CAPITOLATO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO PRESTAZIONALE
PER LAVORI DI SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE ACCESSORIE PER L’ESTENSIONE , RINNOVO E POTENZIAMENTO DELLE RETI GAS NATURALE ANNI 2017 - 2018 3
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 3
Art. 2 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 10
Art. 3 – DESCRIZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E/O SVELLIMENTO A MANO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, DI SCAVO E RINTERRI 12
3.1 – LAVORI IN TERRENI DI CAMPAGNA 12
3.1.1 – Pista di lavoro 12
3.1.2 – Scavi 13
3.1.3 – Rinterri 13
3.2 – LAVORI SU SEDI STRADALI PAVIMENTATE 14
3.2.1 – Demolizione di pavimentazioni 14
3.2.2 – Rimozioni a mano e recupero di pavimentazioni speciali 14
3.2.3 – Scavi 15
3.2.4 – Scavi per adeguamento reti ed impianti 16
3.2.5 – Rinterri 17
3.2.6 – Manutenzione dei piani stradali 17
3.2.7 – Localizzazione di servizi interrati 18
3.2.8 – Profondità di copertura delle condotte 19
3.2.8.1 – Posate in terreni di campagna 19
3.2.8.2 – Posate in corrispondenza di piani stradali 19
3.2.8.2.1 – In singolo 19
3.2.8.2.2 – In doppio 20
3.2.9 – Nastro segnalatore “Tubo Gas” 20
3.2.10 – Cartelli segnalatori 20
Art. 4 – DESCRIZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI 20
Art. 5 – INTERVENTI 23
Art. 6 – OPERE DI MODIFICA E RIFACIMENTO IMPIANTI 23
Art. 7 – MATERIALI 23
Art. 8 – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ 23
Art. 9 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI 24
Art. 10 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA – MISURE DI SICUREZZA 25
Art. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI 27
Art. 12 – ENTITÀ DEI LAVORI 28
Art. 13 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI 29
Art. 14 – VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI LAVORO 30
Art. 15 – ADEMPIMENTI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE 30
15.1 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PRONTO INTERVENTO 30
15.2 –SISTEMAZIONI E RIPRISTINI 30
15.3 – FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI 30
15.4 – ADEMPIMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 31
Art. 16 – LAVORI IN ECONOMIA 31
Art. 17 – RISERVA SUI MATERIALI E SULLE OPERE 31
Art. 18 – MISURAZIONE DEI LAVORI 31
18.1 – CRITERI DI MISURAZIONE 31
18.1.1 – Demolizione di pavimentazioni e sottofondi 32
18.1.2 – Demolizione di roccia, trovanti, ecc 32
Art. 19 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA, DI COLLAUDO FINALE ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE – GARANZIA DEI LAVORI 32
CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER LAVORI DI SCAVI, RINTERRI, RIPRISTINI ED OPERE ACCESSORIE PER L’ESTENSIONE, RINNOVO E POTENZIAMENTO
DELLE RETI GAS NATURALE ANNI 2017 – 2018
Esecuzione dei lavori di scavo, rinterro e ripristino per estensioni , rinnovo e potenziamento della rete gas di distribuzione, ampliamento della rete principale per opere di urbanizzazione primaria, ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, interventi accessori di varia natura
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Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è costituito dall’esecuzione delle opere ed attività relative a lavori di scavi, rinterri, ripristini ed opera accessorie per l’estensione ed il rinnovo delle reti di distribuzione gas naturale, compresa la fornitura dei materiali relativi alle opere edili. Sono espressamente escluse dal presente Appalto tutte le forniture di tubazioni e/o materiali idraulici in genere e tutte le lavorazioni idrauliche che verranno eseguite da DGN S.r.l. mediante proprio personale.
Si precisa che il servizio di distribuzione gas metano è gestito dalla società D.G.N. Distribuzione Gas naturale
S.r.l. a socio unico nei Comuni di: Bricherasio, Buriasco, Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Garzigliana, Inverso Pinasca, Macello, Osasco, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Prali, Porte, Prarostino, Roletto, San Germano, San Xxxxxx Xxx Lemina, San Secondo di Pinerolo, Villar Pellice e Villar Perosa (Provincia di Torino).
Le attività oggetto del presente Capitolato si possono meglio individuare nella costruzione d i n u o vi t r a t t i d i r e t e g a s e d e i r e l a t i v i nuovi allacciamenti alle utenze, negli ampliamenti e potenziamenti della rete principale di trasporto/distribuzione, nel rinnovo delle reti econseguente rifacimento degli allacciamenti d’utenza, nel ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, negli interventi e/o prestazioni di varia natura a supporto delle attività prettamente idrauliche necessari per assicurare che il complesso delle opere sia rispondete alla normativa in vigore, sia eseguito a regola d’arte, sicuro, efficiente e di qualità da porre al servizio della cittadinanza già servita dalla società DGN S.r.l. o che lo diverrà nel corso del Contratto.
Le infrastrutture in argomento possono anche essere localizzate in aree montane e in zone di difficile accesso, necessitando quindi per il raggiungimento di idonei mezzi, anche nella stagione invernale.
La peculiarità dell’appalto, che consiste prevalentemente in lavori programmabili, rende possibile stabilire preventivamente la reale entità dei lavori da eseguire ed il relativo importo, poiché la realizzazione degli stessi è subordinata alla necessità di costruire o sostituire nuovi tratti di rete, realizzare nuovi allacciamenti ecc.
Rimangono esclusi dall’appalto quei lavori, quelle forniture e prestazioni che la Committente reputerà a suo insindacabile giudizio di eseguire direttamente o per mezzo di terzi all'uopo incaricati.
In relazione a quanto sopra l’esecuzione delle opere sarà effettuata dall’Impresa sulla base dei programmi di lavoro che verranno concordati periodicamente dai tecnici della Committente e l’impresa Appaltatrice, in funzione delle necessità di intervento determinate anche dall’esigenza di rispettare le tempistiche previste dalle norme vigenti emanate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG), nell’esecuzione degli allacciamenti alle utenze e dalle tempistiche stabilite nei disciplinari e/o regolamenti degli enti gestori la viabilità pubblica.
In particolare le attività oggetto di appalto consistono in quanto di seguito sommariamente indicato:
1) Scavi di dimensioni tali da consentire la posa delle condotte di rete principale/tubazioni interrate di allacciamento alle utenze, alle profondità prescritte, in conformità alla normativa vigente in relazione alla classificazione in "specie" ed alle Specifiche Tecniche STD RC 01 REV00 – SPECIFICA TECNICA PER L’ESECUZIONE DI SCAVI, RINTERRI E RIPRISTINI NEI LAVORI DI POSA E MANUTENZIONE CONDOTTE GAS di DGN S.r.l., eseguiti su sedimi di qualsiasi genere sia pubblici che privati; in terreno di campagna, su strade bianche, su strade in macadam, su pavimentazioni speciali in lapideo e calcestruzzo, su strade asfaltate e marciapiedi, compreso il rinterro, la demolizione delle pavimentazioni e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura, consistenza e spessore ed il loro ripristino a regola d'arte, la demolizione di roccia, di murature, di trovanti, il carico su automezzo del materiale di risulta ed il trasporto e lo smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate (da reperire a cura dell'Impresa), ecc.;
2) Le opere riferite a gruppi di rete quali GRF, comprendono anche la realizzazione dei basamenti costituiti da cordolo perimetrale in calcestruzzo armato, ovvero in blocchi prefabbricati di calcestruzzo a vista, non ché la posa dell'armadio metallico per l'alloggiamento del complesso apparecchiature, ecc.;
3) Realizzazione (anche contestualmente alla posa della rete principale) degli allacciamenti alla rete del gas metano delle utenze, nelle posizioni e con i criteri indicati dalla Committente;
4) Ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, da eseguire a regola d'arte in conformità alle prescrizioni della Committente, dell'Amministrazione Comunale, degli Enti Pubblici e dei privati interessati dai lavori;
5) Superamento dei servizi interrati interferenti con il tracciato delle tubazioni di rete e/o di allacciamento, nel rispetto della vigente normativa di legge, incluso scavi e/o allargamento ed approfondimento degli stessi eseguiti a anche mano, realizzazione in opera di deviazioni plano altimetriche delle condotte/tubazioni, opere di protezione, ecc.;
6) Superamento di corsi d'acqua in subalveo, incluse le protezioni delle condotte con idonee guaine e/o la fornitura e getto di calcestruzzo armato, la deviazione del flusso delle acque con opere provvisorie, l'esecuzione dei lavori di risistemazione delle aree interessate, ecc.;
7) Esecuzione di attraversamenti interrati di strade e/o di linee ferroviarie eseguiti tramite scavi a cielo aperto oppure presso-trivellazione in conformità alle prescrizioni dell'Ente concedente l'autorizzazione ai lavori, compresa la maggiorazione delle sezioni di scavo, compresa l'interruzione dei lavori in occasione del passaggio dei treni, la segnalazione al traffico veicolare e pedonale dei lavori in corso e la conseguente organizzazione del transito anche con impianti semaforici mobile e/o movieri;
8) Personale, mezzi ed attrezzature:
• L’Impresa deve assicurare la disponibilità continua per tutta la durata del contratto di n. 1 (una) squadra operativa dotata di escavatore gommato o di mini escavatore di tonnellaggio approvato dalla D.L. e di autocarro al seguito con gru attrezzato ed autorizzato dagli organi competenti anche per il trasporto conto terzi, di un costipatore verticale da trincea e di ogni altro mezzo ed attrezzatura necessari ad eseguire i lavori, tutti condotti da addetti idonei alla mansione.
