Prefettura di Cagliari
Allegato al protocollo n. 0012131 del 01/07/2021 CONVENZIONE n. 0000220
MINISTERO DELL’ INTERNO
Prefettura di Cagliari
MINISTERO DELL’ INTERNO
Dipartimento dei Vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa
PRESIDENZA
Direzione generale della Protezione civile
ASSESSORATO DEFESA DELL’AMBIENTE
Corpo forestale e di vigilanza ambientale
Convenzione per la collaborazione del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco nella campagna estiva antincendi in concorso con il dispositivo di lotta
A.I.B. della Regione Autonoma della Sardegna Anno 2021
VISTO
✓ lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
✓ il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile) e ss.mm.ii.;
✓ il D.L. 10 luglio 1995, n. 275 recante "Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale", convertito nella legge n. 339/1995, che prevede la possibilità da parte delle Regioni di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Interno per l'utilizzo di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
✓ la legge 8 agosto 1995, n. 339, “Conversione in legge del decreto-legge 10 luglio 1995, n. 275, recante disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale”;
✓ il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha riservato alla competenza dello Stato lo spegnimento con mezzi aerei degli incendi boschivi;
✓ la legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi" che assegna alle Regioni e Province Autonome le attività di previsione, prevenzione, lotta attiva agli incendi
boschivi, nonché le attività formative ed informative alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio ed alle norme comportamentali da attuare in situazioni di pericolo e, in particolare, l’art. 7, comma 3, secondo il quale l’eventuale cooperazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è demandata alla conclusione di specifici accordi di programma;
✓ il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii., "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, in particolare, l’art. 24, comma 9, secondo il quale “Ferme restando le competenze delle Regioni e delle Province Autonome e del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'art. 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo Nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo Nazionale pone, inoltre, a disposizione delle Regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo Nazionale e le Regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo Nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle Regioni”;
✓ la legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, art. 25, comma 2, secondo il quale: “il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) sono svolti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale”;
✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2020 recante “Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 56 del 5 marzo 2020;
✓ la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. n. 15/7 del 23 aprile 2021 “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022 – aggiornamento 2021” e del relativo allegato costituente parte integrante della stessa recante “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016”;
✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 maggio 2021 recante “Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2021. Individuazione dei tempi di svolgimento e
raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 126 del 28 maggio 2021;
✓ la Deliberazione della Giunta Regionale R.A.S. nr. 28/16 del 4 giugno 2020, con cui è stato approvato il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi” – Edizione 2020, in corso di revisione;
✓ il D.P.C.M. 20 dicembre 2001, "Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione e lotta attiva contro gli incendi boschivi";
✓ il D.L. 31 maggio 2005, n. 90 "Disposizioni urgenti in materia di Protezione Civile", convertito con Legge del 26 luglio 2005 n. 152;
✓ l’art. 1 - comma 439 - della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che, per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, consente al Ministero dell'Interno e, per sua delega ai Prefetti, di stipulare convenzioni con le Regioni e con gli Enti Locali, che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle Regioni stesse e degli Enti Locali (per le quali contribuzioni non si applica l’art. 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n.266);
✓ l’accordo quadro tra il Governo e le Regioni in materia di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (ai sensi dell’art. 4 del Decreto legislativo 281/1997) sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017;
✓ il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3680 del 5 giugno 2008;
✓ la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2011;
✓ il D.P.R. 28 febbraio 2012 n. 64 “Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";
✓ viste le indicazioni operative inerenti il “Concorso della flotta aerea dello Stato nella lotta attiva agli incendi boschivi” emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, Servizio COAU;
✓ il decreto legislativo n. 177 del 19 agosto 2016 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
✓ la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie da agenti virali trasmissibili, prorogato, da ultimo, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;
✓ la Legge regionale n. 5 del 25 febbraio 2021 relativa al Bilancio di previsione triennale 2021-
2023;
✓ vista la nota del Ministero dell’Interno n. 11137 del 30 giugno 2020 e relativo Allegato 5 prot.
