CONVENZIONE TRA
ALLEGATO 3 – Schema di Convenzione
TRA
LA DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
rappresentata dal_____________________ domiciliato per la carica in Roma, viale America n. 201, codice fiscale 80230390587, (di seguito denominata: Amministrazione)
E
IL COMUNE DI __________________
rappresentato dal________________, in qualità di______________, domiciliato per la carica presso il Comune di ____________ (di seguito denominato: Comune)
PREMESSE
VISTA |
la Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 65/2015, come modificata dalla Delibera CIPE n.6/2016, che ha destinato 3,5 miliardi di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC 2014-2020), alla realizzazione del Piano di investimenti per la diffusione della banda ultra larga ed ha assegnato 2,2 miliardi di euro agli interventi di immediata attivazione e nelle aree ivi indicati, individuando al punto 4.4 il profilo temporale di impiego delle risorse assegnate, e che al punto 4.3 ha rinviato a successiva delibera l’assegnazione di ulteriori risorse nel limite massimo di 1,3 miliardi di euro; |
VISTA |
la Delibera CIPE n. 71/2017, che ha destinato, nell’ambito dell’assegnazione di 2,2 miliardi di euro di cui al paragrafo 4.1 della Delibera CIPE n. 65 del 2015, come modificato dalla Delibera n. 6 del 2016, un importo complessivo di 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione; |
VISTA |
la Delibera CIPE n. 105/2017, che in riferimento alle misure di sostegno allo sviluppo di beni e servizi di nuova generazione ha individuato le seguenti tre linee di intervento: a) progetti di ricerca, sperimentazione, realizzazione e trasferimento tecnologico aventi ad oggetto l’applicazione della tecnologia 5G a beni e servizi di nuova generazione promossi dalle regioni coinvolte nel progetto di sperimentazione pre-commerciale del 5G posto in essere dal Ministero per lo sviluppo economico (assegnazione per un importo complessivo fino a 60 milioni di euro); b) progetti promossi dalle altre regioni, da altri dicasteri o enti pubblici di ricerca, per lo sviluppo di servizi di nuova generazione (assegnazione per un importo complessivo fino a 35 milioni di euro); c) sviluppo della fase II del progetto xxxx.xxxxxx.xx - ampliamento della rete wifi federata nei luoghi dell’arte, della cultura e del turismo (assegnazione per un importo complessivo di 5 milioni di euro); |
VISTA |
la Delibera CIPE n. 61/2018, che modifica la Delibera n. 105 del 2017, ed in particolare il punto c) che assegna un importo complessivo fino a 45 milioni di euro per progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali blockchain, intelligenza artificiale, internet delle cose, collegate allo sviluppo delle reti di nuova generazione ed individua quale soggetto attuatore della suddetta linea di intervento, di cui al citato punto c), la Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico; |
VISTO |
il Decreto ministeriale del 26 marzo 2019 di approvazione del “Programma di supporto alle tecnologie emergenti 5G”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio 2019, come modificato dal Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 22 luglio 2019, che ha approvato il “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G” (di seguito, “Programma”), quale piano operativo per l’attuazione della linea di intervento di cui al punto c) della delibera n. 61 del 2018, a valere sullo stanziamento di 45 milioni di euro; |
VISTO |
l’Avviso pubblico per la selezione di progetti per la sperimentazione e ricerca applicata da ammettere al finanziamento secondo quanto indicato nell’Asse II del programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE n. 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019 e successive modifiche ed integrazioni; |
VISTA |
la Determina ministeriale del 7 gennaio 2020 di approvazione della graduatoria del sopracitato Avviso pubblico per la selezione dei progetti per l’Asse II del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga; |
VISTO |
l’Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga - Delibera CIPE 61/2018, lettera c), ai sensi del decreto ministeriale del 26 marzo 2019, come modificato dal decreto ministeriale del 5 giugno 2019; |
VISTA |
la Determina ministeriale del 24 dicembre 2020 di approvazione della graduatoria dell’Avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali indicate nell’Asse I del Programma di supporto tecnologie emergenti (FSC 2014-2020) del Piano investimenti per la diffusione della banda larga; |
VISTO |
l’articolo 44 del Decreto legge n. 34 del 2019 che prevede, per ciascuna Amministrazione centrale titolare di risorse del FSC riferite ai cicli di programmazione 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, la sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori attraverso una riclassificazione di tali strumenti al fine di sottoporre all'approvazione dell’attuale Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, un unico Piano operativo per ogni Amministrazione denominato Piano sviluppo e coesione (nel seguito PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio; |
