TITOLO I
CONDIZIONI GENERALI D'ACQUISTO
TITOLO I
(Oggetto ed ambito di applicazione)
Premessa
1.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto sono volte a regolamentare i rapporti che originano dall'acquisto da parte della Granarolo S.p.A. e dalle società da essa controllate aventi sedi in Italia di un bene o di un servizio. Trovano nel complesso applicazione in ogni Rapporto Contrattuale come definito all’Articolo 1 di acquisto di beni e di servizi ad eccezion fatta per le seguenti ipotesi:
⋅ ove una o più clausole in esso contenute risultino incompatibili con la particolare tipologia di acquisto;
⋅ ove le Parti deroghino per iscritto, espressamente e specificamente, ad una o più delle clausole in esso contenute.
Art. 1_Definizioni
1.1 Ai fini del presente documento per:
⋅ Condizioni si intendono le Condizioni Generali d’Acquisto di cui al presente documento.
⋅ Acquirente si intende disgiuntamente Granarolo S.p.A. e le società da essa controllate aventi sede in Italia.
⋅ Fornitore si intende la controparte dell'Acquirente nelle singole transazioni commerciali.
⋅ Beni si intende l'oggetto dell'acquisto dell’Acquirente come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i servizi, gli impianti ed i macchinari.
⋅ Contratto si intende il documento specificamente redatto per regolamentare un Rapporto Contrattuale frutto di contrattazione tra l'Acquirente ed il Fornitore.
⋅ Rapporto Contrattuale si intende il vincolo che lega l'Acquirente con il Fornitore nella realizzazione delle
Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria di cui alle presenti Condizioni.
⋅ Ordine si intende l'Ordine di acquisto, ossia il documento che formalmente accetta l'offerta del Fornitore e vincola l'Acquirente alla realizzazione di un acquisto.
⋅ Offerta si intende il documento del Fornitore per proporre all'Acquirente un acquisto.
⋅ Richiesta di Xxxxxxx si intende la richiesta verbale o scritta dell'Acquirente concernente una specifica necessità di acquisto.
⋅ Parti si intendono l’Acquirente e il Fornitore.
⋅ Prestazione Principale si intende ogni prestazione principale che il Fornitore si assume obbligo di eseguire come indicato nell’Ordine.
⋅ Prestazioni Accessoria si intende ogni prestazione diversa da quella principale che seppur non indicata nell’Ordine e/o nel Contratto è necessaria ed opportuna per il corretto e puntuale adempimento, anche a regola d’arte, della Prestazione Principale da parte del Fornitore.
Art. 2_Obblighi a carico del fornitore appaltatore
2.1. A fronte del corrispettivo, il Fornitore è tenuto ad eseguire, con la massima diligenza, sia la Prestazione Principale che le Prestazioni Accessorie, anche non espressamente dedotte nelle presenti Condizioni, sostenendo autonomamente tutti i relativi costi di personale e di mezzi impiegati, garantendo ed impegnandosi in particolare:
a. ad utilizzare esclusivamente attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle sia Prestazione Principale che delle Prestazioni Accessorie di sua esclusiva proprietà o di cui abbia ad altro legittimo titolo (leasing, noleggio, comodato, ecc.) autonoma ed esclusiva disponibilità ed a non utilizzare alcun materiale e/o attrezzatura di proprietà dell’Acquirente;
b. a non avvalersi nemmeno occasionalmente di prestazioni dei dipendenti della società Acquirente, ancorché vi sia l’eventuale disponibilità da parte di costoro;
c. ad evitare, nel modo più assoluto, mediante l'adeguato controllo, che i lavoratori del Fornitore circolino in luoghi di lavoro diversi da quelli in cui avranno luogo le lavorazioni, restando al riguardo l’unica e la sola destinataria di qualsiasi eventuale responsabilità e pertanto tenuta a mettere in atto tutte le misure di tutela, controllo, prevenzione e protezione atte ad evitare danni ai propri dipendenti ed a terzi lavoratori;
d. a comunicare preventivamente all’Acquirente il nominativo del proprio coordinatore responsabile, il quale sarà tenuto a gestire in nome, vece ed interesse del Fornitore i rapporti con l’Acquirente per quanto concerne le problematiche inerenti l’esecuzione del presente Contratto, ad organizzare, dirigere e controllare l'attività di tutti i suoi soci lavoratori e di quelli di eventuali cooperative e/o imprese in subappalto, provvedendo ad assicurare l'esecuzione dei lavori a regola d'arte e, contestualmente, ad organizzare ed attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, anche delle imprese e/o cooperative eventualmente chiamate ad operare in subappalto nell’ambito dello stabilimento, se formalmente autorizzate dall’Acquirente;
e. l'impegno di inviare, ed almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima dell'impiego di eventuali imprese e/o cooperative in subappalto, la formale richiesta di autorizzazione alla società Acquirente, corredata di tutta la documentazione richiesta o necessaria, opportunamente compilata e sottoscritta, e della documentazione necessaria e sufficiente a dimostrare la loro idoneità tecnico professionale;
f. a comunicare preventivamente all’Acquirente i nominativi e le qualifiche delle persone che saranno addette allo svolgimento dei servizi appaltati e le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso dello svolgimento del Contratto;
g. il Fornitore con la sottoscrizione dichiara all’Acquirente che al personale addetto all’esecuzione della Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria oggetto delle presenti Condizioni viene garantito il trattamento economico e normativo previsto dal CNNL di settore (se dipendenti) o i rispettivi regolamenti interni di cui alla L. 142 del 3.4.2001 (se Soci lavoratori); che per il suddetto personale sono state attivate e mantenute tutte le forme di tutela previdenziale ed assicurativa obbligatoria previste dalle vigenti normative, con il regolare versamento dei relativi contributi e premi ed espressamente si obbliga a manlevare e mantenere indenne Acquirente da qualsiasi spesa, anche legale, danno, costo, pagamento e/o comunque, conseguenza giuridica o giudiziaria inerente e/o comunque connessa ai rapporti di lavoro con i propri dipendenti, assumendone a proprio esclusivo cura e carico ogni relativo onere;
