POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE
Set Informativo
POLIZZA COLLETTIVA DI ASSICURAZIONE
PERFETTO PIÙ
Il presente set informativo, contiene:
▪ Documento Informativo Precontrattuale Danni
▪ Documento Informativo Precontrattuale Vita
▪ Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi
▪ Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
▪ Modulo di Adesione
e deve essere consegnato all’Assicurato prima della sottoscrizione alla Polizza Collettiva
Data dell’ultimo aggiornamento: 01/01/2019
IT6B03
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la documentazione informativa precontrattuale. La copertura assicurativa e’ facoltativa.
Credit Protection
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: PSA Insurance Europe Limited
Indirizzo: XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx Numero di registro: C68963
Prodotto: PerfettoPiù
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
Inabilità Temporanea Totale derivante da Malattia o Infortunio;
Perdita del Lavoro.
L’Assicuratore riconosce un somma pari al:
▪
▪
le Rate mensili previste dal piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, (con scadenza durante il periodo residuo della stessa Inabilità ed esclusa la Rata finale se maggiore della penultima Rata) fino a un massimo di 1.550,00 Euro per ciascuna Rata mensile, i n caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro;
le Rate mensili previste dal piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, (con scadenza durante il periodo restante di inoccupazione, esclusa la Rata finale se maggiore della penultima Rata e non oltre la scadenza prevista dal contratto di lavoro se a tempo determinato) fino a un massimo di
1.550 Euro per ciascuna Rata mensile, in caso di Perdita di Lavoro.
Che cosa non è assicurato?
Persone fisiche o giuridiche che :
non abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con Banca PSA Italia S.p.a. per l’acquisto di un’autovettura;
abbiano un'età superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per tutte le garanzie;
abbiano oltre 70 anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
non siano lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
a) Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e ivasione;
c) Xxxxxxxx causati da atti intenzionali dell’Assicurato;
d) Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
e) Tentativo di suicidio;
f) Mutilazione volontaria;
g) Xxxxxxxx provocati volontariamente dall'Assicurato;
PerfettoPiu è un'assicurazione a protezione del credito ottenuto per l'acquisto di un veicolo del network PSA.
h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
l) Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
m) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
n) Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
o) Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
p) Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate.
Inoltre, sono in ogni caso esclusi dalla copertura assicurativa:
Perdita del Lavoro nelle seguenti condizioni:
a) Licenziamento per "giusta causa";
b) Dimissioni;
c) Licenziamento per motivi disciplinari;
d) Licenziamento da parte di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, xxx, nipoti parenti di secondo grado (anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e i predetti soggetti occupano una posizione di autorità, ad esempio, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
e) Cessazione a scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e formazione sul lavoro, contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
f) Contratti di lavoro non disciplinati dalla legge italiana;
g) Licenziamento al raggiungimento dell'età necessaria per il diritto alla "pensione";
h) Risoluzione del rapporto contrattuale, anche consensuale, in conseguenza di processi di riorganizzazione societaria sulla base dei quali sono offerti benefici di pensionamento;
i) Esubero del personale che nel periodo di mobilità ha diritto a pensione di anzianità e/o vecchiaia;
l) Condizioni di inoccupazione che danno diritto a un contributo da parte della cassa integrazione salari ordinaria, edilizia o straordinaria;
m) Licenziamento per superamento del periodo di assenza dal lavoro ammesso per Xxxxxxxx;
n) Licenziamento per detenzione dell'Assicurato.
k
Dove vale la copertura?
La copertura ti copre dappertutto nel mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto e il questionario sanitario, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo prontamente e devi inviare, insieme ai moduli di denuncia del Sinistro, tutta la documentazione richiesta dall’Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.
Hai il dovere di informare l’Assicuratore per iscritto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, pena la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo e la cessazione della Polizza.
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato a Banca PSA Italia S.p.A. su base mensile, insieme alla rata mensile del finanziamento e secondo le modalità e i termini pattuiti nella Polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Polizza deve essere perfezionata verbalmente via telefono e entrerà in vigore a partire dalle ore 0.00 della data di adesione. La Garanzia Assicurativa dura un anno dalla data di adesione ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.
La Garanzia Assicurativa cessa:
a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento;
b) in caso di cessazione anticipata del Contratto di Finanziamento;
c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
d) in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di uno degli indennizzi relativi alla Copertura Vita.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
Come posso disdire la polizza?
Se ci ripensi hai 60 giorni di tempo dall’adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre, puoi recedere dalla Polizza comunicando all’Assicuratore la tua disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Assicurazione Credit Protection - CPI
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita)
Compagnia: PSA Life Insurance Europe Limited
Indirizzo: XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx
Numero di registro: C68966
Prodotto: PerfettoPiù
Il presente DIP Vita è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile
Questo documento informativo fornisce un riassunto delle principali caratteristiche della nostra polizza, quali le coperture, le esclusioni, la durata ed altri importanti elementi da conoscere. Per questo motivo non può essere considerato esaustivo. Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa non è assicurato?
Persone fisiche o giuridiche che :
non abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con Banca PSA Italia S.p.a. per l’acquisto di un’autovettura del network PSA;
abbiano un'età superiore a 65 anni al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione per tutte le garanzie;
abbiano oltre 70 anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
non siano lavoratori dipendenti del settore privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità presso lo stesso datore di lavoro al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione.
Che cosa è assicurato?
Decesso;
Invalidità Permanente derivante da Malattia o Infortunio.
L’Assicuratore riconosce un somma pari al:
▪ Debito Residuo al momento del Sinistro fino a un massimo di 30.000,00 Euro, in caso di Decesso;
▪ Debito Residuo al momento del Sinistro fino a un massimo di 30.000,00 Euro, in caso di Invalidità Permanente.
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
a) Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
c) Sinistri causati da atti intenzionali dell'Assicurato;
d) Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
PerfettoPiu è un'assicurazione a protezione del credito ottenuto per l'acquisto di un veicolo del network PSA
e)
f)
g)
Tentativo di suicidio;
Mutilazione volontaria;
Sinistri
provocati
volontariamente
dall'Assicurato;
h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
l) Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
m) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o
n)
o)
p)
neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate.
Dove vale la copertura?
La copertura ti copre dappertutto nel mondo.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto e il questionario sanitario, hai il dovere di fornire dichiarazioni veritiere, esatte e complete.
Quando si verifica un Sinistro, hai il dovere di denunciarlo prontamente e devi inviare, insieme ai moduli di denuncia del Sinistro, tutta la documentazione richiesta dall’Assicuratore al fine di una corretta gestione e valutazione del Sinistro.
Hai il dovere di informare l’Assicuratore per iscritto di ogni aggravamento e diminuzione del rischio, pena la perdita totale o parziale del diritto all‘Indennizzo e la cessazione della Polizza.
k
Quando e come devo pagare?
Il Premio deve essere pagato a Banca PSA Italia S.p.A. su base mensile, insieme alla rata mensile del finanziamento e secondo le modalità e i termini pattuiti nella Polizza.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La Garanzia Assicurativa dura un anno dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo.
La Garanzia Assicurativa cessa:
a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro)
b) in caso di cessazione anticipata del Contratto di Finanziamento;alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
d) in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di uno degli indennizzi relativi alla Copertura Vita.
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?