VISTA |
la Delibera del CIPESS n. 2/2021, che disciplina, al paragrafo 4, le procedure da seguire per apportare modifiche al Piano di Sviluppo e Coesione (PSC), specificando che è necessaria l’approvazione da parte degli organismi competenti (Cabina di Regia FSC, CIPESS, Comitato di Sorveglianza del PSC) nei casi di modifiche apportate al Piano in termini di incremento o revoca delle risorse della dotazione finanziaria complessiva e/o variazione del riparto complessivo tra aree territoriali. |
VISTA |
la Delibera del CIPESS n. 9/2021, con la quale è stato approvato il Piano sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico (PSC MISE 2014-2020), così come articolato nelle Tavole allegate alla stessa delibera che stabilisce la dotazione finanziaria, di provenienza contabile 2014-2020, suddivisa per area tematica e settore di intervento; |
CONSIDERATA |
la Legge n.232/2016 che estende il profilo pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) fino all’anno 2025; |
CONSIDERATO |
l’articolo 44, comma 7 lettera b) del Decreto Legge n. 34 del 2019 che stabilisce per le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, quale termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti il 31 dicembre 2022; |
CONSIDERATO |
che il suddetto Programma propone di realizzare progetti di sperimentazione, ricerca applicata e trasferimento tecnologico, da sviluppare in collaborazione con gli enti territoriali, relativi alle tecnologie emergenti, quali Blockchain, Intelligenza Artificiale (AI), Internet delle cose (IoT), collegate allo sviluppo delle reti di telecomunicazione di nuova generazione (5G); |
CONSIDERATO |
che nel presente provvedimento non si ravvisa la sussistenza delle casistiche previste dal richiamato paragrafo 4 della Delibera CIPESS n. 2/2021, che le risorse sono utilizzate nell’ambito dello stesso settore di intervento e senza variare il riparto territoriale e che pertanto non si ritiene necessaria la previa approvazione da parte dei preposti organi di competenza; |
CONSIDERATO |
che il suddetto Programma ha l’obiettivo di realizzare dei framework progettuali, basati sull’utilizzo delle tecnologie emergenti, che possano costituire dei volani per l’utilizzo delle stesse tecnologie nei contesti implementativi attuali e futuri degli stakeholder, sia pubblici che privati, e modelli sostenibili e replicabili; |
CONSIDERATO |
che le proposte progettuali per la sperimentazione e la ricerca applicata relative alle tecnologie emergenti, secondo quanto previsto nell’Asse II del “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G” e selezionate con apposito Avviso pubblico, sono in via di conclusione; |
CONSIDERATO |
che le proposte progettuali presentate dalle Amministrazioni comunali per la realizzazione della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE), secondo quanto previsto nell’Asse I del “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G” e selezionate con apposito Avviso pubblico, sono in corso di attuazione; |
CONSIDERATO |
che nei territori oggetto dell’attuazione del “Programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G” si sono riscontrate delle positive ricadute in termini di opportunità di sviluppo di partnership pubblico-privata che stanno determinando una diffusione delle tecnologie emergenti nel tessuto economico e sociale dei comuni coinvolti; |
RAVVISATA |
l’opportunità di estendere su tutto il territorio nazionale la promozione di centri di trasferimento tecnologico, le cui caratteristiche sono definite nell’asse I del programma di supporto tecnologie emergenti nell’ambito del 5G adottato con D.M. 26 marzo 2019, volti a supportare progetti di ricerca e sperimentazione, a sostenere la creazione di startup e il trasferimento tecnologico verso le PMI, sui temi aventi ad oggetto la Blockchain ed i Crypto Asset, l’IoT, l’Intelligenza Artificiale, il 6G e le tecnologie quantistiche scegliendo le sedi nelle città ove sia presente una copertura 5G; |
VISTA |
La determina del _____________ di adozione dell’avviso pubblico per la selezione di progetti proposti da parte delle amministrazioni comunali ai sensi del Decreto Ministeriale del 12 agosto 2022, pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico in data _______; |
VISTA |
la determina del __________ di approvazione della graduatoria della procedura di selezione di cui al suddetto Avviso; |
VISTO |
il progetto “______________” presentato dal Comune di _________ approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con determina di cui al visto precedente, per un importo complessivo pari ad euro____________ di cui euro ____________ a valere sul PSC MISE 2014-2020; |
Tutto ciò premesso e considerato,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse e allegati
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Il progetto denominato “__________TITOLO__________” (di seguito: Progetto), presentato dal Comune di ____________, è identificato con il seguente CUP ______________ di cui alla scheda allegata alla presente Convenzione, valido per tutti i soggetti del partenariato.
