COMUNE DI CERVIA
COMUNE DI CERVIA
(PROVINCIA DI RAVENNA)
CAPITOLATO SPECIALE PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CANILE COMUNALE E DEI SERVIZI COMPLEMENTARI
01.09.2014 – 31.08.2016 - CIG 583817673D
INDICE
ART. 1 Oggetto
ART. 2 Osservanza delle vigente normativa
ART. 3 Obblighi del gestore
ART. 4 Obblighi del l’Amministrazione comunale
ART. 5 Sterilizzazioni
ART. 6 Lista d’attesa
ART. 7 Campagne di adozione
ART. 8 Schema operativo di intervento per i recuperi
ART. 9 Canile ad ore
ART. 10 Tariffe
ART. 11 Rendicontazioni
ART. 12 Manutenzione della struttura
ART. 13 Personale impiegato e relative coperture assicurative
ART. 14 Coperture assicurative e contratti di lavoro
ART. 15 Responsabilità
ART. 16 Vigilanza, controlli e verifiche
ART. 17 Natura dei servizi
ART. 18 Divieto di subappalto
ART. 19 Spese ammesse al rimborso
ART. 20 Termini e modalità di pagamento dei rimborsi
ART. 21 Durata e proroghe
ART. 22 Risoluzione
ART. 23 Penali
ART. 24 Cauzione
ART. 25 Controversie
ART. 26 Tracciabilità dei flussi finanziari
ART. 27 Spese
ART. 28 Disposizioni finali
ALLEGATI
1. Regolamento di gestione del canile comunale
2. Determinazione dirigenziale n. 1249 del 14.10.2010 “Canile comunale: modifica orari di apertura al pubblico e giornate di chiusura straordinaria”
3. Planimetria del canile comunale
4. Progetto edificio quarantena, box quarantena, box canile, edificio deposito
5. Documentazione relativa a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della L. 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”
6. Prescrizioni Ambientali
Il presente capitolato ha per oggetto:
ART. 1
(Oggetto)
1. la gestione del canile comunale sito in Cervia, via delle Ghiaine n. 186;
2. il servizio di recupero, su tutto il territorio comunale, di gatti feriti e di cani feriti, vaganti e randagi;
3. il servizio di pensione ad ore per cani presso il canile comunale;
4. le attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale.
Tutte le attività poste in essere in virtù del presente capitolato dovranno tener conto della natura di esseri senzienti degli animali.
La gestione dovrà ispirarsi in particolare ai principi di salvaguardia del benessere e di una elevata qualità della vita degli animali custoditi, recuperati o a pensione nella scrupolosa osservanza delle disposizioni generali vigenti in materia e secondo gli obblighi contenuti nel presente capitolato d’oneri, nonché dovrà adoperarsi per ridurre la permanenza in canile, incentivando la pratica dell'adozione nello spirito della normativa vigente, in specie la L. 281/91 e la L. R. 27/2000.
La gestione dovrà altresì garantire l’attuazione di quanto previsto dall’offerta tecnica presentata in sede di selezione pubblica, fatti salvi gli eventuali aspetti non accolti e non valutati da parte dell’Amministrazione comunale, nonché eventuali variazioni, parziali e limitate, che potranno avvenire nel corso della gestione esclusivamente per motivate ragioni ed in accordo con l'Amministrazione comunale.
ART. 2
(Osservanza della vigente normativa)
L’Associazione, nell’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, è tenuta ad osservare e a fare osservare al proprio personale le leggi ed i regolamenti nazionali e locali in materia di protezione degli animali e gestione dei canili ed in particolare le statuizioni di cui alla L. 14.08.91, n. 281, alla L. R. 07.04.2000, n. 27, alla Delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1302/2013, al vigente Regolamento comunale per la gestione del canile, approvato con atto di Consiglio, 16 settembre 2004, n. 61, a cui espressamente si rinvia, nonché le eventuali nuove disposizioni di legge o regolamentari che dovessero intervenire nel corso della gestione. L’Associazione dovrà operare nel rispetto delle indicazioni che l’Ausl di
Ravenna riterrà di dover impartire. L’Associazione è inoltre tenuta all’osservanza di tutta la normativa inerente le materie e le attività di cui al presente capitolato. Con riferimento al trattamento dei dati personali, dovrà osservare quanto prescritto dal D.lgs. 196/2003. L’Associazione è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro. In merito a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 81/2008 e con particolare riferimento all’obbligo di adottare le misure di prevenzione dei rischi interferenti, si rinvia alla documentazione allegata al presente capitolato.
