CONTRATTO DI ORMEGGIO
A.V.M. X.x.X.
Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
T. x00 000 00 00 000
F. x00 000 00 00 000
CONTRATTO DI ORMEGGIO
PRESSO LA STRUTTURA DI SOSTA ATTREZZATA PER NATANTI DI SACCA DELLA MISERICORDIA - VENEZIA
TRA
Azienda Veneziana per la Mobilità S.p.A., società soggetta alla direzione ed al coordinamento del Comune di Venezia, con sede in Venezia, Isola Nova del Tronchetto 33 , C.F. e P.IVA 03096680271, capitale sociale 85.549.237,90 i.v., in persona del proprio Direttore Generale ing. Xxxxxxxx Xxxx, munito degli occorrenti poteri (di seguito denominato “AVM”)
e
Cognome e Nome: Residenza:
codice fiscale:
recapito telefonico:
e-mail:
di seguito denominato “l’Abbonato”
PREMESSO CHE
- il Comune di Venezia con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 10 del 29.01.2015 ha affidato ad AVM la gestione della struttura di sosta per natanti di Sacca della Misericordia fino al 31.12.2019;
- AVM ha esperito un bando di pubblico concorso per la formazione a seguito di sorteggio di una graduatoria utile all’assegnazione di permessi annuali di ormeggio per natanti da diporto presso la struttura di sosta attrezzata per natanti di Sacca della Misericordia in Venezia, Cannaregio 3539, in attuazione della disposizione dirigenziale prot.gen.111629/2018 Comune di Venezia;
- l’Abbonato partecipa alla stipulazione del presente contratto in qualità di avente diritto sulla base della graduatoria formata ai sensi del precedente punto;
SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ART. 1 Premessa
Le premesse costituiscono parte integrante della presente scrittura.
ART. 2 Oggetto
Con il presente contratto l’Abbonato acquisisce la disponibilità di un posto di ormeggio all'interno della struttura di Sacca della Misericordia del natante tipo ……….…………….. delle dimensioni di mt.
………………… di lunghezza e targato ………….. Il contratto è valido solo per il natante descritto e identificato nel presente articolo.
ART. 3 Obblighi di AVM
AVM si impegna ad effettuare i seguenti servizi:
- messa a disposizione di rada protetta;
- messa a disposizione per l’unità di un posto di ormeggio riservato;
- pulizia specchio acqueo;
- illuminazione pubblica dell'approdo;
A.V.M. S.p.A. - Azienda Veneziana della Mobilità - Soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Venezia Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxx xxx Xxxxxxxxxx, 00 – 00000 XXXXXXX
Registro delle Imprese di Venezia, C.F. e P.I. 03096680271, REA VE-246771 – Capitale Sociale € 85.549.237,90 i.v.
PEC: xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx xxxxxx.xx
- pulizia delle banchine e dei pontili;
- servizi igienici;
- manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle strutture, ivi compresi i pali di ormeggio;
- sorveglianza (tramite personale proprio o per mezzo di ronde ad opera delle guardie giurate dell’Istituto di Vigilanza appositamente incaricato o per mezzo videosorveglianza);
- assicurazione per l’unità e il personale imbarcato;
- somministrazione di acqua potabile.
Art. 4 Durata
Il presente contratto ha durata di un anno a decorrere dalla sottoscrizione e alla scadenza si riterrà automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo il recesso di una delle parti ai sensi dei successivi articoli 7 e 8.
ART. 5 Corrispettivo
Il corrispettivo di sosta complessivo annuale viene stabilito dal Comune di Venezia ed è attualmente fissato in Euro …………… al netto di IVA di legge (tariffa soggetta ad aggiornamento automatico su base biennale a decorrere dall’ultimo adeguamento con applicazione del 70 % dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevato per la Provincia di Venezia, arrotondato all’unità superiore), da suddividersi in quote bimestrali (Gennaio/Febbraio; Marzo/Aprile; Maggio/Giugno; Luglio/Agosto; Settembre/Ottobre; Novembre/Dicembre) non frazionabili anticipate. Nessun rimborso sarà dovuto all’Abbonato per il mancato utilizzo del posto barca, se non preventivamente comunicato ed autorizzato.
ART. 6 Modalità di pagamento
AVM emetterà fattura il giorno 15 del primo mese del bimestre di riferimento. Il pagamento andrà effettuato entro 15 giorni data fattura.
In caso di mancato pagamento di due bimestri anche non consecutivi, AVM potrà procedere alla risoluzione del presente contratto.
Il pagamento delle fatture avverrà a mezzo SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.), introdotta dal Regolamento Europeo 260/2012, che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro, e dal Provvedimento della Banca d'Italia del 22 Febbraio 2013 che ha così emanato, per l'Italia, le istruzioni applicative di detto regolamento.
