Tra
ALLEGATO “1”
ex art. 45 della legge 203/1982 di un fondo rustico
di proprietà dell’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx”, sito in Cavarzere, località ……………….
Contratto esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 Tabella Allegato B annessa al DPR 26/10/1972 n. 642, art. 28 DPR 30/12/1982 n. 955
Tra
l’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx” con sede legale in Xxxxxxxxx (Xxxxxxx), xxxxx Xxxxxx x. 00, partita IVA e codice fiscale 03023790276, rappresentata dal dottor Xxxxx Xxxxxxx, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, in qualità di Segretario-Direttore, munito dei relativi poteri in forza delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 32/2001 e n. 14/2015, nel seguito del presente atto denominato semplicemente “IPAB” o “Ente”, assistito dal signor
……………., delegato dell’associazione dell’organizzazione professionale agricola presso cui l’IPAB è associata.
e
il signor ……………………………, nato a …………. il……………., residente a
…………… in via ………………, codice fiscale , nel seguito del
presente atto denominato semplicemente “Affittuario”, assistito dal signor…………………, delegato dall’associazione dell’organizzazione professionale agricola presso cui il signor è associato.
premesso che:
• con deliberazione n. 48 del 15 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione dell’IPAB ha stabilito di indire un’asta pubblica per la concessione in affitto di fondi rustici di proprietà dell’Ente siti nel Comune di Cavarzere (VE), fra i quali il terreno sito in località………….., della superficie complessiva di ettari………….., catastalmente identificato come segue: foglio n……, mappali n ;
• con decreto n. 5 del 21 gennaio 2016 del Segretario Direttore dell’IPAB sono stati recepiti gli atti della procedura ad evidenza pubblica per la concessione in affitto dei fondi rustici di proprietà dell’Ente ivi compreso il terreno sopra indicato;
• con decreto n…….. del………… del Segretario Direttore dell’IPAB è stata decretata l’aggiudicazione definitiva della concessione in affitto del terreno sopra indicato al signor……………………. nato a ………………..
il……………., residente a …………… in via ………………, codice fiscale
…………………………..,
• il signor , come sopra generalizzato,
1. dichiara di ben conoscere il terreno di cui si tratta;
2. ha prestato, a garanzia di tutte le obbligazioni previste nel contratto di affitto nonché del corretto utilizzo del terreno affittato oltre che a garanzia della riconsegna del terreno medesimo nelle normali condizioni di produttività ed efficienza, salvo il normale deperimento, un deposito cauzionale nella misura e secondo le modalità previsti dall’avviso d’asta, mediante ;
3. ha presentato, a garanzia del pagamento dei canoni di affitto, nei termini e nella misura previsti dall’avviso d’asta, una fidejussione rilasciata da
Banca……, con sede in ……., in data……… contenente le clausole di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice civile, e la previsione dell’operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente,
• le parti si dichiarano disponibili ad aderire all’affitto a condizione che lo stipulando contratto sia svincolato dalla disciplina di cui alla legge 3 maggio 1982 n. 203, sia per quanto riguarda la durata, l’entità del canone, i miglioramenti, ecc., sia per quanto riguarda i diritti ivi previsti ed in particolare il diritto di prelazione;
• le parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di xxxxx xxxxxx ed in particolare circa la disciplina di cui alla legge n. 203/1982;
• i rappresentanti delle Organizzazione Professionali Agricole, intervenuti alla stipula del presente contratto, presa visione del presente contratto hanno informato i contraenti circa le disposizioni vigenti in materia di affitto di fondi rustici, verificando l’effettiva consapevolezza e volontà dei contraenti di porre in essere un rapporto in deroga alle disposizioni stesse;
• la validità delle intese è riconosciuta dagli articoli 45 e 58 della legge 3 maggio 1982 n. 203;
tutto ciò premesso, tra le parti come sopra indicate e rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue.
Articolo 1
Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Articolo 2
Oggetto del contratto
Con la sottoscrizione del presente contratto stipulato ai sensi dell’articolo 45 della legge 203/1982, l’IPAB, come sopra rappresentata, concede in affitto per uso agricolo al signor , che allo stesso titolo accetta, il terreno di
proprietà dell’IPAB denominato “……………….”, sito nel Comune di Cavarzere (Venezia) in località………………,. della superficie complessiva di ettari ,
iscritto al Catasto Terreni al foglio n…, mappali n……
L’individuazione dei confini di cui al terreno oggetto di affitto è a cura e a spese della parte conduttrice.