ART. 3
(Obblighi del gestore)
L’Associazione, relativamente alla gestione del canile e della pensione ad ore presso il canile, si impegna a:
1. accudire gli animali custoditi, compresi i cani mordaci o particolarmente aggressivi, provvedendo a tutte le loro esigenze e necessità (somministrazione cibo nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Direttore Sanitario della struttura, somministrazione acqua potabile, somministrazione terapie, accurata pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, attività di gioco/relazione, percorsi di prevenzione e rieducazione comportamentale) garantendo un servizio di ricezione, custodia ed assistenza diurna, notturna e festiva; in caso di soggetti a rischio, un’eventuale alimentazione particolare dovrà essere autorizzata dal veterinario di riferimento della struttura;
2. provvedere alla pulizia giornaliera dei box e della struttura (compresi i locali/uffici e l’ambulatorio veterinario) prima dell’orario di apertura al pubblico ed al mantenimento nel corso della giornata, in particolare per la raccolta delle deiezioni;
3. provvedere alla disinfezione della struttura, mediante l’utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, secondo le modalità concordate con i Veterinari;
4. collaborare con il personale dell’Area di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Ravenna in ordine all’attivazione dei provvedimenti necessari per garantire la tutela del benessere degli animali ed il rispetto delle prescritte condizioni igienico – sanitarie;
5. provvedere a stipulare specifica convenzione con uno o più veterinari liberi professionisti, impegnandosi a comunicare i relativi nominativi all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria di Ravenna e all’Amministrazione. Fra i medici veterinari convenzionati dovrà essere individuato un “Direttore Sanitario”, che dovrà provvedere
alla gestione delle scorte di medicinali ed alla programmazione dell’attività di profilassi e degli interventi chirurgici. Al veterinario coordinatore competono le operazioni di carico/scarico dei farmaci e della compilazione del mod. 12., istituire presso l’ambulatorio del canile un registro sul quale verranno annotate le visite effettuate dai veterinari in ossequio al protocollo sanitario che dovrà essere concordato con l’Ausl di Ravenna, come da punto 8 della Delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1302/2013. Il veterinario dovrà comunque:
• compilare e firmare l’apposita scheda sanitaria;
• controllare sempre al momento dell’inizio del turno, nell’apposito registro “Comunicazioni ai Veterinari”, eventuali segnalazioni da parte degli operatori dell’ Associazione;
• controllare nel registro infermeria eventuali nuovi ingressi ed effettuare la visita d’ingresso compilando dettagliatamente l’apposita scheda;
• nel caso in cui il cane non sia microchippato o il tatuaggio non sia leggibile inserire, sempre all’atto della visita d’ingresso, il microchip;
• compilare l’apposito registro delle terapie, segnalando farmaco, data di inizio terapia e posologia;
6. garantire l’esecuzione dei piani di controllo delle malattie trasmesse da vettori (es. Leishmania);
7. individuare strategie al fine di utilizzare al meglio la capienza del canile, in considerazione sia delle caratteristiche strutturali sia degli aspetti comportamentali degli animali ospitati;
8. attivare iniziative, anche in collaborazione con il Comune, a favore degli animali, perseguendo l’obiettivo di diminuire progressivamente la media di permanenza degli animali presso il canile ed il numero medio di presenze;
9. collaborare nell’attività di adozione e affido con un medico veterinario, in aggiunta agli operatori garantiti, esperto in medicina comportamentale;
10. non destinare i cani ricoverati presso la struttura alla sperimentazione;
11. cedere in adozione a privati, cittadini maggiorenni, che non abbiano subìto condanne per reati di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali da affezione e che diano garanzie di buon trattamento, oppure ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili, i
cani ricoverati nella struttura, privi di tatuaggio o microchip, se, trascorso il periodo prescritto dalla data del ricovero, nessuno li abbia reclamati;
12. presentare progettualità specifica per la gestione dei cani con problematiche comportamentali, presenti nel canile;
13. disporre la soppressione dei cani ricoverati nella struttura, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 86, 87, 91 del D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320, esclusivamente in modo eutanasico e ad opera di un medico veterinario, nelle sole ipotesi di cani affetti da un grave male incurabile oppure di comprovata pericolosità;
14. garantire una corretta e puntuale gestione amministrativa, cioè una corretta e immediata compilazione del registro di carico e scarico del canile, della modulistica relativa alla movimentazione degli animali (presenze, ingressi, catture, riconsegne, affidi, decessi, ecc,) e la compilazione delle schede anagrafiche ex art. 14 del Regolamento comunale per la gestione del canile;
15. provvedere allo smaltimento, secondo la normativa vigente, delle salme degli animali deceduti;
16. garantire l’apertura al pubblico per almeno 6 giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno 5 ore al giorno, da definire in accordo con il Comune. L’orario deve essere comunicato all’Area di Sanità Pubblica Veterinaria della Ausl di Ravenna ed esposto all’ingresso della struttura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamenti;
17. curare la buona tenuta della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature;
18. assumere lo status di custode dell’immobile in gestione, rispondendone in caso di perdita o deterioramento, anche se derivanti da incendio, qualora non dimostri di non essere completamente estraneo alle cause del sinistro;
