Commissione di Garanziadell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali
Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali |
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Accordo Nazionale del 28 febbraio 2018, sottoscritto dalle Associazioni datoriali Asstra, Anav e Agens e dalle Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl Reti, Uiltrasporti e Ugl Fna, in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del Trasporto Pubblico Locale.¹
Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, ai sensi dell’articolo 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all’utenza (Articolo 9) e Rarefazione (Articolo 11) (pos. 477/18).1
Roma - 2019
1 La Commissione di garanzia, con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138 (pubblicata nella G.U. del 19 maggio 2018, n.115), ha valutato idoneo l’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 con esclusivo riferimento agli articoli 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ed ha contestualmente adottato la Regolamentazione provvisoria da considerarsi sostitutiva degli articoli 9 e 11 del suddetto Accordo.
Articolo 1 Campo di applicazione2
Salvi gli effetti di future riorganizzazioni del settore, il presente accordo si applica ai seguenti servizi di trasporto pubblico:
autofiloferrotranvie; navigazione interna lagunare; navigazione interna lacuale; funivie portuali;
funicolari terrestri ed aeree assimilate per atto di concessione alle ferrovie.
Il presente accordo si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 2-bis della legge n.146/1990 e s.m.i. ed ai servizi della mobilità, ai servizi accessori strumentali, ausiliari comunque gestiti, così come individuati nelle intese attuative aziendali, qualora necessari all’esercizio di servizio di trasporto pubblico.3
2 Delibera dell’11 settembre 2003, n. 03/130 - La Commissione ha adottato un orientamento di carattere generale in tema di astensione dal lavoro straordinario, nel quale sono stati enunciati i seguenti principi: 1. l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2. Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3. La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4. Nel caso in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l’effettuazione del primo; 5. In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera del 20 febbraio 2003, n. 03/35; 6. La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall’ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest’ultima è contenuta nel periodo interessato dall’astensione dallo straordinario.
3 Delibera dell’11 marzo 2004, n. 04/120 (ATAC Roma/Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal - Sciopero verificatori del 1 dicembre 2003 - pos. 17581) - La Commissione ha precisato che la prestazione resa dagli addetti alle attività di verifica e di vendita dei titoli di viaggio è strettamente accessoria al servizio principale, in quanto è funzionale all’esigenza dell’azienda di garantirsi la controprestazione resa dagli utenti (il prezzo del biglietto), secondo la predisposta organizzazione aziendale; che, pertanto, tale prestazione è collegata al servizio principale da un tale vincolo di coessenzialità, da non potersi affermare che, in assenza di detto personale, il servizio durante le fasce sia reso “in modo completo” ovvero secondo “l’ordinario programma di esercizio”; che, d’altra parte, il datore di lavoro non può essere costretto ad erogare il servizio durante le fasce per tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, a retribuire il personale ivi impiegato e, contestualmente, non poter contare su una prestazione strettamente integrata con il servizio, e che, infatti, detta situazione, perpetuandosi in numerosi scioperi, potrebbe indurre lo stesso datore a rifiutare le prestazioni offerte ed inutilizzabili, ovvero utilizzabili solo attraverso maggiori oneri o spese, in relazione alla obiettiva preesistente struttura ed organizzazione dell’impresa (la quale, come previsto dalla legge, deve essere eguale, sia nelle fasce che al di fuori di esse).
Delibera del 7 settembre 2005, n. 05/468 - La Commissione, con riferimento ai lavoratori denominati Ausiliari del traffico ha formulato il seguente parere: “se ai cosiddetti Ausiliari del traffico sono conferite solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta (ovvero gestione dei parcheggi), può ritenersi che siano addetti ad attività aziendali diverse e non strumentali rispetto alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale; se, invece, oltre all’adibizione alle attività di cui sopra, tale personale sia adibito ad attività funzionale alla prevenzione ed all’accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, svolgendo dunque mansioni funzionali alla circolazione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico locale, tale attività dovrà essere considerata come complementare e strumentale ai servizi della mobilità e, quindi, il personale ad essa addetto dovrà ritenersi assoggettato alla richiamata normativa sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ivi compresa la disciplina relativa alle procedure di raffreddamento e conciliazione”.
Delibera del 17 maggio 2010, n. 10/309 - La Commissione ha chiarito che “devono ritenersi ‘accessorie strumentali', nel senso di strettamente funzionali al servizio del TPL, le sole attività svolte dalle predette imprese che incidano effettivamente sul regolare esercizio dei mezzi addetti al trasporto di persone, quali il rifornimento di carburante, il rabbocco dei liquidi ed il controllo meccanico di efficienza, la movimentazione dei mezzi ecc., e … non quella di mera pulizia” ed ha espresso l’avviso che “lo sciopero degli addetti al servizio esclusivo di pulizia dei mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone non è soggetto alla disciplina della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili per il settore del trasporto pubblico locale …, ma alla normativa che disciplina l’esercizio del diritto di sciopero nel settore pulizie e servizi integrati/multiservizi”.
A) Effetti5
Articolo 2
Procedure di raffreddamento e di conciliazione4
In ogni caso l’attivazione della procedura di cui al presente articolo, la partecipazione alla stessa e la sottoscrizione dei relativi verbali, non producono alcun effetto ai fini della titolarità negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti alle procedure stesse.
