SENATO DELLA REPUBBLICA
SENATO DELLA REPUBBLICA
XIII LEGISLATURA
Nn. 2817 e 3130-A
RELAZIONE DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)
(Relatore GAMBINI)
Comunicata alla Presidenza il lº febbraio l999
SUI
D I S E G N I D I L E G G E
Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817)
d’iniziativa dei senatori XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXX, DE XXXX Xxxxxxx, XXXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXX e XXXXXXXXX
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL l0 OTTOBRE l997
Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130)
d’iniziativa dei senatori XXXXXX, XXXXXXXXX, PONTONE,
TURINI e XXXXXX Xxxxxxxx
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’ll MARZO l998
TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)
I N D I C E
Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3
Parere della 1ª Commissione permanente . . . . . . . . . . . . . » 5 Testo proposto dalla Commissione . . . . . . . . . . . . . . . . . » 6 Disegni di legge
– n. 2817, d'iniziativa dei senatori Xxxxxxx ed altri . . . » 11
– n. 3130, d'iniziativa dei senatori Xxxxxx ed altri . . . . » 13
Onorevoli
Senatori.
– Le piu` recenti di-
xxxxx, testimoniato dalla difficolta` con la
scussioni sulle tariffe, l'efficienza e il tasso di concorrenza presente nelle attivita` assicu- rative del nostro paese, hanno messo in luce che uno degli snodi piu` delicati per garantire che la liberalizzazione avviata negli anni passati produca tutti i suoi possibili benefici effetti e` quello della rete distributiva e dei canali di vendita dei prodotti assicurativi.
Come e` noto quale canale di vendita nel nostro paese e` ancora largamente prevalente, almeno nel ramo degli infortuni, la rete agenziale, la quale appare pero` fortemente ingessata nelle vecchie disposizioni legisla- tive alle quali si e` intrecciato un sedimento contrattuale che ha visto una progressiva soggezione dell'agente ai dettami delle com- pagnie di assicurazione. Prova ne sia che il rapporto contrattuale di gran lunga piu` dif- fuso oggi e` quello che prevede la deroga solo unilaterale dell'obbligo di esclusiva da parte delle compagnie di assicurazione.
L'assoluta precarieta` che ne deriva e le conseguenze sulle condizioni che pregiudi- xxxx lo sviluppo di una solida attivita` im- prenditoriale da parte degli agenti di assicu- razione sono evidenti. Esse minano la possi- bilita` che questo importante patrimonio pro- fessionale compia quel salto di qualifica- zione richiesto dalle grandi opportunita` di crescita del mercato assicurativo del nostro paese.
L'obiettivo del disegno di legge non e` tut- tavia meramente quello di tutelare una im- portante risorsa imprenditoriale, ma princi- palmente di mettere in relazione il riordino della rete distributiva dei prodotti assicurativi con i temi della liberalizzazione e della con- correnza nel settore; l'ingessamento dei ca- nali di vendita rappresenta infatti un potente ostacolo al pieno dispiegarsi della concor-
quale imprese estere si cimentano con il mer- cato italiano, come ha recentemente notato l'Autorita` garante della concorrenza e del mercato nel corso di un'audizione presso la 10ª Commissione del Senato.
Anzi, la possibilita` che nel mercato assicu- rativo operino agenti che siano in grado di offrire prodotti di diverse assicurazioni costi- tuisce il mezzo piu` semplice e diretto per sottrarre i consumatori alle negative conse- guenze del ricostituirsi di posizioni di oligo- polio discendenti dal controllo esclusivo della rete distributiva da parte di ciascuna compagnia e per consentire loro di acquisire una nuova consapevolezza in tema di bisogni assicurativi e circa il miglior modo di soddi- sfarli.
Per queste ragioni l'originario impianto dei disegni di legge e` profondamente mutato, scegliendo con decisione la strada della libe- ralizzazione che consenta la massima esten- sione delle diverse modalita` di rapporto con- trattuale tra agenti di assicurazione e compa- gnie.