A tal fine l’Abbonato è tenuto a compilare e sottoscrivere il riquadro “AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN CONTO PER RICHIESTE D’INCASSO “ riportato al termine del presente contratto.
L’Abbonato è inoltre informato che l'obbligo di preavvisare gli addebiti S.D.D. almeno 14 gg. prima della scadenza non potrà essere assolto da AVM e con la sottoscrizione del presente contratto l’Abbonato presta espressamente il Suo assenso all'assenza di tale preavviso.
Art. 7 Recesso
L’Abbonato potrà recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta ad AVM a mezzo raccomandata AR o PEC con un preavviso di almeno 30 giorni. Il recesso avrà effetto dal primo giorno del primo bimestre successivo (Gennaio/Febbraio; Marzo/Aprile; Xxxxxx/Giugno; Luglio/Agosto; Settembre/Ottobre; Novembre/Dicembre).
AVM potrà recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio dandone comunicazione scritta all’Abbonato a mezzo raccomandata AR o PEC con un preavviso di almeno 6 mesi. Il recesso avrà effetto dal primo giorno del primo bimestre successivo (Gennaio/Febbraio; Marzo/Aprile; Xxxxxx/Giugno; Luglio/Agosto; Settembre/Ottobre; Novembre/Dicembre).
Inoltre, AVM può recedere a suo insindacabile giudizio dal contratto senza alcun preavviso nelle ipotesi stabilite dal Regolamento e, in particolare, nei seguenti casi:
a) ricovero di natante diverso e/o sostituzione anche temporanea del natante non autorizzata;
b) reiterate violazioni del Regolamento di gestione da parte dell’Abbonato nell’arco di 12 mesi continuativi, dopo almeno n.3 formali richiami di AVM.
ART. 8 Clausola risolutiva espressa
Il contratto si intende risolto ex art 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) perdita da parte dell’Abbonato anche di un solo requisito fra quelli richiesti dal bando per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto alla stipula di contratto di abbonamento:
o residenza in Venezia Centro Storico o Isole;
o proprietà del natante per il quale si richiede l’ormeggio;
o dimensioni massime del natante: mt. 8 di lunghezza, mt.2,50 di larghezza e mt.1,00 di pescaggio (con una tolleranza nella dimensione massima del +5%).
b) mancato pagamento da parte dell’Abbonato della tariffa di abbonamento per due bimestri, anche non consecutivi (rif. art.6).
In relazione a quanto previsto dalla lett. a) del presente articolo, l’Abbonato è tenuto a presentare ad AVM a semplice richiesta di quest’ultima, la documentazione che attesti il permanere dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria degli aventi diritto alla stipula di contratto di abbonamento.
ART. 9 Assegnazione del posto barca
L’Abbonato si impegna ad occupare il posto barca che verrà indicato dal personale in servizio presso la struttura e che verrà riportato nell'apposita scheda - cliente. AVM ha facoltà, per motivi organizzativi e di funzionalità nell'avviamento e/o nella gestione della struttura, di modificare il posto di ormeggio assegnato all’Abbonato, previa comunicazione.
Sono a carico dell’Abbonato le spese per materiali necessari all'ormeggio dell'imbarcazione.
ART. 10 Regolamento di gestione
Con la sottoscrizione del presente contratto, l’Abbonato dichiara di aver preso visione e di accettare in toto l’allegato Regolamento di gestione per lo stazionamento all'interno della struttura di ormeggio, da considerarsi parte integrante del presente contratto. L’Abbonato sin d’ora accetta, come parte integrante ed essenziale del presente contratto, anche le eventuali modificazioni e/o integrazioni apportate da AVM o dal Comune di Venezia al Regolamento, nonché eventuali ulteriori disposizioni regolamentari introdotte da AVM per la disciplina del servizio e dei rapporti con l’utenza che AVM porterà a conoscenza della stessa, salva la possibilità di recesso.
ART. 11 Esonero responsabilità
L’Abbonato ed i suoi aventi causa esonerano AVM da ogni responsabilità per eventuali danni alle persone, alla imbarcazione o alle cose, derivanti o connessi con le proprie operazioni di ormeggio o disormeggio o conseguenti a guasti, furti e a qualsiasi altra causa, nessuna esclusa od eccettuata. AVM non risponde inoltre dei danni che i Clienti possono arrecare alle imbarcazioni altrui. AVM non risponde dei danni cagionati alle imbarcazioni dalle avverse condizioni meteomarine e meteorologiche.
