COMUNE DI AZZATE Provincia di Varese
DELIBERAZIONE C.C. N. 021
DEL 30.04.2016
COMUNE DI AZZATE
Provincia di Varese
N. 021 Reg. Delibere ORIGINALE – COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Determinazione aliquote Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2016.
L’anno DUEMILASEDICI , addì TRENTA del mese APRILE alle ore NOVE e TRENTA , nella sala comunale al piano terra, in Villa Castellani .
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA ed in seduta pubblica di PRIMA convocazione.
Risultano: PRESENTI ASSENTI
1 | XXXXXXXXXX Xxxxxxxxx | SI | |
2 | XXXXXXX Xxxx | XX | |
3 | XXXXXXXXXXXX Xxxxxx | XX | |
4 | XXXXXX Xxxxxxxx | XX | |
5 | XXXXXXX Xxxxxxxxx | NO | SI giustificato |
6 | XXXXXXXX Xxxxx | SI | |
7 | XXXXXX Xxxxx | XX | |
8 | XXXXXXXX Xxxx | SI | |
TOTALI | 07 | 01 |
Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il Segretario Comunale, Stellato Dr.ssa Xxxxxx, che provvede ai sensi dell’art. 97, comma 4 lett. a) del D. Lg.vo n. 267/2000 e s.m.i., alla redazione del presente verbale.
Il Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Sindaco del Comune, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
OGGETTO: Determinazione aliquote imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2016.
SINDACO: buongiorno a tutti. Iniziamo questa sessione di lavori dedicata alla prima fase degli atti prodromici al bilancio. Come punti all’ordine del giorno abbiamo: le aliquote dell’imposta municipale propria IMU, la conferma per il 2016, l’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, tariffe della tassa sui rifiuti (la TARI), la determinazione delle aliquote sui tributi indivisibili (la TASI), la conferma delle aliquote per il 2016, l’addizionale comunale all’IRPEF per il 2016 e poi altri due punti. Chiedo a tutti i Consiglieri, se siete d’accordo, di procedere con la presentazione dei primi quattro punti all’ordine del giorno,che attengono tutti alla cosiddetta IUC e alla componente tariffaria della leva fiscale e locale, come trattazione e presentazione, per poi procedere viceversa all’approvazione delle singole proposte di delibere. Se siete tutti d’accordo, confermatemi! Va bene. Procediamo così.
SEGRETARIO: buongiorno. (Il Segretario Comunale procede ad effettuare l’appello). SINDACO: l’Assessore Xxxxxxx ha comunicato la sua assenza, per precedenti impegni assunti, credo a Milano. Bene, se siamo tutti d’accordo di procedere con la presentazione alla trattazione alla discussione sui primi quattro punti all’ordine del giorno in modo generale, poi eventualmente calando l’attenzione sui singoli punti, per portare in votazione le singole proposte di deliberazione, passo la parola al Consigliere Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx e al Vicesindaco Vignola, che hanno preparato una presentazione dei punti in modo che ci illustrino la tematica. Grazie.