h. ad esibire, all’atto della sottoscrizione del presente Contratto ed entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell’Acquirente, DURC con validità in corso, DM 10 e F24 attestanti l’avvenuto pagamento degli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi con specifico riferimento ai singoli lavoratori occupati nell’esecuzione dei servizi, i libri matricola e paga, il registro infortuni, nonché copie dei modelli attestanti i versamenti agli Enti Previdenziali debitamente quietanzati, della documentazione attestante la propria regolarità, anche contributiva e previdenziale, rispetto ad ogni e qualsiasi obbligo e/o onere, anche assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico, nei confronti dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti e, comunque, aventi causa a qualsiasi titolo impiegati nell’esecuzione sia della Prestazione Principale che della Prestazione Accessoria;
i. a far osservare scrupolosamente al proprio personale nonché al personale delle imprese subappaltatrice (nel caso di autorizzazione al subappalto) addetto all’esecuzione sia della Prestazione Principale che della Prestazione Accessoria, del presente Contratto le normative antinfortunistiche, di igiene del lavoro ed antinquinamento (con particolare, ma non esclusivo, riferimento al D.Lgs. 81/2008 e relative modifiche ed integrazioni) e a predisporre e fornire copia di tutta la documentazione necessaria ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni e/o integrazioni ed espressamente si obbliga a manlevare
e mantenere indenne l’Acquirente da qualsiasi spesa, anche legale, danno, costo, pagamento e/o comunque, conseguenza giuridica o giudiziaria inerente e/o comunque connessa all’inosservanza della normativa antinfortunistica, di igiene del lavoro ed antinquinamento assumendone a proprio esclusivo cura e carico ogni relativo onere;
j. a far rispettare al personale addetto all’esecuzione sia della Prestazione Principale che della Prestazione Accessoria oggetto del presente Contratto le norme contenute nelle procedure vigenti nello Stabilimento della società Acquirente ove avverranno le lavorazioni e nelle zone circostanti di pertinenza; a questo proposito il Fornitore dichiara di aver ricevuto copia delle suddette procedure, e si curerà di farne avere tempestivamente copia al Coordinatore Responsabile del Fornitore medesimo; il Fornitore consegnerà immediatamente copia del regolamento di cui sopra, compresi gli aggiornamenti, ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e, comunque, aventi causa a qualsiasi titolo impegnati nell’esecuzione della Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria;
k. a coordinare lo svolgimento delle prestazioni siano esse Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria con le esigenze connesse all’attività svolta dall’Acquirente nello Stabilimento, evitando di arrecare qualunque intralcio all’attività stessa, anche avuto riguardo all’attività agli orari di lavoro osservati dai dipendenti dell’Acquirente, di cui il Fornitore dichiara ad ogni effetto di essere perfettamente a conoscenza, con l’obbligo di comunicare i sopra detti orari ai propri dipendenti, collaboratori, consulenti e, comunque, aventi causa a qualsiasi titolo impegnati nell’esecuzione della Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria;
l. a garantire il mantenimento di adeguate condizioni di pulizia e di igiene nell’area di lavoro;
m. il Fornitore e l’Acquirente predisporranno ai sensi dell’art. 26 del X.X.xx n. 81/2008 il Documento Unico di Valutazione Dei Rischi D’Interferenza (DUVRI) ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008, che costituirà allegato alle presenti Condizioni. Il DUVRI non sarà necessario nel caso in cui i lavori rientrino della Direttiva Cantieri e/o in tutti gli altri casi pervisti dal citato Decreto Legislativo;
n. a osservare scrupolosamente e far osservare alle proprie imprese subappaltanti, chiamate ad operare nell'ambito dello stabilimento in subappalto, se preventivamente richiesta ed ottenuta formale autorizzazione dalla società Acquirente, tutti i disposti normativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, restando al riguardo unico e solo destinatario di qualsiasi eventuale responsabilità civile o penale nei confronti dell’Acquirente medesimo e pertanto tenuta a mettere in atto tutte le misure di tutela, controllo, prevenzione e protezione, atte ad evitare danni ai propri dipendenti ed a terzi lavoratori e restando in ogni caso l’unica ed esclusiva responsabile nei confronti dell’Acquirente;
o. a sostituire tempestivamente, su richiesta dell’Acquirente, il personale che non sia dallo stesso gradito per qualsivoglia obiettiva ragione;
p. il Fornitore dichiara e garantisce di essere in possesso di tutte le autorizzazioni, abilitazioni e di tutti i requisiti richieste/i dalla normativa, anche comunitaria e secondaria, vigente al fine del legittimo esercizio delle Prestazioni Principale e Prestazioni Accessorie di cui alle presenti Condizioni;
2.2. Il Fornitore è e rimarrà un contraente indipendente ed assumerà da solo tutte le spese, esborsi, responsabilità, obblighi, perdite o danni eventuali di qualsiasi natura, che potranno risultare direttamente e indirettamente dall’attività oggetto delle presenti Condizioni.