Nel corso del complesso esame dei disegni di legge, svoltosi in 10ª Commissione a par- tire dalla seduta del 10 giugno 1998, sono stati approfonditi i diversi aspetti della mate- ria e si e` tenuto conto delle osservazioni avanzate, tra l'altro, dal rappresentante del Governo e durante le audizioni delle parti in- teressate volte a garantire una sufficiente flessibilita` organizzativa delle compagnie di assicurazione e un equilibrato rapporto tra previsioni legislative e contrattazione collet- tiva. Si e` pervenuti, quindi, alla assunzione come testo base del disegno di legge
n. 3130, in ragione del suo contenuto piu` ampio. Successivamente l'approvazione di taluni significativi emendamenti ha concorso
alla formulazione del testo nei termini ora portati all'esame dell'Assemblea. In partico- lare si e` manifestata un'ampia convergenza sulla scelta di definire il rapporto tra l'agente e l'impresa mandante come un rapporto plu- rimo (plurimandatari), con cio` realizzando la piu` ampia liberalizzazione e concorrenza nel settore, con conseguenze positive per la tu- tela dei consumatori.
Al tempo stesso, come gia` previsto, si e` stabilita la possibilita` di derogare a tale di- sposizione, consentento la realizzazione di rapporti di esclusiva nelle varie forme attual- mente vigenti, purche` sia stabilita la facolta` di disdetta con preavviso e fatta salva la fa- colta` dell'impresa di valersi di strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi. Il testo che si propone ha ricevuto quindi in Com- missione il voto favorevole dei rappresen- tanti di tutti i Gruppi parlamentari, ad ecce- zione di quello di Forza Italia, e su di esso si e` astenuto il senatore De Xxxxxxx.
Nel disegno di legge vengono anche previ- ste disposizioni di tutela per gli agenti di as- sicurazione con riferimento alle modifica- zioni unilaterali del rapporto, al recesso ille- cito e alle conseguenze del recesso per giusta causa.
Tali disposizioni sono contenute all'arti- colo 1 del disegno di legge, nel quale sono inserite le modifiche all'articolo 1753 del co- dice civile.
Nell'articolo 2 sono indicate le clausole di carattere vessatorio che vengono considerate inefficaci se inserite in contratti di agenzia o similari. All'articolo 3 vengono regolate le modalita` di contrattazione collettiva e al- l'articolo 4 le procedure e l'efficacia degli accordi collettivi. Gli articoli 5, 6 e 7 defini- scono la disciplina delle societa`, di capitali o persone, costituite dagli agenti di assicura- zione. L'articolo 8, infine, estende la norma- tiva proposta anche ai subagenti di assicura- zione.
PARERE DELLA lª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: MunDi)
sul disegno di legge nn. 28l7 e 3l30
9 giugno 1998 La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge,
esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
DISEGNO DI LEGGE
Testo proposto Xxxxx Commissione
Riforma del rapporto
di Agenzia di assicurazione
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la Sezione I - «Disposizioni ge- nerali».
2. L'articolo 1753 del codice civile e` so- stituito dalla seguente sezione:
«Sezione II – Degli agenti di assicura- zione.
Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). – Al rapporto di agenzia, quando abbia per og- getto la conclusione di contratti di assicura- zione, si applicano le disposizioni della se- zione I per quanto non disciplinato dalla pre- sente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.
Art. 1753-bis. - (Patti di deroga del diritto di esclusiva). – L'agente e l'impresa man- xxxxx hanno il diritto, rispettivamente, di ac- cettare e conferire altri mandati agenziali per la stessa zona. In deroga a tale disposizione e salva comunque la facolta` dell'impresa di valersi di diversi strumenti di distribuzione dei prodotti assicurativi, e` tuttavia legittimo il patto con cui l'agente si obbliga a non ac- cettare mandati di altre imprese, e le imprese a non conferire mandati agenziali per la stessa zona, purche` sia stabilita la facolta` di disdetta del patto stesso con preavviso di sei mesi. La disdetta del suddetto patto non comporta recesso da rapporto agenziale, ne`
puo` costituire giusta causa di recesso dell'al- tra parte.
Art. 1753-ter. - (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto). – Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferi- mento del suo portafoglio da parte del prepo- nente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto de- gli agenti gia` in carica nella gestione dell'a- genzia; le modificazioni in aumento richie- dono il loro consenso scritto.
Art. 1753-quater. - (Recesso illecito). – E` nullo il recesso determinato da motivi di di- scriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'e- sercizio da parte dell'agente di diritti e fa- colta` di origine legale o contrattuale.
Art. 1753-quinquies. - (Conseguenze del recesso). – Nei casi di recesso, ivi compreso il caso di recesso per giusta causa, l'agente ha diritto ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associa- zione sindacale cui aderisca o a cui conferi-
sca apposito mandato. Ha altres`ı diritto alla
corresponsione delle indennita` di fine rap- porto, in misura pari ad almeno il 70 per cento, entro il termine perentorio di tre mesi dalla sua cessazione e per la parte resi- dua entro i due mesi successivi».
