ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE Art. 1 – Principi generali
Allegato alla Delib.G.R. n. 55/3 del 31.12.2013
ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE PER L’EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
Art. 1 – Principi generali
1. Il processo di riorganizzazione e articolazione della rete ospedaliera territoriale richiederà l’adozione di un Piano regionale per l’organizzazione del sistema territoriale di emergenza-urgenza sanitaria, attraverso anche la definizione delle funzioni territoriali.
2. Il presente accordo, nelle more dell’avvio della riorganizzazione della rete ospedaliera sul territorio anche nel sistema dell’emergenza-urgenza, si prefigge di perseguire tre obiettivi:
a) Adeguare il sistema dell'emergenza territoriale alle nuove richieste assistenziali del territorio in termini di appropriatezza;
b) Migliorare la qualità del servizio di emergenza sanitaria territoriale mediante la qualificazione del personale medico, attraverso l’aggiornamento obbligatorio, in materie attinenti l’emergenza, in coerenza con le disposizioni, di cui all’art. 20 del ACN, fino ad un massimo di 52 ore annuali, retribuito come servizio attivo. Ciascuna Azienda Sanitaria dovrà programmare annualmente tale attività in relazione alle proprie esigenze, sulle base del programma formativo predisposto dal Responsabile della C.O. di competenza, approvato in sede di Comitato di Gestione;
c) Realizzare il raccordo assistenziale in emergenza tra Assistenza Sanitaria Territoriale ed Ospedaliera, mediante l’utilizzo dei medici di EST nelle Centrali Operative, Pronto Soccorso e Dipartimenti di Emergenza dei Presidi Ospedalieri e realizzare piena collaborazione tra i medici di Assistenza Primaria e Continuità Assistenziale, secondo Linee Guida Regionali dedicate da approvarsi sentito il Comitato Regionale ex art. 24 dell’ACN.
Art. 2
Inidoneità al servizio sui mezzi di soccorso
1. Il medico riconosciuto inidoneo in via permanente viene ricollocato ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo e ciò determina la vacanza della sede.
2. Il medico inidoneo mantiene il monte ore previsto dall'ACN ed il relativo compenso orario.
3. La sede di lavoro è concordata tra la direzione dell'Azienda sanitaria ed il medico stesso sentito il parere vincolante del comitato aziendale, avendo particolare riguardo alla residenza anagrafica e comunque
compatibilmente al suo stato di salute. Oltre che nelle strutture già previste all’art. 92, comma 11, dell’ACN i medici possono essere ricollocati anche nel Distretto.
ART. 3
Compiti del medico
1. Oltre i compiti istituzionali, all’interno delle 38 ore settimanali, il medico 118 effettua anche i trasporti dal PS/spoke al PS/hub previsti dalla rete cardiologica, dalla rete dello stroke, dalle linee guida del TSO. Tali trasporti sono effettuati in orario di servizio in ambulanza medicalizzata. Si applica, in ogni caso, la Raccomandazione n. 11, gennaio 2010, del Ministero della Salute per i trasporti intra ed extra-ospedalieri.
2. La attività di trasporto secondario su ambulanze attrezzate viene effettuata dai medici di emergenza sanitaria territoriale esclusivamente nei casi in cui esistano forme integrative di contrattazione aziendale con le XX.XX. firmatarie del presente accordo e previo consenso dei medici interessati ed esclusivamente al di fuori della normale attività di servizio.
3. Il medico dell’emergenza sanitaria territoriale oltre ai compiti istituzionali di cui al comma 1 dell’art. 95 dell’ACN può svolgere attività aggiuntive, esclusivamente in affiancamento al responsabile della struttura di
P.S. con compiti professionali e con precisi ambiti di autonomia finalizzati ad assicurare gli interventi diagnostici-terapeutici di P.S..
4. L’attività di collaborazione nei pronto-soccorso/DEA va effettuata nei giorni feriali escluso il sabato e i festivi, in orario diurno nelle strutture di riferimento del proprio ambito territoriale e, ove non presenti, in quelle più vicine. Il medico presta servizio in collaborazione con il personale dipendente con assunzione di responsabilità diretta per il proprio operato e sotto la direzione del responsabile del pronto soccorso/dipartimento senza vincolo gerarchico.
