APPUNTI SUL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
APPUNTI SUL CONTRATTO DI VENDITA DEL PACCHETTO TURISTICO
a cura dell'Ufficio Legale Fiavet
1. Aspetti formali del contratto di organizzazione di viaggio:
Il Codice del Consumo ( decreto legislativo n. 206 del 2005) disciplina in modo molto preciso quali elementi deve contenere il contratto di vendita del pacchetto turistico, nonché l’opuscolo informativo da consegnare al cliente nella fase delle trattative.
Ai sensi dell’articolo 85 del codice del consumo i clienti hanno diritto di ricevere copia del contratto di compravendita del pacchetto turistico, il quale deve essere scritto in termini chiari e precisi.
La compravendita di pacchetto turistico, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, è disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 (a condizione che il luogo dove il contratto di viaggio sia stato concluso sia in uno Stato firmatario della Convenzione), nonché dal Codice del Consumo (per contratti di viaggio venduti o offerti in vendita nel territorio dello Stato italiano).
L’organizzatore dovrà rilasciare al cliente un documento di viaggio (scheda tecnica) dal quale risultino tutti gli estremi del viaggio stesso (in catalogo o nel programma fuori catalogo) .
Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
-estremi dell’autorizzazione amministrativa dell’organizzatore;
-estremi della polizza assicurativa responsabilità civile;
-periodo di validità del catalogo o programma fuori catalogo o viaggio su misura;
-modalità e condizioni di cessione del contratti (Art. 89 del Codice del Consumo)
-cambio di riferimento ai fini degli adeguamenti valutari, giorno o valore.
-parametri e criteri di adeguamento del prezzo di viaggio (Art. 90 del Codice del Consumo)
Tale documento può fare rinvio ad un programma che contempli tutti gli elementi del contratto e sia consegnato al viaggiatore.
2. Revisione del prezzo del pacchetto turistico: l’art. 90 del d.lgs. 206/2005
L’ articolo 90 del Consumo regola le modalità e le forme di revisione del prezzo di vendita di un pacchetto turistico. La revisione del prezzo è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quale quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
L’articolo in questione infatti dispone testualmente quanto segue:
Articolo 90
Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto
dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della
variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare.
3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2,l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza.
E’, dunque, evidente che il Tour Operator potrà modificare e aumentare il prezzo solo nei casi tassativamente elencati nella disposizione, in misura non superiore al 10% ed entro il limite temporale di 20 giorni prima della partenza.
Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale del 10%, l’acquirente può recedere dal contratto, ottenendo il rimborso delle somme versate.
Come specifica l’art. 90, affinché l’organizzatore possa revisionare il prezzo e pretendere il pagamento, dovrà adeguatamente giustificare e documentare il rialzo.
Alla luce di ciò, la “scheda tecnica” deve indicare la data alla quale sono stati calcolati i costi di diritti e tasse (quali quelle aeroportuali, di imbarco, sbarco, ecc.), inseriti nel prezzo del pacchetto di viaggio. Nel caso in cui siano introdotte nuove tasse e nuovi costi, questi dovranno essere comunicati al consumatore con l’indicazione della data di entrata in vigore (che dovrà essere successiva a quella indicata nella scheda tecnica) e con l’indicazione della fonte o del testo del provvedimento.
Per quanto riguarda le tariffe del trasporto, anche in tal caso la scheda tecnica dovrà specificare la data alla quale sono state calcolate le tariffe inserite nel prezzo del pacchetto di viaggio; se le
tariffe aumentano, la comunicazione di adeguamento dovrà indicare il nuovo costo della tariffa con la data di entrata di vigore (successiva a quella indicata nella scheda tecnica) e contestualmente l’indicazione della fonte o il testo della comunicazione del fornitore del servizio di trasporto.
Nell’ipotesi in cui a variare sia il tasso di cambio è necessario che la scheda tecnica fornita inizialmente indichi:
-la divisa estera (o divise estere) inserita nel calcolo del costo del pacchetto di viaggio (se le divise sono più di una occorre specificare quale o quali divise per quale pacchetto);
-la quotazione del tasso di cambio usato per calcolare il costo del pacchetto di viaggio;
-la fonte e la data alla quale andare a rilevare il nuovo tasso di cambio valido per il calcolo della eventuale variazione;
-la percentuale del prezzo del pacchetto di viaggio modificabile a causa di eventuali fluttuazioni del tasso di cambio, oppure;
-il valore assoluto del prezzo del pacchetto di viaggio modificabile in caso di fluttuazioni del tasso di cambio.
-Invero, in caso di fluttuazione del tasso di cambio, la comunicazione di adeguamento dovrà contenere:
-il tasso di cambio rilevato dalla fonte ed alla data indicata nella
scheda tecnica della divisa (o divise) inserita nel calcolo del costo del pacchetto di viaggio;
-la variazione percentuale rispetto al tasso di cambio indicato nella scheda tecnica;
-il risultato della variazione di cui al punto precedente, alla percentuale del prezzo del pacchetto di viaggio indicata in scheda tecnica come modificabile da fluttuazioni di cambio, oppure;
-il risultato dell’applicazione della variazione rispetto al tasso di cambio indicato nella scheda tecnica al valore assoluto del prezzo del pacchetto di viaggio indicato in scheda tecnica come modificabile da fluttuazioni del tasso di cambio.
