ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA
ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA
.........................................................., società costituita in conformità alla legge italiana, avente sede legale in .........................................................., .........................................................., tel.
.........................................................., fax .........................................................., e-mail:
.........................................................., iscritta nel registro delle imprese di
.........................................................., con Cod.Fiscale e X.Xxx nella persona del
legale rappresentante , (di seguito denominata “Società”)
E
Amaeco S.r.l, società costituita in conformità alla legge italiana, avente sede legale in Xxx Xxxxxx Xxxxxxx x. 00, 00000 Xxxxxxxxx (XX), tel. 000.0000000, fax. 000.0000000, e-mail info@bht- xxxxxx.xx, iscritta nel registro delle imprese di Modena con Cod.Fiscale e X.Xxx 03354830360, nella persona dell’amministratore unico Xxxxxxx Xxxxxxxx, (di seguito denominata “Amaeco”);
di seguito, la Società e AMAECO sono denominate congiuntamente le “Parti”, e ciascuna di esse “Parte”.
PREMESSO CHE:
a) La Società opera nel settore di ………. …………………….. ………………………….
............................................................................................................................................................;
b) Amaeco è una società attiva nel settore della consulenza e dei servizi nel settore delle energie rinnovabili e, tra le altre cose, opera anche tramite i propri partners (“Partners Amaeco”) con il marchio BHT nel settore dell’efficienza energetica, offrendo a soggetti terzi i servizi di assistenza, monitoraggio, progettazione ed interventi di efficienza energetica al fine di consentire a questi di conoscere, monitorare e ridurre i propri costi energetici (l’“Operazione”);
c) La Società è interessata a partecipare all’attività di Amaeco alle condizioni che verranno concordate in seguito con Amaeco e pertanto a ricevere la documentazione che Amaeco potrà inviarle in relazione all’Operazione;
d) Amaeco ha interesse a far partecipare la Società all’Operazione e a condividere reciprocamente informazioni le informazioni che possono essere utili al fine della sua realizzazione e che le Parti sono concordi nel ritenere confidenziali e essenziali per le loro rispettive valutazioni;
e) le Parti hanno pertanto concordato di assumere i reciproci impegni di riservatezza contenuti nel presente accordo di riservatezza (di seguito l’“Accordo”) allo scopo di mantenere riservata le informazioni che le stesse condivideranno e regolare i termini per la condivisione delle informazioni che Amaeco riterrà opportuno dare.
Tutto quanto ciò premesso le Parti come sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO
1. OGGETTO
Oggetto dell’Accordo sono gli impegni di riservatezza di seguito assunti dalla Società aventi ad oggetto i termini e le condizioni, nel rispetto dei quali Amaeco condividerà le informazioni relative all’Operazione.
Le Parti concordano che ai fini del presente Accordo costituiscono informazioni riservate tutte le informazioni che Amaeco (di seguito “Parte Fornitrice”) comunicherà o metterà comunque a disposizione dell’altra Parte (di seguito “Parte Ricevente”) relative alla:
- propria identità, organizzazione, struttura societaria (ivi comprese società collegate, controllanti o controllate);
- partner dell’operazione (ivi compresi eventuali consulenti o soggetti finanziatori, garanti etc.);
- capacità finanziaria, criteri e tecniche di valutazione, modelli operativi, finanziari e tributari, documentazione o prassi contrattuale;
- obiettivi, politiche o azioni strategiche,
- tutti gli atti, documenti, notizie, proiezioni, stime e dati di qualsiasi natura, anche su supporto informatico ed anche se non specificatamente qualificati come “riservati”, relativi all’Operazione di cui trattasi, comprese tutte le informazioni che da tali documenti derivino, direttamente o indirettamente, che siano state o che ci saranno fornite, verbalmente o per iscritto, da amministratori, dirigenti, dipendenti intermediari, consulenti, revisori o consulenti incarica da ciascuna Parte ovvero che saranno acquisite a seguito di riunioni o visite dedicate all’Eventuale Operazione;
- ed ogni altra informazione a carattere riservato o sensibile che possa essere comunicata nel corso delle trattative (“Informazioni Riservate”).
2. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
La Parte Ricevente si impegna ad utilizzare le Informazioni Riservate unicamente ai fini della valutazione e/o nell’ambito dell’Operazione e a non comunicarle a terzi in nessun caso salvo quelli espressamente previsti dal presente Accordo.