B) Divieto di azioni unilaterali6
Durante le procedure di cui al presente articolo, le parti eviteranno di porre in essere azioni unilaterali e le aziende sospenderanno, per la medesima durata, l’applicazione degli eventuali atti unilaterali recenti o delle manifestazioni di intenti che hanno dato luogo alla vertenza, fatti comunque salvi gli obblighi derivanti dalla regolarità e dalla sicurezza dell’esercizio. L’eventuale comportamento delle parti, contrastante con quanto previsto al
4 Seduta del 5 ottobre 2000, verbale n. 396 - La Commissione formula la seguente avvertenza: “Quando si tratta di scioperi in senso lato politici e comunque non connessi a vertenze nelle quali sia precisamente individuabile una controparte, l’obbligo di preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione non trova applicazione, essendo tale obbligo evidentemente sancito per evitare il ricorso allo sciopero ove esista ancora una ragionevole possibilità di comporre la vertenza tra le parti”.
Delibera del 30 gennaio 2003, n. 03/26 - La Commissione ha escluso l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione in caso di conflitto avente ad oggetto proposte di modifica della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30.
Seduta del 5 marzo 2003 (verbale n. 493) - La Commissione, con riferimento alle procedure di raffreddamento e conciliazione per il rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale, ha chiarito che l’espletamento di quanto previsto dal Protocollo del luglio del 1993, riguardante il rinnovo del contratto collettivo, non può considerarsi equipollente e, dunque, surrogare le procedure di raffreddamento e di conciliazione previste dalla regolamentazione provvisoria per il trasporto locale; che tale Protocollo prevede solamente che le piattaforme contrattuali per il rinnovo del CCNL siano presentate “in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dei contratti” e che durante tale periodo “le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette”. Le trattative in ordine al rinnovo contrattuale non possono essere considerate sostitutive delle procedure di raffreddamento e di conciliazione. Resta salvo che la Commissione potrà valutare, in concreto, che ricorrano tutti i requisiti di forma e di sostanza previsti dalla regolamentazione provvisoria sopra citata. E’ onere del soggetto sindacale proclamante fornire elementi atti a comprovare tale equiparabilità.
Seduta del 30 aprile 2003 (verbale n. 500) - la Commissione ha ritenuto che, quando lo sciopero si inserisce esclusivamente in un procedimento di mobilità ex lege 223/1991 e siano state esperite con esito negativo le procedure previste da detta legge, non si dovrà dar corso ad ulteriore procedura di raffreddamento.
Seduta del 15-16 gennaio 2004 (verbale n. 530) - La Commissione ha stabilito che “l’obbligatorietà dell’esperimento, in via preventiva, del tentativo di conciliazione ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non ricorra nell’ipotesi in cui l’oggetto della vertenza riguardi provvedimenti e iniziative legislative”.
5 Delibera del 9 dicembre 2004, n. 04/665 - La Commissione ha formulato un orientamento di carattere generale, nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale “ai fini dell’esperimento della prima fase della procedura di raffreddamento e di conciliazione, non assume alcun rilievo la mancata sottoscrizione, da parte dell’organizzazione sindacale richiedente, del contratto collettivo nazionale di lavoro per la categoria degli autoferrotranvieri”.
6 In ordine all’esercizio del diritto di sciopero durante il periodo di “tregua sindacale” (articolo 1 del Protocollo del 23 luglio 1993) - Nota del 2 aprile 2004 inviata alle dalle direzioni generali di ASSTRA ed ANAV nella quale in merito all’obbligo del rispetto dal parte delle XX.XX. nel settore del trasporto pubblico locale del periodo di “tregua sindacale” di cui al Protocollo del 23 luglio del 1993, si fa presente che secondo l’orientamento della Commissione (delibere del 26 marzo 1998, n. 98/177, e del 10 giugno 1999, n. 99/378), le clausole riconducibili alla c.d. “parte obbligatoria” della contrattazione collettiva, ivi compresa quella di “tregua sindacale”, pur potendo fornire un supporto esterno agli strumenti di diretto contemperamento fra diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e diritti costituzionali degli utenti, hanno la funzione di regolare i rapporti fra i soggetti stipulanti, determinando per essi l’insorgenza di vincoli, la cui violazione costituisce inadempimento sul piano contrattuale. Tali clausole non possono, invece, ritenersi inserite nel “corpo unico della disciplina dei servizi minimi” e, quindi, rilevare ai fini della applicazione della legge 146 del 1990 e successive modificazioni.
comma precedente, sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia, ai sensi dell’articolo 13, lettera h) e i) della legge 146/1990 e s.m.i.
C) Prima fase della procedura7
1. Il soggetto collettivo che intende promuovere una astensione, prima della proclamazione della stessa, deve avanzare richiesta di incontro all’azienda o all’ente gestore del servizio specificando, per iscritto, i motivi per i quali intende proclamare lo sciopero e l’oggetto della rivendicazione, eventualmente proponendo di concordare forme di azione sindacale dalle quali non derivino conseguenze in ordine alla tutela dei diritti costituzionalmente tutelati degli utenti. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle dell’eventuale proclamazione dello sciopero.
