Contract
2002 - 2005
Associazione Italiana Ospedalità Privata Associazione Religiosa Istituti Socio Sanitari Fondazione Don C. Gnocchi
Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE DA CASE DI CURA, I.R.C.C.S., PRESIDI E CENTRI DI RIABILITAZIONE
ACCORDO PER LA FIRMA DEL XXXX 0000-0000 DEL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE
DELLE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ASSOCIATE AIOP, ARIS e FDG
Il giorno 19/1/2005, nella Sede Aiop di Roma,
tra l’AIOP, nelle persone del Presidente Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxx, del capo delegazione Xxxxxxxx Xxxxxxx, di Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, assistiti da Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx;
l’ARIS, nella persona del capodelegazione Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, e dei componenti Xxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxx Xxxxxxxx;
la FDG, nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxxx;
e la Confederazione Italiana Medici Ospedalità Privata (CIMOP) nelle persone di Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Segretario Nazionale, Bianco Speranza, Presidente Nazionale, Xxxxxxx Xxxxxxx, capo-delegazione CI- MOP, e i componenti Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxx e Xxxxxxxxx Xx Xxxxxxx
E’ STATO STIPULATO IL CCNL
che regola il rapporto del personale medico delle strutture sanitarie ade- renti all’AIOP, all’ARIS e alla FDG per il quadriennio 2002-2005, con va- lenza economica 2002-2005.
Il giorno 28 febbraio 2005 è stato firmato tra le parti un Accordo per la re- visione tecnica del testo del XXXX 0000-0000.
SOMMARIO
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione 4
Art.1 Sfera di applicazione del contratto
Art.2 Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
TITOLO II - Assunzione 5
Art.3 Norme per l'assunzione in servizio Art.4 Documenti di assunzione
Art.5 Visite mediche Art.6 Periodo di prova
TITOLO III - Qualifiche e mansioni 7
Art.7 Qualifiche ed attribuzioni
Art.8 Mansioni e variazioni delle stesse
TITOLO IV - Doveri del personale medico 9
Art.9 Comportamento in servizio Art.10 Ritardi ed assenze
Art.11 Codice disciplinare
Art. 12 Licenziamenti individuali
TITOLO V - Rapporto di lavoro 14
Art.13 Orario di lavoro
Art.14 Caratteristiche del rapporto di lavoro Art.15 Lavoro supplementare e straordinario Art.16 Riposo settimanale
Art.17 Festività Art.18 Ferie
Art.19 Guardia medica Art.20 Pronta disponibilità
TITOLO VI – Permessi 21
Art.21 Permessi straordinari
Art.22 Servizio militare e richiamo alle armi
TITOLO VII - Malattie ed infortunio 24
Art.23 Trattamento economico di malattia ed infortunio Art.24 Assicurazione e infortuni sul lavoro
TITOLO VIII - Responsabilità civile 26
Art.25 Responsabilità civile
TITOLO IX - Vitto ed abiti di servizio 27
Art.26 Vitto
Art.27 Abiti di servizio
TITOLO X - Risoluzione del rapporto di lavoro 28
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE
Art.28 Cessazione del rapporto di lavoro Art.29 Preavviso
Art. 30 Trattamento di fine rapporto di lavoro Art.31 Indennità in caso di morte
TITOLO XI - Diritti sindacali 30
Art.32 Rappresentanza sindacale medica Art.33 Assemblea
Art. 34 Permessi per cariche sindacali Art.35 Trattenute sindacali
Art.36 Conservazione del posto
TITOLO XII - Trattamento economico 32
Art.37 Trattamento economico
Art.38 Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta-paga Art.39 Stipendio base
Art.40 Retribuzione individuale di anzianità
Art.41 Indennità di medico di Struttura sanitaria privata Art.42 Indennità professionale
Art.43 Indennità di Direttore Sanitario e di Medico responsabile Art.44 Indennità medica per Aiuti dirigenti, Xxxxx ed Assistenti Art.45 Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili Art.46 Indennità integrativa speciale (contingenza)
Art.47 Indennità di servizio notturno e festivo Art.48 Indennità da rischio
Art.49 Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavoro Art.50 Tredicesima mensilità
Art.51 Assegni familiari Art.52 Part time
Art.53 Paga giornaliera ed oraria
TITOLO XIII - Previdenza complementare 39
Art.54 Fondo di previdenza complementare Art.55 Importi e modalità dei versamenti Art.56 Iscrizione al Fondo Pensione CAIMOP
Libertà di adesione e facoltà di recesso
TITOLO XIV - Disposizioni transitorie e finali 43
Art.57 Arretrati contrattuali Art.58 Decorrenza e durata
Art.59 Commissione paritetica nazionale di interpretazione Art.60 Condizioni di miglior favore
Art.61 Retribuzione di risultato o premio di incentivazione
Art.62 Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Allegato 1
SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA
TITOLO I
Validità e sfera di applicazione
Art.1
Sfera di applicazione del contratto
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro intercorrenti tra le Case di cura private, i Centri di riabilitazione, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS), le strutture riconosciute Presidio (queste ai sensi del 2° comma dell'art.43 della Legge 23 dicembre 1978, n.833) as- sociate all'AIOP, all’ARIS, e alla FDG, e i medici che in esse operano con rapporto di lavoro dipendente.
Art.2
Inscindibilità delle norme contrattuali e clausole di rinvio
Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cu- mulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Il presente CCNLcostituisce ,quindi, l’unico contratto in vigore tra le par- ti contraenti.
Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo ne- goziale nazionale per l’interpretazione autentica della norma, di cui al- l’art.59 del presente CCNL.
Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normo-economiche di mi- glior favore.
Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regola- te dal presente contratto si fa espresso rinvio alle leggi in vigore per i rap- porti di lavoro di diritto privato ed allo Statuto dei lavoratori, in quanto ap- plicabile. I medici, inoltre, devono osservare le norme regolamentari ema- nate dalle Istituzioni di cui al precedente art. 1, purché non siano in con- trasto con il presente contratto e/o con norme di legge.
TITOLO II
Assunzione
Art.3
Norme per l'assunzione in servizio
L'assunzione del medico viene effettuata con atto scritto in conformità al- le vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di diritto privato e, in particolare, a quanto espressamente previsto dal DLgs 26 maggio 1997, n.152, nonché dall’art.56 del presente contratto.
L’assunzione del medico, a norma del DLgs 30/6/2003, n.196, richiede il consenso espresso dallo stesso al trattamento dei suoi dati personali da par- te dell’Amministrazione per quanto attiene agli adempimenti derivanti dal rapporto di lavoro.
Art.4
Documenti di assunzione
Per l'assunzione, il medico è tenuto alla presentazione dei seguenti docu- menti:
a) certificato contestuale (nascita, famiglia, residenza);
b) carta d'identità o documento equipollente;
c) codice fiscale;
d) titoli di studio e professionali;
e) iscrizione all'Albo professionale dei medici.
f) eventuali altri documenti previsti dalla normativa regionale.
E` facoltà della Struttura sanitaria richiedere al medico la presentazione del certificato penale di data non anteriore ai tre mesi, nonché un curricu- lum documentato relativo all'attività professionale antecedente.
La Struttura sanitaria rilascerà ricevuta dei documenti che trattiene.
Il medico è tenuto a dichiarare alla Struttura sanitaria la residenza e il do- micilio e a notificarne tempestivamente tutti gli eventuali successivi mu- tamenti.
Art.5
Visite mediche
Prima dell'assunzione in servizio del medico, la Struttura Sanitaria potrà accertare la sua idoneità fisica e farlo sottoporre a visita medica da parte di sanitari di strutture pubbliche o private a ciò accreditate. Comunque, il medico all’atto dell'assunzione dovrà essere sottoposto a visita medica di idoneità alla mansione secondo quanto previsto dal DLgs 19 settembre 1994 n.626 e successive modificazioni e integrazioni.
Art.6
Periodo di prova
Il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi.
Durante tale periodo la risoluzione del rapporto di lavoro potrà avvenire in qualsiasi momento per autonoma, discrezionale ed insindacabile deci- sione di ciascuna delle parti, senza preavviso alcuno e senza obbligo di mo- tivazione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova, ovvero alla fine dello stesso, al medico spettano:
- la retribuzione relativa alle giornate di lavoro compiute;
- i ratei di ferie e della tredicesima mensilità eventualmente maturati;
- pro-quota, il trattamento di fine rapporto.
Detta retribuzione, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quella mini- ma stabilita contrattualmente per la qualifica attribuita al medico interes- sato.
Nel caso che il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia e/o infortunio, il medico sarà ammesso a completare il periodo di prova stes- so ove sia in grado di riprendere il servizio entro 180 giorni di effettivo ser- vizio. In caso contrario il rapporto di lavoro si intenderà risolto a tutti gli effetti dalla data di inizio dell'assenza. Durante l'assenza per malattia o in- fortunio, in detto periodo non è dovuto alcun trattamento economico a ca- rico della Struttura sanitaria.
Le parti convengono altresì che qualora il periodo di prova venga inter- rotto per maternità, la lavoratrice sarà ammessa a completare il periodo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia.
Trascorso il periodo di prova stabilito senza che si sia proceduto alla dis- detta del rapporto di lavoro, il medico si intenderà confermato in servizio con la qualifica attribuita.
TITOLO III
Qualifiche e mansioni
Art.7
Qualifiche ed attribuzioni
Il personale medico è distinto secondo le seguenti qualifiche: Direttore Sanitario, Responsabile di raggruppamento e/o di servizio, Xxxxx dirigen- te, Xxxxx, Assistente.
