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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI A ENTI, ASSOCIAZIONI O ALTRI ORGANISMI PUBBLICI E PRIVATI
E ISCRIZIONE ALL’ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI
PARTE I
TITOLO I – OGGETTO E INTERVENTI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è adottato secondo il disposto dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 modificata dalla Legge n. 15 del 11 febbraio 2005 ed in applicazione dell’art. 61, 62, 63 e
64 dello Statuto Comunale. Esso contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte dell’Amministrazione comunale di alcune forme di sostegno quali: sovvenzioni, contributi, agevolazioni (anche sotto forma di concessione di beni mobili o immobili a condizioni agevolate da utilizzarsi per proprie sedi) a favore di:
• Associazioni ed Enti pubblici e privati non aventi fini di lucro iscritti all’Albo comunale delle Associazioni o del Volontariato (di cui alla PARTE II del presente Regolamento) per la realizzazione, nell’ambito del territorio comunale, di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro;
• Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Albino limitatamente ai progetti con contenuto didattico – educativo e ricreativo non già ricompresi nel Piano Diritto allo Studio o Piano Diritto allo Sport.
2. Il presente Regolamento non si applica alla concessione di contributi economici e alla fruizione agevolata dei
servizi alla persona in quanto oggetto di separata disciplina.
ART. 2 – NATURA E TIPOLOGIA DEI CONTRIBUTI E DELLE ALTRE UTILITA’ ECONOMICHE
1. Circa gli interventi possibili da parte dell’Amministrazione comunale, definibili genericamente “forme di sostegno”, si forniscono di seguito le seguenti definizioni:
- SOVVENZIONI: l’Ente si fa carico interamente dell’onere derivante da una attività svolta ovvero di una iniziativa organizzata da altri soggetti che si iscrive comunque negli indirizzi programmatici dell’ente;
- CONTRIBUTI: finanziamenti e benefici occasionali o continuativi diretti a favorire attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla solo una parte dell’onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. I contributi possono essere erogati sotto forma di corresponsione in denaro da erogare tramite mandato di pagamento al legale rappresentante dell’Associazione;
- AGEVOLAZIONI: riferite alla fruizione gratuita di beni mobili ed immobili di proprietà comunale ovvero alla disponibilità del Comune a farsi carico direttamente di alcune delle spese indispensabili per lo svolgimento della manifestazione, nonché di prestazioni e servizi, ovvero all’applicazione di tariffe agevolate, quali ad esempio:
a) l’eventuale uso gratuito dei locali o impianti di proprietà del Comune;
b) l’eventuale affissione agevolata delle locandine e dei manifesti prodotti dai richiedenti il contributo;
c) l’eventuale predisposizione diretta degli atti amministrativi e/o
supporto ai richiedenti per il loro disbrigo;
d) l’eventuale vigilanza esterna con utilizzo di personale della Polizia Locale;
e) l’eventuale utilizzo di attrezzature varie di proprietà comunale necessarie per la realizzazione dell’iniziativa (da indicare dettagliatamente nell'istanza);
f) l’eventuale uso di piazze, vie o spazi pubblici in genere, con previsione di esonero o riduzione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche in termini di legge e qualora contemplati nella relativa regolamentazione del settore competente;
g) patrocinio oneroso dell’Ente per iniziative di interesse pubblico.
ART. 3 – SETTORI D’INTERVENTO
1. Di seguito vengono individuati i principali settori d’intervento, in quanto relativi ad attività o manifestazioni promosse da enti pubblici, enti privati e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato e di promozione sociale che operano a Albino.
a) Attività socio-assistenziali ed educative. Esse riguardano iniziative, attività o manifestazioni intese a:
· prevenire e rimuovere cause di ordine economico, psicologico, culturale ed ambientale tali da provocare situazioni di bisogno o di emarginazione;
· promuovere lo sviluppo del benessere fisico e sociale della persona attraverso l’assicurazione di forme di protezione sociale per le fasce più deboli della popolazione;
· prevenire il disagio giovanile ed attuare forme di recupero;
· consentire la fruizione di strutture, servizi e prestazioni sociali nel rispetto della specificità, delle esigenze e del diritto di scelta da parte degli utenti.
b) Impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani. Riguardano iniziative, attività o manifestazioni:
· dirette a promuovere e sollecitare l’impegno civile dei giovani, degli scolari, degli studenti, degli adulti, degli anziani, nei rispettivi ambienti di vita;
· aventi come obiettivo la promozione della solidarietà nazionale ed internazionale;
· aventi ad oggetto la tutela della dignità dell’uomo, dell’ambiente in cui vive, dei suoi diritti intangibili, con riferimento anche a quanto stabilito dagli organismi internazionali.
c) Attività culturali ed educative. Gli interventi possono essere disposti per iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la promozione e lo sviluppo della cultura anche mediante l’organizzazione di mostre, convegni e rassegne che abbiano come finalità di attivare la partecipazione dei cittadini alla vita culturale, e alle celebrazioni di anniversari della storia e della tradizione nazionale e cittadina e di ricorrenze civili.
d) Tutela ambientale. Gli interventi possono riguardare iniziative, attività o manifestazioni intese a favorire la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale, la tutela del territorio, il decoro dell’ambiente urbano.
e) Attività ricreative e sportive. Gli interventi possono essere disposti:
· per quanto attiene alle attività sportive, a favore di associazioni, enti o gruppi dilettantistici, enti di promozione sportiva, enti o società affiliate alle federazioni del C.O.N.I. e di associazioni, enti, società o gruppi che operano a Albino per l’organizzazione di manifestazioni sportive, a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale o per l’espletamento di attività sportive;
· gli interventi possono essere disposti anche a favore di enti pubblici, enti privati
e associazioni senza scopo di lucro, organizzazioni del volontariato e di promozione sociale che operano a Albino per l’organizzazione e la gestione di attività ricreative e del tempo libero le cui finalità sono indirizzate al soddisfacimento di interessi collettivi;
· particolare attenzione sarà riservata agli sport che stabiliscono un corretto rapporto con l’ambiente, allo sviluppo e alla valorizzazione dello sport per disabili, alle discipline di base che rivestono carattere formativo, alle attività sportive dilettantistiche e a tutte quelle attività che vengono intraprese senza scopo di lucro.
f) Sviluppo economico. Gli interventi possono essere disposti a favore di enti pubblici, privati, associazioni, organizzazioni senza finalità di lucro che operano in attività economiche tradizionali o innovative.
· Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggiore rilevanza o tradizione sono esercitate mediante interventi rivolti in particolare:
- al concorso per l’organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, che si tengano sul territorio comunale, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
- al concorso per l’effettuazione di iniziative collettive, di promozione e valorizzazione dei prodotti locali.
TITOLO II – ACCESSO ALLE FORME DI SOSTEGNO
ART. 4 - CRITERI GENERALI
1. La concessione delle forme di sostegno è stabilita, fermo il disposto dell’articolo precedente, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) Valutazione dei programmi e delle iniziative in base a:
- grado di coinvolgimento sociale conseguente alla realizzazione della proposta;
- valore attribuito
dall’Amministrazione Comunale al beneficio reso alla comunità;
- valorizzazione di tradizioni locali;
- grado di importanza scientifica, culturale, civile, storica, sportiva, ecc.;
- dimostrazione di precedenti analoghi programmi portati a
termine;
- precedenti collaborazioni con l’Amministrazione comunale per l’organizzazione di eventi o per la fornitura di servizi (es. convenzioni
…);
- adesione ad attività di coordinamento locale finalizzato ad una progettazione condivisa delle iniziative;
- carattere di originalità e d’innovatività del progetto o dell’iniziativa, nonché la propria qualità progettuale e l’ambito di concreta operatività ed interesse collettivo.
La rispondenza ad uno o più di tali parametri sarà riportata sinteticamente nella proposta di deliberazione relativa alla concessione del sostegno.
b) Valutazione del soggetto richiedente, il quale dovrà dimostrare:
- entità di persone e di risorse economiche che il soggetto deve impegnare per il programma o l’iniziativa per cui chiede il contributo;
- bilancio annuale o dell’iniziativa specifica in cui vengano indicate chiaramente le entrate, le spese, nonché i motivi cui le stesse sono dovute, sottoscritte dal legale rappresentante dell’Associazione stessa.