n. 10989 del 26 giugno 2020, inerente la “Revisione del modello di classificazione degli incendi di vegetazione”;
✓ viste le note della Direzione generale della Protezione civile n. 6081 dl 23 marzo 2021 e n. 6931 del 2 aprile 2021, inerenti la pianificazione regionale antincendio e la Costituzione del Tavolo tecnico per l’identificazione delle principali aree di interfaccia;
CONSIDERATO CHE:
con la nota prot. n. 14160 del 23/06/2021 il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha espresso parere favorevole alla stipula dell’accordo e conferma che il D.M. del 15/7/2009 conferisce delega in via generale ai Prefetti per la stipula di convenzioni con le Regioni ed Enti Locali finalizzate alla realizzazione di programmi straordinari in materie di competenza del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
TRA
la Regione Autonoma della Sardegna rappresentata dall’Assessore della Difesa dell’Ambiente, delegata in materia di Protezione Civile, Xxxxxx Xxxxxx
E
il Ministero dell’Interno rappresentato dal Prefetto di Cagliari, Xxxxxxxxxx Xxxxx
E
la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna (di seguito Direzione Regionale VV.F.), rappresentata dal Direttore Regionale VV.F., Xxxxx Xxxxxx
E
la Direzione Generale della Protezione Civile della Sardegna rappresentata dal Direttore Generale, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx e dal Direttore del Servizio programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione, Xxxxxxx Xxxxxxx, in capo al quale sussistono le risorse finanziarie necessarie per l’attivazione della presente convenzione
E
il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna, rappresentato dal Comandante Regionale, Xxxxxxx Xxxxxx
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:
Art. 1
(Oggetto della convenzione)
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
La convenzione ha per oggetto la definizione di procedure operative per la collaborazione interforze durante la Campagna A.I.B. 2021 ivi compresa la cooperazione nel coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali e di interfaccia, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Art. 2 (Oneri delle parti)
Con la presente convenzione, le parti intendono regolare i rapporti definendo le competenze e gli obblighi da essa derivanti ed i relativi aspetti finanziari.
Art. 3 (Definizioni)
Ai fini della presente convenzione si adotta la definizione di incendio boschivo prevista dall’art. 2 della legge n. 353/2000: per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
• Zona di interfaccia urbano-rurale: zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree naturali è molto stretta; sono quei luoghi geografici dove il sistema urbano e naturale si incontrano e interagiscono.
• Incendio di interfaccia: incendio che, a prescindere dalla vegetazione interessata, si sviluppa in zone, aree o fasce in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale, in quei luoghi geografici dove il sistema urbano e quello rurale- forestale vengono a contatto (e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane ed infrastrutture civili).
D.O.S.: Direttore delle Operazioni di Spegnimento, appartenente al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna.
D.T.S. / R.O.S.: Direttore Tecnico del Soccorso/Responsabile delle Operazioni di Soccorso, appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
D.O.S.-VV.F.: operatore del C.N.VV.F., formato in maniera specifica, che svolge all’interno dell’Incident Command System del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco la funzione di Coordinatore Aereo.
C.F.D.: Centro Funzionale Decentrato della Regione Autonoma Sardegna.
C.O.P.: Centro Operativo Provinciale presso i Servizi territoriali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma Sardegna (C.F.V.A.).
S.O.R. 1515: Sala Operativa Regionale del C.F.V.A.
S.O.U.P.: Sala Operativa Unificata Permanente della Direzione Generale della Protezione Civile. C.C.S.: Centro Coordinamento Soccorsi attivato dalle Prefetture.
S.O. 115: Sala Operativa Provinciale del Comando Provinciale VV.F. competente per territorio.
S.O. VV.F. Regionale: Sala Operativa della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Sardegna.
P.C.A.: Posto di Comando Avanzato, eventualmente attivato e allestito dal C.N.VV.F. su apposito automezzo U.C.L., qualora disponibile, presso la località ritenuta più conveniente, attivato per il miglior coordinamento delle operazioni, di cui fanno parte un ufficiale del C.F.V.A. o altro personale disponibile, un funzionario tecnico del C.N.VV.F. o altro personale disponibile, il Sindaco del Comune interessato o suo delegato.
U.C.L.: Unità di Comando Locale: postazione mobile di comando e coordinamento costituita da un autoveicolo attrezzato con apparecchi atti alle comunicazioni e trasmissione dati.
Art. 4
(Obiettivi della convenzione)
Fatte salve le competenze attribuite dalle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela del
patrimonio boschivo dagli incendi e degli interventi d'urgenza e d'emergenza, la presente convenzione ha i seguenti obiettivi:
a) assicurare una sinergica cooperazione nelle attività di lotta agli incendi boschivi;
b) garantire l’armonizzazione delle attività di spegnimento degli incendi con quelle più generali di tutela della pubblica incolumità;
c) garantire il sostegno reciproco dell’immagine delle strutture di appartenenza, sia in relazione ai rapporti con la cittadinanza che con i mezzi di informazione;
d) favorire lo scambio reciproco di dati ed informazioni riguardanti le attività oggetto della presente convenzione con particolare riferimento alle attività dei Centri Operativi Provinciali (C.O.P.), della Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.), della Sala Operativa Regionale 1515 (S.O.R. 1515) e delle Sale Operative (S.O.115) Provinciali e Regionale del C.N.VV.F.