2.3. In particolare, il Fornitore assumerà l’onere di tutte le spese, esborsi, obblighi e responsabilità per tutti i danni a terzi e/o cose, imputabili sia direttamente che indirettamente all’opera del Fornitore medesimo e dei suoi dipendenti e/o terzi aventi causa all’interno dello stabilimento dell’Acquirente.
Art. 3_Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga alle presenti condizioni
3.1 Qualsiasi accordo che dovesse integrare o modificare le clausole delle presenti Condizioni o derogare alle stesse non sarà valido se non stipulato per iscritto tra le Parti.
3.2 Le presenti Condizioni risolvono e superano a tutti gli effetti ogni eventuale precedente accordo orale o scritto tra le Parti avente ad oggetto il medesimo Bene e/o la medesima Prestazioni Principale e/o Accessoria di cui alle presenti Condizioni.
3.3 I richiami a leggi, regolamenti, norme e disposizioni in generale e/o a provvedimenti dell'Autorità si riferiscono a quelli vigenti, con patto esplicito che ogni eventuale mutamento, cambio, modifica o aggiornamento di quanto sopra comporterà automaticamente l'obbligo del Fornitore ad uniformarsi alla nuova situazione di fatto e di diritto anche entrata in vigore successivamente alla sottoscrizione delle presenti Condizioni. Quale alea contrattuale il Fornitore assume a proprio esclusivo carico il rischio di dover effettuare qualsiasi tipo di investimento necessario e/o utile per adeguarsi a quanto sopra detto.
3.4 Eventuali inadempimenti e/o comportamenti difformi da quanto stabilito nelle presenti Condizioni, anche se tollerati o non contestati dall’Acquirente, non costituiranno deroghe alle presenti Condizioni, né precedenti a cui fare riferimento, né potranno essere interpretati come tacite accettazioni degli inadempimenti stessi.
3.5 Nessuna delle Parti sarà considerata responsabile qualora l’adempimento della rispettiva prestazione sia divenuto impossibile per caso fortuito o forza maggiore come definiti al seguente Articolo 15.
3.6 Nulla delle presenti Condizioni costituisce o può essere considerato equiparabile ad una società (“partnership”) tra le Parti e nessuna delle Parti ha alcuna autorità o potere di vincolare l’altra parte o di assumere obbligazione o creare una passività a carico dell’altra Parte in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo.
3.7 Ciascun rapporto contrattuale tra le Parti sarà regolato dalle presenti Condizioni e/o sue successive integrazioni e/o modifiche intervenuta tra le Parti per atto scritto. Le Condizioni non liberano il Fornitore da tutti i doveri imposti a suo carico da leggi, da disposizioni dell'Autorità e più in generale dall'obbligo di diligenza e professionalità.
3.8 Il Fornitore prende atto che l’Acquirente ha elaborato il proprio Codice Di Comportamento al fine di assicurare che i valori fondamentali del Gruppo siano chiaramente definiti. Tali valori costituiscono l’elemento base della cultura aziendale, nonché gli standard di comportamento di tutti i collaboratori dell’Acquirente e di tutte le società da essa controllate ed a essa collegate nella conduzione degli affari e delle loro attività. Il Codice Di Comportamento rappresenta pertanto l’insieme dei diritti, doveri e responsabilità attraverso i quali l’azienda raccomanda, promuove o vieta determinati comportamenti.
3.9 Il Fornitore, premesso quanto sopra, dichiara:
⋅ di aver visionato il testo del Codice Di Comportamento reperibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
⋅ di osservare i principi in esso contenuti.
Il Fornitore dichiara altresì di aver ricevuto e di essere a conoscenza del contenuto del documento “Principi del Modello 231” elaborato dall’Acquirente e reperibile sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto delle presente Condizioni, il Fornitore dichiara di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dal disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e si obbliga nei confronti dell’Acquirente a mantenerle tutte efficacemente attuate per l’intera durata del presente Contratto.
3.10 Il Fornitore prende atto ed accetta che l’inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per l’Acquirente, costituirà grave inadempimento al Contratto e darà facoltà all’Acquirente di recedere unilateralmente, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il Contratto, mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle circostanze di fatto o dei procedimenti giudiziari comprovanti l’inosservanza.
