CAPITOLO PRIMO
IL CONTRATTO DI CESSIONE DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA
CAPITOLO PRIMO
1.1 Sulla natura giuridica del vincolo sportivo
L’interessamento del giurista nei confronti del mondo sportivo, ed in particolare del settore calcistico, rappresenta un fenomeno relativamente recente degno di essere ampliato nella prospettiva di conseguire una puntualizzazione ermeneutica in ordine ai molteplici problemi che si offrono agli occhi dell’interprete.
Non è forse azzardato affermare che la tematica del vincolo tra calciatori e società sportive costituisce, all’interno del diritto sportivo, una delle questioni più affascinanti e dibattute , soprattutto dal momento in cui , essendo il calcio divenuto spettacolo , il problema delle regole e di chi debba rispettarle comincia ad essere avvertito in tutta la sua drammaticità.1
La qualificazione giuridica del vincolo sportivo si presenta oggi come il frutto di un percorso cognitivo da parte di dottrina e giurisprudenza che ha trovato il punto di maturazione nella
1 Bianchi D’Xxxx Xxxxxx , “ Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo”, in Giur. Civ.,1979.
specifica disciplina dettata dalla legge 23 marzo 1981,n. 91, che sotto la rubrica “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” reca con sé il merito di avere per la prima volta regolamentato il rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti.
L’allora netta propensione di dottrina e giurisprudenza per la natura di lavoro subordinato (con carattere di specialità) riconosciuta al rapporto di lavoro sportivo cede il posto ad una visione organica del rapporto stesso che trova una adeguata qualificazione nell’elasticità della nuova disciplina.2
Le riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo percorrono oggi un sentiero tracciato meticolosamente dalla legge in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti che apre la strada alla comprensione giuridica del fenomeno sportivo e al concetto di libertà cui esso è andato ispirandosi.
Il presente però non può essere letto che con gli occhi del passato al quale dovremo dar voce perché ci racconti il viaggio compiuto da coloro che di questo progresso ne sono stati gli autori.
La certezza dalla quale ognuno doveva partire per poter progredire era , appunto , l’idea del “vincolo sportivo” come diritto esclusivo della società di disporre delle prestazioni agonistiche dell’atleta e come potere di decidere ed attuare , senza la necessità del suo consenso, i trasferimenti, comportando ciò una rigida costrizione della libertà contrattuale dell’atleta. Un vincolo che si traduceva in una sorta di traduttore delle volontà altrui senza lasciare alcuno
2 Xxxxxxx Xxxxx , “Il contratto di lavoro sportivo” , in Contratto e impresa 2001; Per la giurisprudenza si veda la Corte di cassazione nella sentenza n. 811 del 2 aprile 1963 nel caso “ Calcio Club Catania c. Dall’ Aglio”.
spazio alla libertà contrattuale dell’atleta che si vedeva privato della possibilità di scegliere per quali colori giocare, che maglia indossare nella competizione sportiva, e, perché no, quale sogno coltivare nella prospettiva di crescere e di “cambiare”.
Le “ catene contrattuali”, da cui prende vita il vincolo sportivo, nascono come risposta alle continue esortazioni dei clubs calcistici alla necessità che tutti gli sforzi protesi all’allevamento e al lancio di giovani calciatori non venissero vanificati dalla libertà dell’atleta di passare presso altre società, magari più munifiche. La pratica sportiva chiese ed ottenne l’imposizione di un vincolo di appartenenza “a vita” sui propri giocatori. In tal modo veniva sottratta al calciatore la possibilità di trasferirsi ad libitum dall’uno all’altro sodalizio sportivo, evitando così tutti i rischi economici incombenti sul club di origine che si sottoponeva e tuttora si sottopone a notevoli oneri finanziari per la formazione e la crescita delle nuove leve calcistiche. Nel contempo si consentiva alla società “allevatrice” di poter lucrare sul trasferimento o sullo svincolo dell’atleta, con la fissazione di un prezzo che la compensasse delle spese sostenute nonché della rinuncia a tale “vincolo” tendenzialmente perpetuo.3
Tutto ciò che seguì a tale situazione potrebbe esser visto come una ricerca continua, come un tentare lucido di qualificare giuridicamente tale vincolo, senza far trapelare l’inadeguadezza dell’esigenza di “esclusiva” da parte dei clubs, a fronte di una
3 Tosetto-Manescalchi, “Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori” , in Foro pad.,1951, 49 ss.
libertà, qual è quella contrattuale, non barattabile, perché “assoluta”.
In un terreno come quello del professionismo programmatico, popolato da giovani campioni decisi a fare dell’esercizio dell’attività sportiva il proprio mestiere, l’idea di “trattenere” e di decidere le loro sorti non poteva sopravvivere.
Oggi è quasi disarmante verificare come già in passato autorevole dottrina aveva perfettamente pronosticato ciò che dall’eventuale abolizione del vincolo sportivo sarebbe dipeso allorché s’intravedeva “ […] una fuga dal calcio dei migliori quadri dirigenziali nonché un congruo ridimensionamento delle società come imprese produttrici di spettacoli, un’esasperazione del rapporto di forza esistente fra società ricche e società povere, verificandosi la collocazione dei calciatori di maggior prestigio sempre nei clubs a più elevato potenziale economico, una disincentivazione o un annullamento nel reclutare, addestrare ed istruire i giovani calciatori da parte delle società sportive, così da costringere le medesime ad imporsi inevitabilmente una riduzione degli organici dei calciatori”.4
Questo il nucleo duro della realtà nata dall’abolizione del vincolo sportivo nella sfera del professionismo, dove le sfumature di questa stessa abolizione aiutano a dipingere il nuovo quadro che si offre agli occhi dell’interprete allorché si proponga di comprendere il passaggio da una totale assenza di autonomia contrattuale in capo al calciatore professionista ad un concetto di libertà di cui lo stesso si vede oggi titolare.
4 Xxxxxx Xxxxxxx X’Xxxx, “Riflessioni sulla natura del vincolo giuridico” ,in Giur. Civ., 1979.
1.2 Sulla fonte del vincolo giuridico: il c.d. “tesseramento”
L’affiliazione sportiva, ossia l’inserimento del singolo atleta nell’organizzazione sportiva, si realizza mediante un atto formale chiamato “tesseramento”, o direttamente nella Federazione o mediante iscrizione dell’atleta in una associazione sportiva affiliata che provvede a tesserarlo a sua volta presso la Federazione di appartenenza.5 Con questo atto formale il singolo acquista lo status di atleta divenendo titolare di un fascio di rapporti giuridici che creano reciproci diritti ed obblighi nei confronti degli altri atleti, dell’associazione sportiva, della Federazione Nazionale. Il tesseramento come atto formale consiste solitamente nella semplice apposizione di una firma su moduli già predisposti dalle singole Federazioni. Il movente dell’atleta a scegliere volontariamente di fare ingresso nella rete sociale della Federazione lo si rintraccia nella condizione di poter così usufruire, vivendole, delle competizioni organizzate dalla stessa Federazione.
Con il tesseramento il calciatore entra a far parte della Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), diventando centro d’imputazione di tutti i diritti ed obblighi previsti dai regolamenti federali. L’obbligo più gravoso è appunto il “vincolo”a favore dell’associazione sportiva per la quale è tesserato.
Il calcio è un gioco di squadra; le competizioni sportive organizzate dalla Figc mirano a stabilire quale sia la squadra migliore. A tal fine risulta necessario che i giocatori svolgano attività sportiva a favore
5 Xxxxxx-Xxxx, “ Ordinamenti sportivi”, 1997.
di una sola associazione sportiva, giocando nelle file della sua squadra. Il vincolo è il mezzo adoperato dalla Figc per raggiungere questo risultato.
Le norme federali disciplinano minuziosamente il vincolo; secondo la categoria alla quale il giocatore appartiene, mutando solamente la sua durata.6 Il vincolo è dunque un istituto proprio del giocatore di calcio, a qualunque categoria appartenga, e andrebbe costruito giuridicamente in modo unitario. Ma così non è.
La visione del vincolo come obbligo di esclusiva del giocatore a favore dell’associazione sportiva per la quale è tesserato riscuote discreto successo in quella dottrina che guarda al tesseramento come strumento attraverso il quale il giocatore assume, a favore dell’associazione sportiva, un’obbligazione negativa, di non fare: si obbliga a non prestare attività sportiva per un’associazione differente da quella per la quale è tesserato. Egli svolge attività sportiva come e quando crede, salvo che stipuli con l’associazione sportiva un contratto, obbligandosi a determinate prestazioni sportive contro un corrispettivo, come fa il giocatore professionista.7
Sul terreno del professionismo sportivo, infatti, il tesseramento da parte dell’atleta si atteggia in modo peculiare dal momento che si
6 “Il calciatore giovane è vincolato alla società per la quale si è tesserato,per la sola durata della stagione sportiva. Al termine di essa,il giocatore è libero di diritto” ( Art. 36 del regolamento organico); “con il tesseramento, il calciatore dilettante assume un vincolo a tempo indeterminato per la società di appartenenza, la cui decadenza è prevista dalle norme riguardanti la categoria” ( Art. 38); solo l’Art. 39, relativo ai professionisti, non fa parola del vincolo, a differenza di quanto facesse l’Art. 41 precedentemente in vigore (“i giocatori professionisti, con il tesseramento sottoscritto per una società, assumono con la stessa un vincolo a tempo indeterminato, salvo diversa pattuizione scritta”).
7 X. Xxxxxxx , “Aspetti giuridici della tragedia di Superga” , in Xxxx.xx.,1951.; X. Xxxxxxxx, “Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?” , in Giust. Civ. 1963, 1962 ss. ;
F. De Geronimo, “Le cessioni delle prestazioni di giocatori di calcio” , in Foro pad.,1964.
propone quale antecedente logico alla successiva stipulazione di un contratto di lavoro sportivo.
La tesi, che guarda al vincolo come ad un obbligo di non prestare attività sportiva per una associazione diversa da quella per la quale il giocatore è tesserato, è decisamente contrastata. In particolare, taluno configura il vincolo come “[…] un patto di non concorrenza tra i datori di lavoro (le associazioni sportive) che si ripercuote indirettamente sul lavoratore (il giocatore), limitando di fatto il suo spostamento da una società all’altra e la conseguente possibilità di cedere le sue prestazioni al migliore offerente”.8
Questa tesi appare a molti una mera trasposizione sul piano giuridico di quella che abbiamo visto essere l’origine storica dell’istituto del vincolo, quale strumento adoperato dalle associazioni sportive meno munite per stabilire fra loro un limite alla libera circolazione dei giocatori: il legame a tempo indeterminato.9
Altri, in dottrina, considerano il vincolo un diritto reale allorché rilevano come “[…]il giocatore non solo ha stretto un contratto di lavoro con l’associazione sportiva, ma è anche tesserato per la medesima; ed egli non può ottenere una nuova tessera, un nuovo “cartellino”, se non attraverso una previa, regolare inclusione nella lista di trasferimento […].10Il vincolo che lega il calciatore alla sua associazione è un vincolo di sudditanza […]”.La sudditanza, diritto reale perché immediatamente operante erga omnes, è un bene
8 La formulazione originaria della tesi è di X. Xxxxxxx, “L’associazione calcio” opp. cit. ;del tutto conforme X. Xxxxxxx X’Xxxx, “Riflessioni sulla natura giuridica del vincolo sportivo” , in Giur. Civ..,1979, 4 ss.
9 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “Il trasferimento del giocatore di calcio” , in Rass. Dir. Civ. ,1984, 1062.
immateriale e “si risolve nella possibilità di sfruttare le prestazioni di un uomo”. L’appartenenza del giocatore non si identifica con il diritto di utilizzare il medesimo. Questo diritto non può che discendere dalla volontà del calciatore, ossia da un contratto di lavoro che lo impegni nei confronti dell’associazione. L’appartenenza è soltanto il presupposto per costituire un contratto di lavoro che sia efficace nell’àmbito dell’ordinamento calcistico”.11
Questa tesi sembra dunque annodarsi attorno alla convinzione che in tanto il vincolo è un diritto reale con efficacia erga omnes in quanto dal suo inadempimento non consegue il risarcimento dei danni bensì l’invalidità del nuovo vincolo assunto dal calciatore. Per l’Art. 44 del regolamento organico,12 se il giocatore è tesserato per un’associazione sportiva, per la quale è conseguentemente vincolato, non può tesserarsi per altra associazione sportiva, con conseguente assunzione del vincolo, per tutta la durata del primo tesseramento.
Al giocatore già vincolato e tesserato è impossibile quindi assumere un nuovo vincolo validamente, poiché il vincolo nasce all’atto del tesseramento, il quale non viene concesso se il giocatore è già tesserato. Non sarebbe il vincolo un diritto reale con efficacia erga omnes: l’efficacia erga omnes conseguirebbe al divieto autoritativo del doppio tesseramento.13
11 X. Xxxxxxx, “L’associazione calcio”, in “ Giurisprudenza sistematica di diritto civile e commerciale”, Torino, 1998.
12 Il disposto dell’Art. 44 così dispone: “Non è consentito il contemporaneo tesseramento per più società. Agli effetti del tesseramento, è considerata valida, quella depositata per prima. Ai calciatori che, nella stessa stagione sportiva, sottoscrivono richiesta di tesseramento per più società, si applicano le sanzioni previste dal regolamento di disciplina”.
13 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “Il trasferimento del giocatore di calcio”, in Rass. Dir. Civ.,1984.
Altri ancora guardano al vincolo come ad una modalità accessoria del contratto di lavoro del giocatore professionista: con la stipulazione del contratto di lavoro il giocatore rinuncerebbe al diritto potestativo di recesso, o si obbligherebbe a non recedere.
“Il tesseramento e il vincolo non vanno considerati rapporti distinti (dal rapporto di lavoro), ma si inseriscono nel rapporto principale e […] lo caratterizzano. […] Non mi sembra pertanto possibile operare una distinzione così netta come alcuni hanno fatto tra il rapporto di lavoro ed il c.d. vincolo. A mio parere, vi è un rapporto unitario, sia pure complesso, in cui si inseriscono vari elementi, che confluiscono tutti in una struttura unica e fondamentale che è caratteristica del rapporto di lavoro sportivo del professionista, il quale può essere definito come una prestazione di lavoro subordinato di atleta tesserato e vincolato”.14
La critica a questa visione del vincolo sottolinea la presenza di un vizio intrinseco della stessa: il non distinguere tesseramento (con conseguente assunzione del vincolo) e contratto di lavoro, che rappresenterebbero invece due entità distinte, costituendo il primo il necessario presupposto di validità del secondo (per la Figc). 15
Per altri, infine, il vincolo, durante il rapporto di lavoro, è espressione del dovere di fedeltà del prestatore all’associazione sportiva; terminato il rapporto di lavoro, è il riflesso dell’obbligo di non concorrenza.16
14 X. Xxxxxxxx, “Collocamento e lavoro sportivo” , in Nuove leggi civ. commentate, 1979, 417 ss.
15 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “ Il trasferimento del giocatore professionista”, opp. cit., 56.
00 X. Xxxxxxx x X. Xxxxxxxxxxx, “Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni calcistiche e calciatori” , in Foro pad.,1953.
Si rileva, a voler smantellare tale costruzione, come il vincolo impedisca al giocatore di svolgere attività sportiva per qualsiasi associazione diversa da quella per la quale il giocatore è tesserato, sia o meno in concorrenza.17
Da questi angoli visuali, dai quali si è cercato di qualificare il tesseramento e conseguentemente il vincolo che dallo stesso deriva, c’è qualcosa che riesce a cogliersi in tutte le diverse prospettive, qualcosa che cresce come una eco all’esigenza di definizione propria di chi cerca la comprensione di un fenomeno, ossia la necessità di chiarire come la mobilità del giocatore sia strettamente correlata, se non addirittura dipendente, dalla dinamica giuridica del vincolo sportivo e, dunque, dalle vicende che lo hanno investito.
1.3 Sulla cessione del vincolo sportivo: a) il trasferimento del giocatore a titolo definitivo
Il giocatore, in forza del vincolo sportivo, si trova a poter svolgere attività sportiva esclusivamente a favore dell’associazione sportiva per la quale è tesserato; ad ogni variazione del tesseramento corrisponde una variazione dell’associazione sportiva destinataria delle prestazioni dell’atleta. A questo fenomeno, regolato dal titolo X del regolamento organico, intitolato “Le variazioni di
17 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “Il trasferimento del giocatore di calcio” , in Rass. Dir. Civ.,1984.
tesseramento del giocatore”, si dà comunemente il nome di trasferimento del giocatore.
Le trattative tra le associazioni sportive (ed i giocatori) per il trasferimento dei giocatori, ed i trasferimenti stessi, devono avvenire in periodi dell’anno stabiliti dalla Figc (che spesso stabilisce anche un luogo ove le trattative e le stipulazioni degli accordi di trasferimento devono avvenire).
Il titolo X prevede diversi “modi di trasferimento del giocatore”: alcuni comuni a professionisti e dilettanti, altri propri dell’una o dell’altra categoria. Poiché l’intervento della legge in materia di rapporti fra associazioni sportive e sportivi professionisti (l. 23 marzo 1981,n. 91) ha permeato di sé anche la dinamica del vincolo sportivo, sancendo l’abolizione del vincolo stesso, oggi tutti gli sportivi professionisti sono “svincolati” ai modi di trasferimento di cui al titolo X del regolamento organico. Nonostante l’intervenuto scioglimento delle “catene contrattuali” ad opera della legge 23 marzo 1981,n. 91 in capo ai professionisti, è necessario monitorare l’istituto del trasferimento del giocatore dal suo stato embrionale, così da poter successivamente comprendere la crescita e, dunque, i cambiamenti di tale istituto.
I professionisti, prima dell’abolizione del vincolo sportivo, potevano essere trasferiti da un’associazione ad un’altra a titolo definitivo. Nel trasferimento a titolo definitivo coesistevano:
a) Un accordo di trasferimento, intervenuto tra l’associazione sportiva “originaria”, per la quale il giocatore risultava tesserato, ed un’altra associazione “destinataria”, per la quale il giocatore si sarebbe tesserato;
b) Una richiesta di tesseramento, sottoscritta dalle due associazioni e dal giocatore, con la quale si richiedeva che il giocatore non risultasse più tesserato per l’originaria associazione, ma per la nuova.
Nell’accordo di trasferimento si stabiliva che il giocatore fosse trasferito da un’associazione sportiva ad un’altra a titolo gratuito od oneroso (altro giocatore o somma di denaro come corrispettivo); in forza di tale accordo, le associazioni sportive ed il giocatore chiedevano che venisse modificato il tesseramento del giocatore.
L’oggetto dell’accordo di trasferimento non risulta essere, né la persona del giocatore, com’è scritto nelle norme federali, in quanto la persona è soggetto, e non oggetto di diritti, né il tesseramento per l’associazione sportiva, che risulta rappresentare lo status del giocatore all’interno della Figc, e non un bene trasferibile. L’oggetto dell’accordo di trasferimento è il vincolo, come si deduce dall’Art. 54 del regolamento organico allorché stabilisce che i giocatori sono sciolti dal vincolo, con conseguente decadenza dal tesseramento, in caso di rinunzia dell’associazione sportiva o di accordo tra questa e il giocatore.18 Estinto il vincolo, per accordo o rinunzia, il giocatore risultava libero di assumerne uno nuovo per altra associazione; il precedente tesseramento decadeva, ed il giocatore era libero di tesserarsi per altra associazione. Il fenomeno del trasferimento produceva i suoi effetti tramutando il tesseramento dell’originaria associazione in tesseramento a favore della nuova associazione.
18 Dottrina e giurisprudenza dominanti concordavano nell’identificare vincolo sportivo ed oggetto dell’accordo di trasferimento.
Una volta constatato che oggetto della vicenda traslativa è il vincolo sportivo, la natura riconosciuta a quest’ultimo andava a caratterizzare, qualificandola, anche la modalità attraverso la quale riusciva possibile il trasferimento del vincolo stesso. La stessa natura riconosciuta al vincolo doveva riconoscersi allo strumento che ne permetteva la mobilità. Xxxx, allora, che ciascuna delle teorie, cimentatesi nella ricerca di una giusta qualificazione del vincolo sportivo, hanno di riflesso ricercato una congrua qualifica al modo di trasferimento dello stesso.
Per coloro che nel vincolo intravedono un’obbligazione negativa, di non fare, l’accordo di trasferimento si traduceva in un diritto di credito alla prestazione negativa, diritto a non veder svolgere attività sportiva per un’associazione diversa da quella per la quale il giocatore era vincolato e tesserato. Il trasferimento del giocatore veniva così ad essere inquadrato nell’istituto della cessione del credito.19Nel caso di cessione del vincolo contro il corrispettivo del pagamento di un prezzo in denaro s’intravedeva una compravendita; nel caso di cessione del vincolo contro il corrispettivo della cessione di altro giocatore, si delineava una permuta; e ancora nel caso di cessione del vincolo senza corrispettivo, una donazione. Teoria che trovava adeguato conforto in quell’impostazione dottrinaria che disegnava la causalità della cessione del credito come “[…] espressione del principio della causalità del negozio traslativo” e che escludeva “[…] un’autonomia negoziale (della cessione) e propende ad identificare
19 X. Xxxxxxx, “Aspetti giuridici della tragedia di Superga” , in Giur. It.,1951.;X. Xxxxxxxx, “Il giocatore di calcio professionista è lavoratore subordinato?” , in Giust. Civ.,1963, 1862 ss. La giurisprudenza raramente mostra di condividerla: Xxxxx Xxx. Xxxxxx, 00 gennaio 1969, in Giur. It.,1969.; e Trib. Roma, 12 febbraio 1972, in Giur. merito, 1974, 68 ss.
la cessione negli stessi contratti traslativi, idonei appunto a trasferire tanto le situazioni reali quanto quelle creditorie […]”.20 Per ciò che concerne la struttura del negozio di cessione, l’accordo per il trasferimento del giocatore doveva essere sottoscritto, oltre che dalle associazioni sportive interessate, dallo stesso giocatore. In mancanza della contestuale sottoscrizione, la società cedente è tenuta ad informare dell’avvenuto trasferimento il giocatore, che poteva rifiutare il trasferimento con lettera raccomandata, restando così vincolato e tesserato per l’associazione cedente. Nella pratica si registra la frequenza alla stipulazione dell’accordo, da parte dell’associazione cedente e di quella cessionaria, precedentemente alla comunicazione della stessa al giocatore, che potrà successivamente accettarla o meno. L’assenso del giocatore, espresso o tacito, sotto forma di mancato rifiuto, veniva configurato come condizione sospensiva di efficacia dell’accordo di trasferimento tra le due associazioni sportive. Il giocatore si limiterebbe a rimuovere un impedimento al trasferimento del credito. Qualora non si limitasse a fuggire l’impedimento, bensì partecipasse alla cessione quale autonomo centro di interessi, proponendo al cedente ed al cessionario un particolare assetto d’interessi, si potrebbe ammetterlo nella qualità di parte della fattispecie negoziale complessivamente intesa: la cessione avrebbe allora struttura trilaterale.21
20 X. Xxxxxx, “Il negozio di cessione del contratto” , Napoli, 1962, 132 ss.; P. Xxxxxxxxxx, “Della cessione dei crediti” , in Comm. Del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1982, 29 ss.; contra, X. Xxxxxxxx, “La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferimento”
, Milano, 1955, 19 xx.
