Lingua processuale: l'inglese
3) Se l’articolo [23] della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che una sanzione prevista nel diritto nazionale sotto forma di nullità del contratto di credito al consumo, in base alla quale deve essere rimborsato unicamente l’importo del capitale erogato, sia proporzionata nel caso in cui il tasso annuo effettivo globale sia indicato in modo impreciso in detto contratto.
4) Se l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 93/13/CEE (2) debba essere interpretato nel senso che le spese per un pacchetto di servizi accessori, previsti in un distinto accordo integrativo di un contratto di credito al consumo quale contratto principale, devono essere considerate come parte dell’oggetto principale del contratto e non sono quindi oggetto della valutazione di abusività.
5) Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CE in combinato disposto con il punto 1, lettera o), dell’allegato alla direttiva debba essere interpretato nel senso che una clausola contenuta in un contratto sui servizi accessori a un credito al consumo è abusiva se, ai sensi della stessa, viene riconosciuta al consumatore la possibilità in astratto di dilazionare e riorganizzare i suoi pagamenti, a fronte della quale tale consumatore è debitore di spese anche qualora non si avvalga di detta possibilità.
6) Se l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, nonché il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a un regime che consente, nei seguenti casi, di far gravare sul consumatore una parte delle spese processuali: 1) in caso di accoglimento parziale della domanda di accertamento della non debenza di determinati importi in ragione dell’accertato carattere abusivo di una clausola (…); 2) quando l’esercizio del diritto del consumatore in relazione alla quantificazione del credito è praticamente impossibile o eccessivamente difficile; 3) ogniqualvolta vi sia una clausola abusiva, compresi i casi in cui la sussistenza della clausola abusiva non incide direttamente, né in tutto, né in parte, sull’ammontare del credito vantato dal creditore o in cui la clausola non è direttamente collegata all’oggetto del procedimento.
(1) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).
(2) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda) il 25 novembre 2022 — Friends of the Irish Environment CLG / Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General
(Causa C-727/22)
(2023/C 63/26)
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Supreme Court
Parti
Ricorrente: Friends of the Irish Environment CLG
Resistenti: Government of Ireland, Minister for Housing, Planning and Local Government, Ireland and the Attorney General
Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 2, lettera a), della direttiva VAS (1), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), debba essere interpretato nel senso che una misura adottata dall’organo esecutivo di uno Stato membro, non in forza di un obbligo legislativo o amministrativo, e nemmeno in forza di un atto regolamentare, amministrativo o legislativo, possa costituire un piano o un programma cui si applica la Direttiva, qualora il piano o il programma così adottato definisca un quadro di riferimento per la concessione o il diniego dell’autorizzazione a valle e soddisfi quindi il criterio di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della Direttiva.
2a) Se l’articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 8 e 9, della direttiva VAS, debba essere interpretato nel senso che un piano o un programma che contenga disposizioni specifiche, seppur descritte come
«indicative», sulla ripartizione di fondi per la realizzazione di determinati progetti infrastrutturali al fine di sostenere la strategia di sviluppo territoriale di un altro piano, che a sua volta costituisce la base della strategia di sviluppo territoriale a valle, possa rappresentare esso stesso un piano o un programma ai sensi della direttiva VAS.
2b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 2a), se il fatto che un piano sia finalizzato alla ripartizione di risorse implichi che esso debba essere trattato come un piano di bilancio ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8.
3a) Se l’articolo 5 e l’allegato 1 della direttiva VAS debbano essere interpretati nel senso che, quando è richiesta una valutazione ambientale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, il rapporto ambientale ivi previsto, una volta individuate alternative ragionevoli a un’opzione prescelta, debba effettuare una valutazione dell’opzione prescelta e delle alternative ragionevoli su base comparabile.
3b) In caso di risposta affermativa alla questione sub 3a), se il requisito della Direttiva sia soddisfatto qualora le alternative ragionevoli siano valutate su base comparabile prima di selezionare l’opzione prescelta, successivamente sia valutato il progetto di piano o programma e una valutazione VAS più completa venga effettuata in un secondo momento solo in relazione all’opzione prescelta.
(1) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU 2001, L 197, pag. 30).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il
29 novembre 2022 — Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP/«Xxxxxxxxx Xxxxxxx» EOOD
(Causa C-733/22)
(2023/C 63/27)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente in cassazione: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia pri Tsentralno upravlenie na NAP
Resistente in cassazione: «Xxxxxxxxx Xxxxxxx» EOOD
Questioni pregiudiziali
1) Se l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE (1) del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che l’aliquota ridotta dell’IVA, prevista in tale disposizione per la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili, può trovare applicazione se tali strutture non sono classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente.
2) In caso di risposta negativa, se l’articolo 98, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato III, punto 12, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che consente un’applicazione selettiva dell’aliquota ridotta ad elementi concreti e specifici di una determinata categoria di prestazioni di servizi, se a tal fine è prevista la condizione che la fornitura di alloggio da parte di alberghi e simili possa avvenire solo in strutture classificate in una categoria in conformità della normativa nazionale dello Stato membro richiedente o per le quali è stata emessa una certificazione provvisoria che attesta l’avvio di un procedimento di classificazione in una categoria.
(1) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).