Contract
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA SRM AVENTE PER OGGETTO LA DEFINIZIONE DELLE ATTIVITÀ IN CAPO ALLA SRM CONNESSE ALLA CONCESSIONE DI PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E GESTIONE DI UN’INFRASTRUTTURA DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA PER IL COLLEGAMENTO TIPO “PEOPLE-MOVER” FRA L’AEROPORTO X. XXXXXXX E LA STAZIONE DI BOLOGNA CENTRALE (REP. 207330/09 E 212474/15 DEL COMUNE DI BOLOGNA) SOTTOSCRITTO DAL COMUNE DI BOLOGNA E DALLA MARCONI EXPRESS S.P.A.– MEX.
Il presente atto (di seguito la “Convenzione”) viene definito e sottoscritto da e tra:
▪ il Comune di Bologna (Comune), in persona dell’xxx. Xxxxx XXXXXXX, direttore a.i. del Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture, autorizzato in forza della Delibera di Giunta Comunale DG/PRO/2021/323, Rep. DG/2021/43, P.G. n. 88176/2021 e del relativo atto dirigenziale di impegno di spesa DD/PRO/2021/2404, Rep. DD/2021/2905, P.G. n. 99013/2021;
▪ la SRM – Reti e Mobilità Srl (SRM), in persona della dott.ssa Xxxxxx XXXX, Amministratore Unico, in forza dei poteri conferitile dallo Statuto.
Premesso che:
▪ il Comune e la Marconi Express S.p.a. (di seguito MEX) hanno sottoscritto in data 4 giugno 2009, in esito a procedura a evidenza pubblica, una concessione di progettazione, costruzione e gestione di un’infrastruttura di trasporto rapido di massa per il collegamento tipo “people- mover” fra l’aeroporto X. Xxxxxxx e la stazione di Bologna centrale (“Concessione”, Rep. 207330/09), successivamente integrata e modificata con atto Rep. 212474/15;
▪ il Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 della Concessione, può e intende esercitare i poteri di vigilanza e controllo con la collaborazione di altro organismo a supporto del RUP;
▪ la LR 30/98, all’art. 19, stabilisce che le province e i comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale provinciale, un’agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale (Tpl) di loro competenza. Essa esplica le sue funzioni dando attuazione alle decisioni degli enti locali e alle previsioni dei loro strumenti di programmazione di settore, con particolare riguardo – ai fini della presente convenzione – ai compiti di controllo dell'attuazione dei contratti di servizio e a ogni altra funzione assegnata dagli enti locali. Il sistema Tpl è definito, ancora dalla LR 30/98, all’art. 2, ricomprendendo i sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei (quali tram-metro, metropolitana e simili), fra i quali rientra il people-mover di cui alla Concessione. Sono nella competenza del Comune, infine, ai sensi dell’art. 28 della LR 30/98, tutte le funzioni in materia di trasporti non espressamente riservate alla Regione, in quanto tale servizio è svolto interamente nel suo territorio;
▪ la convenzione del maggio 2012, collegata e integrativa della convenzione sottoscritta dalla Provincia e dal Comune di Bologna, dalla SRM e dal Comune di Imola nel dicembre 2003, stabiliva, circa il people-mover, che sulla scorta di quanto già avviato per l'approfondimento degli sviluppi della gestione della sosta e dei servizi/attività a essa complementari, l’amministrazione comunale avrebbe formalizzato la costituzione di un gruppo di lavoro, del quale avrebbe fatto parte anche la SRM, il quale avrebbe rappresentato il nucleo operativo di gestione della Concessione, spettando successivamente alla SRM il compito di gestione del relativo contratto dì servizio, a fronte di specifico compenso per l'attività svolta;
▪ la convenzione del 23 aprile 2014, approvata con deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bologna P.G. n. 313631/2013, Odg 155/2014 del 3 marzo 2014, avente per oggetto "SRM Srl: convenzione avente a oggetto l'affidamento di funzioni alla società e l'esercizio del controllo sulla medesima", al punto 13.02 prevede che “qualora uno degli enti convenzionati intenda affidare a SRM lo svolgimento di una propria attività, funzione/servizio si obbliga a richiedere agli altri enti, prima dell’adozione del proprio provvedimento, un parere positivo”;
▪ ai sensi del suddetto art. 13.02 il presente atto è stato anticipato alla Città metropolitana di Bologna in qualità di sottoscrittore della convenzione del 23 aprile 2014, per la resa del previsto parere (Fascicolo 7.3.3/1/2021 del 15 febbraio 2021).