Il personale medico che opera nelle Strutture sanitarie private deve esse- re inquadrato in una delle predette qualifiche.
Il Direttore Sanitario ha le attribuzioni ed esplica le funzioni previste dal- le disposizioni normative vigenti.
Il Responsabile ha il compito di vigilare sull’attività e sulla disciplina del personale medico e non medico del proprio raggruppamento o servizio; di definire i criteri diagnostici e terapeutici che devono essere seguiti dagli Aiuti e dagli Assistenti; di assegnare a sé e agli altri medici i pazienti rico- verati e può avocare casi alla sua diretta responsabilità, fermo restando la necessità di perseguire l'ottimizzazione delle risorse umane e professio- nali poste a sua disposizione.
Il Responsabile cura la preparazione e il perfezionamento tecnico e pro- fessionale del personale da lui dipendente collaborando con il Direttore Sanitario nell'attività e nella disciplina di tutto il personale del rispettivo raggruppamento e/o servizio.
La qualifica di Xxxxx dirigente va riferita al medico che coordina un servi- zio autonomo della Struttura sanitaria per il quale non è previsto a termi- ne di convenzione e/o accreditamento o di legge la figura del Medico Responsabile.
La qualifica di Xxxxx va riferita a chi collabora direttamente con il Responsabile nell'espletamento dei compiti a questo attribuiti. In partico- lare, l'Aiuto ha la responsabilità dei degenti affidatigli, coordina l'attività degli Assistenti e risponde del suo operato al Responsabile, che può sosti- tuire in caso di assenza, di impedimento o nei casi di urgenza.
La qualifica di Assistente va riferita a chi collabora con il Responsabile e con l'Aiuto nello svolgimento dei loro compiti; l'Assistente, in particola- re, ha la responsabilità dei degenti affidatigli, risponde del suo operato all'Aiuto e al Responsabile, e provvede direttamente nei casi d'urgenza. L’attribuzione delle suddette qualifiche deve avvenire nel pieno rispetto
della normativa nazionale e regionale vigente in materia.
Qualora le emanande norme in materia di accreditamento delle Strutture sanitarie private dovessero prevedere un'articolazione dei profili profes- sionali diversa da quella di cui al presente articolo, le parti si impegnano ad incontrarsi entro 30 giorni dall’emanazione dei nuovi provvedimenti per adeguarsi alle nuove norme.
Per i Centri di riabilitazione (ex art.26 Legge n.833/78) si fa riferimento a quanto previsto dalle specifiche normative regionali e/o nazionali vigen- ti, ove applicabili.
Art.8
Mansioni e variazioni delle stesse
Il medico deve essere adibito alle mansioni inerenti alla qualifica di as- sunzione o a quelle corrispondenti alla qualifica superiore successiva- mente acquisita o riconosciuta.
La Struttura sanitaria, in relazione alle esigenze di servizio ed alla situa- zione aziendale, sentiti il Direttore Sanitario, il medico interessato e la RSM Cimop, potrà adibire il medico a mansione diversa, purché profes- sionalmente equivalente, nonché ad altra area funzionale, fatte salve le eventuali specializzazioni di cui è in possesso ed esercitate all'interno del- la Struttura sanitaria, sempre che ciò non comporti alcun mutamento in senso peggiorativo della sua posizione economica e professionale.
L'assegnazione a mansioni superiori deve risultare solo da atto scritto dell'Amministrazione e il medico, a decorrere dall'assegnazione, ha dirit- to ad una indennità mensile pari alla differenza risultante tra il trattamen- to economico complessivo iniziale previsto per la qualifica superiore e quello previsto per l’iniziale qualifica di appartenenza. Tale assegnazione a mansioni superiori è comunque subordinata al possesso dei requisiti pro- fessionali prescritti dalla normativa vigente.
L'assegnazione stessa diviene definitiva, dopo un periodo di tre mesi con- secutivi, ove non abbia avuto luogo per sostituzione di altro medico assen- te con diritto di conservazione del posto, (malattia, infortunio, servizio mi- litare, maternità, aspettativa obbligatoria o facoltativa, permessi per moti- vi di studio, nonché tutte le altre ipotesi previste dalla normativa vigente). Ove richiesto dalla normativa vigente, la Struttura sanitaria deve provve- dere entro 90 giorni alla copertura dei posti resisi vacanti.
Nel caso di passaggio ad una qualifica superiore l'inquadramento econo- mico verrà effettuato in base all'art.49 del presente contratto.
TITOLO IV
Doveri del personale medico
Art.9
Comportamento in servizio
Il medico, in relazione alle particolari esigenze dell'assistenza sanitaria, deve improntare il proprio contegno al rispetto ed alla comprensione del malato, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e subordinando ogni propria azione alla consapevole necessità e responsabilità della sua prestazione.
Il medico deve attenersi alle disposizioni che vengono impartite dall’Amministrazione e dal Direttore Sanitario, per quanto di loro speci- fica competenza, secondo l’organizzazione interna della Struttura sanita- ria, nel rispetto del codice deontologico, delle norme del presente contrat- to e del regolamento interno.
Art.10
Ritardi ed assenze
Il medico è tenuto ad osservare il proprio orario di lavoro rilevato da si- stemi obbiettivi di controllo stabiliti dall'Amministrazione, unici ed ugua- li per tutti.
I ritardi devono essere giustificati e comportano la perdita dell’importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso; qualora il ritardo giu- stificato ed occasionale sia eccezionale non comporta la perdita della re- tribuzione.
Le assenze devono essere giustificate immediatamente e comunque non oltre le 24 ore, salvo il caso di legittimo e comprovato impedimento, in ogni caso comportano la perdita dell'importo della retribuzione corri- spondente alla durata dell'assenza stessa.
L'assenzaarbitrariaedingiustificatache superi i 3 giorniconsecutiviècon- siderata mancanza gravissima.
Art.11
Codice disciplinare
I provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione debbono es- sere adottati in conformità dell’art.7 della Legge 20 maggio 1970, n.300, e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contesta- zione per iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno cinque giorni per presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle XX.XX. cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatez- za, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare.
Al riguardo si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare de- ve essere inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal mo- mento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi degli Istituti di cui all’art.1 del presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa.
Si conviene altresì che il provvedimento disciplinare non può essere adot- tato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazio- ne della deduzione da parte del lavoratore.
Si pattuisce che il predetto termine di trenta giorni rimane sospeso nel ca- so in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine “ab initio” per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incon- trate per discutere della contestazione.
Le mancanze del dipendente possono dar luogo all’adozione dei seguen- ti provvedimenti disciplinari da parte dell’Amministrazione:
1. richiamo verbale;
2. richiamo scritto;
3. multa non superiore all’importo di quattro ore della retribuzione;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni.
Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza, il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sono determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
I. intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, impruden- za o imperizia dimostrate, tenuto conto anche della prevedibilità del-
l’evento;
II. rilevanza degli obblighi violati;
III. responsabilità connesse alla qualifica occupata dal medico;
IV. grado di danno o di pericolo, anche potenziale, causato all’Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio deter- minatosi;
V. sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti riguardo al com- portamento del medico, ai precedenti provvedimenti disciplinari adottati, al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo fra loro.
Esemplificativamente, a seconda della gravità della mancanza e nel ri- spetto del principio della proporzionalità, incorre nei provvedimenti di cui sopra il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro omettendo di darne comunicazione e giu- stificazione ai sensi dell’art.10, o abbandoni anche temporaneamente il posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l’inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
c) commetta grave negligenza in servizio, o irregolarità nell’espleta- mento dei compiti assegnati dal diretto superiore gerarchico o dalla direzione sanitaria;
d) non si attenga alle disposizioni terapeutiche impartite, non si atten- ga alle indicazioni educative, non esegua le altre mansioni comunque connesse alla qualifica, assegnate dalla direzione o dal superiore gerarchico diretto;
e) ometta di registrare la presenza secondo le modalità stabilite dalla Struttura sanitaria;
f) compia qualsiasi insubordinazione nei confronti dei superiori gerarchici, esegua il lavoro affidatogli negligentemente o non ottem- perando alle disposizioni impartite;
g) tenga un contegno scorretto o offensivo verso i degenti, il pubbli- co e gli altri dipendenti;
h) violi il segreto professionale e di ufficio; non rispetti l’impostazio- ne o la fisionomia propria della Struttura sanitaria e non attui meto- dologie sanitarie proposte dalle équipes direttive, modificando dis- crezionalmente la terapia prescritta dal Responsabile del raggruppa- mento e/o dell’Unità Funzionale;
i) compia in genere atti che possono arrecare pregiudizio all’econo-
mia, all’ordine e all’immagine della Struttura sanitaria, fermi restan- do i diritti tutelati dalla Legge n.300/70;
j) ometta di comunicare all’Amministrazione ogni mutamento dei dati, anche di carattere temporaneo, di cui all’art.4 del presente Contratto;
k) ometta di esporre in modo visibile il cartellino identificativo;
l) ponga in essere atti e comportamenti lesivi della dignità della per- sona nei confronti di altro personale;
m) violi il divieto di fumare all’interno dei locali aziendali, ove pre- visto;
n) risulti assente alla visita domiciliare di controllo senza valida giu- stificazione;
o) non si presenti alla visita medica prevista in ottemperanza delle norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, salvo che ciò avvenga per giustificati motivi;
p) violi il divieto di utilizzare telefonini portatili, ove previsto.