GHIRINGHELLI: buongiorno. Vi parlo di IMU, TASI e dell’addizionale IRPEF, in relazione delle novità previste dalla legge di stabilità, in particolare, perché per il resto sono conferme. La IUC è formata da IMU, TASI e TARI. Per quanto riguarda l’IMU: è confermata l’esenzione per le abitazioni principali, da questo punto non ci sono novità, la cosiddetta prima casa, l’abitazione principale del soggetto passivo. Le abitazioni cosiddette di lusso rimangono assoggettate all’IMU con la stessa aliquota, che era già prevista, dello 0,46 % - 4,6 per mille, l'aliquota rimane la stessa. Le novità sono l'introduzione delle esenzioni per i terreni agricoli: i terreni posseduti e condotti dai coltivatori professionali che, vengono esentati anche loro dal pagamento dell’IMU. Due altre novità riguardano i comodati d’uso gratuito, è stata introdotta la riduzione del 50% sulla base imponibile per queste abitazioni, sempre con le eccezioni delle abitazioni di lusso ad una serie di condizioni: il comodato deve essere concesso ai parenti in linea retta, o genitori o figli del proprietario, la devono utilizzare come abitazione principale, il contratto deve essere in forma scritta e registrato, l’immobile deve essere unico in Italia, è richiesta la residenza anagrafica e la dimora abituale. Ci sono una serie di condizioni, però è stata introdotta la riduzione del 50% per il comodato a queste condizioni. Poi c’è la riduzione del 25% per le unità immobiliari, che sono locate a canone concordato, quindi un ulteriore riduzione anche in questi termini. Per il resto, la legge di stabilità ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi, delle addizionali per l’anno 2016, non è possibile farne e quindi, per quanto ci riguarda, abbiamo deciso di confermare, anche per il 2016, le aliquote dell’anno precedente. Dal punto di vista dell’IMU, a parte le novità, peraltro introdotte a livello statale: della riduzione del 50%, dell’esenzione dei terreni agricoli, e della locazione, dal punto di vista comunale , locale non ci sono novità, le aliquote sono le stesse. Per quanto riguarda invece la TASI: è la tassa sui servizi indivisibili, cioè i servizi che il comune destina alla comunità in generale. Abbiamo la novità grossa dell’esenzione delle abitazioni principali: lo Stato ha inserito l’esenzione per le abitazioni principali non di lusso, sia per quanto riguarda l’IMU che la TASI per le abitazioni principali, non è più dovuto il tributo che sta dentro questa esenzione.Questa è la novità principale a livello locale relativa ai tributi. Le abitazioni di lusso anche in questo caso rimangono
assoggettate alla TASI, anche in questo caso è previsto il blocco degli aumenti, quindi per quanto riguarda le restanti abitazioni e categorie, rimane l’aliquota già fissata nell’anno precedente che è del 2,20 per mille, con la soglia di esenzione di 200 euro. Anche in questo caso sono confermate le tabelle precedenti, con la novità dovuta all’esenzione.
I servizi indivisibili sono individuati appunto nella tabella relativa ed anche in questo caso sono quelli dell’anno scorso: rimozione neve, illuminazione pubblica, manutenzione ordinaria delle strade, segnaletica, anagrafe, servizio di polizia locale, che sono i servizi indivisibili a cui è destinata la copertura della TASI.
L’altro aspetto rilevante per quanto riguarda la TASI, è il gettito: c’è la componente che rimane comunale per quanto riguarda gli immobili che non sono stati esentati e poi c’è la componente sulla prima casa che lo Stato restituisce ai comuni a livello di rimborso per la prima casa. Il Comune di Azzate ha 34.000 euro preventivati per l’applicazione delle aliquote per quanto riguarda immobili non esentati, mentre sappiamo già che lo Stato ha destinato 266.904,51 euro come ristoro per l’abolizione della TASI. E’ già un dato fissato e conosciuto. Per quanto riguarda la copertura, cioè quello che lo Stato ristora è quanto si aspettava il Comune, sì, nel senso che l’anno scorso sono stati incassati 311.000 euro alla TASI, di cui 277.000 di abitazione principale; lo Stato ne restituisce 10.000 in meno ma perché in base ai nuovi parametri e calcoli che erano stati fatti dagli uffici risultava 267.000 euro come preventivati, quindi la cifra, per quanto riguarda il Comune di Azzate, è in linea. Quello che torna dallo Stato è lo stesso che ci si aspettava di incassare, per il resto le aliquote sono confermate.
L’ultima parentesi, brevissima è per l’addizionale IRPEF: in questo caso è tutto confermato nei termini dell’anno precedente, non ci sono novità neanche su questo punto di vista.
SINDACO: grazie Consigliere Ghiringhelli. Passiamo la parola al Vicesindaco Vignola che continua la presentazione. Grazie.
VIGNOLA: il nostro compito stamattina è quello dell’approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi del servizio e approvazione della tassa sui rifiuti TARI anno 2016. La TARI è l’acronimo di tassa rifiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità del 2014, messa in pratica prende il posto della TARES. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, quindi la nuova tassa sui rifiuti prevede che la somma da versare al comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di detentori essi sono ritenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie tassabili non operative e le aree comuni condominiali, che non sono tenute o occupate in via esclusiva.