▪ in esito a precedenti confronti sul tema, con nota prot. SRM 608/19 del 19 aprile 2019, il Comune ha richiesto alla SRM di valutare un suo coinvolgimento immediato per la redazione di un contratto di servizio integrativo della Concessione sottoscritta dal Comune e di sottoscriverlo insieme a Comune e concessionario, svolgendo le funzioni di controllo dell'attuazione del contratto medesimo;
▪ con nota prot. SRM 269 del 2 maggio 2019, la SRM ha riscontrato la richiesta e avviato la redazione del contratto di servizio integrativo della Concessione, in collaborazione col RUP della Concessione nell’ambito di un gruppo di lavoro appositamente creato. L’ipotesi di convenzionamento elaborata allora era relativa al complesso delle attività afferenti la gestione della sosta e del people-mover: con la convenzione sottoscritta in data 23 gennaio 2020 (Rep. 4797 del Comune) ha poi avuto seguito la sola componente relativa all’affidamento della gestione del Piano sosta e di servizi/attività complementari;
▪ una prima bozza di “Accordo operativo per la fase di esercizio” (Allegato n. 1) è stata redatta dalla SRM nel mese di marzo 2020 ed è stata oggetto di specifico confronto con l’affidatario, ancora non conclusosi;
▪ con nota prot. SRM 146 del 10 febbraio 2021, al termine dell’istruttoria congiunta tra SRM e Comune di Bologna, l’Agenzia ha formalizzato la proposta tecnica ed economica relativa alla presente convenzione;
▪ il Comune ha previsto la copertura della spesa sul proprio bilancio triennale 2021/2023 nel Capitolo U36620-055 alla voce "Corrispettivo ad SRM per la gestione dei contratti di servizio".
ART. 1 – PREMESSE.
1. Tutto quanto riportato fra le Premesse costituisce parte integrante ed essenziale della Convenzione. ART. 2 – OGGETTO.
1. Il Comune, ai sensi di quanto previsto all'art. 35 della Concessione, esercita i poteri di vigilanza e controllo con la collaborazione, a supporto del RUP, della SRM.