2. L’ammontare e le condizioni di conferimento delle forme di sostegno sono stabilite in riferimento:
- al sostegno fornito da altri enti pubblici o privati (sponsor);
- alle eventuali entrate previste;
- al contributo richiesto rispetto al conto complessivo;
- alla capacità economica del richiedente.
3. Non sono considerate, ai fini dell’erogazione dei contributi, le spese che fanno carico al richiedente per compensi o rimborsi, anche parziali e sotto qualsiasi forma, di prestazioni personali di qualsiasi tipo da parte di propri soci o aderenti.
4. E’ comunque facoltà dell’Amministrazione comunale non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie o giustificabili in relazione alla realizzazione dell’iniziativa, opera o attività oggetto della domanda.
5. Non potrà essere erogata alcuna forma di sostegno, fra quelle contemplate nel presente regolamento, a quelle associazioni ed enti che versino, a qualsiasi titolo, in una situazione debitoria nei confronti del Comune di Albino.
6.
La possibilità di accesso alle forme di sostegno potrà essere eventualmente ripristinata solo dopo l’avvenuta volontaria estinzione a sanatoria del debito contratto realizzata anche attraverso l’erogazione del contributo comunale da utilizzarsi per abbattere parzialmente o totalmente il debito stesso.
7. L’avvenuta eventuale estinzione del debito attraverso procedure di riscossione “coattiva”, nelle forme previste dalla legge, non dà luogo al ripristino della possibilità di accesso alle forme di sostegno suddette.
ART. 5 – TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ DA SUPPORTARE
1. Partendo dalla considerazione che l’erogazione di un contributo non è un atto dovuto, ma è subordinata alla valutazione da parte dell’ente soprattutto in riferimento alle finalità connesse, alla tipologia degli interventi e alla possibilità finanziaria dell’ente, la compartecipazione del Comune potrà avvenire per:
- attività ordinaria per finanziamento delle spese di gestione previa verifica che l’attività venga svolta in coerenza con gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale, previamente approvati dalla medesima;
- progetti o iniziative specifiche (una tantum) che devono comunque essere approvati
dall’Amministrazione Comunale;
- attività straordinaria nel caso in cui si verifichino situazioni impreviste o imprevedibili, debitamente motivate.
ART. 6 – SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ORDINARIA. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI.
1. I soggetti di cui all’art. 1 possono chiedere al Comune contributi, beni strumentali, servizi, concessione di strutture, esplicitando i motivi della richiesta e fornendo gli elementi utili all'esame della domanda, attraverso la compilazione completa della modulistica appositamente predisposta dagli uffici preposti, e presentando integralmente la documentazione indicata nella stessa.
2. La concessione della tipologia di sostegno, di cui al presente articolo,
presuppone l’iscrizione all’albo comunale delle associazioni e del volontariato.
3. La domanda, sottoscritta dal rappresentante dell’istituzione, ente o associazione richiedente e indirizzata al settore/servizio di competenza, deve indicare:
• denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale o partita IVA dell’associazione, organizzazione o ente, telefono, email e sito internet;
• numero degli associati o persone coinvolte;
• anzianità dell’Associazione;
• partecipazione a campionati o popolazione beneficiaria degli interventi dell’associazione;
• numero di eventi / manifestazioni che verranno organizzati durante l’anno sul territorio comunale;
• valenza ed efficacia ai fini della promozione civile, sociale, culturale ed economica della comunità Albinese (modalità di erogazione dei servizi dell’associazione sul territorio comunale);
• iscrizione all’albo comunale delle associazioni;
• iscrizione ad albi o al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche istituito presso il CONI;
• rapporto tra costo previsto e risultato ipotizzato (spese annuali sostenute dall’Associazione);
• attinenza con i programmi comunali (grado di corrispondenza delle attività dell’associazione con il piano obiettivo delle attività che l’Amministrazione comunale intende promuovere anche attraverso l’ausilio del volontariato per l’anno precedente);
• rappresentatività del soggetto proponente;
• entità del contributo e buon esito dell’iniziativa in anni precedenti.