2. Entro 3 giorni (con esclusione dei festivi) dal ricevimento della predetta comunicazione, la controparte datoriale (aziendale o nazionale) informa per iscritto il soggetto richiedente della data e del luogo in cui si terrà l’incontro di esperimento delle procedure di raffreddamento. In ogni caso l’incontro deve tenersi entro gli 8 giorni (con esclusione dei festivi) successivi al ricevimento della richiesta sindacale da parte dell’azienda, altrimenti la procedura si considera comunque esaurita.
3. L’omessa convocazione da parte dell’azienda o dell’ente gestore del servizio o il rifiuto di partecipare all’incontro da parte del soggetto sindacale che lo abbia richiesto, nonché il comportamento delle parti durante l’esperimento delle procedure saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia ai sensi dell’articolo 13 lettere c), d), h), i), ed m) della legge n. 146/1990 e s.m.i.
4. Il mancato esperimento della prima fase della procedura non esonera in nessun caso le parti dall’esperimento della seconda fase.
D) Seconda fase della procedura8
7 Seduta del 18 settembre 2008, verbale n. 784 - La Commissione, rilevato che l’eventuale individuazione della giornata del “sabato”, oltre che della “domenica”, quale giornata “festiva” deve dipendere dalla particolare organizzazione del servizio svolto, che nel settore del Trasporto Pubblico Locale non ricorrono le condizioni per considerare il “sabato” un giorno “festivo”, ha deliberato di comunicare, ai fini di una corretta interpretazione dell’articolo 2 … che la giornata del “sabato” deve essere considerata “lavorativa”.
8 Seduta del 10 dicembre 2003, verbale n. 526 - Con riferimento al problema della competenza ad effettuare la procedura preventiva di raffreddamento e conciliazione, nel caso di vertenze riguardanti due o più regioni, la Commissione “ritiene che, per le vertenze riguardanti due o più Regioni, la competenza all’espletamento delle procedure preventive di raffreddamento e conciliazione spetti a ciascuna Prefettura territorialmente interessata. Naturalmente, allo scopo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’attività amministrativa, è auspicabile che le Prefetture interessate adottino idonee forme di coordinamento, come, ad esempio, la determinazione della Prefettura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’azienda, la quale, a sua volta, assicurerà l’opportuno coinvolgimento delle altre Prefetture interessate.”
Delibera del 6 maggio 2004, n. 04/334 - La Commissione, in caso di sciopero a rilevanza locale, ha precisato che: a) nel caso di sciopero che riguarda servizi di competenza dell’amministrazione comunale, il tentativo preventivo di conciliazione debba essere svolto presso il Comune, con la sola eccezione nel caso in cui il Comune assuma la qualità di datore di lavoro; b) il tentativo di conciliazione in oggetto debba, invece, essere espletato presso la Prefettura, nel caso di servizi pubblici che riguardano più Comuni, o esulano dalla competenza del Comune; c) rimane fermo, peraltro, che in caso di richiesta al Prefetto la procedura può comunque essere espletata in questa sede, salva l’eventuale contestazione della controparte.
Delibera del 18 novembre 2004, n. 04/625 - La Commissione, relativamente al caso di revoca dello sciopero per mancata effettuazione della seconda fase della procedura ha formulato un orientamento di carattere generale, nell’ambito del settore del trasporto pubblico locale, secondo il quale “la Organizzazione Sindacale, ai fini della corretta proclamazione dello sciopero revocato per una data successiva, può chiedere direttamente l’esperimento della premessa seconda fase delle procedure, non essendo necessario iniziare ex novo - ossia ripetendo la prima fase - la procedura stessa”.
A seguito dell’esaurimento con esito negativo della prima fase della procedura, di cui alla lettera C), le parti esperiscono un tentativo di conciliazione:
(a) nella sede negoziale di livello superiore concordata tra le parti, ove il tentativo di conciliazione si esaurisce nei termini convenuti dalle parti medesime;
(b) in alternativa, e in difetto dell’accordo di cui al punto (a) nella sede amministrativa prevista dall’articolo 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e s.m.i.; la convocazione deve avvenire in tal caso entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti e il tentativo di conciliazione deve in ogni caso esaurirsi entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta.
E) Il soggetto sindacale è tenuto, prima o contestualmente alla proclamazione di sciopero, a comunicare alla Commissione di garanzia, per iscritto, l’esito delle procedure e a precisare le motivazioni del loro eventuale fallimento.9
Articolo 3 Ripetizione delle procedure10
Nell’ambito della stessa vertenza, ai fini della regolarità della proclamazione della prima azione di sciopero o delle azioni di sciopero successive alla prima, le procedure di raffreddamento e di conciliazione devono essere ripetute nel solo caso in cui siano trascorsi più di 90 giorni dall’ultimazione della fase di conciliazione.11
I periodi di franchigia sospendono il termine di vigenza delle suddette procedure.
