CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CON CAVI IN FIBRA OTTICA – BANDA ULTRALARGA MODALITA’ FTTH - DELLA INFRASTRUTTURA COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE
CONVENZIONE PER L’UTILIZZO CON CAVI IN FIBRA OTTICA – BANDA ULTRALARGA MODALITA’ FTTH - DELLA INFRASTRUTTURA COMUNALE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE
FRA
Comune di Empoli con sede in Xxx X. xxx Xxxx, 00 Xxxxxxx XXX 00000000000 rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx nella sua qualità di Dirigente del Settore I “Servizi Tecnici e Lavori Pubblici”, giusto decreto Sindacale di nomina n. 66 del 01/08/2019 autorizzato a stipulare gli accordi di cui l’Ente è parte ai sensi dell’art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs 267/00
(di seguito “Comune” o “Proprietario”)
E
FiberCop S.p.A con sede in Xxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxx Xxxxx, 0 codice fiscale e numero di iscrizione al registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi N. 11459900962e rappresentata nella persona del Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxx in qualità di procuratore speciale, munito dei poteri per la stipula del presente atto con procura del 21/06/2021, repertorio n. 283, raccolta n.181 (di seguito denominata “FiberCop o “Operatore”)
PREMESSO CHE
a. in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il “Piano strategico nazionale” per lo sviluppo della banda ultralarga in Italia, denominato “Strategia italiana per la banda ultralarga”;
b. il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/61/UE, ha successivamente introdotto norme di semplificazione ed agevolazione delle procedure di realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale riforma e ad integrazione della normativa previgente in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 ed all’art. 2 della L. 6 agosto 2008, n. 133;
c. l’art. 3 del D.M. 1° Ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in coerenza con il quadro normativo di riferimento (in particolare con il sopra richiamato art. 2 del D.L. 112/2008 e con il D.Lgs. 33/2016) prevede che l’installazione delle infrastrutture digitali sia effettuata prioritariamente utilizzando infrastrutture stradali ed intercapedini già esistenti ed utilizzate per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore, in una logica di conservazione e al fine di limitare al massimo l’impatto ambientale degli interventi;
d. il COMUNE è proprietario di tubazioni sotterranee passacavi su una ampia porzione del territorio comunale principalmente utilizzate per la pubblica illuminazione (in seguito anche P.I.) ed in parte dedicate ad altri scopi;
e. CITELUM, in forza della Determina Dirigenziale n. 1459 del 26/11/2019 quale atto di aggiudicazione definitiva, avente per oggetto la “Concessione di Servizi Energetici per la Gestione degli Impianti di Pubblica Illuminazione e degli Impianti Speciali del Comune di Empoli”, gestisce dal 1° gennaio 2020 la rete di Pubblica Illuminazione di proprietà del Comune di Empoli (di seguito “Gestore”);
f. FiberCop nasce da una partnership societaria tra Telecom Italia S.p.A. (“TIM”), Xxxxx Xxxxx
S.a.r.l. e Fastweb S.p.A. ed è una società controllata e sottoposta alla direzione e coordinamento di TIM;
g. FiberCop è operatore di telecomunicazioni titolare di autorizzazione generale di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 259/2003 per l’installazione e fornitura di una rete pubblica di comunicazione elettronica sull’intero territorio nazionale, rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento Comunicazioni in data 25 novembre 2020, in virtù della quale è legittimata alla costruzione ed all’offerta di infrastrutture di reti di telecomunicazioni
h. in virtù della Autorizzazione Generale indicata al capoverso precedente, FiberCop risulta titolare della facoltà di installare le proprie reti su beni appartenenti a soggetti “pubblici” così come previsto in particolare, dall’art. 3 del D.Lgs 33/2016;