Può, inoltre, essere richiesto un adeguamento fisso (es. per destinazione) se inferiore o uguale a quello che risulterebbe dall’applicazione del calcolo di cui sopra.
Infine, per quanto riguardo il carburante la scheda tecnica deve indicare:
-la quotazione del carburante in dollari, usata per calcolare il costo del pacchetto di viaggio;
-il tasso di cambio euro/dollaro usato per calcolare il costo del carburante in euro;
-la fonte e la data alla quale andare a rilevare i valori specificati nei precedenti punti, validi per il calcolo della eventuale variazione;
-la percentuale del prezzo del pacchetto modificabile a causa delle fluttuazioni del costo del carburante calcolato in euro, oppure;
-il valore assoluto del prezzo del pacchetto di viaggio modificabile da parte del costo carburante calcolato in euro.
Le percentuali di modificabilità possono inoltre essere diversificate per lunghezza del volo.
L’eventuale comunicazione di adeguamento dovrà indicare:
-la quotazione del carburante e il tasso di cambio rilevati dalle fonti e alle date indicate in scheda tecnica dalle quali scaturisce il nuovo costo del carburante in euro;
-la variazione percentuale rispetto al costo del carburante in euro indicato in scheda tecnica;
-il risultato dell’applicazione di cui al precedente punto alla percentuale del prezzo del pacchetto di viaggio indicata in scheda tecnica come modificabile da fluttuazione del costo del carburante, oppure;
-il risultato dell’applicazione della variazione percentuale rispetto al costo del carburante in euro indicato in scheda tecnica, al valore assoluto del prezzo del pacchetto di viaggio indicato in scheda come modificabile da fluttuazioni del costo di carburante.
Può essere richiesto un adeguamento fisso (ad esempio per destinazione) se maggiore o uguale a quello che risulterebbe dall’applicazione del calcolo di cui sopra.
Si menziona, inoltre, un’interessante pronuncia del Giudice di Pace di Cefalù (del 24/11/2009) la quale, facendo riferimento al principio della effettività di verifica dell’aumento dei costi (sulla base della documentazione acquisita in forza del comma 1 dell’art. 90) ha condannato un noto organizzatore di crociere, in quanto, pur avendo richiesto degli aumenti carburante, si è rilevato dalla documentazione relativa al prezzo del petrolio nel periodo di riferimento (dalla data di pubblicazione del programma all’invio dell’aumento carburante) che, in realtà, lo stesso era addirittura diminuito.
3. Il supplemento carburante nella biglietteria aerea- YQ-
In merito al sovraprezzo per l’aumento del prezzo del carburante, si è riscontrata negli ultimi anni una prassi da parte di molte compagnie aeree di non includere la stessa all’interno della tariffa, ma di considerarla una tassa.
Tale prassi non è corretta poiché il carburante è un costo operativo che dovrebbe essere incluso nella tariffa e non può essere considerato quale tassa.
La Fiavet ha in più occasioni evidenziato (mediante segnalazioni all’Antitrust) come la prassi delle compagnie aeree di considerare la YQ (supplemento carburante) come una tassa e non come parte della tariffa, sia una pratica commerciale scorretta. In particolare quando le compagnie non forniscono informazioni chiare sulla natura delle tasse, contributi o sovrapprezzi e sulle modalità del loro rimborso ed il prezzo finale da pagare da parte dei clienti risulta meno trasparente, violando il principio cardine della trasparenza dei prezzi dei biglietti aerei, fissato quale obiettivo primario del regolamento sui servizi aerei.
Al riguardo, infatti, l'articolo 23 del Regolamento 1008/2008 stabilisce che: “Le tariffe aeree passeggeri e merci disponibili al pubblico comprendono le condizioni ad esse applicabili in qualsiasi forma offerte o pubblicate, anche su Internet, per i servizi aerei da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato. Il prezzo finale da pagare è sempre indicato e include tutte le tariffe aeree passeggeri o merci applicabili, nonché tutte le tasse, i diritti ed i supplementi inevitabili e prevedibili al momento della pubblicazione. Oltre all’indicazione del prezzo finale, sono specificati almeno i seguenti elementi: a) tariffa aerea passeggeri o merci; b) tasse; c) diritti aeroportuali; e d) altri diritti, tasse o supplementi connessi ad
esempio alla sicurezza o ai carburanti, dove le voci di cui alle lettere b), c) e d) sono state addizionate alle tariffe aeree passeggeri e merci. I supplementi di prezzo opzionali sono comunicati in modo chiaro, trasparente e non ambiguo all’inizio di qualsiasi processo di prenotazione e la loro accettazione da parte del passeggero deve avvenire sulla base dell’esplicito consenso dell’interessato («opt-in»).”
E’ dunque evidente come il citato regolamento 1008/2008 (come ribadito dalla Legge 20/2007 c.d. “Bersani Bis”) sia volto a garantire la massima trasparenza delle tariffe dei biglietti.