Art.1 Finalità
REGOLAMENTO DEL COMUNE DI FROSINONE RELATIVO AI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONI E/O ACCORDI DI COLLABORAZIONE
Art.1 Finalità
Il presente regolamento viene redatto in attuazione delle disposizioni contenute nell’Art.43 della Legge 449/97, dell’Art.119 del D.Lgs. 267/2000, dall’Art.7 Legge 166/2002, nonché sulla base delle disposizioni relative al CCNL per l’area del personale e area Dirigenza degli Enti Locali
Le iniziative di sponsorizzazioni nonché gli accordi di collaborazione tendono a favorire l’innovazione dell’organizzazione e la realizzazione di economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
L’ambito di applicazione riguarda pertanto tutti i servizi dell’Amministrazione Comunale comprese la realizzazione di opere pubbliche di minore consistenza economica.
Art.2
Contenuti della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
I contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l’interesse pubblico.
La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o l’equivalente corrispettivo inerenti programmi di spesa ordinari con finanziamento a carico del bilancio dell’Ente. Il risultato della sponsorizzazione e/o dell’accordo di collaborazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio totale e/o parziale, rispetto alla previsione di spesa, in realizzazione alla totale o parziale acquisizione, senza oneri per l’Ente, del previsto risultato da parte dello sponsor.
Art.3 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende:
1. per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
2. per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi, prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati) , provenienti da terzi a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
3. per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione;
4. per spazio pubblicitario , lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità.
Art.4
Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
Il Dirigente del Settore di competenza, in relazione ai singoli progetti e/o attività di competenza, in funzione dell’entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando o avviso pubblico, indicando tra l’altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.
Del bando o dell’avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio, inserito nel sito internet del Comune di Frosinone, comunicato agli organi di stampa locali e con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
Il bando o l’avviso devono contenere, in particolare, i seguenti dati:
1. l’oggetto della sponsorizzazione e/o contratto di collaborazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor secondo i contenuti dello specifico capitolato o progetto di sponsorizzazione;
2. l’esatta determinazione dell’offerta per lo spazio pubblicitario;
3. le modalità ed i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
L’offerta deve in ogni caso essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni previste nel bando o avviso pubblico nonché quelle previste dal capitolato o progetto di sponsorizzazione.
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
1. l’inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione di cui agli artt.120 e seguenti della Legge 689/81, ed ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
2. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
3. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
4. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
5. l’eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
6. Eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
7. l’impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
Le offerte sono valutate dall’Ufficio comunale competente, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando od avviso pubblico.
Qualora tuttavia un soggetto pubblico o privato offra spontaneamente contributi in beni, servizi, prestazioni o corrispettivi monetari equivalenti, al fine di rendere un servizio alla cittadinanza, nei casi di urgenza comprovata oppure nel caso di mancanza di offerte a seguito del bando o avviso pubblico, previa istruttoria degli effetti benefici, la Giunta Comunale può autorizzare le redazione del contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione.
Il contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore competente. In tale contratto viene anche autorizzata l’utilizzazione dello spazio pubblicitario espressamente indicato nel bando, avviso, capitolato o progetto di sponsorizzazione.
Art.5
Individuazione delle iniziative di sponsorizzazione
Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell’ambito degli obiettivi del PEG assegnati al Dirigente. In alternativa, nel corso dell’anno, la Giunta Comunale può formulare indirizzi specifici al dirigente per l’attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base al presente regolamento.
Art.6
Contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione
La gestione della sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti:
1. L’individuazione dell’oggetto del contratto;
2. Valore della sponsorizzazione;
3. Impegni e/o obblighi dello sponsee;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o marchio dello sponsor da parte dello sponsee;
5. impegni e/o obblighi dello sponsor;
6. Lavori, servizi, ecc. da eseguire a corrispettivo dell’attività dello sponsee;
7. verifiche e controlli sulle attività dello sponsee;
8. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
9. Profili economici del rapporto contrattuale;
10. Recesso;
11. Inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. Risoluzione controversie relative all’esecuzione del contratto;
13. Spese e disposizioni contrattuali finali.
Art.7
Utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione
Le somme previste nei capitoli interessati alle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, che risultano non utilizzate a seguito della stipula del relativo contratto, sono considerati risparmi di spesa. Tali risparmi di spesa possono essere utilizzati per le seguenti finalità:
1. nella misura del 10%, sono destinate all’implementazione del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività;
2. nella misura del 10%, sono destinate all’implementazione del fondo di retribuzione di posizione e di risultato della Dirigenza;
3. nella misura del 70%, sono destinate al finanziamento di altre iniziative istituzionali secondo le indicazioni del bilancio;
4. la restante quota del 10% costituisce economia di bilancio.
Art.8
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L’amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione qualora:
1. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
2. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
3. la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione riguardanti:
1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art.9 Trattamento dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall’art.13 della Legge n. 665/96 e s.m.i.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Frosinone in persona del suo Sindaco pro-tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla citata legge.
Art.10 Aspetti fiscali
Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato.
Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al comma procedente.
Art.11 Verifiche e controlli
Le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono soggette a periodiche verifiche da parte del servizio comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi.
Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l’eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 12 Riserva organizzativa
La gestione delle sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione sono effettuati direttamente dall’amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento. E’ tuttavia facoltà del Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l’incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario.
Art.13 Amministrazione in qualità di sponsor
L’Amministrazione Comunale può essa stessa assumere la veste di sponsor in relazione alle seguenti iniziative:
1. per particolari manifestazioni od iniziative culturali, inerenti alla pubblicizzazione e/o valorizzazione di attività o beni culturali;
2. Per attività sportive ed altre attività sociali che abbiano rilevanza nazionale, regionale o provinciale, con particolare riferimento ad Associazioni e/o Società che operino nel settore dei portatori di handicap o nella ricerca scientifica..
L’eventuale corrispettivo, consistente in servizi o in contributi in conto esercizio, deve essere in ogni caso previsto nel Settore competente ed allocato in opportuna posta del PEG. Il Dirigente del Settore competente, sulla base dell’indicazione della Giunta o dell’Assessore competente provvederà alla relativa imputazione economica, mediante sottoscrizione di apposito contratto con lo sponsee. In caso di importi di sponsorizzazione superiori a € 5.000 è necessario l’emissione di apposito bando pubblico nel quale dovranno essere indicate le motivazione della sponsorizzazione, i contenuti del contratto di sponsorizzazione, i servizi o i contributi in conto esercizio che si intende corrispondere. Il bando dovrà essere pubblicato all’albo pretorio del Comune e data informazione sia mediante comunicazione agli organi di stampa locali sia attraverso la pubblicizzazione nel sito internet del Comune di Frosinone.
Art.14 Norme transitorie
Sono fatte salve le richieste già pervenute e/o gli accordi già stipulati, il cui oggetto sia assimilabile a quanto disciplinato dal presente regolamento.