2. È oggetto della Convenzione la definizione delle seguenti attività “ ordinarie”, in capo al Comune, che il Comune delega alla SRM, in relazione alla Concessione sottoscritta dal Comune e dalla Marconi Express – MEX:
▪ Reportistica. Gestione della reportistica necessaria a verificare gli adempimenti del Concessionario, con riferimento alla fase di esercizio del sistema di Tpl, rispetto a quanto indicato nella Concessione, nel documento di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo (allegato alla Determinazione Dirigenziale PG 32029 del 14 febbraio 2012) e nel Regolamento di esercizio approvato in data 6 dicembre 2019. Poiché i contenuti della reportistica sono da regolare, la SRM proporrà degli standard che saranno comunque la MEX e il Comune a concordare in termini di contenuti minimi che la MEX dovrà fornire, in particolare rispetto al programma di esercizio e al numero di passaggi giornalieri e notturni, ai titoli venduti e al numero di passeggeri, al riempimento dei veicoli e ai tempi di attesa, ai tempi di funzionamento, ai guasti e fermi, all’uso del servizio sostitutivo e ai reclami, per quanto reso disponibile dalla MEX. Elaborazione di report sintetici dai dati di reportistica e trasmissione al Comune, su base regolare (almeno trimestrale), nonché elaborazione di report dai dati di reportistica finalizzati all'espletamento di quanto indicato nei punti successivi;
▪ Disponibilità del sistema. Istruttoria, condotta sulla reportistica di cui al punto precedente, finalizzata alla verifica del rispetto dell'indice di disponibilità, che in base a quanto stabilito in
sede di gara deve essere non inferiore al 98% annuale. L’istruttoria potrà essere condotta in contradditorio con le parti firmatarie della Concessione, sarà poi trasmessa dalla SRM al RUP, nonché alla MEX;
▪ Sopralluoghi. La SRM potrà condurre sopralluoghi e controlli dell’esercizio del people-mover, in particolare con l’obiettivo di validare la reportistica di cui al punto precedente, di propria iniziativa e/o su segnalazione del Comune e dell’utenza. Per questo motivo il Comune comanderà alla MEX il rilascio di due tessere personali di libera circolazione;
▪ Tariffa. Istruttoria di congruità contrattuale dell’adeguamento tariffario proposto dalla Concessione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall’art. 41 della Concessione e sulla base delle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione; a tal fine si terrà conto di quanto autorizzato nella nota del RUP/Direttore di Settore PG 566657/2019 e con l'allegato alla nota della MEX recepita con PG 561129/2019 in merito agli indici di adeguamento. L’istruttoria dovrà essere condotta in contradditorio con le parti firmatarie della Concessione, sarà poi trasmessa dalla SRM al RUP, nonché alla MEX;
▪ Contributo alla gestione. Istruttoria finalizzata alla verifica del diritto del Concessionario al contributo e della sua quantificazione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall’art. 42 della Concessione, così come ricalcolati e stabiliti nella nota del RUP PG 483505/2020 e sulla base delle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione. L’istruttoria dovrà essere condotta in contradditorio con le parti firmatarie della Concessione, sarà poi trasmessa dalla SRM al RUP, nonché alla MEX;
▪ Canone a carico del Concessionario. Istruttoria finalizzata alla verifica del diritto del Comune al contributo e della sua quantificazione, secondo i modi e i tempi stabiliti dall’art. 43 della Concessione, così come ricalcolati e stabiliti nella nota del RUP PG 483505/2020 e sulla base delle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione. L’istruttoria dovrà essere condotta in contradditorio con le parti firmatarie della Concessione, sarà poi trasmessa dalla SRM al RUP, nonché alla MEX;
▪ Equilibrio economico-finanziario. Presidio degli adempimenti annuali del Concessionario rispetto agli impegni contrattuali ed extra-contrattuali di rendicontazione della contabilità economico-gestionale e di compilazione e resa del conto della gestione annuale al Comune del Modello 21 “relativo al conto della gestione dell'agente contabile delle province, dei comuni, delle comunità montane, delle unioni di comuni e delle città metropolitane” di cui al DPR 31 gennaio 1996, n. 194 (relativamente ai servizi/attività affidati);
▪ Adempimenti di cui alla LR 30/98. Presidio degli adempimenti di cui alla LR 30/98, inerenti il people-mover in quanto sistema di Tpl urbano;
▪ Confronto. Partecipazione alle occasioni di incontro fra il Comune e la MEX;
▪ Relazione con organi elettivi. La SRM risponderà per le attività delegate, e comunque supporterà il RUP con riferimento alle attività delegate, e per gli elementi informativi in possesso esclusivo, alle domande di attualità, interrogazioni, interpellanze, question-time, petizioni, questioni poste dal Difensore civico, domande d'attualità, segnalazioni pervenute al Comune da cittadini/enti/imprese, nonché presenzierà alle Commissioni consiliari di competenza.