Per l’applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. Il Consiglio Comunale deve approvare la tariffa TARI in conformità al piano finanziario per l’approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario 2016 prevede un costo totale di 417.419,33 euro di cui 267.825,39 euro per la gestione COINGER e 149.593,24 per la gestione del comune: questi costi sono suddivisi in costi fissi per un totale di 292.202,21 euro e variabili per un totale di 125.217,12. Questi importi sono poi suddivisi in utenze domestiche e non domestiche.
Le utenze domestiche coprono i costi nella misura del 72%, le utenze non domestiche nella misura del 28%. I coefficienti delle utenze domestiche sono stati definiti nella misura minima prevista dal legislatore per evitare ulteriore aggravio alle famiglie, i coefficienti per le utenze non domestiche sono stati definiti nella misura massima per quasi tutte le categorie, con la sola eccezione di alcune tipologie definite con coefficiente minimo, tenuto
Verbale delib. C.C. n. 021 del 30.04.2016 pag. 4
conto del moltiplicatore da applicare al coefficiente, già stabilito in maniera elevata dal legislatore, che non considera la realtà economica e sociale del comune.
Al 31.03.2016, nel caso del Comune di Azzate, il numero dei contribuenti di utenze domestiche sono 2.258, utenze non domestiche 370. COINGER ha stabilito, inoltre, le quote pro capite per il triennio 2016/2018, per il 2016 euro 51,50 più IVA, per il 2017 euro 52,50 più IVA , per il 2018 euro 53,30 più IVA, con l’obiettivo di mantenere vicino al 70% la quota di raccolta differenziata.
Le scadenze per il pagamento del tributo TARI per l’anno 2016 sono così previste: prima rata il 29.09.2016, la seconda rata il 29.12.2016 . E’ facoltà del contribuente il pagamento in un'unica soluzione con la scadenza al 29.09.2016.
SINDACO: grazie Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx. Apriamo la discussione se ci sono richieste di chiarimenti o punti da approfondire. Grazie.
MASSETTI: io per l’IMU. A livello nazionale ovviamente c’è l’obbligo della registrazione del comodato gratuito, è possibile non applicarlo qui ad Azzate, in quanto come territorio si conosce la situazione familiare tra genitori e figli e il comodato d’uso trasformarlo in un atto notorio qui in Comune, tanto bene o male è facilmente dimostrabile la veridicità o meno di quanto dichiarato, essendo un contesto territoriale ristretto? Si eviterebbero costi.
SEGRETARIO: la legge prevede che debba essere registrato il contratto di comodato, se l’amministrazione decide di esentare o di applicare una formula giuridica diversa, deve essere cambiato il regolamento della IUC, perché l’esenzione è prevista proprio come applicazione generale, non possiamo farlo con una semplice delibera. Sarebbe necessario cambiare tutto il regolamento della IUC e prevedere questa ulteriore esenzione per chi ha un contratto di comodato anche non registrato. E’ però una minore entrata per il comune. SINDACO: tra l’altro ce l’abbiamo già in regolamento l’esenzione per il comodato che abbia .. INCOMPRENSIBILE – microfono spento.
SEGRETARIO: quindi è già prevista. Bisognerebbe solo cambiare nel regolamento e reintrodurre la possibilità per chi ha un contratto non registrato, ma con una semplice scrittura privata…
SINDACO: no, nel nostro regolamento abbiamo la previsione dell’esenzione dall’IMU per le case in comodato d’uso, in linea ascendente di primo grado, ma con un reddito ISEE del soggetto passivo inferiore a 15.000 euro, che mi pare sia, però, ridondante rispetto a….è introdotto dallo Stato?
SEGRETARIO: non prevede il reddito ISEE.