Articolo 3
Durata del contratto
In deroga all’articolo 1 della legge 3 maggio 1982 n. 203, la durata dell’affitto viene fissata in anni quattro con decorrenza dal e con scadenza in data
10.11.2019. Si conviene che gli effetti del contratto cesseranno automaticamente ed incondizionatamente alla scadenza del 10.11.2019 senza che alcuna comunicazione di disdetta (che viene data ora per allora con il presente contratto) e senza alcun indennizzo in deroga agli articoli 4, 5 e 43 della legge 203/1982. L’Affittuario a tal fine rinuncia a qualsiasi azione di
ritenzione del fondo per qualsiasi causa e motivo. E’ esclusa qualsiasi possibilità di tacita rinnovazione.
Alla scadenza del 10.11.2019 l’IPAB si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di prorogare il contratto per la durata di ulteriori quattro anni. Alla scadenza della eventuale proroga, il presente contratto sarà da ritenersi risolto senza alcuna possibilità di tacita rinnovazione e senza necessità di formale disdetta da parte dell’IPAB, che viene data, anche in questo caso, con il presente contratto ora per allora.
Alla scadenza del contratto stabilita per il 10.11.2019 – o, in caso di proroga, alla scadenza stabilita – il terreno dovrà essere restituito nella piena disponibilità dell’IPAB, libero da persone e/o cose, piantagioni o coltivazioni, senza che all’Affittuario sia dovuto alcun indennizzo di nessun genere ed a qualsiasi titolo.
Nell’ipotesi di ritenzione del fondo oltre la scadenza del 10.11.2019 ovvero oltre la scadenza stabilita in caso di proroga, è convenuta a carico dell’Affittuario, per ogni giorno di ritardo una penale pari al quadruplo del canone annuo per ettaro dedotto nel presente contratto, diviso per 365 e moltiplicato per gli ettari del fondo occupati e per i giorni di ritardo, salva ed impregiudicata ogni azione dell’IPAB diretta ad ottenere la disponibilità del fondo, oltre al risarcimento del maggior danno.
Articolo 4
Canone di affitto
Il canone annuo di affitto è pari ad €………. (euro……………….) da corrispondersi per ogni annata agraria entro il 30 novembre dell’anno di scadenza dell’annata agraria (quindi il 30 novembre 2016 per la prima, il 30 novembre 2017 per la seconda, e così via).
A partire dal secondo anno di affitto e fino alla scadenza del contratto, il canone sarà soggetto ad adeguamento annuale nella misura del 100% dell’indice FOI dell’ISTAT (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati), previsto dalla legislazione vigente, accertato per il mese di ottobre dell’anno di pagamento.
L’Affittuario non potrà accampare alcuna ragione per il mancato o ritardato pagamento del canone, nemmeno nel caso in cui lo stesso vanti ragioni di credito nei confronti dell’Ente ovvero nemmeno nel caso in cui si possa dare corso a compensazione dietro accordo favorevole del proprietario medesimo in considerazione della sua natura di amministrazione pubblica.
Il ritardato pagamento del canone, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, comporterà l’obbligo dell’Affittuario di corrispondere gli interessi di mora – senza necessità di messa in mora dell’Affittuario – nella misura del saggio di interesse annuale pari al Tasso Euribor 3 mesi (base 365), rilevato per il mese in cui è dovuto il pagamento, + 4 punti percentuali vigente al momento dell’inadempimento.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone darà comunque diritto all’IPAB di procedere all’escussione della fideiussione indicata in premessa e comporterà la risoluzione del contratto di affitto.
Articolo 5
Obblighi dell’affittuario
L’Affittuario si impegna a:
1. mantenere le iniziali condizioni di fertilità del terreno, con il limite del rispetto della destinazione economica dello stesso;
2. consentire al personale dell’IPAB l’accesso al fondo, in qualunque momento, per verificare il corretto utilizzo del terreno e controllarne lo stato di conservazione;
3. adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del fondo da qualunque manomissione, anche da parte di terzi, tale da alterarne la qualità e la consistenza, anche economica;
4. subentrare nei contratti in essere stipulati dall’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx” relativi alla gestione degli impianti di siepi, fasce tampone e boschetti presenti sui fondi rustici dell’Ente;
5. a presentare domanda per l’accesso a contributi e/o benefici economici erogati dalla Regione Veneto per l’attuazione di “misure di greening”, previste nell’ambito delle politiche agricole dell’Unione Europea. Si precisa che alla scadenza del contratto di affitto l’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx” subentrerà in tutte le “misure di greening” che insistono sui terreni oggetto d’affitto.
6. restituire, alla scadenza contrattuale fissata, il fondo libero da persone e/o cose, piantagioni o coltivazioni, alla piena disponibilità dell’IPAB;
7. rinunciare al diritto di prelazione di cui all’articolo 4-bis della legge 203/1982.
Articolo 6
Destinazione e conduzione del fondo
Il fondo ha destinazione esclusivamente agricola con divieto di ogni attività che non rientri nella normale attività agricola oltre che con divieto di usi diversi anche simulati.