• Quando richiesto dalla DL, con preavviso di n. 10 giorni lavorativi, l’impresa deve assicurare la disponibilità di n.1 (una) ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato. Con preavviso
di 20 giorni lavorativi, l’impresa deve assicurare la disponibilità di n.1 (una) terza ulteriore squadra operativa composta come sopra indicato.
• L’organizzazione del personale è a completo carico e responsabilità dell’Appaltatore. L’Impresa fornirà a DGN l’attestazione delle qualifiche del personale impiegato nei lavori. Gli operatori dovranno essere dotati di specifica capacità e esperienza; l’esecuzione degli interventi dovrà sempre essere effettuata secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza. L'Impresa è comunque responsabile dell'operato di tutto il personale alle sue dipendenze, dei subappaltatori e del personale di ditte titolari di subcontratti di fornitura in opera e servizi non considerati subappalti. L' Impresa dovrà allontanare dal lavoro, a semplice richiesta della D.L., chi tra il personale, si renda colpevole di frode o di insubordinazione, sia riconosciuto negligente, inesperto o manchi a qualunque dei suoi obblighi. Xxxxx restando le responsabilità in merito dell’Impresa, il personale che si presenti non dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale previsti dal PSC o dal presente capitolato, oppure che non li utilizzi correttamente, sarà immediatamente allontanato dalla D.L. Il personale dovrà scrupolosamente rispettare gli orari indicati dalla D.L. per l’inizio e fine lavori quando questi interferiscano con le esigenze di esercizio degli impianti oggetto dell’intervento. Pari comportamento sarà necessario in occasione di intervento congiunto e coordinato alla presenza della D.L. stessa o di personale DGN ovvero di altra impresa. Tutto il personale dell’impresa o che opera per suo conto dovrà sempre essere munito di tesserino identificativo apposto in modo visibile.
• Oltre all’escavatore ed all’autocarro di cui anzidetto l’Impresa deve inoltre assicurare e dimostrare
la disponibilità continua, per tutta la durata del contratto dei mezzi ed attrezzature di seguito riportati:
o Escavatori di diverso tonnellaggio con cingolatura gommata ;
o Attrezzatura per la demolizione di roccia e calcestruzzo;
o Tagliasfalto a lama rotante;
o Fresatrice da applicare a minipala;
o Costipatore/compattatore verticale per trincee
o Motopompa;
o Gruppo elettrogeno;
o Motocompressore con martelli pneumatici e carotatrici pneumatiche.
o Autocarri con gru di idoneo tonnellaggio
o Rullo compressore vibrante superiore a 6t.
I mezzi ed attrezzature di cui all’elenco suddetto devono essere prontamente resi disponibili alle squadre operative.
• La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare tutti i mezzi messi a disposizione dall’Impresa e per questo l’Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile o altro. Gli automezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento delle attività previste dall’Accordo Quadro dovranno essere in disponibilità (o in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio) dell’Appaltatore che è l’unico ed esclusivo responsabile degli adempimenti riguardo alle licenze, autorizzazioni, permessi, omologazioni o quant’altro necessario.
• L’appaltatore dovrà certificare prima della consegna lavori di avere la disponibilità del personale e di tutte le attrezzature e degli automezzi richiesti comunicando tutti i relativi dati e informazioni. In ogni caso, entro le prime fasi dell’effettivo avvio operativo delle prestazioni in oggetto, l’Appaltatore dovrà dimostrare, a pena dell’eventuale facoltà per DGN di rescissione in danno del rapporto, la concreta disponibilità di quanto richiesto e dichiarato, consentendo i relativi controlli e accettazioni da parte della stazione Appaltante. Allo scopo l’Appaltatore dovrà presentare gli attestati di qualifica del personale, l’elenco dei mezzi e attrezzature richiesti dal presente capitolato, nonché copia dei documenti di circolazione, del libretto di manutenzione e la scheda identificativa di ogni macchina inserita in tale elenco. DGN S.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di accettare in tutto o in parte i mezzi e le attrezzature proposti nel rispetto di quanto sopra descritto. Nel caso in cui, a seguito della verifica anzidetta, il personale, i mezzi
e le attrezzature non risultino, anche solo in parte, a giudizio insindacabile di DGN, rispondenti a quanto richiesto a capitolato, sarà esercitabile da parte di DGN S.r.l. la facoltà di procedere alla chiusura in danno dell’Appaltatore, per inadempienza dello stesso, di ogni rapporto sorto tra le parti con addebito di ogni onere e spesa a ciò attribuibile.
• Tutti i mezzi e le attrezzature devono essere mantenuti in stato decoroso e in perfetto funzionamento. Qualora qualsiasi automezzo o attrezzo fosse riscontrato inservibile da parte di DGN S.r.l., questo dovrà essere sostituito dall’appaltatore entro il termine assegnato. L’organizzazione degli automezzi e degli attrezzi è a completo carico dell’Appaltatore. Le prestazioni richieste dall’Accordo Quadro non dovranno essere sospese neppure parzialmente in caso di fermata degli automezzi o delle attrezzature per le necessarie riparazioni. In tal caso detti automezzi e attrezzature dovranno essere immediatamente sostituiti con altri, sempre autorizzati dalla Stazione Appaltante. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non impiegare in modo continuativo nel tempo le squadre operative e tutti i mezzi messi a disposizione dall’Impresa e per questo l’Impresa non può richiedere compensi o indennizzi a titolo di risarcimento danni o mancato utile od altro.
9) Spazi confinati. Ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.P.R. 177 del 14 settembre 2011 per le attività in ambienti confinati (attività non subappaltabile) sono obbligatori i seguenti requisiti:
a) Presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto;
b) Avvenuta effettuazione di attività d’informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento;
c) Possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, coerentemente con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e all'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
d) Avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del D. Lgs. n. 81/2008;
e) Ai sensi dell’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e le Regioni di cui all’Atto rep. n. 223 del 21.12.2011, stante il livello alto di rischio dell’appalto (v. allegato 2 dell’Accordo), il monte ore di formazione dovrà essere di 48 ore con aggiornamenti quinquennali di 14 ore.
L’appaltatore dovrà dimostrare in tempo utile per la stipula del contratto, pena la decadenza dell’affidamento, di disporre dei requisiti anzidetti per le attività in ambienti confinati e dovrà consentire il relativo controllo e accettazione da parte della stazione Appaltante. Nel caso in cui a seguito della verifica i requisiti non siano rispondenti a quanto richiesto a capitolato il concorrente verrà escluso e non si procederà con la formalizzazione dell’Accordo Quadro.
Quanto dianzi sinteticamente descritto ha carattere puramente indicativo ed esemplificativo, assolutamente non limitativo e non esclude, pertanto, la realizzazione di altre prestazioni e categorie di lavori complementari, connesse con il compimento a regola d'arte delle opere oggetto del presente
Capitolato Speciale d’Appalto, che devono comunque ritenersi previste, comprese e retribuite con i compensi indicati nell'Elenco Prezzi – allegato "B".
I lavori di cui trattasi dovranno essere eseguiti con le modalità ed alle condizioni specificate negli articoli che seguono.
Non essendo a priori noti i luoghi ove verranno eseguiti gli interventi oggetto del contratto, il Progetto Esecutivo compreso negli allegati di gara non è stato redatto dettagliatamente comprendendo tutte le casistiche possibili di lavorazione inerenti le reti di distribuzione e gli allacciamenti d’utenza gas metano. All’atto della consegna dei lavori da parte della Committente, verrà fornita ulteriore documentazione di supporto al Progetto Esecutivo (ubicazione degli interventi, planimetria dei luoghi, ecc.).
Art. 2 – NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
L'Impresa dichiara di aver preso visione e di essere a perfetta conoscenza della tipologia dei luoghi ove si svolgeranno i lavori e della consistenza dell’impianto, nonché di essere edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo, p er cui non potrà sollevare eccezioni per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere durante la fase di esecuzione.
