Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione
CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PER L’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN)
L’anno 2018 il giorno tre del mese di settembre in Roma, l’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), istituito con decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 (in seguito denominato Ispettorato), Codice Fiscale n. 97956490581, in persona del Direttore Generale Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx, legale rappresentante pro tempore, nato a Roma il 3 Novembre 1955, nominato con DPR del 15 novembre 2016 domiciliato per la carica in Roma, presso la sede di ISIN, Via Xxxxxx Xxxxxx 393
E
La Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni (in seguito denominata Istituto Cassiere), codice fiscale n. 00053810149, partita IVA n. 00053810149, con sede legale in Sondrio, Piazza Garibaldi, 16 - CAP 23100, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Sondrio al n. 00053810149, rappresentata dal Sig. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx nato a Tirano (So) il 11 gennaio 1957 nella sua qualità di Procuratore della banca stessa abilitato alla sottoscrizione del presente atto in virtù della delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Sondrio n. 5318/1264 del 13 luglio 2010);
Premesso che:
− in data 31 luglio 2018 si è conclusa la gara per l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa dell’Ispettorato;
− è risultato aggiudicatario di tale gara l’Istituto Cassiere: Banca Popolare di Sondrio, Società Cooperativa per Azioni, giusto provvedimento del Direttore Generale n. 3 del 30 agosto 2018;
− l’offerta dell’Istituto forma parte integrante della presente convenzione e si intende come letteralmente trascritta nel presente atto, ancorché non allegata.
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE
L’Ispettorato affida all’Istituto Cassiere il proprio servizio di tesoreria e cassa ed ogni altro servizio bancario ad esso concorrente.
L’Ispettorato è inserito nella Tabella A della Legge n. 720 del 29/10/1984 che disciplina la tesoreria unica. Il servizio deve pertanto uniformarsi a tale disciplina ed essere svolto in conformità dei patti stipulati con
la presente Convenzione.
Il servizio di cui alla presente convenzione ha per oggetto la gestione delle operazioni di incasso e pagamento effettuate sulla base di ordinativi di entrata e di uscita (reversali e mandati), nonché ogni altra prestazione indicata nel Capitolato di gara e nel disciplinare/lettera invito.
L’esercizio finanziario dell’Ispettorato ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
L’Istituto Cassiere gestirà il Servizio affidato presso la filiale dell’Istituto cassiere in Roma, via Viale Xxxxxx Xxxxxx n. 336, ferma l’operatività per lo svolgimento del servizio presso l’agenzia di Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0.
ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di tre anni a decorrere dal 1° settembre 2018.
Alla conclusione del rapporto contrattuale, il Cassiere, oltre al versamento del saldo di ogni sua posizione debitoria, dovrà effettuare all'Istituto subentrante (o in mancanza all'Ispettorato direttamente) la consegna dei documenti, dei registri, degli stampati e di quant’altro abbia riferimento alla gestione del servizio. L’Ispettorato, per suo conto, provvederà a regolarizzare eventuali partite sospese prima della scadenza contrattuale, mediante adozione degli atti a ciò necessari.
ART. 3 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il servizio di cassa viene svolto mediante operazioni di accredito e addebito di somme per conto dell’Ispettorato.
Per lo svolgimento del servizio di cassa l’Istituto Cassiere si impegna a mantenere le filiali/agenzie di Viale Xxxxxx Xxxxxx, 336 e di Xxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxx x. 0, già operative, per tutta la durata della convenzione.
Lo scambio degli Ordinativi, del giornale di cassa e di ogni altra eventuale documentazione inerente al servizio è effettuato tramite le regole del protocollo OIL con collegamento diretto tra l’Ente e il Cassiere secondo quanto previsto dalle norme di legge, dalle circolari AGID e dell’ABI nonché dai provvedimenti dalla Banca d’Italia.