L’utilizzo del fondo dovrà avvenire secondo le buone norme della tecnica agraria e la diligenza del buon padre di famiglia, con il rispetto in particolare dei divieti e degli obblighi seguenti:
1. divieto di spargimento oltre i limiti consentiti dalle vigenti norme in materia (e in particolare dalla “Direttiva nitrati” e dai provvedimenti di attuazione della stessa sia nazionali che regionali), con obbligo comunque di darne preventiva comunicazione all’Ente per le relative verifiche in caso di legittime operazioni e trasmettere allo stesso la documentazione inviata alle Autorità pubbliche competenti per l’esecuzione delle operazioni stesse, per gli opportuni controlli;
2. obbligo della manutenzione ordinaria del fondo;
3. obbligo di pulire e di mantenere pulite le scoline, le canalette di irrigazione e gli argini delle stesse nonché le strade di accesso al fondo;
4. obbligo, ogni qualvolta occorra, di spurgare a regola d’arte le fosse e le forme di scolo esistenti nel fondo e di riparare le arginature e le opere ordinarie di bonifica e viabilità primarie;
5. obbligo di provvedere al razionale scolo delle acque nei campi, promuovere la formazione di piccole colmate e procedere all’apertura di forme per lo scolo degli acquitrini ed a quant’altro;
6. obbligo di rimozione e smaltimento dei rifiuti di qualsiasi natura derivanti dalla conduzione del fondo, secondo la normativa vigente in materia;
7. obbligo di provvedere a tutti gli interventi di manutenzione, previsti dalle disposizioni normative regionali, degli impianti di fasce tampone, siepi e boschetti presenti sul terreno, procedendo all’effettuazione di almeno due tagli all’anno della fascia erbosa.
L’Affittuario esonera l’IPAB per i danni causati da una conduzione difforme alla buona tecnica agraria.
La mancata osservanza da parte dell’Affittuario di tutto quanto sopra, comporterà la facoltà dell’Ente di provvedere direttamente all’esecuzione di quanto necessario, a spese dell’Affittuario, ferma restando la risoluzione del contratto.
Articolo 7
Miglioramenti, addizioni e trasformazioni
E’ fatto divieto all’Affittuario di apportare miglioramenti, addizioni, e trasformazioni, con opere di qualsiasi genere e natura, dello stato del fondo, se non preventivamente ed espressamente autorizzati dall’IPAB.
Eventuali miglioramenti, addizioni, e trasformazioni realizzate senza il consenso dell’IPAB, daranno diritto a quest’ultima di pretendere l’eventuale rimessa in pristino dei luoghi a cura e spese dell’Affittuario, fermo restando quanto previsto all’articolo 11 del presente contratto.
In ogni caso tutti i miglioramenti, le addizioni, e le trasformazioni saranno acquisite al patrimonio dell’Ente, senza che ciò dia diritto all’Affittuario di pretendere alcunché a titolo di indennità o rimborso o a qualsivoglia altro titolo, sia durante il corso del presente rapporto di affitto che alla cessazione dello stesso. E’ facoltà dell’IPAB provvedere periodicamente alla verifica dello stato del fondo, con riserva di agire per l’eventuale risarcimento dei danni patiti.
L’IPAB autorizza sin d’ora l’Affittuario ad effettuare le opere di bonifica dei terreni ed in particolare la rimozione delle colture presenti sui terreni nonché alla rimozione di ogni detrito di nylon o altro rispetto alla normativa vigente; la bonifica avverrà con smaltimento a cura e spese dell’Affittuario, senza che lo stesso possa accampare alcuna pretesa circa il pagamento di indennità o rimborsi di qualsiasi genere. Le parti convengono che la bonifica dei terreni non costituisce miglioria, addizione o trasformazione ai fini del presente contratto.
Articolo 8
Divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto
E’ vietato all’Affittuario il subaffitto, la sublocazione e la subconcessione, anche solo parzialmente, del fondo rustico oggetto del presente contratto di affitto nonché la cessione, in tutto o in parte, del contratto medesimo a terzi.
La violazione di tale divieto darà diritto all’IPAB di risolvere il contratto.
Articolo 9
Responsabilità
L’Affittuario è l’esclusivo responsabile della conduzione e dell’utilizzo del terreno ed esonera espressamente l’IPAB da ogni responsabilità tutti i danni, diretti ed indiretti, alle persone e alle cose di terzi.
Articolo 10
Risoluzione del contratto
Ferme ed impregiudicate le ipotesi generali di risoluzione del contratto previste dalle norme vigenti in materia nonché le ipotesi di risoluzione previste dal presente atto, costituiscono motivo per la risoluzione ipso iure del contratto:
- il mancato pagamento, anche parziale, del canone annuale di affitto;
- il mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5;
- la violazione delle norme di cui all’articolo 6 relative alla destinazione e conduzione del fondo;
- la violazione delle norme di cui all’articolo 7 relative ai miglioramenti, addizioni e trasformazioni;
- la violazione del divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto del cui all’articolo 8.