Art. 2 – Oggetto
La presente Convenzione regola i rapporti tra l’Amministrazione ed il Comune in relazione al Progetto, di importo complessivo pari ad euro_____________, finanziato a valere sul PSC MISE 2014-2020 per un importo pari ad euro_____________, per la realizzazione della Casa delle tecnologie emergenti, volta a supportare progetti di ricerca, sperimentazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di prodotti, processi, servizi o modelli di business e organizzativi relativi alle tecnologie emergenti quali Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose (IoT) e tecnologie quantistiche, grazie all’uso e allo sviluppo delle reti mobili ultra veloci (5G) e alla ricerca sulle reti mobili di nuova generazione (6G).
Art. 3 – Obblighi del Comune
Il Comune provvederà, prima della realizzazione degli interventi non compiutamente dettagliati nel progetto, a sottoporre alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione una Scheda Operativa comprendente la descrizione delle attività da svolgere, le relative date di inizio e fine, l’indicazione puntuale delle spese da sostenere che dovranno essere contenute nei limiti del costo approvato.
Per la realizzazione del progetto il Comune provvederà a predisporre e compiere tutti gli atti e le attività necessarie al conseguimento dello stesso e coerenti con le disposizioni operative adottate dall’Amministrazione nell’ambito del Piano sviluppo e coesione (PSC) del MiSE approvato con Delibera 9/2021 CIPESS nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.
Il Comune accetta, fin d’ora, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata nelle attività necessarie alla realizzazione del progetto, le misure previste dal successivo articolo 15 della presente Convenzione.
Il Comune si impegna a fornire, a titolo gratuito, eventuali infrastrutture tecnologiche esistenti di proprietà comunale necessarie per la realizzazione del progetto.
La struttura fisica individuata nel progetto quale Casa delle tecnologie, di proprietà o nella disponibilità del Comune, sarà messa a disposizione dallo stesso a titolo gratuito e sarà adibita, in via esclusiva o comunque prevalente, all’attività prevista dalla presente Convenzione e dal Progetto approvato.
Il Comune si impegna, fin d’ora, a far ottenere tutte le autorizzazioni necessarie secondo la normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica e ambientale.
Nell’esercizio della realizzazione delle attività individuate ai sensi del precedente articolo 2, il Comune:
è responsabile della predisposizione, raccolta, corretta conservazione ed invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall’Amministrazione, attività che non potrà delegare in alcun modo agli altri partecipanti al progetto o ad altri soggetti;
informa l’Amministrazione di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
sottopone all’Amministrazione, per la relativa approvazione, le eventuali modifiche da apportare al progetto fornendo alla stessa le relative motivazioni;
informa l’Amministrazione sull’avvio e l’andamento di eventuali procedimenti giudiziari in sede civile, penale e/o amministrativa che dovessero interessare il progetto;
mantiene un sistema di contabilità separata e una codificazione contabile adeguata per tutte le relative transazioni;
assicura l’Amministrazione sulla disponibilità delle informazioni relative alle attività svolte, ai dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, rilevati per il progetto, necessarie all’implementazione del sistema informativo adottato dalla stessa ed all’elaborazione delle Relazioni annuali e finali sullo stato di attuazione previste per il PSC MISE 2014-2020.
Il Comune assume, nei confronti dell’Amministrazione, la piena responsabilità per qualsiasi danno, anche all’immagine, causato al Ministero dello Sviluppo Economico, nonché a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall’esecuzione del progetto. Il Comune è, altresì, responsabile anche per danni causati dai soggetti attuatori del progetto e/o dai soggetti coinvolti per l’espletamento delle attività. In ogni caso, il Comune manleverà e terrà indenne l’Amministrazione da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all’esecuzione del progetto.