SINDACO: no, non prevede il reddito ISEE,
SEGRETARIO: prevede tre condizioni: che ci sia la registrazione del contratto, che chi c’è nella casa non abbia altre residenze, abbia la residenza nello stesso comune in cui ha l’immobile, che non abbia altri immobili sul territorio nazionale. Quindi sono tre condizioni che devono necessariamente coesistere. Quest’ulteriore alternativa che voi proponete, la soluzione deve essere recepita all’interno del regolamento e che deve essere comunque, una volontà amministrativa politica di poterla inserire come un esenzione, aldilà del reddito.
XXXXXXXX: io la vedo come alternativa , se poi al comodato d’uso che costa 65 euro di diritti, 200 euro di IVA, alla fine è un giochetto che alla famiglia costa 300 euro. Ripeto, applicabile ad Azzate, di certo non a Milano o a Varese, qui ci conosciamo tutti ed è subito comprensibile. Non crea nessun problema, no, non crea minore entrata al comune. SEGRETARIO: è minore entrata per il Comune, perché chi fa il contratto di comodato per una semplice scrittura privata ha una riduzione del 50% dell’IMU, perciò per il comune è un 50% in meno di entrata per chi cede la casa in comodato.
XXXXXXXX: allora mi sono spiegato male. Invece di andare a registrarlo all’ufficio del registro, in alternativa, alla registrazione all’ufficio del registro, io dicevo solo un atto notorio, ma le situazioni sono analoghe, cioè io non vado…
SEGRETARIO: no,. Ho capito quello che vuole dire. Sono contratti che già esistono.
XXXXXXXX: non sono contratti verbali.
SEGRETARIO: altrimenti tutti potrebbero farlo, significa avere una minore entrata per il Comune.
XXXXXXXX: ma è un atto notorio ,è perseguibile, non è una dichiarazione mendace. SEGRETARIO: lo so, ma la legge prevede un contratto di registrazione, quindi se l’amministrazione decide di esentare, è una scelta dell’amministrazione di avere una minore entrata del 50% per una serie di situazioni.
XXXXXXXX: l’amministrazione decide di consentire al cittadino di sostituire la registrazione di comodato d’uso all’atto notorio, le entrate sono identiche.
SEGRETARIO: non è possibile. Di concedere un’esenzione a chi ha un contratto a prescindere se c’è una scrittura privata, ma è un benefit che l’amministrazione decide di fare, quindi è una minore entrata per il comune. Non può derogare a quello che è un disposto legislativo, cioè quello di avere un contratto registrato. E’ una scelta dell’amministrazione di dire: concediamo un’esenzione a chi ha un contratto di comodato d’uso, a prescindere se ce l’ha registrato oppure no, quindi è una scelta, non so se mi sono spiegata.
XXXXXXXX: io credo che lei sostenga che chi voglia fare questa scelta in realtà non andrebbe a registrare, e quindi la differenza sarebbe lì. Penso sia questo.
XXXXXXXX: è un contratto d’affitto a tutti gli effetti.
SEGRETARIO: la legge prevede che bisogna registrarli…
XXXXXXXX: spendo euro per niente, quando la gente potrebbe venire qui a dire : “io padre, do in comodato d’uso a mio figlio, e io dichiaro di non avere altri beni o ecc. ecc. ecc… basta. Stessa cosa.
SEGRETARIO: la legge prevede che il comune non può dare l’esenzione del 50% a chi non ha un contratto registrato, è un obbligo di legge. Il comune non può non dare l’esenzione del 50% a chi ha un contratto registrato che è un obbligo di legge, quindi il comune non può dire che devo per forza introitare il 100% dell’IMU è la legge che lo impone. Quindi non può fare diversamente, nel momento in cui c’è una persona che non ha voglia di registrarlo e fa una semplice scrittura privata, è una scelta del comune dire : decido di avere il 50% in meno, quindi lo deve ristabilire nel regolamento ed è una scelta politica perché significa avere meno entrata. Però non può derogare a quello che ha disposto il legislativo o obbligare il comune a dire: accettiamo lo stesso anche il contratto non registrato come la semplice scrittura privata.
MARANGON: la scelta è: devo spendere trecento euro in TASI o in notaio? E a quel punto.