00 X. Xxxxxxx Xxxxxxx, “Il negozio giuridico nel diritto privato italiano” , Napoli, 1958, 152. Contro la configurazione del trasferimento come negozio bilaterale o trilaterale si veda P.
Altri strutturavano l’accordo di trasferimento come una rinunzia al vincolo da parte dell’associazione sportiva, a favore di un’altra, condizionata al pagamento, da parte della seconda associazione, di un corrispettivo, ed al trasferimento del giocatore, consenziente, alla seconda associazione (c. d. rinunzia traslativa onerosa)22 ovvero come un’estinzione del vincolo condizionata al trasferimento del giocatore alla seconda associazione (negozio estintivo condizionato ad un negozio costitutivo).23 La costruzione del trasferimento così congeniata viene da qualcuno smantellata predicando la rinunzia al vincolo non come traslativa bensì come abdicativa: “ […] la rinunzia non opera alcun trasferimento del diritto: il suo effetto non può essere che dismissivo”.24
Coloro che guardavano al vincolo come ad un diritto reale, c. d. “diritto di appartenenza”, consideravano il trasferimento del giocatore una rinunzia in favore di altra associazione sportiva, traslativa di tale diritto reale.25 La critica mossa a tale versione affonda le proprie radici nell’impossibilità di guardare al vincolo come ad un diritto reale.
La qualificazione del vincolo come obbligo di non concorrenza del giocatore all’associazione sportiva, portò coloro che ne furono i sostenitori a considerare la cessione del giocatore una rinunzia dell’associazione al vincolo dietro corrispettivo, pagato da altra
Xxxxxxx, “Tesseramento e cessione giocatori secondo il trattamento giuridico delle nuove carte federali del calcio” , in Riv. Dir. Sport., 1960, 280 ss.
22 X. Xxxxx Xxxxxxx, “Sui rapporti fra giocatori di calcio” , in Riv. Dir. Sport., 1962.
23 X. Xxxxxxxx, “Profilo giuridico della c. d. compravendita, o cessione, di giocatore di calcio”, in Riv. Dir. Sport.,1954, 3.
24 X. Xxxxxxxxxxx, “Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento” , in Comm. del cod. civ. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, 186 ss.; Xxxxxx Xxxxxxxxx, “Il trasferimento del giocatore di calcio”, in Rass. Dir. Civ. ,1984.
25 X. Xxxxxxx, “L’associazione calcio” , opp. cit., 8.
associazione sportiva, per la quale il giocatore assume un nuovo vincolo.26 La conseguenza che da questa visione discende comporterebbe che alla rinunzia dell’associazione al vincolo consegua l’assoluta libertà del giocatore di vincolarsi (e tesserarsi) per l’associazione che preferisca, e quindi anche per un’associazione diversa da quella che ha pagato il corrispettivo.
Infine, insieme a coloro che del vincolo fanno una modalità accessoria del rapporto di lavoro, senza avallarne la possibile coincidenza, traducono il trasferimento del giocatore semplicemente in una cessione del suo contratto di lavoro: “Tale istituto giustifica il trasferimento […] dell’intera posizione contrattuale facente capo all’associazione cedente. Trattandosi di cessione di contratto ne consegue che il negozio non può perfezionarsi senza il consenso del contraente ceduto, il giocatore […]. Il rapporto che si instaura tra associazione cessionaria e giocatore presenta condizioni diverse da quello tra cedente e ceduto. Nulla vieta che cessionario e ceduto, dopo la cessione, modifichino il rapporto. Anche se ciò avvenga contestualmente con un unico atto, occorre sempre tener distinta la cessione del calciatore dalla successiva novazione”.27
A questa visione ciò che viene rimproverato è di non tener conto della distinzione fra vincolo sportivo e contratto di lavoro, così offrendo una spiegazione del fenomeno della cessione del giocatore inapplicabile al giocatore dilettante, che viene ceduto da
26 X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxxx, opp. cit., 122.
27 X. Xxxxxxx, “ Il contratto sportivo del calciatore inquadrato nella teoria generale dei contratti” , in Riv. Dir. Sport., 1950, 49; in giurisprudenza, Xxxxx Xxx. Xxxxxx, 00 aprile 1956, in Foro pad., 1956.
un’associazione ad un’altra, pur non stipulando alcun contratto di lavoro.
1.3 Continua: b) il trasferimento del giocatore a titolo temporaneo
Accanto alla possibilità di un trasferimento definitivo del professionista da una associazione sportiva ad un’altra, il regolamento organico forgia un ulteriore modalità di trasferimento del giocatore, discostandosi dalla precedente attraverso la modifica del fattore temporale, legittimando la strada del trasferimento a titolo temporaneo del giocatore. Qust’ultimo, purchè acconsenta, è tesserato e vincolato per una sola annata sportiva alla nuova associazione. Al termine di essa, senza alcuna manifestazione di volontà delle associazioni coinvolte nell’operazione, è tesserato e vincolato nuovamente per l’originaria associazione.
Oggetto del trasferimento del giocatore a titolo temporaneo sarebbe il vincolo sportivo, diritto di credito. Il trasferimento a titolo temporaneo consiste in un trasferimento del vincolo, normalmente dietro corrispettivo, dall’originaria alla nuova associazione, ed in un trasferimento del vincolo, normalmente dietro corrispettivo, dalla nuova alla originaria associazione, a termine iniziale della fine dell’annata sportiva. Con l’accordo di trasferimento a titolo temporaneo si pongono in essere due trasferimenti del vincolo- diritto di credito:
a) uno, dall’associazione originaria alla nuova, caratterizzato per essere perfetto ed immediatamente esecutivo,
b) l’altro, dalla seconda alla prima associazione, caratterizzato per essere perfetto ma efficace a partire dalla fine dell’annata sportiva.
Con l’accordo di trasferimento si vedono conclusi due contratti, per il trasferimento ed il ritrasferimento del vincolo, che assumono le forme di due compravendite, di due permute ovvero di due donazioni, a seconda dei casi. Tra il corrispettivo dovuto dalla prima alla seconda associazione, e quello dovuto da quest’ultima alla prima associazione, potrebbe operare allorché ne concorrano i requisiti, la compensazione: può accadere che nulla sia dovuto tra le associazioni ( c. d. prestito gratuito).
Lo strumento del trasferimento a titolo temporaneo non è stato affidato esclusivamente alle forme proprie della doppia contrattazione, poiché il regolamento del settore professionisti si proponeva da contenitore per un ulteriore forma di temporaneo trasferimento del giocatore professionista: quella del trasferimento in compartecipazione.28
28 “ La compartecipazione di un giocatore è ammessa tra due società soltanto, ciascuna per la metà […] . La compartecipazione di un giocatore è limitata ad un solo anno sportivo, con possibilità di rinnovo tra le stesse società compartecipanti, a valere soltanto per un’altra stagione sportiva […] . Nel contratto di trasferimento in compartecipazione del giocatore, può essere riconosciuto contestualmente ad una delle società compartecipanti il diritto di opzione per l’acquisizione totale del giocatore con effetto dalla stagione sportiva successiva. Inoltre, nel contratto di trasferimento in compartecipazione può essere pattuito soltanto a favore di una società compartecipante l’obbligo di acquisizione totale del giocatore […]. Qualora la compartecipazione non sia stata risolta in uno dei modi sopra previsti […] le due società interessate debbono inviare in busta chiusa alla lega nazionale […] le loro offerte […] per l’acquisizione totale del giocatore; questi viene assegnato a titolo definitivo alla società che ha presentato la migliore offerta […]”. ( art. 26 del regolamento del settore professionisti).
La dottrina non ha trattato il tema del trasferimento in compartecipazione.
Un’ associazione trasferisce ad un’altra il giocatore, che acconsente, dietro corrispettivo. Il giocatore si trova ad essere tesserato e vincolato per la nuova associazione. Trascorso il lasso di tempo pattuito su entrambe le associazioni coinvolte nell’operazione grava l’obbligo o la facoltà di pagare la somma stabilita nell’accordo di trasferimento, ottenendo così continuità nel tesseramento. Qualora nulla sia pattuito nell’accordo di trasferimento, le due associazioni sportive possono raggiungere un accordo, e stabilire quale associazione, e con il versamento di quale corrispettivo, potrà tesserare il giocatore nella successiva annata sportiva. In mancanza dell’accordo, vi è il sistema dell’offerta in busta chiusa, secondo cui le due associazioni sono tenute ad inviare alla lega nazionale offerta per l’ acquisizione totale del giocatore: il giocatore viene assegnato all’associazione che presenta la migliore offerta. Vi è il trasferimento di una quota del vincolo: si tratterebbe, secondo qualcuno, di un trasferimento forzoso, in quanto l’associazione “venditrice” è priva della volontà di vendere la propria quota, poiché intenzionata ad acquistare la quota dell’altra.29
Qualora entrambe le associazioni coinvolte non si adoperassero nemmeno per un offerta in busta chiusa, il giocatore si troverebbe svincolato, data la decadenza del suo tesseramento per l’associazione sportiva e la libera stipulazione di un nuovo tesseramento verso qualsiasi associazione.30 Dal comportamento assunto dalle due associazioni se ne fà discendere il
29 Xxxxxx Xxxxxxxxx , “ Il trasferimento del giocatore di calcio” in Rass. Dir. Civ. , 1984, 1084.
30 “ Il calciatore appartenente a titolo di compartecipazione a due società, è svincolato d’autorità, con conseguente decadenza del tesseramento, nel caso in cui entrambe le società non risolvano consensualmente la compartecipazione e non effettuino alcuna offerta in busta per l’acquisizione totale e definitiva del calciatore stesso” ( norma transitoria successiva all’Art. 54 del regolamento organico, n. 13 ).
disinteressamento delle stesse al vincolo (ed al conseguente tesseramento) del giocatore per facta concludentia.
1.4 Sull’abolizione del vincolo sportivo
La funzionalità del vincolo sportivo sembra prendere coscienza della propria gravosità in capo al giocatore professionista solo in un momento in cui forte si sentiva quell’esigenza di calmierare e secondo alcuni di moralizzare, il c. d. mercato dei calciatori. Un comune sentire che riesce a vestire i panni di un esigenza capace di ispirare e promuovere il rinnovamento dello sport professionistico, riuscendo persino a placare l’animosità della prassi sportiva, frustrata dalla costante incapacità di liberalizzare la circolazione dei giocatori professionisti.31 Questo il banco di prova che vede la limitazione della libertà contrattuale dell’atleta non più giustificabile agli occhi di coloro che guardano al “ superamento” del risultato sportivo quale parametro di limitazione del vincolo, che deve consentire ad ogni giocatore di poter migliorare le proprie capacità atletiche trasferendosi presso società più attrezzate per organizzazione ed impianti, e pertanto più idonee a far conseguire tale risultato.32
31 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “ Il trasferimento del giocatore di calcio”, in Rass. Dir. Civ. , 1984, 1084. 32 Ragionamento lucido e seducente quello affrontato da Xxxxx Xxxxxxxx, allorché dichiara “ Ciò che qualifica lo sport non è la distrazione, il divertimento o l’ assenza di guadagno, bensì il raggiungimento del miglioramento fisico e mentale attraverso il “superamento” del risultato sportivo conseguito”, In Riv. Dir. Sport., 1987.
L’abolizione del vincolo sportivo viene ufficialmente sancita dall’Art. 16 delle Disposizioni transitorie e finali alla legge n. 91 del 1981, in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti, allorché dichiara che “ Le limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge […]”.
Questo articolo, allorché sancisce l’abolizione del vincolo- limitazione alla libertà contrattuale, sarebbe impreciso: più modestamente , secondo parte della dottrina, ciò che si abroga è una limitazione , posta dalle norme federali, alla libertà contrattuale dell’atleta professionista, erroneamente qualificata dal legislatore come vincolo, mentre ne rappresenterebbe semplicemente un effetto. Al giocatore non è più precluso, alla scadenza del contratto di lavoro, stipulare un nuovo contratto con altra associazione sportiva, legittimandolo altresì a svolgere la propria attività per l’associazione sportiva che preferisca e costituire con essa una nuova trama di rapporti giuridici, senza alcuna limitazione alla sua libertà contrattuale. A questo si ridurrebbe la pretesa abolizione del vincolo.33
Quello che resta di questo strumento straordinariamente moderno per i tempi in cui trovò origine è l’idea di tutelare l’affidamento delle società sportive nell’aspettativa nutrita verso i propri atleti che decidessero di abbandonare il proprio luogo di crescita professionale, per coltivare altrove i risultati della crescita stessa.
33 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “ Il trasferimento del giocatore professionista”, opp. cit., 20.
La libera circolazione dello sportivo professionista è l’arrivo e allo stesso tempo la partenza di un nuovo modo di pensare il calcio, da alcuni visto come conseguenza della sua spettacolarizzazione, da altri come mezzo necessario per raccogliere potere nelle mani dei giocatori stessi, divenuti protagonisti assoluti della scena sportiva. Comunque, si ritiene indiscusso che ci si trovi dinanzi al frutto di un progresso, necessario ed umano.34
Il legislatore scioglie i nodi che il sistema del vincolo sportivo stringeva, contemperando le ragioni che lo hanno giustificato ( in primo luogo quella di garantire l’esistenza in vita delle stesse società sportive costrette prima a sopportare notevoli costi per la formazione degli atleti, e poi esposte a rimanerne prive; secondariamente consentire l’equilibrio tecnico tra le società, anche al fine della regolarità delle competizioni, evitando la concentrazione degli elementi validi nelle mani di poche società ) da quelle che ne contestavano la legittimità ( quale negazione della libertà contrattuale dell’atleta sotto il duplice aspetto: della impossibilità di sciogliere il rapporto con la società e del potere attribuito alla società di cessione o trasferimento ). 35
Certo con lo svincolo il giocatore diviene libero e capace di agire, quale parte, in un negozio giuridico, nel quale egli sarà chiamato ad
34 Legge 23 marzo 1981, n. 91, “ Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” ( Gazz. Uff., marzo 1981, n. 86 ).
Disegno di legge n. 400 presentato al senato il 26 ottobre 1979 sulle “ Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti”, in Riv. Dir. Sport. ,1979 , 398.
35 Xxxxxxxxx Xxxxxxx , “ Considerazioni sulla nuova disciplina dei rapporti fra società sportive e sportivi professionisti” , in Arch. Civ. , 1981, 192.
Xxxxxxx Xxxxxx , “ Lineamenti del contratto di lavoro sportivo” , in Riv. Dir. Sport. , 1963, 52.
Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx , “ Appunti sul rapporto giuridico società sportive- calciatori” , in
Riv. Dir. Sport. , 1950 , 23.
esprimere la propria volontà di concludere e definire il rapporto giuridico nascente, appunto, da quel negozio.
Egli, con la sua volontà, con la sua capacità e soprattutto con la sua professionalità, costituirà l’elemento essenziale di un rapporto contrattuale, dal quale scaturiranno i naturali effetti economici remunerativi del proprio lavoro da professionista “libero”.
E’ certamente una norma evolutiva quella dello svincolo, che và ad innovare un sistema basato solo su elementi emotivi ed emozionali, dove una parte (giocatore) era in posizione di soggezione verso l’altra (società), giacchè il rapporto trovava concretezza e definitività con la firma della controparte che non risultava essere il giocatore, ma la società titolare del suo “cartellino”.
Il giocatore soggetto giuridico non è solo uno stato di fatto, ma una conquista voluta e sentita dal legislatore, che con sapienza ha tessuto la trama giusta, conferendo all’uomo giocatore diritti, facoltà e poteri necessari perché potesse in piena coscienza e discernimento decidere di sé stesso nella maniera più opportuna e conveniente.
Qualcuno in dottrina, con particolare sensibilità, ci invita ad intravedere nell’abolizione del vincolo sportivo, “ […] una norma di alto contenuto umano e civile, perché rende giustizia ai professionisti sportivi, i quali possono ora, decidere finalmente, in piena autonomia, della loro vita lavorativa, sprigionando aspirazioni, desideri e speranze tenute represse per anni, perché per ciascuno di loro decideva la società di appartenenza-
appartenenza reale e patrimoniale, quindi una appartenenza piena , assoluta e “vincolante” sotto ogni aspetto”.36
Dunque uno spettacolo questo, dove gli attori, i protagonisti erano delle “res” tecnicamente perfetti ed addestrati, posseduti con cupidigia e pronti sempre e comunque a dare il meglio, privati di anima ed intelletto , di volontà e desideri: non liberi di decidere di loro e per loro stessi.
Il giocatore professionista è chiamato a svolgere un ruolo nuovo, che implica il contrattare, il trattare, il contrarre, badando di tenere sempre il giusto equilibrio tra il desiderato e l’ottenuto e, semmai vi fosse dell’irrealizzato, considerarlo il prezzo dell’inesperienza e della novità, lo scotto che spesso si paga per la libertà professionale.
36 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ L’abolizione del vincolo sportivo”, società stampa sportiva, Roma, 1986.
CAPITOLO SECONDO
2.1 Sulla legge 23 marzo 1981, n. 91
Sotto la rubrica “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” è racchiusa una disciplina che rappresenta ancora oggi il testo normativo fondamentale a disposizione dell’interprete che si proponga di studiare la figura dell’atleta nel quadro giuridico. Attraverso la tecnica redazionale dei cerchi concentrici l’uno iscritto all’altro, il legislatore ha dapprima tracciato il discrimine tra dilettantismo e professionismo (art. 2), quindi ha individuato nel campo del professionismo la distinzione tra atleta lavoratore subordinato e lavoratore autonomo (art. 3), infine ha forgiato una disciplina speciale per quanto concerne il rapporto di lavoro sportivo (art. 4 ss.).37
Il testo legislativo si apre agli occhi dell’interprete con il riconoscimento del libero esercizio dell’attività sportiva, sia essa praticata in forma individuale che collettiva, sia professionistica che dilettantistica. Il principio sembra orientato a tutelare chi intende praticare lo sport al di fuori delle maglie organizzative e normative del CONI e, di conseguenza, delle federazioni sportive nazionali.
Ma numerose si susseguono le voci su una velleitaria riduttività di tale principio, dato il successivo riconoscimento dei destinatari esclusivi di tale legge nei soli sportivi professionisti che “esercitano
37 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, “ L’atleta professionista e l’atleta dilettante”, in Riv. Dir. Sport.,
1997.
l’attività sportiva…nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI ”.38Altri ancora hanno inteso tale principio semplicemente come una sorta di avvertimento, indirizzato al CONI, riflesso dell’abolizione del vincolo sportivo ad opera della legge stessa.39 Ma, naturalmente, pur in presenza di meccanismi normativi contrastanti e contradditori, evidenti spazi di disimpegno dall’ordinamento sportivo continuano ad esistere, per cui compete all’interprete, in via prioritaria, il compito di individuare i confini della proclamata libertà.
Immediatamente dopo aver tracciato i confini ideali entro i quali andare ad operare, la legge 23 marzo 1981, n. 91, si occupa di rintracciare una nozione esaustiva di professionismo sportivo, delimitando il suo stesso ambito di applicabilità solo a coloro che nelle vesti di “ atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici, esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica” (art. 2).
Dall’analisi testuale emerge che le condizioni per il configurarsi dello “sportivo professionista”, unico destinatario della disposizione normativa, sono:
a) l’esercizio di un’attività sportiva a titolo oneroso e con carattere di continuità;
38 Bianchi D’Xxxx Xxxxxx-Vidiri Xxxxx, “La nuova disciplina del lavoro sportivo”, in Riv. Dir. Sport., 1982.
39 D’Xxxxxxx Xxxxxxxxx, “ Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo”, in
Mass.Giur.Lav., 1981.
b) nell’ambito di discipline regolamentate dal CONI, di natura professionistica in base alla normativa federale sportiva.
Particolare rilievo assume tale secondo punto, giacchè si concreta in un “rinvio” dell’ordinamento statale a quello sportivo per quanto attiene l’identificazione del professionismo, nonché dei criteri di separazione di quest’ultimo dal dilettantismo.
Peculiare la scelta operata dal legislatore laddove ha affiancato ai due criteri tradizionali della onerosità e continuità l’intervento ad integrazione dell’ordinamento sportivo.
Oltremodo in tutti i profili dove indubbia è la soggiacenza anche alla normativa sportiva si propone con fascino e complessità la tematica fortemente articolata e oggi riccamente dibattuta dei rapporti tra ordinamento dello Stato e ordinamento sportivo.
Ma come autorevolmente è stato osservato “non vi è questione di dominanza, ma soltanto questione di collegamento, che qualche volta diventa coordinamento e qualche volta diventa recesso della normativa dell’ordinamento sportivo a favore della normativa dello Stato”.40
La scelta operata dal legislatore si è realizzata attraverso quella che autorevole dottrina ha definito una “tecnica precettiva” rivolta all’insopprimibile necessità di garantire una linea di demarcazione tra prestazioni professionistiche e dilettantistiche non già generica, ma fortemente connessa agli specifici settori sportivi.41
Il rinvio alla normativa federale vieterebbe inoltre che la qualificazione di professionismo sportivo possa attagliarsi ad una
40 M. S. Xxxxxxxx, in Atti del convegno su “La giustizia nello sport. Rapporti tra ordinamento sportivo e giurisdizione dello Stato”, Roma, 25 gennaio 1986.
41 X. Xxxxxx, “La qualificazione di atleta professionista”,in Riv. Dir. Sport., 1986, 166.
qualsiasi attività svolta con continuità e onerosità. Ciò che la norma consente alle Federazioni è dunque di governare il discrimine tra professionismo e dilettantismo, evitando una smisurata dilatazione del primo, altrimenti prospettabile se il legislatore avesse correllato la qualificazione stessa alla sola presenza delle menzionata caratteristiche oggettive della prestazione di lavoro.42
La necessità del requisito formale della qualificazione accanto ai due presupposti di natura eminentemente fattuale è stata criticata però dalla dottrina prevalente. Si è osservato che si tratterebbe di un rinvio in bianco da parte del legislatore alle Federazioni, ovvero, muovendo dall’angolo visuale opposto, che si sarebbe dato vita ad un sistema “soggettivo a carattere chiuso”.43
Su questa falsariga, sono state denunciate le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, con riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell’intervento qualificatorio da parte della rispettiva Federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso.44
42 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “L’attività sportiva professionistica:disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti”, in Atti del convegno “Sport-Industria-Fisco”, Milano, 1981.