L’Istituto cassiere garantisce che ogni strumento di pagamento oggetto dell’offerta tecnico economica ed ogni canale di pagamento oggetto dell’offerta tecnico economica sia integrato con il nodo dei pagamenti – SPC e che di conseguenza, le relative operazioni di pagamento, risultino coerenti con quanto specificato dalle linee guida del Nodo dei pagamenti SPC.
ART. 4 - FIRME AUTORIZZATE
L’Ispettorato si impegna a comunicare preventivamente all’Istituto Cassiere le firme autografe con le generalità delle persone autorizzate a firmare le reversali di riscossione e gli ordinativi di pagamento nonché, tempestivamente, le eventuali variazioni che potranno intervenire per decadenza, nomina o sostituzione, corredando le comunicazioni stesse delle copie dei provvedimenti degli Organi competenti di conferimento dei poteri di cui sopra. In relazione a tali comunicazioni, l’Istituto resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle stesse. Nel caso in cui gli ordini di riscossione ed i titoli di spesa siano firmati dai sostituti, si intende che l’intervento dei medesimi è dovuto all’assenza o al’impedimento dei titolari.
ART. 5 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO
Il corrispettivo annuo onnicomprensivo di qualsiasi spesa, onere e commissione, per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell'Istituto Cassiere è stabilito in Euro 12.000,00 (dodicimila/00), oltre IVA, come da offerta dell’Istituto Cassiere aggiudicatario.
Il corrispettivo contrattuale si riferisce in ogni caso all’esecuzione dei servizi a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, secondo le prescrizioni e gli standard procedurali, tecnici e qualitativi maggiormente elevati applicabili all'operazione, cosi come stabiliti nel disciplinare di gara che si allega al presente.
L'Istituto Cassiere non potrà in nessun caso vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
ART. 6 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo contrattuale verrà disposto con cadenza trimestrale.
In ogni caso ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, all’importo netto dei singoli pagamenti, sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Ugualmente con cadenza trimestrale l'Ispettorato provvede al rimborso delle spese obbligatorie sostenute dall'Istituto Cassiere nella conduzione del servizio di cassa.
L'Istituto Cassiere, previo esperimento, da parte dell’Ispettorato, di tutte le necessarie verifiche e valutazioni in ordine alla rispondenza ed adeguatezza dei servizi forniti agli standard normativi, tecnici, metodologici e qualitativi di riferimento e all’esatta corrispondenza della prestazione effettivamente svolta alle obbligazioni contrattuali assunte, può emettere la fatturazione per il pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo.
Le note di liquidazione sono emesse dall’Ispettorato, in mancanza di ragioni ostative imputabili all'Istituto Cassiere, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di emissione della relativa fattura.
Nel caso in cui le verifiche di cui sopra non diano esito positivo e non possa conseguentemente procedersi alle approvazioni del caso (per la riscontrata carenza o inadeguatezza dei servizi forniti), l’Ispettorato, salvo ogni altro rimedio, sospende il pagamento degli importi relativi sino a completa eliminazione, ove ancora possibile ed utile, delle carenze riscontrate.
Tutti i pagamenti sono effettuati su c/c bancario o postale intestato all'Istituto e dedicato alle commesse pubbliche, secondo i termini stabiliti all'art. 3 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
A questo effetto, nei termini di cui all'art. 3 cit., l'Istituto è tenuto a comunicare all’Ispettorato, a mezzo lettera raccomandata r.r. - sotto le sanzioni ed i rimedi di legge:
− gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, ex lege sopra cit., verso il quale saranno diretti i pagamenti contrattuali;
− le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare su tale conto corrente.
L'Istituto Cassiere assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione
espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit..
Ai fini dell’emissione delle fatture, l'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare all’obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori ai sensi del DPR 633/72 e del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, avvalendosi del Sistema di Interscambio come indicato nelle suddette disposizioni normative ed istruzioni disponibili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xxx.xx, utilizzando il codice IPA comunicato dall’Ispettorato.
Le fatture devono essere emesse con l’annotazione “scissione dei pagamenti” come richiesto, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha modificato il DPR 633/72 introducendo l'art. 17-ter.