Se ci ripensi hai 60 giorni di tempo dall’adesione alla Polizza per disdire il contratto di assicurazione. Inoltre, puoi recedere dalla Polizza comunicando all’Assicuratore la tua disdetta con un preavviso di 30 giorni.
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO
Non sono previste ipotesi di riscatto o riduzione della Polizza.
Assicurazione Credit Protection - CPI
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi multirischi (DIP aggiuntivo Multirischi)
Compagnie:
Indirizzo: Prodotto:
PSA Insurance Europe Limited PSA Life Insurance Europe Limited
XXX Xxxxx, 00, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx, Xx' Xxxxx, Xxxxx
PerfettoPiù
Il presente DIP aggiuntivo Multirischi è stato redatto in data 01/01/2019 ed è l’ultimo aggiornamento disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d’investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
L’Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
PSA Life Insurance Europe Limited Ltd e PSA Insurance Europe Limited Ltd, sono società facenti parte del Gruppo Peugeot SA e del Gruppo Santander Consumer Finance, autorizzate all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento della Malta Financial Services Authority (MFSA) rispettivamente con n. Di registro C68966 e C68963, operanti in Italia in regime di libera prestazione dei servizi.
Sede legale: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx.
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxx@xxxx.xxx
Sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Il patrimonio netto di PSA Life Insurance Europe Ltd ammonta a €17,328,531 costituito interamente di capitale. La parte di patrimonio netto relativa al capitale sociale ammonta a € 17,328,531 e comprende il conferimento in conto capitale di €13,628,531. L’indice di solvibilità è pari al 195% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2017.
Il patrimonio netto di PSA Insurance Europe Ltd ammonta a €62,296,261. La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale ammonta a €62,296,228 e comprende il conferimento in conto capitale di €59,596,228. La parte del patrimonio netto relativo alle riserve patrimoniali ammonta a € 33. L’indice di solvibilità è pari al 131% e rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. I suddetti dati sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione finanziaria al 31 dicembre 2017.
Le informazioni e i relativi aggiornamenti per entrambe le Compagnie, incluse la Relazione sulla solvibilità e sulla Condizione Finanziaria, sono pubblicati sul sito internet: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Al contratto si applica la legge italiana.
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni.
Che cosa è assicurato?
valore residuale prima del rimborso anticipato
(
Nuovo premio = premio mensile originario valore residuale dopo il rimborso anticipato )
Solo in caso di Adeguamento del Premio in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento da parte dell’assicurato. In questo caso l’Assicurato manterrà l’iniziale durata dello stesso mentre il saldo rimanente sarà distribuito in quote di Premio meno elevate rispetto a quella del Premio iniziale.
Il nuovo premio sarà ricalcolato sulla base della formula seguente:
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO
Non sono previste opzioni che prevedono premi aggiuntivi.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro | I Sinistri devono essere prontamente denunciati e, in ogni caso, nel termine previsto dall’art. 1913 c.c. inviando, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il “Modulo per la denuncia del Sinistro” a PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, c/o BANCA PSA Italia S.p.A. in Xxx Xxxxxxxxx 000, Xxxxxx (XX). Il “Modulo per la denuncia del Sinistro” può essere richiesto per posta o per email al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xxx AVVERTENZA: il reclamante dovrà inviare, unitamente al “Modulo per la denuncia del Sinistro”, tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di chiedere all’Assicurato di sottoporsi a visite mediche. AVVERTENZA: la notifica di Xxxxxxxx sarà considerata completa solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Sinistro Se il Sinistro riguarda il Decesso, dovrà essere inviata la seguente documentazione: ▪ Certificato di morte; ▪ Certificato medico che precisi la causa esatta della morte dell’Assicurato e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella relativa cartella clinica o in caso di Decesso a seguito di sinistro stradale, copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute; ▪ Ove venga disposta autopsia, copia del relativo reperto. Se il Sinistro riguarda un caso di Invalidità Permanente, dovrà essere inviata la seguente documentazione: ▪ Un certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall’autorità competente o da un medico legale; ▪ Copie della cartella clinica. Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione: ▪ Una dichiarazione del medico curante; ▪ In caso di ricovero, un certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica. Se il Sinistro riguarda un caso di Perdita del Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione: ▪ Copia del contratto di lavoro iniziale; ▪ Adeguata documentazione attestante il giustificato motivo oggettivo; ▪ Adeguata documentazione attestante la persistenza della condizione di inoccupazione. L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutta la documentazione necessaria per poter attivare il diritto all’indennizzo. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere se necessario la documentazione utile per verificare il diritto all'Indennizzo. |
Prescrizione: ai sensi dell’art. 2952 c.c., i diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Vita si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di omessa richiesta entro detto termine e di prescrizione di tali diritti, l’Assicuratore provvede al versamento della Prestazione al Fondo appositamente istituito dal Ministero dell’Economia e della Finanza, secondo quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni. I diritti derivanti dalla Polizza relativa alla Copertura Danni ai sensi dell’art. 2952 cod. civ. si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si verifica il fatto su cui si fonda il diritto. | |
Liquidazione della prestazione: L’Assicuratore s’impegna a liquidare il Sinistro, sussistendo i presupposti, dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria e relativa al Sinistro, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento. | |
Gestione da parte di altre imprese: non vi sono altre imprese assicurative coinvolte | |
Assistenza diretta/in convenzione: non vi sono altri enti/strutture convenzionate con la compagnia | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell’Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, e in determinati casi la cessazione stessa dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 e 1910, comma 2, del c.c. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Premio è addebitato all’Assicurato su base mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato e con le stesse modalità di pagamento. Il rimborso del Premio mensilmente addebitato all’Assicurato è condizione indispensabile perché l’Assicurato possa avere diritto all’Indennizzo, se dovuto. L’Assicurato versa il Premio alla Contraente su base mensile. Esso è pari allo 0,1123% del capitale finanziato stabilito nel Contratto di Finanziamento per le Coperture Vita e Copertura Danni offerte congiuntamente. ▪ L’Assicurato effettua il pagamento attraverso la modalità di rimborso “mandato SEPA”. ▪ L’ammontare mensile e totale del Premio è indicato nel Modulo di Adesione ed è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione. ▪ Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 61,5% (sessantunovirgolacinque per cento) del Premio al netto delle imposte ▪ Remunerazione media percepita da parte dell'intermediario: 61,5% (sessantunovirgolacinque per cento) del Premio al netto delle imposte ▪ Costi di emissione: 0 EURO (zero). In caso di un finanziamento della Maxi rata finale, l’ammontare del Premio mensile sarà pari allo 0,1123% dell’importo della Maxi rata stessa. |
Rimborso | E’ previsto rimborso in caso di recesso. In tal caso, la quota parte del Premio corrisposta per l’intera durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà rimborsata, ove previsto. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso |
Sconti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La Polizza ha una durata di 12 mesi con rinnovo tacito automatico per pari periodo. La durata della Polizza non eccederà la durata del Contratto di Finanziamento al quale la stessa è abbinata, comunque non eccedente 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di erogazione del finanziamento. PerfettoPiù è un’assicurazione a protezione del credito relativo al finanziamento a favore dei clienti. Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni. |
Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, la Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni. La Franchigia decorre dal primo giorno lavorativo di inattività (data del certificato medico). Se l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa - ma prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni da tale ripresa – subisce una nuova interruzione dell’attività lavorativa cagionata dalla stessa Malattia o dallo stesso Infortunio, la Copertura Assicurativa sarà ripristinata senza l’applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia. | |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Non vi sono casi di revoca della proposta nel contratto. |
Recesso | L’Aderente ha il diritto di recedere dalla Xxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: ▪ Copertura Danni: PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) ▪ Coperture Vita: PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) La Garanzia Assicurativa ha durata di un anno con rinnovo tacito automatico per lo stesso periodo, salvo disdetta da parte dell’Assicuratore, dell’Aderente o del Contraente comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare all’indirizzo sopra indicato con almeno 30 giorni di preavviso. Il recesso comporta la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui è inviata la lettera raccomandata. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso, mediante versamento sul conto bancario indicato dall’Aderente. Non è consentito il recesso da una singola Copertura, poiché le coperture sono offerte esclusivamente in abbinamento e costituiscono l’intera Polizza. Pertanto, il recesso esercitato secondo il presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Xxxxx. L’Aderente ha diritto di recedere entro 60 (sessanta) giorni sostituendo le Coperture Vita e Danni con altra autonomamente reperita (art. 28 del decreto-legge 24 gennaio 2012 convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27) e ha il diritto alla riduzione della rata corrispondente alla quoto parte relativa al premio, al netto dell’eventuale parte relativa al periodo per il quale la Polizza ha avuto effetto e delle spese effettivamente sostenute dall’Assicuratore per l’emissione della Polizza così come indicate nella documentazione assicurativa. |
Risoluzione | Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetto sull’efficacia della Garanzia Assicurativa comportandone la sospensione o la risoluzione. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sull’assicurazione decorrono solo per i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, rimanendo la Copertura Assicurativa sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale termine si verifica un Sinistro, l’Assicuratore non è tenuto all’Indennizzo, mentre l’Assicurato resta tenuto alla corresponsione del Premio. La Copertura Assicurativa è riattivata se l’Assicurato versa il Premio dovuto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la sospensione rimangono non indennizzabili. La Polizza invece si risolve se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dal termine di pagamento. |
Il prodotto è rivolto a persone fisiche che abbiano stipulato un Contratto di Finanziamento con Banca PSA Italia S.p.a. per l’acquisto di un’autovettura
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere? |
Per i rami vita Il Contraente accredita all'Assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza. L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato. Esso ammonta allo 0,1123% del capitale finanziato (C.F.) per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato può scegliere come modalità di rimborso il Mandato SEPA o il bollettino postale. Il Premio è periodico, mensile e dipendente dall’ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento. L’ammontare complessivo del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione comprende l’eventuale imposta di assicurazione. In caso di controversie di natura medica, ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. ▪ Xxxxx gravanti sul Premio Tutti i costi e gli oneri relativi o discendenti dalla Polizza PerfettoPiù sono elencati di seguito: Parte del Premio incassato dall’Assicuratore viene utilizzato per far fronte ai rischi demografici previsti dalla Polizza (Decesso, Invalidità Permanente). ▪ Costi per il riscatto La Polizza non prevede il riscatto delle Garanzie Assicurative. ▪ Costi per l’erogazione della rendita Non previsti. ▪ Costi per l’esercizio delle opzioni Non previsti. ▪ Costi di emissione: € 0 (zero); |
Per tutti i rami ▪ Costi di intermediazione: Remunerazione media ricevuta dall’Intermediario: 61,5% (sessantunovirgolacinque per cento) del Premio al netto delle imposte. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI □ NO | |
Valori di riscatto e Riduzioni | La Polizza non prevede ipotesi di riscatto o riduzione |
Richiesta di Informazioni | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Vita e/o nel DIP Danni. |
Durata del finanziamento | Tasso del Premio lordo (inclusivo di imporste) su base mensile |
12-84 mesi | 0,1123% x capitale finanziato residuo |
Costi aggiuntivi a carico dell’Assicurato | Quota parte ricevuta in media dall’Intermediario in valore assoluto e in percentuale % | |
Zero | € 276,90 | 61,50% |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi alla presente Polizza, devono essere presentati per iscritto dall’esponente al seguente indirizzo postale: ▪ Per i rami vita: PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) ▪ Per i rami danni: PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A. Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX) Oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx. L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo entro 10 giorni e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame. |
Alla Malta Financial Services Authority (MFSA) | Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), office of the Arbiter for Financial Services (OAFS)- Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx XXX 0000 Xxxxx; numero di telefono: 00356 0000 0000, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo: |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | ▪ Controversie di natura medica Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di controversie sulla natura dell’evento o sull’Indennizzo, l’Assicuratore e l’Aderente s’impegnano ad autorizzare, mediante scrittura privata, un collegio di tre medici i quali decideranno entro i limiti delle disposizioni della relativa convenzione. Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge. La proposta di convocare il collegio medico dovrà essere avanzata dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata comunicata all’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all’Aderente, entro 30 giorni, il nome del medico designato dallo stesso Assicuratore. Il terzo medico sarà designato dalle predette Parti scegliendo tra tre medici proposti dai primi due; in caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Segretario dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il collegio invitando l’Aderente a comparire innanzi al predetto collegio. Il collegio medico risiede nel comune in cui ha sede l’istituto universitario di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso, entrambe le Parti hanno facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria. |
- Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. |
REGIME FISCALE | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita e/o nel DIP Danni. |
IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA O DI TRASFERIMENTO DEL MUTUO O DEL FINANZIAMENTO, L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI RESTITUIRTI LA PARTE DI PREMIO PAGATO RELATIVO AL PERIODO RESIDUO RISPETTO ALLA SCADENZA ORIGINARIA. IN ALTERNATIVA PUOI RICHIEDERE ALL’IMPRESA LA PROSECUZIONE DELLA POLIZZA FINO ALLA SCADENZA ANCHE DESIGNANDO UN NUOVO BENEFICIARIO
PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA ALL’ADERENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Glossario
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019
La presente sezione del Set Informativo contiene ed esplica il significato dei termini tecnici comunemente utilizzati nella presente Polizza. L’Aderente, il Contraente e gli Assicuratori convengono che il significato indicato di seguito si applica ai termini seguenti:
Aderente: la persona fisica che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente e ha firmato il Modulo di Adesione e che s’impegna a corrispondere il Premio.
Assicurato: il soggetto i cui interessi sono protetti dalla Polizza, ossia una persona fisica, l’Aderente che ha sottoscritto il Contratto di Finanziamento con il Contraente e ha firmato il Modulo di Adesione impegnandosi a corrispondere il Premio;
Assicuratore/i - / Compagnia/e:
Per le Coperture Vita: PSA Life Insurance Europe Ltd, una società appartenente a Peugeot SA (Limited Liability Company) e a Santander Consumer Finance Group, con sede legale in: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. PSA Life Insurance Europe Ltd è una società vigilata dalla Malta Financial Services Authority, autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione con provvedimento numero C68966 emesso in data 24/04/2015. È vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta nell’Elenco II allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS - Società in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II. 01351. Cod. 40650.