19. non apportare alcuna modifica, miglioria, innovazione o addizione ai locali ed alla loro destinazione d’uso, o agli impianti esistenti alterandone lo stato, se i lavori non siano stati precedentemente autorizzati per iscritto dall’Amministrazione comunale; in caso contrario è facoltà del Comune richiedere, senza alcun indennizzo, il ripristino dello stato dei luoghi alla riconsegna degli immobili;
20. consentire l’accesso ai propri impianti al personale di Xxxx spa e di altra ditta, di cui verrà comunicato il nominativo, per l’effettuazione degli accertamenti e dei necessari controlli sui liquami scaricati, e provvedere ad effettuare quanto di sua competenza, in
quanto soggetto presente in loco, eventualmente previsto dalla convenzione, fra Comune ed Hera spa, relativa all’immissione delle acque reflue;
21. essere referente e unico responsabile dell’operato del personale dipendente o volontario che collabori nel servizio, e sollevare l’Amministrazione da tutte le responsabilità inerenti e conseguenti al personale e volontari incaricati;
22. predisporre un piano di gestione delle emergenze, come da punto 17 della Delibera di Giunta Regione Xxxxxx Xxxxxxx n. 1302/2013;
23. rispettare le Prescrizioni Ambientali allegate al presente capitolato come sua parte integrante e sostanziale impegnandosi, in particolare, a prestare particolare attenzione agli aspetti ambientali inerenti la gestione del canile secondo quanto disposto dalle sottoelencate prescrizioni ambientali:
RISORSA IDRICA – Nell’irrigazione delle aree verdi di pertinenza si dovranno adottare sistemi e modalità di distribuzione dell’acqua efficienti tali da ridurre i consumi e le perdite ;
- per evitare la presenza e proliferazione delle zanzare, in particolare della zanzara tigre, verificare con cura che non siano presenti ristagni di acqua e nel caso provvedere alla loro completa eliminazione. Qualora i ristagni non siano eliminabili come nel caso dei pozzetti fognari trattarli periodicamente con prodotto larvicida o ricoprirli con rete metallica filtrante a maglia fine;
- chiudere accuratamente tutti i rubinetti per evitare inutili sprechi e controllare periodicamente attraverso lettura dei contatori che non siano presenti perdite di acqua nella rete di distribuzione;
RIFIUTI – Conferire i rifiuti urbani prodotti dalle proprie attività in forma differenziata utilizzando i contenitori presenti sul territorio comunale o recandosi presso le stazioni ecologiche attrezzate;
- non abbandonare mai i rifiuti fuori dai cassonetti;
- sfalci o potature, qualora prodotti in quantità rilevanti, vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirate attraverso il servizio domiciliare;
- eventuali rifiuti ingombranti vanno conferiti direttamente alle stazioni ecologiche attrezzate o ritirati attraverso il servizio domiciliare;
- smaltire i rifiuti sanitari in modo conforme alla normativa vigente; ENERGIA – Preferire la luce solare alla luce elettrica;
- spegnere le luci e le attrezzature tecniche quando sono inutilizzate;
- adottare una logica di risparmio nella climatizzazione e mantenere il riscaldamento a temperature non elevate (circa 20°) evitando di dimenticare le finestre aperte con i termosifoni accesi;
24. comunicare tempestivamente all’Amministrazione fatti e situazioni rilevanti per lo stato del servizio;
25. garantire la riservatezza delle informazioni riferite agli adottanti gli animali custoditi presso il canile e il non rilascio di informazioni, dati, interviste sull’attività svolta per conto dell’Amministrazione, senza la preventiva autorizzazione del Comune;
26. provvedere all’aggiornamento di apposita autorizzazione sanitaria;
27. programmare e gestire, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, un sistema di gestione dei reclami;
28. collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale ai fini della realizzazione periodica di indagini di customer satisfaction, ovvero di indagini relative alla soddisfazione dell’utenza rispetto al servizio reso;
29. collaborare attivamente con l’Amministrazione comunale ai fini della definizione degli indicatori di qualità del servizio e della redazione della Carta dei Servizi.
L’Associazione, relativamente al servizio di recupero, si impegna a:
1. provvedere al recupero, come meglio esplicitato al successivo art.8, di cani feriti, vaganti e randagi attraverso un servizio continuato (diurno, notturno e festivo), attraverso personale formato o con comprovata esperienza. Provvedere inoltre al recupero in orario continuato (diurno, notturno e festivo), di cani e gatti incidentati o traumatizzati, di cui non sia individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
2. mettere a disposizione mezzi, attrezzature, personale idonei alla cattura dei cani vaganti e randagi sul territorio comunale;
3. provvedere al trasporto/trasferimento degli animali in caso di accertamenti e/o interventi sanitari non eseguibili nell’ambulatorio della struttura;
4. rintracciare con la massima sollecitudine il proprietario dell’animale recuperato, provvedere alla riconsegna dello stesso e verificarne l’avvenuta iscrizione all’anagrafe canina;
5. provvedere ad attivare a proprie spese rapporti di collaborazione con il Gattile di Ravenna per il ricovero di gatti feriti.
L’Associazione, relativamente alle attività di controllo, censimento e gestione delle colonie feline ubicate sul territorio comunale, si impegna a:
1. raccogliere le segnalazioni di intervento da parte della cittadinanza per il censimento delle colonie feline;
2. aggiornare il data-base esistente;
3. coordinare i contatti e le attività con l’Ausl di Ravenna;
4. catturare i felini e provvedere al loro trasporto presso il centro per la sterilizzazione ed ai trasporti successivi che si dovessero rendere necessari per il ricovero post- operatorio o per il reinserimento nelle colonie di provenienza;
5. monitorare la presenza delle colonie feline presenti nel territorio comunale;
6. assicurare custodia e accudimento, sotto forma di affido temporaneo, presso volontari anche residenti in altri Comuni della Provincia, dei gatti che si trovano nelle condizioni previste dal comma 6 dell’art. 29 della L. R. 27/00, e che non possono essere inseriti nel Gattile di Ravenna, in numero massimo di 10.
