rispettivamente nel complesso dei Paesi dell’Unione europea allargata e dell’EFTA). Questo significa che, dopo sei anni consecutivi in calo, si avrà un consuntivo 2014 in crescita. In Italia, si prevede un incremento delle immatricolazioni tra il 3,6% e il 4%, per un totale di circa 1.356.000 unità, da leggere come un segnale di moderata ripresa e, soprattutto, da incoraggiare con interventi di rilancio della domanda, anche al fine di rinnovare un parco circolante dall’età media sempre più elevata: 9,5 anni a fine 2013, contro i 7,5 di fine 2003.
La componentistica automotive italiana – che comprende circa 2.400 aziende in grado di coprire tutta la gamma dei prodotti – ha totalizzato 10,2 miliardi di Euro di esportazioni nel primo semestre 2014, con una crescita del 5% rispetto a gennaio-giugno 2013. Si tratta di un valore pari al 5,2% di tutto l’export italiano, a sua volta in rialzo del 2% nel semestre. Nello stesso periodo, le importazioni della componentistica hanno segnato un rialzo del 6,4%, per un valore di 5,9 miliardi di Euro, portando così la bilancia commerciale a un saldo positivo di 4,2 miliardi di euro, il 3,1% in più rispetto al 1°semestre 2013. Nonostante una produzione di autoveicoli ancora in calo nel nostro Paese – il 1° semestre ha chiuso a -1,5%, con un calo del 5,6% per le autovetture e pesanti flessioni a due cifre per i veicoli industriali – il comparto ha saputo ancora una volta sfidare la crisi, confermando una forte capacità di differenziazione e di penetrazione sui mercati internazionali. Si pensi che la bilancia commerciale del settore ha registrato un incremento del 20% dal 2008 al 2013, passando da 6,8 a 8,2 miliardi di Euro.
Il comparto aftermarket (componentistica non destinata al primo impianto)
1 Fonte : dati Anfia – novembre 2014
mostra, nel 2014, segnali di ripresa rispetto a un 2013 in calo (-3,5%). Secondo i dati del Barometro Aftermarket – rilevazione statistica interna al Gruppo Componenti ANFIA1 che fornisce un trend indicativo dell'andamento del mercato su base mensile, sia a livello consolidato, sia a livello di singole famiglie di prodotto – il fatturato aftermarket registra un incremento dello 0,9% nei primi 9 mesi dell’anno corrente rispetto a gennaio-settembre 2013. Il primo trimestre 2014 ha chiuso a +1%, seguito da un secondo trimestre ulteriormente in crescita (+2,4%) e da un terzo trimestre in lieve rallentamento (-0,4%). Guardando all’andamento delle singole famiglie di prodotto, i componenti motore e i materiali di consumo riportano, nel consuntivo a fine settembre, un incremento del fatturato del 7,8% e del 6,2% rispettivamente, mentre i componenti di carrozzeria e abitacolo risultano in flessione del 3,9% e i componenti undercar del 6,4%.
Le aziende del settore, riunite, in parte nell’Asso Ricambi, pongono particolare attenzione in una più prudente gestione delle scorte di magazzino, che hanno subito una drastica riduzione, privilegiando un’ottica di just in time.
CRITERI DI STIMA
Per tutti i beni analizzati, si è effettuata una indagine di mercato atta a valutare la attuale presenza in commercio degli stessi, lo stato dei fornitori , la situazione economica generale del settore merceologico in esame.
Il metodo di stima applicato è, pertanto, quello del benchmark , cioè della comparazione di tali macchinari con quelli analoghi presenti in commercio, effettuando interviste a fornitori e commercianti del settore specifico, valutando le componenti di abbattimento derivanti da :
- Assenza di prova;
- Assenza di garanzia;
- Oneri di smontaggio;
- Oneri di trasporto;
- Ricondizionamento e messa in funzione
Da tale procedura di valutazione origina il prospetto in allegato che costituisce parte integrante della presente relazione di stima.
VALORIZZAZIONE
Le quotazioni che si esprimono con il seguente elaborato sono indicate in valore unitario per affrontare la possibilità di vendite parziali, riportando anche un prezzo complessivo per l’eventuale vendita in blocco, da effettuarsi per gruppi omogenei.
Sono allegate le singole schede di valutazione ed il riepilogo analitico in excel riassuntivo delle singole schede.
Per una migliore comprensione del processo di valutazione deve essere tenuta in debito conto l’analisi della rispondenza dei beni alle norme di sicurezza sul lavoro.
BENI SPECIFICI
- ARREDI ED ATTREZZATURE UFFICIO
In questa categoria è compresa la dotazione di mobilio ed attrezzature ufficio dell’azienda fallita.
Si tratta di pochi mobili, di tipo operativo e di scarso pregio, del bancone vendita e di tre computer fissi, oltre a due stampanti multifunzione ed un fax. La quotazione complessiva di questa categoria, in un ottica di permanenza nel sito ove sono ubicati è di € 779,00 ( settecentosettantanovemila/00).
In caso di vendita all’esterno, a causa dei costi di asporto e trasporto, la quotazione deve essere ridotta del 30%.
UTILITY
In questa categoria sono comprese le stigliature del punto vendita.
Si tratta di un complesso di scaffalature leggere, per basse portate, in buono stato di conservazione, per il contenimento delle merci in vendita.
Parte di esse sono attrezzate con l’espositore a gondola.