Per le Coperture Danni: PSA Insurance Europe Ltd, una società appartenente al Gruppo Peugeot SA (Limited Liability Company) e a Santander Consumer Finance Group con sede in: 00, XXX Xxxxx, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxx - Ta’ Xbiex, XBX 0000, Xxxxx. PSA Insurance Europe Ltd è una società vigilata dalla Malta Financial Services Authority, autorizzata all’esercizio dell’attività di assicurazione in virtù del provvedimento numero C68963 emesso in data 24/04/2015. È vigilata dalla Malta Financial Services Authority e opera in Italia, in regime di libera prestazione di servizi, dove è iscritta nell’Elenco II allegato in appendice all’Albo delle imprese presso l’IVASS - Società in libera prestazione di servizi in entrata SEE - sub n. II. 01350. Cod. 40649.
Assicurazione: il contratto in virtù del quale una parte accetta di anticipare una determinata somma di denaro (Premio) e l’altra accetta di indennizzare l’eventuale Sinistro previsto dal contratto (Copertura Danni) o di pagare una somma forfettaria o una rendita (Copertura Vita).
Attività Sportiva Professionale: l’attività sportiva praticata su base continuativa da adulti, allenatori, preparatori atletici nell’ambito delle attività sportive regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, conformemente alle norme emanate dalle stesse federazioni, in conformità alle direttive stabilite dal CONI per distinguere l’attività amatoriale da quella professionistica.
Beneficiario: la persona fisica che ha diritto all’Indennità.
Codice delle Assicurazioni: il Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni.
Contraente: Banca PSA Italia S.p.A., iscritta nell’Elenco degli intermediari annesso al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (“RUI”) sub n. 000533343, che stipula la presente Polizza Collettiva per conto dei propri clienti che sottoscrivono un Contratto di Finanziamento.
Contratto di Finanziamento: il contratto di finanziamento concluso tra Banca PSA Italia S.p.A. e un proprio cliente il cui oggetto è la concessione di un finanziamento a quest’ultimo per l’acquisto di un veicolo.
Copertura (e) Danni: le Coperture per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro derivante da Infortunio o Malattia e Perdita del Lavoro. Tali Coperture sono prestate da PSA Insurance Europe Ltd.
Copertura (e) Vita: le Coperture per Decesso e Invalidità Permanente derivante da Infortunio o Malattia. Tali Coperture sono prestate da PSA Life Insurance Europe Ltd.
Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa: la data in cui la Garanzia Assicurativa non avrà più effetto.
Data di Decorrenza: la data di entrata in vigore delle Garanzie Assicurative previste dalla Polizza.
Debito residuo: la somma complessiva in linea capitale risultante a carico dell’Aderente al momento del Sinistro, ad esclusione di eventuali importi di rate insolute e maturate prima del verificarsi del Sinistro.
Decesso: la morte dell’Assicurato.
Esclusioni: i rischi esclusi o le limitazioni della Copertura Assicurativa elencati nelle Condizioni Generali di Assicurazione e nelle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Franchigia: un periodo di tempo durante il quale, sebbene in presenza di un evento indennizzabile a termini delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicurato non ha diritto ad alcuna Indennità.
Garanzia/Copertura Assicurativa: la prestazione assicurativa associata alla Copertura Vita e alla Copertura Danni prevista dalla Polizza.
Inabilità Temporanea Totale al Lavoro: La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità dell’Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere certificata dal medico curante. La Copertura per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro si applica solo all'Assicurato che al momento del Sinistro è Lavoratore Dipendente Privato, che ha superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi consecutivi.
Indennizzo, Indennità, Prestazione: l’importo liquidabile dall’Assicuratore in base alle Condizioni Generali e alle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Infortunio: un evento esterno, violento e non intenzionale che provoca lesioni personali oggettivamente constatabili sull’Assicurato.
Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica, iscritta nell’albo elettronico unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all’art. 109 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, che a titolo oneroso svolge l’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.
Invalidità Permanente: la perdita definitiva e irrimediabile, da parte dell’Assicurato, della capacità di svolgere un lavoro che genera reddito, indipendentemente dalla normale attività svolta, di grado non inferiore al 66%, risultante da Infortunio o Malattia. Il grado di Invalidità Permanente sarà accertato in base ai criteri fissati dalle assicurazioni contro gli Infortuni e le Malattie professionali conformemente alle disposizioni previste dal T.U. che disciplina la materia di cui al D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e successive modifiche e integrazioni.
IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni: l’IVASS svolge le funzioni di vigilanza nel settore assicurativo esercitando i poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del Codice delle Assicurazioni. L’IVASS ha personalità giuridica di diritto pubblico e opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, oltre che di trasparenza ed economicità. Il 1° gennaio 2013 l’IVASS ha sostituito l’ISVAP (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) assumendone tutte le funzioni, le competenze, i poteri e tutti i rapporti attivi e passivi, mentre quest’ultimo Istituto è stato soppresso. Da tale data, qualsiasi riferimento a ISVAP nelle disposizioni di legge o di regolamentazione deve essere inteso come riferito a IVASS.
Lavoratore Dipendente Privato: Una persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro presso aziende o enti di diritto privato, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri, in base ad un contratto di lavoro dipendente di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un'anzianità minima di dodici mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro.
Liquidazione: il pagamento dell’Indennità a favore del Beneficiario.
Malattia: alterazione del buono stato di salute non dipendente da Infortunio.
Massimale: la somma massima corrisposta dall’Assicuratore in caso di Sinistro. Se il Sinistro causato o subito è superiore a tale importo, la differenza è a carico dell’Assicurato.
Modulo di Adesione: il documento predisposto dall’Assicuratore, contenente la dichiarazione di adesione alla Garanzia Assicurativa, che deve essere sottoscritto dall’Aderente dopo aver letto attentamente e compreso pienamente i contenuti del Set Informativo.
Perdita del Lavoro: La cessazione del rapporto di lavoro dell'Assicurato a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. La perdita di Xxxxxx si applica unicamente agli Assicurati che al momento della perdita sono Lavoratori Dipendenti Xxxxxxx che hanno superato il periodo di prova e il cui rapporto di lavoro è in essere da almeno dodici mesi ininterrotti. Occorre osservare che la Garanzia Assicurativa sulla perdita del Lavoro si applica unicamente se l'Assicurato è stato assunto e ha lavorato per almeno dodici mesi ininterrotti per lo stesso datore di lavoro.
Periodo di carenza: il periodo che inizia alla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa durante il quale non è coperto alcun sinistro e nessun Indennizzo può essere pagato.
Polizza: la Polizza Collettiva stipulata tra il Contraente e gli Assicuratori con il numero di riferimento IT6B03 Copertura Vita e Danni e con nome commerciale PerfettoPiù.
Premio: la somma dovuta dall’Aderente all’Assicuratore per la Garanzia Assicurativa prestata.
Prescrizione: l’estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono entro dieci anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione contro i danni si prescrivono entro due anni dal momento in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Rata: ogni rata di rimborso del Contratto di Finanziamento, comprensiva di quota capitale e interessi.
Rischio: la probabilità che si verifichi un Sinistro e l’entità del danno derivante.
Set Informativo: il documento previsto dal Regolamento IVASS 41/2018 da consegnare all’Aderente prima della sottoscrizione alla Polizza Collettiva a cura del Contraente, contenente il Documento Informativo Precontrattuale Vita, il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi e le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario
Sinistro: il verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto della Polizza per il quale viene prestata la Garanzia Assicurativa ed erogata la relativa Prestazione assicurativa.