Trattandosi di un'opera “strumentale” allo svolgimento di un servizio pubblico, l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente alle norme e prescrizioni indicate nel presente Capitolato e, per quanto non specificato, purché non risultino in contraddizione con esse, dovrà osservare le norme tecniche e prescrizioni contenute nel "Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori stradali del Ministero dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale" e nel "Capitolato Generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici", di cui al D.M. 19.04.2000 n. 145 e successivi modificazioni ed integrazioni. Inoltre l'Impresa si obbliga ad applicare tutte le norme di sicurezza in vigore per l'installazione di condotte/tubazioni convoglianti gas metano, di cui al “ Decreto del Ministero degli Interni in data 24.11.1984", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 12 del 15 gennaio 1985, come modificato dal “Decreto del Ministero degli Interni del 16.11.1999”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 275 del 23 Novembre 1999, dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16.04.2008”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 8
Maggio 2008”, dal “Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 17.04.2008”, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 115 alla Gazzetta Ufficiale n° 107 del 8 Maggio 2008”, alla "Normativa UNI – CIG" ed ai successivi aggiornamenti e/o adeguamenti intervenuti o che potessero intervenire durante il corso dei lavori.
L'Impresa dà atto, con la sottoscrizione del presente Capitolato, di conoscere e di essere in grado di applicare responsabilmente ed autonomamente, per quanto di competenza, tutte le norme precedentemente richiamate, manlevando di fatto la Committente.
Nell'esecuzione di ogni categoria di lavori, l'Impresa dovrà adottare le migliori soluzioni tecniche per garantirne la riuscita a regola d'arte e comunque, dietro invito dei rappresentanti della Committente, è obbligata ad eseguire la demolizione delle opere e la sostituzione dei materiali che venissero dalla stessa riconosciuti non idonei ed inaccettabili secondo i criteri contrattuali, nonché a provvedere a tutti i rifacimenti e/o sistemazioni necessarie, a suo esclusivo carico e senza pregiudizio dei termini di consegna pattuiti.
La Committente avrà la facoltà di indicare la posizione di massima ove ubicare le condotte/tubazioni, fermo restando l'obbligo dell'Impresa di rispettare le norme dianzi richiamate.
La Committente ha il diritto di esigere dall'Impresa i titoli e le certificazioni comprovanti la qualità dei materiali dalla stessa approvvigionati ed utilizzati e di escludere quelli che dovesse valutare non idonei e/o non rispondenti alle norme di legge; ha inoltre la facoltà di prelevare, a cura e spese dell'Impresa, campioni delle opere eseguite e di materiali per sottoporli alle prove ed analisi che riterrà necessarie ed opportune, nonché di effettuare verifiche dei lavori, anche in corso di esecuzione, allo scopo di esercitare le forme di garanzia previste contrattualmente e dalla vigente legislazione.
L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori con la massima rapidità e con il minimo intralcio alla viabilità. All'Impresa è fatto speciale obbligo, al termine di ogni lavoro ed operazione su sedi stradali, di sgomberare prontamente, a sua cura e spese, il suolo da materiali residui, siano essi di rifiuto o meno, con trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate delle eccedenze e di curare la perfetta manutenzione dei rinterri, come indicato al successivo art. 3.2.6.
L'Impresa è tenuta, senza il riconoscimento di alcun indennizzo aggiuntivo, a curare la conservazione delle basole, delle mattonelle, dei ciottoli, dei cubetti di porfido, dei lastroni delle pavimentazioni manomesse, ecc., trasportandoli in idonei luoghi di raccolta, dalla stessa predisposti, per il loro successivo reimpiego.
L'Impresa sarà ritenuta a tutti gli effetti responsabile della loro buona conservazione e le saranno addebitate eventuali quantità mancanti.
Art. 3 – DESCRIZIONE DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E/O SVELLIMENTO A MANO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI, DI SCAVO E RINTERRI
3.1 – LAVORI IN TERRENI DI CAMPAGNA
3.1.1 – Pista di lavoro
Per i lavori realizzati in corrispondenza di terreni di campagna, ove richiesto dalla Committente, l'Impresa dovrà provvedere, nei limiti della striscia di terreno messa a sua disposizione, alla formazione di una pista di lavoro che consenta la transitabilità del tracciato, mediante la rimozione di ogni ostacolo quali siepi, arbusti, muri, recinzioni, coltivazioni, piante, asperità naturali, ecc. ed eseguendo tutte quelle opere ritenute necessarie per il transito del personale e dei mezzi, ivi compresi eventuali sbancamenti.
Tali operazioni, da effettuarsi con la massima cura in modo da arrecare il minor danno possibile alle proprietà interessate, non dovranno assolutamente varcare i limiti della striscia disponibile che sarà della larghezza strettamente necessaria e, comunque, di norma non superiore a 3,00 (tre) m per parte rispetto all'asse dello scavo, con possibili restringimenti in alcuni tratti particolari per i quali l'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso aggiuntivo in relazione all'eventuale maggior disagio operativo.
I materiali e le coltivazioni rimossi dovranno essere adeguatamente sistemati ed accantonati per essere in seguito riutilizzati e/o ricollocati al termine dei lavori; tutti i manufatti demoliti dovranno essere immediatamente ripristinati e le aree interessate sistemate come preesistenti.
Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà consentire, nei limiti del possibile, il normale svolgimento delle attività agricole da parte dei proprietari dei terreni interessati.
Il risarcimento di qualsiasi danneggiamento conseguente a sconfinamenti dalla striscia prevista, oppure alla mancata applicazione delle disposizioni dianzi indicate e di ogni altro accorgimento utile, rimarrà a carico esclusivo dell'Impresa.
3.1.2 – Scavi
Gli scavi saranno effettuati a macchina e/o a mano, in sezione obbligata, avendo cura di contenerne il più possibile la larghezza, onde non creare inutili ed eccessivi movimenti di materiali, in terreni di qualsiasi natura e consistenza; nella fase di scavo si dovrà provvedere, impiegando i mezzi d'opera più adeguati, alla demolizione e/o rimozione di eventuali fondazioni, murature, roccia e di ogni altro trovante in genere che possa intralciare la regolare posa delle condotte/tubazioni.
La profondità degli scavi dovrà consentire una copertura normale delle condotte/tubazioni, misurata tra la loro generatrice superiore ed il piano di campagna, non inferiore a quella prevista dalle norme tecniche predisposte dalla Committente qui allegate, che, nel caso degli impianti gas metano, fanno riferimento al "D.M. 24.11.1984", come modificato dal “D.M. 16.11.1999” , dal “D.M. 16.04.2008”, dal “D.M. 17.04.2008” ed eventuali successivi aggiornamenti, ed alle norme "UNI – CIG" così come dettagliatamente evidenziato negli articoli che seguono.
Negli oneri relativi all'esecuzione degli scavi devono intendersi comprese anche le operazioni dettagliatamente elencate al successivo articolo n° 3.2.3.
3.1.3 – Rinterri
I rinterri verranno effettuati con strato di sabbia di fiume con granulometria da 0 a 3 mm per la protezione delle condotte e con lo stesso terreno escavato, se ritenuto idoneo, accuratamente selezionato con l’obiettivo di assicurare un buon risultato della compattazione rispettando la stratificazione in origine; integrando eventualmente con terreno vegetale adatto alla coltivazione, ove espressamente richiesto dalla Committente, fino al piano di campagna assicurando il ripristino degli strati di coltura e dello stato dei luoghi.
Tali operazioni potranno essere eseguite per tratte, a discrezione dell'Impresa, salvo diverse prescrizioni dei proprietari dei terreni interessati oppure della Committente.
Nell'onere di rinterro devono intendersi comprese anche eventuali opere di consolidamento di terreni a gradoni, di argini dei corsi d'acqua, di scarpate e di declivi, il ripristino di canali e bealere e la loro funzionalità idraulica.
Per ulteriori precisazioni di carattere generale circa i diversi oneri inclusi nelle voci di rinterro, vale quanto disposto dall'art. 3.2.5 che segue.
3.2 – LAVORI SU SEDI STRADALI PAVIMENTATE
3.2.1 – Demolizione di pavimentazioni
La demolizione di pavimentazioni di qualsiasi genere, con sottofondi di qualunque natura, consistenza e spessore, disposti anche a strati alterni, sarà effettuata con idonei mezzi d'opera entro le direttrici laterali delimitanti la sezione di scavo, da predisporre con taglio longitudinale mediante macchina a dischi diamantati, oppure a lama rotante con inserti in metallo duro o in alternative con la fresatura ma comunque in conformità alle prescrizioni della Committente.
L'Impresa avrà cura, dopo la demolizione/rimozione delle pavimentazioni stradali, di tenere separare dal terreno escavato le parti di conglomerato bituminoso, di altro tipo di pavimentazione demolita nonché trovanti ed inerti di grandi dimensioni, affinché non possano essere impiegati, anche accidentalmente, per il rinterro. Detto materiale di risulta dovrà essere trasportato e smaltito secondo classificazioni CER presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a cura dell’Impresa. Tutte le attività connesse alla gestione del rifiuto di cantiere (trasporto, movimentazione, smaltimento, recupero o semplice temporaneo stoccaggio) si svolgano conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006, ovvero secondo uno specifico Piano di Gestione delle Terre e Rocce da Scavo.