Art. 4 – Obblighi dell’Amministrazione
L’Amministrazione si impegna a:
erogare le risorse in favore del Comune con le modalità riportate nei successivi articoli della presente Convenzione, in particolare all'articolo 9;
fornire il necessario supporto ai fini del coordinamento e dell’attuazione degli interventi previsti nel progetto approvato;
svolgere le attività di controllo come previsto all’articolo 12.
Art. 5 – Obblighi comuni a entrambe le parti
Le parti si impegnano, nello svolgimento delle attività di competenza, a rispettare ed a far rispettare tutti gli obblighi previsti nella presente Convenzione. A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il rispetto della tempistica indicata nel Progetto approvato, di cui all’articolo 1, costituisce elemento essenziale per l'attuazione degli interventi oggetto del presente atto, salvo differimenti specificamente concordati.
Le comunicazioni all’Amministrazione dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di seguito indicato: xxxxxxx.xxx0@xxx.xxxx.xxx.xx e all’attenzione del Responsabile del procedimento indicato all’art.14 dell’Avviso.
Le comunicazioni al Comune di _______________ dovranno avvenire mediante Posta Elettronica Certificata all’indirizzo di seguito indicato: ________________________ e all’attenzione del Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo 8.
Art. 8 – Responsabile del procedimento
Entro 10 giorni dalla stipula della presente Convenzione, il Comune nomina il “Responsabile del procedimento” ai sensi dell'art. 5 della legge n. 241/1990 e xx.xx. e ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione.
Art. 9 – Erogazioni finanziarie
A seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, l’Amministrazione provvederà, attraverso le proprie strutture, al trasferimento delle risorse secondo le seguenti modalità:
un’anticipazione pari al 10 per cento (10%) del finanziamento concesso all’atto della firma della Convenzione e previa trasmissione, da parte del Comune, della seguente documentazione: provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con i relativi contatti (indirizzo, telefono ed e-mail);
pagamenti intermedi fino al 90 per cento (90%) del finanziamento concesso, incluso l’anticipo, a presentazione ed approvazione, da parte del MiSE, degli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute. Il periodo di riferimento dei SAL è trimestrale e sono da presentarsi entro 30 giorni successivi alla chiusura del trimestre di riferimento;
il 10 per cento (10%) a saldo a seguito del completamento del progetto, previa presentazione dell’ultimo SAL e di una relazione descrittiva delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti entro 30 giorni dalla chiusura del trimestre di riferimento.
Eventuali variazioni in diminuzione e/o rimodulazioni del progetto rispetto a quanto previsto dovranno essere esplicitate, motivate e preventivamente approvate dall’Amministrazione.
Art. 10 – Ammissibilità della spesa
Le spese riferite alla realizzazione delle attività riportate nel progetto, dovranno essere sostenute a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione fino alla data di completamento del progetto, così come previsto dal successivo articolo 16 “Durata ed efficacia della Convenzione”, salvo eventuale proroga, preventivamente approvata dall’Amministrazione.
Le spese sono ammissibili laddove risulta soddisfatto il rispetto dei principi di effettività, legittimità, localizzazione, tracciabilità, temporalità, pertinenza, divieto di cumulo, stabilità e della prova documentale.
Le spese devono essere assunte con procedure coerenti alla normativa nazionale, comunitaria, regionale applicabile, anche in materia fiscale e contabile, con particolare riferimento alle norme in materia di aiuti di stato e di appalti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e xx.xx.