Scrive Mazzotta, opp. cit., in Foro it., 1981, V, 302, “la norma prospetta le due caratteristiche che devono essere compresenti ai fini della identificazione dei professionisti sportivi;da un lato la titolarità di un contratto di lavoro sportivo a titolo oneroso avente ad oggetto un’attività svolta con continuità, dall’altro (ma, in ordine logico, in via preliminare) l’avvenuta qualificazione dello sportivo come professionista da parte delle rispettive federazioni nazionali”.
43 Così Giugni, “La qualificazione di atleta professionista”, in Riv. Dir. Sport.,1982.
44 Osserva Xxxxxx, in Giust. Civ., 1993, p. 210, che “nella realtà fattuale un siffatto sistema ha però determinato l’inconveniente di sottrarre alla legge n. 91 tutti i casi di professionismo di fatto, e di assoggettare così a diversa regolamentazione rapporti di lavoro che meriterebbero viceversa un identico trattamento per essere contraddistinti da analogo contenuto e per riguardare discipline con uno stesso seguito ed eguali tradizioni”; in merito alla legge si legga :
Ciò che pacificamente da tutti riconosciuto fondamentale è l’inevitabile concentrarsi sull’elemento della qualificazione, al fine di verificare in che misura se ne possa prescindere.
Al riguardo sembra opportuno rammentare un passo di autorevole dottrina là dove osserva che “un tempo le società calcistiche erano associazioni sportive costituite al pari di ogni altra, per la pratica atletico-agonistica dei propri membri; e i pubblici spettacoli calcistici, da esse organizzati, potevano essere considerati alla stregua di una attività economica strumentale, rivolta a procurare all’associazione i mezzi necessari per il potenziamento di quella che era la loro non economica attività principale. Il rapporto tra attività principale e attività strumentale si è poi invertito, per effetto della popolarità che il gioco del calcio, concepito come spettacolo, ha assunto nell’epoca presente e della divisione del pubblico in contrapposte schiere di sostenitori dei colori cittadini o di antagonistiche fazioni cittadine delle diverse squadre. Oggetto principale dell’associazione calcistica è divenuto quello di allestire con il ricorso di atleti professionisti estranei al rapporto associativo (o in ogni caso non obbligati alle proprie prestazioni in base a tale rapporto) una squadra di calcio mediante la quale offrire lo spettacolo delle competizioni calcistiche; oggetto accessorio è l’eventuale attività strumentale rispetto alla precedente di reclutamento e di formazione delle nuove leve di calciatori”.45 Dunque l’emersione del fenomeno dello sport spettacolo avrebbe innescato un processo evolutivo nelle cui membra l’esercizio di una
Xxxxxxx Xxxxxxxxx, “ Considerazioni sulla nuova disciplina dei rapporti fra società sportive e sportivi professionisti”, in Arch. Civ., 1981, 192.
45 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “Delle associazioni non riconosciute e dei comitati”, in Commentario al cod. civ. Scialoja Xxxxxx, 1967, pp. 89-90.
disciplina agonistica ha perduto la sua originaria vocazione ideale per assumere progressivamente i caratteri di una normale attività d’impresa.
Sulla base di queste premesse, non sembra eversivo ritenere che attraverso il rinvio di cui all’Art. 2 si sia inteso riservare alle Federazioni non un potere di natura discrezionale, bensì, il più circoscritto compito di verificare lo stato evolutivo delle rispettive discipline, con l’ulteriore inevitabile implicazione per la quale, nelle realtà in cui il profilo della spettacolarizzazione ha ormai prevalso, il riconoscimento della figura dell’atleta professionista sia da considerarsi dovuto.
Quando ci si trovi di fronte ad un c.d. sport-spettacolo rispetto al quale la rispettiva Federazione non abbia tuttavia provveduto alla qualificazione, si potrà anche prescindere da tale requisito, privilegiando la sostanza di rapporti rispetto alle mere qualificazioni formali.
Bisognerebbe dunque consentire al giudice di superare il velo del dilettantismo tutte quelle volte in cui l’atleta presti la propria attività continuativamente e a titolo oneroso a favore di un sodalizio sportivo.
Anche questa conclusione però sembra non riuscire a contenere le risposte della realtà pratica, indirizzate a concludere per un mancato spazio al professionismo senza spettacolo.46
Lo sforzo giurisprudenziale fin qui compiuto, volto a porre sul piano di una corretta collaborazione giuridica la prestazione fisico-
46 Xxxxxx Xxxxxxxxx , “ Una disciplina legale per il lavoro sportivo” , in Dir. Lav. , 1981 , 106; Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx , “ La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo”; Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx , “ Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della legge 23 marzo 1981 n. 91” , in Giur. Merito , 1982 , 228.
agonistica dell’atleta , non ha potuto di certo ignorare che costante punto di riferimento nella profusione dell’energia sportiva è sempre meno l’homo ludens e sempre più l’homo faber.47
Tentando allora di sviscerare le norme che compongono il rapporto di lavoro sportivo, dovremmo immaginare tutto un sentiero da percorrere, che parta dalla fonte primaria del rapporto stesso, che passi attraverso l’integrazione ad opera delle fonti secondarie, e che arrivi sino al sano tentativo di fare di una volontà negoziale, qual è quella contenuta in un contratto di lavoro, uno strumento idoneo ad armonizzare o, più ancora, a coordinare due diversi Ordinamenti, due diversi modi di pensare, due diversi modi di operare: quello statale e quello sportivo. Che riescono ad essere questo, e qualcosa di più.
2.2 Sul contratto di lavoro sportivo
La definizione giuridica del rapporto intercorrente fra atleta e società sportive ha vissuto un travaglio giurisprudenziale e dottrinario tutt’ altro che pacifico.48 Lo stesso legislatore, in precedenti tentativi di normativizzare la materia, ha ritenuto
47 Xxxxxx Xxxxxxx, “ Manuale del lavoro sportivo”, edito a cura dell’autore, 1985.
48 Per la qualificazione della prestazione sportiva quale subordinata si veda in dottrina: Xxxxxx Xxxxxxxxx, “ L’attività dei calciatori professionisti nel quadro dell’ ordinamento giuridico”, in Foro it., 1971; Xxxxxxx, “ Osservazioni in tema di lavoro sportivo”, in Riv. Dir. Sport., 1964; Xxxxxxx, “ Manuale di diritto del lavoro”, Milano, 1971, 854ss.; Xxxxxxx, “ Lineamenti del contratto di lavoro sportivo”, in Riv. Dir. Sport., 1963.
In giurisprudenza, Xxxxx Xxx. Xxxxxx, 00 maggio 1962, in Mass. Giur. Lav., 1963, 19; Cass. 26 gennaio 1971, n. 174, in Dir. Lav. 1972, 78 con nota di Xxxxxxxx; Cass. 21 ottobre 1961, n.
2324, in Foro it., 1961, 1608. Contra Cass. 2 aprile 1963, n. 811, in Giust. Civ., 1963, 1892.
propendere per la “locatio operis”, ritenendo artificiosamente meglio rispondente alle esigenze dell’ organizzazione sportiva la prefigurazione del rapporto di lavoro autonomo, piuttosto che subordinato.49
Non pare esservi dubbio tuttavia che la necessità, in rapporto all’esigenza della società sportiva, di assicurarsi il maggior rendimento dell’atleta ha finito per rivestire il rapporto fra quest’ultimo e la società dei requisiti della onerosità, continuità e, soprattutto, della subordinazione che improntano e qualificano giuridicamente il rapporto di lavoro subordinato.
La legge n. 91 del 1981 definisce il rapporto tra atleta e società come subordinato, salvo considerarlo autonomo in vigenza di particolari circostanze da essa tassativamente prefigurate, più specificamente l’Art. 3 individua la necessaria presenza di un contratto di lavoro autonomo tutte quelle volte in cui ricorrano almeno uno dei seguenti requisiti:
a) un’ attività svolta nell’ ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
b) un atleta non contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali
49 La giurisprudenza ritiene, sia pure con qualche sfumatura, ritiene infatti che la subordinazione sia il requisito indispensabile per la sussistenza del lavoro subordinato ed elemento di distinzione dal rapporto , di lavoro autonomo: Cass. 12 ottobre 1960, n. 2663, in Mass. Giur. Lav., 1960, 671; Cass. 14 aprile 1965, n. 680, in Giur. It., 1965; Cass. 21 giugno 1972, n. 1998, in Foro it., 1973; Cass. 13 aprile 1973, n. 1047, in Giust. Civ., 1973; Cass. 29 marzo 1962, n. 659, in Mass. Giur. It., 1962. In dottrina per la qualificazione della subordinazione come requisito indispensabile per l’esistenza del rapporto di lavoro subordinato si veda: Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, “Nozioni di diritto del lavoro”, Napoli, 1971.
oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Esattamente è stato osservato che in questo modo si è voluto introdurre una sorta di soglia minima per la rilevanza giuridica del lavoro subordinato sportivo, ovvero ipotesi di prestazioni che, alla stregua di una valutazione di opportunità del legislatore, sono sottratte alla disciplina del lavoro subordinato sportivo.50
Il legislatore è apparso, ai più, animato dall’intento di dettare una disciplina comune a tutto il lavoro professionistico sportivo, fissando anche i parametri idonei a stabilire ex ante la natura e la disciplina dei singoli rapporti.51
All’art. 4 della summenzionata legge, viene affidato il compito di regolare la costituzione e il contenuto del contratto di lavoro sportivo subordinato.52
La valida costituzione del rapporto si ottiene, secondo tale assunto:
a) con l’assunzione diretta;
b) con la stipulazione in forma scritta del contratto;
50 A. Persiani, “ Norme in materia di rapporti fra società e sportivi professionisti”, in Riv. Dir. Sport., 1983; secondo l’Autore, ove non ricorrano le ipotesi formulate dal secondo xxxxx, non è preclusa l’indagine sull’esistenza o meno di altre fattispecie di lavoro autonomo.
51 Si deve ricordare, a questo proposito, che nella prima stesura, approvata dal Governo e dal Senato, non v’era traccia della definitiva formulazione dell’Art. 3 che aveva tutt’altro contenuto, poi trasferito parzialmente nella stesura definitiva dell’Art. 4, secondo il quale “ La prestazione dello sportivo professionista è considerata prestazione di lavoro autonomo ed è svolta mediante collaborazione coordinata e continuativa fra le parti” ( testo tratto da Xxxxxxxx- Xxxxxx Xxxx, “ L’iter parlamentare della legge 23 marzo 1981, n. 91 sui rapporti tra società e sportivi professionisti”, in Riv. Dir. Sport., 1981). Nel testo emanato ed approvato dalla Camera e divenuto legge è stata operata la trasformazione da lavoro autonomo in lavoro subordinato ed il radicale ripensamento potrebbe esser stata la causa di qualche incertezza del legislatore nella coerente formulazione e sistemazione delle regole dettate per il contratto.
52 Il primo comma dell’Art. 4 dispone: “ Il apporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”. Aggiunge il secondo comma che: “ La società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione”.
c) con l’adeguamento del contenuto del contratto a quello tipo predisposto in conformità all’accordo collettivo fra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate;
d) con il deposito del contratto individuale presso la federazione e con l’approvazione di quest’ultima.
La forma scritta è richiesta ad substantiam, con la conseguenza, in difetto, della nullità del contratto. Si rileva in dottrina e in giurisprudenza come la mancata forma scritta del contratto impedirebbe gli ulteriori passaggi funzionali del deposito dello stesso e dell’approvazione da parte della federazione, che diverrebbero materialmente impossibili. Sarebbe quindi giusto configurare la sanzione di nullità come idonea a colpire in eguale misura il vizio che si manifesti in una qualsiasi delle fasi del procedimento di costituzione del rapporto.53 Questo orientamento sembrerebbe acquisito in dottrina e in giurisprudenza anche con riferimento al requisito della conformità del contratto individuale al contratto tipo predisposto sulla base dell’accordo collettivo fra le parti interessate 54e s’impernia sull’analisi delle ragioni sostanziali che hanno determinato tanto l’imposizione di una ferrea restrizione dell’autonomia contrattuale quanto l’introduzione dell’anomalia di
53 In particolare, si guardi al disposto di cui all’art. 2 dell’Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive: “ Il rapporto tra il calciatore professionista e la società si costituisce con la stipulazione di un contratto che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta e firmato dal legale rappresentante della società e dal calciatore professionista”.
54 Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, in Riv. Dir. Sport., 1999, con nota di Xxxxx Xxxxxx, “ Forma del contratto di lavoro tra società ed atleti professionisti e controllo della federazione sportiva nazionale”; Cass. 4 marzo 1999, n. 1855, in Giust. Civ. 1999, con nota della stesso Xxxxx Xxxxxx, “ Contratto di lavoro sportivo, xxxxx aggiunti e forma ad substantiam”; Cass., 8 giugno 1995, n. 6439, che ha enunciato il principio per cui, in mancanza di accordo collettivo e di contratto tipo non predisposti dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate, il rapporto con la società sportiva è un comune rapporto di lavoro subordinato.
un contratto fra privati la cui validità è condizionata all’approvazione di un soggetto terzo.
La prima essenziale ragione viene rintracciata nell’esigenza di controllo da parte della federazione sugli atti di gestione delle società sportive e, in particolare, su quelli concernenti esposizioni finanziarie, di cui si occupa l’Art. 12 della legge n. 91, ed è finalizzato ad impedire che l’assunzione di impegni economici non sostenibili, mediante la stipulazione di contratti di lavoro eccessivamente onerosi, possa incidere negativamente e destabilizzare il regolare ed ordinato svolgimento delle competizioni. In vista di questo obbiettivo il legislatore sembra essersi preoccupato di assicurare l’omogeneità dei contratti conclusi da una pluralità di soggetti diversi, raccordando forma scritta ed uniformità rispetto allo schema standard del contratto tipo all’obbligo del deposito del contratto presso la federazione e all’approvazione di questa.55
Illuminante in proposito anche il parere della Suprema Corte in una sentenza del 1999, allorché qualificava il potere di approvazione come espressione della funzione amministrativa della federazione, condizionante l’efficacia del contratto, già perfezionato in tutti i suoi elementi, ricorrendo così alla nozione di condicio iuris i cui effetti retroagiscono al momento della sua stipulazione.56
55 Secondo Xxxxx Xxxxxx, in “ Forma del contratto”, la disposizione in esame realizza anche, per un verso, la tutela del lavoratore sportivo, che, pur godendo talvolta di elevati trattamenti retributivi, è considerato la parte contraente più debole, com’è attestato anche dalla previsione del secondo comma sulla sostituzione delle clausole peggiorative del contratto individuale con quelle del contratto tipo; per altro verso, il controllo della federazione, reso efficace dalle formalità richieste, realizza una migliore tutela dei risparmiatori che investono nelle società sportive.
56 Cass., n. 11462, 1999, in Giust. Civ., 1999.
Nella sfera dei rapporti professionistici e nella sequenza degli adempimenti e degli atti necessari per la regolare costituzione del rapporto di lavoro, ciò che non sfugge agli occhi dell’interprete è l’evidente saldatura fra norme sportive e norme statali, rivolte entrambe a forgiare una nullità del contratto capace di valere tanto nell’ordinamento sportivo quanto in quello statale. Gli accordi conclusi in violazione delle regole sportive conoscono della loro inefficacia attraverso l’inidoneità a realizzare, nell’ordinamento dello Stato, l’interesse meritevole di tutela di cui all’art. 1322 cc. e, nell’ordinamento sportivo, la loro funzione economico-sociale.57 Altro aspetto caratterizzante il contratto di lavoro sportivo, questa volta sotto l’aspetto contenutistico, è la previsione di un meccanismo automatico di adattamento, mediante sostituzione, di quelle clausole del contratto che risultino difformi da quelle del contratto tipo predisposto dalla federazione e dai rappresentanti delle categorie interessate.58 Viene in questo modo riconosciuta prevalenza alle norme proprie del contratto tipo rispetto a quelle cercate e volute dalle singole parti contraenti che si vedranno sostituire tutte quelle volte in cui risulteranno difformi dalle prime.59
57 Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. Civ., 1982, 2411; Cass., 5 gennaio 1994, n. 75, in Riv. Dir. Sport., 1994, 660, con commento di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Tratta dei giocatori e profili di meritevolezza sociale”.
58 La sostituzione delle clausole difformi dal contratto tipo ha fatto sì che l’attuale dottrina ritenesse ciò un implicito richiamo al disposto dell’art. 2077 cc. secondo cui: “ I contratti individuali di lavoro tra gli appartenenti alle categorie alle quali si riferisce il contratto collettivo devono uniformarsi alle disposizioni di questo. Le clausole difformi dei contratti individuali,preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengono speciali condizioni più favorevoli ai prestatore di lavoro”. Di questa opininone sono Xxxxxx Xxxxxxx X’Xxxx; Xxxxx Xxxxxx.
59 In particolare, si veda il disposto di cui all’art.5 dell’Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive: “ I contratti individuali tra società e calciatori professionisti
Il disposto dell’Art. 4 della legge n. 91 nulla dispone sia in ordine alle modalità del deposito e alle conseguenze dell’omesso deposito del contratto nel rapporto fra le parti, sia in ordine all’omissione di qualsiasi provvedimento, negativo o positivo, da parte della federazione.
A ciò, tuttavia, provvede l’accordo collettivo fra calciatori e società sportive allorché prevede l’obbligo per la società di depositare il contratto in triplice esemplare entro 5 giorni dalla stipulazione presso l’organo federale.60 Secondo la giurisprudenza, l’incombenza può essere eseguita anche dal professionista il quale, comunque, avrebbe diritto al risarcimento del danno a fronte dell’eventuale negligenza della società.61
La federazione, a sua volta, deve dare immediata notizia alle parti della mancata approvazione, mentre, nel caso vi sia una mancata pronuncia entro il trentesimo giorno successivo al deposito, il contratto s’intende approvato. Una ipotesi questa di silenzio- assenzo legittimata dalla posizione di parte contraente nell’accordo collettivo propria della federazione.
Per ciò che attiene all’oggetto del contratto sportivo, si ritiene pacificamente che questo possa rintracciarsi nella prestazione sportiva dell’atleta, nella profusione dell’energia sportiva, questo il nucleo duro del contratto, che dovrà, per essere rispondente ai
devono essere conformi al Contratto tipo che viene allegato al presente Accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti”.
60 Art. 3 dell’Accordo Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive: “ La società ha l’obbligo di depositare, dandone comunicazione contestuale al calciatore, entro 5 giorni dalla data di stipulazione del contratto, in triplice esemplare, presso la Lega competente per la relativa approvazione ai sensi dell’art.4 della legge 23 marzo 1981, n. 91. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro 60 giorni dalla stipula. […] in mancanza di pronuncia dell’Ente federale entro il trentesimo giorno successivo al deposito ovvero nel minor termine eventualmente previsto, il contratto s’intende approvato”.
61 Cass., sez. lav., 12 ottobre 1999, n. 11462, opp.cit.
requisiti di legge, colorarsi di quegli attributi individuati dal disposto dell’Art. 1346 c.c., racchiusi nei concetti di liceità, possibilità, determinazione o determinabilità.62
Ciò che resta del contratto di lavoro sportivo troverà voce nel corso della trattazione, consistendo in qualcosa che andrà a caratterizzare una serie di problematiche che investono le vicende del contratto sportivo, e che hanno permeato di sé, alimentandolo, il dibattito dottrinario.
2.3 Sui soggetti contraenti: a) il calciatore professionista
La teoria generale dei contratti identifica le parti contraenti con coloro che mediante la stipulazione di un contratto cercano e coronano la coincidenza delle loro volontà in ordine al perseguimento di un’operazione patrimoniale, nel rispetto di una funzione economico-sociale, che porti alla realizzazione di interessi evidentemente comuni.
Nel tessuto del contratto sportivo, le maglie dei contenuti e delle forme vengono tramate, per la parte lasciata alla libera volontà delle parti, dall’atleta, che offre la propria attività fisica, e dalla società, disposta a raccogliere l’offerta obbligandosi ad una controprestazione economica.
62 Xxxxxx Xxxxxxx, “ Manuale del lavoro sportivo”, edito a cura dell’autore, 1985.
Specificamente si tratta di inquadrare e definire la figura del calciatore, nella sua accezione più forte, ossia nelle vesti di un professionista.
La Federazione Italiana Gioco Calcio ( FIGC) qualifica, all’Art. 39 della sua normativa, come professionisti “ i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società di Lega Nazionale Professionisti e di Lega Nazionale di Serie C”.
La possibilità di sottoscrivere il primo contratto da Professionista, è legata, dalla normativa federale, al compimento da parte del calciatore del 19° anno di età, almeno nell’anno precedente quello in cui ha inizio la stagione sportiva.
La continuità di cui c’informa l’Art. 39 della normativa federale reca con sé la eco di un’altra continuità, quella richiesta dall’Art. 2 della legge 1981 n. 91, al fine di definire e forgiare una figura globale ed esaustiva di professionista sportivo.63
Dunque leggendo congiuntamente il disposto della normativa federale e quello della normativa statale fuoriesce una definizione di calciatore professionista da rintracciare in colui che pratica il gioco del calcio in modo continuativo ed essendone retribuito, vale a dire, in sostanza, colui che lo pratica come lavoro primario.
Oltremodo è la normativa federale ad informarci su di una serie di obblighi che incombono sul calciatore professionista allorché
63 Il dettato dell’Art. 2 della legge in materia di rapporti tra sportivi professionisti e società sportive sancisce che: “ Ai fini dell’applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.
stabilisce che a costui è fatto divieto di praticare altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo che vi sia un esplicita e preventiva autorizzazione da parte della società, nonché del dovere di fedeltà da osservarsi nei confronti della società.64
2.3 Continua: b) le società sportive
La legge 23 marzo 1981 n. 91, oltre che avere per la prima volta reso oggetto di valutazione da parte dell’ordinamento giuridico statuale il rapporto contrattuale nel cui ambito si svolge l’attività sportiva professionistica, ha dato termine all’annosa disputa in merito alla natura delle società sportive professionistiche: anche coloro che negavano la qualifica di società ai sodalizi sportivi (reputando che questi, delle società avessero solamente il nomen, ma nella sostanza fossero vere e proprie associazioni )65 dovranno arrendersi al dato normativo e ricomprendere, di conseguenza, le società di cui all’Art. 10 della legge del 1981 nella nozione generale di cui all’Art. 2247 c.c.