L’Associazione si impegna, in ogni caso, a svolgere tutte le attività necessarie alla corretta ed adeguata gestione dei servizi oggetto del presente capitolato, anche ove non espressamente contemplate nei precedenti commi.
ART. 4
(Obblighi dell’Amministrazione comunale)
L’Amministrazione comunale si impegna a:
1. corrispondere il rimborso spese di cui al successivo art. 19;
2. mantenere integralmente a suo carico le spese relative alle utenze (gas, acqua, luce) derivanti dalla gestione del canile. Sono altresì a carico del Comune i canoni di depurazione secondo le tariffe stabilite convenzionalmente;
3. provvedere alle manutenzioni straordinarie della struttura, definite come le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Le manutenzioni straordinarie potranno essere eseguite anche direttamente dal gestore, con successivo, apposito rimborso dei costi sostenuti da parte dell’Amministrazione comunale, secondo quanto disposto al successivo art. 12;
4. introitare gli importi derivanti dalle donazioni a favore del Canile e utilizzare tutte le suddette donazioni effettuate dai cittadini, esclusivamente a favore del Canile stesso;
5. non comunicare a terzi il numero telefonico operativo dell’Associazione.
ART. 5
(Sterilizzazioni)
L’Associazione è tenuta a definire con l’Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Ausl di Ravenna campagne di sterilizzazione rivolte ai cani ospitati nella struttura comunale ed ai felini appartenenti alle colonie censite nel territorio comunale.
ART. 6
(Lista d’attesa)
Nell’eventualità in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, soprattutto se provenienti da rinunce alla proprietà, verrà istituita una lista di attesa sotto la diretta responsabilità del gestore, che dovrà attenersi alle disposizioni di cui all’art. 24 del Regolamento comunale per la gestione del canile.
ART. 7
(Campagne di adozione)
L’Associazione sarà tenuta a promuovere campagne volte ad incentivare le adozioni dei cani ospitati presso il canile. Tali incentivi, da concordare con il Comune, potranno consistere in una forma di assistenza veterinaria convenzionata, nella fornitura di alimenti oppure buoni acquisto spendibili presso esercizi/negozi per animali convenzionati; non potranno invece mai consistere in contributi in denaro all’adottante.
L’Associazione potrà promuovere raccolte di fondi per migliorare le attività del servizio con proprie autonome iniziative, di volta in volta comunicate con congruo anticipo all’Amministrazione, nel massimo della trasparenza.
ART. 8
(Schema operativo di intervento per i recuperi)
L’Associazione dovrà effettuare, in nome e per conto del Comune di Cervia, il servizio di recupero, su tutto il territorio comunale, con automezzi conformi a quanto prescritto dal Regolamento CEE 1/2007, di gatti feriti e di cani feriti, vaganti e randagi.
Il servizio dovrà essere effettuato con personale in possesso di specifica formazione, (preferibilmente “Corso su prevenzione e sicurezza per addetti al recupero di animali sul territorio” organizzato dalla Regione Xxxxxx Xxxxxxx in collaborazione con l’Università di Bologna), nel rispetto del seguente schema operativo, attivo 24 ore al giorno (festivi compresi) e per l’intera durata dell’affidamento:
a) Attivazione del servizio: avverrà esclusivamente da parte della Polizia Municipale mediante telefonata al recapito telefonico che l’ Associazione indicherà espressamente prima dell’avvio del servizio. Qualora la segnalazione venga effettuata durante il periodo di chiusura temporanea del comando di Polizia Municipale, l’Associazione potrà essere attivato dal servizio di reperibilità;
b) Tempi di intervento: sarà garantito l’intervento nel tempo massimo di un’ora e trenta minuti dalla chiamata, fatte salve particolari condizioni meteorologiche e/o di traffico veicolare;
c) Attuazione del recupero: l’unità operativa, con mezzo appositamente attrezzato, recupererà l’animale e lo trasferirà alla relativa struttura di ricovero attivando il veterinario convenzionato se necessario.
ART. 9
(Canile ad ore)
La gestione del canile ad ore presso il canile comunale dovrà essere effettuata con le seguenti modalità:
o accogliere soli cani in regola con microchip, vaccinazioni e trattamento anti-pulci e zecche (se tale trattamento non è già stato fatto dai proprietari, sarà fatto al primo ingresso, a pagamento);
o far sottoscrivere ai proprietari una dichiarazione di buona salute del cane, con indicazione del veterinario da chiamare in caso di necessità, a loro spese, o ricorso al veterinario del canile, sempre a loro spese;
o garantire il funzionamento del servizio tutti i giorni di apertura del canile comunale, per almeno sei ore al giorno, in una fascia oraria da concordare con l’Amministrazione comunale;
o utilizzare, per l’ospitalità dei cani, 4 box già presenti a fianco degli uffici del canile, che non possono essere occupati per periodi di tempo prolungati e che sono anche
adibiti ad ospitare i cani recuperati che si presume vengano riconsegnati al legittimo proprietario entro 48 ore;
o rilasciare ai fruitori apposite tessere da pagarsi anticipatamente e da spendere man mano che si usufruisce del servizio o prevedere modalità di pagamento alternative in accordo con l’Amministrazione Comunale;
o pubblicizzare il servizio di pensione ad ore e utilizzare tutte le strategie necessarie a garantire una qualità alta della permanenza degli animali in loco;
o provvedere all’aggiornamento di apposita autorizzazione sanitaria preventivamente all’avvio del servizio.