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1753- bis del codice civile si applicano anche con riguardo a rapporti agenziali in corso di ese- cuzione alla data di entrata in vigore della presente legge ed eventuali clausole contrarie sono considerate nulle e non apposte.
Art. 2.
(Clausole vessatorie)
1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commer- ciale, concessione di vendita o ad altri con- tratti stipulati per la distribuzione di beni, promozioni di affari e prestazioni di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19 e 20 del secondo comma dell'articolo 1469-bis del codice ci- vile.
Art. 3.
(Contrattazione collettiva)
1. E` demandata alla contrattazione collet- tiva la previsione di procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rap- presentative.
2. La maggior rappresentativita` di cui al comma 1 e` dedotta dalla consistenza associa- tiva delle singole organizzazioni sindacali.
Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi)
1. In mancanza di diverse procedure di ve- rifica dei risultati della negoziazione collet- tiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore ses- santa giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per cento dei destinatari un referendum confermativo.
2. L'accordo e` inefficace se non e` appro- vato dalla maggioranza dei votanti.
Art. 5.
(Societa` aziendali)
1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di societa` commerciali, di capitali o di persone.
2. Le societa` di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle orga- nizzazioni sindacali degli agenti di assicura- zione, esercitando i poteri e le prerogative previsti dagli statuti per gli iscritti.
Art. 6.
(Applicabilita` dell'articolo 409
del codice di procedura civile)
1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle societa` agenziali costi- tuite in forma di societa` di persone, purche` la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attivita` agenziale.
Art. 7.
(Soci di societa` personali)
1. Qualora il mandato di agenzia sia affi- dato a una societa` di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della sezione II del capo X del titolo III del libro quarto del co- dice civile, le previsioni di cui al presente ar- ticolo.
2. Nell'ipotesi di successione della societa` di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della so- cieta` subentrante, il rapporto dell'agente o coagente originario si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'efficacia e dell'appli- cabilita` degli istituti previsti da accordi col- lettivi.
3. Nel caso di mutamento della composi- zione della societa`, la compagnia assicura-
XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
trice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato mo- tivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'in- tegrale percezione delle spettanze di fine rap- porto, in proporzione alla sua quota sociale.
Art. 8.
(Subagenti)
1. La disciplina di cui agli articoli 2 e 6 si applica anche ai subagenti di assicurazione.
2. Le norme della sezione II del capo X del titolo III del libro quarto del codice civile si applicano in quanto compatibili con la specificita` del rapporto subagenziale, fermi restando i diritti di cui agli articoli 1750, 1751 e 1751-bis del medesimo codice.
DISEGNO DI LEGGE N. 28l7
D'iniziativa Dei senatori Xxxxxxx eD altri
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. Al titolo III del libro IV del codice ci- vile, dopo le parole: «Capo X. Del contratto di agenzia» sono aggiunte le seguenti: «Se- zione I – Disposizioni generali».
2. L'articolo 1753 del codice civile e` so- stituito dalla seguente sezione:
«Sezione II – Degli agenti di assicura- zione.
Art. 1753. (Agenti di assicurazione). - Al rapporto di agenzia, quando abbia per og- getto la conclusione di contratti di assicura- zione, si applicano le disposizioni della se- zione I in quanto non disciplinato dalla pre-
Art. 1753-ter. (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto). - Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferi- menti del suo portafoglio da parte del prepo- nente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto de- gli agenti gia` in carica e quelle in aumento richiedono il loro consenso scritto.
Art. 1753-quater. (Recesso illecito). - E` nullo il recesso determinato da motivi di di- scriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'e- sercizio da parte dell'agente di diritti e fa- colta` di origine legale o contrattuale.
Art. 1753-quinquies. (Conseguenze del re- cesso). - L'agente puo` rifiutare la sostitu- zione del preavviso con la relativa indennita` ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad esser assistito nelle opera- zioni di riconsegna da rappresentanti dell'as- sociazione sindacale cui aderisca o a cui con-
sente sezione. Le disposizioni della presente
ferisca apposito mandato. Ha altres`ı
diritto
sezione non sono derogabili da patti contrari.
Art. 1753-bis. (Patti di deroga del diritto di esclusiva). - E` nullo qualsiasi patto, stipu- lato anche successivamente alla conclusione
del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.