i. l’art. 49, comma 7, del D.Lgs. 207/2021, prevede che per l’installazione di infrastrutture che comportino la realizzazione di opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico, l’istanza di autorizzazione si intende accolta per “silenzio assenso” qualora, trascorsi i termini abbreviati (di trenta, dieci o otto giorni), previsti per le varie fattispecie di intervento disciplinate dal medesimo articolo, l’Amministrazione non abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero non abbia indetto un’apposita conferenza di servizi;
j. FiberCop affiderà a TIM lo svolgimento delle attività operative – ivi inclusa la progettazione e la richiesta dei titoli abilitativi o permessi necessari per l’esecuzione degli interventi – relative alla realizzazione della rete secondaria FTTH;
k. FiberCop per realizzare la rete intende utilizzare le infrastrutture esistenti avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 33/2016, al fine di ridurre al minimo l’impatto dei lavori, assicurandone al contempo la relativa gestione e manutenzione, nonché ad offrire diritti di accesso a condizioni tecniche ed economiche non discriminatorie a tutti i soggetti che ne facciano richiesta;
l. l’utilizzo dei singoli tratti della quota di infrastruttura avverrà previa valutazione del grado di occupazione da parte del Gestore, per cui ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.Lgs. 33/2016, alla richiesta scritta deve essere allegata una relazione esplicativa, in cui sono indicati gli elementi del progetto da realizzare, comprensivi di un cronoprogramma degli interventi specifici;
m. il Comune di Empoli intende concedere a FiberCop l’utilizzazione delle proprie infrastrutture per la posa della rete di comunicazione elettronica, con i soli oneri di cui al regolamento Canone Unico.
n. a tale riguardo le Parti ritengono di reciproco interesse ed utilità stipulare un’apposita convenzione al fine di regolamentare l’utilizzo sinergico delle infrastrutture esistenti e l’impiego di tecniche innovative di costruzione, che riducano i tempi e i costi d’intervento, garantendo nel contempo un basso impatto ambientale; nonché, di prevedere modalità di gestione semplificate degli iter autorizzativi, delle modalità di realizzazione degli interventi e dei relativi flussi comunicativi.
La presente Convenzione non costituisce alcun vincolo di esclusiva e pertanto non preclude lo sviluppo, sul territorio del Comune, di altri progetti con finalità analoghe.
TUTTO CIÒ PREMESSO
SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse e Allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
Art. 2
Finalità e ambito di applicazione – Piano FiberCop
La presente Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in merito all’attuazione del Piano FiberCop utilizzando infrastrutture esistenti ovvero realizzando, in proprio, infrastrutture per la posa di una rete di comunicazioni elettroniche.
La presente Convenzione, nel vincolare le Parti all’esecuzione degli impegni assunti, identifica le aree di collaborazione, definisce le metodologie di intervento e di coordinamento, indica il percorso amministrativo per il rilascio dei titoli autorizzativi, condivide le modalità di monitoraggio e di eventuale revisione delle procedure per garantirne l’efficienza e l’efficacia.
In particolare, FiberCop provvederà a realizzare la propria infrastruttura di rete a banda ultralarga nel territorio del Comune di Empoli in più fasi.
La realizzazione delle fasi avverrà con la richiesta di autorizzazione e successiva realizzazione di uno o più progetti (di seguito, “Progetti”).
La presente Convenzione, nell'ambito dell'attuazione del Piano FiberCop disciplina:
- le procedure amministrative da seguire per l’ottenimento delle autorizzazioni comunali;
- gli standard tecnici di progettazione ed esecuzione delle opere;
- i reciproci rapporti tra FiberCop e l'Amministrazione Comunale relativi:
alla verifica di pre-fattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
alla verifica in situ della reale possibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc.;
alle procedure attuative d'intervento e alle responsabilità su infrastrutture quali cavidotti, pozzetti, etc. che condividono al loro interno cavi, giunzioni, etc. di differenti proprietari e/o gestori.