Condizioni di Assicurazione
Polizza Collettiva di Assicurazione PerfettoPiù n. IT6B03 Vita e Danni
Data dell’ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019
Art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa:
L'Assicuratore riconosce all'Assicurato alle condizioni sotto riportate, le seguenti garanzie:
- Decesso e Invalidità Permanente (Coperture Vita);
- Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro (Coperture Danni).
Nel caso si verifichi un Sinistro, l'Assicuratore, fatti salvi il Periodo di Carenza, le Franchigie e il Massimale indicati nelle Condizioni Particolari di Assicurazione, pagherà l'Indennizzo assicurativo indicato nelle Condizioni Particolari.
1.1 Copertura in caso di Decesso
1.1.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di 30.000,00 EUR (trentamila) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
1.1.2 Periodo di Carenza e Franchigia
La Garanzia per Decesso non è soggetta ad alcun Periodo di Carenza o Franchigia.
1.2 Copertura in caso di Invalidità Permanente
1.2.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L'Assicuratore paga una somma pari al Debito Residuo in essere al momento del Sinistro, fino a un massimo di 30.000,00 EUR (trentamila) per tutte le operazioni finanziarie come da piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento.
La data del Sinistro è:
- in caso di Infortunio, la data in cui si verifica;
- in caso di Malattia, la data di invio della richiesta all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o, in mancanza, la data del certificato del medico legale.
1.2.2 Periodo di Carenza e Franchigia
L’Invalidità Permanente non è soggetta a Periodo di Carenza o Franchigia.
1.3 Garanzia in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro
1.3.1 Indennizzo assicurativo e massimale
L’Indennizzo equivale alle Rate mensili previste dal piano di ammortamento definito al momento della sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, concesso dal Contraente, che scadono durante il periodo residuo della stessa Inabilità, ad esclusione di qualsiasi Rata finale se maggiore della penultima Rata.
L’Indennizzo non eccederà la somma di € 1.550 (millecinquecentocinquanta) per ciascuna rata mensile. L’Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mesi per ogni Sinistro relativo alla Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro.
1.3.2 Periodo di Carenza e Franchigia
Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, l’Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 60 (sessanta) giorni.
Per i Sinistri derivanti da Malattia o Infortunio, la Garanzia per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 60 (sessanta) giorni.
La Franchigia decorre dal primo giorno lavorativo di inattività (data del certificato medico).
Se l’Assicurato, dopo una ripresa dell’attività lavorativa - ma prima che siano trascorsi almeno sessanta (60) giorni da tale ripresa – subisce una nuova interruzione dell’attività lavorativa cagionata dalla stessa Malattia o dallo stesso Infortunio, la Copertura Assicurativa sarà ripristinata senza l’applicazione di una nuova Franchigia. Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a una causa diversa dalla precedente, si applicherà nuovamente la Franchigia.
1.4 Garanzia in caso di Perdita del Lavoro
1.4.1 Indennizzo assicurativo e massimale
A condizione che lo stato di inoccupazione perduri oltre il termine del Periodo di Carenza, l'Assicuratore paga un Indennizzo pari alle Rate mensili previste nel piano di ammortamento definito alla sottoscrizione del Contratto di Finanziamento concesso dal Contraente, che scadono nel periodo restante di inoccupazione, con esclusione di qualunque rata finale se maggiore della penultima rata e, in caso di perdita di lavoro a tempo determinato, non oltre la scadenza prevista dal contratto di lavoro.
Se l’Assicurato, dopo il licenziamento, conclude un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprende un'attività remunerata di natura differente, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’Assicuratore e l'Indennizzo, in ogni caso, non sarà più dovuto.
Se l'Assicurato è nuovamente licenziato, la Garanzia per Perdita di Xxxxxx sarà nuovamente attivata, a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nelle Condizioni e nelle Condizioni Particolari relative alla Copertura.
L'Indennizzo non eccederà 1.550,00 EUR (millecinquecentocinquanta/00) per ciascuna Rata mensile. L'Assicuratore non pagherà più di 12 (dodici) mensilità per ciascun Sinistro relativo alla Perdita del Lavoro.
1.4.2 Periodo di Carenza e Franchigia
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a un Periodo di Carenza di 30 (trenta) giorni.
La Copertura per la Perdita del Lavoro è soggetta a una Franchigia assoluta di 90 (novanta) giorni. La Franchigia decorrerà dal primo giorno di inattività lavorativa (desunto dalla lettera di licenziamento).
Art. 2. - Persone assicurabili e adesione alla Polizza.
Sono assicurabili le persone fisiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- di età non superiore a 65 (sessantacinque) anni al momento dell’adesione per le garanzie Decesso, Invalidità Permanente, Inabilità Temporanea Totale al Lavoro e Perdita del Lavoro;
- di non avere oltre 70 (settanta) anni alla scadenza del Contratto di Finanziamento;
- che è Lavoratore Dipendente Privato, con un'anzianità di dodici (12) mesi consecutivi presso lo stesso datore di lavoro al momento dell'adesione.
Art. 3. - Premio della Polizza
Il Contraente accredita all'Assicuratore il Premio secondo le modalità e i termini concordati nella Polizza.
L'Aderente versa al Contraente il Premio con cadenza mensile, unitamente alla rata di rimborso dell’importo finanziato. Esso ammonta allo 0,1123% del capitale finanziato (C.F.) per le Coperture Vita e Danni offerte in abbinamento. L'Assicurato può scegliere come modalità di rimborso il Mandato SEPA o bonifico bancario.
Il Premio è periodico, mensile, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento.
L'ammontare totale del Premio mensile indicato nel Modulo di Adesione è comprensivo dell’eventuale imposta di assicurazione.
Durata del finanziamento | Tasso di Premio Lordo (inclusivo di imposte) su base mensile |
12 - 84 mesi | 0,1123% x C.F. |
Il mancato pagamento della prima Rata del Premio avrà effetto sull’efficacia della Garanzia Assicurativa comportandone la sospensione o la risoluzione. In caso di mancato pagamento di una Rata successiva del Premio (non della prima), gli effetti sull’assicurazione decorrono solo per i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il pagamento, rimanendo la Copertura Assicurativa sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento. Se dopo tale termine si verifica un Sinistro, l’Assicuratore non è tenuto all’Indennizzo, mentre l’Assicurato resta tenuto alla corresponsione del Premio. La Copertura Assicurativa è riattivata se l’Assicurato versa il Premio dovuto a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui è effettuato il pagamento: i Sinistri verificatisi durante la sospensione rimangono non indennizzabili.
La Polizza invece si risolve se l’Assicuratore non agisce per la riscossione del Premio entro sei mesi dal termine di pagamento.
3.1 - Adeguamento del Premio in caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento
In caso di rimborso totale anticipato del Finanziamento, la Polizza termina alla data in cui avviene la totale estinzione del contratto e le coperture cessano automaticamente di essere effettive, di conseguenza, da questa data l’Assicurato può cessare il pagamento del premio.
In caso di rimborso parziale anticipato del Finanziamento, l’Assicurato manterrà l’iniziale durata dello stesso mentre il saldo rimanente sarà distribuito in quote di Premio meno elevate rispetto a quella del Premio iniziale (cfr. l’esempio qui sotto).
Nello schema che segue, viene illustrato un esempio di adeguamento del Premio in caso di rimborso parziale anticipato del Finanziamento.