Art. 5
(Lotta agli incendi boschivi e attività di Protezione Civile correlate - rispettivi ruoli) Ferma restando la valutazione per l’eventuale attivazione del C.C.S. e/o dei C.O.M. nell’ipotesi in cui l’evoluzione dell’evento possa comportare un pericolo per la pubblica incolumità, in caso di incendio boschivo le Prefetture della Sardegna garantiscono il coordinamento delle componenti statali, con particolare riferimento alle Forze di Polizia in conformità ai contenuti della OPCM 3680 del 5 giugno 2008 e nelle previsioni contenute nei rispettivi documenti pianificatori nell’ambito delle attività di prevenzione, repressione e lotta agli incendi per fronteggiare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Le Prefetture e la S.O.U.P. garantiscono il reciproco scambio informativo riguardante l’evoluzione dell’evento, in collegamento con gli enti e le strutture di competenza.
La Direzione Generale della Protezione Civile è responsabile del coordinamento di tutte le attività di previsione e prevenzione degli incendi boschivi secondo quanto stabilito dal Piano regionale antincendi. La Direzione Generale della Protezione Civile assicura il regolare funzionamento della
S.O.U.P. e favorisce l’integrazione di tutte le funzioni operative e di supporto.
Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna è responsabile del coordinamento di tutte le attività di lotta attiva agli incendi boschivi e rurali, in particolare delle attività di spegnimento, secondo quanto stabilito dalla legge regionale del 27 aprile 2016, n. 8, art. 25, comma 2, e dal Piano regionale antincendi. Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna garantisce la presenza del proprio personale presso la S.O.U.P. e i C.O.P. al fine di gestire le funzioni “spegnimento” e “censimento incendi” con le modalità definite
dal piano regionale antincendi.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le sue articolazioni territoriali e secondo i contenuti della presente convenzione, assicura la collaborazione interforze durante la Campagna A.I.B. 2021, ivi compresa la cooperazione nel coordinamento delle attività di spegnimento degli incendi boschivi e rurali, nonché il potenziamento delle sedi istituzionali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, garantendo prioritariamente in relazione ai compiti istituzionali l’intervento nelle zone di interfaccia urbano-rurale.
Il C.F.V.A., l’Agenzia Forestas, le compagnie barracellari e le organizzazioni di volontariato interverranno prioritariamente in ogni altro tipo di incendi boschivi e rurali.
Resta inteso che la gestione e la responsabilità delle singole squadre e del relativo personale sono demandate ai relativi responsabili e alle singole strutture, secondo le catena di comando e controllo della propria articolazione operativa.
Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare le necessarie attività di raccordo con la funzione “Soccorso alla popolazione” gestita dalle S.O. 115 nei rispettivi ambiti provinciali con le modalità definite dal piano regionale antincendi, garantisce la presenza di un proprio funzionario presso la S.O.U.P. e di un proprio qualificato presso i C.O.P.. Tale presenza sarà assicurata, compatibilmente con le esigenze complessive del servizio di soccorso tecnico urgente, nel periodo dal 1° luglio al 31 agosto 2021. Al di fuori di questo periodo, in relazione alle attività di previsione effettuate dal C.F.D. e alle contingenti situazioni del territorio, la Direzione Generale della Protezione Civile può richiedere la presenza del funzionario VV.F. in S.O.U.P.. Il C.N.VV.F. assicura comunque il costante collegamento anche in caso di assenza del Funzionario presso la
S.O.U.P. o del qualificato presso i C.O.P..
Art. 6 (Attivazione degli interventi)
La Direzione Regionale VV.F. assicura il potenziamento del dispositivo ordinario di soccorso dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano con "squadre VV.F. in assetto A.I.B.”, per un periodo di circa 30 giorni tra luglio ed agosto. Tali squadre saranno dislocate da parte dei Comandi Provinciali VV.F. presso le sedi istituzionali VV.F. (Sedi Centrali o Distaccamenti) del territorio di competenza, tenendo conto delle previsioni di pericolosità e della fase operativa indicati nei bollettini giornalieri pubblicati nel sito della Direzione Generale della Protezione Civile, sentito il C.O.P. territorialmente competente.
