SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
SERVIZIO DI ALLOGGIO E ANNESSI SERVIZI DI GESTIONE A FAVORE DEGLI STUDENTI DEL COLLEGIO SUPERIORE, DEI DOTTORANDI INTERNAZIONALI DELL’ISTITUTO DI STUDI AVANZATI E DEGLI OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DELL’ISTITUTO DI STUDI SUPERIORI DELL’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA’ DI BOLOGNA - CIG 79807757DE
Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge
tra
Alma Mater Studiorum Università di Bologna, (C.F. n. 80007010376 - P.I. n. 01131710376), con sede legale in Bologna via Zamboni n. 33 rappresentata dalla Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Montenero di Bisaccia (CB) il 31.08.1958 e domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni, 33 - Dirigente dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376 ), la quale interviene in rappresentanza della medesima, ai sensi dell’art. 32 dello Statuto d'Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente atto da delibere del Consiglio di Amministrazione n. 11.1 del 7.11.2016 e n. 11.1 del 14.11.2016 e provvedimento del Direttore Generale rep. n. 4197, prot. n. 107482 del 15.11.2016 che hanno individuato le competenze proprie del Dirigente dell’Area Affari Generali, tra cui la stipulazione dei contratti rientranti nelle attività istituzionali dell’Area, nel prosieguo denominata Università
e
il Dott. …………….., nato a …………….. il …………….., Legale rappresentante dell’impresa Soges S.R.L (C.F. e P.I. ……………..), con sede legale in ……………..– Via ……………..n. ……………..cap………………………
(OPPURE: nel caso in cui l’atto sia sottoscritto da un procuratore dell’impresa)
………………… (C.F. ………… e P.I. ………… ), con sede legale in ………………, via……………….. rappresentata dal sig. …………………. nato a………………... il………………….in qualità di procuratore speciale oppure/generale dell’impresa giusta procura speciale/generale in data……….rep. n……………… autenticata nella firma dal dott. …………………notaio in …………….., registrata all’Ufficio di ............... in data ..... al n................ serie ... ed allegata in originale al presente atto.
PREMESSO CHE:
- con delibera del 30.01.2018 il Consiglio di Amministrazione ha previsto un trasferimento graduale della Residenza di Studi Superiori presso l’immobile dell’Ateneo ubicato in Piazza Puntoni 1;
- che nelle more del completamento del trasferimento dell’intero contingente di studenti del Collegio Superiore, dottorandi e ospiti dell’Istituto di Studi Superiori, Soges S.r.L ha offerto la propria disponibilità con lettera prot n. 0150141 del 11.07.2019, ad ospitare gli studenti del Collegio Superiore, i dottorandi internazionali dell’Istituto di Studi Avanzati e degli ospiti nazionali e internazionali dell’Istituto di Studi Superiori per un totale di 60 studenti/ospiti per il periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020, nell’attuale Residenza di Studi Superiori ubicata presso il Residence Xxxxx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxx Xxxxxxx 0/0) per un corrispettivo complessivo pari a euro 324.000,00= (IVA 10 % esclusa);
- che l’offerta presentata è ritenuta congrua sulla base dell’andamento dei prezzi di mercato e dell’attuale costo del servizio di messa a disposizione di posti letto per le esigenze dell’Istituto di Studi Superiori
- che con decreto del Presidente dell’Istituto di Studi Superiori rep. n. 1276/2019 prot. n. 155001 del 16.07.2019 .è stato approvato il capitolato tecnico;
- che con provvedimento del Direttore Generale rep. n. 6014/2019 prot n. 165252 del 25.07.2019 è stato disposto l’affidamento a Soges S.r.L. ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016 del servizio di alloggio e annessi servizi di gestione a favore degli studenti del Collegio Superiore, dei dottorandi internazionali dell’Istituto di Studi Avanzati e degli ospiti nazionali e internazionali dell’Istituto di Studi Superiori dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;
- [eventuale] che in data…………….. con nota n. ……. è stata avviata la fornitura in pendenza della stipula del Contratto;
- l’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
ARTICOLO 1 - OGGETTO
L’affidamento ha ad oggetto il servizio di alloggio e annessi servizi di gestione a favore di 60 persone tra studenti del Collegio Superiore, dottorandi internazionali dell’istituto di Studi Avanzati e ospiti nazionali e internazionali dell’Istituto di Studi Superiori per il periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020 come dettagliatamente specificato nel capitolato tecnico, parte integrante del presente contratto ed allegato allo stesso.