Per particolari esigenze di copertura del servizio di pronto-soccorso, verranno stipulati appositi accordi aziendali.
5. In riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 3 dell’art. 95 dell’ACN del 29.07.2009 le parti concordano che ai medici del 118 deve essere riservata una quota dei posti disponibili nei servizi di elisoccorso. Le modalità di selezione dai posti saranno definite con successivi provvedimenti regionali. A tal fine la Regione si impegna a stabilire, sentito il Comitato Regionale ex-art. 24 ACN ed il Comitato regionale per l’emergenza sanitaria, lo specifico iter formativo nell’ambito dei piani di formazione già programmati a livello aziendale, senza quindi comportare oneri aggiuntivi.
6. Le Aziende, nella organizzazione delle attività di formazione specifiche, coordinate dalle C.O. territorialmente competenti, utilizzano i medici EST in possesso di titoli di Istruttore rilasciati da Società scientifiche di settore riconosciute a livello nazionale.
7. Le attività di cui all’art. 95 del 29.07.2009, comma 3, lettere a), b), c), d), effettuate al di fuori della normale attività di istituto e al di fuori dell’orario di servizio, saranno retribuite secondo quanto definito dagli accordi aziendali siglati con le Organizzazioni Sindacali rappresentative.
8. Considerate le esigenze professionali del servizio e la necessità di un aggiornamento continuo e puntuale, le parti concordano che per i medici dei servizi d’emergenza territoriale è prevista l'obbligatorietà dell’aggiornamento professionale permanente pari a 52 ore annuali superabili previo accordo aziendale, a fronte di documentate esigenze; tale aggiornamento sarà retribuito come servizio attivo.
9. Considerate le esigenze di sinergie più strette tra gestione extra ed intra ospedaliera degli eventi, e le esigenze di garantire qualità e sicurezza nei servizi resi, ai medici titolari di incarico a tempo pieno nell’emergenza sanitaria, oltre ai compiti di istituto, per il mantenimento degli standard professionali e per le accresciute esigenze di qualificazione, dovrà essere garantita la possibilità di frequentare specifici reparti o strutture ospedaliere sotto la direzione del relativo responsabile. Gli ambiti in cui il perfezionamento formativo si svolgerà vengono individuati in:
a) anestesia e rianimazione - sala operatoria;
b) Utic - cardiologia;
c) ostetricia;
d) psichiatria;
e) ortopedia - traumatologia;
f) neurologia;
g) otorinolaringoiatria.
10. Il percorso formativo, si svolgerà nelle ore di servizio quando non si è impiegati nell’attività di istituto con l’ambulanza e potrà avere piena valenza di riqualificazione professionale ai fini dell’ECM e verrà concordato dal medico incaricato per l’emergenza sanitaria territoriale con il referente aziendale in base alle esigenza del servizio. Questa tipologia di formazione potrà avere luogo anche in altra Azienda del SSR, qualora i reparti di specialità non siano presenti.
11. L’attività formativa investe anche i medici incaricati a tempo determinato.
12. Tutte le attività, al di fuori dei compiti propri di istituto sui mezzi di soccorso e regolate dal presente accordo, devono di norma essere svolte nei giorni feriali esclusi il sabato ed i festivi ed in normale orario di lavoro. Non devono interferire con la regolare equa turnazione tra tutti i medici del servizio sulle ambulanze delle postazioni di soccorso, che hanno la precedenza su tutte le altre attività.
13. I medici dell’emergenza non hanno compiti di polizia mortuaria ne' di medicina necroscopica.
Art. 4 Massimale orario
1. Quando il medico si assenta per più di 30 giorni, per malattia o infortunio, le aziende devono attribuire incarichi a tempo determinato ai medici in possesso del attestato d'idoneità all'attività di emergenza sanitaria territoriale anche permettendo il completamento orario (medici di continuità assistenziale a tempo indeterminato in possesso di attestato).