Semprechè si configuri un notevole inadempimento e con il rispetto delle normative vigenti, è consentito il licenziamento per giusta causa o giusti- ficato motivo:
A. nei casi previsti dal capoverso precedente, qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
B. assenza ingiustificata per tre giorni consecutivi o assenze ingiusti- ficate ripetute per tre volte in un anno, in un giorno precedente e/o seguente alle festività e alle ferie;
C. recidivo in qualunque mancanza quando siano stati comminati due provvedimenti di sospensione disciplinare nell’arco di un anno dal- l’applicazione della prima sanzione;
D. assenze per simulazione accertata di malattia;
E. introduzione di persone estranee nella Struttura, senza giustificata motivazione;
F. abbandono del posto di lavoro durante il turno di lavoro notturno;
X. xxxxxxxxxx le indicazioni del registro delle presenze o dell’orologio marcatempo o compia, comunque, volontariamente annotazioni irre- golari su queste;
H. per uso dell’impiego ai fini di interessi personali, svolgendo atti- vità professionale a favore di pazienti privati all’interno della Struttura;
I. per violazione del segreto professionale e di ufficio, per qualsiasi atto compiuto per negligenza che abbia prodotto grave danno ad un
infermo, all’Amministrazione o a terzi;
J. per tolleranza di abusi commessi da dipendenti di cui venga a cono- scenza;
K. non rilevi e/o comunichi la situazione di incompatibilità prevista dalla vigente normativa in cui dovesse versare;
L. indirizzi presso altra struttura e/o sanitari privati pazienti ricovera- ti nella Struttura sanitaria o, comunque, ponga in essere attività deni- gratoria nei confronti della stessa Struttura sanitaria;
M. compia volontariamente infrazioni alla legge sulla detenzione e sull’uso degli stupefacenti;
N. compia, all’interno della Struttura, atti contrari alla pubblica decenza;
O. svolga attività concorrenziale in altra Struttura;
P. per accertato stato di ebbrezza alcolica durante il turno di servizio.
E’ in facoltà dell’Amministrazione di provvedere alla sospensione caute- lare onde procedere ad accertamenti preliminari in caso di adozione di li- cenziamento. Al dipendente sospeso cautelativamente è concesso un as- segno alimentare nella misura non superiore alla metà dello stipendio, ol- tre agli assegni familiari.
La predetta elencazione ha carattere indicativo ed esemplificativo, non esaustivo dei casi che potranno dar luogo all’adozione del provvedimen- to del licenziamento per mancanze.
Art. 12
Licenziamenti individuali
Per i licenziamenti individuali si applicano le norme e le procedure fissa- te dalle leggi in vigore.
TITOLO V
Rapporto di lavoro
Art.13
Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro del personale medico è fissato nel seguente modo:
- tempo definito a 30 ore settimanali;
- tempo pieno a 38 ore settimanali.
Il prefissato orario settimanale potrà essere articolato su periodi pluriset- timanali nell’arco dell’anno, ai sensi del DLgs n.66/03 con tetti settima- nali non inferiori a 30 ore e non superiori a 46 ore per i medici a tempo pie- no, e non inferiori a 24 ore e non superiori a 36 ore per i medici a tempo de- finito.
Ai fini del calcolo della durata media di cui al comma precedente, il limi- te rispettivamente delle 46 ore e delle 36 ore settimanali potrà essere rife- rito, a fronte di ragioni tecniche, obbiettive ovvero di particolari esigenze derivanti dall’assistenza sanitaria, in deroga al dettato dell’art.4 comma 3 DLgs n.66/2003, ad un periodo di dodici mesi a partire dalla data di sotto- scrizione del presente contratto.
Ciò al fine di garantire sempre, senza soluzione di continuità, ottimali li- velli di assistenza, così tutelando il diritto alla salute dei pazienti, attesa la delicata funzione di assistenza e cura espletata nelle strutture sanitarie.
Ferma restando la durata normale dell’orario settimanale, il medico ha di- ritto ad almeno nove ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, sal- ve ulteriori deroghe stabilite in sede di contrattazione aziendale con la RSM Cimop sulla base di peculiari situazioni locali.
I criteri per la formulazione dei turni e dell'orario di servizio saranno sta- biliti dalla Direzione sanitaria entro il primo trimestre di ciascun anno di intesa con la RSM Cimop.
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rap- porto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione in materia, e che dovrà comunque essere inferiore all’orario previsto per il tempo definito.
Le variazioni dal tempo pieno al tempo definito o part time (e viceversa)
dell'orario di lavoro potranno essere effettuate dall'Amministrazione, su richiesta dell'interessato e in base a particolari esigenze organizzative del- la Struttura sanitaria, previa intesa con il medico interessato e sentita la RSM Cimop.
Per i medici a rapporto di lavoro a 38h o a 30h settimanali, l'orario giorna- liero sarà articolato di norma su sei giorni lavorativi e, dove l'organizza- zione aziendale lo consenta, anche su cinque giorni lavorativi, con orario giornaliero di turno non inferiore a 4 ore, fatte comunque salve le attribu- zioni del Direttore Sanitario.
Qualora l’orario giornaliero di lavoro superi le 6 ore continuative, il me- dico ha diritto, ai sensi di quanto disposto dall’art.8 del DLgs 66/2003 a beneficiare di un intervallo per pausa le cui modalità e durata saranno sta- bilite in sede aziendale d’intesa con la RSM Cimop.
Qualora la Direzione sanitaria ravvisi la necessità, detti turni potranno es- sere modificati, d’intesa con la RSM Cimop, anche nel corso dell’anno, con un preavviso di tre mesi, fatte salve le attribuzioni del Direttore Sanitario.
Durante l'orario di lavoro il sanitario è tenuto a compiere secondo scienza e coscienza gli atti medici inerenti la sua qualifica.
La vigilanza sull'osservanza dell'orario è effettuata dall'Amministrazione della Struttura sanitaria, attraverso sistemi obiettivi di controllo unici ed uguali per tutti i medici.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 DLgs 66/2003, le parti convengono, al fine di garantire l’assistenza ai pazienti in maniera continuativa nelle 24 ore e al contempo la tutela della salute dei medici e il loro diritto al riposo, di sta- bilire il più ampio termine di sette giorni sul quale calcolare come media il limite delle otto ore di lavoro notturno nelle 24 ore consentendo così la prestazione di un tetto massimo di 24 ore di lavoro notturno all’interno di un arco temporale di sette giorni, non potendo però superare il singolo tur- no notturno le 12 ore.
Art.14
Caratteristiche del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale medico ha le seguenti caratteristiche:
a) obbligo di svolgere, nell'ambito del reparto e/o del servizio cui è adibi- to, nel rispetto della qualifica ricoperta, le attività istituzionali della Struttura sanitaria, ivi compresa l'attività ambulatoriale entro l'orario di servizio o in ore di lavoro straordinario. L'attività ambulatoriale sarà in
ogni caso regolamentata in sede aziendale mediante accordo tra Amministrazione e RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile e fatte salve le attribuzioni del Direttore sanitario, previa analisi di tutti gli aspet- ti che detta attività implica sia per la Struttura sanitaria sia per i medici che la svolgono. Detta attività verrà concordata entro il primo trimestre di ogni anno;
b) possibilità, ove la Struttura e l'organizzazione lo consentano, di svol- xxxx attività in regime libero-professionale intra moenia al di fuori dell'o- rario di lavoro, in orari concordati consensualmente tra il medico e l’Amministrazione, nel rispetto delle normative nazionali e regionali, nonchédel regolamento xxxxxxx.Xx medicoècomunqueconsentitodieser- citare l’attività libero-professionale al di fuori della Struttura sanitaria, purché non in altre strutture di ricovero (ordinario e in day hospital) e pre- via valutazione da parte della Struttura, sentita la RSM Cimop, della in- sussistenza di situazioni di conflitto di interessi;
c) divieto di stabilire rapporti professionali con altre Strutture sanitarie ad eccezione delle attività occasionali di consulenze e consulti. Il divieto di operare in altre strutture di ricovero non sussiste per i medici assunti a tem- po parziale. I medici assunti a tempo definito possono richiedere alla Casa di cura di appartenenza specifica autorizzazione che verrà concessa pre- via valutazione da parte della Struttura medesima, sentita la RSM Cimop, della insussistenza di situazioni di conflitto di interesse.
Art.15
Lavoro supplementare e straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale e devo- no rispondere ad effettive esigenze di servizio. Il lavoro straordinario non può comunque essere utilizzato come fattore ordinario di programmazio- ne del lavoro.
E’considerato lavoro supplementare quello effettuato dai medici a tempo definito fino alle 38 ore settimanali; invece è considerato lavoro straordi- nario quello effettuato da tutti i medici oltre le 38 ore settimanali.
L’orario di lavoro è determinato secondo i criteri indicati all’art.13.
Le maggiori prestazioni per lavoro supplementare e straordinario posso- no, a richiesta del medico e compatibilmente con le esigenze di servizio, essere sostituite con riposi compensativi (senza che con ciò il medico per- da le eventuali indennità di turno); a decorrere dall’entrata in vigore del contratto, il lavoro supplementare e straordinario, in ossequio all’art.5
comma 5 del DLgs n.66/2003, sarà retribuito con una maggiorazione del- la paga oraria di cui all’art.53, pari al 20% per il lavoro diurno, al 30% per il lavoro notturno o diurno festivo e al 50% per il notturno festivo. Si con- sidera lavoro in orario notturno quello eseguito tra le ore 22.00 e le ore 6.00; si considera festivo quello eseguito nelle festività di cui all'art.17 e nelle giornate programmate come riposo settimanale.
