ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CANNIZZARO-GALATTI”
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “XXXXXXXXXX-XXXXXXX”
Xxx X. Xxxxxx, 0 --Tel./Fax 090/716398 - Fax 0000000000 - cap.98123 MESSINA
Distretto Scolastico 029 – Codice Fiscale 80008360838 x-xxxx-xxxx00000x@xxxxxxxxxx.xx
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Visto art. 96 D.lvo 297/94 “Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle scolastiche”
Visto art. 32, D.I. 44/01 "Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale"
Visto art. 33, c. 2, D.I. 44/01 "Interventi del Consiglio di istituto nell'attività negoziale" Visto art. 50, D.I. 44/01 "Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico"
Visto art. 35, D.I. 44/01 "Pubblicità, attività informative e trasparenza dell'attività contrattuale"
Visto il Piano dell'Offerta Formativa
delibera di approvare il presente Regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell'art. 50, D.I. 44/01
Art. 1 – Principi fondamentali:
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi fondamentali:
a) L'utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere:
- compatibile con le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile (art. 96 TU 94);
- coerente con le specificità del POF di Istituto;
- non interferente con le attività didattiche.
b) L'edificio scolastico (o meglio suoi ambienti) può essere concesso a terzi solo per:
- utilizzazioni temporanee (art.50 D.I 44/2001);
- attività fuori dell'orario scolastico e del periodo di attività didattica.
c) Le richieste, e le relative priorità, saranno valutate secondo i criteri indicati negli artt. 2 e 8.
d) L'attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità.
e) Ogni richiesta di attività proposta da parte di Enti/organismi/persone esterne alla scuola dovrà essere motivata e rivolta per iscritto al Dirigente scolastico e al Consiglio di istituto, che la vaglierà e fornirà risposta, poi scritta e trasmessa al richiedente dalla segreteria della scuola.
Art. 2 - Criteri di assegnazione
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e transitorio ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini.
I contenuti dell'attività o iniziativa proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione:
- coerenza dell’attività proposta con la tipologia dei locali richiesti;
- attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all'arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica;
- attività di istruzione e formazione coerenti col POF;
- precedente e documentata esperienza maturata dall’ente o dall’associazione richiedente nelle attività proposte dall’ambito progettuale;
- presenza di personale qualificato per l’esecuzione delle attività programmate (anche a tutela del corretto uso di attrezzature e/o postazioni messe a disposizione dall’Istituto);
- attività che favoriscono i rapporti fra l'istituzione scolastica e il contesto culturale, sociale, ed economico del territorio locale e che prevedono agevolazioni economiche per studenti, genitori o componenti del nucleo familiare dell’alunno/a;
Il Consiglio di Istituto si riserva di concede i locali tenendo conto della contribuzione al benessere scolastico secondo quanto previsto dall’Art.8 del presente regolamento.
Il Consiglio di Istituto si riserva di concedere i locali con garanzia di varietà delle attività proposte, al fine di garantire pruridisciplinarietà nell’arco della settimana.
L'assoluta preminenza e priorità sarà comunque assicurata alle attività proprie della scuola rispetto all'utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento dell'Istituto.
L’Ente locale proprietario dell’immobile può utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico e facendo richiesta scritta, da approvare in Consiglio d’Istituto.
In nessun caso può essere concesso l'utilizzo per attività con fini di lucro diversi da un interesse diretto della scuola. Per attività extracurricolari della scuola (corsi integrativi, conferenze per Genitori, formazione e aggiornamento per Docenti e personale scolastico, incontri per orientamento con esperti esterni) ovviamente non occorrono autorizzazioni da parte del Consiglio di Istituto, in quanto il Dirigente dispone in autonomia dei locali e tempi per attività connesse con la didattica.
Art. 3 - Responsabilità del Concessionario
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti, alla strumentazione, per qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa imputabile a lui direttamente o a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi; è pertantotenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa.
L'istituzione scolastica e l’Ente locale proprietario (Comune di Messina) sono, quindi, sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi.
Art. 4 - Doveri del Concessionario
In relazione all'utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
- indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente verso l'istituzione scolastica;
- indicare tutto il personale che avrà accesso ai locali concessi; fornirne copia del documento in corso di validità; fornire prospetto con turnazione oraria e i relativi titoli professionali che giustifichino l’ingresso del suddetto personale;
- osservare incondizionatamente l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia, particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio scolastico;
- lasciare i locali, dopo l'uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche;
- segnalare tempestivamente all'istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura, malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali sull’apposito registro firme.
- sospendere su semplice richiesta del DS, anche a mezzo fonogramma, l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della istituzione scolastica;
- assumersi ogni responsabilità derivante dall'inosservanza di quanto stabilito.
Art. 5 - Oneri del concessionario
Sono a carico del Concessionario:
- le responsabilità inerenti e conseguenti allo svolgimento dell’attività oggetto della convenzione e all’uso degli spazi ivi compresa responsabilità derivante da infortuni o danni causati a terzi;
- la programmazione delle attività;
- la pulizia accurata di ogni ambiente utilizzato (locali,servizi igienici, pavimentazione, aperture e soffitto);
- eventuale contribuzione in relazione a spese gestionali.
Sono a carico della Scuola:
- la predisposizione e diffusione del modulo di richiesta locali scolastici;
- il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto del presente Regolamento;
- la stesura della convenzione;
- la predisposizione e individuazione dei locali;
- la verifica, nel tempo della concessione, sulla regolarità dell’uso e sulla cura e pulizia degli spazi e sull’osservanza delle prescrizioni contenute nel presente accordo;
- la verifica periodica della programmazione delle attività e della compatibilità delle stesse con l’attività educativa della scuola.