3. Nell’ambito dello svolgimento delle predette attività, la SRM curerà adeguatamente anche i correlati aspetti giuridico-amministrativi inerenti quanto sarà oggetto di apposito Accordo operativo e/o da documenti analoghi, di cui al successivo Art. 3, comma 1.
4. È oggetto della Convenzione la definizione delle seguenti ulteriori attività “straordinarie”, in capo al Comune, che il Comune delega alla SRM, in relazione alla Concessione sottoscritta dal Comune e dalla MEX:
▪ Equilibrio economico-finanziario. Collaborazione nella procedura di revisione prevista all'art. 6 della Concessione (ri-equilibrio del contratto) in caso di richiesta di riequilibrio di una delle parti firmatarie della Concessione;
▪ Revisione della Concessione. Valutazione degli aspetti tecnico-economici e della compatibilità con la Concessione, nonché redazione di bozze di documenti modificativi e/o integrativi della Concessione, sulla base degli indirizzi espressi in tal senso dal Comune (es. Accordi fra le parti, Carta dei servizi, …), che in qualsiasi modo ne modifichino/integrino i contenuti;
▪ Coefficienti di riempimento. Presidio delle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione finalizzato all’attuazione di quanto previsto all'art. 7 della Concessione, secondo il quale il Concessionario si obbliga ad attuare tutti i provvedimenti e a effettuare tutti gli investimenti necessari ad adeguare l'infrastruttura all'aumento della domanda, durante tutta la durata del contratto;
▪ Benefit-sharing da rifinanziamento. Istruttoria, condotta sulle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione, finalizzata all’attuazione di quanto previsto all'art. 43 bis della Concessione, qualora il Concessionario comunichi di aver effettuato un rifinanziamento del debito senior a seguito di mutate e più favorevoli condizioni del mercato finanziario;
▪ Accertamento grave inadempimento. Istruttoria, condotta sulle informazioni rese disponibili dalle parti firmatarie della Concessione, finalizzata all’accertamento di comportamenti del Concessionario che concretino grave inadempimento alle obbligazioni derivanti dal contratto, finalizzata all’avvio della procedura prevista all'art. 48 della Concessione;
▪ Risoluzione o revoca del contratto. In caso di risoluzione del contratto, presidio degli adempimenti di cui agli art. 49 e 50 della Concessione in materia di esercizio del sistema;
▪ Altro. Altre attività che saranno delegate in vigenza di Convenzione, anche “ordinarie” ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente comma 2, a fronte di specifico accordo integrativo della Convenzione fra il Comune e la SRM.
5. Le attività delegate dal Comune alla SRM saranno da questa gestite con totale autonomia operativa, con l’obiettivo di supportare il RUP dall'avvio della procedura sino all'emissione del provvedimento finale; non è prevista la delega della gestione di eventuali contenziosi fra le parti firmatarie della Concessione. In tal caso, con riferimento alle attività oggetto di Convenzione, la SRM fornirà al Comune piena e puntuale collaborazione.
6. Il Comune si impegna a informare la MEX in merito al ruolo assegnato alla SRM e garantisce la propria collaborazione in qualità di parte firmataria della Concessione finalizzata all'adempimento delle attività delegate.
7. Rimane in capo al Comune ogni altra funzione e/o attività non espressamente specificata nella Convenzione.
ART. 3 – EFFICACIA PER FASI, ATTIVITÀ ATTRIBUITE E RAPPORTI COL COMUNE DI BOLOGNA.
1. La SRM, con effetto dalla sottoscrizione della Convenzione, proseguirà nell’attività già avviata di assistenza al Comune nella gestione della Concessione (“fase 1”), di cui alle Premesse, con l’obiettivo di andare a regime rispetto agli oggetti di cui al precedente Art. 2. Tali attività saranno svolte, per quanto possibile, in coerenza con quanto previsto all’Allegato n. 1, e/o con quanto previsto da documenti analoghi che venissero sottoscritti fra il Comune e la MEX, auspicabilmente con la partecipazione diretta della SRM, e comunque in analogia, per quanto applicabile, con gli altri contratti di servizio affidati dalla SRM per conto del Comune (Tpl, sosta, sharing).