Articolo 4 Franchigie12
Sono esclusi dagli scioperi i seguenti periodi di più intenso traffico:
- dal 17 dicembre al 7 gennaio;
- i periodi concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie, che allo stato vengono individuati nei periodi dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre;
- le 5 giornate che precedono e seguono la Pasqua;
9 Delibera del 3 aprile 2008, n. 08/151c - La Commissione, valutate le ragioni che hanno indotto il legislatore a prevedere la necessità di esperire le procedure di raffreddamento e conciliazione, nonché l’esigenza di comprovarne l’effettivo espletamento, ha chiarito che “anche in caso di esito negativo delle suddette procedure deve essere redatto il relativo verbale, rimettendo alla decisione delle parti convenute l’eventuale precisazione dei motivi che hanno dato origine al mancato accordo”.
10 Delibera del 21 giugno 2006, n. 06/357 - La Commissione ha precisato che il “dies ad quem” rilevante ai fini del computo del termine di efficacia delle procedure di raffreddamento e conciliazione va individuato nel giorno di proclamazione dello sciopero, salvo diversa espressa previsione nella disciplina di settore.
11 Delibera del 30 luglio 2008, n. 08/402 - “Orientamento di carattere generale in tema di efficacia nel tempo delle procedure di raffreddamento e di conciliazione in mancanza della proclamazione di una prima azione di sciopero”. LA Commissione ha precisato che “nei settori in cui manchino previsioni specifiche in ordine alla ‘efficacia’ nel tempo delle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di proclamazione del primo sciopero, il periodo in questione è fissato in 90 giorni dalla conclusione della procedura o dalla scadenza del termine entro il quale la medesima doveva essere portata a compimento”.
12 Delibera del 15 gennaio 2004, n. 04/03 - La Commissione ha chiarito che lo sciopero in periodo di franchigia integra l’ipotesi di mancata prestazione indispensabile.
- i 3 giorni che precedono, che seguono e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali, amministrative generali e referendarie;13
- la giornata precedente, quella seguente e quelle concomitanti con le consultazioni elettorali e referendarie a carattere locale.
Le regole relative ai periodi di franchigia elettorale devono intendersi applicabili anche agli eventuali turni di ballottaggio.
Durante i periodi di franchigia trova applicazione il divieto di azioni unilaterali di cui all’articolo 2, lettera B).
Articolo 5
Concomitanza di scioperi o manifestazioni14
Le strutture nazionali/regionali/provinciali/aziendali e territoriali competenti non effettueranno astensioni dal lavoro in concomitanza:
- con scioperi che interessino altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza;15
- con le manifestazioni di rilevante importanza in riferimento ai visitatori-utenti coinvolti, nelle giornate di apertura e chiusura, nonché nelle eventuali giornate aggiuntive ritenute di particolare rilievo all’interno del periodo interessato dalla richiamata manifestazione, individuate con accordo sindacale fra le parti interessate, sottoposto alla valutazione della Commissione di garanzia.
Articolo 6 Avvenimenti eccezionali
In caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o di calamità naturali gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione, sono immediatamente sospesi.
Articolo 7 Preavviso16
13 Seduta del 3 maggio 2006, verbale n. 659 - La Commissione ha stabilito che le consultazioni elettorali amministrative e, conseguentemente, i relativi turni di ballottaggio siano da ricondurre nella fattispecie delle “elezioni amministrative parziali”, non essendo più previste dal sistema elettorale nazionale la figura delle “elezioni uniche nazionali amministrative” o cosiddette “generali”.
14 Seduta dell’8 ottobre 2003, verbale n. 517 - La Commissione, con riferimento alla disciplina della concomitanza, ha adottato il seguente orientamento: “1) si considerano ‘concomitanti’, ai fini dell’applicazione dell’articolo 13 lett. e) della l. n. 146 del 1990, come modificata dalla l. n. 83/00, azioni di sciopero proclamate per il medesimo giorno in servizi pubblici alternativi e incidenti sul medesimo bacino di utenza; 2) La nozione di bacino di utenza ai fini dell’applicazione della disciplina della cd. concomitanza può anche non coincidere con quella individuata dalla normativa di settore ai fini della rarefazione. La nozione di bacino di utenza ai fini dell’articolo 13 lett. e) della l. n. 146/1990 è rimessa alla valutazione discrezionale della Commissione di garanzia che, ai fini della sua individuazione, dovrà tenere conto della concreta articolazione dei servizi in relazione agli interessi dell’utenza”.
15 Delibera del 13 aprile 2010, n. 10/245 - La Commissione ha ritenuto necessario precisare “che, in caso di concomitanza di scioperi nei settori del trasporto pubblico locale e ferroviario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 5 della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili nel settore del trasporto locale e dell’articolo 3.6 dell’Accordo nazionale del settore ferroviario, il trasporto pubblico locale extraurbano su gomma deve ritenersi alternativo a quello ferroviario”.
16 Delibera del 6 maggio 2004, n. 04/333 - La Commissione ha avuto occasione di rilevare che, in occasione degli scioperi a livello sia territoriale che nazionale, alcune aziende hanno lamentato la mancata tempestiva comunicazione
Esperite le procedure di raffreddamento e di conciliazione, la proclamazione di ciascun sciopero deve essere comunicata con un preavviso di almeno dieci giorni ai soggetti previsti dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 146/1990 e s.m.i. nel rispetto delle forme e dei contenuti ivi richiamati, nonché alla Commissione di garanzia e all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Articolo 8 Proclamazione dello sciopero17
A) Ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro.18 Lo stesso soggetto, in relazione allo stesso bacino di utenza, può procedere ad una nuova proclamazione solo dopo tre giorni dall’effettuazione dello sciopero precedentemente indetto, fatto salvo il rispetto del termine di preavviso, nonché quanto espressamente previsto in tema di rarefazione.