3.2.2 – Rimozioni a mano e recupero di pavimentazioni speciali
Le rimozioni delle pavimentazioni stradali che possano essere riutilizzate nella fase di ripristino sarà effettuato a mano / macchina, con trasporto ed accatastamento in idonei luoghi di raccolta predisposti dall'Impresa dei ciottoli, delle mattonelle, delle selci, delle basole, dei cubetti di porfido, delle lastre in pietra naturale etc. recuperati, in modo che non possano creare intralcio alla viabilità ed all'esecuzione dei lavori.
3.2.3 – Scavi
Gli scavi saranno eseguiti con mezzi meccanici e/o a mano, in sezione obbligata e ristretta e i mezzi meccanici dovranno essere muniti di benne di dimensioni adeguate , onde evitare inutili ed eccessivi movimenti di materiale, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, su strade urbane ed extraurbane, marciapiedi, ecc. di pertinenza pubblica o privata; nella fase di scavo si dovrà provvedere, impiegando i mezzi d'opera più adeguati, alla demolizione di eventuali fondazioni, murature, roccia e di ogni altro trovante in genere che possa intralciare la regolare posa delle condotte/tubazioni.
In ogni caso la larghezza dello scavo dovrà garantire che tra la condotta e le pareti dello scavo ci sia una distanza minima di 10 cm.
La profondità degli scavi dovrà consentire una copertura normale delle condotte/tubazioni, misurata tra la loro generatrice superiore ed il piano di campagna, non inferiore a quella prevista dalle norme tecniche predisposte dalla Committente qui allegate, che, nel caso degli impianti gas metano, fanno riferimento al "D.M. 24.11.1984", come modificato dal “D.M. 16.11.1999” , dal “D.M. 16.04.2008”, dal “D.M. 17.04.2008” ed eventuali successivi aggiornamenti, alle norme "UNI – CIG" così come dettagliatamente evidenziato negli articoli che seguono e per quanto riguarda i sedimi soggetti al Nuovo Codice della Strada alle indicazioni ivi contenute.
Negli oneri relativi all'esecuzione degli scavi devono intendersi comprese le seguenti operazioni:
a) Adeguato transennamento del cantiere e segnalazione diurna/notturna dei lavori in corso, così come prescritto dalle vigenti norme di legge e dal Codice della Strada;
b) Eventuale chiusura e riapertura delle trincee, qualora richiesto, per consentire e garantire la viabilità;
c) Installazione di adeguate piastre in ferro e passerelle pedonali, atte ad assicurare la transitabilità delle sedi interessate dai lavori;
d) Allargamenti nelle curve ed in particolari tratti del percorso, ove opportuno o richiesto;
e) Armatura delle pareti onde evitare cedimenti e/o franamenti, aggottamenti di acque meteoriche e/o di falda con mezzi idonei per cause di qualsiasi genere, qualora se ne presentasse la necessità;
f) Rettifica ed accurata pulizia, prima della posa in opera della condotta/tubazione d’allacciamento, con sgombero da eventuali franamenti dovuti a qualsiasi causa e risistemazione del letto di sabbia, con l'obbligo di mantenere puliti entrambi i bordi superiori dello scavo e l’area limitrofa;
g) Ripristino immediato di tutti i manufatti, scarichi pluviali, fognoli, servizi vari, ecc., eventualmente manomessi o danneggiati dai lavori, inclusa la fornitura a carico dell'Impresa dei materiali occorrenti. Nel caso che per danni ad altri sottoservizi fosse necessario coinvolgere le ditte titolate e specializzate per le riparazioni (cavi ENEL, TELECOM, Pubblica Illuminazione, ecc.), l’Impresa dovrà richiedere immediatamente l’intervento al proprietario del servizio danneggiato, sotto la propria esclusiva responsabilità e onere;
h) Sovrappassi e sottopassi, a qualsiasi profondità ed in qualsiasi condizione, di linee elettriche e telefoniche, di tubazioni varie, di cunicoli, fogne, rogge, canali a cielo libero o tombinati e di qualsiasi altro ostacolo non meglio identificato e che non debba essere manomesso, da eseguirsi anche a mano nel rispetto delle vigenti norme tecniche e di Legge, delle prescrizioni degli Enti interessati e della Committente;
i) Esecuzione anche a mano degli scavi di qualsiasi dimensione e profondità per il superamento di servizi interrati, per deviazioni plano-altimetriche delle condotte/tubazioni, per saldature in opera ecc., nonché per le operazioni di controllo del grado di isolamento elettrico e delle modalità di posa delle condotte di rete principale e delle tubazioni interrate d’allacciamento;
j) Carico su automezzo, trasporto e smaltimento indifferenziato secondo codici CER di tutti i materiali di risulta alle discariche autorizzate, da reperire a cura dell’Impresa;
k) Demolizione ed asportazione di roccia tenera, di calcestruzzo, di trovanti, ecc., eseguita direttamente mediante l'uso della benna dell'escavatore.
È previsto un compenso integrativo allo scavo per la demolizione della roccia dura e delle murature rinvenute a profondità maggiore di 15 cm al di sotto dei piani stradali, che necessitino dell'uso di martelli demolitori e/o di martelloni idraulici.
3.2.4 – Scavi per adeguamento reti ed impianti
Saranno eseguiti, di norma, per rendere possibili interventi su tubazioni in esercizio per consentire la loro estensione e/o adeguamento di reti ed impianti, ecc.
Le dimensioni dello scavo verranno comunicate di volta in volta dalla Committente.
L’impresa, oltre ad osservare tutte le modalità precedentemente descritte, dovrà usare particolari accorgimenti per non danneggiare né la tubazione, né il suo eventuale rivestimento.
In particolare:
a) Xxxxx fasi iniziali di scavo, si dovrà operare con la massima cura e attenzione in modo tale da individuare esattamente la posizione e la profondità della tubazione ed eventuali servizi adiacenti;
b) Potranno essere usati mezzi meccanici per lo scavo avendo sempre cura che gli stessi non vengano mai a contatto con la tubazione;
c) La restante parte dello scavo dovrà essere eseguita a mano.
Nel caso di scavi per la costruzione di cunicoli, per la messa in opera di tubi di protezione o per la riparazione del rivestimento isolante, per l’abbassamento e/o spostamento di tubazioni in esercizio ecc., dovranno essere adottati gli opportuni ed i necessari accorgimenti per assicurare il sostegno e la stabilità della tubazione interessata.
3.2.5 – Rinterri
Il rinterro delle condotte sarà realizzato con uno strato di sabbia per la formazione del letto di posa a livelletta costante dello spessore minimo pari a 10÷15 (dieci ÷ quindici) cm, da stendere nello scavo prima che vengano calate nello stesso le tubazioni, e per il rincalzo a protezione delle condotte esteso fino ad almeno 20 (venti) cm oltre la generatrice superiore; esso sarà completato con materiale scavato, selezionato e vagliato, solo se giudicato idoneo dalla D. L. , oppure con materiale arido stabilizzante ove richiesto dalla Committente; nell'opera è compreso l'accurato costipamento a strati con vibrocompattatore meccanico ed il carico, trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate, da reperire a cura dell’Impresa, dei materiali di risulta inidonei o eccedenti.
3.2.6 – Manutenzione dei piani stradali
L'Impresa è tenuta, per tutta la durata dei lavori e fino al loro collaudo, alla manutenzione continua dei rinterri, effettuando anche ricariche con idoneo materiale, in modo da mantenere il piano viabile perfettamente transitabile nelle migliori condizioni di sicurezza, senza avvallamenti o convessità ed è responsabile della perfetta compattazione ed assestamento dei riempimenti, atti a garantire la stabilità del successivo ripristino stradale.
In corrispondenza di rinterri eseguiti utilizzando il terreno di risulta degli scavi, quando tale materiale si rilevi nel tempo inadatto allo scopo, l'Impresa è altresì tenuta ad intervenire, a rinterro avvenuto, per l'eventuale stesura di idoneo materiale arido, onde costituire uno strato superficiale resistente al traffico veicolare, in attesa del ripristino della pavimentazione stradale; in tal caso l'Impresa sarà anche tenuta ad eseguire l'asportazione ed il trasporto e smaltimento presso le pubbliche discariche autorizzate del materiale da sostituire. Per tale operazione la Committente riconoscerà all'Impresa la sola fornitura a piè d'opera del materiale arido, mentre la posa dello stesso ed il trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate del terreno da sostituire rimarranno a carico dell'Impresa, a fronte dei minori oneri di manutenzione del rinterro, previsti nei corrispettivi di elenco.