XXXXXXXX: è un contratto di affitto. E’ vero che prima c’era una signora che conosceva tutti e diceva sì mi fido, adesso bisognerebbe andare davanti alla Xxxxxxx e dire: dichiaro io Xxxxxxxx Xxxxxx di dare in uso a Xxxxxxxx Xxxx… Ci conosciamo tutti, fai risparmiare alle famiglie 300 euro di registrazione di un contratto che è banale, che comunque anche nei contratti: che controllo hai? A quel punto preferisco un atto notorio, dove dichiari in prima persona davanti al pubblico ufficiale che sei proprietario e non c’è differenza di introito da parte dell’amministrazione.
ARIOLI: assolutamente condivisibile, ma, se ho capito, è una questione tecnica che è al di sopra di noi. Hai perfettamente ragione, ma mi pare di capire che la legge centrale ci impedisce di…
MASSETTI: incomprensibile ( microfono lontano)
SINDACO: faccio la prova del nove per vedere se ho capito bene. Il combinato disposto dalla normativa vigente con il nostro regolamento, che non è stato modificato, se non per le parti che recepisce ex legge la nuova disciplina, noi in questo momento abbiamo un binario che riguarda tutti i contribuenti passivi e qualora abbiano un contratto di comodato d’uso gratuito in linea ascendente, o discendente o retta di primo grado, senza limiti di reddito, ma registrato, con queste ed altre condizioni che sia l’unico immobile sul territorio nazionale e che sia nello stesso comune della residenza anagrafica ecc… a quel punto il comune ex legge applica il 50%. L’altro binario che rimane comunque in essere è che, che se c’è un reddito ISEE inferiore a 15.000 euro del soggetto passivo, questo soggetto non ha necessità di registrare il contratto, perché il nostro regolamento prevede una linea di favore rispetto questo a questa situazione. E’ corretto? E’ esente completamente.
XXXXXXXX: c’è un altro aspetto. Da domani, quando sarà di pubblico dominio quello che è deciso oggi, correranno tutti a registrare il contratto di comodato d’uso gratuito, pagando una sanzione pari ai mesi dal primo di gennaio ad oggi oltretutto, si però pagano la sanzione pure… cornuti e mazziati. Secondo me, basterebbe un atto notorio, ripeto il Consiglio Comunale può esprimersi in merito anche perché a livello territoriale siamo
4.000 abitanti e ci conosciamo tutti.
SINDACO: dal punto di vista tecnico è xxxxxxxxxxx, ma è una scelta di natura politica. A questo punto è interessante questo aspetto, nel senso che, anche qui se ho capito bene, nel momento in cui noi aprissimo questa opportunità inserendola nel regolamento IUC, diremmo che qualunque situazione in comodato documentata col modello che già esiste in comune, è quel modello di autocertificazione che è stato usato nel 2014 per i redditi sotto i 30.000, nel 2015 sotto i 15.000 che era la soglia. A quel punto, tutte le situazioni che ci sono, indipendentemente dal reddito del soggetto passivo, avrebbero accesso a questo beneficio. Questa è una scelta politica. Il tema è chiaro però questo significa favorire, agevolare… sono d’accordo con quello che dici consigliere Xxxxxxxx, penso che si tratta di agevolare situazioni che ci sono tra genitori e figli e viceversa, però noi stiamo togliendo qualunque tipo di vincolo perché il legislatore non ha messo un vincolo economico. Stiamo a prescindere dalla capacità economica del nucleo familiare e di riferimento di cui stiamo parlando, decidendo di abbattere quel 50% per scelte di politica familiare dei singoli nuclei, che magari potrebbero essere dettate dalla leva fiscale che noi andiamo ad adottare. Questa è una scelta squisitamente politica, voglio dire, che poi ha delle ricadute in termini di gettito fiscale derivante dall’IMU, che si presterebbe a delle eventuali, ancorchè magari marginali strumentazioni, che mettendo insieme il disposto normativo della legge di stabilità più il nostro disposto regolamentare, ci troveremmo un minore incasso anche a fronte di situazioni patrimoniali capienti. Questo non so quanto sia opportuno. Il discorso del reddito dei 15.000 euro che era stato messo l’anno scorso come vincolo, come tetto, aveva un senso riferito ad agevolare quelle situazioni familiari in cui la disciplina dell’utilizzo dell’istituto giuridico del comodato d’uso, era finalizzato a non gravare in termini di successioni, piuttosto che di trasferimenti di proprietà ed agevolava delle questioni abitative tra parenti stretti in linea retta che erano giustificate dalla capienza economica del reddito ISEE del soggetto passivo. Allargarlo senza nessun vincolo è una scelta che…
XXXXXXXX: bisognerebbe capire di che entità di minore incasso si parla, perché magari stiamo parlando di nulla.