A molti parve che l’esigenza di fondo da cui mosse la disciplina emanata dalla legge in questione fosse sostanzialmente la stessa che giustificò l’iniziativa degli organi federali del settore calcistico nel
64 Dagli art. 11e 12 dell’Accordo collettivo tra calciatori professionisti e società sportive.
65 Si riteneva, invero, che mancando la divisione degli utili sarebbe mancato anche uno dei presupposti di qualificazione del contratto sociale ai termini dell’Art. 2247 cod. civ. In dottrina, le società sportive “ associazioni operanti sotto mentite spoglie” ( l’espressione viene utilizzata da X. Xxxxxxxxx, “ Le società e le associazioni sportive alla luce della legge di riforma- legge 23 marzo 1981, n. 91”,in Riv. Dir. Comm., 1982, I, 131; ancora X. Xxxx-X. Xxxx, “ Riflessioni sulla natura giuridica delle società sportive ( legge n. 91 del 1981 )”, in Temi romana, 1985, I, 697;
1966: l’esigenza cioè di assicurare un’adeguata corrispondenza fra forme giuridiche e sostanza imprenditoriale dell’attività posta in essere dai sodalizi calcistici.66
Ex parte datoris, nella stipulazione di un contratto di lavoro sportivo, sono legittimate ex Art. 10 della legge n. 91 “ […] solo le società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata”. Questo il punto in cui si vuole rintracciare l’operazione di ripresa da parte della norma dell’assetto già vigente nell’ordinamento interno della F.I.G.C. dove, mediante una complessa opera di riforma che aveva portato, nella seconda metà degli anni sessanta, alla trasformazione delle associazioni calcistiche militanti nei campionati nazionali in società per azioni, si mirava ad un loro risanamento finanziario.67 La legge n. 91, privilegiando anch’essa l’obiettivo della corretta gestione delle società sportive, avrebbe conservato tale assetto, estendendolo a tutte le società sportive professionistiche, oltre quelle calcistiche, per di più introducendo un sistema più rigoroso di controllo da parte delle federazioni, potere già istituito dal regolamento del settore professionisti della F.I.G.C.68
66 Xxxxxxx Xxxxx, “ Le società sportive. Natura giuridica e problematiche”, in Riv. Dir. Sport.,1989, 174 ss. ; X. Xxxxx Putzolu, “ Oggetto sociale ed esercizio dell’impresa nelle società sportive”, in Riv. Dir. Civ., 1983, I, 334.
67 Più specificamente ma sinteticamente nel 1966 il Consiglio federale della F I G C aveva disposto lo scioglimento degli organi delle associazioni calcistiche affiliate alla Lega nazionale nominando commissari straordinari con pienezza di poteri e con il compito di procedere alla costituzione di società per azioni, secondo le direttive tracciate dall’autorità governativa come condizione per l’erogazione di mutui. Dopo la dichiarazione di illegittimità del provvedimento federale ( Cass., 20 giugno 1968, n. 2028 ), il medesimo obiettivo era stato raggiunto con la delibera di scioglimento delle associazioni, presa dalle rispettive assemblee, la costituzione delle società per azioni e l’adozione dello statuto tipo predisposto dalle Federazioni. La legge
n. 91 avrebbe aggiunto la possibilità di costituzione di società a responsabilità limitata. In questo senso Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Il rapporto di lavoro sportivo”, Xxxxxxx editore, 2004, 23.
68 Ad avallo di ciò si guardi il disposto dell’Art. 3 dell’Accordo collettivo tra società sportive e calciatori professionisti, opp. cit., 37.
Dopo quindici anni di vigenza della legge n. 91 del 1981, le società sportive vengono investite di una nuova riforma: il 20 settembre 1996 viene emanato il d. l. n. 485 contenente “Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche”.
Concepito quale risposta del legislatore italiano alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 dicembre 1995 ( c. d. sentenza Xxxxxx ), esso finirebbe per rappresentare piuttosto una risposta alle esigenze delle società di calcio: una risposta alla mai sopita tentazione di queste ultime di svincolarsi dalla tutela del CONI.69
Il legislatore non soltanto evita la riproduzione dell’originario secondo comma dell’Art. 10 della legge del 1981 ( che prevedeva l’obbligo di reinvestire tutti gli utili nella società per il perseguimento dell’attività sportiva ), ma sopprime anche la disposizioni di cui all’Art. 13 della citata legge ( che ancorava la liquidazione della parte spettante a ciascuna azione o quota al valore nominale delle medesime ), rendendo in tal modo evidente che lo scopo di tali modifiche debba essere ravvisato nella volontà di dare un taglio netto alla finalità non lucrativa delle società sportive professionistiche.70
Merito della riforma, convertita con legge 18 novembre 1996, n. 586, sarebbe stato proprio quello di aver cancellato un divieto (quale quello di ripartizione degli utili tra i soci ) avvertito, sin dal suo sorgere, come un divieto anacronistico e bigotto, volutamente ispirato ad una visione farisaica del mondo dello sport ed incapace
69 In questo senso Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, “ La nuova disciplina delle società sportive professionistiche”, in Riv. Dir. Sport., 1997, 629.
70 In questo senso diversi autori: si veda per tutti Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Il rapporto di lavoro sportivo”,opp. cit., 41;
di prendere atto del fenomeno rappresentato dallo sport professionistico.71
Al di là di tutte le problematiche che scorrono davanti agli occhi dell’interprete ed aventi tutte ad oggetto la definizione giuridica delle società sportive, c’è un dato che resta indiscusso: a fronte della figura del calciatore professionista si erige la società sportiva, come controparte nella stipulazione del contratto di lavoro sportivo, come parte di un negozio acquisitivo o trasmissivo avente ad oggetto la prestazione atletica del calciatore. Ciò che viene richiesto alla società sportiva come parte contrattuale, oltre alle dovute formalità in sede di costituzione del rapporto di lavoro, è di dedicarsi alla cura di una migliore efficienza sportiva del calciatore, attraverso la fornitura di attrezzature idonee alla preparazione atletica dello stesso e la messa a disposizione di un ambiente consono alla sua dignità professionale.72
La personalità propria delle società sportive riesce però a cogliersi in tutta la sua essenza soprattutto sul piano pratico, nel pieno delle vicende che investono la sua volontà negoziale e che le porta ad essere protagoniste di scelte significative sia sul piano strettamente finanziario sia, soprattutto, sul piano delle “strategie da risultato”.73
71 Xxxxxxxx Xxxxxxxx, “ Le società sportive: un problema sempre aperto”, in Le società, 1985, 392; lo stesso autore, “ Ancora sulle società”, in Riv. Dir. Fall., 1983, I, 384 ss.
Critica nei confronti del divieto della finalità lucrativa nelle società sportive professionistiche è buona parte della dottrina: Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxx, “ Nuovo assetto delle società sportive”, in Riv. Dir. Sport.,1990, 45 ss. ; Xxxxxxx Xxxxx, “ La società sportiva: dentro o fuori al codice civile?”, in Dir. Fall., 1986, I, 538 ss. ; Xxxxx Xxxxxx, “ Le società sportive: natura e disciplina”, in Giur. It., 1987, VI, 51.
72 Per una migliore comprensione si veda l’Accordo collettivo con predisposizione del contratto-tipo tra calciatore e società sportive. Più specificamente il disposto dell’art. 10 dello stesso.
73 In fondo nella rincorsa del risultato sportivo le società sono le prime ad essere coinvolte nella ricerca e concretizzazione degli strumenti finanziari ed umani necessari al raggiungimento del risultato stesso.
CAPITOLO TERZO
3.1 Sulla cessione del contratto alla luce della legge n. 91 del 1981
“ I calciatori si comperano e si vendono; le società di calcio se li disputano, a suon di miliardi, in quella sorta di borsa dei calciatori che và sotto il nome di campagna cessioni e acquisti. Così è però solo nell’immaginario collettivo; il mercato c’è ma non ha né può avere ad oggetto, a rigor di logica giuridica, i calciatori in quanto tali, bensì il contratto in forza del quale le società calcistiche si procurano le loro prestazioni”.74
A un simile contratto si riferisce la legge 23 marzo 1981, n. 91 allorchè, nel tentativo di introdurre sé stessa nella regolamentazione dei rapporti giuridici tra società sportive e sportivi professionisti, si appresta ad occuparsi di un fenomeno antico nei suoi contenuti ma nuovo nelle sue forme: il trasferimento del giocatore professionista. Il fenomeno, nella sua genericità, rappresenta lo stimolo che tiene desti l’attenzione e l’interessamento dei tifosi e, collegando il passato all’avvenire, li persuade e rincuora a speranze od illusioni di rivincite; fa loro brillare alto il miraggio o la certezza del campionato agognato; o ne inclina gli animi alla più modesta meta della retrocessione scongiurata. Dunque passata la passione dei successi e degli insuccessi e attenuatosi l’eco dei clamori, i dirigenti sociali indirizzano la loro sagacia al rifornimento i nuovi elementi o a cederne alcuni dei vecchi, “ […] a seconda che suggeriscano e
74 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ La compravendita dei calciatori”, in Contratto e impresa, 2001.
consiglino copia di speranze e prosperità di casa o saturazione di uomini e deficienze contabili. Xx allora s’intrecciano febbrili trattative e notizie fulminanti, e l’ansia e la speranza e il contento e lo scontento seguitano ancora, in alterno corso ad incatenare la passione o l’interesse degli sportivi”.75
La disciplina contenuta nel disposto dell’Art. 5 sotto la rubrica “Cessione del contratto”, contempla in primo luogo la possibilità per le parti contraenti di apporre un termine risolutivo al contratto di lavoro subordinato, fissando un limite temporale di cinque anni dalla data d’inizio del rapporto e corredandola di un’ulteriore opportunità, quella di una successione del contratto a termine fra gli stessi soggetti.76 In questo modo, ossia sancendo la legittimità del contratto a termine nel lavoro sportivo, appare manifesta la preferenza del legislatore per un tipo di contratto più confacente ed adeguato ad un sistema emancipato da quello che è stato definito come l’oggetto originario della cessione sportiva: il c. d. vincolo sportivo o d’appartenenza.77
L’evidenza del dato normativo non convince però coloro che in questo meccanismo contrattuale, che altresì legittima la successione dei contratti a termine tra le stesse parti, non manca d’ intravedere
75 Xxxxxx Xxxxxxxx, “ Profilo giuridico della c. d. compra-vendita di giocatore di calcio”, opp. cit., 22.
76 Il dettato dell’art. 5 della legge n. 91 del 1981 recita così: “ Il contratto di cui all’articolo precedente può contenere l’apposizione di un termine risolutivo non superire a cinque anni dalla data d’inizio del rapporto. E’ ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi soggetti”.
77 Abbiamo già avuto modo di constatare che uno dei capisaldi della legge n. 91 è rappresentato dall’abolizione del vincolo sportivo per gli atleti professionisti che nasceva con il tesseramento e comportava il diritto esclusivo della società sportiva di disporre delle sue prestazioni a tempo indeterminato e di decidere ed attuare i trasferimenti, nel qual caso il vincolo proseguiva a favore della società acquirente. Abbiamo anche visto come questo si traducesse in una rigida costrizione della libertà contrattuale dell’atleta. Per approfondire l’argomento si veda il primo capitolo della trattazione interamente dedicato al vincolo sportivo.
“un larvato ripristino del vincolo”.78 Indubbiamente il termine massimo di durata appare eccessivo se messo in correlazione alla durata complessiva dell’attività agonistica del calciatore, un inconveniente però destinato a rimanere, come dimostra la realtà fattuale, solo teorico in ragione soprattutto della convenienza della società a non vincolarsi per lungo tempo nei riguardi di giocatori, che potrebbero deludere o per loro demeriti o per una evoluzione tecnica della disciplina sportiva che richieda doti differenti da quelle in loro possesso. Gli stessi sportivi da parte loro possono preferire contratti di non lunga durata, in alcuni casi, per la convinzione di poter migliorare in futuro le loro prestazioni agonistiche e di ricevere, quindi, da nuove società trattamenti economici più vantaggiosi.79
Ad avallare la teoricità di tale inconveniente si contempla nel secondo comma dello stesso Art. 5 “ la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società sportiva ad un’altra, purchè vi consenta l’altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”, con ciò volendo il legislatore affidare al contratto a termine la funzione primaria di regolare i rapporti tra atleti e società sportive. 80
78 Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, “ Manuale di diritto sportivo”, Milano, 1986; secondo altri, pur nel silenzio della norma, gli eventuali contratti a termine con durata, convenzionalmente pattuita, ultraquinquennale, subiscono una deroga parziale automatica ex Art. 1339 ( Inserzione automatica di clausole imposte dalla legge, anche in sostituzione di quelle difformi disposte dalle parti ) e 1419 c.c. ( Nullità parziale di un contratto importante la nullità dell’intero contratto che non sarebbe stato concluso senza la parte colpita dalla nullità; la nullità di tali clausole non importa la nullità del contratto se queste sono sostituite di diritto da norme imperative).
79 Xxxxx Xxxxxx, “ Il contratto di lavoro sportivo”, in Mass. Giur. Lav., 2001.
80 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Il rapporto di lavoro sportivo”, Xxxxxxx editore, 2004; analogamente Xxxxx Xxxxxxx, “ Il contratto di lavoro sportivo”, in Contratto e impresa, 2001, 753.
A differenza di quanto accadde in altre epoche storiche in cui il termine aveva per lo più assunto un ruolo garantista del prestatore di lavoro, l’attuale repechage del contratto a tempo determinato mirerebbe a salvaguardare, secondo ottiche differenti, entrambe le parti del rapporto, ancorandosi nuovamente questa caratteristica forma di tutela alle peculiarità del settore calcistico.81
Nell’ottica dell’atleta, la disposizione concorrerebbe alla soppressione del vincolo sportivo, posto che alla scadenza del termine riemerge la libertà negoziale nella stipulazione di un nuovo contratto di lavoro.
Dal lato opposto, la previsione di un termine andrebbe a soddisfare le esigenze dei sodalizi sportivi, perché consentirebbe di preventivare l’affidamento sulle prestazioni dell’atleta.
Ed allora se il passato si vedeva caratterizzato dalla mancanza di una ricostruzione unitaria del trasferimento del giocatore, essendo lo stesso legato alle vicende del vincolo e con esso alle sue molteplici forme di trasferimento,82 il presente viene a caratterizzarsi da un’unica costruzione che segue le vicende del solo contratto di lavoro e con esso della sua sola forma di trasferimento, la cessione.
81 Xxxxxx Xxxxxxx D’ Urso- Xxxxx Xxxxxx, “ La nuova disciplina del rapporto di lavoro sportivo”, secondo i quali “ anche nell’ambito dell’ordinamento generale la clausola bilaterale di stabilità apposta ad un contratto a tempo indeterminato persegue un analogo obiettivo garantistico, potendo il datore avere interesse ad assicurarsi, almeno per un certo lasso di tempo, le prestazioni di un lavoratore particolarmente qualificato e difficilmente reperibile sul mercato: l’inserzione di una simile clausola non avviene, però, con elevata frequenza e rappresenta un dato solo eventuale, mentre nel mondo calcistico la poliedrica funzione garantista del termine acquista le dimensioni di una regola quasi istituzionale e imprescindibile”, in Riv. Dir. Sport., 1985, 23.
82 Nel primo capitolo si è cercato di evidenziare come non essendovi univocità nel dare una definizione giuridica al vincolo sportivo, ciò influisca anche sulle modalità di cessione dello stesso. Si veda per una migliore comprensione del problema Xxxxxx Xxxxxxxx, “ Profilo giuridico della c. d. compra-vendita o cessione di giocatore di calcio”, in Riv. Dir. Sport., 1953-54.
Per qualcuno la scelta del legislatore di configurare il trasferimento del giocatore non più vincolato come una cessione del contratto, è una scelta obbligata, abolito il vincolo: non vi è infatti alcun bene trasferibile, diverso dal contratto ( non il vicolo, perché abolito; non il tesseramento per la società sportiva, in quanto indice dello status del giocatore all’interno della federazione; non la persona del giocatore, poiché soggetto e non oggetto di diritti ).83
Pacificamente arrivati a configurare la cessione del contratto come elemento contributivo della svolta legislativa indirizzata all’abolizione del vincolo sportivo e alla consacrazione della libertà contrattuale dell’atleta professionista, non resta che analizzare le modalità attraverso cui si atteggia questo strumento di circolazione, sia dal punto di vista sociale, come fenomeno che anima e rende appassionati gli spiriti dei tifosi, sia dal punto di vista giuridico, come istituto la cui regolamentazione viene affidata a diverse fonti: quella primaria che abbiamo rintracciato nel disposto dell’Art. 5 della legge n. 91, quella secondaria che scorre attraverso la normativa federale e, infine, quella fonte integrativa che, passando attraverso il dibattito dottrinario, cerca di completarne la disciplina offrendo forme idonee alla realizzazione della fattispecie.84
83 Xxxxxx Xxxxxxxxx, “ Il trasferimento del giocatore di calcio”, in Xxxx. Xxx. Xxx., 0000, XX, 0000; Xxxxxxxx Xxxxxxx, “ La legge 23 marzo 1981n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future”, in Riv. Dir. Sport., 1991, 31.
84 X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx Putzolu, X. Xxxxxxxxx, “ Una legge per lo sport?”, in Foro it.,
3.1 Continua: il rinvio alle Norme Organizzative Interne alla Federazione Italiana Gioco Calcio ( le c. d. N.O.I.F. )
Nella disciplina approntata dalla legge in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti ampio spazio viene rilasciato, nella definizione delle modalità di trasferimento del calciatore, alle Norme Organizzative Interne alla Federazione di appartenenza. La competenza di quest’ultima nella determinazione delle modalità attuative della cessione contrattuale, così come prevista dal dettato dell’Art. 5 della legge n. 91, non incontrerebbe, stante l’ampiezza della delega, alcun limite di sorta, tanto più che le particolarità del settore potrebbero suggerire o addirittura imporre una particolare disciplina.85
Sistematicamente potremmo osservare l’esistenza di una “circolarità normativa” tra legge statale e norme federali. Queste ultime, in particolare, assumono il ruolo di condizioni di ammissibilità della cessione di contratto, con relativa piena valorizzazione nell’ordinamento statale. 86
Le norme federali si propongono come fonte integrativa nella definizione delle modalità di attuazione della cessione del contratto di lavoro sportivo, predisponendo una serie di norme che dal dettato generico dell’Art.5 della legge n. 91 forniscono un quadro specifico dello stesso istituto. Come il tutto e la parte, la Normativa federale
85 In questo senso Xxxxxx Xxxxxxx X’ Xxxx e Xxxxx Xxxxxx, “ La nuova disciplina del lavoro sportivo”, in Riv. Dir. Sport., 1985, 25.
86 Nel prossimo capitolo si avrà modo di constatare come, sul piano degli effetti della cessione del contratto di lavoro sportivo, la non conformità alla Normativa federale comporti l’inefficacia dell’accordo di trasferimento del giocatore non soltanto nell’Ordinamento sportivo interno ma anche nell’Ordinamento statale. La Suprema Corte si vedrà protagonista di diverse pronunce in merito, arricchendo il panorama dottrinario di massime fondamentali anche sul piano dei rapporti tra Ordinamento sportivo e Ordinamento statuale.
si affianca alla legge che regola i rapporti tra società e sportivi professionisti per supportarla nella costruzione dell’istituto del trasferimento del calciatore professionista, definendo ciò che la legge non dice, riempiendo lo spazio che questa volontariamente le lascia.
La Normativa federale richiede in primo luogo una serie di adempimenti formali rivolti a dare una giusta veste alla volontà negoziale delle parti contraenti; primo fra tutti la necessità che l’accordo di trasferimento o la cessione del contratto di un calciatore professionista siano redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l’utilizzazione di moduli speciali all’uopo predisposti dalle Leghe.87 Insieme alla forma scritta ad substantiam dell’accordo viene richiesto il deposito dello stesso presso la Lega o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione, al fine di rendere possibile un controllo potenzialmente idoneo a riconoscere esecutività alla cessione del contratto.88
Segue la previsione di un’impossibilità per le parti contraenti di utilizzare strade alternative per la variazione di tesseramento del calciatore: quelle pattuizioni che non risultino dal documento ivi previsto si vedranno dichiarare nulle ed inefficaci, comportando oltremodo sanzioni disciplinari ed economiche in capo a chi si sarà macchiato di tale inadempienza.
87 Il disposto dell’Art. 95 delle N.O.I.F. al suo primo comma si dedica alla prescrizione della forma da adottare tanto nel trasferimento quanto nella cessione del contratto.
88 Per il secondo comma dell’Art. 95 delle N.O.I.F. la registrazione nel protocollo dell’Ente, a seguito del deposito, costituisce unica prova della data del deposito.
Non poteva non essere prevista la nullità per tutte quelle clausole, eventualmente presenti nel contratto di cessione, che risultino in contrasto con le norme federali.
Più specificamente la Normativa federale dedica alla figura della cessione di contratto il disposto di cui all’Art. 102 riconoscendo una serie di possibilità in capo alle parti contraenti che, venendo puntualmente recepite dalla normativa propria della F.I.G.C. (Federazione Italiana Gioco Calcio), vengono tradotte in una serie di statuizioni, per cui:
a) la cessione del contratto può avvenire tra società facenti parte delle Leghe professionistiche;
b) la cessione può essere definitiva o temporanea, ma può operare una sola volta nel periodo del contratto; 89
c) le Leghe competenti stabiliscono, ciascuna, le modalità e i limiti per le cessioni dei contratti, nonché il numero massimo dei calciatori che ogni società può avere in organico a seguito di cessione temporanea di contratto;
d) il rapporto nascente dalla cessione deve avere la stessa scadenza del contratto originario;
e) la cessione sia definitiva che temporanea non deve comportare un mutamento nella qualifica del calciatore.90
89 Parte della dottrina rintraccia in questa disposizione l’orma del vecchio istituto del prestito dell’atleta, essendo la valutazione economica rimessa agli accordi tra i clubs. In questo senso Xxxxxx Xxxxxxx, “ Manuale del lavoro sportivo”, opp. cit., 606.