Art. 3
Proprietà dei beni e utilizzo delle infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi
FiberCop e il Comune convengono che le infrastrutture a banda ultralarga realizzate da FiberCop stessa ed ogni opera connessa, siano esse posate nel suolo o nel sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvero posate all'interno di infrastrutture e cavidotti del Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprietà di cui FiberCop è esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivere nei propri registri dei beni patrimoniali. FiberCop manterrà la proprietà delle infrastrutture per tutta la durata del periodo di vita utile dell’infrastruttura stessa.
FiberCop potrà richiedere l’uso di infrastrutture preesistenti nella titolarità del Comune ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni, qualora idonee per la posa dei cavi in fibra ottica e per l’installazione di apparecchiature, specificandolo nella relativa domanda di autorizzazione, di cui al successivo art. 4.
A tale riguardo, il Comune consentirà, a condizione eque e non discriminatorie nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 33/2016, l’utilizzo delle infrastrutture preesistenti nella propria titolarità.
Resta inteso che i cavidotti e tutte le altre infrastrutture per sotto servizi del Comune che siano utilizzate da FiberCop nel Piano FiberCop per lo sviluppo della propria infrastruttura e per l'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il quale ne consente l’utilizzo secondo quanto previsto al successivo art. 4.
Art. 4
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per infrastrutture esistenti
Per l’attuazione del Piano FiberCop, al fine di regolamentare la coesistenza delle infrastrutture della pubblica illuminazione e della rete di telecomunicazione, sarà sottoscritto tra il Gestore e l’Operatore, un accordo per la disciplina degli interventi di sotto equipaggiamento e per la gestione delle attività manutentive.
Le eventuali opere di alterazione stradale si intendono assentite nel rispetto dei disposti del D.M. 1/10/2013 e del Decreto Fibra n. 33/2016. nonché, per quanto non in contrasto con esse, alle condizioni contenute nel disciplinare tecnico esecutivo per interventi di manomissione e ripristino di suolo pubblico, di questo Comune, approvato con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 391 del 07/10/2009.
In previsione dell’inizio dei lavori nei singoli lotti, di norma nei 30 (trenta) giorni che precedono l’inizio dei lavori medesimi, FiberCop, avvalendosi anche di soggetto terzo autorizzato, invierà le comunicazioni riguardanti l’avvio delle prove di pervietà e sottotubazione delle canalizzazione e infrastrutture esistenti, volte ad individuare le effettive possibilità di utilizzo delle medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurre la necessità di scavi e l’impatto sulla viabilità.
Il Comune, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, previo sopralluogo congiunto, emanerà apposito provvedimento autorizzativo nel quale verranno definite le modalità di realizzazione dell’intervento anche in funzione dell'attuale sfruttamento di eventuali progetti a realizzarsi (ampliamento della rete, modifica della topologia, etc.).
In concomitanza con l’esecuzione delle suddette prove e nel caso di esito positivo delle medesime, verranno contestualmente installati i minitubi per l’alloggiamento dei cavi in fibra ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabilità. Nel corso delle verifiche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorgimenti e le cautele atte ad evitare incidenti e verranno collocati i segnali previsti dall’art. 21 del Codice della Strada, secondo gli schemi segnaletici fissati dal Disciplinare Tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Decreto del 10 luglio 2002.
Art. 5
Procedura di autorizzazione dei singoli Progetti per nuove infrastrutture
I lavori di realizzazione delle nuove infrastrutture sono subordinati al rilascio della concessione per alterazione stradale previo sopralluogo congiunto per la definizione e verifiche dei tracciati e sullo stato di usura delle pavimentazioni. Non si potrà dare inizio ai lavori senza aver ottenuto dal competente Ufficio Comunale – Settore I - LL.PP. – Patrimonio, le rispettive ordinanze e concordato con
lo stesso tempi e modalità di esecuzione e le eventuali limitazione o chiusura del traffico.
Laddove sia operativamente eseguibile si richiede la tecnica di scavo TOC - No Dig, con il posizionamento dei pozzetti di ispezione/collegamento in banchina o marciapiede stradale.