Nel caso, invece, di rinterro eseguito con materiale arido, qualsiasi onere di “ricarica” degli eventuali cedimenti sarà a carico esclusivo dell’Impresa.
I rinterri dovranno procedere in modo da non lasciare scoperti, durante le ore notturne, tratti di scavo complessivamente superiori ai 12 (dodici) metri lineari, salvo situazioni di forza maggiore o diverse prescrizioni impartite dai responsabili della Committente oppure dagli Enti concedenti le autorizzazioni di posa delle condotte; in ogni caso è obbligo dell’Impresa di transennare e segnalare accuratamente la presenza dello scavo aperto, affinché non si verifichino incidenti.
Nessun rinterro potrà essere eseguito senza l'assenso della Committente. In caso contrario l'Impresa sarà obbligata a rinnovare lo scavo, a tutta sua cura e spese.
3.2.7 – Localizzazione di servizi interrati
L'Impresa si dovrà interessare direttamente presso gli Enti Pubblici (ENEL, TELECOM, Comune, ecc.) e presso i privati per conoscere preventivamente e tempestivamente l'esatta ubicazione di ogni servizio sotterraneo in corrispondenza del tracciato di posa previsto per le condotte di rete e le tubazioni di allacciamento. Qualora necessario, dovrà richiedere e reperire la cartografia ed i relativi disegni e dovrà eseguire scavi di sondaggio per l'individuazione dei servizi (anche su esplicita richiesta della D.L.) fino a n. 3 buche (per ulteriori saggi i medesimi saranno riconosciuti a parte), attuando quindi gli interventi necessari a garantirne l'integrità durante i lavori, ivi compresi gli accorgimenti protettivi e di sicurezza previsti dalle norme vigenti.
Quanto sopra sarà fatto a cura e spese dell'Impresa, la quale rimarrà la sola responsabile degli eventuali danni causati a terzi o a cose di terzi, manlevando completamente la Committente da qualsiasi onere e/o responsabilità, sia di carattere civile che penale.
3.2.8 – Profondità di copertura delle condotte
3.2.8.1 – Posate in terreni di campagna
Allo scopo di garantire l'integrità delle condotte durante le normali lavorazioni dei terreni agricoli, le profondità di copertura delle stesse (riferita alla generatrice superiore della tubazione), ove installate al di sotto di piani di campagna, non dovranno, in alcun caso, essere inferiori ai seguenti valori:
a) 1,20 (uno virgola venti) metri per condotte di 6ª e 7ª specie (pressioni di esercizio fino a 0,5 bar);
b) 1,50 (uno virgola cinquanta) metri per condotte di 4ª e 5ª specie (pressione di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar).
La profondità di copertura di cui al punto b) potrà essere adottata anche per condotte di 6ª specie, nei casi esplicitamente richiesti dalla Committente, senza maggiorazione alcuna dei prezzi di elenco che prescindono dalla specie di classificazione delle condotte.
3.2.8.2 – Posate in corrispondenza di piani stradali
3.2.8.2.1 – In singolo
Le condotte posate al di sotto di piani stradali, in relazione alla loro pressione di esercizio e, quindi, alla classificazione di legge che ne deriva, dovranno essere interrate alle profondità minime di copertura, misurate tra la loro generatrice superiore ed il piano stradale, non inferiori ai seguenti valori:
a) 0,90 (zero virgola novanta) metri per condotte di 6ª e 7ª specie (pressione di esercizio fino a 0,5 bar);
b) 1,00 (uno) metri per condotte di 4ª e 5ª specie (pressione di esercizio superiore a 0,5 bar ed inferiore od uguale a 5 bar).
Eccezionalmente, solo per brevi tratti ove sussistano comprovate particolari difficoltà di posa, potrà essere autorizzata la riduzione delle profondità di copertura innanzi specificate, adottando opportune strutture di protezione.
3.2.8.2.2 – In doppio
Nel caso di installazione di due condotte entro unica trincea di scavo, si dovrà porre attenzione a mantenere una distanza idonea tra le condotte sul piano orizzontale non minore di 20 cm, e comunque sempre nel rispetto delle profondità precedentemente prescritte.
3.2.9 – Nastro segnalatore “Tubo Gas”
Per tutte le condotte di rete/tubazioni di allacciamento, durante la fase di rinterro, ad una profondità di circa 50 (cinquanta) cm dal piano stradale, oppure di 80 (ottanta) cm in terreni di campagna, dovrà essere posata una rete di segnalazione in corrispondenza della proiezione verticale del tubo.
Nel caso di condotte in polietilene, dovranno essere collocate opportuni segnalatori, denominati Ball Marker, secondo le indicazioni tecniche della Committente. La loro fornitura è in capo alla Committente. Tali sistemi di segnalazione/localizzazione, verranno installati a cura dell'Impresa.
3.2.10 – Cartelli segnalatori
Nel caso di condotte di 3ª, 4ª e 5ª specie posate in terreni di campagna saranno installati cartelli segnalatori, su paletti in ferro ancorati nel relativo plinto di fondazione in calcestruzzo, in corrispondenza dei limiti di proprietà, sugli argini dei fossi e dei canali, nonché a lato delle strade attraversate dalla condotta. Tali cartelli, dovranno in ogni caso essere collocati sulla proiezione verticale e in corrispondenza dei cambiamenti di direzione della condotta. La loro posa in opera verrà effettuata a cura dell’Impresa.
Art. 4 – DESCRIZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI
Per lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, generalmente si intende:
a) Scavo per la formazione del cassonetto della profondità e larghezza necessarie al perfetto ripristino del sottofondo e/o delle pavimentazioni come preesistenti, compreso il carico su automezzo, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso le pubbliche discariche autorizzate da reperire a cura dell'Impresa;
b) Rettifica delle pareti laterali del cassonetto allo scopo di rendere rettilineo il ripristino, costipamento del fondo con vibrocompattazione od altri mezzi idonei allo scopo, onde garantire la perfetta stabilità nel tempo della successiva pavimentazione stradale;
c) Ricostruzione delle pavimentazioni stradali, da realizzarsi entro i termini prescritti, con le stesse caratteristiche e configurazioni di quelle preesistenti, o con altre che fossero prescritte dalla Committente in accordo con le competenti Amministrazioni, di dettaglio evidenziate nelle descrizioni riportate dall'elenco prezzi allegato "A" al presente Capitolato, curando in particolare il perfetto e rettilineo raccordo con la pavimentazione circostante, la risagomatura dei piani stradali, nonché la realizzazione di tutte le opere occorrenti all’eventuale messa in quota di tutti i chiusini rinvenuti durante lo svolgimento dei lavori di ripristino, sui tratti stradali interessati dalle opere;
d) Ripristino della segnaletica orizzontale e verticale eventualmente manomessa.
L'Impresa dovrà eseguire i ripristini, sia delle strade asfaltate che delle strade con qualsiasi altro tipo di pavimentazione, secondo le migliori regole d'arte in modo da ottenere, con la collaborazione della Committente, le certificazioni di approvazione del Comune interessato, della Città Metropolitana di Torino, dell'ANAS per le tratte di loro competenza e dei privati, assumendosi al riguardo ogni impegno ed onere conseguente.
In generale, il ripristino delle sedi stradali e dei marciapiedi manomessi per la posa di condotte rete e/o tubazioni interrate di allacciamento alle utenze sarà eseguito secondo le tempistiche e le modalità prescritte dagli Enti proprietari delle strade interessate dai lavori.
In particolare, il ripristino delle pavimentazioni stradali in asfalto dovrà essere eseguito in due tempi successivi, realizzando inizialmente secondo le tempistiche dagli Enti proprietari delle strade interessate dai lavori, indicativamente entro 5 gg lavorativi ed in ogni caso non oltre 30 giorni naturali consecutivi dal rinterro degli scavi, il sottofondo in “tout – venant” o “binder” di opportuna granulometria oppure in calcestruzzo, esclusivamente ove ordinato dalla Committente, dello spessore prescritto; in seguito come da disposizione degli enti proprietari dei sedimi ed avvenuto assestamento della Fondazione, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, sarà eseguito il tappeto d'usura in conglomerato bituminoso di opportune granulometria previa accurata pulizia e trattamento d'ancoraggio con emulsione bituminosa della sede stradale da ripristinare.
Nella formazione del tappeto d'usura, l'Impresa dovrà utilizzare idonea macchina vibrofinitrice di larghezza adeguata; per l'esecuzione a mano, dovrà garantire la perfetta rettilineità del manto d'usura e l'uniforme sovrapposizione alla circostante pavimentazione stradale (ove non sia prescritta la fresatura) curando, in modo particolare, anche la risagomatura della sede viabile onde riportarla ai profili originari.