Il documento sindacale di proclamazione dovrà contenere i seguenti requisiti:
1. Ove si tratti di proclamazione di prima azione di sciopero:
- l’esatta indicazione dei soggetti proclamanti con l’indicazione leggibile dei soggetti firmatari;
- l’indicazione delle motivazioni dell’astensione collettiva dal lavoro, che dovranno essere conformi a quelle indicate all'articolo 2 del presente accordo;
- l’esatta indicazione delle date e delle sedi in cui si sono svolte le procedure di raffreddamento e di conciliazione (allegando - ove possibile - i relativi verbali); i riferimenti delle richieste di attivazione delle procedure che non si siano potute svolgere, entro i termini previsti dal presente accordo, nonché i motivi del mancato svolgimento;
- l’indicazione della data nella quale si intende scioperare, nonché della durata e delle modalità di attuazione dell’astensione collettiva dal lavoro;
2. Ove si tratti di proclamazione di azioni di sciopero successive alla prima, riguardanti la medesima vertenza:
in aggiunta agli elementi di cui al punto 1, l’indicazione della data o delle date delle astensioni precedentemente effettuate;
dell’atto di proclamazione e quindi l’impossibilità di curare l’informativa all’utenza. Al fine di assicurare il pieno rispetto delle previsioni legislative si ritiene opportuno ricordare che, in mancanza di diversa previsione sul punto in sede di accordo o di regolamentazione, deve trovare applicazione l’articolo 2, comma 1, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, ai sensi del quale la comunicazione della proclamazione “deve essere data alle amministrazioni e imprese che erogano il servizio”.
17 Delibere del 6 febbraio 1997, n. 97/136, del 21 febbraio 2002, n. 02/34, del 27 marzo 2003 n. 03/54 - La disciplina di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non trova applicazione solo nel caso in cui l'Organizzazione sindacale, nel documento di proclamazione dell’astensione, esprima preventivamente con chiarezza la qualificazione della propria condotta come rifiuto di prestazioni ritenute non dovute, motivando specificatamente l'astensione quale reazione alle richieste del datore di lavoro.
Seduta del 10 gennaio 2008, verbale n. 751 - La Commissione ha deliberato che l’astensione dall’effettuazione di turni e/o prestazioni aggiuntive, se non inseriti nella ordinaria programmazione dei turni di servizio, è sottratta dal campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.
18 Seduta del 19 marzo 2003, verbale n. 495 - La Commissione ha adottato una delibera di indirizzo, in tema di proclamazioni plurime, stabilendo che “la proclamazione plurima è consentita solamente ove espressamente o implicitamente prevista dalla disciplina di settore contenuta in accordi valutati idonei o nelle regolamentazioni provvisorie e, in mancanza di disciplina di settore, solo ove non comprometta la continuità del servizio e l’esercizio del diritto di sciopero, da parte degli altri soggetti, e in ogni caso sia contenuta entro limiti ragionevoli in un arco di tempo interessato”.
3. Ove si tratti di adesione a scioperi già proclamati:
l’espressa dichiarazione di adesione allo sciopero proclamato da altri soggetti. I motivi dell’astensione, la data, la durata e le modalità di sciopero dovranno essere conformi a quelli indicati dal soggetto proclamante.19
B) Al fine di consentire un’applicazione delle regole relative alla oggettiva rarefazione degli scioperi rispettosa della garanzia di libero esercizio dell’attività sindacale, e di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il preavviso non può essere superiore a 45 giorni. I periodi di franchigia di cui all’articolo 4 sospendono il decorso del termine massimo di preavviso.
Articolo 920 Informazione all’utenza
E’ obbligo delle aziende dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, delle seguenti informazioni:
• contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, l’elenco delle corse, con i relativi orari, che saranno garantite all’interno delle fasce in caso di sciopero;
• almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero, l’indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l’azione di sciopero e le motivazioni poste a base della vertenza, unitamente ai dati relativi alle percentuali di adesione registrati nel corso delle ultime astensioni proclamate dalle medesime sigle.
Le aziende garantiranno e renderanno nota la pronta riattivazione del servizio, quando l’astensione sia terminata, nonché forniranno all’utenza, laddove possibile, anche durante lo svolgimento dello sciopero, una corretta comunicazione, mediante i canali di informazione di cui dispongono (paline, siti internet, app, social network, etc.), in merito allo stato del servizio attraverso il costante aggiornamento dei dati.