90 Il dettato appartiene all’Art. 53 della normativa federale della F.I.G.C.
3.2 Sulle modalità di attuazione della cessione calcistica: l’antitesi tra civilisti e tributaristi
Il predicato della libertà dell’atleta nell’esercizio dell’attività sportiva, utilizzato come preambolo alla legge n. 91, trova la sua più significativa ed innovativa espressione nella nuova regolamentazione della mobilità del giocatore professionista da società a società, riflessa dall’abolizione del vincolo sportivo.91 Affondando le sue radici nella staticità di uno sportivo che resta legato indissolubilmente alla società di appartenenza da un vincolo giuridico a tempo indeterminato, il fenomeno del trasferimento del giocatore professionista non poteva che diventare terreno fertile alla disputa dottrinale, che nasce con l’idea di rintracciare una definizione giuridica del vincolo sportivo, cresce nella speranza di averla rintracciata, ed arriva alla conclusione di doverla rimuovere, là dove si traduceva in una costrizione dei diritti fondamentali dell’uomo- giocatore.92
Su questo terreno si è consumato un vero e proprio confronto dottrinario, teso al riconoscimento di forme idonee a tradurre sul piano pratico l’istituto della cessione contrattuale nella sua veste puramente sportiva, colorata delle esigenze di ciascuno ma sempre
91 X. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X. Xxxxx Putzolu, X. Xxxxxxxxx, “ Una legge per lo sport?”, in Foro it., 2001.
92 Il vincolo sportivo consisteva in un limite alla libertà contrattuale dell’atleta che rimaneva legato indissolubilmente con rapporto a tempo indeterminato con la società di appartenenza potendo tale vincolo essere sciolto solo con il consenso della società datrice. Tale peculiare situazione giuridica aveva innescato un ampio dibattito sia con finalità razionalizzatici, sia con finalità contestative del sistema. Per il dibattito e i diversi tentativi di dare una definizione giuridica a questo fenomeno si guardi alla trattazione contenuta nel primo capitolo e dedicata al percorso tracciato da dottrina e giurisprudenza per ciò che attiene il vincolo sportivo e la sua disciplina giuridica.
attenta a non dimenticare la sua funzione di negozio trasmissivo delle altrui prestazioni sportive.
La cessione del contratto, così come delineata dal combinato disposto della legge statale con la Normativa federale, sembra ormai davvero collocarsi nel solco tracciato dall’Art. 1406 c.c., postulando non solo il trasferimento dell’intera posizione giuridica attiva e passiva facente capo allo sportivo professionista, ma altresì il consenso di quest’ultimo ( Art. 5 secondo comma ). 93
E’ la dottrina maggioritaria, senza alcun indugio, ad intravedere nella volontà legislativa un richiamo alla generale figura della cessione del contratto cui si riferisce l’Art. 1406 c.c., allorché tipizza la situazione in cui una parte, il cedente ( società originaria ), sostituisce a sé un terzo, il cessionario ( nuova società ), nei rapporti derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive, con la conseguenza che il terzo cessionario assumerà rispetto all’altro contraente, il contraente ceduto ( calciatore professionista ), la medesima posizione già occupata dal cedente.94 In virtù della cessione il cessionario subentra al cedente nei medesimi diritti e nelle medesime obbligazioni che già facevano capo al cedente; la fonte dei diritti e delle obbligazioni del cessionario verso il contraente ceduto resta l’originario contratto già intercorso fra cedente e contraente ceduto.95 Per perfezionare la cessione è
93 In questo senso Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, opp. cit., 51.
94 Il Codice Civile dedica il Capo VIII alla cessione del contratto, suo preambolo è proprio il disposto dell’Art. 1406 che sotto la rubrica “ Nozione” stabilisce che “ ciascuna parte può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti da un contratto con prestazioni corrispettive, se questa non sono state ancora eseguite, purchè l’altra parte vi consenta”.
95 La Suprema Corte l’ha più volte precisato: fra le tante Xxxx., 21 giugno 1996, n. 5761, in Mass. Foro it., 1966 ( che ne trae la conseguenza che il cessionario è vincolato anche dalla clausola compromissoria stipulata dal cedente ); Cass., 31 marzo 1987, n. 3102, in Mass. Foro it., 1987.
necessario il consenso del contraente ceduto; da ciò la giurisprudenza costruisce la cessione del contratto come un contratto a tre parti, essendo il consenso del contraente ceduto elemento perfezionativo del contratto, pur ammettendo che il consenso di quest’ultimo possa precedere quello degli altri contraenti o che possa essere tacitamente manifestato.96
La figura generale tracciata dal disposto dell’Art. 1406 c.c., si riferisce unicamente alla cessione del contratto ad esecuzione istantanea o differita; sicchè la cessione è resa possibile solo se le prestazioni contrattuali debbano ancora trovare esecuzione. Altra disciplina per ciò che concerne i contratti ad esecuzione continuata o periodica: qui la cessione è possibile anche qualora sia iniziata, da entrambe le parti, l’esecuzione del contratto, possibilità che si protrae fino a quando il contratto non sia sciolto e, perciò, quando ancora sia suscettibile di esecuzione. Così sarebbe per la cessione del contratto sportivo, che il dettato dell’Art. 5 secondo comma della legge n. 91 rende possibile fino a quando il contratto non sia giunto a scadenza: con la cessione del contratto la società sportiva cessionaria subentra alla società sportiva cedente nel medesimo contratto che quest’ultima aveva concluso con il calciatore.
Autorevole dottrina ci invita qui ad identificare la cessione del contratto come oggetto, a sua volta, di un ulteriore contratto, richiamando in tal modo l’operazione propria della cessione del credito: “ […] un contratto si può vendere, permutare, donare, ecc.,
96 Sulla necessità del consenso del calciatore nelle vesti di contraente ceduto si veda: Xxxx., Sez. Lav., 23 luglio 2002, n. 10761; Cass., 2 giugno 2000, n. 7319. La certa dottrina definisce il consenso del contraente ceduto come elemento costitutivo della cessione e non una sola condicio iuris; la cessione, essendo per questi un contratto trilaterale e non bilaterale, in mancanza del consenso risulterebbe non operativa neppure tra cedente e cessionario. In questo senso Sacco, “ Trattato di diritto privato”, vol. X, Torino, 1982.
come si può vendere, si può permutare, si può donare un credito. Si tratta di un contratto traslativo che, se concluso a titolo oneroso, contro il pagamento di un prezzo, si configura come vendita”.97 Ed ecco allora il contenitore perfetto, pronto ad accogliere la tipologia della cessione del contratto di lavoro sportivo nelle forme proprie della vendita: costituendo oggetto di vendita non l’atleta ma, bensì, per una somma che ne costituisce il prezzo, il contratto che ha per oggetto le sue prestazioni sportive. 98
Questa visione della vicenda traslativa del contratto di prestazione sportiva appare agli occhi della dottrina maggioritaria fin troppo ovvia, se non fosse che nella letteratura tributaristica si ritrova una costruzione di tale vicenda del tutto diversa.99
La dottrina tributaristica propone una visione della cessione del contratto di prestazione sportiva che esula dalla realtà giuridica di questo fenomeno a vantaggio di una costruzione sviluppata in modo tale da sostenere la non imponibilità, ai fini dell’Irap ( …), del prezzo pagato da una società calcistica per acquistare il contratto di lavoro subordinato sportivo di un calciatore professionista.100
97 Così Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ La compravendita dei calciatori”, in Contratto e impresa, 2001.
98 Interessante riportare una diversa opinione in merito, che esclude in maniera categorica e perentoria che, in tema di c. d. vendita o cessione di giocatore, ci si possa riferire, sia pure a titolo di analogia, alle norme che disciplinano la compravendita ( Art. 1470 ss.c.c. ). Ad ascoltarne il sostenitore “ […] solo che si pensi all’oggetto, l’assurdo oggetto che a questa vendita si dovrebbe assegnare, si comprende l’incongruenza di una cotale tesi. Il giocatore è una persona, ossia un soggetto non mai un oggetto di diritti, e quindi cade non solo la possibilità di un richiamo diretto ma fin anche indiretto ed analogico alle norme della compravendita […] . Dunque, non vendita, non negozio che con la vendita presenti una qualche analogia, ripugnando a questa tipizzazione non che ogni concreto aspetto dell’accordo, la stessa assoluta impossibilità che mai si possa oggettivare il soggetto. Per ciò la parola “vendita”, comunemente adoperata, è quanto mai impropria a caratterizzare l’aspetto giuridico del fatto”. Così Xxxxxx Xxxxxxxx, opp. cit., 48.
99 Xxxxxx- Xxxxxxxx, “ Aspetti fiscali della cessione dei calciatori, con particolare riguardo al regime Irap”, in Rassegna trib., 1999, 1742.
100 Xxxxxxxxxx Xxxx, “ Cessione del contratto di prestazione calcistica e disciplina Irap”, in Il fisco, 47/ 2000, 13964.
La fattispecie descritta trovava giustificazione mediante una ricostruzione ermeneutica così articolata:
a) la cessione a titolo oneroso del contratto andrebbe a conferire, alla società cessionaria, il diritto ad ottenere, dalla società cedente, la risoluzione anticipata del rapporto costituito tra quest’ultima e il calciatore ( contraente ceduto e consenziente allo scopo );101
b) il “diritto alla risoluzione” in parola, a differenza del soppresso “vincolo sportivo”, non sarebbe un bene immateriale “strumentale” all’esercizio dell’impresa. Il conseguimento dello stesso andrebbe ad assicurare soltanto la possibilità, alla società cessionaria, di stipulare un nuovo contratto costitutivo del diritto alla prestazione calcistica. All’opposto, il vincolo sportivo integrava direttamente ed autonomamente un diritto di esclusiva a tale prestazione, necessario per attribuire concreto contenuto applicativo all’ulteriore e distinto rapporto di lavoro;
c) nell’ambito di due consecutive cessioni di contratto, aventi come parte ceduta il medesimo calciatore, la società cessionaria assumerebbe anche, nella veste di successiva cedente, l’obbligo di risolvere anticipatamente il rapporto che la lega al calciatore. La differenza tra il corrispettivo conseguito, per adempiere “all’obbligo di risoluzione”, e il costo non ammortizzato, riferibile all’acquisto del precedente “diritto alla risoluzione”, costituisce plusvalenza non tassabile ai fini dell’Irap.
101 Xxxxxx- Xxxxxxxx, “ Aspetti fiscali della cessione dei calciatori con particolare riguardo al regime Irap”,opp. cit., 54.
Dunque secondo tale ricostruzione tributaristica la cessione del contratto prevista dall’Art. 5 della legge n. 91 del 1981 non possiede la virtù di sostituire il cessionario al cedente nel rapporto contrattuale con l’atleta, secondo quanto dispone la regola generale dell’Art. 1406 c.c. Essa costituirebbe, in modo più limitato, fonte di un diritto di credito della società cessionaria verso la società cedente a che la seconda risolva il contratto di lavoro con l’atleta, in modo da consentire alla prima di stipulare con l’atleta un nuovo contratto di lavoro.102 In sostanza, si afferma che il corrispettivo versato dalla società che acquisisce le prestazioni sportive del calciatore non trova causa nella cessione del contratto esistente, bensì nella sua anticipata cessazione.
L’orientamento della dottrina tributaristica appare agli occhi dei civilisti “avvolta da un manto dogmatico alquanto specioso”.103 Al riguardo si osserva che:
a) la cessione del contratto presuppone la permanenza del rapporto contrattuale ceduto, che si trasferisce dalla società cedente alla società cessionaria, con il consenso della parte ceduta. Se la società seguente estingue anticipatamente tale
102 Xxxxxxxxxx Xxxx, “ cessione del contratto di prestazione calcistica e disciplina Irap”, opp.cit., 54; diversamente Xxxxxxxxx Xxxxxxx, nella sua “ Compravendita dei calciatori” con maestosa semplicità individua come in chiave tributaristica “ […] la cessione del contratto in parola, alla stregua del vigente ordinamento sportivo, è per la società cessionaria fonte di un suo diritto a che la cedente risolva il contratto che lo lega all’atleta, dove il predetto diritto di credito acquisito dalla società cessionaria, pur rappresentando ontologicamente un bene, non è strumentale, in quanto la fruizione delle prestazioni sportive consegue alla stipula di un successivo contratto. Bene strumentale, insomma, è il contratto di lavoro sportivo, ma questo lo conclude ex novo la società cessionaria; la cessione, per contro, attribuisce solo il diritto alla risoluzione anticipata del precedente contratto, che legava l’atleta alla società cedente, e lo attribuisce a titolo oneroso, giacchè il cessionario paga un prezzo al cedente; ma questo diritto, che pure è bene immateriale agli effetti delle norme sul bilancio, non è però strumentale agli effetti Irap […]”.
103 In questo senso si muove la critica promossa da Xxxxxxxxxx Xxxx di cui alla nota precedente.
rapporto, non potrebbe, poi, cedere alcunché alla società cessionaria; 104
b) risulterebbe singolare ipotizzare una inespressa dichiarazione di volontà delle parti contraenti, in palese contrasto con il contenuto della documentazione prodotta e approvata dalla Lega secondo le norme federali; norme che sanciscono, comunque, la nullità e l’inefficacia delle pattuizioni non risultanti da detta documentazione ( Art. 95 comma quinto delle N.O.I.F. ). La cessione del contratto potrebbe costituire oggetto di una vendita; se il compratore intende confermare, modificare o estinguere il rapporto contrattuale “acquisito”, con il consenso della parte ceduta, può farlo: si accorderà nuovamente con quest’ultima.105 Non si comprende, allora, perché il compratore debba pretendere, dal venditore, la risoluzione anticipata del rapporto che compra.106
c) non viene compreso quali siano i tratti “fiscalmente” distintivi tra “vincolo sportivo”, da un lato, e “diritto alla risoluzione” nonché “obbligo di risoluzione”, dall’altro lato. Per questi tanto i primi che i secondi risulterebbero comunque “imprescindibili” per poter utilizzare la prestazione calcistica.107
104 Cfr. per tutti, Xxxxxx, “ Il contratto”, Milano, 1984, 677 s.s.
105 Le massime della Cassazione starebbero a dimostrarlo insieme alle concordi conclusioni dottrinali: cfr. per la giurisprudenza, Cass. 26 ottobre 1968, n. 367; per la dottrina, Sacco, “Trattato di diritto privato”, Torino, 1982, Vol. 10, tomo II, “ Obbligazioni e contratti”, 566. 106 Xxxxxxxxxx Xxxx, opp. cit., 13966.
107 Questa tendenza dottrinaria individua semmai che “ […] il vincolo sportivo poteva assumere anche le caratteristiche di bene d’investimento, dunque non strumentale, allorquando circolava tra una società sportiva e l’altra solo per fini specularistici, ciò che non è ipotizzabile per il diritto alla risoluzione e per l’obbligo di risoluzione, essendo questi – secondo tale orientamento- inseriti in una fattispecie unitaria che si completa con la conseguente stipulazione del contratto costitutivo del rapporto di prestazione calcistica”.
Un tentativo, per altro riuscito, di smantellare la costruzione della vicenda così come inquadrata dagli occhi dei tributaristi, una critica mirata e precisa nell’obiettare ai diversi elementi costitutivi della visione stessa. Alternativamente c’è chi ha tentato d’ intravedere in questa visione non la traduzione di una vicenda applicativa di norme, peraltro inesistenti, ma una strada diretta a suggerire alle società sportive una modalità alternativa di trasferire i calciatori, diversa dalla cessione del contratto di lavoro sportivo.108
La disciplina generale sulla cessione contrattuale del dettato codicistico lascia il posto, in questa ulteriore ricostruzione ermeneutica che si atteggia a giustificazione alternativa alla visione tributaristica, ad una operazione che mira al medesimo risultato pervenendo ad esso in altro modo, ossia mediante la conclusione non di uno, ma di ben tre contratti fra loro collegati:
a ) dapprima un atipico contratto in forza del quale la società che ha in forza il calciatore si obbliga, nei confronti della società che intende acquisirlo nella propria schiera, a risolvere consensualmente il contratto di lavoro sportivo in corso di esecuzione;
b ) in secondo luogo, il contratto risolutorio che dovrà intercorrere, a norma dell’Art. 1372 c.c. ( xxxxx xxxxx ), fra la prima società e il calciatore;109
c ) infine, il nuovo contratto di lavoro che verrà stipulato fra la seconda società ed il medesimo atleta.
Ed allora se è questa stessa dottrina ad insegnarci che l’autonomia contrattuale consente di frazionare una unitaria operazione economica, già prevista e dunque tipizzata dall’ordinamento
108 In questo senso Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ La compravendita dei calciatori”, opp. cit., 53.
109 Secondo il dettato dell’Art. 1372 c.c. : “ Il contratto ha forza di legge tra le parti”.
giuridico, in una pluralità di contratti,110 sarà compito della stessa comprendere la necessità di sottoporre una tale operazione al vaglio di meritevolezza di cui all’Art. 1322 c.c.( secondo xxxxx ).111 Evidentemente quell’interesse meritevole di tutela, richiesto come conditio sine qua non alla conclusione di tre distinti contratti, tutti tesi al medesimo risultato, non potrà ricercarsi nell’interesse a non creare una plusvalenza tassabile agli effetti dell’Irap. Parte della dottrina civilistica ci invita a rintracciarlo altrove. In primo luogo si ipotizza la possibilità che esso risieda nell’interesse della società acquirente a stipulare, con il calciatore, un contratto di lavoro con un contenuto diverso dal contratto precedente: diverso per il trattamento economico, diverso per la durata. In questo senso si potrebbe sostenere che il mero subingresso di una società all’altra, in forza di cessione del contratto ex Art. 5 secondo comma della legge n. 91, vincolerebbe la società cessionaria e il calciatore alle medesime condizioni contrattuali pattuite dalla società cedente.112 L’ipotesi sarebbe, tuttavia, destinata a cadere. La possibilità, riconosciuta alle parti di un contratto ad esecuzione continuata, di modificare il contenuto del contratto nel corso della sua
110 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ Diritto civile e commerciale”, II, 145.
111 Senza dimenticarsi che il primo passaggio previsto in tale operazione è proprio la stipulazione di un contratto atipico, che deve essere, come tale, necessariamente corredato di una propria causa, a prescindere dalla fusione risultante dal collegamento con altri contratti. Così, infatti, Cass., 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993, I, 1506.
112 E’ dovuto a Xxxxxxxxx Xxxxxxx un esempio che riesce ad avvicinarci alla comprensione giuridica di un simile interesse, secondo questo Autore, “ […] se il contratto originario era stato stipulato per cinque anni, e la cessione avviene due anni dopo la sua stipulazione, la società cessionaria subentra in un contratto che le assicura solo per tre anni le prestazioni dell’atleta. Si potrebbe allora configurare un interesse meritevole di tutela della società acquirente alla risoluzione anticipata del precedente contratto, consistente nella possibilità di stipulare con il calciatore un nuovo contratto quinquennale, che le assicuri a questo modo la fruizione delle prestazioni dell’atleta per un più prolungato periodo […]”.
esecuzione,113 lascia trasparire l’inadeguatezza di una simile ricostruzione e l’impossibilità di rintracciare un interesse meritevole di tutela in un facere già preventivato dal dettato codicistico. Oltremodo, essendo possibile apportare una modificazione consensuale delle condizioni contrattuali nel momento stesso della cessione, la società cessionaria del contratto di lavoro sportivo si troverebbe nella condizione di poter pattuire con il giocatore contraente ceduto ogni variazione, che si rendi opportuna, del contenuto contrattuale. L’attenzione della dottrina sfiora qui l’istituto della durata del contratto di lavoro sportivo, che nel suo massimo quinquennale funge, per qualcuno, da contenitore a quell’interesse meritevole di tutela che si vede rintracciato nella possibilità di spezzare la continuità temporale del contratto stipulando tre diversi contratti ed ovviando così ad una obbligata continuità insita nell’istituto della cessione contrattuale.114
Altri, nel voler smantellare una simile obiezione, circoscrivono la validità del limite temporale al rapporto fra gli stessi soggetti, legandosi ad una interpretazione letterale del disposto di cui all’ Art. 5 della legge n. 91: la società sportiva non potrebbe, per contratto, vincolare a sé l’atleta per più di cinque anni. Nonostante ciò si obietta che quando la società datrice di lavoro sportivo muta, come muta nel caso di cessione del contratto, non vi sarebbe motivo di ritenere preclusa la possibilità, per la società cessionaria, di
113 La giurisprudenza sembrerebbe propensa a richiedere, per le modifiche del contratto in corso di esecuzione, semplicemente l’adozione della medesima forma che è richiesta per la sua stipulazione: cfr. Cass., 11 novembre 1986, n. 6586, in Foro it., 1986; Cass., 10 marzo 1984, n. 1674, in Foro it., 1984.
114 Xxxxxx Xxxxxxx, “ Manuale del lavoro sportivo”, opp. cit., 610.
concordare con l’atleta una variazione del termine contrattuale, purchè contenuta nei cinque anni dalla cessione medesima.115
La dottrina civilistica tenta di dare un’opportuna giustificazione alla vicenda della cessione sportiva, così come costruita dalla letteratura tributaristica, senza riuscirvi: non si è potuto rintracciare un’interesse delle parti che potesse valutarsi meritevole di tutela ai sensi dell’Art. 1322 c.c., ossia tale da riuscire a giustificare la scomposizione della vicenda traslativa del contratto di lavoro sportivo in tre distinti contratti. Una simile modalità traslativa, alternativa alla cessione del contratto, non sarebbe praticabile agli occhi dei civilisti, e, qualora praticata, darà sempre luogo a contratti nulli per mancanza di causa.116
Pur riconoscendo che l’accordo per il trasferimento di un’atleta è a volte il risultato di trattative complesse e di più atti tra loro collegati, soprattutto nel caso della cessione di calciatori professionisti molto quotati, si ritiene che la fattispecie non si discosti dallo schema tipico della cessione del contratto.117
Se oggetto del contratto tra società sportiva ed atleta risulta essere il diritto alle prestazioni sportive esclusive dello stesso, con la cessione del contratto, la società sportiva cessionaria acquista, con il consenso del giocatore ceduto, proprio il diritto oggetto del contratto. A voler analizzare la posizione della società cessionaria,
115 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ La compravendita dei calciatori”, opp. cit., 7.
116 Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che qui assume le vesti di portavoce della dottrina civilistica, continua sottolineando come la nullità di questi contratti potrà essere suscettibile di conversione, dunque andare a produrre, a norma dell’Art. 1424 c.c., gli effetti propri della cessione del contratto, poiché questo le parti avrebbero voluto se avessero conosciuto della predetta nullità.
117 La dottrina maggioritaria è oggi di questa opinione: cfr. Xxxxx Xxxxxx, “ Il contratto di lavoro sportivo”, opp. cit., 45.
sulla base degli accordi con il giocatore, potrà rilevarsi come questa potrà:
a ) continuare il rapporto contrattuale con i medesimi contenuti;
b ) regolarlo in modo diverso ( quanto a durata, corrispettivo ed altri elementi accessori );
c ) cedere, a sua volta, il diritto alla prestazione esclusiva, prima della scadenza pattuita.