In ogni caso AVM non risponde di furti o danneggiamenti di beni mobili lasciati all'interno dei natanti, di pertinenze e di accessori degli stessi che, pur potendo essere asportati, vengono lasciati a bordo.
ART. 12 Foro competente
Il Foro Giudiziale esclusivamente competente per ogni controversia che abbia origine dal presente contratto è quello di Venezia.
ART. 13 Regime fiscale
Il presente contratto rientra nel campo di applicazione IVA.
ART. 14 Trattamento dei dati personali
L'abbonato garantisce, anche ai sensi del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di falsità, atti e dichiarazioni mendaci, la veridicità dei dati personali dichiarati ad AVM e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione degli stessi mediante lettera raccomandata AR o PEC o fax.
AVM è titolare del trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/03 come da informativa allegata al bando pubblico e da intendersi qui integralmente riportata.
Venezia, lì ……..
L’Abbonato AVM
Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti dell’art 1341 C.C., le clausole di seguito riportate: ART.2 Oggetto; ART.4 Durata; ART.5 Corrispettivo; ART.7 Recesso; ART. 8 Clausola risolutiva espressa; ART.9 Assegnazione del posto barca; ART. 10 Regolamento di gestione; ART.11 Esonero responsabilità.
L’Abbonato
Rif. contratto di ormeggio presso la struttura di sosta attrezzata per natanti di Sacca della Misericordia in Venezia intestato a: ] [SEPA DIRECT DEBIT CORE (S.D.D.)] AUTORIZZAZIONE PERMANENTE DI ADDEBITO IN C/C BANCARIO PER RICHIESTE D’INCASSO | ||||
Il sottoscritto (Nome Cognome) in qualità di: □ INTESTARIO DEL CONTRATTO DI ORMEGGIO SPECIFICATO NEL FRONTESPIZIO, NONCHE’ SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA FIRMA SUL C/C DI SEGUITO INDICATO; □ SOGGETTO AUTORIZZATO ALLA FIRMA SUL C/C DI SEGUITO INDICATO | ||||
Dati dichiarante (da compilarsi solo nel caso non coincida con l’intestatario del contratto di ormeggio) | ||||
indirizzo | Nr | |||
cap | città | Prov. | ||
CF | tel | fax. | cell | |
DICHIARA di essere soggetto autorizzato alla firma sul Conto Corrente di seguito indicato | ||||
N° Conto Corrente | ABI | CAB | CIN | |
IBAN | ||||
ED AUTORIZZA la banca a margine a provvedere all’estinzione dei documenti di debito emessi da AVM SpA, addebitando il conto sopraindicato ed applicando le condizioni economiche nella misura standard – ove non diversamente pattuito - e le norme previste per il servizio senza necessità, per la banca, d’inviare la relativa contabile d’addebito. Dichiara di essere a conoscenza che la banca assume l’incarico dell’estinzione dei citati documenti che l’Azienda creditrice invierà direttamente al debitore, prima della scadenza dell’obbligazione, a condizione che, al momento del pagamento, il conto sia in essere ed assicuri disponibilità sufficienti e che non sussistano ragioni che ne impediscano l’utilizzazione. In caso contrario la presente autorizzazione permanente d’addebito in conto s’intenderà automaticamente revocata con effetto immediato, anche nel caso in cui i documenti di debito siano stati predisposti con apposita dicitura di addebito in conto corrente. Inoltre la banca resterà esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità inerente al mancato pagamento ed il pagamento stesso dovrà essere effettuato all’Azienda creditrice direttamente a cura del debitore. Prende altresì atto che la banca si riserva il diritto di recedere in ogni momento dal presente accordo, anche su richiesta dell’Azienda fornitrice, dovuta alla sospensione immotivata o al mancato pagamento anche di una sola fattura. Prende atto che ove intenda eccezionalmente sospendere l’estinzione di un documento di debito o revocare il presente incarico dovrà/anno far pervenire immediato avviso alla banca in tal senso entro la data di scadenza e comunque in tempo utile per consentire alla banca stessa di provvedere in conformità. Riconosce valida ogni variazione di codice del debitore eseguita d’ufficio dalla banca in relazione a variazioni disposte dall’Azienda creditrice. Per ogni controversia relativa alla presente autorizzazione compresa la revoca della stessa, il Foro competente è quello convenuto nel contratto di conto corrente in precedenza richiamato. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le “Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi annessi”. X Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) In deroga a quanto sopra stabilito si conviene che per le sole autorizzazioni che rientrano nel sistema SEPA, il sottoscritto può riservarsi il diritto di chiedere alla banca lo storno dell’addebito entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza dell’obbligazione. X Firma (sottoscrizione del/i correntista/i) |