Situazione dell'assicurato prima del rimborso anticipato parziale del finanziamento (abbreviato: X.X.X.X.) | ||||
Finanziamento iniziale | Rata mensile iniziale | Il tuo premio prima del X.X.X.X. | Il tuo saldo prima del X.X.X.X. | Ammontare del X.X.X.X. |
€ 10.000 | € 166,67 | € 10 | € 8.000 | € 2.000 |
Il nuovo premio sarà ricalcolato sulla base della formula seguente:
(
valore residuale dopo il rimborso anticipatoNuovo premio = premio mensile originario ) valore residuale prima del rimborso anticipato
Situazione finanziaria dell'Assicurato dopo l'X.X.X.X. | |||
Il tuo saldo dopo il X.X.X.X. | Nuova rata mensile | Nuovo Premio | Il tuo saldo prima dopo il X.X.X.X. |
€ 6.000 | € 125 | € 7,50 | € 6.000 |
Art. 4. - Modalità di adesione
L’Aderente aderisce alla Copertura Vita e alla Copertura Xxxxx previste dalla Polizza sottoscrivendo il Modulo di Adesione.
Per tutti i finanziamenti, l’Aderente deve firmare la seguente dichiarazione inclusa nel Modulo di Adesione e dunque dichiarare:
- di essere un Lavoratore Dipendente Privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità, di non aver ricevuto finora dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Per i finanziamenti superiori a € 30.000, l’Assicurato deve compilare il questionario sanitario.
Con l’adesione alla Polizza, l’Aderente, l’Assicurato e/o loro aventi causa autorizzano espressamente:
- gli Assicuratori a ricevere da terzi (ad es. dal medico curante o da altri centri medici) i loro dati personali per l’adempimento agli obblighi relativi alle Coperture, esonerando esplicitamente tali soggetti terzi dagli obblighi di riservatezza e di non divulgazione dei dati;
- indagini, accertamenti e visite mediche che potrebbero essere necessari ai fini, nei limiti e con le modalità di attuazione necessari ad adempiere agli obblighi relativi alla Garanzia Assicurativa, da effettuarsi da parte dei consulenti medici dell’Assicuratore i cui costi saranno totalmente a carico dell’Assicuratore medesimo.
Art. 5. - Data di Decorrenza, durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa
5.1 - Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa
Per l'Assicurato la Garanzia Assicurativa decorrerà dalla data di inizio del Contratto di Finanziamento.
5.2 - Durata
La Garanzia Assicurativa ha una durata di un anno ed è tacitamente rinnovabile per lo stesso periodo, salvo il caso in cui l’Assicuratore, l’Aderente o il Contraente non notifichi la risoluzione della Garanzia Assicurativa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso, la richiesta deve essere inviata mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni al seguente indirizzo: Copertura Xxxxx:
Copertura Vita:
PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
In tal caso, la quota parte del Premio corrisposta per l’intera durata della Garanzia Assicurativa non utilizzata sarà rimborsata, ove previsto.
AVVERTENZA: se l’Aderente omette di comunicare all’Assicuratore la modifica del rischio assicurato alla data di adesione alla Polizza, tale omissione può cagionare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo e la cessazione della Polizza conformemente agli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile.
5.3 - Cessazione della Garanzia Assicurativa
La Garanzia Assicurativa ha termine:
a) alla data di scadenza dell'ultima rata prevista nel piano di ammortamento del Contratto di Finanziamento e in ogni caso non oltre 84 (ottantaquattro) mesi dalla data di avvio del Contratto di Finanziamento;
b) in caso di estinzione anticipata del Contratto di Finanziamento;
c) alla data in cui il Debito Residuo è estinto per qualunque motivo;
d) in ogni caso, a seguito delle liquidazioni di una delle Prestazioni di cui alla Copertura Vita.
Art. 6 - Diritto di recesso dell’Aderente
6.1 - In aggiunta a quanto previsto dall’art. 5.2 che precede, l’Aderente ha il diritto di recedere dalla Polizza entro 14 giorni dall’adesione, secondo quanto stabilito dall’articolo 67-duodecies del Decreto Legislativo n.206/2005 (Codice del Consumo). Tuttavia, l’Assicuratore accetterà richieste di recesso arrivate entro il limite di tempo di 60 (sessanta) giorni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa, dandone comunicazione all’Assicuratore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:
Copertura Danni:
Copertura Vita:
PSA Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
PSA Life Insurance Europe Ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
6.2 Il recesso comporta la cessazione della Garanzia Assicurativa dalle ore 24.00 (ventiquattro) del giorno in cui è inviata la lettera raccomandata. L’Assicuratore rimborserà all’Aderente il Premio corrisposto al netto delle imposte e della parte di Premio per cui la Copertura ha avuto effetto, entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di ricevimento dell’avviso di recesso, mediante versamento sul conto bancario indicato dall’Aderente.
Non è consentito il recesso da una singola Copertura, poiché le coperture sono offerte esclusivamente in abbinamento e costituiscono l’intera Polizza. Pertanto, il recesso esercitato secondo il presente articolo si estende automaticamente a tutte le Coperture Vita e Xxxxx.
Art. 7 - Esclusioni
7.1 - Esclusioni applicabili a tutte le Garanzie.
L'Assicuratore non riconoscerà alcun Indennizzo nei seguenti casi:
a) Dolo dell'Assicurato o del Beneficiario;
b) Sinistri avvenuti in relazione a uno stato di guerra civile, insurrezione, atti di terrorismo, occupazione militare e invasione;
c) Sinistri causati da atti intenzionali dell'Assicurato;
d) Suicidio dell'Assicurato entro i primi due anni dalla Data di Decorrenza della Garanzia Assicurativa;
e) Tentativo di suicidio;
f) Mutilazione volontaria;
g) Xxxxxxxx provocati volontariamente dall'Assicurato;
h) Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o di medicine in dosi non prescritte dal medico, o per stati di alcolismo acuto o cronico;
i) Sinistri causati da incidente aereo, se l'Assicurato viaggia a bordo di un aeromobile non autorizzato al volo o con un pilota non titolare di un valido brevetto idoneo;
j) Sinistri causati dalla partecipazione dell'Assicurato a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualunque mezzo a motore;
k) Sinistri causati da stati depressivi, minorazioni dell’integrità psichica, affezioni psichiatriche o neuropsichiatriche o assunzione continuativa di farmaci psicotropi a scopo terapeutico;
l) Sinistri che sono conseguenza di esplosioni atomiche o di radiazioni atomiche;
m) Sinistri che sono conseguenza della pratica di un'Attività Sportiva Professionistica, dalla pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
n) Sinistri causati da Malattia consistente in sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e altre patologie a essa collegate.