L’affidatario si impegna ad effettuare il servizio sopra indicato con propria organizzazione di mezzi e personale e con gestione a proprio rischio.
ARTICOLO 2 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio decorre dal 01.08.2019 al 31.07.2020.
Ai sensi dell’art. 32, commi 8, 12 e 13 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’Università si riserva la facoltà di ordinare l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso.
In tal caso, l’Università potrà ordinare all’operatore economico affidatario del servizio, l’avvio delle prestazioni oggetto del contratto, mediante comunicazione scritta del Responsabile Unico del Procedimento nella quale sarà indicata la data di avvio delle prestazioni.
L’operatore economico affidatario assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’operatore economico avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate dal Responsabile Unico del Procedimento.
ARTICOLO 3 – IMPORTO DEL SERVIZIO ED OPZIONI
L’importo unitario per posto letto ammonta ad euro 450,00 (IVA 10% esclusa). L’importo complessivo per il servizio di alloggio e annessi servizi di gestione a favore di 60 persone tra studenti del Collegio Superiore, dottorandi internazionali dell’Istituto di Studi Avanzati e ospiti nazionali e internazionali dell’Istituto di Studi Superiori per il periodo dal 01.08.2019 al 31.07.2020, ammonta a euro 324.000,00= (I.V.A. 10% esclusa).
Detto importo è relativo all’intera durata del contratto e si intende onnicomprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie al servizio articolato nelle sue varie prestazioni.
L’università potrà avvalersi delle opzioni sotto indicate, che daranno origine a fasi eventuali del contratto:
a. facoltà di procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.lgs 50/2016 alle medesime condizioni, per una durata non superiore a quella del contratto iniziale per un importo massimo di euro 324.000,00= (I.V.A. 10% esclusa).
Tale facoltà potrà essere esercitata anche di mese in mese.
L’importo massimo sopra indicato non costituisce vincolo ai fini dell’esercizio dell’opzione in quanto l’importo preciso sarà quantificato al momento del rinnovo sulla base del numero effettivo di posti letto al momento dell’esercizio dell’opzione;
b. facoltà di procedere alla proroga del contratto, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016, previa richiesta, almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto, di disponibilità all’Appaltatore, per un periodo di massimo di 6 mesi. Tale facoltà potrà essere esercitata anche di mese in mese.
L’importo massimo sopra indicato non costituisce vincolo ai fini dell’esercizio dell’opzione in quanto l’importo preciso sarà quantificato al momento della proroga sulla base del numero effettivo dei posti letto al momento dell’esercizio dell’opzione;
c. varianti nei limiti di quanto disciplinato dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 4 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Ogni responsabilità inerente l’esecuzione del servizio fa interamente carico all’Appaltatore.
L’Appaltatore è espressamente obbligato al risarcimento di ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare - per fatto proprio o di un suo dipendente – dalla gestione del servizio oggetto del presente contratto a persone (ospiti, terzi, chiunque sia danneggiato) e/o cose.
ARTICOLO 5 – POLIZZA ASSICURATIVA
Le responsabilità dell’Appaltatore nell’esecuzione del servizio e ogni altra responsabilità civile nei confronti degli ospiti, di terzi e cose saranno coperte da polizza assicurativa che l’Appaltatore dovrà stipulare con oneri a proprio carico, per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose.
La suddetta polizza deve prevedere:
un massimale unico minimo di € 3.000.000,00= per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d’opera (RCO) per un massimale minimo di € 3.000.000,00= per sinistro/anno e di € 1.500.000,00= per persona;
una durata non inferiore a quella del contratto;
che l’Università e gli ospiti dell’Istituto di Studi Superiori (studenti, dottorandi, ospiti nazionali e internazionali) saranno considerati terzi e potranno essere risarciti fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati agli stessi, fermo restando l’obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi;
la Società Assicuratrice si obbliga a: notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., l’eventuale mancato pagamento del premio, l’eventuale mancato rinnovo della polizza e l’eventuale disdetta della polizza per qualsiasi motivo;
notificare tempestivamente all’Università, a mezzo lettera raccomandata A.R., tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell’assicurazione;
non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell’Università, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società dall’applicazione dell’art. 1898 c.c..”.
La polizza deve essere stipulata ed esibita all’Università entro la data di avvio del servizio.