In ogni caso sono autorizzabili solo le attività esterne che non richiedano prestazioni di lavoro al personale scolastico, per assistenza, riordino e pulizia dei locali concessi a terzi. In tale caso dovrà essere fornita apposita documentazione relativa a contratto con imprese di pulizia e riordino dei locali concessi a terzi.
Art. 6 - Usi incompatibili e divieti particolari
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare o manomettere il mobilio, gli arredi e la strumentazione dell'edificio scolastico.
Non sono consentite attività legate alle campagne di promozione politica.
Nei locali scolastici è fatto assoluto divieto di:
1. fumare;
2. accedere a locali della scuola non specificatamente richiesti e non autorizzati;
3. utilizzare materiali e attrezzature scolastiche non specificatamente richiesti e non autorizzati;
4. vendere cibarie e bevande all'interno delle sale scolastiche;
5. consumare cibi o bevande in spazi non specificatamente destinati a tale scopo;
6. installare strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente autorizzate dall'istituzione scolastica;
7. lasciare, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione, attrezzi e quant'altro che pregiudichino la sicurezza dell'edificio e delle attrezzature ivi contenute;
8. utilizzare i locali per fini diversi da quelli autorizzati.
In ogni caso l'istituzione scolastica è esente dalla custodia.
È fatto assoluto divieto di consegnare (o duplicare le chiavi del locale scolastico concesso) a terzi non espressamente autorizzati. A tal fine, al momento della sottoscrizione della convenzione verrà redatto contestuale verbale di consegna delle chiavi. In caso di smarrimento dovrà esserne sporta regolare denuncia e i costi per la sostituzione della fermatura e la duplicazione delle chiavi per altri eventuali enti concessionari sarà a carico del soggetto che le ha smarrite.
Art. 7 - Atto e Procedura per la concessione
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’istituzione scolastica (e, per conoscenza, all’Amministrazione Comunale proprietaria dell’immobile) almeno 30(trenta) giorni prima della data richiesta per l’uso e dovranno contenere:
- l'indicazione del soggetto richiedente;
- lo scopo preciso per il quale viene effettuata la richiesta d’uso;
- le generalità della persona responsabile durante l’uso;
- la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste, qualora disponibili;
- le modalità d'uso dei locali e delle attrezzature;
- i limiti temporali dell'utilizzo dei locali;
- il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici richiesti.
Il Dirigente scolastico rilascia l'atto formale di concessione e ne invia copia all’interessato e all’Ente locale proprietario dell’immobile. A fronte di richieste per progetti di esterni a vantaggio della popolazione scolastica, il DS è autorizzato a concedere i locali scolastici, in quanto attività integrative alla didattica ordinaria.
Tutte le concessioni rilasciate vengono messe a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile.
È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/1990. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi della scuola provvede alla tenuta della predetta documentazione.
Art. 8 - Contribuzione per l’utilizzo dei locali scolastici
A fronte di concessione dei locali scolastici per attività gratuite svolte da persone esterne alla scuola non sono previste quote di contribuzione da parte del Concessionario, ma donazione liberale (erogazione su conto corrente dell’Istituto o donazione di materiale didattico o interventi di manutenzione dell’edificio scolastico e sue pertinenze).
L’utilizzo dei locali da parte di Comitati Genitori o del gruppo di volontari per l’I.C. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx o da parte dell’Ente locale proprietario degli immobili è gratuito.
Il richiedente dovrà versare direttamente all'Istituto, la quota stabilita dall'ente stesso, per eventuale rimborso di spese vive, anche a seguito di danneggiamenti.
Il richiedente dovrà versare inoltre all'Istituzione scolastica il corrispettivo per il costo orario/giornaliero dell'uso delle eventuali strumentazioni richieste, assistenza tecnica, apertura/chiusura dei locali.
Il corrispettivo non potrà essere inferiore al costo derivante da oneri aggiuntivi a carico della scuola per le spese di materiali, servizi strumentali, personale.
Art. 8 - Decadenza, Revoca, Recesso
L’accertamento di una qualsiasi violazione di normative vigenti determina la facoltà di dichiarare la decadenza della presente convenzione, ferme restando tutte le possibili azioni di richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.
Il mancato rispetto anche di uno solo dei doveri elencati comporta l’interdizione all’uso dei locali da parte del Concessionario per almeno un’annualità (dodici mesi), oltre alle ulteriori misure che il Dirigente scolastico potrà adottare e alle eventuali azioni civili e penali previste dalla vigente normativa.
In caso di inadempimento, di gravi o reiterate violazioni di quanto disposto nella presente convenzione, il Dirigente scolastico può dichiararne la decadenza immediata, mediante comunicazione scritta, adeguatamente motivata, alla controparte.
Qualora il Concessionario intenda recedere dalla convenzione prima della scadenza naturale, deve darne comunicazione motivata alla scuola a mezzo di raccomandata, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine.
Analoga modalità di recesso può essere esercitata, con le stesse modalità, dall’istituto scolastico. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. A tal proposito il Concessionario nulla potrà eccepire in merito alla revoca.
Alla scadenza della concessione o negli altri casi previsti, il Concessionario è tenuto alla riconsegna di chiavi, attrezzature, locali, liberi da cose, in condizioni di perfetta funzionalità ed efficienza, senza nulla pretendere per eventuali interventi o migliorie concordate ed effettuate da terzi.
Art. 9 - Informazione e pubblicità sull'attività contrattuale
Ai sensi dell'art. 35, D.I. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la convenzione e rilasciato l'atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull'attività negoziale svolta e sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai sensi della legge 241/90. - Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.