7.2 - Esclusioni applicabili alla Perdita del Lavoro
In aggiunta alle esclusioni elencate al punto 7.1 che precede, l'Assicuratore non corrisponderà l'Indennizzo all'Assicurato relativo alla Copertura per Perdita del Lavoro nelle seguenti condizioni:
a) Licenziamento per "giusta causa";
b) Dimissioni;
c) Licenziamento per motivi disciplinari;
d) Licenziamento da parte di ascendenti, discendenti, coniugi, fratelli, sorelle, xxx, nipoti parenti di secondo grado (anche se il datore di lavoro è una persona giuridica e i predetti soggetti occupano una posizione di autorità, ad esempio, amministratore unico, amministratore delegato, direttore generale, procuratore, ecc.);
e) Cessazione a scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento e formazione sul lavoro, contratti di apprendistato, contratti di lavoro intermittente;
f) Contratti di lavoro non disciplinati dalla legge italiana;
g) Licenziamento al raggiungimento dell'età necessaria per il diritto alla "pensione";
h) Risoluzione del rapporto contrattuale, anche consensuale, in conseguenza di processi di riorganizzazione societaria sulla base dei quali sono offerti benefici di pensionamento;
i) Esubero del personale che nel periodo di mobilità ha diritto a pensione di anzianità e/o vecchiaia;
j) Condizioni di inoccupazione che danno diritto a un contributo da parte della cassa integrazione salari ordinaria, edilizia o straordinaria;
k) Licenziamento per superamento del periodo di assenza dal lavoro ammesso per Xxxxxxxx;
l) Licenziamento per detenzione dell'Assicurato.
Art. 8 - Beneficiario della Prestazione
Il Beneficiario è l’Aderente (o i suoi successori mortis causa) che potrà scegliere la modalità di liquidazione dell'Indennizzo tra le diverse opzioni indicategli dall'Assicuratore con apposita comunicazione scritta che gli sarà inviata successivamente all’apertura del Sinistro.
Art. 9 - Denuncia dei Sinistri
9.1 - Modulo di denuncia del Sinistro
AVVERTENZA: il reclamante dovrà inviare, unitamente al “Modulo per la denuncia del Sinistro”, tutta la documentazione richiesta dagli Assicuratori. In ogni caso, gli Assicuratori si riservano il diritto di chiedere all’Assicurato di sottoporsi a visite mediche.
AVVERTENZA: la notifica di Xxxxxxxx sarà considerata completa solo al ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
9.2 - Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Xxxxxxxx
Se il Sinistro riguarda un caso di Decesso, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di morte;
• certificato medico che precisi la causa esatta della morte dell’Assicurato e, in caso di Decesso a seguito di ricovero, copia della cartella relativa cartella clinica o in caso di Decesso a seguito di sinistro stradale, copia del verbale redatto dalle Autorità intervenute;
• ove venga disposta autopsia, copia del relativo reperto.
Se il Sinistro riguarda un caso di Invalidità Permanente, deve essere inviata la seguente documentazione:
• certificato di Invalidità Permanente rilasciato dall'autorità competente o da un medico legale;
• copia della cartella clinica.
Se il Sinistro riguarda un caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• dichiarazione del medico curante;
• in caso di ricovero ospedaliero, certificato di ricovero e/o copia della cartella clinica.
Se il Sinistro riguarda un caso di Perdita del Lavoro, deve essere inviata la seguente documentazione:
• copia del contratto di lavoro iniziale;
• adeguata documentazione attestante il giustificato motivo oggettivo;
• adeguata documentazione attestante la persistenza della condizione di inoccupazione.
L’Assicurato dovrà fornire all’Assicuratore tutta la documentazione necessaria per poter attivare il diritto all’indennizzo. L'Assicuratore ha facoltà e diritto di richiedere se necessario la documentazione utile per verificare il diritto all'Indennizzo.
Art. 10 - Liquidazione del Sinistro
L’Assicuratore s’impegna a liquidare il Sinistro, sussistendo i presupposti, dopo aver ricevuto tutta la documentazione necessaria e relativa al Sinistro, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.
Art. 11 - Legge applicabile
La legge applicabile alla Polizza è la legge italiana.
Art. 12 - Comunicazioni
Salvo diversa indicazione, tutte le comunicazioni all'Assicuratore devono essere inviate per iscritto al seguente indirizzo: PSA Life Insurance Europe Ltd e PSA Insurance Europe Ltd, c/o Banca PSA Italia S.p.A., Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX); o per e-mail a: perfetto@psa- xxxxxxx.xxx
L'Assicuratore invierà le proprie comunicazioni all'ultimo domicilio comunicato dall'Assicurato.
Art. 13 - Cessione dei diritti
L’Assicurato non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla Garanzia Assicurativa.
Art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio
Le dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Aderente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la cessazione della Polizza ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nota importante: ai fini della sottoscrizione della Polizza, le informazioni che l’Assicurato deve comunicare in merito alle sue condizioni di salute, mediante il questionario sanitario, ove richiesto, devono essere complete e veritiere.
Art. 15 - Foro competente
Per eventuali controversie risultanti dall’applicazione o dall’interpretazione della presente Polizza sorte tra l’Assicuratore e il Contraente (o uno di essi) da un lato, e dall’altro qualsiasi Aderente e/o avente diritto all’Indennizzo individuato nelle Condizioni Generali di Assicurazione, il foro competente in via esclusiva è il Tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’Aderente e/o degli aventi diritto all’Indennizzo.
Controversie di natura medica
Con riferimento alla Copertura Danni per Inabilità Temporanea Totale al Lavoro, in caso di controversie sulla natura dell’evento o sull’Indennizzo, l’Assicuratore e l’Aderente s’impegnano ad autorizzare, mediante scrittura privata, un collegio di tre medici i quali decideranno entro i limiti delle disposizioni della relativa convenzione.
Le decisioni del collegio sono adottate a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge.
La proposta di convocare il collegio medico dovrà essere avanzata dall’Aderente entro 30 giorni dal giorno in cui la decisione è stata comunicata all’Assicurato, dovrà essere effettuata per iscritto con indicazione del nome del medico designato dall’Aderente, dopo di che l’Assicuratore comunicherà all’Aderente, entro 30 giorni, il nome del medico designato dallo stesso Assicuratore. Il terzo medico sarà designato dalle predette Parti scegliendo tra tre medici proposti dai primi due; in caso di disaccordo, il terzo medico sarà designato dal Segretario dell’Ordine dei medici che ha giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio dei medici. Una volta nominato il terzo medico, l’Assicuratore convocherà il collegio invitando l’Aderente a comparire innanzi al predetto collegio.
Il collegio medico risiede nel comune in cui ha sede l’istituto universitario di medicina legale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente. Ciascuna Parte sostiene le proprie spese e corrisponde l’onorario al medico designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. La decisione del collegio medico è obbligatoria per le Parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale. In ogni caso, entrambe le Parti hanno facoltà di adire la competente Autorità Giudiziaria.
Art. 16 - Reclami
Reclami indirizzati all’Assicuratore.
Eventuali reclami relativi alla Polizza dovranno essere presentati per iscritto dall’interessato al seguente indirizzo postale: Copertura Danni
Copertura Vita
PSA Insurance Europe ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
PSA Life Insurance Europe ltd c/o Banca PSA Italia S.p.A.
Xxx Xxxxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx (XX)
oppure per email al Responsabile dei Reclami all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx@xxxx.xxx.
L’Assicuratore s’impegna a comunicare l’avvenuto ricevimento del reclamo entro 10 giorni e a rispondere e definitivamente allo stesso entro 15 giorni dalla data di ricezione di tutti i documenti necessari al suo esame.
Se il richiedente non si ritiene soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo, ovvero in caso di reclami non relativi al rapporto ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, l’esponente potrà rivolgersi all’Autorità di vigilanza maltese, Malta Financial Services Authority (MFSA), Office of the Arbiter for Financial Services (OAFS) - Notabile Road Attard BKR 3000 Malta; numero di telefono: 00356 0000 0000, oppure compilando un questionario disponibile al seguente indirizzo xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx/xx/Xxxxx/Xxxx.xxxx.