• descrizione dell’attività o del progetto specifico, che dovrà avere
caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell’ente;
• il tipo di intervento richiesto (finanziario o altra agevolazione o sostegno);
• il bilancio preventivo dell’attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
• l’indicazione specifica circa l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande all’interno della manifestazione;
• la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
• la dichiarazione relativa alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
• la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
4. Alla domanda deve essere allegato l’atto costitutivo o lo statuto dell’ente o associazione, ove non già in possesso del Comune.
5. La domanda di assegnazione del contributo ordinario potrà essere rinnovata anno per anno, con le stesse modalità e negli stessi termini.
ART. 7 - SOSTEGNO PER ATTIVITÀ ORDINARIA. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE.
1.Le domande devono essere presentate entro il 31 maggio dell’anno in corso cui si riferisce la richiesta e le stesse saranno globalmente valutate ed espletate entro la fine dell’anno.
2. La concessione delle forme di sostegno ordinario è disposta motivatamente dalla Giunta e erogata, nell'ambito dei criteri stabiliti dal presente regolamento, secondo un punteggio fissato dalla Giunta Comunale e nei limiti dello stanziamento di bilancio. Il
servizio interessato, secondo le rispettive competenze e nei limiti degli stanziamenti definiti, provvederà all’erogazione dopo l’approvazione del bilancio.
3. La Giunta Comunale può subordinare l’erogazione del contributo a “obiettivi” assegnati in via preventiva alle diverse associazioni, aventi carattere di ausilio nei confronti dell’attività dell’Amministrazione Comunale.
4. La concessione di benefici, di cui al presente articolo, può essere disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata anche superiore all'anno, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. Modalità, termini e condizioni dei benefici sono disciplinati dalla convenzione stessa. In ogni caso dovrà essere sempre garantito e verificato il principio di sussidiarietà stabilito.
5. L’inserimento nel piano di riparto annuale non costituisce titolo per l’inclusione nei piani degli anni successivi per i quali l’Amministrazione comunale ha facoltà di assegnare importi in misura diversa da quella precedentemente assegnata ovvero di non confermare il contributo ordinario in relazione alle risorse stanziate negli appositi capitoli ed ai programmi presentati.
6. Il provvedimento finale deve specificare la ragione dell'accoglimento o del diniego.
ART. 8 – SOSTEGNO PER PROGETTI E INIZIATIVE SPECIFICHE. CRITERI PER L’EROGAZIONE.
1. L’amministrazione Comunale può concedere forme di sostegno una tantum, diretti a sostenere particolari iniziative e manifestazioni di rilevante interesse per la comunità locale, oltre a
quanto previsto al precedente art. 4, tenuto conto di:
a) benefici diretti dell’iniziativa nei confronti della cittadinanza;
b) capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
c) costo previsto per lo svolgimento dell’iniziativa;
d) numero di associati/atleti di Xxxxxx, coinvolti o a cui si rivolge direttamente la manifestazione;
e) realizzazione di manifestazioni in co- gestione tra diverse associazioni;
f) coerenza, in merito all’iniziativa, con gli obiettivi programmatici e istituzionali dell’Amministrazione Comunale stessa;
g) la non sovrapposizione del finanziamento comunale ad altri finanziamenti pubblici erogati per la stessa iniziativa proposta dall’associazione.
h) il finanziamento comunale non potrà superare la copertura totale delle spese sostenute.
2. La Giunta Comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, determinando l’entità dell’eventuale contributo e le modalità della sua erogazione.
3. L’assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
4. L’Associazione assegnataria di un primo contributo economico una tantum non potrà ripetere la richiesta per successive iniziative nell’ambito del medesimo esercizio finanziario.
ART. 9 - SOSTEGNO STRAORDINARIO. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI.