I massimali di polizza, sopra riportati, non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’appaltatore medesimo.
L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l’Università e pertanto, qualora il gestore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 13. (Inadempimenti contrattuali e risoluzione del contratto), con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera il gestore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti.
ART.6 GARANZIA DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l’Appaltatore deve costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva pari a euro 32.400,00= determinata e prestata ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
La garanzia fidejussoria può essere rilasciata, a scelta dell’Appaltatore, dai soggetti di cui all’art. 93, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università.
La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione per causa imputabile all’Appaltatore, la cauzione definitiva viene trattenuta dall’Università.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto al successivo art. 9 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
La garanzia può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%.
Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Università.
ARTICOLO 7– QUALITA’ DEL SERVIZIO
L’Università valuterà la qualità del servizio mediante rilevazioni periodiche del livello di gradimento percepito dagli ospiti durante il soggiorno nella struttura residenziale.
ARTICOLO 8 – INADEMPIENZE CONTRATTUALI
Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all’Appaltatore dal Responsabile Unico del Procedimento mediante comunicazione scritta.
La comunicazione è inoltrata al domicilio eletto dell’Appaltatore.
Nella comunicazione sarà fissato un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto, l'Università potrà adottare le determinazioni e più opportune sulla base dagli articoli che seguono .
L’Università, nel caso in cui emergano disservizi imputabili a responsabilità dell’Appaltatore, si riserva di applicare le penali individuate nel presente articolo.
L’applicazione delle penali non esclude il diritto dell’Università a pretendere il risarcimento di eventuali danni arrecati a seguito delle inadempienze riscontrate nell’esecuzione del servizio.
In caso di ritardo nell'avvio del servizio rispetto al termine comunicato dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Università si riserva di applicare una penale giornaliera di Euro 600,00.
Ove il predetto ritardo superi i 15 giorni, è facoltà dell’Università:
non procedere alla stipula del contratto in caso di esecuzione anticipata del contratto;
di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e del successivo art. 13.
L'Università potrà applicare le seguenti penali:
esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio con personale impiegato nel mancato rispetto delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro. L’Università applicherà una penale di Euro 5.000,00 per ogni unità di personale impiegata in violazione delle disposizioni normative;
mancata produzione all’Università della documentazione di cui all’art. 3 del capitolato tecnico. L’Università applicherà una penale di Euro 600,00 per ogni violazione riscontrata;
interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate all’Università. L’Università applicherà una penale di Euro 600,00 per ogni giorno di sospensione del servizio. L’interruzione superiore ai 15 giorni naturali e consecutivi costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.;
mancato rispetto degli adempimenti previsti dal contratto e/o dal capitolato tecnico. In tal caso l’Università potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio dell'Università, da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 1.000,00 - per ogni disservizio riscontrato.
Le penali saranno liquidate mediante rivalsa sull'importo della cauzione versata, con obbligo del gestore di procedere, nel corso del contratto, alla sua eventuale reintegrazione.
L'Università si riserva, comunque, in caso di applicazione di una delle penali di affidare l’esecuzione del servizio in danno al gestore inadempiente e di richiedere il risarcimento per maggiori danni.
L’Università si riserva in caso di applicazione di 3 penali, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno del gestore inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni.
ARTICOLO 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Università ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
frode nell’esecuzione del servizio;
inadempimento grave, grave irregolarità e grave ritardo riguardanti le modalità e le condizioni di esecuzione del servizio;
fallimento dell’Appaltatore;
revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio;
inadempienza accertata alle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro;
mancata presentazione ai sensi dell’articolo 5 della polizza assicurativa;
cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del Codice Civile;
mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 6;
mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio;
I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal Responsabile Unico del Procedimento a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore.
Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione.
Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Nel caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguito sino alla data di comunicazione di risoluzione del contratto dell’Università.
Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’Appaltatore, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere.
L’Università può recedere dal contratto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
- per motivi di pubblico interesse;
- in qualsiasi momento dell’esecuzione, avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile e, in particolare, dell’art. 1464 c.c.
L’Appaltatore è tenuto all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, salvo l’obbligo del preavviso di almeno 60 giorni naturali e consecutivi, qualora l’Università intenda provvedere diversamente in merito all’esecuzione, totale o parziale, del servizio assegnato.
In caso di recesso verranno pagate le prestazioni già eseguite.