Per le attività di nuova infrastrutturazione FiberCop presenterà apposita domanda di autorizzazione in relazione a ciascun Progetto. Alla domanda dovranno essere allegate tutte le previste autorizzazioni, consensi, nulla osta ecc., di altre Autorità o Enti.
La domanda dovra essere corredata degli elaborati necessari a documentare e descrivere
compiutamente lo stato di fatto e di progetto dei luoghi interessati e di tutta la documentazione necessaria per il rilascio di eventuali titoli abilitativi previsti da leggi e regolamenti.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allegati:
generalità del richiedente;
indicazione del direttore/referente tecnico per i lavori con recapito telefonico;
indicazione dell’impresa appaltatrice che realizzerà i lavori o impegno alla successiva comunicazione prima dell’avvio dei lavori;
ubicazione dell’intervento;
planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fibra ottica in adeguata scala e dettaglio;
cronoprogramma di massima dei lavori, con indicativa suddivisione in lotti dell’intervento complessivo, al fine di agevolare la fase di realizzazione dei lavori, assicurando nel contempo un minore impatto sulla viabilità e sul territorio cittadino;
relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare, che potrà contenere l’indicazione degli interventi con potenziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali, paesaggistici e archeologici, con evidenza della necessità di acquisire specifiche autorizzazioni culturali, ambientali, paesaggistiche e archeologiche.
Tutti gli elaborati tecnici dovranno essere firmati secondo la normativa vigente. La copia elettronica dovrà contenere:
- tutti i documenti (sia testuali che grafici) in formato pdf non protetto;
- gli elaborati grafici in formato dwg 2012 e in shape file secondo opportune codifiche in utilizzo presso l'Amministrazione comunale.
La domanda è formulata, ai sensi dell’art. 49, comma 7, del D.Lgs. 207/2021 nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i..
Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata che l’autorizzazione rilasciata si intendono riferite a tutti gli interventi da realizzare su suolo pubblico e/o proprietà pubbliche, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell’infrastruttura di rete in fibra ottica e della connessione in modalità FTTH.
La predetta domanda sarà presentata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC:
. all’Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai sensi del successivo art. 11;
a. alle Soprintendenze eventualmente interessate.
A seguito dell’ottenimento, ove necessario, dei nulla osta di cui all’art. 8, il Comune rilascerà in tempi brevi, di norma entro un termine massimo di trenta giorni, l’autorizzazione alla realizzazione degli interventi previsti dalla domanda e dal relativo Progetto.
Al fine di accelerare i tempi di attuazione del singolo Progetto, detta autorizzazione potrà essere immediatamente rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel Progetto, qualora per i medesimi interventi non risulti necessario acquisire il parere della Soprintendenza, rimettendo il rilascio dell’autorizzazione per la restante parte degli interventi a valle dell’ottenimento del predetto parere della Soprintendenza.
Nel caso in cui il Comune ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o integrative, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta a FiberCop, che entro e non oltre i successivi cinque giorni dovrà provvedere a fornire tali integrazioni.
La richiesta di chiarimenti determina l’interruzione del termine per la conclusione del procedimento, che ricomincia a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto.
La singola autorizzazione potrà essere formalizzata sia attraverso un provvedimento esplicito del Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo del provvedimento, ai sensi dell’art. 11 della Legge 241/1990 e s.m.i..
Resta comunque inteso che, in mancanza della formalizzazione del provvedimento di autorizzazione, o dell’eventuale integrazione documentale richiesta nei modi sopraddetti, gli interventi oggetto della domanda e del relativo Progetto si intenderanno assentiti - ai sensi dell’art. 49, comma 7, del D.Lgs. 207/2021, nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i. - decorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dall’ultimo parere ottenuto a seguito dell’eventuale Conferenza di Servizi avviata.
Ottenuta l’autorizzazione, FiberCop invierà al Comune la comunicazione di inizio lavori del singolo Lotto, di norma quindici giorni prima della data di effettivo inizio dei lavori.