Le tariffe in vigore per:
ART. 10
(Tariffe)
1. la permanenza giornaliera al canile di animali identificati;
2. il rimborso forfettario previsto per la rinuncia di proprietà dell’animale e cessione dello stesso al Canile Municipale e l’accoglimento di cucciolate;
3. il recupero cani;
4. il costo del servizio di canile ad ore;
5. eventuali trattamenti sanitari di cui all’art. 20 della L. R. 27/2000, compreso il costo dell’identificazione con microchip se effettuata, e tariffe relative a vaccinazioni, antiparassitari, analisi filariosi o altre analisi
dovranno essere esposte in apposita bacheca da collocarsi esternamente al locale di ricezione del pubblico.
Le tariffe indicate ai punti n. 1, 2, 3, 4, sono proposte dall’Associazione entro il 15 ottobre, ai fini dell’applicazione delle stesse dal gennaio successivo, ed approvate dal competente organo dell’Amministrazione comunale che potrà, contestualmente, definire i criteri di esenzione o parziale esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali.
L’Associazione applicherà direttamente ed introiterà le tariffe sopra indicate nel rispetto di quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento comunale per la gestione del canile. Con cadenza semestrale tali entrate saranno rendicontate all’Amministrazione comunale.
ART.11
(Rendicontazioni)
L’Associazione deve comunicare mensilmente all’Anagrafe Xxxxxx i dati relativi ad animali e proprietari per quanto di sua competenza, trasmettendo, se necessaria, idonea documentazione.
L’Associazione deve inoltre presentare all’Amministrazione:
- una rendicontazione semestrale degli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe e dal rimborso delle prestazioni, secondo quanto stabilito all’art. 10;
- una relazione semestrale sull’attività svolta e sull'andamento della gestione.
A richiesta dell'Amministrazione, e comunque allo scadere dell’affidamento, l’Associazione presenterà un rendiconto contabile generale ed una relazione sui risultati conseguiti.
ART. 12
(Manutenzione della struttura)
Compete all’Associazione la manutenzione ordinaria della struttura di ricovero e delle aree pertinenziali, con materiali di qualità e colori analoghi a quelli attualmente in atto, intendendosi per manutenzione ordinaria gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
E’, quindi, espressamente a carico dell’Associazione tutto quanto compreso nella precedente definizione, nonché nel seguente elenco, esemplificativo e non esaustivo:
o elementi in copertura: ripassatura e riparazione del manto di copertura, pulizia e verniciatura delle grondaie, pluviali, compreso lo sgombero neve;
o finiture: riparazione e manutenzione delle pavimentazioni interne ed esterne (marmette e piastrelle, di pavimento, rivestimento e battiscopa), riparazione di serrature e chiavi ed in caso di sostituzione consegna di copia di nuove chiavi alla proprietà rappresentata del personale del Servizio Manutenzioni, ripristino di intonaci, tinteggiatura e verniciatura delle pareti e dei soffitti, di eventuali parapetti e corrimano, di opere in legno e metallo;
o area esterna: riparazione e verniciatura cancelli, recinzioni metalliche esterne, pulizia cortili e ogni percorso interno, compreso lo sgombero neve;
o impianto di regimazione acque meteoriche: riparazione delle colonne montanti e della rete di raccolta delle acque pluviali nelle aree cortilive ivi compresi i pozzetti a sifone, pulizia e spurgo dei pozzetti a sifone;
o rete fognaria acque scure: spurgo delle reti fognarie e disotturazione delle colonne di scarico e relativi pozzetti, riparazione e disotturazione dei sifoni, eventuale derattizzazione e disinfestazione;
o riparazione infissi, compresi i cardini e la sostituzione di vetri infranti, maniglie e cornici, riparazione porte e finestre, compreso i telai, avvolgibili e persiane;
o riparazione arredi ed attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche;
o impianto idrico: riparazione delle rubinetterie in conseguenza all’uso e loro sostituzione, disotturazione di elementi di raccordo alle colonne montanti (“braghe”);
o impianto elettrico: riparazione e sostituzione delle apparecchiature elettriche, interrutori, campanelli, prese di corrente, corpi illuminanti, verifica Ausl dell’impianto di messa a terra denunciato;
o mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde, provvedendo inoltre alla somministrazione di acqua alle essenze arboree ed alle siepi, nonché allo sfalcio periodico dell’erba sulle aree verdi oggetto di convenzione, nel rispetto delle norme di protezione e prevenzione individuale di cui al D.lgs. 81/08;
L’Associazione ha l’obbligo di effettuare gli interventi al verificarsi della necessità di riparazione e comunque in caso di richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale, entro 30 giorni dalla stessa, e deve segnalare con tempestività al Comune gli interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari.
L’Associazione potrà essere autorizzata dall’Amministrazione ad eseguire direttamente interventi di miglioria e manutenzione straordinaria, la cui spesa verrà successivamente rimborsata mediante appositi fondi.