L'Università è in ogni caso esonerata dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.
ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall’art. 105 del Codice.
E' assolutamente vietato, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell’Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spese dell'Università, la cessione totale o parziale del contratto.
Gli affidamenti in subappalto o in cottimo sono disciplinati dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme previste dalle norme contrattuali.
L'Università provvede a liquidare direttamente ed esclusivamente l’Appaltatore, il quale è tenuto al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
L’Appaltatore deve trasmettere all’Università, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i.
ARTICOLO 13 - VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI
Nei casi previsti dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2) e, comma 13, del D.Lgs.50/2016 si applicano le disposizioni in esso contenute.
ARTICOLO 14 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E TUTELA DELLA PRIVACY
L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 e s.m.i..
L’Appaltatore deve comunicare all’Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 L. n. 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall’incarico dell’Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all’Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.
Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
ARTICOLO 15 – MODALITA’ DI PAGAMENTO, FATTURAZIONE E REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA
L’Università provvede ai pagamenti a mezzo mandato esigibile presso l'Istituto Cassiere dell’Università, entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture aventi cadenza bimestrale posticipata, previa liquidazione delle stesse.
Le fatture dovranno essere intestate a: “ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA – ISTITUTO STUDI SUPERIORI – XXX XXXXXXX, 00- 00000 XXXXXXX.
Dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica nel rispetto del D.M. 55/2013.
Le fatture, oltre ad essere emesse in termini corretti e rispondenti alle specifiche tecniche, dovranno riportare i seguenti dati:
CODICE UNIVOCO UFFICIO: X9FWR4
CIG: 79807757DE
L’affidatario inoltre si impegna a riportare sulla fattura la seguente dicitura: “Scissione di pagamento ai sensi dell’art. 2, co.1 del DM 23 gennaio 2015”.
Il pagamento è subordinato all’accertamento positivo delle prestazioni svolte, alla loro rispondenza alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, alla regolarità contributiva verificata dall’Università tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) e agli accertamenti di Equitalia in caso di pagamento superiore a 10.000 Euro.
Eventuali rilievi o contestazioni concernenti la regolare esecuzione del contratto o le modalità di fatturazione, notificati all’impresa PEC, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di cui al comma precedente. La sospensione del termine si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l’avvenuto adempimento o regolarizzazione da parte dell’aggiudicatario.
Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora calcolati sulla base del tasso di riferimento maggiorato di 8 punti percentuali. Il tasso di riferimento è il tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali.
La comunicazione di vicende soggettive di cui all’articolo 106 del d.lgs. 50/2016, ovvero la notifica di cessione di crediti di cui all’articolo 106 del d. lgs. 50/2016 determinano la sospensione del termine di pagamento, su richiesta dell’Università, nel periodo antecedente l’accettazione dell’operazione.
ARTICOLO 16 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa Xxxxx Xxxxxxx.
ARTICOLO 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del UE/2016/679 (GDPR).
Qualora, in relazione all’esecuzione del presente Contratto, vengano affidati all’Appaltatore trattamenti di dati personali di cui l’Università risulta titolare, l’Appaltatore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 Regolamento UE/2016/679 (GDPR). Tali dati potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente Contratto.
L’Appaltatore si impegna ad individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite.
ARTICOLO 18 - SPESE E ALTRI ONERI
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e sottoscritto dalle parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Tutte le spese e gli oneri fiscali da sostenersi per la redazione, la stipulazione e la registrazione del contratto e i relativi allegati sono a carico dell’Appaltatore. L’imposta di bollo è a carico dell’Appaltatore e al versamento all’Erario provvede l’Università ai sensi dell’art. 6 del D.M. 17/6/2014 con modalità esclusivamente telematica.
Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed alla interpretazione della procedura di acquisizione in oggetto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Bologna.
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.
Le clausole di cui agli artt. 3 (Importo del servizio ed opzioni), 4 (Responsabilità dell’appaltatore), 9 (Penali), 10 (Risoluzione del contratto), 11 (Recesso), 12 (Subappalto e cessione del Contratto), 15 (modalità di pagamento, fatturazione e regolarità contributiva), 18 (Spese ed altri oneri), 19 (Foro competente), del presente contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell’atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..
Per
l’ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
(Firmato
digitalmente)
Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per SOGES S.r.l. – il Legale Rappresentante
(Firmato digitalmente) Nome…………………………………..
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