Le spese ammissibili riguardano:
spese per le dotazioni necessarie per l’attivazione della “Casa delle Tecnologie Emergenti”, quali:
spese per l’allestimento degli spazi, compresi gli arredi, indispensabili alla realizzazione delle linee di intervento previste dalla proposta progettuale;
spese per l’acquisizione di impianti ed attrezzature tecnologiche, di hardware e software funzionali alla realizzazione del progetto;
spese per la progettazione, lo sviluppo e l’implementazione di software specifici, necessari per le linee di intervento;
spese per il personale dipendente (con contratto a tempo determinato o indeterminato) impegnato direttamente nella realizzazione delle attività previste nel progetto approvato, preventivamente selezionato in base alle specifiche competenze per un importo massimo pari al 25% degli altri costi diretti (di cui alle lettere x, x, x, x, x, x, x);
spese sostenute per gli assegni di ricerca o borse di ricerca. Tali spese si devono considerare come spese per il personale dipendente e rendicontate come tale. Le spese sostenute per gli assegni di ricerca, o borse di ricerca, sono ammissibili se vengono rispettate le seguenti condizioni: una chiara, diretta e documentabile correlazione tra le attività che dovranno essere svolte dal ricercatore selezionato e il progetto; la coerenza della durata del rapporto contrattuale con la durata del progetto. Non è ammissibile la spesa per premi e/o per borse di studio per studenti e/o dottorandi e quella finalizzata alla formazione del ricercatore selezionato;
quote di ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, conformemente alla normativa civilistica e fiscale vigente;
servizi di consulenza, assistenza specialistica e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei brevetti e del know-how;
acquisto di materiale utilizzato direttamente ed esclusivamente per la realizzazione delle attività previste dal progetto (esempio: materie prime, componenti, semilavorati per la costruzione di un prototipo);
spese di animazione e gestione della comunicazione del progetto;
spese generali fino al 1% del totale dei costi diretti sostenuti (di cui ai punti precedenti);
IVA realmente e definitivamente sostenuta per i costi di cui ai precedenti commi, escluso il punto i), solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
Le spese rendicontate, ma non ammissibili, restano a carico del Comune.
Art. 11 – Rendicontazione
La rendicontazione deve essere resa attraverso la trasmissione di una relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento, con allegata tutta la documentazione amministrativo-contabile giustificativa dei costi sostenuti, pena la non ammissibilità delle spese.
La documentazione giustificativa delle spese e delle attività effettivamente realizzate, dovrà essere inviata all’Amministrazione unitamente alle rispettive fatture (o titolo probatorio equivalente) e dovrà riguardare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
nel caso di collaboratori interni:
curricula dipendenti;
lettera nominativa di assegnazione della risorsa interna al progetto, indicante anche la durata e la funzione/attività svolta;
prospetto paga attestante il costo orario del dipendente con cui vengono valorizzate le ore impegnate sul progetto;
timesheet attestanti le ore e/o le giornate/uomo impiegate sul progetto;
buste paga dipendenti;
copia dell’estratto conto bancario attestante l’avvenuto pagamento degli stipendi delle risorse interne impegnate sul progetto;
modelli F24 circa il versamento degli oneri contributivi e previdenziali e in caso di F24 cumulativi una dichiarazione circa l’avvenuto pagamento degli oneri contributivi e previdenziali delle risorse rendicontate;
nel caso di collaboratori esterni:
modalità di selezione dei collaboratori esterni e relativa documentazione a supporto;
curricula consulenti esterni;
dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità;
contratto;
titolo di spesa (parcella o fattura o atto equivalente) e relativo mandato di pagamento e/o bonifici bancario debitamente quietanzato;
descrizione dell'attività svolta.
nel caso di acquisizione di beni e servizi:
atti di procedure di selezione di fornitori: indagine di mercato preventiva o eventuale gara esplorativa, inviti (se procedura ristretta), offerte pervenute, verbali di gara, atti nomina commissione, atti di aggiudicazione;
fatture e relativi pagamenti;
ogni documento utile a comprova dell’avvenuta consegna del bene e/o del servizio reso.
Le fatture o gli altri documenti avente valore probatorio equivalente, redatte secondo le norme fiscali e nel pieno rispetto della legge n. 136/2010 e s.m.i. saranno intestate al Comune e dovranno riportare nell’oggetto la seguente dicitura: “Progetto _____________________; CUP ______________ (CIG ________________ se previsto dalle norme vigenti); PSC MISE 2014-2020”.
Art. 12 – Verifiche
Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Comune accetta le forme di controllo previste, sulla correttezza e regolarità della spesa, dalle procedure di utilizzo delle risorse FSC 2014/2020 inclusa la verifica puntuale di tutta la documentazione amministrativa e l’eventualità che l’operazione possa essere campionata per i controlli sul posto.