1. Le domande per ottenere contributi, servizi, concessione di strutture, beni strumentali per iniziative/attività straordinarie, sottoscritte dal legale rappresentante dell’associazione e/o ente devono pervenire, di norma, almeno 45 giorni prima (termine meramente ordinatorio) della data prevista per l'effettuazione dell'iniziativa e devono contenere le seguenti indicazioni:
• descrizione dell’attività o del progetto specifico, che dovrà avere caratteristiche coerenti con le linee di indirizzo dell’ente;
• il tipo di intervento richiesto (patrocinio finanziario o altra agevolazione o sostegno);
• il bilancio preventivo dell’attività o del progetto specifico e/o manifestazione;
• l’indicazione specifica circa l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande all’interno della manifestazione;
• la dichiarazione relativa alla posizione IVA;
• la dichiarazione sostitutiva relativa alla ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 28 del DPR n° 600 del 29/9/1973 e successive modifiche;
• la dichiarazione, sotto la personale responsabilità del richiedente, relativa alla veridicità di quanto esposto nella domanda ed impegno ad utilizzare il contributo eventualmente concesso per le finalità dichiarate nella domanda;
• la dichiarazione che l’eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali;
• la dichiarazione che non vengano perseguiti fini di lucro.
2. Alla domanda verrà data risposta entro i successivi 30 giorni, previa verifica che:
- le entrate e le spese della manifestazione siano esattamente
corrispondenti o eventualmente da integrare delle minori entrate o delle maggiori spese dell’ente di cui l’Associazione non può essere a conoscenza;
- le spese da sostenersi rientrino nel carattere istituzionale dell’ente e nella programmazione delle attività dell’ente;
- vi sia adeguata copertura nel bilancio dell’ente della spesa da sostenere.
3. La Giunta comunale delibererà in riferimento alle richieste tenendo conto delle risorse disponibili e stanziate nel bilancio comunale, determinando l’entità dell’eventuale contributo e le modalità della sua erogazione, potendo prevedere, qualora se ne presenti la necessità, che una parte del contributo possa essere erogato prima dello svolgimento effettivo dell’iniziativa.
4. L’assegnazione di questa tipologia di sostegno non costituisce titolo per l’assegnazione di eventuali ulteriori sostegni nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
ART. 10 - INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO
Il bilancio preventivo da presentare a corredo delle richieste di sostegno deve contenere:
- l’anagrafica dell’Associazione con indicazione del legale rappresentante;
- il prospetto analitico delle entrate e delle spese della attività in programma nella loro integrità, comprensive di tutti gli oneri indotti e di tutte le minori entrate dell’ente (TOSAP, TARI, etc…) sottoscritto dal legale rappresentante;
- la dichiarazione del legale rappresentante dell’ente circa la veridicità del bilancio dell’associazione e/o della manifestazione – progetto.
Il saldo del contributo assegnato per la realizzazione di iniziative e progetti è comunque subordinato alla presentazione del rendiconto analitico delle entrate e delle spese, corredate da regolare documentazione dei giustificativi di spesa, nel quale sia evidenziato l’utilizzo del contributo comunale.
ART. 11 - INDIRIZZI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI
1. L’Amministrazione Comunale procede al riparto su appositi capitoli di bilancio corrispondenti alle diverse Aree di intervento, delle risorse che intende destinare ai contributi in base alle istanze di ammissione ai contributi presentati dagli interessati entro i termini di cui agli articoli 7 e 9.
2. La valutazione delle domande ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
3. Dovrà essere richiesto successivamente il rendiconto circa le spese sostenute e l’utilizzo del contributo erogato.
4. Il Comune considera l’iscrizione all’Albo quale condizione preferenziale (ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 6, comma 2) per accedere alla concessione di sovvenzioni, contributi, agevolazioni, secondo le modalità e le forme di ammissione previste nel relativo regolamento.
5. L’Amministrazione Comunale potrà anche erogare forme di sostegno per progetti e iniziative specifiche a enti privati senza scopo di lucro che, pur non essendo iscritte nel suddetto Albo,
organizzino eventi ed iniziative a favore e con il coinvolgimento della comunità locale, coerentemente compatibili con le finalità istituzionali del Comune.
6. La Giunta Comunale con proprio atto quantificherà l’ammontare e gli eventuali limiti degli importi da erogare.
ART. 12 UTILIZZO DELLE SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI E VANTAGGI ECONOMICI
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari e vantaggi economici comporta, per i soggetti richiedenti, l'obbligo di realizzare le iniziative, attività o manifestazioni programmate.
2. In caso di mancata, parziale o diversa utilizzazione, è facoltà dell’Amministrazione Comunale, con apposito atto, procedere:
• al recupero, in relazione a quanto realizzato, di parte o in toto del contributo se liquidato;
• alla revoca di quanto concesso, se non ancora liquidato.