Nell’eventualità di notizie da cui possa ragionevolmente desumersi tale inosservanza, in attesa degli accertamenti o esiti di legge, l’Acquirente avrà facoltà di sospendere l’esecuzione del Contratto, da esercitarsi mediante lettera raccomandata contenente la sintetica indicazione delle notizie. Ove le notizie siano tratte dalla stampa, l’esercizio della
facoltà sopra citata sarà acconsentito quando le notizie trovino riscontro in un atto formale dell’Autorità Giudiziaria e/o sia altrimenti confermata dall’Autorità Giudiziaria. L’esercizio delle facoltà sopra citate avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e obbligandosi a manlevare l’Acquirente per qualsivoglia azione di terzi da tale inosservanza derivante o conseguente.
Art. 4_Documenti contrattuali
4.1 Ogni acquisto effettuato dall'Acquirente potrà essere formalizzato, a titolo esemplificativo, mediante i seguenti documenti:
⋅ la Richiesta d'Offerta;
⋅ l'Offerta;
⋅ le Condizioni;
⋅ l'Ordine;
⋅ il Contratto.
4.2 Le Condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale di tutti i documenti che regolano il Rapporto Contrattuale tra l'Acquirente ed il Fornitore, anche senza necessità di esplicito richiamo. Ogni documento di cui al precedente punto 4.1 comporta accettazione senza riserve delle presenti Condizioni.
4.3 Le Condizioni non vincolano l’Acquirente, né sono idonee a creare alcune tipo di aspettativa circa la conclusione delle trattative eventualmente in corso, ovvero la conclusione dei successivi acquisti se non interviene l’emissione dell’Ordine da parte dell’Acquirente.
4.4 Anche quando per l'acquisto di un bene viene tra le Parti predisposto uno specifico Contratto, le Condizioni si intendono automaticamente applicabili come parte integrante e sostanziale del Contratto e dell’Ordine, senza necessità di esplicito richiamo.
4.5 Qualora vi fosse conflitto tra le pattuizioni contenute nell’Ordine e/o nel Contratto e quelle contenute nelle
Condizioni prevarranno le prime sulle seconde.
TITOLO II
(Clausole di generale applicazione)
Art. 5_Non esclusività delle forniture
5.1 Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i Beni non verranno richiesti al Fornitore in via esclusiva.
Art. 6_Responsabilità del Fornitore, Subappalto, Divieto di Cessione del Contratto, Divieto di Cessione del Credito
6.1 Fatti salvi ed impregiudicati tutti i casi di responsabilità che possono essere imputabili al Fornitore per l'esecuzione di quanto previsto nel Contratto e nell’Ordine in essere con l'Acquirente, compresa la responsabilità del produttore, il Fornitore è responsabile nei confronti dell'Acquirente anche per fatto dei propri dipendenti e collaboratori terzi che esso avrà scelto o della cui opera si dovesse avvalere.
6.2 Il Fornitore non può cedere gli Ordini o i Contratti, né subappaltare, neppure parzialmente, la sua esecuzione, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente, in mancanza della quale l'Acquirente potrà considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art.1456 c.c. Anche qualora il subappalto venga autorizzato dall’Acquirente, il Fornitore mantiene in ogni caso verso l'Acquirente l'intera responsabilità dell'esecuzione e della fornitura dei Beni.
6.3 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, anche in parte, a qualsiasi titolo, i crediti derivanti dal Contratto. Le Parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione della presenti Condizioni, dal Contratto e dall’Ordine non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, 2° comma c.c. senza espressa autorizzazione scritta dell’Acquirente. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del
creditore senza il consenso dell’Acquirente, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi vietati, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.
6.4. Le Parti concordano che in caso di violazione da parte del Fornitore dei divieti di cui al presente Articolo 6, l'Acquirente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 7_Penali
7.1 Fermo restando il diritto dell'Acquirente a chiedere il risarcimento per gli eventuali ulteriori danni e fatto salvo ogni altro diritto riconosciuto all'Acquirente sulla base delle presenti Condizioni, del Contratto o della legge, in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, il Fornitore dovrà corrispondere all'Acquirente una penale pari al 10% del valore dei corrispettivi pattuiti.
7.2 Salvo diverso accordo intervenuto tra le Parti per iscritto per ogni settimana di ritardo rispetto al termine contrattuale, a partire dalla seconda settimana, il Fornitore sarà passibile di una penale pari al 2% del valore della transazione economica prevista contrattualmente e nell’Ordine, fino ad un tetto massimo individuato nel 10%, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno subito dall’Acquirente.
7.3 Al verificarsi di uno o più eventi ivi previsti il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Fornitore a titolo di penale ai sensi del precedente Articolo 7.1 avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal giorno dalla comunicazione scritta dell’Acquirente. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Condizioni, autorizza espressamente l’Acquirente a decurtare gli importi relativi alle penali di cui al presente Articolo 7, dal corrispettivo complessivo maturato ai sensi del successivo Articolo 12, e ciò a valere sulla prima fattura successiva alla data di invio della comunicazione relativa agli inadempimenti di cui al presente Articolo.