19 Delibera del 9 marzo 2015, n. 05/127: “Delibera a carattere generale in tema di adesione allo sciopero”. La Commissione, a seguito di diversi casi in cui è stata segnalata la diffusione di comunicati con i quali organizzazioni sindacali diverse dalle sigle proclamanti lo sciopero hanno lasciato libertà ai propri iscritti di parteciparvi o hanno in altro modo dichiarato di condividere le ragioni dello sciopero, ha ritenuto opportuno formulare un orientamento di carattere generale al fine di chiarire se e quando tali condotte integrino dichiarazione di adesione allo sciopero, soggetta alle regole di cui alla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. La delibera ha precisato che: l’obbligo di preavviso è inderogabile anche nel caso di adesione di un’organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altri; l’adesione - così come la proclamazione - si traduce in un invito ai lavoratori a scioperare e può anche manifestarsi implicitamente, attraverso atti dell’organizzazione sindacale che assumano siffatto contenuto; nel semplice riconoscimento, da parte di una organizzazione sindacale, della libertà dei propri iscritti di aderire ad uno sciopero proclamato da altra organizzazione, non può di per sé ravvisarsi una dichiarazione di adesione a siffatto sciopero, a meno che per il concorso di altre circostanze, quali, ad esempio, la formalizzazione di tale riconoscimento in un documento diffuso nei locali aziendali e in cui si manifesti espressa condivisione delle ragioni dello sciopero, esso possa essere apprezzato come un invito a scioperare. La Commissione, dunque, ha espresso il seguente avviso: “a) anche nel caso di adesione di un’organizzazione sindacale ad uno sciopero proclamato da altro soggetto sindacale deve essere rispettato il termine di preavviso; b) l’adesione di una organizzazione sindacale allo sciopero proclamato da altra organizzazione sindacale si verifica non solo in caso di adesione formale, ma anche quando, in assenza di adesione formale, nella condotta della organizzazione sindacale sia ravvisabile, in considerazione delle circostanze del caso concreto, un invito a scioperare”.
20 l’Articolo 9 contenuto nell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 si intende integralmente sostituito dal presente (Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata sulla
G.U. del 19 maggio 2018, n. 115).
Gli inadempimenti derivanti dal mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo saranno oggetto di valutazione, da parte della Commissione, ai sensi dell’articolo 13, lettere h) ed i) della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.
Articolo 10 Revoca21
Salvo il caso di accordo, di intervento da parte della Commissione di garanzia o dell’autorità competente ad emanare l’ordinanza di cui all’articolo 8 della legge n. 146/1990 e s.m.i., la revoca dello sciopero deve essere comunicata almeno 6 giorni (esclusi i festivi) prima dell’effettuazione dello sciopero e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. Ove il 5° giorno antecedente allo sciopero sia festivo, la revoca deve essere comunicata anticipatamente a tale termine in modo da consentire all’azienda il rispetto delle scadenze di cui alla predetta legge. Al riguardo le aziende procedono alle previste comunicazioni all’utenza non prima di 5 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero, eccetto le situazioni prospettate nel periodo precedente.
Nell’eventualità di revoca dello sciopero proclamato il mancato adeguamento da parte dei soggetti sindacali che avevano in precedenza eventualmente aderito allo stesso sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione di garanzia.
La revoca dovrà essere comunicata ai medesimi soggetti destinatari della proclamazione di sciopero, nonché alla Commissione di garanzia.
Articolo 1122 Rarefazione23
A) L’area del bacino di utenza coinciderà con l’area territoriale di operatività dell’azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell’area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.
21 Delibera del 12 marzo 2003, n. 03/45 - La Commissione ha stabilito che, nel caso in cui lo sciopero sia stato oggetto di un’indicazione immediata ai sensi dell’articolo 13 lettera d) della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, i soggetti che intendano adeguarsi alla indicazione immediata devono revocare lo sciopero entro 5 giorni dalla data di ricevimento di tale indicazione. La Commissione ha precisato, altresì, che la mancata revoca dello sciopero entro tale lasso temporale impedisce di considerare la revoca successivamente intervenuta come revoca effettuata su richiesta della Commissione.
22 l’Articolo 11 contenuto nell’Accordo nazionale del 28 febbraio 2018 si intende integralmente sostituito dal presente (Regolamentazione provvisoria adottata dalla Commissione con delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata sulla
G.U. del 19 maggio 2018, n. 115).
23 Seduta dell’8-9 gennaio 2004, verbale n. 529 - La Commissione, riguardo agli effetti degli interventi preventivi sulla rarefazione oggettiva, ha espresso il seguente indirizzo: “nel settore del trasporto locale, ai fini della rarefazione, si tiene conto dello sciopero proclamato in precedenza anche se segnalato da un’indicazione immediata di violazione fino a intervenuta revoca, salva la facoltà di valutare la correttezza del comportamento in caso di revoca tardiva e di revoca non effettuata nei 5 giorni dalla comunicazione della Commissione”.
Delibera del 20 novembre 2008, n. 08/610 - La Commissione, nel caso della concentrazione nella stessa giornata di più astensioni, ha deliberato che la proclamazione di uno sciopero successivo, sia pure in adesione ad uno sciopero proclamato da altre Organizzazioni sindacali, deve rispettare la durata e la articolazione dello sciopero proclamato per primo, ferma restando la facoltà dei singoli lavoratori di aderire a quest’ultima astensione.
B) Tra l’effettuazione di due azioni di sciopero nel settore, indipendentemente dal soggetto sindacale proclamante, incidenti sul medesimo bacino di utenza, deve in ogni caso intercorrere un intervallo di almeno 20 giorni, a prescindere dalle motivazioni e dal livello sindacale che ha proclamato lo sciopero.