In relazione alle attività di previsione effettuate dal C.F.D. e alle contingenti situazioni del territorio o su specifica richiesta della S.O.U.P. o del C.O.P. territorialmente competente, la dislocazione e gli orari di servizio di tali squadre VV.F. in assetto A.I.B. sarà valutata dal Comando VV.F. competente per territorio, sentiti i rispettivi C.O.P..
I Comandi VV.F. comunicheranno giornalmente ai rispettivi C.O.P. la consistenza del proprio dispositivo antincendio “di potenziamento con risorse da Convenzione C.E.A. – Campagna estiva antincendi”.
Art. 7
(Procedure di collaborazione)
In conformità con quanto stabilito dall'art. 25, comma 2, della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8, "il coordinamento delle attività di lotta agli incendi boschivi e rurali (linea di spegnimento) e la funzione di Direzione delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) sono svolti dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale."
Il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assume il coordinamento degli interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili e industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.
Nello spegnimento di manufatti edili ed industriali intervengono solo le squadre dei Vigili del Fuoco.
La direzione ed il coordinamento delle squadre sull’intervento avverrà in linea generale in conformità ai principi previsti dall’Accordo Quadro in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi sottoscritto in data 16 aprile 2008 dal Ministro dell’Interno e dal Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.
A tale scopo, le S.O. 115 (sale operative provinciali del C.N.VV.F., sedi di “115”), i C.O.P. e la sala operativa regionale del C.F.V.A. (sede di “1515”) si scambiano tempestivamente ogni eventuale notizia relativa all’insorgenza di incendi, che ricadono in zone di interfaccia, al fine di consentire un corretto e sinergico coordinamento.
A seconda dei casi le competenze istituzionali risultano le seguenti:
a) incendio caratterizzato da soprassuoli forestali con prevalente salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici, ancorché in esso presenti limitate strutture antropizzate; in questo caso la catena di comando del C.F.V.A. assume la direzione e il coordinamento delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) e contestualmente la responsabilità
dell’attività di aerocooperazione. Il personale del C.N.VV.F., se presente sullo scenario, assume la gestione degli eventuali interventi riguardanti la difesa degli insediamenti civili ed industriali, delle infrastrutture e delle persone presenti all’interno delle aree interessate da tali incendi con la direzione delle relative operazioni di spegnimento, secondo proprie procedure operative, coordinandosi con il D.O.S.;
b) incendio che interessa zone boschive caratterizzate da situazioni tipiche di interfaccia che per estensione e/o pericolosità minaccia di propagarsi all’interno di nuclei abitati ed assume particolare gravità o complessità tali da richiedere il contemporaneo intervento di entrambi i Corpi. In tali casi la catena di comando della D.O.S. (direzione delle operazioni di spegnimento terrestri e aeree) del C.F.V.A. si coordinerà in conformità alle indicazioni della catena di comando del R.O.S. (responsabile delle operazioni di soccorso del C.N.VV.F.) o del
D.T.S. (Direttore Tecnico dei Soccorsi) del C.N.VV.F., nel P.C.A. nonché nel C.O.P. e nella S.O.U.P., per una efficace azione di lotta attiva in relazione alle specifiche competenze al fine di assicurare la primaria tutela delle persone e dei beni;
c) incendi in contesti di interfaccia e industriali. In tali casi la direzione e l’espletamento delle operazioni di soccorso pubblico e spegnimento resta attribuito al C.N.VV.F. ivi compresi l'attivazione e l'impiego della componente aerea regionale ad ala rotante dei VV.F., sulla base delle organizzazioni specifiche che regolano le attività aeree in occasioni di soccorso tecnico urgente, raccordandosi con le altre componenti aeree eventualmente presenti.
Alla ricezione della notizia dell’insorgenza di un incendio boschivo, il C.O.P., in quanto sede del coordinamento, dispone l’invio delle squadre di intervento più vicine. Il C.O.P. richiede inoltre al Comando Provinciale VV.F. territorialmente competente il contributo operativo in funzione delle specifiche competenze in materia di soccorso pubblico a queste attribuite, con particolare riferimento agli incendi ricadenti in zone di interfaccia di cui all’art.3. Se la notizia di un incendio boschivo è ricevuta da una S.O. 115 questa la trasferisce immediatamente al C.O.P. territorialmente competente per le conseguenti iniziative.