Art. 8_Proprietà industriale ed intellettuale
8.1 Il Fornitore riconosce che denominazioni e marchi utilizzati dall'Acquirente sono di esclusiva proprietà dell'Acquirente e/o di Società Controllate e/o ne detiene legittimo titolo all’uso. Di conseguenza il Fornitore non potrà fare alcun atto dispositivo e/o di utilizzazione, in qualsiasi forma o modalità, di tali marchi e denominazioni anche abbinati tra loro, sia durante il Rapporto Contrattuale che successivamente alla sua cessazione, per qualsiasi motivo, fatto o causa la stessa venga a determinarsi.
8.2 Quando le formule e/o le composizioni dei Beni o i marchi da utilizzare per gli stessi non sono indicati o forniti dall’Acquirente, il Fornitore dovrà assicurare e garantire che i Beni e la loro destinazione d'uso non violino diritti di terzi concernenti la proprietà industriale (marchi e brevetti).
8.3 Nei casi previsti al precedente punto 8.2, il Fornitore manleva sin d’ora completamente l’Acquirente da ogni e qualsiasi rivendicazione, azione legale e richiesta di risarcimento eventualmente avanzata da terzi dovute ad atti di concorrenza sleale, violazione di brevetti o di richieste di brevetto, di marchi o di modelli depositati e di diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Beni.
Art. 9_Confidenzialità, Riservatezza e Tutela della privacy
9.1 Il Fornitore prende atto che a seguito del Rapporto Contrattuale con l’Acquirente potrebbe venire a conoscenza di elementi, notizie, informazioni e, più genericamente, di dati, anche statistici, soggetti ad estremo riserbo e/o vincolo di privativa industriale, nonché di qualsiasi altra notizia, confidenza, fatto, progetto, informazione nel più ampio significato del termine, appresi direttamente e/o indirettamente dall’Acquirente. Per tali motivi il Fornitore si impegna per sé, per il proprio personale e per i propri collaboratori e/o terzi aventi causa, a mantenere il più stretto riserbo su tutto ciò di cui comunque avesse scienza e/o apprendesse, anche per confidenza ricevuta, in occasione della fornitura
e/o della richiesta di fornitura formulate dall’Acquirente, suoi dipendenti o collaboratori e suoi aventi causa, e ciò per tutta la durata del Rapporto Contrattuale e per i 5 (cinque) anni successivi alla cessazione dello stesso.
9.2 Tutto il materiale e le informazioni di qualsiasi natura, forniti dall'Acquirente al Fornitore, resteranno di proprietà dell'Acquirente e potranno essere utilizzati esclusivamente per l'esecuzione contrattuale, con divieto di divulgazione senza la preventiva autorizzazione dell'Acquirente.
9.3 Al momento della cessazione del Rapporto Contrattuale il Fornitore dovrà restituire immediatamente all'Acquirente tutta la documentazione eventualmente consegnatagli.
L’Acquirente, quale Titolare del trattamento, con il presente Articolo 9 fornisce alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali necessari per gestire il contratto e adempiere ad obblighi di legge.
I dati saranno trattati, con modalità manuali, informatiche e/o telematiche, per le seguenti finalità:
⋅ valutazione di nuovi Fornitori. A tal riguardo fra le informazioni personali oggetto del trattamento potrebbero esserci anche dati giudiziari (ex art. 4 c.1 lett. e) del c.c.;
⋅ gestione ed esecuzione degli obblighi pre-contrattuali;
⋅ gestione ed esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto;
⋅ erogazione dei servizi principali e/o accessori connessi al Contratto;
⋅ adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08 in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (a titolo
esemplificativo, richiesta dei nominativi del vostro personale (cognome e nome, matricola, luogo e data di nascita, data di assunzione) che effettueranno gli interventi presso nostra sede con specifica dichiarazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale e relativa indicazione della posizione INPS e INAIL e CCNL applicato);
⋅ esecuzione e adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria;
⋅ gestione del contenzioso.
La raccolta di alcuni dati personali ha anche natura obbligatoria dovendosi dare corso agli adempimenti di legge e fiscali ed il rifiuto di fornire tali dati comporterà l’impossibilità di instaurare rapporti con la nostra società.
⋅ a soggetti cui tale comunicazione debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
⋅ alle società appartenenti al Gruppo ovvero controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le finalità amministrativo contabili.
Potranno venire a conoscenza dei dati il responsabile del trattamento interno/esterno dei dati e le seguenti categorie di soggetti incaricati del trattamento: Acquisti, Servizi Generali, Direzione Tecnica.
Rivolgendosi al Servizio Privacy presso il titolare del trattamento si potranno verificare i propri dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del Codice.