2. Per attività svolta dai medici di EST nei Punti di Primo Intervento all’interno degli Istituti penitenziari, vige l’accordo del 25. 7.2012 siglato ai sensi del comma 6.5 dell’Allegato 1 alla Delib.G.R. n. 17/12 del 24.4.2012.
ART. 5
Sostituzioni, incarichi provvisori, reperibilità
1. Fermo restando il disposto dell’art. 97 dell’ACN del 29.7.2009 in riferimento al comma 10, 11 e 12 si dispone che:
a. L’azienda organizza, utilizzando i medici incaricati nel servizio di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilità domiciliare fino a 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici incaricati del turno di lavoro.
b. Le reperibilità hanno solo finalità sostitutiva nella misura di un medico reperibile per ogni postazione di soccorso avanzato.
ART. 6
Trattamento economico, riposo annuale
1. Il periodo di riposo annuale concedibile da parte dell’Azienda, di cui all’art. 98, comma 3, dell’ACN, maturato nell’anno di riferimento potrà essere goduto di norma sino a 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione.
2. In aggiunta al trattamento economico di cui all’art. 98 dell’ACN ai medici addetti al Servizio di emergenza sanitaria territoriale 118 titolari di incarico a ore 38 settimanali, per lo svolgimento dei compiti istituzionali è riconosciuto, oltre agli euro 2,06 già riconosciuti ai sensi della Delib.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002, un ulteriore compenso aggiuntivo su base oraria pari a € 0,419 per ogni ora dei turni di reperibilità domiciliare di 12 ore eccedenti il numero di 4 previsti dall’art. 97, comma 10, dell’ACN.
3. Oltre la quota integrativa regionale di 7,49 euro/ora già prevista dall’Accordo regionale del 2002 e dall'accordo regionale del 2008 (comprensive delle maggiorazioni economiche riconosciute ai sensi della Delib.G.R. dell'1.6.1999, n. 27/27), è riconosciuto un ulteriore importo di € 0,818/ora per tutte le ore d'incarico. Tale indennità è corrisposta per le attività aggiuntive di cui all’art. 95, commi 3, lettera a), b) e c) e 6 dell’ACN 2009 e all’art. 3 del presente accordo.
4. Al medico che effettua il servizio di emergenza sanitaria nei turni sotto riportati viene riconosciuto un compenso aggiuntivo forfetario di € 21,27, oltre agli euro 38,73 già riconosciuti ai sensi della Delib.G.R. n. 39/62 del 10.12.2002, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente accordo nel BURAS:
1° gennaio: ore 8.00 - ore 20.00
6 gennaio: ore 8.00 - ore 20.00
Pasqua: ore 8.00 - ore 20.00
ore 20.00 - ore 08.00 Lunedì dell’Angelo: ore 8.00 - ore 20.00 25 aprile: ore 8.00 - ore 20.00
1° maggio ore 8.00 - ore 20.00
15 agosto: ore 8.00 - ore 20.00
ore 20.00 - ore 08.00
24 dicembre: ore 20.00 - ore 08.00
25 dicembre: ore 8.00 - ore 20.00
ore 20.00 - ore 08.00
26 dicembre: ore 8.00 - ore 20.00
31 dicembre ore 20.00 - ore 08.00
5. Per i medici residenti oltre 15 Km dalla sede della postazione di soccorso avanzato, verrà corrisposto un rimborso chilometrico pari a 1/5 di litro di benzina verde che dovrà essere aggiornato secondo i termini di legge.
6. Le indennità di cui al presente articolo sono al netto della quota di oneri previdenziali e fiscali a carico dell’Azienda.
Adempimenti a carico delle Aziende
1. Le Aziende e le Centrali Operative sono obbligate a dare adeguata informazione di tutte le iniziative inerenti il servizio affinché tutti i medici del sistema d'emergenza sanitaria territoriale ne prendano atto.
2. Le aziende devono fornire al medico in servizio una camera con annessi servizi igienici dedicata alla sosta ed al riposo, conforme alle norme vigenti ed al decoro professionale.