La Parte Ricevente si impegna a conservare e custodire con diligenza le Informazioni Riservate e ad impedire che soggetti non autorizzati possano avere accesso alle Informazioni Riservate della Parte Fornitrice di cui la Parte Ricevente sia comunque entrata in possesso.
La Parte Ricevente porterà pertanto a conoscenza delle Informazioni Riservate soltanto quelle persone che, all’interno della propria organizzazione ovvero quali consulenti esterni della stessa, saranno coinvolte, direttamente o indirettamente, nelle trattative aventi ad oggetto l’Operazione assumendo in ogni caso l’esclusiva responsabilità nei confronti della Parte Fornitrice per l’eventuale diffusione delle Informazioni Riservate da parte dei soggetti sopra indicati.
La Società pertanto provvederà pertanto a fare in modo che i propri amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti esterni e revisori ovvero quelli di società ad essa collegate o da essa controllate che avranno accesso alle Informazioni Riservate, e che saranno coinvolte nell’Operazione, siano debitamente informati del carattere riservato delle stesse ed assumano un impegno analogo a quello assunto dalle Parti con il presente Accordo.
La Parte Xxxxxxxxx provvederà, su richiesta scritta della Parte Fornitrice, a distruggere o, a sua discrezione, restituire il materiale e la documentazione che siano in suo possesso o sotto il suo controllo e che costituiscano Informazioni Riservate, senza farne e/o trattenerne alcuna copia, dando conferma scritta alla Parte Fornitrice dell’avvenuta distruzione e/o cancellazione.
Resta inteso che la Parte Ricevente non potrà effettuare alcun annuncio e/o comunicazione a terzi riguardo all’Operazione se non con un preventivo consenso scritto dell’altra parte, fatta eccezione per gli annunci e le comunicazioni obbligatorie in base alla legge (il cui testo dovrà comunque essere sottoposto tempestivamente e dovrà essere concordato, per quanto possibile, tra le Parti prima della comunicazione).
Ciascuna Parte avrà il diritto di modificare, sospendere, interrompere, temporaneamente o definitivamente, le trattative relative all’Operazione senza per questo incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dell’altra parte, non costituendo il presente accordo di riservatezza alcun impegno a negoziare e/o a perfezionare qualsivoglia impegno in relazione al Progetto.
Gli obblighi di riservatezza che precedono non riguarderanno le “Informazioni Riservate” che:
(i) siano note alla Parte Ricevente precedentemente alla loro rivelazione da parte della Parte Fornitrice;
(ii) siano o diventino di dominio pubblico per un fatto non costituente violazione degli obblighi di confidenzialità assunti con il presente Accordo;
(iii) siano state dalla Società autonomamente generate senza fare uso delle, o riferimento alle Informazioni Riservate;
(iv) al momento della comunicazione siano già conosciute dalla Società essendo state precedentemente trasmesse da un terzo legittimato a farlo e non vincolato a un obbligo di riservatezza relativo all’utilizzazione o comunicazione di tali informazioni;
(v) debbano essere comunicate su richiesta di qualsiasi autorità pubblica o giudiziaria o di vigilanza o di controllo - alla quale dovrà però essere confermata la natura confidenziale e riservata dei dati e delle informazioni fornite - o in adempimento di una disposizione di legge o regolamento, in ogni caso adottando tutte le misure necessarie o anche soltanto utili a preservare la riservatezza e la confidenzialità delle Informazioni Riservate fornite in modo da limitare al massimo il pregiudizio che la Parte Fornitrice delle informazioni possa subire anche indirettamente dalla
comunicazione di cui sopra, salvo l’obbligo della Società di informare immediatamente e senza ritardo il titolare delle informazioni di detta comunicazione.
3. DURATA
Le obbligazioni di riservatezza previste nel presente Accordo sono efficaci per un periodo di 12 mesi dalla data indicata nel presente documento e continueranno ad avere efficacia anche nel caso in cui le parti non dovessero avviare alcuna relazione per un qualsiasi motivo.
4. COMUNICAZIONI
Ogni documento ivi compreso lo scambio delle Informazioni Riservate fornito successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo dovrà essere inviato agli indirizzi indicati nell’intestazione.
5. VARIE
Nessuna delle Parti può cedere o trasferire nessuno dei diritti o delle obbligazioni nascenti dal presente Accordo a terzi.
Il presente Accordo è regolato dalla Legge Italiana.
Per qualunque controversi che dovesse insorgere in relazione al presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Formigine,
Società............................................. Amaeco S.r.l.
.......................................................... Xxxxxxx Xxxxxxxx