TITOLO III
(Clausole di specifica applicazione)
Art. 10_Garanzie / Controlli e verifiche da parte dell’Acquirente
10.1 Fatto salvo quanto predisposto dalle norme vigenti, per i Beni acquistati coperti da garanzia come risultante dall’Ordine e dal Contratto, il Fornitore è tenuto a sostituire, alla prima richiesta ed a sue spese, i Beni difettosi e ad eseguire, sempre a sue spese, eventuali modifiche e messe a punto che dovessero essere necessarie per far sì che i Beni
soddisfino le condizioni riportate nell’Ordine e nel Contratto ovvero, se richiesto dall’Acquirente a proprio insindacabile giudizio, a ritirare i Beni non conformi, a propria cura e spese entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla relativa contestazione, e comunque non oltre la data indicata dall’Acquirente, e a restituire il corrispettivo pagato dall’Acquirente. Il Fornitore si farà carico di tutte le conseguenze derivanti da mancata od incompleta esecuzione, anche parziale, degli obblighi tutti ad esso incombenti, nonché delle spese di riparazione e sostituzione, come pure di quelle di trasporto e trasferta da ciò derivanti.
10.2 I Beni sostituiti o riparati saranno soggetti ad una nuova garanzia in tutto uguale alla prima.
10.3 Ferma restando l’esclusiva responsabilità del Fornitore, è consentito all’Acquirente ogni controllo, fatto direttamente e con qualsiasi mezzo diretto o indiretto nonché in qualsiasi momento e luogo in merito alla fornitura dei Beni. Il Fornitore si impegna a fornire all’Acquirente tutta l’assistenza necessaria per l’esecuzione dei predetti controlli. Nel caso in cui nel corso dei sopraccitati controlli, l’Acquirente dovesse avanzare fondate contestazioni circa gli adempimenti dovuti dal Fornitore, quest’ultimo provvederà a sua cura e spese ad eliminare, in un tempo concordato, gli difetti e/o vizi denunciati. In caso negativo l’Acquirente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 11_Consegna, accettazione del bene e contestazioni
11.1 I Beni dovranno essere consegnati all'Acquirente, nel luogo che verrà indicato nell'Ordine o nel Contratto, o presso terzi se espressamente indicato dall'Acquirente. I termini di consegna stabiliti e riportati nell'Ordine o nel Contratto sono da considerarsi come essenziali e si riferiscono alle date in cui i Beni devono essere consegnati.
11.2 Le difformità o non conformità dei Beni a quanto concordato tra le Parti e i vizi, se evidenti, dovranno essere denunciati al Fornitore in forma scritta entro 15 (quindici) giorni lavorativi, che decorrono dalla consegna anche in assenza di espressa riserva nella bolla di consegna. Per i vizi o le difformità o non conformità non evidenti, il termine per la denunzia viene stabilito in 15 (quindici) giorni lavorativi e decorrerà dalla scoperta.
11.3 In caso di reclami per vizi o per mancanza di conformità dei Beni consegnati all'Acquirente, quest'ultima potrà scegliere se chiedere al Fornitore la sostituzione dei Beni difettosi, oppure se restituire i Beni al Fornitore che dovrà riaccreditare all’Acquirente quanto da quest’ultimo pagato per la fornitura degli stessi.
11.4 L'eventuale tolleranza di una delle Parti a comportamenti dell'altra, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle presenti Condizioni e nel Contratto, non costituirà rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e Condizioni qui previsti.
11.5 Il Contratto si considererà concluso solo se avverrà la consegna della documentazione completa in formato cartaceo ed elettronico (cartaceo in duplice copia in lingua italiana):
1. Manuale uso e manutenzione.
2. Layout.
3. Software completi dei codici sorgente commentati.
4. P&I.
5. Schemi elettrici/-meccanici.
6. Part List.
7. Piano di manutenzione.
8. Elenco dei ricambi critici (ove necessario).
9. Elenco codici guasto.
10. Certificazione CE e fascicolo tecnico.
Per il formato elettronico l’elenco riportato sopra (da 1 a 10), tutti i file devono essere in formato PDF, ad esclusione di layout, P&I e software, fatto salvo accordi diversi tra le Parti.
Art. 12_Corrispettivi pattuiti, Fatturazione, Pagamenti e Interessi di Mora
12.1 Salvo disposizione contraria espressamente prevista nell'Ordine, nel Contratto o in altro documento stipulato tra le Parti, i corrispettivi pattuiti s’intendono fissi e definitivi, non soggetti a revisione ed adeguamento. I termini, le condizioni e le modalità di pagamento sono specificati nell'Ordine e/o nel Contratto.
12.2 Il Fornitore potrà emettere fattura a seguito della verifica dei quantitativi e relativa accettazione da parte dell'Acquirente.
12.3 Il saldo della fattura non comporta la rinuncia da parte dell'Acquirente ad eventuali reclami per difetti e/o non conformità dei Beni forniti.
12.4 I corrispettivi pattuiti verranno pagati dietro presentazione di regolare fattura. I pagamenti verranno effettuati con la modalità del bonifico bancario pagato a 120 (centoventi) giorni data fattura al fine mese (BB a 120 d dffm).