Per Lotto deve intendersi un’area territoriale comprensiva di una o più vie rientranti nel singolo Progetto autorizzato.
Alla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:
il cronoprogramma, che terrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quelle legate a manifestazioni ed eventi pubblici;
altre informazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli interventi.
Per l’esecuzione di tali interventi sarà a cura di XxxxxXxx l’apposizione di cartelli informativi all’inizio e alla fine della strada interessata.
Art. 6
Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016
Con riferimento agli obblighi introdotti dal D.Lgs. 33/2016, in particolare dagli articoli 4, 5 e 6, le Parti si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi integrativi, forme di collaborazione e xxxxxxxx xxxxxx a contenere quanto più possibile i tempi di realizzazione del Piano FiberCop.
Art. 7
Procedura di autorizzazione per aree sottoposte a vincoli ambientali, culturali e paesaggistici
Tenuto conto del carattere di urgenza e della piena condivisione, anche da parte del Comune, circa la necessità, rilevanza e utilità anche pubblica degli interventi previsti dal Piano FiberCop, il Comune si
impegna a collaborare con FiberCop nell’individuazione delle più opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividere con la Soprintendenza competente al rilascio del relativo benestare nel caso di vincoli ambientali, culturali, paesaggistici e archeologici.
In merito al parere delle Soprintendenze, si precisa che non sarà necessaria l’acquisizione dello stesso, qualora l’intervento previsto nel Progetto non abbia impatto su eventuali vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici ovvero sia conforme alle modalità tecniche, tipologie standard di realizzazione e posa in opera preventivamente concordate negli specifici accordi e/o disciplinari eventualmente definiti con le Soprintendenze in conformità a quanto previsto dal successivo art. 8.
Resta ferma in ogni caso, l’applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali, archeologici, culturali e/o paesaggistici, che già prevede procedure autorizzative semplificate qualora gli interventi da realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità, ovvero altre semplificazioni procedimentali ai sensi della normativa vigente in materia (D.P.R. n. 31/2017, Legge n.113/2008; circolare MIBACT 37/2017).
Art. 8
Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale
Con la presente Convenzione il Comune autorizza FiberCop, a seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stessa e fatte salve eventuali prescrizione delle Soprintendenze, ad utilizzare le seguenti tecniche per la realizzazione di infrastrutture:
a. minitrincea one day dig/microtrincea;
b. minitrincea tradizionale;
c. no-dig;
d. posa in rete aerea.
La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altre soluzioni.
L'esecuzione dei lavori in generale sarà effettuata nel rispetto delle norme tecniche vigenti applicabili al momento della progettazione e dell'esecuzione ed in particolare delle norme CEI UNI 70029 e CEI UNI 70030 e delle Guide CEI 306-22, CEI 306-2, CEI 64-100/1, 64-100/2, 64-100/3, 64-19 e 64-19 V1
e successivi aggiornamenti, oltre alle ulteriori norme applicabili.
Saranno utilizzati materiali e componenti di impianto conformi alle norme tecniche di riferimento.
Art. 9
Procedure per i lavori di manutenzione sulle infrastrutture di comunicazione
Nei casi di manutenzione programmata, FiberCop comunicherà al Comune ed al Gestore, con un preavviso adeguato all’entità dell’intervento e comunque non superiore a trenta giorni, data ed ora di inizio e fine dei lavori di manutenzione dell’infrastruttura. Decorso il predetto termine senza che il Comune e/o il Gestore comunichi il proprio dissenso, l’intervento verrà eseguito osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini.
Nei casi di interventi di riparazione su guasto, FiberCop provvederà ad avviare le relative attività osservando tutto quanto necessario ai fini della tutela del patrimonio, della sicurezza della circolazione e delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli uffici tecnici comunali.
In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, FiberCop comunicherà le esigenze operative in via prioritaria sala operativa della Polizia Municipale, al Comune ed anche al Gestore nel caso si vada ad interessare infrastrutture di pubblica illuminazione.