Normalmente il tappeto d'usura dovrà avere uno spessore medio compresso di almeno 3 cm (tre); dove non sia prescritta la fresatura della sede stradale potrà raggiungere lo spessore minimo di 1 cm (uno) ai due margini estremi della sovrapposizione alla pavimentazione esistente, ed il sormonto dovrà essere esteso di almeno 10 cm (dieci) per parte oltre i bordi del sottofondo precedentemente realizzato.
È facoltà della Committente, anche in relazione alle specifiche degli Enti interessati dai lavori, di richiedere all'Impresa caratteristiche e/o dimensioni diverse da quelle sopra riportate, nonché la scarifica a freddo della pavimentazione stradale prima di dar corso alla realizzazione del tappeto d'usura e l'Impresa è tenuta a provvedervi con impiego di idonea macchina a fresa; in questo caso lo spessore e la larghezza del tappeto d'usura saranno di volta in volta prescritti dalla Committente.
Non saranno assolutamente accettati dalla Committente, e non verranno quindi contabilizzati all'Impresa, ripristini realizzati con modalità difformi da quelle dianzi succintamente descritte e meglio specificate nelle voci di prezzo, con materiali per quantità e/o qualità diverse dalle prescritte, con tappeti d'usura non sufficientemente sovrapposti alla circostante pavimentazione, oppure con profili non perfettamente rettilinei.
L'Impresa ha l'obbligo di provvedere, a propria cura e spese e sotto la sua diretta responsabilità, alla continua manutenzione dei ripristini effettuando tempestivamente tutti gli interventi di sistemazione necessari a garantire la sicura transitabilità delle sedi stradali interessate dai lavori.
Quanto sopra senza alcuna maggiorazione dei compensi contrattuali, i quali già includono tali oneri.
Per pavimentazioni di altro genere, diverse da quelle in asfalto, le medesime dovranno essere ripristinate secondo le caratteristiche preesistenti ed entro i termini stabiliti dagli Enti proprietari delle strade interessate dai lavori. I tempi e le modalità di realizzazione dei lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali, dianzi indicati, devono intendersi a carattere generale e dovranno comunque essere adeguati alle esigenze ed alle prescrizioni specifiche della Committente e degli Enti interessati, che l’Impresa si obbliga a rispettare scrupolosamente.
Art. 5 – INTERVENTI
L'Impresa si obbliga, su richiesta specifica della Committente, ad effettuare, in qualsiasi momento si rendessero necessari, tutti gli interventi atti a garantire il miglior grado di sicurezza ed il buon funzionamento degli impianti di distribuzione del gas metano.
L'eventuale mancato, intempestivo e/o inadeguato intervento dell'Impresa, nei tempi e nei modi richiesti dalla Committente, potrà costituire, ad insindacabile giudizio della stessa, motivo di risoluzione dell'appalto a danno dell'Impresa stessa, per inadempienza agli obblighi contrattuali.
Art. 6 – OPERE DI MODIFICA E RIFACIMENTO IMPIANTI
La Committente si riserva di ordinare all'Impresa opere di modifica e di rifacimento parziale degli impianti, che verranno eseguite in conformità alle prescrizioni e condizioni del presente Capitolato.
Tali opere saranno contabilizzate a misura, oppure in economia o a forfait, comunque secondo criteri che verranno stabiliti di comune accordo tra l'Impresa e la Committente.
Art. 7 – MATERIALI
I materiali da impiegare per la realizzazione delle opere oggetto del presente Capitolato, siano essi lavorati, semilavorati o d'uso, saranno scelti fra quelli rispondenti alle vigenti norme ed alle consuetudini della buona tecnica relativamente alla costruzione di impianti per il trasporto e la distribuzione del gas metano. I medesimi materiali saranno forniti dall’Impresa.
Art. 8 – MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ
L'Impresa dovrà provvedere, secondo quanto indicato dal CSE, a sua cura e spese e sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere di messa in sicurezza e segnalazione del cantiere e dei lavori in corso, sia diurna che notturna, mediante recinzioni, transenne, segnali stradali, cavalletti, fanali, impianti semaforici mobili, ecc., come previsto dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento a quanto prescritto dagli artt. 30 – 43 del "Regolamento di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada"
D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e dal D.Lgs. 14 Agosto 1996 n° 493 e s.m.i. concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, oltre a tutte le opere e misure precauzionali e di
sicurezza necessarie per garantire la salvaguardia di beni mobili ed immobili, la regolare esecuzione dei lavori ed il transito dei pedoni e dei veicoli, in condizioni di assoluta pubblica incolumità, intendendosi responsabile a tutti gli effetti, ciò sia nei tempi di lavoro che nei periodi di sospensione dovuti a qualsiasi causa.
L'Impresa provvederà inoltre alla posa di adeguate piastre in ferro e di passerelle pedonali onde permettere il transito e l'accesso alle abitazioni ed ai negozi.
Tutti i suddetti provvedimenti si devono ritenere sempre previsti e compresi nelle somme previste per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Salvo comprovati impedimenti, riconosciuti anche dalla Amministrazione Comunale e dalla Committente, l'Impresa dovrà assicurare il normale transito delle strade interessate dai lavori.
L'Impresa dovrà inoltre assicurare l’esecuzione delle opere di manutenzione dei piani viabili e delle relative pertinenze e dopo la realizzazione dei ripristini che Le competono dovrà garantire la migliore condizione degli stessi perlomeno fino all'ottenimento del collaudo e della emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
Art. 9 – OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI
L'Impresa dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni del Codice della Strada, così come già evidenziato all’Art. 10, di Polizia Urbana ed a quelle che verranno stabilite dagli Enti e dai privati le cui proprietà saranno interessate dai lavori di posa sia delle condotte di rete principale che delle tubazioni di allacciamento alle utenze, nonché dalle relative opere accessorie, senza alcun diritto a maggiorazioni dei prezzi di elenco.
In questo quadro, per i lavori da realizzare in zone del centro urbano di particolare interesse artistico e/o archeologico, l'Impresa prende atto che gli stessi dovranno essere programmati ed eseguiti con la sorveglianza continua anche dei funzionari dell'Ente preposto al controllo ed alla tutela dei beni, e nel rigoroso rispetto delle indicazioni dagli stessi fornite per la salvaguardia dei beni medesimi.
Pertanto l'Impresa rimarrà l'unica e diretta responsabile dell'osservanza delle prescrizioni che verranno impartite; in questa veste, ad esempio, dovrà porre particolare cura ed attenzione nella fase di apertura degli scavi e, nel caso di rinvenimento di vestigia, fossili, monete, oggetti vari di valore e di interesse archeologico, parti di edifici, di pavimentazioni, ecc., dovrà adottare ogni precauzione utile ad impedirne il deterioramento o la rimozione da parte dei propri operai oppure da chiunque altro. L'Impresa è obbligata, altresì, dopo la loro scoperta e prima di procedere a qualunque azione, ad avvertire immediatamente la Committente la quale, a
sua volta, interesserà del rinvenimento l'Ente preposto che deve essere considerato proprietario assoluto di ogni e qualsiasi oggetto e/o reperto ritrovato e dovrà attenersi strettamente e scrupolosamente alle disposizioni che all'uopo le verranno impartite. Inoltre, in relazione a quanto sopra, l'Impresa non potrà assolutamente opporsi ad alcuna forma di controllo che dovesse essere disposta ed esercitata dall'Ente, anche attraverso la Committente.
È altresì obbligo dell'Impresa adottare ogni precauzione atta a limitare disagi e danni uniformandosi alle disposizioni di legge tendenti in particolare a ridurre i nocivi effetti del rumore, mediante l'utilizzo di apparecchiature e mezzi dotati di dispositivi silenziatori.
Tutte le spese ed il risarcimento dei danni cui fosse tenuta la Committente e che ad essa derivassero dall'inesatto, incompleto o mancato adempimento alle prescrizioni riportate nei disciplinari di concessione e nelle autorizzazioni degli Enti, e/o ai patti del presente Capitolato da parte dell'Impresa, nonché le contravvenzioni conseguenti all'inosservanza dei regolamenti vigenti ed altro, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa e si conviene che il loro importo sarà trattenuto da quanto ad essa dovuto a qualsiasi titolo.
Art. 10 – RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA – MISURE DI SICUREZZA
L'Impresa è tenuta ad adottare, a su cura e spese e di propria iniziativa, tutti i provvedimenti, le cautele, le misure di sicurezza e le opere provvisionali necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori.
L'Impresa rimane obbligata, tra l'altro, anche nel contesto delle politiche per la sicurezza, ad individuare in sede esecutiva l'esatto percorso dei sottoservizi presenti, procurandosi presso terzi tutte quelle informazioni che siano allo scopo necessarie. Conseguentemente, si obbliga ad ubicare e localizzare con precisione, assumendo direttamente le opportune informazioni presso gli Enti pubblici ed i privati ed attraverso verifiche “in campo” e scavi di sondaggio, i servizi posti nel sottosuolo (acqua, fognature, energia elettrica, linee telefoniche, ecc.) ed a porre in atto ogni precauzione ed accorgimento idoneo a garantire l'integrità ed il funzionamento dei servizi medesimi, nonché la sicurezza del personale addetto ad operare in prossimità di tali impianti.