Per la liquidazione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS oppure direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx - chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Qualora l’Assicurato non riceva alcuna risposta al suo reclamo oppure ritenga che la risposta non sia soddisfacente, può scrivere all’ IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx 00, 00000 Xxxx (fax: 00.00.000.000 - 00.00.000.000) oppure mediante PEC all’indirizzo xxxxx@xxx.xxxxx.xx, riportando chiaramente i seguenti elementi identificativi:
• nome, cognome e domicilio del reclamante; numero di telefono;
• identificazione dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
• breve ed esaustiva descrizione del motivo del reclamo ed ogni documento utile a supporto dello stesso (copia del reclamo inviato alla Compagnia e dell’eventuale riscontro ricevuto da quest’ultima, unitamente all’eventuale documentazione utile a descrivere meglio le relative circostanze).
Si fa presente che per inviare un reclamo all’IVASS è possibile utilizzare il modello disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
In ogni caso, l’Assicurato può anche chiedere una mediazione (come da procedura diciplinata dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010) e rivolgersi all’Autorità Giudiziaria
Modulo di Adesione alla Polizza PerfettoPiù
Polizza Collettiva di Assicurazione n. IT6B03 Vita e Danni
Ad adesione facoltativa, data dell’ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2019
X. Xxxxxxxxx di finanziamento | Numero del F N. Finanziamento | Durata della copertura (mesi) | Importo totale del finanziamento | Importo totale del Premio |
Rata mensile (importo espresso in Euro) | Premio mensile della Polizza PerfettoPiù! (importo espresso in Euro) |
* compresi eventuali servizi
Dati dell'Aderente alla polizza | ||||
Cognome e nome | Codice fiscale | |||
Data di Nascita | Telefono 1 | Telefono 2 | ||
Indirizzo di residenza | Numero civico | Codice Postale |
L’Aderente, i cui dati sono riportati sopra, CONFERMA :
(A) di aver preso visione e di aver ricevuto, in formato cartaceo e prima della sottoscrizione della presente dichiarazione e dell’adesione alla Polizza Collettiva, e di aver accettato:
(i) il Set Informativo riguardante la Polizza Collettiva n. IT6B03-PerfettoPiù! Coperture Vita e Danni (contenente il Documento Informativo Precontrattuale Vita , il Documento Informativo Precontrattuale Danni, il Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo Multirischi, le Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e del Modulo di Adesione), e (ii) la documentazione informativa precontrattuale di cui all’art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018;
(B) di essere informato che la sottoscrizione delle coperture è del tutto facoltativa e non indispensabile per ottenere il finanziamento alle condizioni sopra proposte;
(C) di aver ricevuto i moduli Allegato 3 e Allegato 4;
(D) di aver ricevuto l’Informativa sulla protezione dei dati.
Il sottoscritto ADERISCE alla predetta Polizza Collettiva di Assicurazione IT6B03-PerfettoPiù! Vita e Danni tra PSA Insurance Europe Ltd, PSA Life Insurance Europe Ltd e Banca PSA Italia S.p.A..
Luogo e data Firma dell’Aderente
AVVERTENZA: Gravano sull’Aderente, in relazione alla Garanzia Assicurativa per la durata convenuta, costi totali pari ad € , (di cui Euro
sono riconosciuti dall’Intermediario).
L’Aderente dichiara: di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutti gli articoli e le clausole delle Condizioni di Assicurazione e, in particolare, i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: all’art. 1 - Oggetto della Copertura Assicurativa; art. 1.1. - Copertura in caso di Decesso; art. 1.1.2. - Periodo di Carenza e Franchigia; art. 1.2. - Copertura in caso di Invalidità Permanente; art. 1.2.1 - Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.2.2 - Periodo di Carenza e Franchigia; art. 1.3 - Garanzia in caso di Inabilità Temporanea Totale al Lavoro; art. 1.3.1 - Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.3.2 - Periodo di Carenza e Franchigia; art. 1.4- Garanzia in caso di Perdita del Lavoro; art. 1.4.1 - Indennizzo assicurativo e massimale; art. 1.4.2 - Periodo di Carenza e Franchigia; art. 2 - Persone assicurabili e adesione alla Polizza; art. 5 - Data di Decorrenza, durata e Data di Cessazione della Garanzia Assicurativa; art. 7 - Esclusioni; art. 9 - Denuncia di Sinistro; art. 9.2 - Documentazione da inviare all’Assicuratore in caso di Sinistro; art. 11 - Legge applicabile; art. 12 - Comunicazioni; art. 13 - Cessione dei diritti; art. 14 - Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio; art. 15 - Foro competente.
L’Aderente dichiara altresì:
di essere un Lavoratore Dipendente Privato con almeno 12 mesi consecutivi di anzianità, di non aver ricevuto finora dal datore di lavoro alcuna contestazione disciplinare, intimazione di licenziamento o alcuna comunicazione scritta nella quale venga individuato come un lavoratore oggetto di una procedura di mobilità o di cassa integrazione.
Luogo e data Firma dell’Aderente
Il Premio è periodico, mensile, e dipendente dall'ammontare e dalla durata del Contratto di Finanziamento e potrà essere versato alla Contraente tramite bonifico bancario o Mandato SEPA
Nomina di un Beneficiario
In caso di decesso, l’Aderente/Assicurato nomina come Beneficiario:
Cognome e nome | Codice fiscale e/o Partita Iva | ||
Data di Nascita | Indirizzo di residenza, CAP | Città | Provincia |
AVVERTENZA: In caso di mancata compilazione dello spazio soprastante, l’impresa potrà incontrare, al decesso dell’assicurato, maggiore difficoltà nell’identificazione e nella ricerca del Beneficiaro e che la modifica o revoca di quest’ultimo deve essere comunicata all’impresa.
Nel caso in cui l’Aderente manifesti esigenze specifiche di riservatezza, è necessario indicare i dati per l’identificazione di un referente terzo, diverso dal Beneficiaro, a cui l’impresa potrà fare riferimento in caso di decesso del’Assicurato. L’Assicurato ha l’opzione di escludere l’invio di comunicazioni al Beneficiaro, se indicato in forma nominativa, prima dell’evento.
L’ Aderente deve prestare attenzione alle seguenti Avvertenze:
a) dichiarazioni false, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione;
Prima della sottoscrizione del questionario sanitario, il soggetto di cui alla lettera a) verifica l’esattezza delle dichiarazioni riportate nel questionario.
b) anche nei casi non espressamente previsti, l’Aderente può chiedere di essere sottoposto a visita medica per certificare l’effettivo stato di salute a sue spese.
Per i finanziamenti superiori a € 30.000, l’Assicurato deve compilare il questionario sanitario. INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) )
Dichiaro di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati di cui alla Sezione Informativa sulla protezione dei dati del Fascicolo Informativo, fornitami, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (“GDPR”) dall’Assicuratore. Sono consapevole che il mancato conferimento dei dati personali, necessari alle Compagnie per le finalita illustrate nella Informativa sulla protezione dei dati, comporta l’impossibilita di dare esecuzione al rapporto contrattuale.
Luogo e data Firma dell’Aderente