Ad avallo di una simile interpretazione della fattispecie vi sarebbe il tenore letterale del citato Art. 5 della legge n. 91, allorché definisce cessione del contratto il trasferimento di un atleta da una società ad un’altra, in pendenza della durata del contratto stesso, nonché la Normativa federale che, nell’apprestare una disciplina sulle variazioni di tesseramento, prevede che il rapporto conseguente alla cessione del contratto possa avere scadenza diversa da quella originaria.118
Questo il percorso probabilmente seguito dall’Agenzia delle Entrate, allorché, chiamata a decidere sull’inquadramento giuridico e fiscale di tale fattispecie, si esprime, sinteticamente, mediante le seguenti considerazioni:
- l’atto di trasferimento, da una società ad un’altra, del rapporto di prestazione sportiva di un calciatore professionista configura civilisticamente una tipica cessione di contratto ( Art. 1406 ss. C.c.).
- il diritto all’esclusivo utilizzo della prestazione dell’atleta costituisce oggetto del contratto ceduto e deve essere
118 Per la Normativa federale si veda il paragrafo precedente specificamente gli Art. 95 e 102
delle N.O.I.F.
considerato un bene immateriale strumentale ammortizzabile ai sensi dell’Art. 68, seconda comma, del Tuir.
- Il corrispettivo derivante dalla cessione di tale bene immateriale strumentale genera plusvalenze o minusvalenze della gestione dell’attività ordinaria della società calcistica.
- Le menzionate plusvalenze e minusvalenze sono, pertanto, componenti ordinari di reddito e concorrono a formare la base imponibile Irap della società sportiva cedente ai sensi del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.119
Il parere dell’Agenzia delle Entrate và a confermare l’interpretazione già prospettata dalla dottrina maggioritaria e, come tutti i traguardi raggiunti alla fine di percorsi travagliati e complessi, porta con sé una sensazione di svuotamento e allo stesso tempo di certezza, che chiarisce anche gli animi di coloro che di questo traguardo ne sono stati gli antagonisti.
119 Il parere dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa e Contenzioso: risoluzione n. 213/E datata 19 dicembre 2001; Xxxxxxxxxx Xxxx, “ Cessione di calciatori. Legge civile e legge fiscale”, in Il fisco, 8/2002, 1110.
3.3 Sulla sentenza della Suprema Corte del 23 febbraio 2004, n. 3545
Con la sentenza in epigrafe il Supremo Collegio torna a pronunciarsi su una delle questione che più ha affascinato il panorama giuridico degli ultimi decenni: il rapporto intercorrente tra Ordinamento Sportivo e Ordinamento statale.120
Conformandosi ad un orientamento giurisprudenziale e dottrinale pressoché unanime, la Suprema Corte ribadisce come l’inidoneità di un contratto a realizzare nell’ordinamento sportivo ( nel quale è destinato per volontà delle parti ad operare) la propria funzione economico – sociale ( perché compiuto in violazione di particolari prescrizioni da quell’ordinamento dettate a pena di nullità) comporti nullità anche nell’ordinamento statale per inidoneità funzionale della sua causa anche in tale ordinamento.121
Lungi dall’addentrarci nelle groviglie fattuali del caso sottoposto alla Corte, basti sapere che oggetto della pronuncia era ( a detta della Corte d’Appello) la nullità assoluta del contratto di trasferimento di un calciatore, conseguenza della violazione (rispettivamente) dei primi tre commi dell’Art. 4 e ( in quella) del
120 Assumono rilievo ancora oggi i contributi classici di Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, “ La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo”, in Foro it., 1933, I, 1381; più recentemente
X. Xxxxxxx, “ Ordinamento sportivo e giustizia statale: un rapporto ancora controverso”, in Riv. amm.,2001, 593; X. Xx Nella, Il fenomeno sportivo nell’unitarietà e sistematicità dell’ordinamento giuridico”, in Riv. Dir. Sport., 1999, 25; X. Xxxxxxxxxx, “ Le norme dell’ordinamento sportivo tra intervento legislativo ed autonomia privata”, in Riv. Dir. Sport., 1999, 709; X. Xxxxxx, “ Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse”, in Rass. Dir. Civ., 1996, 186; X. Xxxxxxxx, “ Validità di atti contrari all’ordinamento sportivo”, in Nuova giur. civ., 1995.
121 In senso conforme Xxxxx Xxxxxx, “ Contratto di lavoro dello sportivo professionista, xxxxx aggiuntivi e forma ad substantiam”, opp. cit., 32; Per la giurisprudenza, orientativamente, Cass., sez. lav., 4 marzo 1999, n. 1855, in Xxxx xx., Xxx. 0000, xxxx Xxxxx, x. 00; Cass., 28 luglio 1981, n. 4845, in Giust. Civ., 1982, 2410.
primo, del secondo e del quarto comma dell’Art. 12 della legge in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti.122 Nella pronuncia in esame il Supremo Collegio, contestando la decisione posta in essere dal giudice di secondo grado, pone sostanzialmente l’accento su due aspetti di non poco conto: in primo luogo, sottolinea come il dettato dell’Art. 4 della legge n. 91, “ in ragione del suo oggetto, costituito dal contratto di lavoro sportivo tra società e sportivo professionista” non si presti ( con tutti i suoi requisiti di forma e di contenuto) a trovare applicazione in una ipotesi, come quella del caso di specie, in cui l’oggetto del contendere risulta essere il trasferimento di un calciatore da una società all’altra. In secondo luogo, non pare plausibile alla Suprema Corte neanche invocare la nullità del contratto sulla base del semplice richiamo all’Art. 12 della legge n. 91, poiché “ l’esistenza di un sistema di controlli sulla gestione delle società non consente, di per sé, di desumere, nel silenzio della norma, che alla mancata sottoposizione ad approvazione di un atto di straordinaria amministrazione […] consegue la nullità dell’atto”. Preso atto di ciò la Corte di Cassazione non manca di rilevare come la fattispecie in questione venga esplicitamente contemplata nel dettato dell’Art. 5
122 Il primo comma dell’Art. 4 dispone che: “ il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all’accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”. Il secondo comma, invece, prevede che: “ la società ha l’obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l’approvazione”. Il terzo comma, infine, statuisce che: “ le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono sostituite di diritto da quelle del contratto tipo”.
Passando alla seconda disposizione richiamata ( Art. 12 ), rammentiamo che il primo comma recitava: “ le società sportive di cui alla presente legge sono sottoposte all’approvazione ed ai controlli sulla gestione da parte delle federazioni sportive nazionali cui sono affiliate, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità approvate dal C.O.N.I.”.
della stessa legge che abbiamo visto dedito a disciplinare la cessione del contratto di lavoro sportivo. Pertanto, avendo le parti provveduto nel caso di specie a depositare in Lega un contratto di trasferimento dotato di tutti i requisiti di forma e di contenuto richiesti dalla legge n. 91, la Suprema Corte giunge ad affermare che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione sull’efficacia o meno della scrittura privata utilizzata dalle parti per accordarsi su un prezzo maggiore di quello risultante nel contratto depositato.
Premesso ciò e cercando di ripercorrere il sentiero che ha condotto la Corte Suprema ad una simile pronuncia, occorre prendere coscienza che si comincia ad entrare nelle pieghe del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Siamo sul piano della coordinazione tra norme che trovano la propria fonte in ordinamenti diversi ed autonomi, siamo sul piano degli effetti riflessi, della magia delle parole e dell’esperienza, dei precedenti e delle contraddizioni. Ed è nelle parole, accuratamente scelte dalla Corte Suprema, che riusciamo ad intravedere lo sforzo dei tentativi passati e presenti alla ricerca di un sistema unitario, globale che conceda a due distinte realtà, quella statuale e quella sportiva, di incontrarsi su un terreno da sempre fertile di discussioni e contrasti, quello dell’uguaglianza di trattamento di un medesimo fenomeno.
Dieci anni prima di detta pronuncia era la stessa Corte di Cassazione ad indicare come, con riguardo al contratto di cessione di un calciatore, l’inosservanza delle prescrizioni tassative dettate dal regolamento della F.I.G.C., se non costituiva ragione di nullità per violazione di legge, a norma dell’Art. 1418 c.c., determinava
comunque l’invalidità e l’inoperatività del contratto medesimo, in relazione al disposto di cui all’Art. 1322 c.c., atteso che esso, ancorché astrattamente lecito per l’ordinamento statuale come negozio atipico, risultava in concreto inidoneo a realizzare un interesse meritevole di tutela.123 L’inidoneità veniva fatta dipendere dall’impossibilità di attuare, per la violazione delle suddette regole, alcuna funzione nel campo dell’attività sportiva, riconosciuta dall’ordinamento dello Stato.
Oggi questa inidoneità viene guardata allo stesso modo, ma la si avverte maggiormente. Forse perché in un momento in cui il pallone sembra essersi definitivamente spogliato dei suoi connotati ludici, il problema di chi debba dettare le regole viene avvertito in tutta la sua problematicità.124
L’inidoneità funzionale della causa rintracciata dalla Suprema Corte, come movente sufficiente a legittimare l’invalidità di un contratto in entrambi gli ordinamenti, viene sviluppata da parte della dottrina come indice di un’impossibilità afferente la prestazione oggetto del contratto medesimo.125 Questo orientamento, in conformità al costante trend giurisprudenziale, rintraccia nella non contrarietà a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico il fine intrinseco della valutazione dell’interesse di cui all’Art. 1322 c.c. Ciò premettendo non potrebbe sfuggire che la conclusione cui perviene la Corte “ si fonda su
123 La pronuncia è della Cass., sez. I, 5 gennaio 1994, n. 75, con commento di Xxxxxx Xxxxxxxxx,
“ Autonomia contrattuale e cessione di un calciatore”, in Guida al diritto, n. 3, 1994.
124 Per il commento alla sentenza della Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, si veda Xxxxx Xxxxxxxxx, “ Sull’efficacia dell’accordo ( sportivo) dissimulato nell’ordinamento statale”, in Corriere giuridico, fascicolo n. 7, 2004.
125 In questo senso Xxxxxxxxx Xxxxx, “ Un’adeguata valorizzazione di regole non vincolanti ma è più corretto parlare di prestazione impossibile”, in Il sole 24 Ore, 27 marzo 2004, n. 12.
un’inaccettabile commistione tra immeritevolezza dell’interesse perseguito ed impossibilità dell’oggetto del contratto”.126 Muovendo, infatti, dalla premessa che il negozio, intervenuto in spregio alle disposizioni federali, sia inidoneo ad operare all’interno dell’ordinamento sportivo, risulterebbe più corretto parlare di impossibilità della prestazione.
La legge esigendo un oggetto contrattuale possibile, lecito, determinato o determinabile, prevede la sanzione della nullità in caso di mancanza anche di uno solo di dette qualità. Oltremodo si ama distinguere, in particolare, tra impossibilità fisica o giuridica, a seconda che il giudizio concerna profili materiali o normativi. Con ciò l’impossibilità giuridica dell’oggetto del contratto si realizzerebbe tutte quelle volte in cui l’ordinamento ritenga determinati interessi se non illeciti, non suscettibili di tutela.
Nell’evidenza di una cessione sportiva in contrasto con le norme federali non si configurerebbe un’attività illecita, né una lesione alla congruità dello scambio contrattuale. Semplicemente s’intravede un trasferimento il cui oggetto risulterebbe giuridicamente impossibile, giacchè destinato a non attuarsi mai.
Riesce agevole individuare la ratio dell’operazione ermeneutica rintracciata dal Supremo Consesso: l’inquadramento e definizione di un omogeneo ed unitario quadro di tutela, attraverso il coordinamento dei rispettivi ordinamenti giuridici. Un’operazione che cresce come frutto di un’esperienza travagliata perché sofferta, da coloro che l’hanno vissuta, da chi ha cercato di comprenderne a
126 Xxxxxxxxx Xxxxxx, “ Ordinamento sportivo e meritevolezza dell’interesse”, in Rass. Dir. Civ.,
1966, 186.
fondo le ragioni, da tutti quelli che ancora oggi non hanno timore nel guardare al futuro con gli occhi del passato.
La pronuncia della Suprema Corte ci offre l’occasione per narrare una storia fatta di piccole conquiste che porteranno a grandi risultati, la storia di due percorsi che si sono incontrati, sovrapposti e a volte esclusi a vicenda: quello dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo.
CAPITOLO QUARTO
4.1 La normativa contrattuale sportiva come sentiero comune nel cammino degli ordinamenti verso l’unitarietà di disciplina
Dall’analisi svolta attraverso la ricostruzione della cessione calcistica si snodano diverse questioni inerenti la natura e la valenza delle norme dell’ordinamento sportivo nell’area statale; il loro atteggiarsi a principi assoluti, la cui violazione comporterebbe una degradazione di effetti tanto in ambito giuridico- sportivo quanto in ambito giuridico- statale.127
Antecedentemente all’entrata in vigore della legge n. 91 del 1981, il giudice di legittimità alternava decisioni in cui affermava la vincolatività delle norme interne nei rapporti intersoggettivi anche per soggetti estranei all’ordinamento giuridico,128 a pronunce in cui
– pur riconoscendo all’ordinamento sportivo il potere di disciplinare i rapporti negoziali privati – ne negava l’efficacia nell’ambito dell’ordinamento statale a causa della mancanza di una norma statale in grado di raccordare i due ordinamenti.129
L’esigenza, avvertita da più parti, di colmare tale situazione di impasse trovò, come abbiamo già avuto modo di rilevare, una parziale realizzazione con l’emanazione della legge in materia di
127L’occasione ultima della Corte Suprema, in riferimento alla normativa contrattuale sportiva e ai suoi riflessi sull’ordinamento statale, si ritrova nella pronuncia che dà il nome all’ultimo paragrafo del capitolo precedente ( sentenza del 2004, n. 3545). Ci sono però interessanti precedenti in giurisprudenza nei quali la stessa Corte rileva come le norme che compongono il panorama contrattuale sportivo debbano essere rintracciate nella commistione di diverse norme provenienti da diversi ordinamenti giuridici interni ed esterni.
128 In tal senso si veda Cass. 3 luglio 1968, n. 2228, in Giust. Civ., 1968, I, 1582.
129 Così Cass. 11 febbraio 1978, n. 625, in Giust. Civ., 1978, I, 897.
rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, la cui ratio affonda le radici non solo nella necessità di garantire il riconoscimento e la valorizzazione dei principi dell’ordinamento sportivo, ma, al contempo, di tutelare gli atleti – lavoratori assicurando un ordine e una certezza fino ad allora sconosciuti nei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo. In particolare, con le previsioni di cui agli Art. 4 e 5 della legge n. 91,130 il legislatore sembra aver disegnato un percorso procedurale di “imprescindibile” rilevanza, che si compone di diversi momenti fondamentali. Solamente adempiendo a siffatto iter procedurale si prospetterebbe una “ utile canalizzazione” delle diverse manifestazioni negoziali delle società nell’ambito dei fondamentali principi dell’ordinamento sportivo; e “ solo così si rendono possibili sulle società sportive i controlli ed i conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive” al fine di verificarne l’equilibrio finanziario nonché la regolarità delle attività agonistiche.131
Dunque l’entrata in vigore della legge n. 91, anche in questa sede, torna ad essere definita un “ passaggio fondamentale” nell’evoluzione dei rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale: in virtù di tale intervento legislativo, infatti, tanto la rilevanza quanto l’autonomia dell’ordinamento sportivo risulterebbero notevolmente accentuate.132 In quest’ottica di valorizzazione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo, assumeva
130 Che ricordiamo essere dedicati il primo alla figura del contratto di lavoro sportivo e il secondo all’istituto della cessione del contratto.
131 Xxxxx Xxxxxx, opp. cit., 2840 ss.
132 Xxxxx Xxxxxx, “ Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 0000, x. 00”, xx Riv. Dir. Sport., 1997, 3, nel quale non esitava a definire la legge n. 91 del 1981 come “ il momento di massima espansione dell’ordinamento sportivo”; X. Xxxx Xxxx, opp. cit., 629.
un ruolo fondamentale la previsione dell’Art. 12 della legge n. 91: con tale norma il legislatore statale provvedeva ad attribuire agli organismi, con efficacia e portata generale, un controllo capillare sulle società sportive, rivolto sia all’intera gestione, quanto alle singole delibere concernenti esposizioni finanziarie e atti di straordinaria amministrazione.
Con il D. L. 20 settembre 1996, poi convertito in legge 18 novembre 1996 n. 586, il quadro dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo muta notevolmente: a seguito di tali modifiche legislative si sarebbe registrata una progressiva regressione dell’ordinamento sportivo, con corrispondente espansione della normativa statale, “ che si traduce in un più accentuato accostamento delle disposizioni regolanti la vita delle società sportive a quelle codicistiche relative alle altre società di capitali con scopi egoistici”.133
Una prova inconfutabile dell’erosione dell’area di autonomia dell’ordinamento sportivo risulterebbe dall’eliminazione del potere di controllo delle federazioni sui singoli atti gestionali della società; non a caso, il nuovo disposto dell’Art. 12 della legge n. 91, testimonierebbe in maniera chiara la volontà del legislatore nazionale di ridimensionare l’autonomia dell’ordinamento sportivo, che si vede ridurre la sua competenza alle sole materie concernenti l’affiliazione alle singole federazioni, la predisposizione delle regole di gioco nonché dei provvedimenti diretti ad assicurare il
133 Xxxxx Xxxxxx, “ Profili societari..”, opp. cit., 19. Per l’Autore, infatti, un altro elemento di notevole importanza nella evoluzione dei rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo è rappresentato dal recupero della finalità di lucro nelle società sportive che, fino ad allora, avevano costituito “ il punto di più estesa divaricazione dallo schema codicistico delle società di capitali”.
regolare svolgimento di campionati e tornei, e, per l’altro, a garantire una maggiore espansione della normativa statale.134
Ci sarebbe però anche un’altra traiettoria da poter considerare. Qualche anno fà la Cassazione ha, infatti, adottato un orientamento diametralmente opposto a quello sin qui delineato, ridimensionando alquanto la portata delle modifiche legislative del ’96: dalla lettura unitaria degli Art. 4 e 12 della legge n. 91 emergerebbe, da un lato, la sanzione della nullità per i contratti non stipulati conformemente al contratto tipo, e, dall’altro, “ lo scopo di tale contratto tipo, che rendevano, e rendono ancora, possibili i controlli della Federazione riguardanti tutte le esposizioni finanziarie delle società, in quanto le deliberazioni relative rimanevano soggette all’approvazione della Federazione medesima”.135 Delle perplessità sembrano sorgere in relazione alla seconda asserzione formulata dalla Cassazione secondo la quale la modifica apportata al dettato dell’Art. 12 della legge n. 91 non comporterebbe alcuna diversità in ordine alla sua originaria valenza. Ecco, allora, che a pochi anni di distanza dagli interventi legislativi con i quali il legislatore sembrava aver sancito il ridimensionamento dell’autonomia dell’ordinamento sportivo (rispetto alla normativa statale), il Supremo Collegio capovolge la lettura del nuovo Art. 12, generando una sorta di zona d’ombra in cui sembrerebbe che cambi tutto perché non cambi niente. Un inversione che ha avuto, secondo qualcuno prevedibilmente, la
134 Il nuovo testo dell’Art. 12 si limita a disporre che “ al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sportive di cui all’Art. 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del C.O.N.I. e secondo modalità e principi da questo approvati”.
135 Cass., sez.lav., 4 marzo 1999, n. 1855, opp. cit.
conseguenza di una ricaduta rilevante, nel segno della confusione, anche a livello dottrinale.136
Ed allora, se normalmente i risultati sono anche il frutto di un’analisi del percorso che ha contribuito a portarvici, qui è parso necessario cominciare dalla fine per andare a ritroso, sino all’inizio. Forse perché non si è riusciti a capirne l’inizio fino a quando non se n’è conosciuta la fine.
4.2 L’ordinamento statale e l’ordinamento sportivo in un quadro unitario: la teoria istituzionale del diritto
Attraversando tutte le norme, le idee principi, la ricerca di certezze e di limiti, le ipotesi e le verità, le fonti e la diversità, un dato riesce a non essere mai eluso, dimenticato e scalfito: l’ordinamento sportivo assume in sé tutte le caratteristiche proprie di un fenomeno storicamente ed istituzionalmente autonomo e distinto da quello statuale; riesce ad esserlo con la costruzione di un proprio cammino, che lo si vede percorrere in modo lento ma deciso, a volte certo della propria identità, a volte confuso nella sua definizione, altre volte ancora cercando di divincolarsi con un grido di autonomia o cercando aiuto al di fuori di se stesso.
136 Xxxxx Xxxxxx, “ Contratto di lavoro..”, opp. cit., 1614 ss., che dopo aver evidenziato il cambiamento di rotta sancito dal legislatore con le modifiche del ’96, torna sorprendentemente sui propri passi, sostenendo l’esatto contrario: “ […] solo così si rendono possibili sulle società sportive i controlli ed i conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive al fine di verificare l’equilibrio finanziario” di dette società. Affermazioni che sembrerebbero collidere con quanto affermato dalla stessa dottrina quando, nel commentare la legge n. 91 del 1981, non mancava di sottolinearne la forza erosiva, paventando una progressiva erosione dell’ordinamento sportivo, in favore dell’espansione normativa statale.
Tentando di percorrere il suo stesso xxxxxxx, dovremmo ricercare, in primo luogo, la fonte da cui il fenomeno sportivo prese vita, il suo primo riconoscimento nella struttura istituzionale.
Certamente l’inizio di un simile percorso non può che rintracciarsi nel tentativo di colorare questo fenomeno di un’importanza istituzionale e sistematica: la teoria pluralista degli ordinamenti giuridici, che, in Italia, lega il suo nome a quello di Xxxxx Xxxxxx.137 Secondo tale dottrina il concetto di diritto si vede caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi essenziali:
a) il potersi ricondurre al concetto di società, nel duplice senso che ciò che non supera la sfera individuale non può considerarsi diritto ( ubi ius ibi societas) e che non può esservi società senza che si manifesti in essa il fenomeno giuridico ( ubi societas ibi ius);
b) il poter contenere l’idea dell’ordinamento sociale, nel senso che ogni manifestazione sociale, in quanto tale, dev’essere ordinamento almeno nei confronti dei consoci;
c) il poter consistere in una organizzazione, che realizza l’ordine sociale anche attraverso le norme da essa poste.138 Dunque, “ il concetto che sembra necessario e sufficiente per rendere in termini esatti quello di diritto, come ordinamento giuridico considerato complessivamente e unitariamente, è il concetto di istituzione. Ogni ordinamento giuridico è istituzione e viceversa ogni istituzione è un ordinamento giuridico”.139 Per istituzione s’intende “ ogni ente o corpo
137 Xxxxx Xxxxxx, “ L’ordinamento giuridico”, Firenze, 1977, 106 xx.
000 Xxxxx Xxxxxx, opp. cit., 25 xx.
000 Xxxxx Xxxxxx, opp. cit., 27 ss.
sociale”140 dove la sua essenza viene contenuta dalla parola “organizzazione”.