ART. 7 – OBBLIGHI DELL’ISTITUTO CASSIERE
L’Istituto Cassiere deve eseguire il servizio oggetto del presente appalto con perfetta regolarità ed efficienza, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dalla presente convenzione, dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore.
L’Istituto Cassiere dovrà tenere al corrente e custodire con le necessarie cautele:
− il conto riassuntivo del movimento di cassa;
− il bollettario delle riscossioni;
− eventuali altre evidenze che si rendessero necessarie.
L’Istituto Cassiere ha l’obbligo di tenere aggiornati e custodire, di regola mediante sistemi informatici secondo le modalità di protocollo OIL:
− il giornale di cassa riportante le registrazioni giornaliere delle operazioni di riscossione e di pagamento;
− ordinativi telematici ed eventualmente cartacei nei casi di motivata necessità ed urgenza; le reversali di incasso ed i mandati di pagamento una volta estinti vengono restituiti all’Ispettorato tramite flusso telematico e, ove cartacei, entro un mese successivo all’avvenuta estinzione; le quietanze di riscossione e di pagamento potranno essere consegnate anche su carta;
− lo stato delle riscossioni e dei pagamenti al fine di accertare in ogni momento la posizione di incasso e di pagamento (elenco delle partite pendenti di riscossione e di pagamento ed elenco reversali e mandati inevasi);
− eventuali altri documenti previsti dalla legge o concordati fra le parti.
L’Istituto Cassiere deve trasmettere all’Ispettorato, entro i primi cinque giorni lavorativi del mese, il rendiconto delle operazioni effettivamente compiute nel mese precedente. Entro la fine del mese l’Istituto Cassiere deve trasmettere le reversali e i mandati con le relative quietanze del mese precedente.
L’Istituto Cassiere invia, inoltre, mensilmente l’estratto dei conti correnti bancari aperti, completo dei dati analitici identificativi di tutte le operazioni di incasso e di pagamento effettuate nel periodo considerato, completo delle relative valute. L’Ispettorato verifica gli estratti conti trasmessi, segnalando per iscritto tempestivamente e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi le eventuali opposizioni. Decorso tale termine i documenti in questione si considerano approvati.
Xxxxx gli obblighi di conservazione previsti per legge e le previsioni sulla documentazione del rapporto contenute nel presente Capitolato, l'Istituto Cassiere garantisce, per tutta la documentazione formata o ricevuta o trattata nel corso del relativo rapporto, il servizio di archiviazione elettronica e conservazione sostitutiva, con le modalità previste dalla normativa vigente, tramite strutture tecnologiche proprie o di altri soggetti certificati alla conservazione.
La conservazione deve avvenire per tutti gli ordinativi relativi al periodo di validità del Contratto. Ciascun documento deve essere conservato per almeno 10 anni (termine di conservazione). L’Istituto Cassiere garantisce la disponibilità di tale servizio fino al termine di conservazione previsto, anche oltre la durata del Contratto, consentendo all’Ispettorato l’estrazione, la riproduzione e la copia dei documenti conservati.
ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO
L'Istituto Cassiere è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
l'Istituto Cassiere si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L'Istituto Cassiere si impegna, inoltre, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Istituto Cassiere anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
ART.9 – PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO
Su richiesta dell’Ispettorato, l’Istituto Cassiere procede al rilascio, senza oneri per l’Ispettorato, di numero tre carte di credito aziendali, appartenenti al circuito internazionale, regolato da apposito contratto, secondo quanto previsto dal Capitolato di Gara.
ART. 10 – SERVIZI E PRESTAZIONI A FAVORE DEI DIPENDENTI DELL’ISPETTORATO
Con apposita convenzione, da stipularsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del presente atto, saranno regolate, sulla base dell’offerta tecnica presentata dall’Istituto Cassiere in sede di gara, le condizioni di maggior favore relative a servizi e prestazioni da applicare a favore dei dipendenti dell’Ispettorato.