All'Impresa ed al "Direttore Tecnico di Cantiere" dalla stessa nominato competerà l'osservanza, intendendosi di ciò completamente esonerata la Committente, di tutte le norme antinfortunistiche stabilite dalla legge ed in genere di tutti i provvedimenti e cautele atte ad evitare infortuni, incidenti o danni.
Inoltre, l’Impresa, manlevando completamente la Committente e con diretta responsabilità, avrà l’obbligo di predisporre, a norma del D.Lgs. 81/08, prima di dar corso ai lavori, il “Piano Operativo di Sicurezza”, con i contenuti minimi previsti dal citato decreto. Il documento sarà trattenuto presso il cantiere a cura dell’Impresa e verrà messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. Una copia del suddetto elaborato dovrà essere trasmessa prima dell’inizio dei lavori alla Committente in quanto atto integrante del presente accordo contrattuale.
Proprio ai fini della sicurezza, l’Impresa ed il "Direttore Tecnico di Cantiere" dalla stessa nominato, sono edotti dei rischi generali connessi con l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto e di quelli insiti nelle aree cittadine di cantiere interessate dai lavori quali, a titolo di esempio: presenza di traffico veicolare, pericolo di cedimenti e franamenti degli scavi, mezzi d’opera in movimento, presenza di servizi interrati la cui manomissione è estremamente pericolosa anche per il rischio di folgorazione, eventuale presenza di gas nelle condotte/tubazioni e cavedi con conseguente rischio di incendio e/o esplosione, prestazioni da eseguire in scavi profondi, utilizzo di attrezzature in tensione in presenza di acqua, ecc.) essendone stati preventivamente ed ampiamente informati dalla Committente e si impegnano, sotto la loro esclusiva responsabilità, ad applicare e far osservare tutte le disposizioni di legge, attualmente vigenti o che saranno emanate in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08 e successivi aggiornamenti o integrazioni che potessero intervenire nel corso dell’appalto.
La Committente si impegna, per la realizzazione degli obiettivi di cui ai commi precedenti, a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e a promuovere il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, in attuazione a quanto disposto dall’art. 26 del sopracitato D.Lgs. 81/08. Tali obblighi derivanti dai commi che precedono, posti a carico della Committente, non si estendono ai rischi specifici propri dell’attività esercitata dall’Impresa appaltatrice.
In ogni caso, l'Impresa ed il proprio "Direttore Tecnico di Cantiere", rimarranno i soli ed unici responsabili, civilmente e penalmente, esonerando quindi completamente la Committente, di ogni trasgressione alle norme di legge, di tutti gli infortuni, incidenti o danni di qualsiasi natura e gravità che possano accadere al personale, ai materiali ed ai mezzi sul cantiere , intendendosi per tale qualsiasi luogo, pubblico o privato, ove si svolgano i lavori dell'Impresa o comunque interessato direttamente od indirettamente da tali attività, come
pure a terzi e cose di terzi, ivi compresi il personale ed i mezzi della Committente, in conseguenza diretta od indiretta dall'esecuzione di qualsiasi lavoro, anche se eseguito in economia, oggetto del presente Capitolato. L'Impresa dovrà quindi indennizzare ogni avente diritto, provvedendo a liquidare direttamente tutti i danni provocati a persone e/o cose in relazione all'esecuzione delle opere, assumendosi ogni onere e responsabilità e manlevando totalmente la Committente da ogni reclamo, petizione o procedimento, nonché da tutte le spese relative alla difesa contro gli stessi.
Comunque l'Impresa, senza per questo essere sollevata dalla piena responsabilità che le compete, dovrà sempre dare immediata notizia alla Committente di ognuno dei suddetti danni o di eventuali incidenti od infortuni.
Art. 11 – OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI, CAPITOLATI
Per tutto quanto non è in opposizione con le condizioni del Contratto e del presente Capitolato, l'esecuzione dell'appalto è soggetta nell'ordine all'osservanza delle seguenti norme, qui elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
Norme relative al contratto e alla sua stipulazione
• Codice Civile, artt. 1655 e ss. “Dell’appalto”;
• Capitolato Generale d’Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e s.m.i.;
• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
• D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 e s.m.i. e) Legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i. Norme tecniche
• D.M. 16 aprile 2008 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8;
• D. M. 17 aprile 2008 : Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8.
• Norma UNI CIG 9165/2004 – Reti di distribuzione del gas con pressioni massime di esercizio minori o uguali a 5 bar – Progettazione, costruzione e collaudo;
• Norma UNI – CIG 9860/2006 – Impianti di derivazione di utenza del gas. Progettazione, costruzione e collaudo;
• Norma UNI – CIG 10576: 1996 Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo
• Ogni Norma di legge, Normativa o Linea guida UNI e UNI CIG in vigore o emanata durante il corso dei lavori;
• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Codice dell’Ambiente.
Nome sulla sicurezza e la salute
• D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 aggiornato col DPR 6 marzo 2006, n. 153 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada);
• D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
• D.M. 388/2003.
Art. 12 – ENTITÀ DEI LAVORI
In considerazione della particolare natura dell'appalto, che rende impossibile stabilire preventivamente la reale entità delle opere da realizzare, data l’aleatorietà di qualsiasi dato previsionale, la Committente non assume alcun impegno preliminare circa l'effettiva quantità dei lavori da eseguire, in quanto essa è subordinata alla imprevedibilità della volontà della cittadinanza di aderire al servizio e quindi al numero effettivo delle domande di allacciamento che saranno man mano perfezionate, all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte degli Enti pubblici e privati, all'approvvigionamento dei materiali occorrenti, agli altri motivi già indicati negli articoli che precedono, ecc. L'Impresa, resa edotta e consapevole della peculiarità dell’appalto, volto a garantire la massima qualità ed efficienza di un servizio di natura pubblica e di interesse primario per i cittadini, s i assume invece fin da ora l'obbligo di eseguire qualsiasi quantitativo di lavoro, tanto iniziale quanto aggiuntivo, adeguando i ritmi di produzione alle esigenze ed ai termini che saranno prescritti dalla Committente. Subordinatamente a quanto già esposto in precedenza circa la natura dell'appalto, che vincola l'entità dei lavori all'accettazione della clientela del servizio offerto dalla Committente, ai lavori di pronto intervento, ecc., l'Impresa dovrà organizzarsi con proprio personale, mezzi ed attrezzature tali da garantire il totale
soddisfacimento dei programmi dettagliati di lavoro predisposti dalla Committente, nei modi e nei tempi negli stessi precisati, in maniera tale da garantire il rispetto degli impegni assunti dalla Committente stessa con le Amministrazioni Comunali e la cittadinanza.
Qualora l'Impresa non fosse in grado di eseguire i lavori a lei affidati nei termini prescritti, è riconosciuta fin d'ora alla Committente la facoltà di affidare ad altra Ditta le opere o parte delle medesime, oggetto del presente Capitolato, senza che per questo l'Impresa possa accampare pretese di indennizzo o risarcimento danni, fatta salva comunque la possibilità della Committente di rivalersi sull’Impresa per eventuali disfunzioni e/o danni causati per tali inadempienze.
Art. 13 – PROGRAMMA DETTAGLIATO DEI LAVORI
Di norma la Committente sottoporrà periodicamente all'Impresa i programmi temporali dettagliati dei lavori da eseguire, suddivisi per Comuni, vie e/o zone, dai quali risulterà espressamente l'inizio, l'avanzamento ed i termini di ultimazione delle principali categorie di opere.
Qualora nessuna osservazione scritta sui programmi dovesse pervenire alla Committente, da parte dell'Impresa o per essa dal Direttore dei Lavori, al momento del ricevimento dei medesimi, i programmi stessi si intenderanno accettati ed esecutivi a tutti gli effetti.
L'eventuale mancata predisposizione di programmi dettagliati da parte della Committente non esonererà comunque l'Impresa dall'obbligo di garantire l'esecuzione dei lavori alla stessa comunque segnalati quali per esempio lavori di pronto intervento, allacciamenti d’urgenza, ecc.). I programmi lavori, una volta diventati definitivi, non costituiranno vincolo per la Committente la quale, in relazione alla effettiva evoluzione delle esigenze, potrà in ogni momento ordinare delle modifiche che l'Impresa si impegna ad accettare ed attuare senza riserva alcuna; essi sono invece vincolanti per l'Impresa, che si assume l’obbligo di rispettare strettamente e scrupolosamente i tempi di avanzamento ed ogni altra modalità.