Gli interventi, di importo massimo pari ad € 40.000 IVA esclusa, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione in via preventiva e dovranno essere affidati dall’Associazione ad una Ditta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, previa richiesta di almeno tre proposte e relativi preventivi di spesa.
Tali proposte e preventivi verranno valutati preventivamente, ai fini dell’affidamento, dal Servizio “Servizi alla Comunità”, per gli aspetti relativi alla funzionalità dell’intervento, e dagli altri Servizi comunali competenti per gli aspetti di carattere tecnico-economico.
Il rimborso delle spese sostenute potrà avere luogo solo previa esibizione, da parte dell’Associazione, di idonea documentazione comprovante la regolare esecuzione dell’intervento.
E’ a esclusivo carico del Comune l’onere di adempiere agli obblighi previsti per l’esercizio e la manutenzione dell' impianto termico (pulizia degli impianti e dei filtri, accensione e spegnimento caldaia, manutenzione ordinaria impianto termico ecc…) ed alle verifiche periodiche, fermo restando le responsabilità di esercizio dell’occupante che è tenuto:
- al rispetto del periodo annuale di esercizio;
- all' osservanza dell' orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita;
- al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti,
- a comunicare al Servizio Manutenzione gli orari di occupazione degli immobili nel periodo invernale ed eventuali periodi di inattività degli stessi, al fine di conseguire un risparmio energetico.
ART. 13
(Personale impiegato)
L’Associazione attenderà alla gestione dei servizi oggetto del presente capitolato mediante un numero sufficiente di addetti (volontari, dipendenti o personale in rapporto di collaborazione professionale) in possesso di specifica formazione per procedere al recupero, alla manipolazione e alla cura degli animali ospitati in canile, e dotato delle attrezzature adeguate allo svolgimento dei compiti ad esso affidati.
Nello svolgimento delle attività affidate l’Associazione si impegna ad utilizzare prevalentemente i propri soci volontari ed in via secondaria personale dipendente.
L’Associazione si impegna a comunicare all’Amministrazione comunale, prima dell’avvio del servizio e nel corso della gestione in caso di variazioni, i nominativi del Responsabile delle attività, dei volontari e del personale impiegati presso la struttura, il tipo di rapporto di lavoro instaurato con il personale retribuito, il numero di ore giornaliere che ciascuno deve espletare nel servizio in oggetto, il corso di formazione frequentato, le qualifiche ed il mansionario.
L’Associazione avrà anche cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. L’Associazione dovrà effettuare aggiornamenti formativi documentabili di tutto il personale da impegnare nel canile, vertenti in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.
L’Associazione garantisce che gli operatori addetti alle attività di cui alla presente convenzione rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse.
L’Associazione dovrà mantenere la disciplina ed il buon ordine ed è obbligata a far rispettare, da tutto il personale, le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate dal Comune o dall’Ausl; si impegna, inoltre, a far utilizzare, da tutto il personale, tutti i dispositivi di protezione e ad attuare le procedure previste dal D.lgs. 81/08.
ART. 14
(Coperture assicurative e contratti di lavoro)
E’ fatto obbligo all’Associazione di:
- attivare a favore dei volontari inseriti nelle attività apposita copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 4 della L. 266/91;
- applicare nei confronti del personale dipendente i vigenti specifici contratti di lavoro, con riferimento al trattamento retributivo, normativo, previdenziale, assicurativo.
ART.15
(Responsabilità)
L’Associazione risponde direttamente, sollevando da ogni responsabilità l’Amministrazione comunale, dei danni procurati in qualsiasi modo, nell’esercizio dell’attività gestionale, alle persone, agli animali e alle cose all’interno del canile e delle aree di pertinenza o nello svolgimento del servizio sul territorio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi richiesta di risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
E’ fatto obbligo all’Associazione di stipulare idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni, a terzi od a cose, cagionati da tutti coloro di cui l’Associazione si avvale per la gestione dei servizi e connessi allo svolgimento delle attività previste dalla convenzione, da qualsiasi causa determinatisi per l’intera durata contrattuale, con un massimale per sinistro non inferiore a €.1.500.000,00=. Il Comune deve essere compreso nel novero dei terzi; la polizza deve prevedere la responsabilità relativa all’attività svolta sia nella conduzione della struttura sia nella gestione del servizio di recupero animali e delle colonie feline e deve essere stipulata e consegnata al Comune prima dell’avvio delle attività.
La stipulazione dei contratti assicurativi non libera l’Associazione dalle proprie responsabilità avendo essi il solo scopo di ulteriore garanzia.
L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per danni alle persone o cose, che, nell’ambito del servizio, venissero provocati dall’Associazione e dal suo personale, volontario o retribuito.
L’Associazione non potrà, inoltre, vantare dal Comune indennizzi per risarcimento danni in conseguenza di ammanchi merci, sottrazioni o deperimento impianti e attrezzature.
ART. 16
(Vigilanza, controlli e verifiche)
Ai sensi di legge, la vigilanza su adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta alla Ausl di Ravenna. .
Il Comune di Cervia potrà in qualsiasi momento eseguire e fare eseguire controlli e verifiche al fine di accertare che i servizi previsti dal capitolato siano gestiti con la dovuta diligenza.