Negli incendi diversi da quelli industriali e da quelli che ricadono in zone di interfaccia il contributo operativo delle squadre del C.N.VV.F. è disposto dalla S.O. 115 territorialmente competente su richiesta del C.O.P. e le squadre VV.F. apportano il loro contributo sulla base delle disposizioni di intervento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento appartenente al C.F.V.A., concordando con lo stesso anche mediante l'utilizzo delle strumentazioni radio all'uopo fornite dalla Direzione Generale della Protezione Civile, la località di azione e l’apporto di disponibilità idriche, anche in funzione di supporto logistico alle squadre di terra, compatibilmente con i propri moduli organizzativi
e secondo le catena di comando e controllo delle propria articolazione operativa.
Nel caso di incendi di interfaccia così come definiti dal piano regionale antincendi, che richiedano sia interventi di spegnimento che interventi di soccorso pubblico, anche in contesti distanti dai centri abitati, il coordinamento è garantito dal Posto di Comando Avanzato (P.C.A.) con rappresentanti
C.F.V.A. - VV.F. e dei Comuni ed eventuali responsabili in loco delle Forze dell’Ordine che, secondo le rispettive competenze e d’intesa reciproca, dispongono lo schieramento delle forze e le azioni conseguenti. A tale scopo i Comandi Provinciali VV.F., d’intesa con il C.O.P., disporranno, se necessario e possibile, l’invio sullo scenario di uno speciale automezzo (U.C.L.), appositamente allestito per assicurare le comunicazioni, che ospiterà il posto di comando avanzato (P.C.A.).
Il P.C.A. viene ubicato nella località ritenuta più conveniente per il miglior coordinamento delle operazioni; di esso fanno parte:
1. un funzionario del C.N.VV.F. o altro personale disponibile;
2. ufficiale del C.F.V.A. o altro personale disponibile;
3. il/i Sindaco/i del/i Comune/i interessato/i (o un suo/loro delegato);
4. eventuali responsabili in loco delle Forze dell’Ordine.
Il personale del C.F.V.A. si rapporterà con il direttore delle operazioni di spegnimento (D.O.S.) sullo scenario del fuoco oltre che con il C.O.P. e assumerà tutte le iniziative in relazione all’analisi della dinamica dell’incendio boschivo e alle modalità di ottimizzazione delle forze sul campo, coordinandosi in conformità alle indicazioni del funzionario VV.F. finalizzate al soccorso pubblico e comunque fatta salva la catena di comando stabilita per gli incendi di interfaccia.
Il componente VV.F. del P.C.A. assicurerà i contatti con le Forze dell’Ordine, qualora i loro responsabili non siano presenti, e fornirà loro informazioni sugli accadimenti e in modo da indirizzarne l’operato per gli aspetti di controllo della viabilità e ordine pubblico, anche in relazione alla strategia di spegnimento di intesa con il D.O.S.. Delle decisioni assunte dovrà essere informato il C.O.P. che a sua volta informerà la S.O.U.P..
A livello provinciale il C.O.P. svolge la funzione di sala operativa mista e tiene, fatte salve le funzioni della S.O.U.P., i contatti diretti con tutti gli organismi coinvolti nell’evento anche al fine di adottare gli interventi necessari sino alla risoluzione del problema in corso.
In particolare, qualora le caratteristiche dell’incendio dovessero evolvere in problematiche di pubblica incolumità e/o di Protezione Civile, la comunicazione dovrà essere rivolta alle Prefetture allo scopo di consentire la valutazione sulla eventuale necessità di attivazione del C.C.S..
Il C.N.VV.F. terrà contatti diretti fra le proprie Sale Operative Provinciali (S.O. 115), i C.O.P. e la S.O.U.P.
nel periodo ad elevato pericolo di incendio boschivo, al fine di trasferire le informazioni relative alle attività che il C.N.VV.F. compie sul territorio.
Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’impegno stagionale aggiuntivo per lo spegnimento di incendi boschivi richiesto al C.N.VV.F. in termini di risorse umane, logistiche e strumentali, provvederà la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile, con risorse finanziarie proprie.
Art. 8
(Procedure operative in emergenza COVID)
In relazione allo stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e alle relative direttive emanate a livello nazionale e regionale, la Regione Sardegna e il C.N.VV.F. si impegnano ad assicurare ogni possibile collaborazione al fine di condividere le misure operative finalizzate a ridurre il pericolo di contagio da COVID-19.