Verificandosi quest'ultima fattispecie non vengono prese in considerazione le eventuali richieste di benefici economici presentate nell'anno successivo da parte dello stesso soggetto, o la prima volta che lo stesso ne faccia richiesta.
3. Il patrocinio dell’ente, privo di beneficio economico, consiste nel riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un’iniziativa, evento o manifestazione, ed è espressione della simbolica adesione dell’ente.
4. Il patrocinio consente di far uso dei simboli dell’Amministrazione nel pubblicizzare l’iniziativa, l’evento, la manifestazione.
5. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio presentano domanda
all’Amministrazione, descrivendo puntualmente l’iniziativa da svolgere
6. Il patrocinio che non preveda quindi l’elargizione di altri benefici economici o materiali, è concesso direttamente dal Sindaco o dall’Assessore di riferimento, con propria comunicazione a seguito deliberazione di Giunta.
PARTE II
TITOLO I – OGGETTO
ART. 1 – OGGETTO
1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni, in conformità a quanto previsto dall’art. 6 – comma 3 dello Statuto Comunale.
ART. 2 – FINALITA’
1. Il Comune riconosce e valorizza la funzione peculiare dell’attività delle Associazioni come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo della società civile; promuove il loro autonomo sviluppo e ne favorisce l’originale apporto al conseguimento di finalità di carattere civile, sociale, culturale, ricreativo sportivo e di tutela ambientale per migliorare la qualità della vita e per contrastare l’emarginazione.
2. Il Comune favorisce l’attività delle differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio cittadino, nel rispetto reciproco di autonomia.
TITOLO II – ISTITUZIONE DELL’ALBO
ART. 3 - CRITERI GENERALI
1. È istituito pertanto l’Albo delle Associazioni, senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al successivo art. 4, operanti nell’ambito del territorio comunale.
2. L’Albo e il Regolamento, che ad esso si riferisce, disciplinano i rapporti tra Amministrazione Comunale e libere associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana.
3. Possono chiedere l’iscrizione all’Albo le Associazioni legate, per attività, al territorio comunale, in possesso o meno di personalità giuridica. Nello specifico, esse possono essere riconducibili ad:
a) associazioni di promozione sociale formalmente costituite al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 nr. 105 e della Xxxxx Xxxxxxxxx 00 xxxxxxxx 0000 xx. 0;
b) organizzazioni di volontariato costituite al fine solidaristico e verso terzi, con l’esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti di cui alla normativa sopra richiamata;
4. L’osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per potere accedere e mantenere l’iscrizione all’Albo comunale delle Associazioni.
ART. 4 – ARTICOLAZIONE DELL’ALBO IN SEZIONI
1. L’Albo è articolato nelle seguenti sezioni:
a) Civile: impegno civile, tutela e promozione dei diritti umani;
b) Sociale: assistenza sociale, sanità;
c) Culturale: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico;
d) Ricreative: animazione ricreativa, promozione turistica;
e) Sportive: attività, promozione ed animazione sportiva;
f) Tutela ambientale: valorizzazione del patrimonio naturalistico.
2. Le Associazioni, all’atto dell’iscrizione, possono individuare la sezione tematica in cui essere iscritte. Nel caso l’Associazione operasse in più sezioni tematiche dovrà essere scelta la sezione prevalente.
ART. 5 – REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Comunale di cui all’art. 3, tutte le Associazioni regolarmente costituite in base ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 nr. 117 integrato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2018 nr. 105, nonché alle normative vigenti in materia, in possesso alla data di presentazione della domande dei seguenti requisiti:
a) attività associativa svolta nell’ambito territoriale del Comune di Albino da almeno 12 mesi;
b) costituzione dell’Associazione da almeno 12 mesi;
c) numero di soci o aderenti non inferiore alle 7 unità;
d) esplicita previsione, all’interno dello statuto, dell’atto costitutivo o dell’accordo istitutivo, delle
seguenti indicazioni:
- finalità dell’organismo associativo;
- assenza di fini di lucro;
- gratuità delle cariche associative.