Articolo 11
Penali
E’ dovuta una penale, a prescindere che intervenga o meno la risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi:
1. violazione dei divieti e/o mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo 6 relativi alla destinazione e alla conduzione del fondo: penale da applicarsi nella misura di un importo minimo di € 500,00 fino ad un importo massimo di € 5.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempimento;
2. violazione delle norme di cui all’articolo 7 relative ai miglioramenti, addizioni e trasformazioni: penale da applicarsi nella misura di un importo minimo di € 500,00 fino ad un importo massimo di € 2.000,00, in rapporto alla gravità dell’inadempimento;
3. violazione del divieto di subaffitto, sublocazione, subconcessione e di cessione del contratto di cui all’articolo 8: penale di € 1.000,00;
4. ritenzione del fondo oltre la scadenza contrattuale del 10.11.2019 o, in caso di proroga, oltre la scadenza stabilita: penale da applicarsi nella misura indicata all’articolo 3 del presente contratto.
Le parti convengono che le penali di cui sopra hanno natura sanzionatoria e che saranno applicate all’esito di apposita procedura di contestazione. Pertanto, nelle ipotesi sopra indicate, l’IPAB provvederà a contestare le inadempienze oggetto di penali per iscritto a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata; l’Affittuario dovrà formulare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento della contestazione. Nel caso l’IPAB non ritenesse meritevoli di accoglimento le argomentazioni dell’Affittuario, come pure nel caso di mancata giustificazione da parte dello stesso nel predetto termine, l’Ente procederà
all’immediata applicazione della penale, il cui importo verrà detratto dal deposito cauzionale indicato in premessa al presente contratto.
E’ fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno nonché l’applicazione di quanto previsto al precedente articolo 10 relativamente alla risoluzione del contratto.
Articolo 12
Spese
Sono ad esclusivo carico dell’Affittuario tutte le spese inerenti il presente contratto, ivi comprese quelle per la registrazione, nonché quelle successive e conseguenti, anche connesse ai verbali eventuali di consegna e riconsegna.
E’ altresì ad esclusiva cura e spese dell’Affittuario l’individuazione dei confini dei fondi di cui al presente contratto.
Articolo 13
Deroghe alla legge 203/1982
L’Affittuario conviene con l’IPAB, con le disposizioni pattuite nel presente contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 45 della legge 3 maggio 1982
n. 203, la deroga alla disciplina della predetta legge ed in particolar modo sia al disposto degli articoli 1-22 relativi alla durata dei contratti, sia ad ogni azione di adeguamento e perequazione del canone di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 203/1982, sia all’indennizzo di cui agli articoli 43-50 della citata legge, sia al diritto di esecuzione di qualsiasi miglioramento ai sensi dell’articolo 16 e seguenti della legge 203/1982, considerate le regole di contabilità pubblica cui è sottoposta la proprietà, sia infine ed in generale ad ogni diritto che potesse ad esso spettare in relazione alla predetta legge 203/1982 (ivi compreso il diritto di prelazione di cui all’articolo 4-bis della legge 203/1982 cui l’affittuario rinuncia espressamente con la sottoscrizione del presente contratto) e/o ad altra legge in materia di contratti agrari che contenesse disposizioni in contrasto con le clausole del presente contratto.
Articolo 14
Controversie
In caso di controversia nascente dall’interpretazione e/o dall’esecuzione del presente contratto, la parte che intende proporre in giudizio la relativa domanda è tenuta a darne preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’altra parte ed alla competente Autorità, ai fini dell’esperimento del tentativo di conciliazione.
In caso di mancata conciliazione, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Venezia.
Articolo 15
Modifiche al contratto
Ogni modificazione del presente contratto dovrà essere stipulata per iscritto e con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole di categoria.
Articolo 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente atto, si fa rinvio alle norme vigenti in materia.
Intervengono alla sottoscrizione del presente contratto il signor ,
in qualità di rappresentante di…..organizzazione professionale degli agricoltori cui aderisce l’IPAB, ed il signor………………, in qualità di rappresentante di…………. organizzazione professionale degli agricoltori a cui l’affittuario dichiara di aderire……., i quali con la loro firma legittimano il contratto stesso e le deroghe ivi contenute ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall’articolo 45 primo comma e 58 primo comma della legge 203/1982.
Cavarzere, lì……………………
Letto, confermato e sottoscritto
per l’IPAB “Xxxxxx Xxxxxxxxx”
Il Segretario Direttore dr. Xxxxx Xxxxxxx
………………………………………
l’Affittuario
signor…………………………
Per ………………………………
Organizzazione prof. agricola Il delegato
…………………………………..
Per……………………………………
Organizzazione prof. agricola Il delegato
……………………………………