È ammesso il ricorso al lavoro supplementare e straordinario, per gravi e motivate esigenze di servizio, sino ad un monte ore complessivo annuo di 100 ore per ciascun medico; oltre 100 e fino a 250 ore solo previo accordo con l’interessato; oltre tale tetto solo previo accordo tra l’Amministrazione e la RSM Cimop e con l’assenso del medico interes- xxxx, comunque senza oltrepassare il limite di 300 ore annue individuali. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato espressamente e per iscrit- to dall'Amministrazione.
Art.16
Riposo settimanale
Tutti i medici hanno diritto ad un riposo settimanale di 24 ore consecutive in un giorno che di norma deve coincidere con la domenica; nel caso di mancata coincidenza del giorno di riposo con la domenica, questa verrà considerata come una normale giornata di lavoro e la relativa retribuzio- ne non subirà alcuna maggiorazione ad eccezione della corresponsione dell’indennità festiva.
Art.17
Festività
Tutti i medici devono fruire di un giorno di riposo in occasione di ciascu- na delle seguenti festività:
1) Capodanno (1° gennaio);
2) Epifania (6 gennaio);
3) Anniversario della Liberazione (25 aprile);
4) Lunedì di Pasqua;
5) Festa del Lavoro (1° maggio);
6) Festa della Repubblica (2 giugno);
7) Assunzione della Madonna (15 agosto);
8) Ognissanti (1° novembre);
9) Immacolata Concezione (8 dicembre);
10) X. Xxxxxx (25 dicembre);
11) Santo Stefano (26 dicembre);
12) Santo patrono.
In occasione delle suddette festività decorre a favore del medico la nor- male retribuzione.
I medici che, per ragioni inerenti al servizio dovranno tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, avranno comunque diritto ad un corrispondente riposo da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro 30 giorni dalla data della festività infrasettimanale non fruita.
In caso di coincidenza di una delle festività predette con il riposo setti- manale, il medico ha diritto a fruire di un ulteriore giorno di riposo, in altro giorno feriale stabilito dall’Amministrazione in accordo con l'in- teressato.
In applicazione del Dpr 28 dicembre 1985, n.792, si precisa che per il comune di Roma i Xxxxx Xxxxxxx sono Xxxxxx e Paolo, la cui festività ricorre il 29 giugno.
Art.18
Ferie
Il medico ha diritto per ogni anno di servizio ad un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi.
Il medico ha diritto, per ciascun anno, in sostituzione delle festività sop- presse, a quattro giornate da aggiungersi alle ferie, da godersi entro l'anno solare.
Il medico assunto in data successiva al 1° gennaio di ciascun anno ha di- ritto di usufruire di un numero di giornate di ferie proporzionato al perio- do di servizio prestato nell'anno; così pure nel caso di cessazione per qua- lunque causa del rapporto di lavoro nel corso dell'anno.
Il godimento delle ferie sarà programmato entro il 31 marzo di ciascun an- no nelle forme concordate tra l'Amministrazione della Struttura sanitaria, il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, sentito il Medico Responsabile, in modo da garantire ai medici un periodo di ferie estive di almeno 18 giorni consecutivi lavorativi (giugno-settembre). Le rimanenti ferie devono es- sere godute entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazio- ne, ai sensi del DLgs.213/2004. In mancanza di tale richiesta è facoltà
dell'Amministrazione assegnarle in qualunque momento, previo parere della Direzione Sanitaria. Lechiusureannualidelle Strutture sanitarie, ove autorizzate dalle Autorità competenti, sono computate nelle ferie.
Per eccezionali esigenze di servizio l'Amministrazione, d'intesa con il Direttore Sanitario e la RSM Cimop, può rinviare il periodo di ferie pro- grammato e/o richiamare in servizio il medico già in ferie; in tal caso l’Amministrazione risarcirà il Medico delle spese sostenute e documen- talmente dimostrabili a seguito dell'annullamento delle ferie o del richia- mo da esse.
Per i casi nei quali l'orario di servizio non sia distribuito su sei giorni set- timanali e per il medico part time, il computo dei giorni di ferie deve esse- re fatto con riferimento a sei giornate lavorative settimanali.
Art.19
Guardia medica
La guardia medica deve essere permanente ed interna alla Struttura sani- taria e deve essere svolta dagli Assistenti ed Aiuti dei reparti e dei servizi. Ove la Struttura sanitaria ravvisi discrezionalmente la necessità, la guar- dia medica può essere svolta da medici ad hoc con rapporto di lavoro di- pendente o libero-professionale coordinato e continuativo.
La Struttura sanitaria potrà organizzare il servizio di guardia come servi- zio interdivisionale per branche affini. Sono fatte salve, in caso di urgen- za, le attribuzioni del Direttore Sanitario.
I medici dipendenti, ad eccezione dei Responsabili e degli Aiuto dirigen- ti, hanno il diritto e il dovere di espletare paritariamente il servizio di guar- dia secondo i termini fissati dal Direttore Sanitario, sentita la RSM Cimop. Nei limiti concessi dalle esigenze organizzative possono essere esentati dalla Direzione Sanitaria dal servizio di guardia, a domanda, i medici di età superiore ai 60 anni.
Il servizio di guardia medica viene regolamentato e retribuito secondo quanto previsto dalle norme contrattuali riguardanti il normale orario di lavoro e, se effettuato in ore notturne o festive, dà diritto alle rispettive in- dennità, mentre, se effettuato oltre l'orario di servizio, viene retribuito in base a quanto previsto in materia di lavoro supplementare e straordinario dal precedente art.15.
Il medico può essere chiamato di norma ad effettuare fino a cinque turni mensili di guardia di 12 ore.
Art.20
Pronta disponibilità
Ove ne ravvisi la necessità la Struttura sanitaria può istituire un servizio di pronta disponibilità in base a criteri tecnici e modalità concordate tra il Direttore Sanitario e la RSM Cimop.
Il servizio di pronta disponibilità per il personale il cui rapporto è disci- plinato dal presente contratto non può superare i 10 giorni al mese; per es- so va corrisposto un compenso fisso in misura indifferenziata e fraziona- bile di 28 euro per ogni 12 ore di servizio di reperibilità a far data dal me- se successivo alla ratifica del presente CCNL. Il compenso per eventuali turni di durata superiore a 12 ore sarà proporzionato alla effettiva durata del turno di reperibilità richiesto ed espletato, maggiorato del 10% per la quota eccedente le 12 ore.
I turni di reperibilità devono comunque essere prefissati dal Direttore Sanitario d'intesa con la RSM Cimop.
In caso di chiamata sarà inoltre dovuto il pagamento delle ore di effettivo servizio prestatoconlemaggiorazioniprevistedalla regolamentazione del lavoro supplementare e straordinario o come recupero orario su richiesta del medico.
Al servizio di pronta disponibilità sono tenuti di norma i Responsabili, gli Aiuti dirigenti, gli Aiuti e, in caso di necessità, gli Assistenti.
TITOLO VI
Permessi
Art.21
Permessi straordinari
1) Al medico che abbia superato il periodo di prova spettano per- messi nei seguenti casi:
a) Per matrimonio giorni 15 di calendario, con retribuzione;
b) Per sostenere esami attinenti alla carriera e al perfezionamento profes- sionale, limitatamente al periodo necessario per sostenere le prove stesse e gli eventuali giorni di viaggio di andata e ritorno, con retribuzione;
c) per partecipare a congressi scientifici e corsi di aggiornamento profes- sionale attinenti alla specifica attività esercitata, compresi quelli con pun- teggio ECM, per un massimo di 12 giorni, con retribuzione, anche al fine di consentire la partecipazione ad iniziative promosse dalle associazioni di carattere scientifico e di ricerca costituite dai medici dell'ospedalità privata. Tali permessi saranno autorizzati purché ne venga fatta richiesta con 10 giorni di anticipo e comunque compatibilmente con le esigenze di servizio e previo parere favorevole della Direzione sanitaria;
d) per frequentare corsi di specializzazione universitaria nella branca eser- citata x xxxxxx affine, fino ad un massimo di 14 giorni per i medici a tempo definito e 20 giorni per i medici a tempo pieno, non retribuiti. Il medico è tenuto a documentare l'avvenuta partecipazione. Qualora la partecipazione a congressi o a corsi di qualificazione e specializzazione avvenga su richie- sta della Direzione sanitaria o del Responsabile e sia autorizzata dalla Struttura sanitaria, il permesso straordinario sarà esteso per la durata neces- saria e le spese saranno a carico della stessa Struttura sanitaria;
e) per periodi contumaciali previsti per le malattie infettive, con retribuzio- ne;
f) in caso di decesso del coniuge, o convivente risultante dallo stato di fami- glia, dei genitori, dei suoceri, dei figli e dei fratelli, spetta al medico un per- messo, limitatamente a cinque giorni di calendario comprensivi del giorno di decesso che non verrà computato solo nell’ipotesi in cui il medico nel predetto giorno abbia comunque prestato attività lavorativa, con retribuzio- ne;
g) in caso di documentata grave infermità del coniuge, o convivente risul- tante dallo stato di famiglia, o di un parente entro il 2° grado, spetta al medi- co un permesso di 3 giorni lavorativi all’anno, con retribuzione;
h) per elezioni al Parlamento nazionale ed Assemblee regionali, ovvero per chiamate ad altre funzioni pubbliche elettive, senza retribuzione;
i) purché siano garantite le esigenze di servizio, previa verifica con la RSM Cimop, i medici potranno richiedere di essere posti in permesso senza asse- gni con diritto al mantenimento del posto di lavoro al fine di partecipare a corsi di qualificazione, aggiornamento, e specializzazione professionale attinente al servizio;
j) per donazione di sangue, di cui alla legge 13/7/67, 584, con retribuzione;
k) per donazione di organi a fini umanitari, secondo le esigenze mediche, con retribuzione;
l) nei casi previsti nell’art.14, commi 1 e 2 della legge 151/2001 (esami pre- natali), senza retribuzione;
m) per la durata di 2 anni e per una sola volta nell’arco della vita lavorati- va, per i gravi e documentati motivi individuati - ai sensi dell’art.4 commi
2 e 4 della legge n.53/2000 – dal regolamento interministeriale del 21/7/2000 n.278. Tale aspettativa può essere fruita anche frazionatamente e non è retribuita;
n) nei casi previsti dall’art.27, comma 2, del DLgs 151/2001 (congedo per affidamenti preadottivi internazionali), senza retribuzione.