Art. 9
(Sale operative in emergenza COVID)
In relazione alla emergenza COVID-19, l'organizzazione delle Sale Operative A.I.B. regionali e provinciali (S.O.U.P., C.O.P., etc.), dovrà essere rivalutata verificando la disponibilità di spazi che consentano il mantenimento delle distanze interpersonali di sicurezza e la disponibilità di mascherine, disinfettanti, etc. Nel caso le sale operative interforze non siano adeguate alle esigenze dettate dalla situazione in essere, occorrerà prevedere misure alternative condivise tra i firmatari.
Art. 10
(Squadre dei Vigili del Fuoco)
Eventuali interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e che prevedano l’impiego delle squadre VV.F. di cui all’art.6, saranno disposti direttamente dal C.N.VV.F., tramite le S.O. provinciali 115, che ne darà comunque contestuale comunicazione al C.O.P. competente per territorio per l'assunzione di eventuali ulteriori iniziative.
Le squadre, nello svolgimento dei servizi di cui sopra e/o degli interventi di spegnimento, seguono le
procedure proprie del C.N.VV.F..
Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi informazioni utili per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione e al fine di superare le difficoltà legate alla attuale assenza di un sistema di comunicazioni interforze che consenta un più efficace coordinamento sul campo, attivano procedure che consentano il costante contatto tra D.O.S. e R.O.S. VV.F..
Art.11 (Componente aerea VV.F.)
Ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii. "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”, la componente aerea del C.N.VV.F. presente in Regione è destinata a coprire le esigenze connesse alla attività di soccorso tecnico urgente in relazione ai compiti istituzionali.
Peraltro, in considerazione di possibili criticità ed esigenze operative urgenti connesse a eventuali carenze di mezzi aerei presenti in regione in occasione di incendi di rilevanti dimensioni e che potrebbero costituire minaccia per la pubblica incolumità e per l’ambiente, potrà essere richiesta dal R.O.S., sentito il D.O.S., tramite la Sala Operativa S.O. 115 e coordinandosi con la S.O.U.P., la partecipazione dell’elicottero VV.F. alle operazioni di spegnimento, fatte salve le prioritarie esigenze di soccorso e la disponibilità: quanto sopra anche con particolare riferimento a situazioni di incendi di interfaccia; per interventi della flotta aerea VV.F. in dette aree verrà attivata anche la funzione D.O.S.
VV.F. se disponibile. Qualora si verifichino situazioni di particolare criticità, anche in scenari prossimi all’interfaccia, la S.O.U.P. potrà richiedere l’intervento del mezzo aereo VV.F. in caso di indisponibilità di altri mezzi aerei della flotta regionale. In tal caso il Comando dei Vigili del Fuoco invierà sul posto una squadra operativa VV.F..
Art. 12 (Condivisione e scambio dati)
Le parti si impegnano a favorire la comunicazione e lo scambio dei dati inerenti gli interventi sugli incendi boschivi, rurali e di interfaccia tra i sistemi informativi delle strutture regionali e del Corpo, nel rispetto dei formati e protocolli standard previsti dalla norma. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si impegna a sviluppare un apposito client per il servizio web della Regione, inviando, per il suo tramite, i messaggi C.A.P. relativi ai dati oggetto di interscambio generati dalle Sale Operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco sul territorio regionale e fornendo le indicazioni
necessarie alla corretta interpretazione dei dati, anche condividendo mappe tematiche. Saranno sviluppati specifici protocolli informatici operativi per la definizione tecnica delle modalità di condivisione e trasmissione dei dati e l’interoperabilità tra gli applicativi in uso, nonché per la individuazione delle sale operative alle quali farli pervenire. Relativamente agli interventi di soccorso sugli incendi boschivi per i quali si intende condividere informazioni e nel rispetto delle modalità standard sopra descritte, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si impegna a fornire le seguenti informazioni:
− numero e data della chiamata;
− numero e data dell’intervento;
− indirizzo della richiesta di intervento;
− Codice di Avviamento Postale del Comunedell’indirizzo;
− geolocalizzazione della richiesta;
− codice tipologia chiamata/intervento;
− descrizione della tipologia S.O. 115 della chiamata/intervento.
Informazioni aggiuntive proprie del Sistema C.A.P.:
− identificativo del messaggio (Alert ID);
− data e ora di generazione delmessaggio;
− data e ora in cui il messaggio verrà considerato “obsoleto”;
− URL per la geolocalizzazione dell’allerta;
− indirizzo C.A.P. del mittente del messaggio;
− indirizzi C.A.P. dei destinatari del messaggio.
La Regione si impegna a inviare, con le stesse modalità telematiche, alle Sale Operative dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, le analoghe informazioni in proprio possesso.