A tal fine il Comune dichiara che tutta la documentazione inerente all’esecuzione del progetto, ivi compresa quella riguardante attività eseguite da eventuali soggetti terzi, sarà disponibile e conservata presso la propria sede per un periodo di 5 anni dalla risoluzione della Convenzione.
Resta inteso che, in caso di eventuali variazioni, sia della sede ove sono depositati i documenti, sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Comune dovrà darne immediata comunicazione all’Amministrazione.
L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà più opportune, eventuali verifiche sull’avanzamento delle attività progettuali e sull’adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione.
Tali verifiche non esonerano comunque il Comune dalla piena ed esclusiva responsabilità in ordine alla regolare e perfetta esecuzione dell'operazione finanziata e di ogni altra attività connessa e del rispetto delle procedure di legge.
Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Comune assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.
A tal fine, per i movimenti finanziari relativi alla presente Convenzione il Comune utilizzerà il conto corrente indicato nella dichiarazione resa alla firma della presente Convenzione (come da allegato).
Art. 14 – Oneri diversi
Eventuali maggiori costi eccedenti il finanziamento concesso dall’Amministrazione a valere sul “PSC MISE 2014-2020” sono a carico del Comune.
Art. 15 – Sospensione erogazione finanziamento e Recesso
Qualora, nello svolgimento delle attività di verifica di cui al precedente articolo 12, l’Amministrazione dovesse constatare uno o più ritardi rispetto alle tempistiche del cronoprogramma di cui al progetto approvato o inadempienze o spesa irregolare, in grado di condizionare in tutto o in parte l'attuazione degli interventi finanziati, procede a farne contestazione scritta al Comune. Lo stesso deve fornire, entro il termine di 20 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento, motivate giustificazioni.
Qualora il Comune non fornisca alcuna giustificazione, o le giustificazioni addotte non siano ritenute idonee o sufficienti, l’Amministrazione a suo insindacabile giudizio procede alla sospensione dell’erogazione del finanziamento, fino al superamento delle cause che l’hanno determinata.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal rapporto costituitosi per effetto del presente atto nel caso in cui il perdurare delle cause che hanno determinato la sospensione dell’erogazione del finanziamento pregiudichi il completamento del progetto approvato.
In caso di recesso, il Comune procederà alla restituzione delle somme già erogate dall’Amministrazione, mediante versamento presso il capitolo di entrata indicato dalla medesima, entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di recesso.
Art. 16 – Durata ed efficacia della Convenzione
La Convenzione avrà durata fino a 6 mesi dalla conclusione delle attività previste dal progetto approvato, che devono essere realizzate entro il termine massimo di 2 anni dalla stipula del presente atto.
Qualsiasi modifica relativa alla durata della predetta Convenzione dovrà essere concordata dalle Parti in forma scritta.
La Convenzione avrà efficacia dalla data di sottoscrizione.
Art. 17 – Controversie
Competente per reciproco accordo delle parti nella risoluzione delle controversie è il Foro di Roma.
Art. 18 – Autorizzazione alla comunicazione di informazioni e dati
Fatti salvi i casi di obbligo di comunicazione previsti dalla normativa vigente, per tutta la durata della Convenzione, e per un periodo di 5 anni successivo alla risoluzione della Convenzione, ciascuna Parte manterrà riservate le informazioni o i dati, inerenti la Convenzione, forniti dall’altra Parte, a condizione che siano contrassegnati da diciture che le identifichino espressamente come «confidenziali» o «riservate» o che siano di natura intrinsecamente riservata.
Le disposizioni del presente articolo non si applicheranno nei seguenti casi:
le dette informazioni riservate sono già in possesso dell’altra Parte, senza che questa abbia alcun obbligo di tutela della riservatezza delle stesse;
le dette informazioni divengano di pubblico dominio senza alcun atto lesivo dell’altra Parte;
saranno ricevute legalmente da terzi senza restrizioni e senza violazione dell’obbligo di riservatezza;
saranno sviluppate autonomamente senza l’utilizzo delle informazioni riservate che siano state fornite.
Art. 19 – Disposizioni generali
Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si applicano in quanto compatibili le disposizioni normative vigenti in materia.
La presente convezione sarà trasmessa, a cura dell’Amministrazione, agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza.
Ministero dello Sviluppo Economico Comune di __________________
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