Salvo che sia diversamente pattuito, cia- scuna parte puo` rinunciare al diritto di esclu- siva, liberando anche l'altra parte.
L'esercizio della facolta` di rinuncia al di- ritto di esclusiva da parte dell'agente non puo` comunque costituire giusta causa o giu- stificato motivo di recesso del preponente.
Se e` pattuita deroga o rinuncia all'esclu- siva territoriale il preponente e` comunque te- nuto a garantire parita` di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.
alla corresponsione delle indennita` di fine rapporto entro il termine massimo di tre mesi dalla sua cessazione».
3. La disposizione di cui all'articolo 1753- bis, come introdotto dal comma 2 del pre- sente articolo, ha effetto su tutte le pattui- zioni stipulate a far data dal 1º gennaio 1992.
Art. 2.
(Clausole vessatorie)
1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commer- ciale, concessione di vendita o ad altri con- tratti stipulati per la distribuzione di beni, promozione di affari e prestazione di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19 e 20 del secondo
comma dell'articolo 1469-bis del codice civile.
Art. 3.
(Contrattazione collettiva)
1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicu- rativi maggiormente rappresentative.
2. La maggiore rappresentativita` e` dedotta dalla consistenza associativa delle singole or- ganizzazioni sindacali, nonche` dal consenso elettorale ricevuto dalla stessa organizza- zione ove abbia presentato candidati per l'e- lezione dei rappresentanti degli agenti negli organi dell'Albo degli agenti di assicura- zione.
Art 4.
(Efficacia degli accordi collettivi)
1. In mancanza di diverse procedure di ve- rifica dei risultati della negoziazione collet- tiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore trenta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato ri- chiesto da almeno il 20 per cento dei desti- natari un referendum confermativo.
2. L'accordo e` inefficace se non e` appro- vato dalla maggioranza dei votanti.
Art. 5.
(Societa` agenziali)
1. Gli articoli da 1 a 4 della presente legge si applicano anche agli agenti di assicura- zione costituiti in forma di societa` commer- ciali, di capitali o di persone.
2. Tali societa` possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.
Art. 6.
(Applicabilita` dell'articolo 409 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle societa` agenziali costi- tuite in forma di societa` di persone, purche` la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attivita` agenziale.
Art. 7.
(Soci di societa` personali)
1. Qualora il mandato di agenzia sia affi- dato a una societa` di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme che precedono, le previsioni di cui al presente articolo.
2. Nell'ipotesi di successione della societa` di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della so- cieta` subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'ef- ficacia e dell'applicabilita` degli istituti previ- sti da accordi collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composi- zione della societa`, la compagnia assicura- trice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato mo- tivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'in- tegrale percezione delle spettanze di fine rap- porto, in proporzione alla sua quota sociale.
DISEGNO DI LEGGE N. 3l30
D'iniziativa Dei senatori Xxxxxx eD altri
Art. 1.
(Modifiche al codice civile)
1. Nel capo X del titolo III del libro quarto del codice civile, gli articoli da 1742 a 1752 costituiscono la Sezione I - «Disposizioni ge- nerali».
2. L'articolo 1753 dei codice civile e` so- stituito dalla seguente sezione:
«Sezione lI – Degli agenti di assicura- zione.
Art. 1753. - (Agenti di assicurazione). – Al rapporto di agenzia, quando abbia per og- getto la conclusione di contratti di assicura- zione, si applicano le disposizioni della se- zione I per quanto non disciplinato dalla pre- sente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili da patti contrari.
Art. 1753-bis. - (Patti di deroga del diritto di esclusiva). – E` nullo qualsiasi patto, stipu- lato anche successivamente alla conclusione
del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.
Salvo che sia diversamente pattuito, cia- scuna parte puo` rinunciare al diritto di esclu- siva, liberando anche l'altra parte.
L'esercizio delle facolta` di rinuncia al di- ritto di esclusiva da parte dell'agente non puo` comunque costituire giusta causa o giu- stif`ıcato motivo di recesso del preponente.
Se e` pattuita deroga o rinuncia all'esclu- siva territoriale il preponente e` comunque te- nuto a garantire parita` di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare
riguardo alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.