Il Comune, per parte sua, si impegna a comunicare a FiberCop ogni situazione a sua conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutentivi sull’infrastruttura di FiberCop.
Art. 10 Obblighi di FiberCop
Nell’esecuzione delle attività, FiberCop si impegna a:
stipulare apposito disciplinare tra FiberCop, l’Amministrazione Comunale e il Gestore della infrastruttura di pubblica illuminazione del Comune, con il quale vengono disciplinate le modalità procedurali dell’intervento e gli impegni a carico delle Parti;
tenere indenne e manlevato il Comune e il Gestore da ogni danno e responsabilità verso terzi, persone e cose, che dichiarano di aver subito danni e/o altri pregiudizi, dallo svolgimento dell’attività di cui alla presente convenzione;
definire e adottare, sulla base di sopralluoghi e verifiche congiunte eseguite con il Comune, la migliore tecnica innovativa prevista dalla normativa nazionale di riferimento di cui all’art. 8 del presente accordo;
eseguire i ripristini stradali in conformità ai disposti del D.M. 1/10/2013 e del Decreto Fibra n. 33/2016, nonché, per quanto non in contrasto con esse, alle condizioni contenute nel disciplinare tecnico esecutivo per interventi di manomissione e ripristino di suolo pubblico, di questo Comune, approvato con atto di indirizzo della Giunta Comunale n. 391 del 07/10/2009, precisando che qualora lo scavo interessi il marciapiede, il ripristino superficiale riguarderà l’intera larghezza;
vigilare affinché i terzi dalla stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi titolo nell’ambito di operatività della Convenzione, operino nel pieno rispetto della legge e di ogni disciplina di settore applicabile;
adottare ogni cautela necessaria a garantire l’incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini e di chiunque altro fruisca dell’infrastruttura stradale durante i lavori;
utilizzare, ove compatibili e rese disponibili in tempi brevi, anche le infrastrutture fisiche esistenti di altri operatori, impegnandosi quindi a contenere al minimo indispensabile la realizzazione di nuovi scavi, come previsto dalla normativa vigente;
adottare immediate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità derivante dallo svolgimento dei lavori di realizzazione della rete;
provvedere agli eventuali oneri di manutenzione della rete.
Art. 11 Impegni del Comune
Il Comune si impegna ad utilizzare le infrastrutture esclusivamente per le proprie attività istituzionali a servizio della propria rete privata.
Nell’ambito della Convenzione, il Comune si impegna a definire adeguate procedure per una copertura intensiva del territorio in un ambito pianificatorio, programmatorio e autorizzativo di lungo termine procedendo a:
agevolare e supportare le operazioni finalizzate alla realizzazione del Piano FiberCop e di stipulare apposito disciplinare tra l’Amministrazione Comunale, il Gestore e FiberCop, con il quale vengono disciplinate le modalità procedurali dell’intervento e gli impegni a carico delle Parti, nonché di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione del progetto in parola, anche se rientranti nelle competenze di altri Direttori o altre strutture dell’Ente ed in loro sostituzione;
favorire l’utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre l’impatto delle opere sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli interventi, garantendo nel contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità comunale sia delle preesistenze in sottosuolo;
informare in via preventiva FiberCop, nel caso di interventi sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali utilizzate, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità del servizio gestito da FiberCop, anche in considerazione della natura di pubblica utilità del servizio stesso, fornendo alla stessa indicazioni dettagliate circa tipologia, modalità e tempistica degli interventi. In questi casi, XxxxxXxx assumerà i necessari provvedimenti (eventualmente a carattere provvisorio) per la messa in sicurezza della propria infrastruttura nel più breve tempo possibile. A tal fine il Comune garantirà la massima collaborazione e, ove richiesto da FiberCop, si coordinerà con la stessa per l’individuazione della migliore soluzione tecnica di intervento sulla sede stradale o sulle infrastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio di sospensioni/interruzioni del servizio fornito da FiberCop. FiberCop ha il diritto di presenziare con i suoi tecnici all’esecuzione dei suddetti interventi da parte del Comune.