3. Le aziende in occasione dell’approvvigionamento delle divise di servizio dovranno dare indicazioni affinché le stesse siano identificative per le ambulanze medicalizzate.
4. I Comitati Aziendali, sulla base delle esigenze assistenziali, individuano le modalità di organizzazione e di collaborazione dei medici EST presso le strutture aziendali dell’emergenza-urgenza e le sottopongono all’approvazione del Comitato permanente regionale dei MMG.
Art. 8 Riposo annuale
Riposo annuale. Per una puntuale interpretazione dell’articolo 98, comma 3, dell’ACN del 29.7.2009, relativamente al periodo annuale retribuito di astensione obbligatoria dal servizio, esclusi i festivi, è esemplificata la seguente procedura di calcolo:
impegno orario settimanale = 38 ore; numero di giorni lavorativi settimanali = 5;
38/5 = 7,6 = numero di ore da retribuire per ogni giorno di astensione obbligatoria;
21 giorni X 7,6 = 159,6 = numero di ore da retribuire per 21 giorni di astensione obbligatoria. Qualora sussistano incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di riposo è ridotto in misura proporzionale:
impegno orario settimanale = 24 ore; 38: 159,6=24:X
X= 100,8
Assicurazione contro i rischi derivanti dall’incarico
1. In riferimento a quanto previsto dall’art. 99 comma 8 dell’ACN del 29.7.2009, le aziende stipulano contratti assicurativi di responsabilità civile contro terzi, comprendenti la copertura delle spese legali.
Art. 10
Compiti a carico dell’Amministrazione
0.Xx sensi dell'art. 100 dell'ACN del 27.7.2009 e sulla base di quanto disposto dal preaccordo del 3 dicembre 2009, art 11, la Regione Sardegna s'impegna, all'atto della riorganizzazione del sistema d'emergenza, a valutare la possibilità di procedere all'inquadramento nel ruolo sanitario della dirigenza medica per i medici dell'emergenza sanitaria territoriale convenzionati a tempo indeterminato.
2. L’Amministrazione si impegna altresì a valutare l’applicabilità di eventuali ulteriori indennità spettanti in virtù dell’applicazione dell’articolo 2.
Art. 11 Controversie
1. Eventuali controversie interpretative insorte in sede di applicazione del presente Accordo, vanno sottoposte alla valutazione del Comitato Regionale di cui all’art. 24 dell’ACN.
Art. 12 Norma finale
1. Le indennità economiche di cui all’art. 6 vanno riconosciute a decorrere dall'1.1.2013. Le somme dovute dall'1.1.2013 al 31.12.2013 dovranno essere corrisposte entro il 30.6.2014.
2. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti dall’applicazione del presente accordo le Aziende Sanitarie faranno fronte con fondi propri.
Dichiarazione congiunta
Le parti convengono che, nelle more della definizione dell’art. 93, comma 6, restano in vigore le turnazioni di servizio tuttora utilizzate nelle varie postazioni a partire dall’attivazione dell’XXX-000 (Xxxxx.X.X. n. 27/27 dell'1.6.1999).
Parte economica
Voci | Incremento AIR | Medici Titolari | Ore settimanali turni superiori a 4 | Medici Titolari per turni festività | Festività | Ore annue Medici Titolari | Totale spesa annua air | Totale spesa annua air con oneri previdenziali e fiscali |
Quota integrativa regionale | € 0,818 | 144 | 284.544,00 | € 232.756,99 | ||||
Reperibilità Domiciliare | € 0,419 | 144 | 864 | € 52.130,31 | ||||
Compenso aggiuntivo forfetario festività | € 21,27 | 24 | 14 | € 7.146,72 | ||||
TOTALE | € 292.034,02 | € 329.779,41 |
Per la Regione Sardegna
Dott. ssa Xxxxxx Xx Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Dr. Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Per le XX.XX.
F.I.M.M.G.
Dr. Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx
S.N.A.M.I.
Dr. Nicolfranco Boccone Firmato
S.M.I.
Dr.sse Xxxx Xxxx Xxxx e Xxxxxxx Xxx Xxxxxxx