Le parti concordano che i dati messi a disposizione non saranno resi disponibili ad altre Amministrazioni, non saranno duplicati, né resi visibili ad altri eventuali utenti appartenenti ad altre Amministrazioni senza il consenso dell’Originatore.
Art. 13
(Obblighi connessi con il Codice in materia di Protezione dei dati personali)
La Regione Sardegna si vincola all’osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e nel D.Lgs 51 del 18 maggio 2018, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la Protezione dei dati personali, secondo l’art. 4 delle Direttive
regionali di attuazione del GDPR, approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/8 del 24.04.2018, che stabilisce che “sono incaricati del trattamento i dipendenti e collaboratori che agiscono sotto l’autorità del titolare del trattamento, i quali, ai sensi dell’art. 29 del Regolamento, hanno accesso ai dati personali e al loro trattamento previa formale designazione e dopo essere stati debitamente istruiti e formati”.
Art. 14
(Comitato paritetico e risoluzione controversie)
Per la gestione e la periodica valutazione tecnica della efficacia delle azioni previste dalla presente Convenzione, viene istituita una Commissione paritetica formata da quattro componenti, di cui due scelti dalla Direzione VV.F. Sardegna e due dalla Regione Autonoma Sardegna, di cui uno per la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e uno per la Direzione Generale della Protezione Civile.
La Commissione, sulla base della valutazione dell’efficacia delle azioni previste, propone modifiche ed integrazioni da apportare e provvede a comporre in via bonaria alla risoluzione delle controversie che dovessero intercorrere tra le parti. Ove ciò non fosse possibile, ogni questione sarà rimessa e risolta in via istituzionale.
Art. 15 (Tavoli tecnici)
Al fine di procedere alla pianificazione nelle aree di interfaccia e sulle attività operative connesse, nonché su altri specifici ambiti quali, ad esempio, modalità di comunicazioni e di interscambio dei dati sulle attività di soccorso in atto da parte delle strutture operative dei vari enti coinvolte, supporto con APR, Topografia applicata al soccorso, è stato costituito uno specifico “Tavolo tecnico” al quale parteciperanno i referenti della DG della Protezione civile, del CFVA e del Comando Regionale dei VV.F..
Art. 16 (Relazione a consuntivo)
Al termine della campagna antincendi 2021 la Direzione Regionale VV.F. per la Sardegna trasmette alla Regione Autonoma della Sardegna:
alla Direzione Generale del C.F.V.A.:
- una relazione nella quale indica le attività di collaborazione svolte sul territorio e con i soggetti
firmatari la convenzione, evidenziando eventuali criticità o problematiche rilevate nel corso della campagna;
- un prospetto riepilogativo di tutti gli interventi effettuati per lo spegnimento di incendi boschivi. alla Direzione Generale della Protezione Civile:
- un rendiconto analitico indicante le varie tipologie di spese sostenute, distinguendo tra spese per il personale, i materiali e i mezzi, e ripartendo le spese anche per ambito territoriale, riferibile alle quattro province sedi istituzionali dei Vigili del Fuoco. Per le spese sostenute per il personale deve essere allegato il prospetto delle presenze giornaliere dei funzionari nella S.O.U.P. e nei C.O.P. durante il periodo di elevato pericolo di incendi boschivi.
Tali documenti sono soggetti al controllo ed all’approvazione da parte delle rispettive Direzioni interessate e trasmesse alla Direzione Regionale dei VV.F.
L’approvazione degli atti di cui sopra è propedeutica all’avvio della procedura di liquidazione del saldo finale di cui all’art. 11, disposta dalla Direzione Generale della Protezione Civile, la quale deve ricevere l’atto di approvazione da parte della Direzione Generale del C.F.V.A. entro il 05 novembre 2021.
La Direzione Generale della Protezione Civile procede all'esame degli atti di cui sopra e avvia la conseguente procedura di liquidazione del saldo finale di cui all’art. 11.
Art. 17
(Copertura finanziaria e trasferimenti)
Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’impegno stagionale aggiuntivo per lo spegnimento di incendi boschivi richiesto al C.N.VV.F. in termini di risorse umane, logistiche e strumentali, provvederà la Regione Autonoma della Sardegna, Direzione Generale della Protezione Civile, secondo quanto stabilito dalla Legge Regionale n. 5 del 25.2.2021, relativa al Bilancio di previsione triennale 2021 - 2023, con:
- euro 430.000,00 a titolo di spese correnti destinate quale concorso alla copertura degli impegni aggiuntivi sostenuti dal C.N.VV.F. per il personale VV.F. impegnato nelle attività di A.I.B., per le attrezzature e per i mezzi, finalizzati all’incremento del dispositivo di soccorso dei Comandi Provinciali VV.F. della Sardegna e per la partecipazione alle attività della S.O.U.P. e dei C.O.P..