Tutti i permessi dovranno essere richiesti dall'interessato in tempo utile, e comunque almeno 7 giorni prima, per permettere la sostituzione, e po- tranno essere concessi o meno compatibilmente con le esigenze della Struttura sanitaria.
Il permesso straordinario è computato agli effetti del trattamento di fine rapporto secondo le norme di legge.
2) Congedi per i genitori
Al personale medico dipendente si applicano le vigenti disposizioni in ma- teria di tutela della maternità e della paternità contenute nel DLgs.151/2001.
Alle lavoratrici in astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, ai sen- si degli articoli 16, 17 e 20 del DLgs n.151/2001, compete l’80% dell’in- tera retribuzione. Detto trattamento economico spetta al medico padre nel- le ipotesi contemplate nell’art.28 del cennato decreto legislativo.
Quanto sopra si applica anche nei casi previsti dagli artt.26, comma 1, e 27, comma 1, del DLgs n.151/2001.
Nel periodo di astensione facoltativa previsto dall’art.32 del predetto de- creto legislativo, per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri compete il 30% dell’intera retribuzione; detto periodo in caso di parto plurimo com-
xxxx per ogni figlio.
Nei casi di figli minori con handicap in situazione di gravità accertata, ai sensi dell’art.4, comma 1 della legge 104/92, la lavoratrice madre e il la- voratore padre hanno diritto al prolungamento del congedo parentale fino a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso isti- tuti specializzati. Il trattamento economico è previsto dall’art.34 comma 1 del DLgs n.151/2001.
In caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la lavoratrice madre ha la facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un cer- tificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restan- te periodo di congedo obbligatorio post parto ed il periodo ante parto, qua- lora non fruito a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. Durante il primo anno di vita del bambino alle lavoratrici madri competo- no , inoltre, i periodi di riposo di cui all’art.20 del DLgs n.151/2001. Detti periodi di riposo sono riconosciuti al lavoratore padre nelle ipotesi previ- ste dall’art.40 del cennato decreto legislativo. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiate e le ore aggiuntive rispetto a quelle pre- viste dall’art.39 del DLgs n.151/2001 possono essere utilizzate anche dal lavoratore padre.
Vengono riconosciute alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavorato- re padre, le assenze per malattia del bambino, di cui all’art.47 del DLgs n.151/2001.
Vengono fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.
3) Permessi di cui alla legge 5/2/1992, n.104 e successive modificazioni Al personale medico dipendente spettano i permessi previsti dalla legge 5/2/1992, n.104 e successive modificazioni, nonché i riposi di cui al- l’art.42, comma 1, del DLgs n.151/2001 e in alternativa al prolungamen- to del congedo parentale di cui al 4° comma del precedente punto 2.
Art.22
Servizio militare e richiamo alle armi
Al medico chiamato al servizio militare o richiamato alle armi si applica- no le norme di legge in materia.
TITOLO VII
Xxxxxxxx ed infortunio
Art.23
Trattamento economico di malattia ed infortunio
In caso di assenza per malattia ed infortunio il lavoratore deve informare immediatamente, di norma prima dell'inizio del turno di servizio, la Direzione sanitaria o quella amministrativa, secondo le rispettive compe- tenze e trasmettere l'attestazione di malattia entro i due giorni dalla data del rilascio.
Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare per conto dell'INPS le indennità previste dalla legge a partire dal primo giorno di malattia; inoltre, se la ma- lattia è riconosciuta ed indennizzata dall'INPS, e l'infortunio dall'INAIL, il datore di lavoro è tenuto ad integrare le prestazioni economiche assicu- rative sino a raggiungere:
a) il 100% della retribuzione globale sino al 365 giorno di assenza per ma- lattia nell'arco di 4 anni precedenti ad ogni inizio di malattia, computando altresì la malattia in corso. Il trattamento stesso non compete in caso di ac- certata trasformazione della malattia in invalidità pensionabile. Detto trat- tamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato, a titolo di emolumenti sti- pendiali fissi e non variabili. La corresponsione dell’integrazione va cor- risposta in base alle norme di legge (Legge 29 febbraio 1980, n. 33, art.1). Il datore di lavoro può recedere dal rapporto allorquando il lavoratore si assenti oltre il limite dei 18 mesi complessivi nell'arco di un quadriennio mobile. Si conviene, però, che in via eccezionale, per quei lavoratori che abbiano una ricaduta nello stesso evento morboso che ha comportato un prolungato ricovero ospedaliero, in atto al momento del prefissato perio- do di comporto, questo va prolungato di 2 mesi (da 18 a 20 mesi); qualora il predetto ricovero ospedaliero sia ancora in atto alla scadenza del vente- simo mese, il lavoratore ha diritto a richiedere un periodo di aspettativa non retribuita che può protrarsi per un massimo di 3 mesi (dal 20° al 23° mese) purché permanga la situazione di ricovero ospedaliero;
b) il 100 % della retribuzione globale sino al 365° giorno di assenza per in- fortunio. Il datore di lavoro è tenuto ad anticipare il 40% della retribuzio- ne, salvo conguaglio con quanto erogato dall'INAIL, con conseguente ob- bligo del lavoratore di rimborsare quanto percepito a titolo di anticipazio-
ne. Detto trattamento non deve essere comunque superiore a quello che il lavoratore avrebbe percepito al netto se avesse lavorato a titolo di emolu- menti stipendiali fissi e non variabili. Si fanno salve le condizioni di mi- glior favore delle singole amministrazioni.
Non si cumulano i periodi di malattia con quelli di infortunio ai fini del pa- gamento della retribuzione globale riconosciuta dalle precedenti lettere a) e b).
Il lavoratore assente per malattia decade dal diritto all'indennità di malat- tia dovuta dall'istituto previdenziale e dalla predetta integrazione a carico della Struttura sanitaria, in caso di assenza alla visita di controllo domici- liare, richiesta o disposta ai sensi dell'art.5 della Legge 20 maggio 1970, n.300, nelle fasce orarie di reperibilità previste dal Dm 8 gennaio 1985 e successive modificazioni.
Qualora il lavoratore debba assentarsi dal proprio domicilio per sottopor- si a visita specialistica ambulatoriale, comunque, ha l’obbligo di avverti- re l’Amministrazione entro le ore 9.00 dello stesso giorno.
In caso di licenziamento del lavoratore, comminato dopo il raggiungi- mento dell'età pensionabile, il periodo di conservazione del posto sarà li- mitato alla sola durata del periodo di preavviso e non oltre, anche in caso di successiva insorgenza di malattia.
Nel caso in cui l'infortunio o la malattia sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà della Struttura sanitaria di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa corrisposte, subentrando nella titolarità delle corrispondenti azioni legali nei limiti del danno subito.
Per i lavoratori affetti da TBC si richiamano espressamente le disposizio- ni legislative che regolano la materia.
Art.24
Assicurazione e infortuni sul lavoro
Nei casi in cui non fosse obbligatoria l'assicurazione presso l'INAIL, l'Amministrazione è tenuta ad assicurare i medici dipendenti contro gli in- fortuni sul lavoro e contro le malattie professionali presso una società as- sicuratrice di importanza nazionale, con polizza che preveda comunque prestazioni non inferiori a quelle erogate dall'INAIL.
Il medico è tenuto ad informare dell'avvenuto infortunio immediatamen- te l'Amministrazione.
TITOLO VIII
Responsabilità civile
Art.25
Responsabilità civile
Le Strutture sanitarie debbono garantire il medico, relativamente all’atti- vità di servizio, mediante polizza di assicurazione adeguata alla tipologia della Struttura presso una società assicuratrice di importanza nazionale, per la responsabilità civile derivante da eventuali azioni giudiziarie pro- mosse da terzi, ivi comprese le spese globali di giudizio, fino a copertura assicurativa, senza diritto di rivalsa, salvo il caso di colpa grave o dolo de- cretati con sentenza passata in giudicato.
TITOLO IX
Vitto ed abiti di servizio
Art.26
Vitto
Nelle Strutture sanitarie ove esiste il servizio di mensa per il personale dipendente, il medico ha diritto di usufruire del servizio stesso nei gior- ni di effettiva presenza al lavoro.
La quota di partecipazione è fissata in 2,50 euro per pasto, a far data dall’1/1/2005.