Art. 12 Oneri
Le Parti convengono che per la posa della rete di comunicazione elettronica di cui alla presente Convenzione, il Comune di Empoli concede a FiberCop, l’utilizzazione delle proprie infrastrutture e la realizzazione degli interventi su suolo e sottosuolo pubblico, con il pagamento dei soli oneri previsti nel regolamento Canone Unico.
Art. 13 Cauzione
A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi di ripristino derivanti dallo svolgimento delle attività del Piano FiberCop di cui alla presente convenzione, FiberCop si impegna a prestare idonea fideiussione assicurativa, a prima richiesta.
L’importo di detta fideiussione è di importo pari a Euro 50.000 (Cinquantamila/00) a copertura degli impegni di FiberCop sul ripristino dei luoghi.
La fideiussione avrà validità fino al completamento dei lavori di ripristino.
FiberCop si impegna a mantenere l’importo predetto della garanzia, anche in caso di parziale escussione da parte del Comune, fino al termine delle attività.
In ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà essere richiesto al Comune da parte di FiberCop anche parzialmente a completamento dei lavori dei singoli Progetti ovvero alla chiusura dei singoli cantieri, previa verifica dello stato dei luoghi e collaudo finale da parte del Comune.
Art. 14
Referenti
Entro e non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula della presente Convenzione, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra il nominativo dei propri referenti.
Art. 15
Durata della Convenzione - Utilizzo della quota infrastruttura - Risoluzione
La Convenzione e le disposizioni in esso contenute avranno validità per 20 anni decorrenti dalla sottoscrizione del presente atto, fatta salva la rescissione per giustificato motivo. Al termine del periodo, le Parti valuteranno se procedere o meno al rinnovo.
Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare la quota infrastruttura qualora lo ritenga necessario per modifiche e sviluppi dell’impianto cittadino di pubblica illuminazione o per altri usi.
FiberCop si impegna a propria cura e spese allo spostamento e/o rimozione della rete in fibra ottica posata nella infrastruttura comunale ed al ripristino, nei seguenti casi:
- modifiche del tracciato delle tratte a seguito di modifiche della viabilità;
- cessazione di esercizio di una tratta in fibra ottica;
- al termine del periodo di validità dell’utilizzo dell’infrastruttura;
- su richiesta del Comune, in caso di effettiva necessità di utilizzare in proprio i cavidotti promiscui saturi, causa la mancanza di idonei passaggi alternativi, interrato o aerei. Gli interventi verranno coordinati al fine di minimizzare costi e disservizi con tempi necessari per la realizzazione della nuova opera e l’attivazione della stessa.
Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che la stipula della presente convenzione e la sua esecuzione non comporteranno il trasferimento del diritto di proprietà della quota infrastruttura né l’attribuzione di alcun diritto in capo a FiberCop su parti dell’infrastruttura di pubblica illuminazione.
La presente convenzione dovrà intendersi risolta di diritto qualora:
a) FiberCop ceda o sub conceda il diritto di utilizzazione o il diritto di passaggio qui previsti a terzi senza l’autorizzazione del Comune;
b) FiberCop faccia uso non autorizzato delle infrastrutture o in accertata violazione delle leggi vigenti;
c) FiberCop si renda comunque inadempiente alla presente convenzione e non ponga rimedio a tale inadempimento entro 60 giorni dalla richiesta scritta del Comune.
Art. 16 Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservate le Informazioni Confidenziali, come di seguito definite, e pertanto a non divulgarle senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte.
Si considera “Informazione Confidenziale” ogni informazione relativa al Piano FiberCop ed ai singoli Progetti, nonché qualunque informazione qualificata come tale dalla Parte che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e consideri come tale, nonché l’informazione cui si abbia accesso in conseguenza della sottoscrizione della presente Convenzione.