Il Comune, senza necessità di preavviso, potrà effettuare visite ed ispezioni nei luoghi deputati alla gestione dei servizi, avvalendosi di personale esperto anche esterno alla struttura comunale.
L’Associazione garantisce l’accesso, per i suddetti controlli, durante gli orari di svolgimento del servizio; il diniego costituisce grave inadempienza contrattuale.
ART. 17
(Natura dei servizi)
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse e, pertanto, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore.
In caso di sciopero dei propri dipendenti, l’Associazione è comunque tenuta ad assicurare il servizio onde evitare che la sua interruzione crei gravi danni agli animali ed all’immagine dell’Amministrazione comunale.
ART. 18
(Divieto di subappalto)
L’Associazione non potrà operare il subappalto dei servizi oggetto del presente capitolato.
ART. 19
(Spese ammesse al rimborso)
Per l’esecuzione delle attività di cui al presente capitolato l’Amministrazione comunale rimborserà all’Associazione le spese di seguito indicate, sino ad un importo massimo pari all’offerta presentata in sede di selezione pubblica, con riferimento ad una base d’asta fissata in Euro 198.000,00 (€ 99.000,00 annui) IVA esente ai sensi dell’art. 8 della L. n. 266/1991, di cui € 197.300,00 da assoggettare a ribasso ed € 700,00 per gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti, non assoggettabili a ribasso:
1. assicurazioni;
2. xxxxxxxx e/o compensi al personale dipendente od ai collaboratori impegnati nelle attività, e relativi oneri riflessi;
3. rimborso delle spese sostenute dai volontari, esclusivamente riferite alle attività rientranti nel presente affidamento, regolarmente documentate salvo quanto previsto al successivo punto 18;
4. cibo e altri prodotti alimentari per gli animali presenti presso la struttura di ricovero e per i gatti affidati temporaneamente a volontari come previsto dall’art.3 ultimo comma del presente capitolato;
5. farmaci, vaccini, materiale ambulatoriale;
6. convenzioni con i Veterinari liberi professionisti;
7. convenzione con il Gattile di Ravenna;
8. materiale per pulizia e disinfezione ed altro materiale d’uso;
9. materiale di cancelleria, stampati e prodotti informatici indispensabili allo svolgimento delle attività affidate;
10. materiali e attrezzature a complemento della dotazione del canile; in caso di materiali e attrezzature durevoli, gli stessi, alla scadenza della convenzione, rimarranno di proprietà dell’Amministrazione comunale;
11. interventi per la prevenzione della zanzara tigre;
12. interventi di derattizzazione e disinfestazione;
13. smaltimento rifiuti speciali sanitari;
14. spese manutenzione ordinaria;
15. spese relative all’utenza telefonica della sede del canile;
16. manutenzione, disinfezione e lavaggio automezzi;
17. spese per la sicurezza, compresi gli oneri derivanti dall’applicazione delle misure di prevenzione dei rischi interferenti di cui alla documentazione allegata al presente capitolato;
18. spese varie e spese oggettivamente non documentabili ma attestate tramite apposita dichiarazione sostitutiva del Presidente dell’Associazione, ivi incluse le spese per il carburante, entro il limite complessivo del 10% dell’importo contrattuale;
19. quota parte delle spese generali di funzionamento dell’Associazione, stabilita preventivamente nella misura del 5% dell’importo contrattuale.
Per essere ammesse al rimborso, tutte le spese dovranno essere attinenti al servizio svolto, nonché regolarmente documentate, fatto salvo quanto previsto al punto 18.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere all'Associazione ulteriori prestazioni che si rendessero necessarie per garantire un’efficace controllo del territorio, la prevenzione dei maltrattamenti o per l’adozione di politiche di tutela degli animali, a fronte di un rimborso delle spese preventivamente concordato tra le parti.
ART. 20
(Termini e modalità di pagamento dei rimborsi)
Il rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di Euro
(importo pari
all’offerta presentata in sede di selezione pubblica), verrà effettuato in rate trimestrali anticipate pari al 25% del rimborso annuale previsto, salvo l’ultimo trimestre di ciascuna annualità gestionale (trimestre giugno/agosto) che verrà liquidato a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’annualità, secondo quanto previsto al precedente articolo 19. L'Associazione è comunque tenuta a trasmettere trimestralmente la documentazione relativa alle spese sostenute, al fine di permettere il controllo e monitoraggio della spesa nel corso dell’anno.
I pagamenti relativi al saldo annuale avverranno entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di spesa inerente l’ultimo trimestre dell’annualità di riferimento.
Il primo pagamento (rata trimestre settembre/novembre 2014) avverrà entro 20 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
L’Amministrazione provvederà ai pagamenti previa verifica della regolarità dell’Associazione nel versamento dei contributi previdenziali, con le modalità di cui alle vigenti normative.
ART. 21
(Durata e proroghe)
L’affidamento della gestione decorre dal 01.09.2014 ed ha durata fino al 31.08.2016, con possibilità di affidamento per un ulteriore biennio, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del Codice dei contratti pubblici, ove ne sussistano i presupposti giuridici.