Art.27
Abiti di servizio
Quando è fatto obbligo ai medici dipendenti di indossare una divisa, cartellino di riconoscimento, indumenti di lavoro e calzature appro- priate, la relativa spesa, compresa quella della manutenzione ordinaria, è a carico dell'Amministrazione.
TITOLO X
Risoluzione del rapporto di lavoro
Art.28
Cessazione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del medico cessa nei seguenti casi:
a) per licenziamento, ai sensi di legge;
b) per dimissioni;
c) per morte;
d) per collocamento a riposo d'ufficio per raggiunti limiti di età, secondo la normativa di legge vigente.
Art.29
Preavviso
Il preavviso di licenziamento o di dimissioni, per il medico assunto a tem- po indeterminato e che abbia superato il periodo di prova, nei casi in cui è dovuto ai sensi di legge, è fissato nella misura di 3 mesi.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un’indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato preavviso.
In caso di licenziamento, il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità è computato nell’anzianità di servizio agli effetti dell'indennità di anzianità del trattamento di fine rapporto.
E’facoltà della parte che riceve la disdetta, di cui al primo comma del pre- sente articolo, di troncare il rapporto di lavoro sia all’inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e matu- razione di indennità per il periodo di preavviso totalmente o parzialmen- te non compiuto.
Art. 30
Trattamento di fine rapporto di lavoro
In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, al medico deve essere corrisposto il trattamento di fine rapporto in base a quanto previsto dalla Legge 29 maggio 1982, n.297, e quant’altro previsto dalla legge vigente.
Le voci che concorrono a formare il trattamento di fine rapporto sono:
- stipendio base;
- retribuzione di anzianità maturata al 31/12/96;
- superminimi collettivi;
- assegni ad personam;
- indennità di medico di Struttura sanitaria privata;
- indennità professionale;
- indennità di Direttore Sanitario o Medico responsabile;
- indennità medica Aiuti ed Assistenti;
- indennità medica Aiuti dirigenti;
- indennità di direzione sanitaria per Medici responsabili;
- tredicesima mensilità.
Art.31
Indennità in caso di morte
In caso di morte del medico, le indennità di cui agli artt.29 e 30 del pre- sente contratto (preavviso - fine rapporto) devono essere liquidate agli aventi diritto, secondo le disposizioni contenute nell'art.2122 del codice civile.
Agli aventi diritto verrà erogata, in aggiunta alle indennità di cui sopra, una somma pari alla retribuzione che sarebbe stata corrisposta fino al termine del mese in cui si verifica il decesso.
TITOLO XI
Diritti sindacali
Art.32
Rappresentanza sindacale medica
L'Organizzazione Sindacale Medica firmataria del presente contratto pro- muove attraverso le proprie rappresentanze aziendali, ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n.300, art.19 lettera b), la costituzione di un organismo unitario –RSM Cimop- composto da non più di 3 membri, per la Struttura sanitaria fino a 15 medici dipendenti, quale struttura sindacale unitaria di base, cui competono i compiti di tutela degli interessi dei medici per la cor- retta applicazione delle leggi e del presente contratto, nonché il manteni- mento dei rapporti con l'Amministrazione e il Direttore Sanitario e lo svol- gimento delle funzioni previste nella Legge n.300/70.
I nominativi dei rappresentanti di tale organismo, eletti tra i membri com- ponenti l'organico della Struttura sanitaria, verranno comunicati per iscrit- to all'Amministrazione.
Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni del suddetto organismo a livello aziendale si terrà conto di quanto previsto dalla Legge n.300/70.
Art.33
Assemblea
In relazione a quanto previsto dall'art.20 della Legge n.300/70, i medici hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 15 ore annue, per le quali verrà corrisposta la nor- male retribuzione.
Le riunioni sono indette dalla RSM Cimop, che dovrà darne comunica- zione all'Amministrazione con un preavviso di almeno 24 ore.
Alle riunioni possono partecipare, dandone comunicazione, dirigenti esterni all’Organizzazione sindacale firmataria del presente contatto. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato in modo da non crea- re pregiudizi alle esigenze assistenziali.
Per tutta la durata dell'assemblea, i medici sono tenuti a mantenere i turni di guardia e a fornire le eventuali prestazioni di emergenza richieste nel corso della riunione stessa.
Art. 34
Permessi per cariche sindacali
I medici componenti i Consigli direttivi nazionali e regionali della CIMOP hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per un massimo annuo, non cu- mulabile oltre l'anno di competenza, rispettivamente di giorni 10 e giorni 8, per partecipare alle riunioni dei rispettivi consigli ai sensi dello Statuto della stessa Organizzazione firmataria del presente contatto o a riunioni sindacali. Inoltre, ai componenti degli organi centrali dell’Organizzazione, che verranno nominativamente indicati alle Sedi nazionali delle associa- zioni datoriali firmatarie, verranno accordati a loro richiesta, altri 10 gior- ni, per ciascuno, di permessi retribuiti.
I permessi di cui sopra non potranno rispettivamente superare 5 e 4 giorni consecutivi.
La partecipazione alle suddette riunioni deve essere convalidata da docu- mentazione e comunque richiesta per iscritto alla Struttura sanitaria, di nor- ma con almeno 48 ore di anticipo.
I nominativi dei medici facenti parte dei suddetti organi dell’Organizzazione, nonché della RSM Cimop aziendale, dovranno essere comunicati per iscrit- to alle Amministrazioni delle Strutture sanitarie interessate.
Non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a trattative sindacali convocate da entrambe le parti.
Art.35
Trattenute sindacali
Le Strutture sanitarie provvederanno mensilmente alla trattenuta della "quo- ta sindacale" sulle competenze dei medici deleganti (vedi allegato 1), se- condo modalità e tempi comunicati dalla Segreteria nazionale della CIMOP. Dette trattenute verranno versate alla Segreteria Nazionale della CIMOP entro il mese successivo a quello di pagamento.
Art.36
Conservazione del posto
Nel caso di mutamento degli indirizzi clinico-assistenziali della Struttura sanitaria, il medico in servizio avrà titolo per la conservazione del suo po- sto di lavoro, ove consentito dalla nuova strutturazione della Struttura stes- sa e dalle reali possibilità di utilizzazione dell'opera del medico e sempre che non vi ostino normative o disposizioni vincolanti.
TITOLO XII
Trattamento economico
Art.37
Trattamento economico
La retribuzione del personale medico è determinata con riferimento alle diverse qualifiche e al diverso orario di lavoro.
Il trattamento economico è composto dalle seguenti voci:
- stipendio base;
- retribuzione di anzianità maturata al 31/12/96;
- indennità di medico di Struttura sanitaria privata;
- eventuale indennità professionale;
- eventuale indennità medica per Xxxxx ed Assistente;
- eventuale indennità medica per Aiuto dirigente;
- eventuale indennità di direzione sanitaria e di Medico responsabile;
- tredicesima mensilità;
- eventuale "assegno ad personam";
- eventuale superminimo.
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore individuale in atto.
A partire dall’1/1/2005 l’indennità integrativa speciale (contingenza) viene abolita in quanto confluita nella retribuzione base.
Art.38
Corresponsione della retribuzione e reclami sulla busta-paga
La retribuzione deve essere corrisposta al medico in una data stabilita co- munque non oltre il 7° giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese; il pagamento della retribuzione deve essere effettuato a mezzo di busta-paga in cui devono essere distintamente specificati il nome del pre- sidio, il nome e la qualifica del medico, il periodo di paga cui la retribu- zione si riferisce, l'importo dei singoli elementi che concorrono a formar- la e la elencazione delle trattenute di legge e di contratto.
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata con quella indi-
xxxx nella busta paga, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto all'atto del pagamento. In caso di ritardo nella corresponsione della retri- buzione l'amministrazione è tenuta a corrispondere anche gli interessi le- gali maturati.
Resta comunque la possibilità da parte del medico di avanzare eventuali reclami in qualsiasi momento per irregolarità riscontrate.
Art.39
Stipendio base
Al personale medico che effettua 38 ore settimanali di servizio, ai sensi del 1° comma dell'art.13, spetta il seguente stipendio base lordo mensile dall’1/1/2005:
Assistente fascia A 2.141,00 euro
Assistente fascia B 2.206,00 euro
Xxxxx e Aiuto dirigente 2.650,00 euro
Responsabile e Direttore sanitario 3.361,00 euro
Al personale medico che effettua un orario di 30 ore settimanali di ser- vizio, ai sensi del 1° comma dell’art.13, a partire dall’1/1/2005 spetta il seguente stipendio base lordo mensile:
Assistente fascia A 1.786,00 euro
Assistente fascia B 1.820,00 euro
Xxxxx e Aiuto dirigente 2.280,00 euro
Responsabile e Direttore sanitario 2.910,00 euro
Qualora la Struttura sanitaria, ai sensi e per effetto del 3° comma del- l'art.13, stabilisca un orario di lavoro part time, lo stipendio base lordo mensile è ridotto proporzionalmente in rapporto all’orario settimanale di servizio prestato:
Accede alla fascia A il nuovo assunto, mentre accede alla fascia B l’Assistente in possesso di specializzazione relativa alla specifica attività espletata o di branca affine, con 5 anni di anzianità di servizio nella strut- tura sanitaria, ovvero non specialista con anzianità di almeno 7 anni di ser- vizio nella struttura sanitaria.
Art.40
Retribuzione individuale di anzianità
Gli scatti e le classi maturati e corrisposti per il periodo fino al 31/12/1996 re- stano acquisiti dal personale medico e non vengono comunque riassorbiti.