In ogni caso, Informazione Confidenziale non può essere considerata l’informazione che la Parte ricevente abbia sviluppato o acquisito indipendentemente; che diventi di pubblico dominio (per ragioni diverse da un inadempimento attribuibile alla Parte ricevente), che sia resa nota dalla Parte che
detiene l’informazione a terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza, o che sia stata ricevuta legittimamente da terzi che non siano vincolati da obblighi di riservatezza.
Gli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla legge, purché la Parte tenuta a rendere nota l’informazione notifichi immediatamente e prima della divulgazione detta circostanza all’altra Parte.
L’Informazione Confidenziale continuerà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo nella titolarità della Parte che l’ha resa nota, e potrà essere utilizzata dalla Parte ricevente esclusivamente nell’ambito e per le finalità previste dalla presente Convenzione.
Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in essere per i due anni successivi alla scadenza o alla cessazione anticipata della presente Convenzione.
Art. 17 Trattamento dei dati personali
I dati personali, scambiati o acquisiti reciprocamente dalle Parti in occasione della stipula ed esecuzione della Convenzione (di seguito le “Dati Personali”), saranno trattati dalle stesse nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 (“GDPR”) e della normativa in vigore.
Le Parti garantiscono che i Dati Personali saranno trattati mediante strumenti manuali, informatici e telematici, esclusivamente per le finalità correlate all’adempimento degli obblighi previsti dalla legge e connesse alla nascita e gestione del presente Contratto e, comunque, in modo da garantire la riservatezza degli stessi.
I Dati Personali trattati nell’ambito della presente Convenzione saranno trattati in Italia, e potranno essere comunicati a consulenti o soggetti autorizzati nell’elaborazione dei dati.
I Dati Personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti che forniscano a ciascuna Parte prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate a FiberCop, soggetti, enti e/o società che gestiscono e/o partecipano alla gestione e/o alla manutenzione degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati, fornitori, appaltatori, subappaltatori, in qualità di Responsabili esterni al trattamento, tenuti a garantire lo stesso livello di tutela dei Dati Personali previsto dalla presente Convenzione. I dati non saranno ulteriormente comunicati o diffusi a terzi ad eccezione delle casistiche sovra indicate.
Ove richiesto dalla normativa applicabile, ciascuna Parte dichiara e garantisce di aver ottenuto il consenso dei propri dipendenti e collaboratori, i cui Dati Personali possono essere trattati dall’altra
Parte e si impegnano, altresı, ad inoltrare le richieste di detti dipendenti e collaboratori, in qualità di
soggetti interessati del trattamento, ad accedere, aggiornare, rettificare o cancellare i propri Dati Personali trattati dall’altra Parte, che conseguentemente darà seguito a tali richieste.
Un eventuale rifiuto a fornire i Dati Personali potrà causare la mancata instaurazione e/o esecuzione del rapporto contrattuale, sempreché la comunicazione di tali Dati Personali risulti imprescindibile per la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale. Resta inteso che la Parte a cui fa capo l’obbligo di fornire i Dati Personali in questione dovrà adoperarsi per rimediare a tale carenza e l’altra Parte, ove risulti dalle circostanze del caso, dovrà cooperare con essa in buona fede, cosı̀ da consentire la regolare instaurazione e/o prosecuzione del rapporto contrattuale.
Le Parti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR.
Art. 18 Applicazione delle norme
Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in materia.
Art. 19
Modello organizzativo e di gestione e Codice Etico
Il Comune dichiara e riconosce - in relazione alle previsioni contenute nella presente Convenzione e con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard previsti sia dal Modello Organizzativo sia dal Codice Etico di FiberCop. Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con FiberCop, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le previsioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo e a far sì che le medesime previsioni vengano rispettate anche dai propri dipendenti e/o consulenti FiberCop.
Art. 20 Foro competente
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Convenzione, sarà deferita alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Firenze.
Resta inteso che, in pendenza di giudizio e fino all’emissione della relativa sentenza, le Parti assicureranno la regolare esecuzione delle attività previste.