12.5 Il Fornitore dichiara e garantisce che nell’ambito dei corrispettivi pattuiti di cui al presente Articolo 12 sono compensati e remunerati oltre agli utili del Fornitore, tutti i costi, spese e gli oneri inerenti e connessi all’espletamento delle attività e dei servizi relativi sia alla Prestazione Principale che alla Prestazione Accessoria, compresi ogni attrezzatura, macchinario, consumo o spesa accessoria funzionale all’esecuzione delle attività e dei Servizi, nulla escluso e/o eccettuato, assumendosi sin da ora il Fornitore a proprio cura e carico esclusivi e senza riserve e/o eccezione alcuna, il relativo rischio d’impresa e ciò anche in deroga al disposto di cui all’art. 1664 del c.c., indipendentemente da eventuali maggiori oneri e/o difficoltà incontrate dal Fornitore nel corso dell’esecuzione del Contratto.
12.6 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il pagamento delle fatture come sopra emesse dal Fornitore è condizionato in via essenziale alla regolarità nel versamento, in favore del personale impiegato nell’espletamento delle attività e dei Servizi sia della Prestazione Principale che della Prestazione Accessoria oggetto del presente Contratto, di tutti gli oneri retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi.
12.7 A questo proposito le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che qualora dalla documentazione di cui all’Articolo 2.1 lettera h) o da ogni altra verifica effettuate emergano delle irregolarità retributive, contributive, previdenziali ed assicurative, l'Acquirente avrà diritto di sospendere la corresponsione dei corrispettivi maturati dal Fornitore ai sensi del precedente Articolo 12, nei limiti degli importi relativi e riferibili, rispettivamente, ai lavoratori impiegati per lo svolgimento delle attività e/o dei Beni oggetto del presente Contratto, e limitatamente al periodo in cui detti lavoratori hanno, rispettivamente, prestato la propria attività per conto del Fornitore e in favore dell'Acquirente, senza che ciò possa costituire motivo di contestazione alcuno da parte del Fornitore, come infatti non costituirà motivo alcuno di contestazione, e ciò fino a quando quest’ultimo non dimostri, con idonea documentazione, di aver rimosso le suddette irregolarità, e fatta salva la facoltà di risoluzione del Contratto di cui al successivo Articolo 13 e del risarcimento del danno.
12.8 Per le opere non previste a Contratto e non conosciute né conoscibili all’atto della sottoscrizione dell’Ordine e del Contratto medesimo che si rendono necessarie per la corretta esecuzione della Prestazione Principale e/o Prestazione Accessoria che possono generare degli extra costi il Fornitore e/o Suo delegato dovrà segnalare quanto prima l’anomalia e a seguito di consulto dovrà procedere o meno con quanto pattuito e autorizzato dall’Acquirente, preoccupandosi quanto prima (max 10 giorni) di rendicontare tali extra costi, che dovranno essere commisurati agli importi trattati in fase di trattativa (costi manodopera, scontistica sui materiali, ecc.)
Non saranno accettati consuntivi a fine lavori che non siano stati precedentemente autorizzati da parte dell’Acquirente e/o suo delegato (capo commessa, Direttore lavori, ecc.), fermo restando che per opere importanti l’Acquirente incaricherà Suo delegato per la gestione della contabilità di cantiere.
Art. 13_Recesso e risoluzione per inadempimento
13.1 Nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente rispetto agli obblighi dal medesimo assunti nei confronti dell’Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni, dell’Ordine e del Contratto, l’Acquirente può assegnare al
Fornitore, a mezzo raccomandata A/R, un termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, per porre fine all’inadempimento. Trascorso tale termine senza che l’inadempimento sia cessato, l’Acquirente ha la facoltà, ai sensi dell’articolo 1454 c.c., di considerare risolto di diritto il Contratto, salvo il risarcimento dell’eventuale danno subito.
13.2 In ogni caso e ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione contrattuale previste nell’ambito delle presenti Condizione e nel Contratto, l’Acquirente ha facoltà di risolvere il Contratto e il Rapporto Contrattuale di diritto, a mezzo semplice comunicazione scritta ai sensi dell’art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:
a) Nel caso in cui sia emerso che il Fornitore non abbia adempiuto agli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi, infortunistici e previdenziali prescritte ai sensi della normativa, anche secondaria, vigente nei confronti del proprio personale.
b) Qualora fosse riscontrato che il Fornitore utilizzi nell’esecuzione dei Servizi personale in violazione della normativa, anche secondaria, vigente, ivi inclusa la legge 123/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Xxxxxxx fosse constatato l’inadempimento da parte del Fornitore della normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
d) Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi.
e) Mancata copertura assicurativa dei rischi, ai sensi dell’Articolo 14, in qualsiasi momento della durata del
Rapporto Contrattuale.
f) Mancata copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in qualsiasi momento della durata del
Rapporto Contrattuale.
g) Qualora per qualsiasi ragione le autorità competenti dovessero revocare o sospendere le autorizzazioni al
Fornitore necessarie per la fornitura dei Beni.
h) Qualora il Fornitore venisse sottoposto a procedura concorsuale o fallimento.
i) Nel caso in cui il Fornitore non provveda a rimuovere il vizi/difetto del Bene entro 30 (trenta) giorni dalla denunzia del vizi/difetto medesimo, effettuata anche via e-mail, da parte dell’Acquirente.
j) Inosservanza del documento “Principi del Modello 231” e del Codice di Comportamento di cui all’Articolo 3.8.