Art.41
Indennità di medico di Struttura sanitaria privata
Al personale medico a 38 h settimanali, ai sensi dell'art.13, compete l'in- dennità di medico di Struttura sanitaria privata nella seguente misura lor- da mensile e per 12 mensilità:
Assistente di fascia A e B 71,00 euro
Aiuto ed Aiuto dirigente 93,00 euro Responsabile, Direttore Sanitario 145,00 euro
Al personale medico a 30 h settimanali spetta una indennità mensile di Struttura Sanitaria privata nella seguente misura lorda mensile e per 12 mensilità:
Assistente di fascia A e B 54,00 euro
Aiuto ed Aiuto dirigente 70,00 euro Responsabile, Direttore Sanitario 108,00 euro
Al personale medico che effettui - per accordo scritto aziendale o indivi- duale - l'orario di lavoro settimanale ridotto (part time), ai sensi del 7° com- ma dell'art.13, spetta l'indennità di medico di Struttura Sanitaria privata di cui sopra, proporzionalmente ridotta in rapporto all'orario settimanale di servizio prestato.
Art.42
Indennità professionale
Al personale medico a 38 h settimanali compete l'indennità professionale nella seguente misura mensile lorda e per 12 mensilità:
Assistente di fascia A e B 573,00 euro
Aiuto e Aiuto dirigente 711,00 euro Responsabile, Direttore Sanitario 852,00 euro.
Art.43
Indennità di Direttore Sanitario e di Medico responsabile
Ai medici che ricoprono la qualifica di Direttore Sanitario, o di Medico re- sponsabile di raggruppamento o di servizio competono le seguenti inden- nità lorde mensili:
a) Direttore Sanitario senza responsabilità di raggruppamento o di servizio: 189,00 euro;
b) Medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all'area funzionale di medicina: 189,00 euro;
c) medico responsabile di raggruppamento o di servizio di branche appartenenti all'area funzionale di chirurgia, ivi comprese le discipli- ne mediche con terapia intensiva: 265,00 euro
Tali indennità fisse e costanti vengono attribuite per dodici mensilità.
Art.44
Indennità medica per Xxxxx dirigenti, Xxxxx ed Assistenti
Ai medici a tempo definito e a tempo pieno con la qualifica di Assistente, di Aiuto o di Aiuto dirigente, spetta una indennità medica fissa e costante, nella misura lorda mensile e per dodici mensilità, di:
Assistente fascia A e fascia B 26,00 euro Aiuto 52,00 euro
Aiuto dirigente 165,00 euro
Art.45
Indennità di direzione sanitaria per medici responsabili
Al medico responsabile di raggruppamento o servizio che esplichi anche la funzione di Direttore Sanitario spetta l'indennità lorda mensile per do- dici mensilità di 170,00 euro.
Art.46
Indennità integrativa speciale (contingenza)
Apartire dall’1/1/2005 tale indennità confluisce nello stipendio base.
Art.47
Indennità di servizio notturno e festivo
Al personale medico il cui turno di servizio si svolga durante le ore not- turne, spetta una "indennità notturna" nella misura unica uguale per tutti di 3,00 euro lorde per ogni ora di servizio prestata tra le ore 22.00 e le ore 6.00.
Per il turno di servizio prestato in giorno festivo, compete una indennità di 20,00 euro lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla me- tà dell'orario del turno, ridotta a 10,00 euro lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dipendente.
Tale indennità decorre dall’1/1/2005.
Art.48
Indennità da rischio
Al personale medico classificato di categoria “A” da parte dell’esperto qualificato, ai sensi del DLgs 17 marzo 1995, n.230, viene riconosciuta l’indennità di rischio da radiazioni pari a 1.240,00 euro lorde annue fra- zionabile in rapporto all’effettivo servizio svolto.
Detta indennità è comunque riconosciuta al personale medico radiologo. Al personale medico sopra individuato compete altresì un periodo di per- messo retribuito di giorni 15 di calendario.
Art.49
Passaggio a qualifica superiore e trasformazione del rapporto di lavo- ro
Nel caso di passaggio a qualifica superiore, al medico sarà assegnato il trattamento economico corrispondente alla nuova qualifica, fermo restando l’importo della retribuzione individuale di anzianità già in godimento.
Art.50
Tredicesima mensilità
Ai medici in servizio nella Struttura sanitaria viene corrisposta - di regola entro il mese di dicembre di ogni anno - una "tredicesima mensilità” com- posta da:
- stipendio base mensile;
- retribuzione individuale di anzianità;
- eventuale " assegno ad personam";
- superminimo.
La tredicesima mensilità non spetta per il periodo di tempo trascorso in po- sizione che comporti la sospensione dello stipendio.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il medico ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tre- dicesima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati.
La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a questi ef- fetti come mese intero.
Art.51
Assegni familiari
Gli assegni familiari vengono erogati alle condizioni e nella misura pre- viste dalle norme legislative in vigore.
Art.52
Part time
Per settori di particolare e speciale attività medico-chirurgica può essere adottato, a giudizio dell'Amministrazione della Struttura sanitaria, il rap- porto part time, che sarà regolato secondo le norme della legislazione vi- gente in materia.
Art.53
Paga giornaliera ed oraria
La paga di una giornata lavorativa è determinata sulla base di 1/26 delle sottoelencate competenze della retribuzione mensile:
- stipendio base;
- retribuzione individuale di anzianità al 31/12/96;
- eventuali indennità di cui agli artt.41, 42, 43, 44, 45;
- eventuale assegno "ad personam";
- indennità per mansioni superiori;
- eventuale superminimo.
L'importo della paga oraria è determinato dividendo la paga giornaliera come sopra calcolata per 6,33 se si tratta di medici che effettuano un ora- rio di 38 ore settimanali di servizio e per 5 se si tratta di medici con orario 30 ore settimanali.
Per i medici part time (orario ridotto) l'importo della paga oraria è deter- minato dividendo la paga giornaliera prevista per il tempo a 30 h per il ri- sultato del rapporto tra le ore settimanali di servizio prestate e le giornate lavorative di una settimana.
Eventuali assenze non retribuite (scioperi, permessi a proprio carico, as- senze ingiustificate) saranno trattenute con l'applicazione della paga ora- ria o giornaliera di cui ai precedenti commi.
TITOLO XIII
Previdenza complementare
Art.54
Fondo di previdenza complementare
E' stato istituito in data 21 dicembre 1987 il Fondo di Previdenza Complementare per i medici dipendenti, a tempo indeterminato o deter- minato superiore a 4 mesi, delle Istituzioni sanitarie private (Fondo Pensione CAIMOP), regolato dallo Statuto e dal Regolamento di attua- zione che costituiscono a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.
a) Iscritti al Fondo
Gli iscritti al Fondo si distinguono in:
- Iscritti al Fondo alla data del 28 aprile 1993, data di entrata in vigo- re del DLgs 21 aprile 1993, n.124 ("Vecchi Iscritti");
- Iscritti al Fondo successivamente alla data del 28 aprile 1993 ("Nuovi Iscritti").
Ai fini del presente articolo, le singole Amministrazioni procedono, in base alle norme di legge e contrattuali, all'individuazione dei Vecchi Iscritti e dei Nuovi Iscritti.
b) Finanziamento del Fondo
1) Contributi Contrattuali
Il Fondo è finanziato con un contributo pari al 6% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, ripartito nella misura del 2.40% a carico del medico dipendente e nella misura del 3.60% a carico dell'azienda.
2) Versamento supplementare facoltativo.
Il contributo a carico del medico dipendente, pari al 2.40% della retri- buzione annua lorda complessiva, assunta come base per la determi- nazione del TFR, può essere elevato, a richiesta del singolo medico dipendente, fino alla misura massima pari al 20% della stessa retri- buzione presa a riferimento.
3) Accantonamento TFR.
Per i medici dipendenti assunti successivamente al 28 aprile 1993, è prevista la destinazione al Fondo Pensione CAIMOP degli accanto- namenti annuali al TFR, in misura totale o parziale, così come defi- nito negli articoli seguenti.
Le modalità del versamento dei contributi e delle quote di TFR sono definite dal Regolamento del Fondo.
Art.55
Importi e modalità dei versamenti
In deroga a quanto previsto dall’art.8, comma 2, del DLgs n.124/93, a par- tire dall’1/1/2005, la retribuzione annua di riferimento per la determina- zione del contributo al Fondo Pensione CAIMOP viene convenzional- mente definita così come segue:
(in euro) | Tempo pieno | Tempo definito |
Assistente di fascia A e B | 41.000,00 | 27.000,00 |
Xxxxx e Aiuto dirigente | 48.000,00 | 35.000,00 |
Responsabile e Direttore Sanitario | 59.000,00 | 44.000,00 |
Pertanto, a partire dall’1/1/2005, i versamenti dovuti al Fondo Pensione CAIMOP sono stabiliti nella misura di seguito specificata:
a) contributi mensili per tutti i medici (vecchi e nuovi iscritti)
Tempo pieno (in euro) | |
A caricodell’Azienda | A carico del dipendente |
Assistente di fascia A e B 123,00 | 82,00 |
Xxxxx e Aiuto dirigente 144,00 | 96,00 |
Responsabile e Direttore Sanitario 177,00 | 118,00 |
Tempo definito (in euro)
A caricodell’Azienda A carico del dipendente
Assistente di fascia A e B 81,00 54,00
Xxxxx e Aiuto dirigente 105,00 70,00
Responsabile e Direttore Sanitario 132,00 88,00
b) per i medici assunti successivamente al 28/4/93, di prima occupazione ai sensi del DLgs n.124/93 (nuovi iscritti, privi di anzianità contributiva alla data del 28/4/93):
a far data dal 1° gennaio 2005 sono destinati al Fondo Pensione CAIMOP gli interi accantonamenti annuali del TFR.
c) per i medici assunti successivamente al 28/4/93, non di prima occupa- zione ai sensi del DLgs n.124/93 (nuovi iscritti, con anzianità contributi- va alla data del 28/4/93):
a far data dal 1° gennaio 2005 sono destinati al Fondo Pensione CAIMOP quote dell’accantonamento annuale del TFR di importo pari al contributo complessivamente versato nell’anno dal datore di lavoro.