XXXXXXXX: è la ripresa della 2007, della 2009, è sempre quella che torna… va al primo in asse diretta, al primo figlio ecc. ecc.
Chi ne ha diritto da domani corre a registrare il comodato d’uso. Le persone, che domani andranno a registrare il comodato d’uso, sono le medesime che, qualora modificaste
questa parte della norma, domani andrebbero dalla Xxxxxxx a fare un atto notorio, quindi non vi cambia assolutamente l’introito.
SINDACO: diciamo che a fotografia oggi, quello che dici può essere corretto, ma a fotografia in sviluppo, in realtà il contribuente può fare delle scelte dettate dalla disciplina fiscale che noi adottiamo, nazionale e regolamentare interna. Un soggetto molto capiente può utilizzare l’istituto del comodato e può farlo oggi registrandolo e conclamando una situazione giuridica definita e puntuale, perché la registrazione del contratto di comodato tardiva, soggetta a sanzione, è strumentale in qualche maniera , rispetto alla disciplina normativa. Rischiamo di creare la possibilità di strumentazione da parte dei contribuenti, legittima a questo punto perché dettate da una disciplina nazionale che in combinato disposto con quella regolamentare nostra, porta ad andare in quella direzione. Oggi obbligare a registrarlo e a pagare la sanzione ove non sia stato registrato, per scelta, perché è una scelta solo strumentale, nella gran parte dei casi fa in modo che questo non venga obbligato; se no veramente rischiamo di prestarci ad un utilizzo strumentale della disciplina, che magari riguarderà pochi casi o magari da un input ad andare in quella direzione, poi è vero che ci sono altre due direzioni che sono abbastanza stringenti, rischia di diventare una sorta di erosione. Ci sono altre due condizioni che sono abbastanza stringenti che sono l’unico immobile di proprietà del soggetto passivo e la dimora abituale. Però mi sembra che se manteniamo la soglia dei 15.000 euro, tuteliamo i soggetti meno capienti. L’importante è che sia chiaro per tutti in modo che poi abbiamo gli strumenti per poter decidere con consapevolezza, se ci sono altre domande, prego.
ARIOLI: no, coglievo l’occasione alla luce di questo dibattito qui, di sottolineare il fatto che argomenti così tecnici , cosi importanti per il cittadino, sarebbe stato opportuno almeno una conferenza dei capigruppo prima della convocazione del Consiglio Comunale. Avremmo avuto modo di approfondire meglio tutta la questione, non solo questa parte del Consigliere Xxxxxxxx molto tecnica, ma anche tutta la questione della tassazione, secondo me sarebbe stato veramente opportuno un incontro dei capigruppo.
SINDACO: sì. Ci abbiamo riflettuto su questa cosa, Consigliere Xxxxxx. In realtà, tolto questo aspetto che ha portato il Consigliere Massetti interessante e molto tecnico, sul resto della manovra in realtà alla luce dei vincoli imposti dalla legge di stabilità che disciplina molto nel dettaglio, lo sapete perfettamente la capacità di utilizzare la leva fiscale dell’ente locale che, in questo momento è completamente azzerata, di fatto come visto prima nelle slide, passiamo da un reddito di trecento qualcosa mila euro della TASI ad un reddito di fatto autonomo del comune come leva fiscale sua di 30.000 euro, per cui un decimo. E’ vero che c’è il ristoro almeno per l’anno 2016, poi vedremo cosa succede, almeno c’è come posta di bilancio attiva, poi vedremo quando arriva, perché sapete che ci sono tutte queste dinamiche di bilancio, in termini di trasferimento reale poi vanno valutate alla luce dei fatti con lo sviluppo pratico della realtà. I margini di manovra sulla tematica erano marginali, per cui si è scelto di posticipare la conferenza dei capigruppo in sede di presentazione del bilancio di previsione.