13.3 Impregiudicati gli ulteriori e diversi rimedi previsti dalla Legge ed in ogni caso quelli relativi ai casi di grave inadempimento, per i quali l’Acquirente potrà ai sensi dell’art. 1456 c.c. risolvere il Contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, il Fornitore dichiara sin da ora di accettare che qualora lo stesso non si attivi per eliminare e/o rimuovere il vizio e/o il difetto denunciato dall’Acquirente entro 15 (quindici) giorni dalla denuncia dello stesso l’Acquirente potrà far eseguire da una azienda terza di sua scelta le prestazioni non eseguite dal Fornitore, a spese di quest'ultimo, anche se a maggior costo, ferma restando l'applicazione delle penali di ritardo ex. art.6 e il maggior danno subito dall’Acquirente.
13.4 Le disposizioni del presente Articolo troveranno applicazione anche nel periodo di garanzia.
13.5 L'Acquirente potrà inoltre risolvere il Rapporto Contrattuale in corso con il Fornitore con un preavviso di 15 (quindici) giorni, da inviarsi mediante lettera raccomandata R.R. o corriere espresso con avviso di ricezione, in caso di cambiamenti nella situazione finanziaria o commerciale o dell'azionariato del Fornitore e tali da compromettere l'attività o gli interessi dell’Acquirente.
Art. 14_Assicurazioni
14.1 In tutti i casi in cui la natura del Bene fornito lo richieda e/o il Bene fornito possa comportare un rischio nei confronti dell’Acquirente e/o da quest’ultimo verso i propri clienti e/o dipendenti e/o collaboratori e/o terzi aventi causa in genere, o qualora l’Acquirente ne faccia specifica richiesta, il Fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione presso primaria compagnia di assicurazioni con massimali adeguati a copertura dei rischi sopra detti; la polizza assicurativa dovrà essere attiva a partire dal primo giorno di validità del Rapporto Contrattuale e dovrà essere mantenuta valida per tutta la durata dello stesso.
14.2 Il Fornitore dovrà consegnare all’Acquirente copia della/e xxxxxxx/e di cui al punto precedente entro una settimana dall'inizio del Rapporto Contrattuale e/o entro 7 (sette) giorni dalla richieste dell’Acquirente.
14.3 La stipula dei contratti di assicurazione non eliminerà né ridurrà la diretta responsabilità del Fornitore ai sensi delle presenti Condizioni.
14.4 Il Fornitore si impegna a fare tutto quanto necessario per ottenere gli eventuali rimborsi da parte delle compagnie di assicurazione e, in presenza di responsabilità di terzi, per conseguire gli indennizzi ed i risarcimenti cui avesse diritto.
Art. 15_Forza maggiore
15.1 Sono considerate cause di forza maggiore solo ed esclusivamente gli eventi imprevisti ed imprevedibili che impediscono l'esecuzione dell'Ordine quali scioperi a livello nazionale, sabotaggi, incendi, calamità naturali quali terremoti, alluvioni, eventi bellici ed epidemie.
15.2 Non sarà considerata causa di forza maggiore la mancanza di manodopera e/o l'impossibilità di stipulare contratti con subfornitori.
15.3 Qualora la forza maggiore si protraesse per un periodo superiore a due settimane, l'Acquirente potrà ritenere annullate tutte le consegne di Beni ancora da effettuare.
Art. 16_Foro competente
16.1 Le presenti Condizioni sono regolate esclusivamente dalla legge Italiana.
16.2 Qualsiasi controversia tra l’Acquirente e il Fornitore connessa alle presenti Condizioni sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna.
Art. 17_Clausola di salvaguardia
17.1 In caso di controversie che dovessero sorgere tra le Parti per qualsiasi motivo, il Fornitore non potrà in ogni caso sospendere le prestazioni fino a diversa comunicazione dell'Acquirente.
17.2 Le presenti Condizioni si considerano accettate dal Fornitore, e conseguentemente troveranno applicazione, anche nel caso in cui non vengano dallo stesso sottoscritte ma venga resa la prestazione e/o l’acquisto richiesto dall’Acquirente. L’Acquirente non accetta sin d’ora eventuali Condizioni Generali di Vendita del Fornitore. Non sono ammesse cancellazioni, abrasioni o modifiche di alcun genere o tipo alle presenti Condizioni.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente i seguenti Articoli delle Condizioni: 2 (Obblighi a carico del fornitore appaltatore); 3 (Forma convenzionale per patti aggiunti o in deroga alle presenti condizioni); 4 (Documenti contrattuali); 6 (Responsabilità del Fornitore, Subappalto, Divieto di Cessione del Contratto, Divieto di Cessione del Credito); 7 (Penali); 9 (Confidenzialità, Riservatezza e Tutela della privacy); 11 (Consegna, accettazione del bene e contestazioni); 12 (Corrispettivi pattuiti, Fatturazione, Pagamenti e Interessi di Mora); 13(Recesso e risoluzione per inadempimento); 14 (Assicurazioni); 15 (Forza maggiore); 16 (Foro competente).