Modalità dei versamenti alla CAIMOP:
1. cadenza trimestrale per i contributi indicati alla precedente lettera a);
2. cadenza annuale per le quote di TFR indicate alle precedenti lettere b) e c).
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, in deroga alle cadenze su espo- ste e al fine di consentire una celere corresponsione delle prestazioni eroga- te dal Fondo, il TFR maturato, nonché i contributi maturati devono essere versati dalla Casa di cura entro trenta giorni dalla data di fine rapporto.
Art.56
Iscrizione al Fondo Pensione CAIMOP ibertà di adesione e facoltà di recesso
L’iscrizione al Fondo di Previdenza Complementare avviene automatica- mente all’atto dell’assunzione, anche in prova, del medico.
Consequenzialmente, la Struttura Sanitaria è obbligata ad effettuare le trattenute sulla retribuzione del medico ed il versamento degli importi di cui agli artt.54 e 55 che precedono al Fondo Pensione CAIMOP, nonché ad inoltrare, entro e non oltre quindici giorni a mezzo raccomandata A.R., la relativa scheda anagrafica al predetto Fondo Pensione.
Entro e non oltre sei mesi dall’assunzione, è consentito al medico, ai sen- si e per gli effetti di cui all’art.3 del DLgs 28/04/1993, n.124, di recedere con effetto retroattivo dal Fondo di Previdenza, tramite comunicazione di recesso sottoscritta dallo stesso e che la Struttura Sanitaria provvederà ad inoltrare al Fondo Pensione CAIMOP. Ciò stante, in tale ultima evenien-
za, la Struttura Sanitaria, anche al fine di rendere efficace ed operativa l’opzione di recesso e di sottrarsi agli obblighi contributivi sulla stessa in- combenti, dovrà comunicare a mezzo raccomandata A.R. la scelta del me- dico ed inoltrare la nota di recesso nei quindici giorni successivi alla rela- tiva ricezione, rimanendo obbligata, in difetto di tanto, al versamento de- gli importi di cui ai precedenti artt.54 e 55 del CCNL.
A tal fine, all’atto dell’assunzione del medico, il datore di lavoro è obbli- gato ad inserire nella lettera di assunzione la clausola sotto riportata:
“Il cennato CCNL che regolamenta il Suo rapporto di lavoro prevede l’i- scrizione al Fondo Pensione CAIMOP, derivando dalla detta iscrizione gli effetti precisati nello Statuto e Regolamento del Fondo Pensione CAI- MOP, allegato alla presente.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.3 del DLgs 21 aprile 1993, n.124, qualora Xxxx non manifesti una volontà di segno contrario entro il termine finale del periodo di prova e, comunque, entro mesi sei dalla sottoscrizione del presente contratto, l’iscrizione al medesimo Fondo Pensione diverrà ope- rante ad ogni effetto”.
La clausola sopra riportata dovrà essere sottoposta a specifica accettazio- ne da parte del medico; pertanto nella lettera di assunzione, dopo lo spa- zio riservato al medico per la firma di accettazione del contratto di lavoro, dovrà essere riportata la seguente frase, che il medico sarà tenuto specifi- catamente a firmare: “Dichiaro di accettare la clausola relativa all’auto- matica iscrizione al Fondo integrativo Caimop, nel caso di mancata ma- nifestazione di volontà contraria, entro sei mesi dalla data di assunzione”.
TITOLO XIV
Disposizioni transitorie e finali
Art.57
Arretrati contrattuali
Per il solo personale medico in forza alla data dell'1/1/2005, i benefici eco- nomici relativi al periodo 1/1/2002-31/12/2004 sono così forfettariamen- te determinati:
a) a tempo definito
Assistente 2.000,00 euro
Aiuto 2.500,00 euro
Responsabile e Direttore Sanitario 3.000,00 euro
b) a tempo pieno
Assistente 2.500,00 euro
Aiuto 3.000,00 euro
Responsabile e Direttore Sanitario 4.000,00 euro
Tali somme verranno erogate per i soli mesi maturati in rapporto all'effet- tivo servizio prestato.
Dei predetti importi si terrà conto ai fini del computo del TFR.
Pertanto tutte le maggiorazioni o miglioramenti previsti dal presente con- tratto avranno decorrenza a far tempo dall’1/1/2005, non procedendosi ad alcun ricalcolo a qualsiasi titolo per quanto attiene al periodo 1/1/2002 – 31/12/2004.
Gli importi summenzionati e maturati a titolo di arretrati per il periodo 1/1/2002 – 31/12/2004 verranno erogati in tre rate trimestrali con le com- petenze di marzo, giugno e settembre 2005.
Art.58
Decorrenza e durata
Il presente accordo si riferisce, per la parte normativa ed economica, all’arco temporale dal 1/1/2002 fino al 31/12/2005.
Tutti gli articoli aventi contenuto economico hanno decorrenza 1/1/2005.
Art.59
Commissione paritetica nazionale di interpretazione
Qualora in sede aziendale dovesse sorgere controversia circa l'interpreta- zione e l'applicazione di qualsiasi norma del presente contratto, le parti, ai fini di una uniforme interpretazione, investiranno della questione, trami- te le rispettive organizzazioni territorialmente competenti, la Commissione paritetica nazionale di cui al comma successivo.
La Commissione paritetica nazionale è composta da 6 membri, di cui 3 de- signati dalla CIMOPe 3 designati dalle Associazioni AIOP, ARIS e FDG. La designazione dei componenti della Commissione verrà effettuata en- tro 30 giorni dalla firma del presente contratto mediante reciproca comu- nicazione.
La convocazione della Commissione sarà effettuata a cura dell'AIOP, dell'ARIS, della FDG o dalla CIMOP, dietro richiesta della parte interes- sata.
La Commissione si riunirà entro 15 giorni dalla richiesta di convocazione e completerà i lavori nel più breve tempo possibile. Le decisioni raggiun- te dalla commissione verranno comunicate all’AIOP, all'ARIS, alla FDG, alla CIMOP e alle parti interessate. E' fatto comunque salvo il ricorso al- l'autorità giudiziaria ordinaria.
Art.60
Condizioni di miglior favore
Sono fatte salve ad esaurimento le condizioni di miglior favore indivi- duali in atto.
44 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE
Art.61
Retribuzione di risultato o premio di incentivazione
Le parti concordano di istituire con decorrenza 1/1/2005 un premio in- centivante rinviando l’apposita trattativa a livello regionale tra le associa- zioni firmatarie per la determinazione di “criteri” e “entità” e la indivi- duazione dei beneficiari. La trattativa regionale dovrà iniziare entro il me- se di marzo 2005 e concludersi entro il 30/9/2005. Decorso tale termine ed in assenza di un accordo in sede regionale dovranno essere attivate le trat- tative in sede aziendale tra la RSM Cimop e l’Amministrazione azienda- le.
Art.62
Codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Le parti convengono di richiamarsi espressamente al Codice di autorego- lamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero stipulato per il compar- to del personale del Servizio sanitario nazionale, area negoziale della pro- fessionalità medica, che viene a far parte del presente contratto, nonché al- la legge 12/6/90, n.146, e successive modifiche.
Le parti convengono, inoltre, di istituire una Commissione paritetica na- zionale composta da 2 rappresentanti della CIMOP e da 2 rappresentanti di ciascuna associazione datoriale firmataria del presente contratto, che si riunirà entro 3 mesi dalla sua sottoscrizione, per integrare, eventualmen- te, il predetto Codice di autoregolamentazione e stabilire procedure ope- rative.
Allegato n.1
C.I.M.O.P.
FEDERAZIONE REGIONALE
SCHEDA DI ADESIONE E DELEGA
Il Dott. nato a il Indirizzo (località e c.a.p.):
Via operante presso la Struttura sanitaria privata
n.
xxxx in con la qualifica
Specializzazione in
□ in regime di lavoro dipendente
□ a tempo pieno
□ a tempo definito
□ part-time a ore
□ in regime di lavoro libero-professionale coordinato e continuativo
ADERISCE ALLA CIMOP E AUTORIZZA
L’Amministrazione ad effettuare sulla propria retribuzione una tratte-
nuta mensile in favore della CIMOP nella misura che annualmente sarà comunicata.
Il sottoscritto dichiara che la presente delega:
1. ha efficacia dal mese di firma in calce;
2. ha validità annuale;
3. si intende tacitamente rinnovata anno per anno;
4. potrà essere dallo stesso revocata entro il 31 ottobre, affinchè cessi agli effetti a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con comunicazione scritta inviata all’Amministrazione della Struttura sanitaria e alla CIMOP.
In fede
Data
(firma leggibile)
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL PERSONALE MEDICO DIPENDENTE