ART. 11– INADEMPIENZE CONTRATTUALI – PENALITA’ E RISOLUZIONE
L’Ispettorato, a tutela della qualità del servizio e della conformità del medesimo alle disposizioni di legge, regolamentari e contrattuali di riferimento, si riserva la facoltà di applicare penali contrattuali in ogni caso di verificata violazione.
La penale è applicata dall’Ispettorato, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell’Istituto Cassiere, le quali dovranno pervenire entro 5 giorni lavorativi dalla data di contestazione.
Il mancato, insufficiente o errato svolgimento delle attività previste comporta in ogni caso l’obbligo di immediato ripristino delle condizioni previste.
Il mancato, tempestivo adeguamento dell'Istituto Cassiere alla tempistica di ripristino specificamente indicata dall'Ispettorato, salvo comunque, il risarcimento di tutti i danni subiti, diretti ed indiretti, comporta l’applicazione di una penale pari ad € 250,00 per ogni giorno di ritardo.
In caso di inadempienze di ordine puntuale, non misurabili su base temporale, la stessa penale è applicata per ogni singola inadempienza salvo i casi di inadempienza lieve o senza danno per l'Amministrazione.
Resta inoltre stabilito che il rimedio della sospensione dei pagamenti di cui al precedente art. 6 non esclude l'applicazione delle penali qui stabilite.
L’Ispettorato può in ogni caso richiedere il maggior danno ai sensi dell’articolo 1382 c.c., nonché la risoluzione anche di diritto del presente contratto nell’ipotesi di grave o reiterato inadempimento, incamerando anche la cauzione di cui all’art. 12.
Per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, l’Ispettorato può, a sua insindacabile scelta, compensare il credito con quanto dovuto all'Istituto a qualsiasi titolo, quindi anche per distinti corrispettivi o diritti di rimborso maturati.
La richiesta e il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano l'Istituto dall’adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è reso inadempiente.
ART. 12 –GARANZIA DEFINITIVA
Si dà atto che l’Istituto Cassiere risponderà con tutto il proprio patrimonio a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo svolgimento del servizio di cui trattasi.
ART. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
Non è ammesso il ricorso al subappalto, così come definito all'art. 105 d.lgs. n. 50/2016.
ART. 14 - RISERVATEZZA
L'Istituto Cassiere ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto.
L’obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.
L'Istituto Cassiere è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L'Istituto Cassiere si impegna, altresì, a rispettare tutto quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
ART. 15– DOMICILIO DELLE PARTI
Ai fini della presente convenzione e per tutte le conseguenze da essa derivanti, l’Ispettorato e l’Istituto
Xxxxxxxx eleggono domicilio presso le rispettive sedi:
− l’Ispettorato Nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) – Xxx Xxxxxx Xxxxxx, x. 000 – 00000 Xxxx;
− Banca presso la propria Sede legale sita in Sondrio, Xxxxxx Xxxxxxxxx x. 00
ART. 16 – CLAUSOLE CONTRATTUALI DI SALVAGUARDIA.
Nel corso del rapporto contrattuale, l’Ispettorato è legittimato a richiedere la riduzione o l’ampliamento del servizio, a seguito di nuove disposizioni legislative o regolamentari, senza ulteriori oneri a carico dell’Ispettorato.
Le parti possono, di comune accordo, apportare tutti i perfezionamenti ritenuti necessari alle modalità di espletamento del servizio.
ART. 17 – FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole della presente Convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.
ART. 18 – SPESE CONTRATTUALI
Gli oneri contrattuali relativi alla stipulazione della Convenzione, nonché le eventuali spese di registrazione della medesima, sono a carico dell’Istituto Cassiere. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/1986.
PER L’ISPETTORATO | PER L’ISTITUTO CASSIERE |
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile, delle seguenti clausole: artt. 11 (inadempienze contrattuali –risoluzione).
PER L’ISPETTORATO | PER L’ISTITUTO CASSIERE |