La quotazione on site è stata da noi valutata in € 12.120,00 (dodicimilacentoventi/00).
L’eventuale vendita all’esterno, comporterebbe lunghe operazioni di smontaggio, un costo di trasporto molto elevato che provocherebbe un abbattimento di valore superiore al 50%. Pertanto la valutazione di vendita all’esterno può essere indicata in € 5.000,00.
AUTOMEZZO
Si tratta dell’autocarro Fiat Scudo immatricolato nel 2007 , targato DE675YK , che ha percorso ca. 150.000 km.
Il mezzo, è utilizzato per il ritiro e la consegna delle merci.
E’ stata acquisita la valutazione indicata nelle guide Eurotax (guida gialla riservata agli utilizzatori finali), più comunemente adottata in commercio.
Sono stati valutati, e detratti, i danni evidenti in base alla valutazione visiva e presi in considerazione i costi per effettuare le operazioni di ripristino di funzionalità ( batteria, spazzole, cambio olio, tagliando ecc.).
Per tale valutazione è stato utilizzato il software CAR XP della Cedisoft, in abituale uso alle società di assicurazione e carrozzerie per la valutazione dei danni.
Al risultato ottenuto è stata effettuata una leggera decurtazione percentuale dovuta alla vendita nello stato di “visto e piaciuto” , in assenza di prova e garanzia.
La quotazione di tale automezzo è pari ad € 2.100,00 (duemilacento).
RIEPILOGO QUOTAZIONI
In conclusione riepiloghiamo le quotazioni attribuite ad ogni tipologia di bene stimata :
⮚ Arredi ed attrezzature ufficio
⮚ Utility
⮚ Autocarri
€ 779,00*
€ 12.120,00*
€ 2.100,00*
* quotazioni IVA esclusa
Riepilogo
TOTALE € 15.000,00*
Questo elaborato viene emesso sulla base di quanto stabilito attraverso le indagini svolte, i documenti reperiti e le informazioni raccolte.
Tanto si espone, in assolvimento del gradito mandato ricevuto.
Restiamo a Sua completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e cogliamo l’occasione per trasmettere i nostri migliori saluti.
Albano Laziale, 22 dicembre 2014
All.ti: XXX
PBG srl
Valorizzazione sintetica di stima delle merci in deposito Fallimento nr. 79/2014 TRIBUNALE DI BENEVENTO
DI MEO AUTORICAMBI s.r.l.
La nostra società ha provveduto nei giorni 11- 12 – 15 – 16 dicembre alla inventariazione delle merci giacenti presso i locali della ditta fallita, catalogando le stesse per:
- posizione fisica;
- tipologia;
- quantità
- prezzo di vendita al pubblico
L’inventario, si compone di nr. 87 fogli redatti manualmente ( è in corso di elaborazione il riversamento in un file elettronico in formato excel) , ed è stato redatto indicando le giacenze ed il relativo prezzo unitario di vendita al pubblico.
Tale criterio è stato identificato al fine di rendere più semplice la gestione di un eventuale contratto estimatorio, considerando necessario uniformare i valori di calcolo e controllo.
La somma ( non ancora definitiva ma con buona approssimazione) indica un totale di poco superiore ad € 400.000,00 ( prezzi al pubblico).
Ci riserviamo di completare il dato ufficiale il più presto possibile.
Per completezza di valutazione deve essere affrontata anche l’ipotesi di una cessione dell’intero magazzino merci attraverso un esperimento di asta in blocco, escludendosi la possibilità di una cessione analitica da parte della Curatela.
PBG srl
Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 0 00000 Xxxxxxx xx Xxxx (XX)
Sede operativa – Xxxxxx Xxxxxxx (XX) Xxx xxx Xxxxxxxx, 00/X Tel. 06/0000000 Fax 06/9344701 Capitale sociale € 100.000 i.v. P. iva 07748311003
e-mail xxxx@xxxxxx.xx xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx
In questa situazione il valore del magazzino realizzabile dovrebbe essere così calcolato:
- importo di base € 400.000,00
- detrazione dell’iva – netto 327.868,85
- detrazione del margine (30%) – netto 252.206,81
Questo valore di base dovrebbe essere ulteriormente rettificato in base alla tipologia delle merci. Pertanto dovrebbe essere valutata tutta la merce di bassa o scarsa movimentazione, la merce certamente obsoleta, quella che non è assortita in idonea quantità.
Dovrebbero essere inoltre valutate le spese che un acquirente che acquistasse lo stock dovrebbe sostenere : a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono le spese di catalogazione, di carico, trasporto, messa a dimora e, soprattutto la rotazione di vendita dell’intero blocco.
Convenzionalmente ed in base alla nostra esperienza di vendita di beni analoghi, possiamo affermare che il massimo importo realizzabile dalle merci in esame può calcolarsi in una percentuale del 10% del valore netto contabile, pertanto € 25.000,00 come massimo importo.
In questo caso, assume il massimo rilievo la soluzione prospettata di un accordo di “consignment stock” da realizzarsi con l’affittuario dell’azienda.
Lo sviluppo del contratto proposto, già nella condizione del solo realizzarsi del minimo garantito e del successivo acquisto in blocco del residuo, consentirebbe un introito di € 123.500,00 ( al netto dell’iva € 101.229,50) , concretizzando un maggior introito a favore dei creditori del 400%.
Restiamo a disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Voglia gradire i nostri migliori saluti.
Albano Laziale, 17 dicembre 2014
PBG s. r. l.