2. La SRM e il Comune, in accordo, considerano perfezionata la Convenzione (“fase 2”) alla data di esecutività della Delibera di approvazione del "Budget/Piano delle assunzioni 2021", contenente
l'adeguamento delle risorse della SRM (di cui al verbale del 2 dicembre 2020), da approvare da parte del Comune, previa verifica del rispetto degli indirizzi sul contenimento delle spese di funzionamento deliberati dal Consiglio Comunale con deliberazione P.G. n.535398/2020.
3. La SRM rendiconta ai soci, con cadenza almeno trimestrale, le proprie attività con la relazione già prevista dagli atti vigenti, anche con l’obiettivo di meglio soddisfare le esigenze informative, in particolare, degli organi e dei rappresentanti del Comune di Bologna.
ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO.
1. Con effetto dalla data di sottoscrizione della Convenzione, sulla base delle valutazioni già condotte e condivise, con riferimento alla “fase 1”, alla SRM spetta un compenso onnicomprensivo per tutte le attività regolate dalla Convenzione di 50.000,00 (cinquantamila/00) euro/anno (comprensivo di IVA al 22%), di cui alle Premesse.
2. La comunicazione di cui al precedente Art. 3, comma 2, determinerà l’avvio della “fase 2” e dunque il contestuale adeguamento del corrispettivo a 94.000,00 (novantaquattromila/00) euro/anno (comprensivo di IVA al 22%), su base annua.
3. La SRM trasmetterà regolare fattura al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno. Visto il d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, il termine di pagamento è fissato in 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, in relazione alla complessa articolazione organizzativa del Comune, che vede coinvolte competenze e responsabilità di diverse strutture. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del RUP delle prestazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione.
4. In caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva, il Comune tratterrà dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto dal Comune direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
5. L'art. 1 comma 629 lettera b) della legge di stabilità modifica il DPR 633/72 introducendo l'art. 17- ter che prevede, a partire dal 1 gennaio 2015, lo “split-payment”, ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà alla SRM il solo corrispettivo (imponibile), mentre la quota IVA verrà versata all'Erario.
6. Ai sensi dell'art. 25 del DL 66/2014, dal 31 marzo 2015 il Comune di Bologna può ricevere esclusivamente fatture elettroniche in formato predefinito. Di seguito i dati da inserire nella fattura elettronica: codice univoco ufficio Y98VTQ, oggetto della Convenzione, il centro di responsabilità (cdr) del settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture 024, la lettera "S" nel campo "IVA esigibilità" in relazione al citato split-payment, nonché il numero di impegno di spesa a seconda dell’anno di riferimento come sotto riportato:
- anno 2021 numero impegno 321003812,
- anno 2022 numero impegno 322000638,
- anno 2023 numero impegno 323000336.
7. Ai sensi dell'art. 3 della L. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" la SRM assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; pertanto le transazioni relative al presente articolo dovranno essere effettuate esclusivamente su conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane SpA, a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ART. 5 – DURATA. DISPOSIZIONI FINALI.
1. La Convenzione ha durata dal giorno di sottoscrizione fino alla data del 31 dicembre 2023. La convenzione potrà essere rinnovata, anche più volte, previa verifica ed eventuale aggiornamento dei contenuti e delle condizioni, e successiva approvazione di entrambe le parti.
2. La Convenzione viene sottoscritta dalle parti con firma digitale, ai sensi di legge. ART. 6 – ALLEGATO.
1. E’ allegata alla Convenzione la bozza di “Accordo operativo per la fase di esercizio” redatta nel mese di marzo 2020 e sottoposta alla valutazione delle parti firmatarie della Concessione (Allegato n. 1).
Convenzione sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi di legge.