C) A garanzia del rispetto dell’obbligo di rarefazione le organizzazioni sindacali sono tenute a comunicare all’Osservatorio sui conflitti nei trasporti, costituito presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la dichiarazione di sciopero e le sue modalità di svolgimento, nonché a consultare lo stesso prima di procedere alla proclamazione.
Articolo 12
Durata e modalità dello sciopero
A) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non potrà superare le quattro ore di servizio. Eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell’intera giornata lavorativa. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata si svolgono in un unico periodo di ore continuative tenendo conto della necessità in presenza di turni di assicurare la maggiore partecipazione dei lavoratori interessati, nonché della necessità di rispettare la disciplina di cui alle lettere B, C, D, che seguono. Modalità durata e collocazione oraria degli scioperi devono essere stabiliti in modo da ridurre al minimo possibile i disagi per l’utenza. Non costituisce interruzione dello sciopero il rispetto delle fasce orarie di garanzia.24
B) Dovrà essere garantito il servizio completo, articolato su due fasce per un totale di sei ore, coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per le quali il servizio si pone come essenziale (lavoratori e studenti, aree rurali e montane, aree a vocazione turistica, caserme, aree industriali, ospedali, cimiteri). La collocazione oraria delle fasce sarà definita con accordo tra le parti a livello aziendale. A livello aziendale, le parti possono anche individuare più di due fasce di servizio completo entro il limite di sei ore complessive.
C) Il servizio all’utenza garantito nelle fasce deve svolgersi secondo l’ordinario programma di esercizio tutti i giorni, compresi quelli festivi, assicurando pertanto il servizio completo normalmente previsto. I tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi non devono compromettere la completa funzionalità del servizio nelle fasce garantite e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero. A tale scopo, i regolamenti di servizio assicurano la presenza in tempo utile del personale necessario al fine di garantire la regolare ripresa del servizio alla conclusione dello sciopero e/o all’orario di inizio delle fasce di garanzia.
D) Nelle ipotesi in cui, in relazione a specifiche tipologie di servizio, il criterio di individuazione delle prestazioni indispensabili mediante fasce orarie comporti un oggettivo pregiudizio dell’esercizio del diritto di sciopero o si riveli inadeguato a
24 Delibera del 3 maggio 2006, n. 06/245 - La Commissione ha chiarito che gli scioperi di durata inferiore alle ventiquattro ore devono svolgersi obbligatoriamente senza interruzione alcuna (in un “unico periodo di ore continuative”), salvo quella eventualmente conseguente al rispetto delle fasce orarie di garanzia.
garantire specifiche esigenze dell’utenza, le parti, a livello aziendale, concorderanno un criterio alternativo di salvaguardia del diritto alla mobilità. Le prestazioni saranno in tal caso contenute in misura non eccedente mediamente il 50 per cento delle prestazioni normalmente erogate e saranno relative a quote strettamente necessarie di personale non superiori mediamente ad un terzo del personale normalmente utilizzato per la piena erogazione del servizio nel tempo interessato dallo sciopero, tenuto conto delle condizioni tecniche e della sicurezza.
Articolo 13 Scioperi a scacchiera
Per tutte le vertenze che interessano più unità produttive, non sono consentiti gli scioperi articolati per unità produttiva o singole categorie o profili professionali.
Per tutte le vertenze che interessano una sola unità produttiva non sono consentiti gli scioperi articolati per singole categorie o profili professionali.
Articolo 14 Sicurezza degli impianti
L'effettuazione di ogni astensione dal lavoro deve avere riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, deg1i impianti e dei mezzi. In ogni caso devono essere assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell’esercizio.
Articolo 15 Assemblee25
25 Seduta del 19 giugno 2003, verbale n. 507, punto 10.1 - La Commissione ha reso il seguente parere: “Stanti le differenze sussistenti tra sciopero e assemblea, la disciplina legislativamente prevista per il primo non si estende automaticamente alla seconda”.
Delibera del 1° aprile 2004, n. 04/212 - La Commissione ha precisato “che l’assemblea in orario di lavoro, pur se incidente su servizi pubblici essenziali, non è assoggettata alla disciplina di cui alla legge 146/90 e successive modifiche, laddove sia convocata e si svolga secondo quanto previsto dall’articolo 20 della legge 300/1970 detta anche Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva, a condizione che la disciplina contrattuale garantisca l’erogazione dei servizi minimi. Ogni assemblea che - pur convocata ai sensi dell’articolo 20 della legge 300/1970 - si svolga con modalità differenti rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva, ivi compresa la mancata assicurazione dei servizi minimi, sarà considerata astensione dal lavoro soggetta alla disciplina della legge 146/1990 e successive modifiche, laddove incidente su servizi pubblici essenziali”.
Delibera del 6 aprile 2017, n. 17/108 - La Commissione ha formulato il seguente indirizzo interpretativo: “Fermo restando quanto previsto dalla delibera 04/212 del 1° aprile 2004, la Commissione, al fine di valutare se il diritto di assemblea in orario di lavoro si sia svolto con modalità differenti da quelle stabilite dalla contrattazione collettiva, affronta e risolve, in via preliminare, direttamente o su richiesta congiunta delle parti, le eventuali questioni interpretative dei contenuti delle norme contrattuali collettive che ne regolano l’esercizio. L’esercizio del diritto di assemblea in orario di lavoro rientra nel campo di applicazione della legge n. 146/1990, come successivamente modificata, allorquando, pur essendosi svolto nel formale rispetto delle norme di legge e del contratto collettivo che ne regolano l’esercizio, in base ad un apprezzamento globale delle circostanze di fatto, risulti essere stato diretto ad eludere la tutela imperativa predisposta dall’ordinamento in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, in violazione del divieto di frode alla legge”.