Il diritto nascerebbe, allora, dalla trasformazione di un gruppo sociale in un gruppo organizzato, dalla istituzionalizzazione del primo che porta con sé la forma dell’organizzazione e, attraversandola, la rende ordinamento giuridico.
Una simile visione è stata oggetto di pesanti critiche che ne hanno messo in dubbio la validità, minandone la congruità logica nonché i concetti di istituzione e di organizzazione posti al suo centro.141 Questa teoria sembrerebbe incapace di rappresentare la realtà nei suoi processi dinamici e perciò non costituirebbe uno strumento operativamente efficace per il giurista chiamato ad elaborare soluzioni per i problemi concreti.142
Alternativamente qualcuno ha preferito far luce sul fatto che la teoria istituzionale abbia avuto la sua ragion d’essere in un preciso momento storico.143 Ciò che certamente non sfugge, a distanza di lungo tempo e nelle mille e più parole spese per obbiettare alle carenze di tale tesi o per ridurne l’ inidoneità operativa, è che se il mondo del diritto si presenta panoramicamente costituito da
140 Xxxxx Xxxxxx, opp. cit., 35.
141 La critica a questa dottrina appare davvero molto articolata, quanto ai vizi nella costruzione si afferma che la teoria istituzionale non riuscirebbe a superare un certo “ vuoto logico”. “ Manca nella visione del Romano un punto fermo da cui procedere alla ricerca del fenomeno della giuridicizzazione del fatto”. Così, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, “ Diritto costituzionale”, Milano, 1994, 18; nello stesso senso Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Lezioni di diritto costituzionale”, I, Roma, 1970, 36 ss.
142 A. Catania, “ Argomenti per una teoria dell’ordinamento giuridico”, Napoli, 1976, 137: “Xxxxx Xxxxxx ha visto solo l’aspetto strutturale e statico del fenomeno giuridico; paradossalmente ha ignorato il modo in cui il diritto attraverso le norme di condotta si indirizza agli uomini per orientarne l’azione. L’istituzionalismo è una concezione molto fertile se utilizzata per lo studio delle organizzazioni giuridiche storiche che non hanno più vigenza; per gli ordinamenti giuridici contemporanei e vigenti il suo punto debole sta nel non offrire uno strumento di conoscenza che possa spiegare la tensione tra il diritto e la realtà”.
143 Xxxx Xx Xxxxx, opp. cit., 15.
rapporti giuridici, quando lo si osserva in profondità, se ne riesce ad ottenere lo spaccato che mostra gli strati di cui è composto. 144 Dato che molti rapporti sfuggirebbero alle definizioni della legge statuale, quando addirittura non vi contrastano, tale spaccato, visto là dove vi è la volontà regolatrice dello Stato, fornirebbe “una immagine incompleta” della realtà giuridica. Da qui l’emersione del “diritto dei privati” che si concretizzerebbe in una serie di ordinamenti la cui giuridicità non deriva dalla loro posizione entro la gerarchia del diritto statuale, essendo il primo “una formazione giuridica non sottoposta, ma parallela ai secondi”.145 E’conseguentemente a ciò che si pone la questione della possibile “rilevanza” dei principi generali e delle norme tecniche di tali ordinamenti per il diritto statuale. In proposito prendono vita due tesi: la prima, secondo cui lo Stato potrebbe far proprio un altro ordinamento o una parte di esso riproducendone le norme o rinviando espressamente ad esse; per la seconda, al contrario, lo Stato potrebbe rifiutarsi di riconoscere l’efficacia giuridica propria degli altri ordinamenti, ignorandoli.146 Rientrerebbero in questa ultima ipotesi i rapporti tra Stato e ordinamento sportivo. Comincia a credersi che quest’ultimo sia, con i suoi principi generali e con le sue norme tecniche, assolutamente irrilevante per la legislazione
144 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, La teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo”, in Foro it., 1933, I, 1381.
145 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, opp. cit., 27.
146 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, opp. cit., 33 ss. L’Autore specifica che “ soltanto queste due ipotesi sono possibili […]. Se un ordinamento non può essere inquadrato, per così dire, nella giuridicità statuale, lo Stato lo assorbe; altrimenti, lo ignora, ossia non lo considera come un ordinamento”.
statuale, poiché si svilupperebbe mediante “ una sua intima forza incontrollata ed incontrollabile dallo Stato”.147
La critica mossa alla teoria sforziana muove da premesse filosofiche ed arriva a conseguenze logiche che manifestano una evidente inidoneità di tale teoria a fondare una qualsiasi rilevanza delle più disparate manifestazioni sportive nell’area statuale.148 Seguono storicamente una serie di tentativi volti a modificare, o meglio a modellare, l’idea principe della pluralità degli ordinamenti giuridici per tornare al riconoscimento di una sfera di autonomia dell’ordinamento sportivo da parte dello Stato, in quanto fenomeno maturo per meritarla.149
Sembrerebbe che la profonda convinzione dell’inadeguatezza di tali teorie alla definizione del fenomeno sportivo come elemento di rilevanza nell’ambito statutario, abbia il merito di aver portato la
147 Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, opp. cit., 35.
148 Sotto il profilo filosofico la critica alla visione pluralista degli ordinamenti giuridici sembrerebbe fare leva sul dato per cui la teoria così come formulata si poggerebbe sul tentativo di superare le negazioni neo- hegeliane del diritto. Sinteticamente venie criticata l’utilizzazione di categorie, come quelle della socialità e della generalità, che risultano ambigue e dai contorni ancora poco definiti. Per una migliore comprensione del fenomeno sotto l’aspetto filosofico si veda: X. Xxxxx, “ La Cinquantenni di filosofia giuridica in Italia”, in Diritto, persona, mondo umano, Torino, 1989, 8 ss.
Per ciò che concerne l’aspetto logico, che fornisce la base a questa teoria, si rileva come nell’analisi dello spaccato della realtà giuridica e nell’individuazione dei tre strati compositivi, l’operazione comporterebbe una visione verticale del mondo del diritto. Tant’è vero che si rileva come all’ultimo strato, al di sotto di quello costituito dai rapporti consuetudinari, si rinvengano quelli che trovano il loro schema giuridico in ordinamenti diversi da quello statuale. Dopo aver precisato ciò, il successivo passaggio argomentativi compia una inspiegata e incoerente variazione del piano dell’analisi rispetto a quello di partenza. Si afferma che il diritto dei privati non deriverebbe la sua giuridicità dalla posizione entro la gerarchia del diritto statuale in quanto formazione “ parallela” a quest’ultimo. Dunque si trasformerebbe in tal modo la sezione trasversale della realtà giuridica in una sezione orizzontale della stessa, nella quale senza alcuna spiegazione logica l’ultimo strato, prima “ sottoposto a quello superiore” del diritto dello Stato, viene ora ad affiancarsi al primo. In questo senso: Xxxx Xx Xxxxx, opp. cit., 25.
149 L’intera analisi fù svolta sulla base di tale modello teorico o quanto meno fù sviluppata partendo da questa prospettiva. I lavori ritenuti i più classici sull’argomento sono: Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx, “ Diritto del lavoro e diritto sportivo”, in Dir. Lav., 1951, II, 264 ss.; M. S. Xxxxxxxx, opp. cit., 10 ss.; X. Xxxxx, “ Il sistema normativo dell’organizzazione dello sport nell’ordinamento giuridico”, in Riv. Dir. Sport., 1949, 3-4, 7 ss.; I. e X. Xxxxxx Xxxx, “ Gli ordinamenti sportivi”, Milano, 1977.
giurisprudenza ad interventi che, oltre a porsi come chiarificatori, modellandosi alle esigenze e ai cambiamenti storici, cercano di definire e di far emergere a livello statuale l’identità dell’ordinamento sportivo.
Lo Stato non si proporrà più come colui che ignora e non conosce, ma come chi legittima e segue, da “padrone”, la libera definizione “dell’altro”, le trame di una forza che si presta ad essere controllata pur di vedersi riconosciuta.150
4.3 L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza
Il fenomeno sportivo, quale attività disciplinata sia in astratto che in concreto e visto indipendentemente dal suo inserimento nell’ordinamento statale, si presenterebbe come un organizzazione a base plurisoggettiva destinata al perseguimento di un interesse generale. Si presenterebbe come un complesso organizzato di persone composto da organi cui si demanda il potere – dovere di svolgere attività disciplinatrice, sia concreta che astratta, per il conseguimento dell’interesse generale. Si pone, dunque, come ordinamento giuridico.151
L’ordinamento giuridico sportivo, inteso quale istituzione, diviene titolare:
150 Con la legge 16 febbraio 1942 n. 426 l’ordinamento giuridico sportivo al quale è preposto il
C.O.N.I. è divenuto parte dell’ordinamento giuridico statale. La legge in questione ha “costituito” il C.O.N.I. con personalità giuridica di diritto pubblico. Da qui il percorso di questo Ente si vede tempestato di conquiste, prima sotto l’aspetto finanziario poi anche più sotto l’aspetto strettamente giuridico.
151 In particolare, X. Xxxxxxxxxx, “ Spunti di riflessione sul C.O.N.I., ordinamento sportivo e rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamenti a fini generali”, in Dir. e soc., 2000, 61.
a) di potestà amministrativa, potendo emanare, per mezzo dei suoi organi a ciò competenti, atti concreti, la cui efficacia sia diretta verso soggetti determinati dell’ordinamento, per la realizzazione di fini specifici rientranti nell’interesse generale in funzione del quale l’ordinamento giuridico sportivo è costituito;
b) di potestà normativa, potendo emanare, per mezzo dei suoi organi a ciò competenti, disposizioni astratte, in quanto attinenti a fattispecie ipotizzate, e generali, in quanto dirette verso la generalità dei soggetti dell’ordinamento.
L’ordinamento giuridico sportivo così costituito opera nell’ambito territoriale in cui si esercita la sovranità dell’ordinamento giuridico statale. Da qui la necessità di un rapporto tra l’uno e l’altro ordinamento che il riconoscimento del primo non ha potuto che amplificare, nutrire e tradurre in un rapporto fra ordinamento giuridico sovrano e ordinamento giuridico minore.
Il rapporto giuridico intercorrente fra l’ordinamento giuridico statale italiano e l’ordinamento giuridico sportivo risulterebbe disciplinato dalla legge 16 febbraio 1942 n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano ( C.O.N.I.). A questo Ente viene riconosciuta personalità giuridica ( Art. 1 l. cit.), con lo scopo di organizzare e potenziare lo sport nazionale, coordinando e disciplinando l’attività sportiva comunque e da chiunque esercitata, sorvegliando e tutelando le organizzazioni che si dedicano allo sport e provvedendo alla conservazione, al controllo ed all’incremento del patrimonio sportivo nazionale ( Art. 2 e 3 l. cit.). Il C.O.N.I. si conosce articolato in una pluralità di federazioni
sportive che assurgono a suoi organi ed hanno la potestà di stabilire, con regolamenti interni, le norme tecniche ed amministrative per il loro stesso funzionamento nonché le norma sportive per l’esercizio dello sport controllato ( Art. 5 l. cit.).
Dunque è per effetto di siffatta legge che il rapporto fra Ordinamento giuridico statale e Ordinamento giuridico sportivo si atteggia ad essere un rapporto di riconoscimento: un riconoscimento, non già una creazione, poiché, come ha avuto modo di rilevare anche la Suprema Corte, l’ordinamento giuridico sportivo è costituito ed agisce nel territorio nazionale italiano come frutto dell’ordinamento giuridico internazionale ( Comitato olimpico internazionale), donde attinge la sua fonte.152
A seguito di tale riconoscimento l’ordinamento giuridico sportivo verrebbe ammesso ad esistere e ad agire, nella sua articolazione e nell’esercizio delle sue potestà, nell’ambito territoriale dello Stato.153L’ispirazione ad un tale riconoscimento risulta semplice e facilmente individuabile: la coincidenza dell’interesse generale per il cui conseguimento si è costituito l’ordinamento giuridico sportivo con uno degli interessi generali propostisi dall’ordinamento giuridico statale. Questa coincidenza farebbe sì che l’ordinamento
152 Cass. 11 febbraio 1978, in Giust. Civ., 1978, I, 897.
153 L’ordinamento sportivo nazionale esplica la propria attività nell’ambito del territorio dello Stato Italiano, dal cui ordinamento necessariamente deriva; i soggetti che partecipano all’attività sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. o dalle singole federazioni sportive nazionali sono, inoltre, dei soggetti che fanno parte anche dell’ordinamento statale; l’attività di una parte di tali soggetti, individuati dalle singole federazioni come “ sportivi professionisti”, ai sensi dell’Art. 2 della legge n. 91, o come “ società professionistiche” ai sensi dell’Art. 10 della stessa legge, viene regolamentata, almeno nelle linee essenziali, da una legge statale.
statale attribuisca una particolare qualificazione all’ordinamento giuridico sportivo.154
La tutela, la disciplina e l’incremento delle attività sportive potrebbe essere quell’interesse generale di cui lo Stato si fà promotore insieme con l’ordinamento sportivo, o forse, dovremmo dire, attraverso l’ordinamento sportivo. Comunque sembrerebbe questo stesso interesse ad aver condotto ancora oltre la giurisprudenza della Cassazione, ossia fino a riconoscere una diversa valenza normativa alle regole dettate dalle singole federazioni che, in rapporto di compenetrazione con il C.O.N.I., tenderebbero ad un fine coincidente con quello istituzionale dello stesso.155 Seppure con un certo margine di approssimazione, si potrebbe affermare che la giurisprudenza cominciò a discernere la natura privata delle disposizioni federali riguardanti l’attività negoziale delle società e degli sportivi professionisti, dal regime di diritto pubblico proprio delle norme che attenevano all’assetto organizzativo.156 Una tendenza questa che si allineava perfettamente con la volontà legislativa di fare della legge in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti uno strumento qualificante, costruito da un reticolato di norme volto a tracciare, con diretta efficacia nell’ordinamento statuale, una linea di demarcazione tra atti delle federazioni sottoposti alla disciplina
154 In proposito si veda: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, “ Lo sport e il diritto”, opp. cit., allorché rileva come “ in via generale, l’ordinamento statale, pur non essendo lo sport contemplato dalla nostra Carta Costituzionale, ha interesse all’inserimento dell’organizzazione sportiva nell’ambito della realtà sociale, in modo da consentire, senza mortificarne l’insopprimibile vocazione autonomistica, che l’intera struttura del mondo dello sport assuma forma e sostanza di ordinamento separato, e tuttavia impone che le norme di questo si armonizzino con le proprie”.
155 In questi stessi termini si veda, Cass., Sez. Un., 26 ottobre 1989, n. 4399, in Foro it., 1990, I, 899.
156 Cass. 5 aprile 1995, n. 4063, in Foro it., 1994, I, 138, con commento di Xxxxx Xxxxxx.
privatistica ed atti che invece soggiacciano alle regole di diritto pubblico.157
Tuttavia, al fine di concretizzare tutto ciò sul piano della disciplina contrattuale sportiva, la giurisprudenza avverte la necessità di trovare una chiave d’ingresso alla legge n. 91; un’idea che potesse giustificare l’esigenza di coordinazione tra pensiero statale e pensiero sportivo; un modo di giungere ad un trattamento unitario delle vicende privatistiche tra sportivi, filtrando l’originario antagonismo statale e abbandonando l’idea di dipendere da “un’autonomia”, che viene sì riconosciuta al fenomeno sportivo ma non legittimata a creare crepe nella regolamentazione degli istituti negoziali. La parola chiave più volte utilizzata dalla giurisprudenza nel tentativo di riconoscere la disciplina contrattuale sportiva nell’area statuale è la “meritevolezza” dell’interesse.158 La violazione delle prescrizioni dell’ordinamento sportivo, impedendo la concreta realizzazione della vicenda contrattuale, determinerebbero, ad avviso della Suprema Corte, l’invalidità del contratto per immeritevolezza dell’interesse perseguito.159 A riguardo sembrerebbero individuabili due fondamentali filoni interpretativi.
157 Xxxxx Xxxxxx, “ Natura giuridica e potere regolamentare delle federazioni sportive nazionali”, in Foro it., 1994, I, 138.
158 Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, opp. cit.
159 La trasposizione a livello fattuale del dettato di cui all’Art. 1322 c.c. allorché dispone al suo secondo comma che: “ Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico”.
Più specificamente, proposto ricorso per Cassazione, la Suprema Corte, constatata l’impossibilità di attuazione del programma contrattuale nell’ordinamento sportivo dove il contratto di trasferimento era destinato ad operare per volontà delle parti e per sua stessa natura a trovare esecuzione, nonché l’impossibilità a pronunciare la nullità del contratto per violazione di una norma imperativa , ricorre all’ambiguo e tanto discusso secondo comma dell’Art. 1322 c.c.
Una parte della dottrina, forse fedele alla concezione liberale dell’autonomia privata e preoccupata dei rischi di una funzionalizzazione di quest’ultima come conseguenza ad una utilizzazione disinvolta di una norma tanto vaga, qual è quella di cui all’Art. 1233 c.c., considera la meritevolezza sinonimo di liceità e individua quindi nelle norme imperative, nell’ordine pubblico e nel buon costume i criteri alla stregua dei quali verificare la meritevolezza dell’operazione economica compiuta dalle parti.160 Altra parte della dottrina, in una chiave di lettura ideologica delle clausole generali presenti nel nostro ordinamento giuridico, ravvisa nel giudizio di meritevolezza uno strumento per indirizzare l’autonomia privata a fini sociali.161
All’ampiezza del dibattito dottrinale sembrerebbe fare da contraltare una giurisprudenza da sempre assestata su posizioni tradizionaliste, per le quali il richiamo alla non contrarietà a norme imperative, al buon costume e all’ordine pubblico assurgono ad unici limiti dell’autonomia privata.162
Attraverso il controllo circa la meritevolezza della tutela dell’interesse perseguito in concreto dalle parti, nell’esercizio di
160 In questo senso X. Xxxxx e G. De Nova, “ Il contratto”, in Tratt. dir. civ., II, Torino, 1993, 447; X. Xx Xxxx, “ Il controllo giudiziale delle condizioni del contratto”, in Riv. dir.. comm., 1970, I, 211.
161 Tali fini sociali vengono individuati, a seconda dei vari autori, nella creazione di valori produttivi, nel pieno sviluppo della persona umana, nei valori costituzionali. Si veda per un quadro più limpido: X. Xxxxxxxx, “ Questioni sull’Art. 1322 c.c.”, in Riv. dir. comm., 1976, II, 270.
Merita un accenno la particolare posizione assunta da Xxxxxxxxx Xxxxxxx, “ Atipicità del contratto, giuridicizzazione del vincolo e funzionalizzazione degli interessi”, in Xxx. xxx. xxx., 0000, X, 00; allorché considera il giudizio di meritevolezza un giudizio diverso rispetto a quello di liceità ed antecedente a quest’ultimo, essendo il primo diretto a constatare se il contratto atipico possa assurgere a modello giuridico di regolamentazione degli opposti interessi ed il secondo a verificare se esso sia lesivo di interessi superindividuali.
162 Questo trend costituisce una costante della giurisprudenza dominante, tra le tante: Xxxx. 13 maggio 1980, n. 3142, in Foro it., 1980.
quella che viene definita come una libertà giuridica, lo Stato si riserva il potere di negare il proprio riconoscimento a quegli scopi che, contenuti contrattualmente, si rivelino inidonei a realizzare nell’ambito dell’ordinamento statale gli effetti giuridici conformi all’intento empirico che le parti hanno in concreto manifestato. Da questa prospettiva devono inquadrarsi le prescrizioni dei regolamenti sportivi in materia contrattuale. Dove tali prescrizioni siano ignote all’ordinamento dello Stato, sarebbe ovvio che le stesse non possano farsi valere come tali in quell’ordinamento, ma la loro violazione non potrà ritenersi in esso priva di rilevanza giuridica.163 Nel tentativo di armonizzare le norme dell’ordinamento sportivo con le proprie, la volontà statale compie, servendosi più volte della lucidità giurisprudenziale, un percorso progressivo affinchè il fenomeno sportivo riesca ad assicurare ai protagonisti della scena contrattuale sportiva una certezza finanche esterna alle proprie maglie istituzionali. Lo fà, in primo luogo, regalando allo sport una legge organica, “fatta su misura” che faccia da sponda alla disciplina federale a cui compete l’integrazione della disciplina rimasta “vuota”. Con la legge in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti si è compiuto un progetto: l’ordinamento sportivo avrebbe subìto “ una spinta dal basso verso l’alto consentendo l’ emersione a livello di diritto statuale di parte della sua struttura organizzativa la quale non può considerarsi
163 Dal momento in cui una prescrizione interna che imponga una determinata regola nella conclusione di un contratto è apprezzabile sotto il profilo della idoneità del contratto stesso, concluso in violazione di quella regola, a realizzare nell’ordinamento sportivo, in cui dovrebbe operare, la propria funzione economico- sociale tale da indurre una inidoneità funzionale del contratto medesimo nell’ordinamento dello Stato.
Sull’argomento in specie si veda: Xxxxxxx Xxxxxx, “ Ordinamento sportivo e meritevolezza sociale”, opp. cit., 190.
“sommersa”, ossia relegata nell’ambito del diritto interno, ma appare ormai operante ex autoritate legis nei confronti dei subditi legum e non soltanto nei confronti dei soggetti dell’ordinamento sportivo.164
164 X. Xxxxxxxx, “ La legge n. 91 del 1981 e la “emersione” dell’ordinamento sportivo”, in
Riv. Dir. Sport, 1982, 36.
CAPITOLO QUINTO
5.1 Sul trasferimento del calciatore professionista alla luce della sentenza Xxxxxx
Che l’attività calcistica abbia assunto carattere marcatamente economico, che i grandi club siano divenuti vere e proprie imprese e che i giocatori siano professionisti prestatori di servizi è una consapevolezza che cresce davanti agli occhi di tutti. Ciò non riuscì a sfuggire neanche allo strumento del diritto comunitario, che si fa promotore dell’applicazione dei principi e delle norme dell’attività d’impresa sul campo sportivo.165
L’intervento trova forma nelle mani della Corte di Giustizia della Comunità Europea.
La sentenza Xxxxxxx ( CGCE 12 dicembre 1974, causa 36/74 ) con riferimento al ciclismo e la sentenza Donà ( CGCE 14 luglio 1976, causa 13/76 ) con riferimento al calcio, sancirono che l’attività sportiva sarebbe stata soggetta al diritto comunitario in quanto attività economica ai sensi del disposto di cui all’Art. 2 del Trattato CE.166
A distanza di circa vent’anni da tali pronunce la Corte di Giustizia, con la sentenza Xxxxxx, è tornata ad occuparsi della delicata
165 Xxxxxx Xxxxxxx X’ Xxxx, “ Una sentenza annunciata in tema di libera circolazione dei calciatori nell’ Unione Europea”, in Riv. Dir. Lav., 1996, I, 14.