L’Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di prorogare la convenzione per il periodo strettamente necessario ad addivenire ad un nuovo affidamento; l’Associazione, a sua volta, si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle stesse condizioni contrattuali, nonché a garantire il graduale passaggio delle consegne, per un periodo minimo di 15 giorni, ad eventuale altro soggetto gestore.
E’ facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze dell’Amministrazione ovvero su proposta dell’Associazione, stipulando, di norma, apposito atto aggiuntivo.
ART. 22
(Risoluzione e recesso)
Nel caso di inadempienze gravi, il Comune si riserva la facoltà, previa intimazione scritta all’Associazione, con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva.
La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione.
L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con lettera raccomandata di contestazione e non darà diritto ad alcuna rivalsa.
Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’Associazione.
Per grave inadempienza si intende, ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c., a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- ogni azione, omissione o ritardo nell'esecuzione del servizio che possa compromette in modo grave la salute ed il benessere degli animali ospitati (inidonea decisione per l’inserimento in box plurimi di cani tra loro incompatibili, terapie errate o loro mancata somministrazione in modo continuato/sistematico, uso di guinzagli inidonei, somministrazione di alimenti avariati, ...);
- la mancata somministrazione quotidiana di acqua riscontrata anche solo per una volta;
- la mancata somministrazione quotidiana di alimenti riscontrata almeno due volte;
- il diniego a permettere i controlli previsti all’art.16;
- il mancato rispetto degli obblighi di cui all’art. 14;
- la reiterazione, per oltre tre volte, delle inadempienze che hanno comportato l’applicazione della penale di cui all’art. 23;
- il danno grave provocato all’immagine del Comune.
Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 c.c., la risoluzione espressa della convenzione:
- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal gestore ovvero gravi violazioni di disposizioni normative, perduranti anche a seguito di segnalazione formale da parte del Comune;
- per sospensione dei servizi non dipendenti da forza maggiore per più di tre giorni a seguito di formale diffida da parte del Comune;
- per mancata osservanza della normativa riguardante la salute e tutela dei lavoratori;
- per ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, anche per fatti imputabili al personale volontario o dipendente.
Le segnalazioni di inadempienza possono essere effettuate dai competenti organi di controllo (Comune, Ausl, Autorità Giudiziaria) e dai Veterinari che effettuano l’assistenza veterinaria non istituzionale, operanti presso il Canile e vengono inoltrate al Settore comunale competente che provvederà in merito all’applicazione di quanto stabilito nel capitolato.
L’Associazione potrà chiedere la risoluzione della convenzione a seguito di reiterato inadempimento del Comune nell’erogazione delle somme concordate, previa formale diffida. In tal caso all'Associazione spetterà la sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute fino alla data di risoluzione della convenzione, purché regolarmente documentate.
E’ fatto salvo il diritto di recesso del Comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza diritto ad alcun indennizzo, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute fino alla data di cessazione del rapporto contrattuale, purché regolarmente documentate.
ART. 23
(Penali)
Fuori dalle ipotesi previste al precedente articolo, si conviene che l'inosservanza da parte dell’Associazione di clausole del presente capitolato o di disposizioni di legge vigenti, o del regolamento, o di disposizioni dell’Ausl di Ravenna o dell’Amministrazione Comunale, comporterà l’applicazione di una penale fino ad un massimo di €. 500,00 per ogni violazione contestata, che sarà trattenuta dai rimborsi da effettuare.
La determinazione della penale sarà preceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.
ART. 24
(Cauzione)
L’Associazione dovrà provvedere, nei modi e nei termini stabiliti dai competenti uffici comunali e, in ogni caso, prima di procedere alla stipulazione della convenzione, alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo dell’appalto aggiudicato, con le eventuali maggiorazioni indicate all’art. 113 c.1 del D.lgs. 163/2006.
La predetta garanzia dovrà avere scadenza superiore di almeno 30 giorni dalla scadenza contrattuale di cui all’art.18 per consentire al committente le necessarie verifiche in ordine all’osservanza da parte dell’aggiudicataria delle obbligazioni a suo carico, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà comunale. Lo svincolo della garanzia, sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienza contrattuale o per risarcimento di danni, accertati e contestati all’Associazione, avverrà con le modalità di cui all’art. 113 c. 3 del D.lgs. 163/2006.
ART. 25
(Controversie)
Successivamente all’affidamento, in caso di contestazioni, dispute o divergenze in ordine all’applicazione e all’interpretazione della convenzione, l’Associazione ed il Dirigente del Settore di riferimento dovranno esperire, in via preventiva, gli opportuni tentativi di composizione bonaria delle stesse. In caso di esito infruttuoso, Foro competente é quello di Ravenna. E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 26
(Tracciabilita’ dei flussi finanziari)
L'Associazione si impegna a rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010 e sue successive modifiche e integrazioni.
L'Associazione si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Cervia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Ravenna della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 27
(Spese)
Il presente atto è esente dall’imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 8, 1^ comma della Legge 266/91.
Ogni altra spesa od onere conseguente o derivante dalla stipula della convenzione è a carico dell’Associazione.
ART.28
(Disposizioni finali)
Al termine della convenzione, l’immobile ed i relativi beni in dotazione di proprietà comunale, dovranno essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, come risultante da apposito verbale di consegna, salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
Per quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti in quanto applicabili.