La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, che sono ritenute per l'Impresa particolarmente vincolanti, darà facoltà alla Committente di risolvere unilateralmente il Contratto d’appalto per colpa dell'Impresa stessa e di esigere il risarcimento di tutti i danni ed oneri conseguenti, compresi quelli derivanti dalla ritardata attivazione degli impianti.
Art. 14 – VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI LAVORO
L'Impresa ha preso conoscenza dei lavori che costituiscono indicativamente l'oggetto del Contratto d’appalto, con sopralluoghi diretti sui luoghi.
Durante l'esecuzione dei lavori la Committente si riserva la facoltà di ordinare un aumento o una diminuzione delle opere previste nei programmi, mantenendo fermi i prezzi, senza che per ciò spetti all'Impresa indennizzo alcuno, dato che l'appalto è a misura e non a corpo.
Per lo stesso motivo, la Committente si riserva la facoltà di far eseguire all'Impresa quelle varianti e/o modifiche che in sede di esecuzione ritenesse necessarie, senza che ciò dia diritto all'Impresa stessa di richiedere aumenti sui prezzi unitari, indennizzi o compensi di qualsiasi natura.
Art. 15 – ADEMPIMENTI PARTICOLARI DELL’APPALTATORE
15.1 – TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E PRONTO INTERVENTO
L’Impresa dovrà tassativamente dare inizio ai lavori alla data pattuita con la Committente e dovrà eseguirli senza ritardo.
15.2 –SISTEMAZIONI E RIPRISTINI
L’Impresa dovrà mettere in sicurezza e sistemare l’area oggetto di precedenti interventi e soggetta a successivi avvenuti avvallamenti, cedimenti/difetti/vizi del rinterro o dei ripristini evitando di arrecare grave pregiudizio della circolazione stradale. L’Appaltatore è comunque responsabile dei danni cagionati dal mancato controllo e sistemazione delle aree di cantiere, nonché di rinterri e ripristini non eseguiti a regola d’arte.
15.3 – FORNITURA DI DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI
L’Appaltatore deve trasmettere alla Committente copia della documentazione inerente l’avvenuto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle attività di scavo rinterro e ripristino ed opera accessorie. Nel caso in cui detto ritardo superi i 5 giorni lavorativi od altro termine fissato dal Direttore dei Lavori, la Committente si riserva la facoltà di applicare le penali previste e di registrarle nei documenti del primo SAL utile.
15.4 – ADEMPIMENTO ALLE NORME PREVISTE DAL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
L’Appaltatore deve dare attuazione a quanto previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ed alle disposizioni/indicazione impartite durante il corso dei lavori dal CSE.
Art. 16 – LAVORI IN ECONOMIA
Di norma tutti i lavori saranno eseguiti e contabilizzati a misura, salvo prestazioni particolari richieste dalla Committente che verranno contabilizzate in economia e l'Impresa sarà comunque tenuta a provvedervi.
Lo stabilire, di volta in volta, quali opere debbano essere computate a misura e quali in economia è demandato alla Committente in relazione anche ai criteri fissati dal presente Capitolato.
Per il riconoscimento delle prestazioni "in economia", i prezzi della mano d'opera, dei mezzi e dei materiali saranno quelli definiti nell’ambito dell’allegato elenco.
Art. 17 – RISERVA SUI MATERIALI E SULLE OPERE
L'Impresa sarà ritenuta responsabile ad ogni effetto dell’esecuzione dei lavori a regola d'arte e con adozione delle migliori soluzioni tecniche e si rende garante degli stessi come previsto dal Codice Civile.
La Committente si riserva, a suo esclusivo giudizio, di vietare l'uso dei materiali che non reputa idonei, senza che per questo l'Impresa possa creare ritardi nell'esecuzione dei lavori o richiedere indennizzi. Comunque l'Impresa è tenuta, sotto la sua responsabilità, a non utilizzare materiali o materie prime non conformi o inidonee.
È anche escluso il riconoscimento all'Impresa di maggiori opere o prestazioni effettuate dalla stessa in modo non conforme alle prescrizioni della Committente ed alle norme di buona tecnica.
Art. 18 – MISURAZIONE DEI LAVORI
18.1 – CRITERI DI MISURAZIONE
Tutte le misure verranno rilevate in contraddittorio tra la Committente e l'Impresa, attraverso i propri incaricati all'uopo delegati, applicando i criteri di seguito sinteticamente descritti.
I lavori e le prestazioni verranno valutati con le modalità previste per le singole voci negli articoli dell'elenco prezzi allegato "A" il quale, sottoscritto dall'Impresa e dalla Committente, forma a tutti gli effetti parte integrante del presente Capitolato. Nel dettaglio, si riportano di seguito alcuni criteri particolari di misurazione dei lavori.
18.1.1 – Demolizione di pavimentazioni e sottofondi
Il taglio longitudinale, la demolizione e/o rimozione delle pavimentazioni stradali anche a più strati e dei relativi sottofondi di qualsiasi natura e dello spessore fino a 15 (quindici) cm dal piano viabile, si misureranno al metro quadro.
18.1.2 – Demolizione di roccia, trovanti, ecc.
La demolizione di roccia, di trovanti, di murature e/o sottofondi alle pavimentazioni stradali in calcestruzzo e cemento armato, non asportabili direttamente con l'escavatore, effettuata con martelli demolitori pneumatici e/o "martelloni idraulici", per la formazione della trincea di scavo, sarà misurata al metro cubo, rilevando l'effettivo volume.
Art. 19 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA, DI COLLAUDO FINALE ED ACCETTAZIONE DELLE OPERE – GARANZIA DEI LAVORI
Le parti si danno reciprocamente atto che le opere di cui trattasi sono strumentali all’erogazione di un “servizio di carattere pubblico” alla cittadinanza. Nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza temporale del presente Capitolato, la Committente provvederà, in contraddittorio con il Rappresentante dell'Impresa, ad effettuare le verifiche di collaudo, le prove e constatazioni necessarie per accertare che tutte le categorie di lavori siano state eseguite a regola d'arte e rispondano, anche nelle quantità, alle misure rilevate e contabilizzate.
Al termine delle operazioni di collaudo, la Committente trasmetterà all'Impresa l'elenco dei difetti eventualmente riscontrati e dei ripristini stradali ancora da realizzare/sistemare concedendole 30 giorni di tempo per provvedere a tutti gli interventi di sistemazione, di rifacimento e/o di completamento ritenuti necessari per rendere le opere complete ed eseguite a regola d'arte, con il grado di qualità contrattualmente prescritto e retribuito.
È preciso ed inderogabile obbligo dell'Impresa di realizzare quanto richiesto entro i l i m i t i di tempo stabiliti, dando comunicazione scritta alla Committente delle avvenute esecuzione, onde consentire la verifica definitiva sui lavori e la successiva redazione ed emissione della dichiarazione finale attestante la idonea
qualità ed esatta quantità delle opere eseguite e contabilizzate. L'eventuale inadempienza dell'Impresa, che si protragga per ulteriori 15 giorni di calendario dopo la scadenza del termine dianzi stabilito, potrà costituire grave violazione al presente Capitolato e motivo di risoluzione unilaterale del medesimo da parte della Committente a danno dell'Impresa stessa; la Committente, nella situazione dianzi descritta, avrà diritto di provvedere, senza ulteriore avviso, mediante altra impresa, detraendo l’onere sostenuto da quanto dovuto all’Impresa appaltatrice, fatta salva la rifusione di ogni maggior onere e danno conseguente.
In presenza di anomalie sui lavori che possano pregiudicare, ad insindacabile giudizio della Committente, la sicurezza o l'efficienza degli impianti, l'Impresa è obbligata ad intervenire per l'esecuzione delle riparazioni necessarie, entro il termine massimo di 1 (una) ora dalla segnalazione, effettuata anche verbalmente. In difetto, la Committente sarà legittimata a provvedere direttamente e ad addebitare all'Impresa ogni onere sopportato, anche mediante la detrazione da quanto eventualmente dovuto a qualsiasi titolo all'Impresa stessa.
In ogni caso restano salvi, anche se perfezionate tutte le formalità dianzi citate, i diritti della Committente e le responsabilità dell'Impresa sanciti dal Codice Civile, con particolare riferimento ai "vizi occulti".
A tale proposito la Committente si riserva fin da ora di rivalersi sull’Impresa nel caso in cui, anche nel corso dell'esercizio degli impianti, venisse riscontrato che le condotte di rete principale e le tubazioni interrate per l'allacciamento alle utenze sono state posate a profondità di copertura inferiore a quelle prescritte nel presente Capitolato, senza valida motivazione tecnica verificabile e prive delle opere di protezione previste dalle specifiche della Committente.
L'Impresa, nel rendersi formalmente garante dei lavori eseguiti, procederà, a propria cura e spese a tutte le riparazioni rese indispensabili dalla inadeguata esecuzione dei lavori, dalla negligenza o colpa dell'Impresa stessa.