166 Entrambe le sentenze sono pubblicate, rispettivamente, in Foro it., 1975, IV, 81 e 1976, IV, 361.
questione della libera circolazione degli atleti professionisti all’interno dell’Unione europea.167
La sentenza sul caso del giocatore di nazionalità belga Xxxx Xxxxxx è considerata unanimemente una pietra miliare della giurisprudenza comunitaria; a seguito della sua emanazione i rapporti tra lo sport e il diritto comunitario ne escono fortemente mutati e gli effetti di essa risulterebbero determinanti ancora oggi.168
Nell’aprile del 1999 l’atleta, in scadenza di contratto, rifiutava la nuova proposta economica avanzata dal RC Liegi, finendo per accettare, invece, quella avanzata dalla squadra francese del Dunkerque.
Nasceva un contenzioso con il vecchio club e Xxxxxx, l’8 maggio 1998, adiva il Tribunal Istance di Liegi, al fine di far accertare in via giudiziaria l’incompatibilità con il Trattato UE della normativa U.E.F.A., nella parte in cui prevedeva un sistema di pagamento di indennità nel caso di cessione di un calciatore il cui contratto fosse giunto a scadenza, nonché nella parte in cui, discriminando fra i calciatori di altri Stati membri dell’Unione, non consentiva una libera circolazione dei giocatori comunitari nei campionati di calcio nazionali.169
167 Xxxxx xx Xxxxxxxxx, 00 dicembre 1995, Xxxxxx, causa X- 000/00, xx Xxxx xx., 0000, XX, 0, con nota di Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, “ Xxxxxx, il calcio e il diritto comunitario”.
168 X. Xxxxxxx, “ Ostacoli alla libera circolazione e numero massimo di “ stranieri comunitari” in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Xxxxxx”, in Foro it., 1996, IV, 1; A. Tizzano – M. De Vita, “ Qualche considerazione sul caso Xxxxxx”, in Riv. Dir. Sport., 1996, 416; X. Xxxxxxx, “ La sentenza Xxxxxx: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?”, in Riv. Dir. Sport., 1996, 409.
169 Specificamente la Corte d’Appello di Liegi sottopose alla Corte di Giustizia le seguenti domande: “ Se gli articoli 48, 85 ed 86 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che essi vietano:
La risposta della Corte è, ormai, di dominio pubblico: accogliendo il ricorso del calciatore la Corte dichiara incompatibili con l’Art. 48 del Trattato di Roma sia le norme che, in caso di trasferimento di un calciatore professionista, in scadenza di contratto, da una società di uno Stato membro, subordinano detto trasferimento al pagamento, da parte della società acquirente, della c.d. indennità di trasferimento, sia le norme che limitano il numero di calciatori stranieri, cittadini di Stati membri della Comunità, che ciascuna squadra può impiegare nelle competizioni sportive.170
L’argomento che più risulta invocato per denunciare l’asserita portata rivoluzionaria della pronuncia della Corte di Lussemburgo, risulta quello della tutela dei c.d. “vivai giovanili”. A questo riguardo si afferma che le società minori riescono a competere con le squadre più grandi grazie ai minori costi ed ai profitti loro garantiti dai centri di avviamento e di formazione dei giovani calciatori: da una parte, invero, diversi giocatori della c.d. prima squadra sono nati e cresciuti calcisticamente nelle squadre minori della medesima società, mentre, dall’altra, la cessione dei giocatori di maggior rilievo consentirebbe di ottenere consistenti realizzi economici. Per contro, “ con l’apertura delle frontiere calcistiche – e, di conseguenza, con un minor numero di posti a disposizione dei
A) che una società calcistica possa pretendere e percepire il pagamento di una somma di denaro allorché un giocatore già tesserato per la stessa società, dopo la scadenza del contratto con essa stipulato, venga ingaggiato da una nuova società calcistica;
B) che le associazioni o federazioni sportive, nazionali ed internazionali, possano includere nei rispettivi regolamenti norme che limitano la partecipazione di giocatori stranieri, cittadini dei paesi aderenti alla Comunità, alle competizioni che esse organizzano”.
170 Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, “ Xxxxxx, il calcio e il diritto comunitario”, in Riv. Dir. Sport., 1996.
calciatori italiani e con un mercato più vasto in cui operare – alle società minori non converrebbe più la cura dei vivai giovanili”.171 Questa la tesi avanzata nel corso del procedimento dalla U.E.F.A. secondo cui la disciplina dei trasferimenti, ancorché restrittiva della libera circolazione dei calciatori, troverebbe una sua ragion d’essere nella sua indispensabilità in ordine all’organizzazione stessa dello sport del calcio. Qualora non venisse pagata alcuna indennità in caso di trasferimento di calciatori le società abbienti avrebbero l’opportunità di accaparrarsi, senza alcuno sforzo, i migliori di essi, dove, le società minori, si vedrebbero cadere in ristrettezze finanziarie capaci di comportare la necessità per esse di cessare la loro attività.172
5.2 I trasferimenti in pendenza di contratto: il caso Xxxxxxx
Non ancora placatosi il clamore suscitato dalla sentenza Xxxxxx, il mondo dello sport europeo si vede investito del caso Xxxxxxx.173 Non avendo la società di appartenenza del calciatore prestato il proprio consenso alla cessione del contratto ad una nuova società
171 X. Xxxxxxxx, “ Diritto comunitario e libera circolazione dei calciatori”, in Dir. Xxx.xx.xxx.,
1998, 451.
172 Xxxxxxx Xxxxxx, “ L’indennità di trasferimento e la libera circolazione dei calciatori professionisti nell’Unione Europea”, in Riv. Dir. Sport., 1994, 358. Si rileva in questa sede come, infatti, la disciplina allora in vigore avrebbe costretto speeso le società minori a cedere i propri calciatori migliori al fine di garantirsi la sopravvivenza attraverso le entrate provenienti da tali cessioni.
173 Il giocatore di cittadinanza brasiliana, legata contrattualmente al Barcellona F. C. fino all’anno 2004, al termine della stagiona agonistica del ’97 decise di lasciare il team spagnolo per giocare con l’ Inter di Milano.
Un’estratto del contratto di Xxxxxxx è stato pubblicato nell’articolo di X. Xxxxx, “ Xxxxxxx, ecco perché ha ragione l’Inter”, in Corriere della sera, 4 luglio 1994, 43 ss.
sportiva voluta dallo stesso calciatore, quest’ultimo fece valere la clausola, inserita nel proprio contratto di lavoro sportivo, secondo la quale l’estinzione del vincolo dovuta alla volontà dello stesso di abbandonare il club prima della decorrenza dei termini pattuiti nello stesso contratto, avrebbe consolidato in capo al calciatore l’obbligo di indennizzare il club abbandonato con una certa somma di denaro da versarsi una tantum.174
La disciplina della suddetta clausola si rinverrebbe nel Real Decreto spagnolo n. 1006/1985 rivolto a disciplinare il rapporto di lavoro sportivo.175 Nell’indicare le cause di estinzione del contratto, la legge farebbe espresso riferimento alla voluntad del deportista.176 La c. d. “clausola di rescissione” che si rinviene nel contratto del calciatore prevede che, in caso di estinzione del contratto per volontà del giocatore professionista, senza causa imputabile alla società, si conferisca a queat’ultima il diritto ad una indennità che, in assenza di accordo tra le parti, è determinata dal giudice del lavoro che dovrà, ai fini della determinazione, prendere in considerazione le circostanze di ordine sportivo che saranno alla base della vicenda contrattuale, il pregiudizio causato alla società, i
174 Più specificamente la clausola recitava così: “ se l’estinzione del vincolo fosse dovuta alla volontà del giocatore di abbandonare il club prima della decorrenza dei termini del presente contratto, senza causa imputabile al club, il giocatore dovrà indennizzare il club con 4.000 milioni di pesetas da versarsi in un'unica soluzione”.
175 La struttura del Real Decreto si avvicina molto a quella utilizzata dal legislatore italiano nella stesura della legge in materia di rapporti tra società sportive e sportivi professionisti ( l. n. 91 del 1981 ). Infatti il R. D. , dopo aver definito il proprio ambito di applicazione agli sportivi professionisti ( Art. 1), regola la forma e la durata del contratto di lavoro ( Art. 3-6), i diritti e i doveri di entrambe le parti ( Art. 7-9), la cessione, la sospensione e l’estinzione del contratto (Art. 10-16 ).
176 Le cause di estinzione del rapporto di lavoro sono indicate nel disposto dell’Art. 13 e sono:
a) mutuo consenso delle parti; b) scadenza del termine; c) totale adempimento del contratto; d) morte o lesioni; e) scioglimento o liquidazione della società; f) crisi economica della società; g) altre cause validamente previste nel contratto, salvo che queste non costituiscano un manifesto “ abuso de derecho por parte del club o entitad deportiva”; h) licenziamento dell’atleta; i) volontà dello sportivo.
motivi che avranno condotto alla risoluzione nonchè gli altri elementi evidentemente ritenuti rilevanti dal giudice. Si continua prevedendo che qualora il calciatore stipuli un nuovo contratto con altra squadra o associazione sportiva, entro un anno dalla data di estinzione del precedente contratto, il nuovo club si vedrà responsabile subsidiario delle obbligazioni pecuniarie previste.
L’elemento caratterizzante di tale risoluzione sembrerebbe rintracciabile nella sua operatività a prescindere dall’inadempimento della controparte.177
Per ciò che concerne il momento in cui si attua lo scioglimento del contratto, le soluzioni prospettate sembrerebbero essere, in primo luogo, quella che individua nella decisione del giocatore di liberarsi dal vincolo contrattuale la circostanza determinante la risoluzione, in secondo luogo, quella che porrebbe l’accento sul pagamento dell’indennità previsto dall’Art. 16 del R. D. La prima tesi sembrerebbe preferita alla seconda, in quanto “ es la sola voluntad del trabajador la que estingue la relaciòn laboral por lo que el deportista no tiene que solicitar ni pedir la resoluciòn del contrato, sino pura y simplemente la voluntad de risolverlo […] la indemnizaciòn no es consecuencia del contrato, sino de la extinciòn del contrato”. Di fronte al dato normativo, nel caso in esame, la dirigenza della società di appartenenza del calciatore ha sostenuto, in un primo tempo, che l’efficacia della clausola suddetta sarebbe
177 Secondo la dottrina peraltro il giocatore che si avvalga di tale facoltà non risulta necessariamente tenuto al versamento di tale indennità, in quanto, come emerge dalla lettera della disposizione di cui all’Art. 16 applicabile a tale fattispecie: “ su pago va precedido en el decreto de un “ en su caso” que obviamente indica que puede darse el supuesto de que no haya lugar a indemnizaciòn alguna”. Per una migliore comprensione del fenomeno nella sua generalità si veda: X. Xxxxxxxx Xxxxxxx, “ Le conseguenze giuridiche della sentenza Xxxxxx per lo sport spagnolo ed europeo”, in Riv. Dir. Sport., 1997, 469.
valsa solo nell’ipotesi in cui il giocatore avesse stipulato un nuovo contratto con altra società spagnola. Questa tesi apparve non sostenibile agli occhi di coloro che sostenevano che il caso Xxxxxxx non configurasse un ipotesi di trasferimento da una società all’altra di un calciatore bensì la rottura di un contratto. Dinanzi alla certezza di aver perso il giocatore, la società di appartenenza dello stesso sembrerebbe mutare strategia. La società diede voce all’esigenza di ottenere, per lo “svincolo” del calciatore, oltre al pagamento della penale pattuita nel contratto, una somma pari a 30 miliardi di vecchie lire “come riconoscimento del premio di formazione professionale per i giovani”.178
E’ a questo punto che entrano in gioco le norme sui trasferimenti internazionali dei giocatori che trovano adeguata disciplina nel capitolo V del FIFA Regulations Governing the Status and Transfer of Football Players, che sotto l’influsso Xxxxxx si era visto oggetto di diverse modifiche. In base alla nuova versione dell’Art. 14 di tale regolamento , i calciatori non cittadini di Paesi dell’Unione europea avrebbero dovuto essere assimilati , a partire dal ’97, ai cittadini europei, cosicchè non sarebbero più dovute le indennità di trasferimento, allorché quest’ultimo si perfezionasse fra Stati membri. L’entrata in vigore di questa norma subisce però un ritardo, che la vedrà slittare al 1 aprile 1999. Si vede conservato, per un periodo di due anni, il diritto di ricevere, per le società sportive con sede nella Comunità europea, un’indennità di formazione e promozione in tutti i casi in cui un calciatore venisse trasferito ad una società di altro Paese membro.
178 X. Xxxxx, “ La libertà di Xxxxxxx xxxxx 30 miliardi in più”, in Corriere della sera, 22 luglio 1997, 34.
La FIFA altresì, richiamando l’Art. 12 del suddetto regolamento, metterebbe in evidenza la possibilità, nei casi di estinzione del contratto di lavoro, di accettare unicamente le risoluzioni unilaterali che godano di una giusta causa ovvero di un mutuo consenso delle parti.
Dunque sembrerebbe esplicito il richiamo della FIFA alla possibilità che, nell’ipotesi di risoluzione unilaterale ed ingiustificata del contratto da parte del calciatore interessato, la Federazione della società possa ritenere compiuta una violazione del dettato di cui all’Art. 12 del regolamento, con la conseguente facoltà per la stessa di negare il rilascio del transfer internazionale mancante del consenso, necessario ex Art. 2 lettera a) del suddetto regolamento, della società di provenienza.179
La società, in attesa del trasferimento del calciatore nelle proprie schiere ( l’ Inter di Milano), si vide costretta a rifiutare il pagamento di ulteriori somme di danaro.180
E’ il 22 luglio 1997 la data che accoglie la posizione formale assunta in merito dalla FIFA. Nel comunicato stampa si afferma che, avendo Xxxxxxx validamente risolto il proprio rapporto con la società di provenienza, il calciatore è “ free of any contractual obligation to FC Barcelona”, così chiarendo che la somma di danaro già versata dall’ Inter alla società spagnola dovrà ritenersi
179 Si osserva in dottrina come, anche sotto questo profilo, il caso Xxxxxxx sia emblematico dell’incertezza che regnerebbe sovrana nel mondo della sport europeo nel dopo Xxxxxx: la Corte non si sarebbe pronunciata esplicitamente sulla legittimità del transfer internazionale, in questo modo riconoscendo alle società la facoltà di interpretare tale silenzio come una dichiarazione implicita della legittimità dei transfer internazionali. Per altri l’ aquiescenza della Corte si tradurrebbe in una incompatibilità con il dettato comunitario.
180 In dottrina si rileva come in verità se avesse trovato applicazione il disposto dell’Art. 14 del regolamento FIFA, le richieste della società di provenienza avrebbero perso di ogni fondamento giuridico. La stampa andando oltre interpreta “ il comportamento della FIFA come un aiuto implicito alle cause del Barcellona F. C.”.
corrisposta a tal fine, non potendosi qualificare come indennità di trasferimento, la quale dovrà comunque essere successivamente corrisposta alla società spagnola con una valutazione quantitativa lasciata alla volontà delle parti.181
Questo caso lascia all’interprete la possibilità di rintracciare al suo interno i complicati meccanismi dei trasferimenti in pendenza di contratto; dove ciò che pende non è soltanto un rapporto contrattuale tra due parti ma anche le speranze ed i clamori di un fenomeno che riesce, nella sua semplicità, ad animare il mondo. Dietro la cessione di un calciatore non vi sono solo contratti da rispettare e consensi da prestare, ma vi sono anche reali speranze che possono diventare patetiche illusioni o sogni da nutrire perché diventino reali.
5.3 Uno sguardo oltre la svolta Xxxxxx
L’attualità del problema sui trasferimenti dei calciatori ancora in pendenza di contratto con la società di provenienza costituirebbe proprio la spinta alle istituzioni comunitarie per un nuovo intervento in materia. L’orientamento sarebbe stato quello di intervenire in breve tempo al fine di negoziare con le federazioni calcistiche un nuovo sistema di trasferimento per i calciatori degli
181 Nella giornata dell’8 settembre dello stesso anno la Corte d’Appello di cui all’Art. 21 del Regulations governino the Status and Transfer of Footbaalers conferma ciò che era stato definito il 22 luglio, fissando l’indennità di trasferimento dovuta alla società di appartenenza del giocatore.
Stati membri, così che lo stesso non risultasse esposto al rischio di una nuova pronuncia del giudice comunitario per ragioni di incompatibilità con il Trattato di Roma.182
Nel lavoro che si accingeva a compiere la Commissione europea prevalse, sulla possibilità di deliberare la risolubilità perenne di ogni contratto di lavoro sportivo, la via del dialogo. La Commissione nel dicembre del 1999, si decide nell’inviare una raccomandazione alla FIFA, nella quale si denuncia l’illegittimità del sistema dei trasferimenti dei calciatori vigente nella UE, in quanto contrario alla normativa comunitaria in materia di libera circolazione e libera concorrenza.183 Allo stesso modo s’invitava la Federazione nazionale a ricercare una nuova soluzione. A seguito dell’infruttuosità dei diversi incontri intervenuti tra la federazione internazionale e le istituzioni comunitarie, la Commissione decise di avviare una procedura formale nei confronti della FIFA. Quello che fù definito un vero e proprio “ultimatum”. In assenza di una risposta tempestiva da parte della FIFA, l’ Unione europea avrebbe deliberato con effetto immediato la risolubilità di ogni contratto calcistico.
182 Le regole in materia di libera circolazione dei lavoratori costituiscono un capitolo essenziale del diritto comunitario ( Art. 48 del Trattato di Roma). Ci si è interrogati in dottrina sulla compatibilità delle norme sportive che regolano il trasferimento del giocatore in pendenza di contratto a seguito di recesso. Si tratterebbe di vagliarne la compatibilità con il dettato comunitario. In primo luogo, compatibilità di quelle norme emanate dalle federazioni sportive che impedirebbero al calciatore professionista di lasciare la propria società e di stipulare un contratto con un altro club stabilito in altro Paese comunitario, tutte quelle volte in cui sia il giocatore a recedere intempestivamente dal contratto a tempo determinato, in assenza di una apposita previsione contrattuale, pur essendoci la disponibilità al risarcimento del danno; in secondo luogo, compatibilità di queste stesse norme allorquando impediscano alle parti di attribuire al giocatore il potere di risolvere il contratto unilateralmente e senza giusta causa.
183 Effettivamente, i regolamenti FIFA, al pari di quelli della FIGC, non consentono trasferimenti in pendenza di contratto decisi unilateralmente. Per quelli in cui vi sia stato accordo tra i club e lo stesso giocatore, impongono ancora il versamento dell’indennità di trasferimento.
L’obbiettivo della Commissione viene rintracciato nella volontà di abolire ogni forma residua di indennità per i trasferimenti dei calciatori professionisti.
In questo senso il cambiamento del club di appartenenza di un giocatore non avrebbe più dovuto comportare per il club acquirente un esborso di danaro alla vecchia squadra a titolo di compensazione per la perdita subita ancorché il passaggio fosse avvenuto prima della scadenza del suo contratto. La pratica delle indennità di trasferimento risultava arbitraria e sproporzionata, essendo affidata alla volontà delle sole parti contraenti, invece che essere fissata dalla legislazione nazionale in proporzione alla retribuzione del calciatore stesso. A seguire, la FIFA temendo pericolose ripercussioni nel mondo del calcio, avrebbe ammesso pubblicamente la necessità di una revisione delle proprie norme relative ai trasferimenti internazionali dei calciatori, perché possano un domani essere compatibili con il diritto dell’Unione europea.
Le trattative per giungere ad una soluzione comune che potesse presentarsi rispettosa del dettato comunitario senza per questo stravolgere l’organizzazione del sistema calcistico, si sarebbero presentate lunghe e complesse.184
Per lungo tempo si sarebbe temuto che gli anni trascorsi avrebbero potuto costringere la Commissione a decidere in proprio.
184 Nell’arco di sei mesi le parti in causa si sarebbero trovate faccia a faccia per diverse volte, ma l’accordo sulla riforma trasferimenti sarebbe apparso sempre più lontano. La discussione sarebbe proceduta a stenti, anche a causa della assoluta opposizione del sindacato calciatori, terzo soggetto giuridico della vicenda, portatore di interessi alquanto configgenti con entrambe le parti in causa. La Commissione risultava pressante per una pronta soluzione, ma ben presto si sarebbe arresa alla necessità di veder correre un’ altra stagione sportiva prima di cominciare ad intravedere un barlume di riforma.
Venne fissata una data: il 5 marzo 2001. Un termine che avrebbe potuto contenere in sé diverse risposte: la Commissione europea avrebbe potuto varare la riforma del sistema trasferimenti da sola ovvero trattarla con tutti i suoi protagonisti.185
Il risultato di questo ultimo incontro traccia la strada per un esito positivo del procedimento intentato contro la FIFA. Uno solo l’imperativo: i principi di fondo della riforma dovranno riflettersi nel regolamento che la FIFA dovrà riformulare.186
Il risultato ultimo di tale percorso è stato una riforma integrale del sistema di trasferimento dei calciatori professionisti in ambito comunitario, attraverso una normativa che potesse essere al contempo conforme al dettato comunitario ma anche rispettosa delle esigenze specifiche dello sport, che si riflettono nella stabilità dei contratti, nell’equità delle competizioni e nella tutela dei giovani campioni in mobilità.
Lo sport ne esce a testa alta, si vede rafforzato in un aspetto che lo caratterizza da sempre: il trasferimento dei giocatori professionisti. La mobilità del giocatore trova una propria dimensione nel concetto di libertà. Una libertà cercata, voluta, sfiorata e rincorsa per molto tempo, forse troppo. Ma lo sport è anche questo. E quando due mondi, come quello del calcio e del diritto s’incontrano, ciò che ne esce è un contenitore pieno di umanità.
185 La Commissione europea sembrava decisa nel varare la riforma con o senza la partecipazione di FIFA, UEFA, Leghe calcio. All’incontro furono invitati anche i rappresentanti del sindacato calciatori.
186 Lo scambio epistolare, che vede protagonisti il presidente della FIFA e il commissario Xxxxx, consacrerebbe solo l’avvenuto accordo tra le parti e non costituirebbe il documento ufficiale della riforma del sistema dei trasferimenti., per il quale avrebbe dovuto far fede il nuovo statuto della FIFA, che la federazione internazionale avrebbe dovuto realizzare in breve termine.