Art. 1753-ter. - (Consenso dell'agente a modificazioni del rapporto). – Riduzioni del territorio dell'agente e riduzioni o trasferi- mento del suo portafoglio da parte del prepo- nente non sono efficaci se l'agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni alla organizzazione terri- toriale o numerica delle agenzie non possono comportare risoluzioni dei rapporti in essere con gli agenti in carica se prive dei loro con- senso scritto.
Art. 1753-quater. - (Recesso illecito). – E` nullo il recesso determinato da motivi di di- scriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l'e- sercizio da parte dell'agente di diritti e fa- colta` di origine legale o contrattuale.
Art. 1753-quinquies. - (Conseguenze del recesso). – Nei casi di recesso l'agente xxx` rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennita` ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad essere assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell'associazione sindacale cui aderisca o a cui conferisca apposito man- dato. Ha altres`ı diritto alla corresponsione delle indennita` di fine rapporto entro il ter- mine perentorio di tre mesi dalla sua cessa- zione».
3. La disposizione di cui all'articolo 1753- bis, introdotto dal comma 2 del presente ar- ticolo, ha effetto su tutte le pattuizioni stipu- late a far data dal 1º gennaio 1992.
Art. 2.
(Clausole vessatorie)
1. Sono ineff`ıcaci. se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commer-
ciale, concessione di vendita o ad altri con- tratti stipulati per la distribuzione di beni, promozioni di affari e prestazioni di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16, 19 e 20 del secondo comma dell'articolo 1469-bis del codice ci- vile.
Art. 3.
(Contrattazione collettiva)
1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicu- rativi maggiormente rappresentative.
2. La maggior rappresentativita` e` dedotta dalla consistenza associativa delle singole or- ganizzazioni sindacali.
Art. 4.
(Efficacia degli accordi collettivi)
1. In mancanza di diverse procedure di ve- rifica dei risultati della negoziazione collet- tiva previste da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore trenta giorni dopo la loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato ri- chiesto da almeno il 20 per cento dei desti- natari un referendum confermativo.
2. L'accordo e` ineff`ıcace se non e` appro- vato dalla maggioranza dei votanti.
Art. 5.
(Societa` aziendali)
1. Gli articoli da 1 a 4 si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti in forma di societa` commerciali, di capitali o persone.
2. Le societa` di cui al comma 1 possono associarsi ed essere rappresentate dalle orga-
nizzazioni sindacali degli agenti di assicura- zione, esercitando i poteri e le prerogative previsti dagli statuti per gli iscritti.
Art. 6.
(Applicabilita` dell'articolo 409 del codice di procedura civile)
1. L'articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle societa` agenziali costi- tuite in forma di societa` di persone, purche` la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente all'attivita` agenziale.
Art. 7.
(Soci di societa` personali)
1. Qualora il mandato di agenzia sia affi- dato a una societa` di persone si osservano, a tutela dell'affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme della presente se- zione, le previsioni di cui al presente arti- colo.
2. Nell'ipotesi di successione della societa` di persone nella gestione dell'agenzia ad un agente o coagente divenuto socio della so- cieta` subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed ininterrotto ai fini dell'ef- ficacia e dell'applicabilita` degli istituti previ- sti da accordi collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composi- zione della societa`, la compagnia assicura- trice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato mo- tivo, qualora mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di recesso dei preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all'in- tegrale percezione delle spettanze di fine rap- porto, in proporzione alla sua quota sociale.
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Art. 8.
1. La disciplina di cui alla presente se- zione e` estesa ai subagenti di assicurazione.
2. Si def`ıniscono subagenti di assicura- zione i professionisti iscritti all'Albo nazio- nale degli agenti di assicurazione i quali, su mandato dell'agente generale e con il gradi- mento della Compagnia da questo rappresen- tata, assumono e gestiscono, su una porzione dei territorio assegnato all'agenzia generale ed in nome e per conto di essa, contratti di assicurazione di uno o piu` rami mediante propria organizzazione stabile e tenuta di li- bri contabili.
3. Il contratto nazionale degli agenti di as- sicurazione si intende, nella sua parte norma- tiva, efficace anche nei confronti dei suba- genti di cui al comma 2.
4. I rapporti economici tra agenti e suba- genti sono regolati da contrattazione tra le parti.
5. In caso di riso1uzione, dimissioni, recesso, salvo pattuizione diversa, ai subagenti viene riconosciuto un trattamento di f`ıne rapporto pari all'80 per cento di quello previsto dal contratto nazionale per gli agenti generali a parita` di anzianita` e di portafoglio.