CONTRATTO DI COMODATO
Con la presente scrittura fra i signori :
Xxxxxxx Xxxxx in qualità di Sindaco pro-tempore, legale rappresentante del Comune di Villa Minozzo (RE), Codice Fiscale 00431620350, in seguito indicato con la qualifica di "parte comodante";
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……………………………………………, in seguito indicata con la qualifica di "parte comodataria";
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
1. La parte comodante da e concede
per il periodo settembre 2016 - agosto 2017, in comodato d’uso precario e gratuito
alla parte comodataria, che accetta,
¬ un autocarro privato per trasporto cose, targato CS561DB, immatricolato in data 02/02/2005 e attrezzato per il trasporto dei pasti, a regola con le norme assicurative in vigore, che a tal titolo, riceve ed accetta obbligandosi a restituire alla parte comodante l’automezzo suddetto, non appena da questi richiesto.
2. La parte comodante dichiara inoltre di possedere, in qualità di proprietaria, l'automezzo avente le caratteristiche ed i dati suindicati.
3. Tutte le spese derivanti dall’utilizzo del suddetto automezzo saranno completamente a carico della parte comodante. Si intendono inoltre a carico della parte comodante anche tutte le spese per manutenzioni ordinarie e straordinarie ed ogni altro onere derivante dall’uso del suddetto veicolo. Si precisa che il contratto di assicurazione R.C.A. continuerà ad essere intestato alla parte comodante e le tasse di circolazione continueranno a riportare l’indicazione della parte comodante, in quanto proprietaria ai sensi di legge dell’automezzo.
4. La parte comodataria provvede alla guida del mezzo per effettuare il servizio di accessorio di ristorazione scolastica finalizzato al trasporto, per conto della parte comodante, dei pasti da asporto confezionati presso il centro produzione pasti situato in Villa Minozzo (RE), da consegnare, ad orari stabiliti, presso i vari plessi scolastici del Comune di Villa Minozzo (Case Bagatti – Minozzo – Villa Minozzo Capoluogo) e Micronido del Comune di Villa Minozzo Capoluogo.
5. L’automezzo suddetto, al termine del servizio giornaliero, sarà ricoverato presso
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6. La parte comodataria si obbliga ad utilizzare e custodire l'automezzo in oggetto con cura e con la massima diligenza, impegnandosi a restituirlo al termine della convenzione in buono stato d’uso, salvo il normale deperimento del bene. Si obbliga inoltre a non cederne neppure temporaneamente l'uso a terzi senza il consenso della parte comodante.
7. Trattandosi di comodato precario la parte comodante si riserva in qualunque momento di chiedere la restituzione immediata dell'automezzo.
8. Il presente atto, per quanto non espressamente stabilito, è disciplinato esclusivamente dalle norme del Capo XIV (artt. da 1803 a 1812) del Codice Civile.
Villa Minozzo, li ....................................
La parte comodante La parte comodataria
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