Con riferimento all’articolo 20 della legge n. 300/70 non potranno essere convocate assemblee dei lavoratori che comportino interruzione del servizio, fermo restando quanto previsto dall’articolo 11, comma 3, dell’A.N. 28 novembre 2015 di rinnovo del CCNL.
Articolo 16
Manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo del contratto26
Al fine di consentire ai lavoratori di partecipare ad una manifestazione a sostegno del rinnovo del CCNL indetta non più di una volta congiuntamente dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, le modalità dell’astensione dal lavoro possono prevedere la riduzione delle prestazioni di cui all’articolo 12 alla garanzia dei soli trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti nonché di quelli specializzati di particolare rilevanza sociale (quale il trasporto dei disabili e i mezzi scuolabus relativi alle scuole materne ed elementari).
La riduzione delle prestazioni indispensabili di cui all’articolo 12 non potrà essere consentita nei giorni e nei luoghi in cui, a causa delle condizioni ambientali, siano stati adottati provvedimenti diretti a limitare la circolazione dei mezzi privati.
Articolo 17 Regolamento di servizio27
Al fine di consentire la emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende concorderanno con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL Autoferrotranvieri le seguenti modalità operative:
• i servizi esclusi dall’ambito di applicazione della disciplina dell’esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi …);
26 Delibera del 20 novembre 2002, n. 02/183 - La Commissione, in occasione dello sciopero nazionale a prestazioni ridotte, proclamato per il 29 novembre 2002, successivamente differito al 16 dicembre 2002, ha individuato i servizi che, ad avviso della stessa, devono ritenersi “assolutamente indispensabili”: 1 - Durante le fasce orarie previste localmente, i servizi di trasporto urbano e/o extraurbano assicurabili mediante l’utilizzazione del 30% del personale viaggiante, oltre a quello strettamente indispensabile per garantire la funzionalità logistica (articolo 13, lett. a), l. n. 146/90 come modificata dalla l. n. 83/2000); che - secondo le valutazioni delle singole aziende - assumono preminente importanza (inclusi i collegamenti con le stazioni ferroviarie e marittime), essendo in ogni caso obbligo dell’azienda determinare tali servizi e darne tempestiva e puntuale comunicazione all’utenza; 2 I servizi di collegamento con gli aeroporti. Dovrà inoltre essere mantenuto in servizio tutto il personale adibito ai servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, quale il trasporto per i disabili e il trasporto con scuolabus degli allievi delle scuole materne ed elementari.
Delibera del 6 dicembre 2006, n. 06/677 - La Commissione, in occasione dello sciopero nazionale del 13 dicembre 2006, proclamato senza la garanzia delle prestazioni indispensabili, ha ulteriormente ribadito “che in caso di manifestazione sindacale nazionale per il rinnovo biennale o quadriennale del CCNL, devono essere garantiti, oltre i servizi specializzati di particolare rilevanza sociale, anche i trasporti assolutamente indispensabili per la generalità degli utenti individuati con accordo tra le parti. In caso di mancato accordo, le aziende possono individuare i trasporti assolutamente indispensabili dandone immediatamente comunicazione, oltre che alle rappresentanze sindacali, a questa Commissione”.
27 Delibera del 16 gennaio 2003, n. 03/19 - La Commissione ha ribadito che, al fine di consentire l’emanazione dei regolamenti di servizio, le aziende devono concordare con le rappresentanze sindacali aziendali le “modalità operative” chiarendo altresì che, in mancanza di accordo tra le parti, le predette modalità debbono comunque essere determinate, ed ha ritenuto opportuno precisare “espressamente” che in mancanza di accordo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali, le Aziende sono comunque tenute ad emanare i regolamenti di servizio, per quel che riguarda la garanzia del servizio completo durante tutta la durata delle fasce, essendosi tale esigenza presentata reiteratamente.
• procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
• procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
• criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
• garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
• eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
• in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;28
• individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall’azienda interessata dallo sciopero;
• individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all’articolo 12.
Articolo 18 Rapporti con i terzi
Fatta salva la previsione di clausole maggiormente vincolanti, eventuali accordi di qualunque natura stipulati dall’impresa erogatrice dei servizi con lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori o altre aziende dovranno includere espressamente la clausola per cui questi ultimi soggetti si impegnano a non pregiudicare, nei casi di sciopero che li coinvolgono, i livelli di garanzia del servizio stabiliti nel presente accordo e nei regolamenti aziendali attuativi.
28 Tale norma va letta in combinato disposto con le previsioni contenute nella Regolamentazione provvisoria sulle prestazioni indispensabili nel servizio di trasporto merci su rotaia, adottata dalla Commissione con delibera del 13 luglio 2015, n. 15/219 (pubblicata nella G.U. del 18 luglio 2015, n. 165).