AROLI: mi rendo conto che gli spazi di manovra sono veramente ridotti a,non dico niente, ma quasi: questo è fuori dubbio. Il problema del Consigliere è quello di avere quattro giorni di tempo per leggere tutti questi documenti, poi alla fine non possiamo fare altro che una presa d’atto o poco più. Xxxxxx una presentazione prima ci avrebbe aiutato a capire e approfondire le cose, poi ripeto mi rendo perfettamente conto che gli spazi di manovra sono veramente ridotti all’osso.
XXXXXXXX: l’ultimo chiarimento. Una volta fatto il contratto bisogna depositarlo all’ufficio tributi e da lì far partire l’eventuale richiesta di agevolazione del 50%. Per quanto riguarda il 25% a canone concordato? L’ iter qual è nei confronti dell’ufficio tributi? Presentarsi con copia del contratto e fare una richiesta ufficiale?
SINDACO: sì. La cosa più semplice è che si presentino con la copia del contratto a canone concordato, ormai è una disciplina che sta diventando prassi, da’ delle agevolazioni fiscali in sede di aliquota secca dell’ irpef, è chiara la volontà del legislatore di andare in questa direzione per risolvere il problema abitativo o per cercare di affrontare e gestire il problema abitativo a livello nazionale. Dal punto di vista dell’ufficio tributi avere la documentazione ci consente di essere molto più snelli nel calcolo, o nel momento in cui ci sarà sportello per il calcolo al cittadino, del quantum dovuto con l’applicazione del 25% piuttosto che dover andare poi noi sul portale e accedere ai dati nell’ufficio del registro o dove sono depositati gli atti. I due binari ci sono: è chiaro che, dal punto di vista del cittadino, che ha in mano il documento, se lo porta all’ufficio tributi la cosa diventa molto più snella e rapida. Ci agevola parecchio nel lavoro.
Indi
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITI gli interventi sopra riportati;
PREMESSO CHE:
- l'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214/2011 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU);
- l'art. 13, comma 6, del DL n. 201 del 2011, fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- l'art. 13, comma 7, del DL n.201 del 2011, dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- l’art. 13, comma 2, del DL n. 201 del 2011, come riformulato dall’art. 1, comma 707, della legge n. 147 del 2013, dispone che l’IMU non si applica all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle di lusso, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l’art. 1, comma 708 della legge n. 147 del 2013 dispone che a decorrere dall’anno 2014 non è dovuta l’IMU per i fabbricati rurali strumentali, così come definiti dall’art. 9, comma 3 bis, del Dl n. 557 del 1993;
- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, il quale dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l’art. 1, comma 380, lett. b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i Comuni partecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle entrate- Struttura di gestione degli F24;
CONSIDERATO che con i commi dal 639 al 705 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l’Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:
- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :
- IMU (imposta municipale propria) :componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) : componente servizi, a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) : componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
VISTO l’art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: “L’aliquota di base della TASI è pari all’1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento”;
VISTO in particolare l’art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che:“Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l’aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l’anno 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.
VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6/3/2014, convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 2/5/2014 che ha introdotto modifiche in materia di TARI, TASI e IMU, introducendo la possibilità per i Comuni, per l’anno 2014, di superare il limite del 2,5 per mille dell’aliquota TASI per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali ed equiparate, detrazioni d’imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d’imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC);
CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), sono tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, e consistono in:
a) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10). E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
b) Modifica tassazione IMU dei terreni agricoli: dal 2016 l’IMU non è più dovuta per i terreni agricoli;
c) Riduzione delle aliquote IMU per abitazioni locate a canone concordato (art. 1, comma 53) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25%);
d) Esenzione delle unità immobiliari delle cooperative edilizia a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
e) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. “imbullonati”);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);
RITENUTO quindi di dover confermare anche per l’anno 2016 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l’anno 2015 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale Unica approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 24-07-2014, modificato con Delibera Consiliare n. 24 del 29-07-2015;
PRESO ATTO che si ritiene pertanto di confermare, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, nel rispetto del dettato normativo di cui al comma 667 dell’art.1 della L.147/2013 le seguenti aliquote IMU già applicate per l’anno 2015:
- Aliquota ordinaria 10.60‰
- Aliquota ridotta 4,60‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze);
- Aliquota ridotta 4,60‰ per gli immobili assimilati all’abitazione principale e le relative pertinenze, cosi come previste dall’approvando regolamento;
- Aliquota 10,60‰ per le abitazioni non locate;
- Aliquota 10,60‰ per gli immobili di categoria D5;
- Aliquota 8,00‰ per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale;
VISTO l’art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti»;
DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l’approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall’art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall’art.
53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall’art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le
aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. di cui all’ articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
RICHIAMATA la delibera del Consiglio Comunale n. 26 del 29-07-2015, rettificata con Delibera del Consiglio Comunale n. 37 del 15-10-2015, con la quale sono state fissate le aliquote ai fini del pagamento della TASI per l’anno 2015 e che le stesse verranno confermate anche per l’anno 2016 con delibera da adottare in data odierna all’ordine del giorno della presente seduta consiliare;
VISTO il D.M. 1 marzo 2016 del Ministero dell’Interno, pubblicato nella G.U. n. 55 del 7.03.2016, che differisce al 30.4.2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2016 degli enti locali di cui all’articolo 151 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO il provvedimento del Sindaco n. 07 del 19.02.2015 con cui avoca a sé la responsabilità del servizio gestione risorse economiche e finanziarie a far data dal 20 febbraio 2015 e sino a nuove disposizioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
con voti favorevoli n. 5 e n. 2 astenuti (Xxxxxxxx, Xxxxxx), espressi in forma palese, per alzata di mano essendo n. 8 i consiglieri presenti di cui n. 5 votanti e n. 2 astenuti
DELIBERA
1. DI DARE atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DETERMINARE, per l’anno 2016, in attesa dell’approvazione del bilancio di previsione triennale 2016-2018, le seguenti aliquote IMU (Imposta Unica Municipale) già applicate per l’anno 2015:
- Aliquota ordinaria 10,60‰
- Aliquota ridotta 4,60‰ per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze – detrazione €. 200,00 (per le categorie catastali A/1-A8-A9 e relative pertinenze);
- Aliquota ridotta 4,60‰ per gli immobili assimilati all’abitazione principale e le relative pertinenze, cosi come previste dall’approvando regolamento;
- Aliquota 10,60‰ per le abitazioni non locate;
- Aliquota 10,60‰ per gli immobili di categoria D5;
- Aliquota 8,00‰ per gli immobili affittati adibiti ad abitazione principale.
Verbale delib. C.C. n. 021 del 30.04.2016 pag. 12
3. DI DARE atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2016.
4. Di DARE atto che la base imponibile dell’IMU è ridotta del 50%:
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.-
5. DI DARE atto che non sono soggetti all’imposta municipale propria (IMU):
- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze (per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo).
6. DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
7. DI DARE mandato al responsabile del settore tributi di procedere, durante l’anno 2016, ad aggiornare il regolamento riguardante l’IMU per adeguarlo alle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di novità tutte di carattere obbligatorio che non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione.
8. DI DARE atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria approvato con Delibera Consiliare n.25 del 24-07-2014, modificato con Delibera Consiliare n. 24 del 29-07-2015.
9 . DI DARE atto che:
- è stato acquisito il parere di cui alle premesse in esecuzione del TUEL,
- è stato rispettato l'art. 147 bis del TUEL.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano essendo n. 7 i consiglieri presenti e votanti
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo ai sensi art. 134 comma 4 del TUEL.