ART. 6 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE
1. La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è presentata al Comune, anche tramite dedicato sportello telematico, redatta su modello a firma del legale rappresentante dell’associazione, unitamente alle seguenti indicazioni:
- la denominazione ovvero la ragione sociale e l’eventuale sigla dell’Associazione;
- la sede legale;
- il nominativo del rappresentante legale o referente, codice fiscale e fotocopia della carta di identità, in
corso di validità;
- l’oggetto e la finalità dell’Associazione;
- la data di costituzione;
- la data di inizio dell’attività nel territorio comunale;
- il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 comma 1 del presente Regolamento;
- l’attività prevalente per la quale l’associazione richiede l’iscrizione all’Albo Comunale.
- numero di soggetti coinvolti nelle attività/manifestazioni organizzate.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) relazione dell’attività svolta nell’ultimo anno solare;
c) bilancio finanziario o, in alternativa, resoconto economico.
3. Le associazioni iscritte al Registro Generale nella sezione regionale o provinciale sono esenti dalla presentazione della documentazione di cui al punto a) del comma 2; previa presentazione di apposita certificazione di affiliazione.
4. Nel caso di fusione/aggregazione tra diverse associazioni già iscritte all’Albo comunale, ai fini dell’iscrizione della stessa all’Albo medesimo, in merito ai requisiti di cui all’art 5, comma 1, lettere
a) e b), potranno essere considerati i requisiti riguardanti le singole associazioni che compongono l’aggregazione. Tale nuova unione comporta la cancellazione delle singole associazioni dall’Albo.
ART. 7 – ISCRIZIONE
1. L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è disposta con determinazione del Responsabile del competente servizio entro 30 giorni dalla
data di presentazione della domanda, previo accertamento dei requisiti richiesti.
2. Il termine di 30 giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti. L’integrazione di documentazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena decadenza della domanda stessa.
3. Il provvedimento finale, di iscrizione o di esclusione dall’albo, verrà comunicato formalmente all’Associazione richiedente.
4. Contro l’esclusione all’Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.
ART. 8 – REVISIONE PERIODICA DELL’ALBO COMUNALE
1. Le Associazioni, al fine del mantenimento dell’iscrizione all’Albo, devono annualmente autocertificare la conferma o l’aggiornamento dei dati dichiarati in sede di iscrizione, compilando e presentando al Comune, entro il 30 maggio, il modulo appositamente predisposto.
2. Nel caso di inadempimento, il Responsabile della tenuta dell’Albo invita l’Associazione a produrre la documentazione di cui sopra, assegnando il termine di presentazione, scaduto il quale si provvederà alla cancellazione d’ufficio.
3. Il Responsabile della tenuta dell’Albo provvede d’ufficio, con cadenza quadriennale, alla revisione periodica dell’Albo stesso, ai fini della verifica generale della permanenza dei requisiti previsti dal presente regolamento per l’iscrizione.
ART. 9 – CANCELLAZIONE DALL’ALBO
1. La cancellazione dall’Albo può essere disposta su domanda del rappresentante legale dell’Associazione.
2. La cancellazione dall’Albo può altresì essere disposta d’ufficio, con determinazione del Responsabile del competente servizio, nei seguenti casi:
a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
b) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell’iscrizione.
3. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è notificato, entro 30 giorni, all’Associazione interessata.
4. L’Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all’Albo trascorsi 6 mesi dalla data di cancellazione.
ART. 10 – DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI
1. Le Associazioni iscritte all’Albo possono, su loro formale richiesta :
a) essere consultate in merito alla programmazione degli interventi locali nei settori in cui esse operano;
b) ottenere copia degli atti comunali di particolare rilevanza programmatoria, relativamente alla sezione d’appartenenza.
TITOLO III – NORME FINALI
ART. 11 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI PRECEDENTI
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni di regolamenti comunali o parte di essi vigenti in contrasto o incompatibili con quelle del presente regolamento, in quanto non più applicabile.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le leggi vigenti in materia.
ART. 12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO
1. Il Comune dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte degli organismi di partecipazione, degli Enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini attraverso la pubblicazione all’albo on line per il periodo previsto dalla legge e la pubblicazione permanente sul sito internet comunale.
ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello in cui è divenuta esecutiva ad ogni effetto la deliberazione della sua adozione.