- euro 170.000,00, che saranno disponibili solo a seguito di variazione di bilancio, sempre a titolo di spese correnti con la medesima destinazione indicata al punto precedente.
Il trasferimento delle risorse è così ripartito:
- euro 300.000,00 successivamente alla firma della convenzione entro e non oltre il 31 agosto 2021;
- euro 130.000,00 successivamente all’approvazione da parte della Regione Sardegna della relazione e rendiconto presentato dai VV.F. di cui all’art. 10 ed avrà luogo nel mese di novembre 2021.
- euro 170.000,00 successivamente alla sopracitata variazione di bilancio e all’approvazione della relazione e rendiconto di cui al punto precedente.
I versamenti saranno effettuati tramite Tesoreria regionale sul capitolo 2439, capo XIV, art. 11 in favore del Ministero dell’Interno – Dipartimento VV.F., codice fiscale 80219290584. Le quietanze saranno trasmesse per via telematica al <Ministero dell’Interno - Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie – ROMA> e alla Direzione Regionale
VV.F. Sardegna.
In caso di bonifico, dovrà farsi riferimento al seguente codice IBAN:
XX00X0000000000000000000000
Degli avvenuti versamenti dovrà essere fornita la distinta con la specifica del numero identificativo del bonifico (C.R.O.).
La Regione Sardegna, anche al fine di potere fare fronte ad eventuali ulteriori situazioni di emergenza che possono arrecare gravi rischi alla comunità ed al patrimonio boschivo e ove si rendessero disponibili nel bilancio regionale altri fondi per potenziare ulteriormente il concorso VVF nelle attività regionali di prevenzione e di lotta attiva agli incendi di bosco, si riserva di richiedere il prolungamento del servizio VVF e/o l’organizzazione di un dispositivo AIB VVF. In questo caso si procederà alla sottoscrizione di un addendum alla presente convenzione con ristoro degli oneri derivanti dall’ulteriore maggior impegno delle risorse umane e strumentali VV.F..
Art. 18
(Clausola del controllo preventivo)
L’esecutività della presente Convenzione è subordinata al controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile e di legittimità da parte degli organi di controllo competenti.
Nei soli casi ove si rendesse necessario salvaguardare l’incolumità pubblica, l’integrità dei beni e dell’ambiente con conseguente improcrastinabilità degli interventi di soccorso, potrà essere data immediata esecutività all’accordo procedendo comunque nel contemporaneo invio degli atti per i controlli di legittimità e di regolarità amministrativo contabile.
Per il Ministero dell’Interno Il Prefetto di Cagliari (Xxxxxxxxxx Xxxxx)
Firmato digitalmente da: XXXXXXXXXX XXXXX
Ministero dell'Interno
Firmato il 01/07/2021 12:04 Seriale Certificato: 9865
Valido dal 08/06/2020 al 09/06/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
Per la Regione Sardegna L’Assessore della difesa dell’ambiente
con delega alla Protezione Civile
(Xxxxxx Xxxxxx) XXXXXX XXXXXX
01.07.2021
10:08:25
GMT+00:00
Il Direttore Regionale VV.F. per la Sardegna (Xxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da:
XXXXX XXXXXX
Ministero dell'Interno Firmato il 01/07/2021 12:10
Seriale Certificato: 9966
Valido dal 20/08/2020 al 21/08/2023
TI Trust Technologies per il Ministero dell'Interno CA
Il Comandante del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
(Xxxxxxx Xxxxxx)
Firmato digitalmente da: XXXXXX XXXXXXX
Firmato il 01/07/2021 12:15
Seriale Certificato: 13928453202883351204461515059482947312
Valido dal 21/05/2018 al 20/05/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Il Direttore Generale della Protezione Civile (Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx)
BELLOI XXXXXXX XXXXXXXX
Regione Autonoma della Sardegna 01.07.2021
10:13:42
GMT+00:00
Il Direttore del Servizio Programmazione, affari giuridici e finanziari, comunicazione e formazione della Direzione generale della Protezione Civile (CdR competente per la liquidazione)
(Xxxxxxx Xxxxxxx)
XXXXXXX XXXXXXX 01.07.2021
10:19:22
GMT+00:00
Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Cagliari il 1° luglio 2021
La presente Convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell’art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/90